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Contro le guerre di offesa: diritto di renitenza

di Nello Rossi
direttore di Questione Giustizia

Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...

Sommario: 1. Desiderio, rifiuto, diritto - 2. Le carte costituzionali dei “vinti” - 3. I divieti di aggressione e dell’uso unilaterale della forza armata nella Carta e nelle Dichiarazioni delle Nazioni Unite - 4. Dai principi alla realtà: per i governanti la guerra è ancora “regina e madre di tutte le cose” - 5. Far perno sugli individui e sui loro diritti - 6. La natura metagiuridica del diritto di resistenza e il carattere “positivo” del diritto di renitenza - 7. L’area del diritto di renitenza: militari di leva, volontari e professionisti della guerra - 8. Smascherare l’assurdo. In nome dell’etica, della politica e anche del diritto. 

 

1. Desiderio, rifiuto, diritto

Non ogni desiderio né ogni rifiuto valgono a far nascere un diritto. 

Ma è sempre da un “desiderio” o da un “rifiuto” fortemente sentiti da una parte ampia della popolazione o da élites illuminate e dinamiche che scaturisce la spinta ad inserire l’aspirazione condivisa nella trama dell’ordinamento giuridico, dando vita ad un nuovo diritto, sancito dal legislatore o desunto dal sistema. 

Il rifiuto - immediato, spontaneo, collettivo - di essere mandati a combattere e a morire in terre straniere accomuna le giovani generazioni dell’Occidente ma travalica certamente tali confini estendendosi alla gioventù di vastissime aree del mondo. 

Da questo rifiuto - e dal desiderio di pace che lo accompagna - occorre prendere le mosse. 

Per chiedersi se il catalogo dei diritti umani fondamentali non debba aprirsi sino ad ospitare e tutelare la “pretesa” della grande maggioranza dei giovani di non essere coinvolti in alcuna guerra di offesa e di non essere trasformati da cittadini in sudditi, da individui in numeri, da fini in mezzi. 

Parliamo di un “diritto di renitenza” rispetto ad ogni guerra di aggressione che possa essere invocato dal singolo per legittimare la disobbedienza e la resistenza al comando statuale. 

Un diritto azionabile dinanzi alle Corti nazionali e sovranazionali e, all’occorrenza, invocato per sostenere una richiesta di asilo del renitente negli Stati non belligeranti. 

A fronte della clamorosa ineffettività e delle plurime violazioni delle dichiarazioni di principio di rifiuto della guerra contenute nella carta dell’ONU, nelle convenzioni internazionali e in molte Costituzioni, l’affermazione di un tale diritto individuale rappresenterebbe il primo germe di una alternativa ai fallimenti degli Stati e della comunità internazionale. 

Una sorta di nuovo habeas corpus - rivoluzionario come lo fu quello che, nel 1769, sottrasse i cittadini alla tirannia incondizionata del sovrano – destinato a sancire l’inviolabilità della persona rispetto alla guerra, legittimando gli individui ad ergersi contro conflitti armati diversi da quella di difesa della propria patria e della propria comunità. 

Lo sappiamo: si può liquidare frettolosamente ogni discussione in materia, sostenendo che la nascita di un siffatto diritto di renitenza è solo una utopia, irrealizzabile in ragione delle difficoltà istituzionali, e soprattutto degli enormi ostacoli di fatto, che vi si frappongono. 

E però - prima di passare in rassegna questi ostacoli e saggiarne la consistenza - sarà bene verificare se, negli ordinamenti nazionali e in quello sovranazionale, esistano le materie prime per l’edificazione di un diritto di rifiutare la partecipazione ad una guerra di aggressione. 

E’ questa, forse, la parte più tradizionale del ragionamento da svolgere. 

Una sorta di premessa maggiore, di per sé sola sterile, come lo sono tutte le premesse maggiori delle catene concettuali. 

Ma si ha sempre bisogno di “premesse maggiori” universalmente affermate (in questo caso proclamate più che realmente condivise) se si vuole che la riflessione proceda e si muova verso risultati nuovi e sorprendenti. 

 

2. Le carte costituzionali dei “vinti”

Il primo giacimento dei materiali di cui parliamo è quello delle Costituzioni dei vinti. 

Sono state infatti le carte costituzionali dei popoli e degli Stati sconfitti nella seconda guerra mondiale - Germania, Italia, Giappone - a sancire per prime e con nettezza, il ripudio di ogni guerra offensiva e la rinuncia del ricorso alla guerra per la risoluzione dei conflitti internazionali. 

Il processo di elaborazione di queste tre Costituzioni è profondamente diverso ed è stato fortemente influenzato dalle differenti condizioni in cui versavano i vinti[1]

Ma in tutti e tre i documenti, il “nevermore”, il “mai più” pronunciato sulla guerra rappresenta un segnale solenne, fortissimo e carico di futuro. 

 

2.1. Nella Costituzione italiana, come è noto, è formulato un drastico ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (art. 11). 

Ma tale ripudio convive con il «sacro dovere del cittadino» di difendere la Patria (art. 52, primo comma), con la previsione del servizio militare obbligatorio «nei limiti e modi stabiliti dalla legge» (art. 52 secondo comma) e con l’attribuzione al Parlamento della deliberazione dello stato di guerra (art. 78). 

Nel testo costituzionale non vi è perciò traccia di un astratto pacifismo, né è stata questa la cifra dominante del dibattito in seno all’Assemblea costituente. 

Ad essere bandite sono la guerra di aggressione, la guerra di offesa alla libertà altrui, la guerra - mezzo per dirimere controversie tra popoli.

La Costituzione contempla invece la guerra di difesa della patria, decisa dai rappresentanti del popolo e, se necessario, condotta da un esercito di popolo. 

 

2.2. Nella Carta fondamentale della Repubblica di Germania figurano il divieto di preparare una guerra di aggressione e l’affermazione dell’incostituzionalità e della illiceità penale «delle azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva» (art. 26). 

Non è dunque lo stato di guerra a poter essere proclamato ma solo lo “stato di difesa” con il corollario della mobilitazione dei cittadini obbligati alle armi (art, 12 a). 

 

2.3. Ancora più radicalmente l’art. 9 della Costituzione giapponese decreta la rinuncia permanente alla guerra come diritto sovrano della nazione nonché alla minaccia o all’uso della guerra come mezzi di risoluzione delle controversie internazionali. 

«Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine» recita l’art. 9 «il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia e all’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali». E prosegue: «Per conseguire l’obiettivo proclamato...non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell’aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto». 

 

2.4. In tutte e tre le Costituzioni sono affermate la volontà di pace e l’adesione alle regole sovranazionali in grado di garantirla. 

Con il duplice corollario dell’apertura verso gli organismi internazionali in grado di assicurare soluzioni eque e pacifiche dei conflitti e della disponibilità ad accettare le necessarie limitazioni di sovranità. 

Esaminando l’evoluzione verificatasi nei tre Paesi in epoca successiva all’approvazione delle Costituzioni si constata che alle forze armate è stato riservato un esclusivo ruolo difensivo e che ne è stato consentito l’impiego solo in operazioni internazionali di mantenimento della pace. 

In sostanza in questi Paesi hanno operato forze di autodifesa, rigorosamente poste sotto il controllo del potere civile, che si sono progressivamente trasformate da eserciti di popolo in corpi di professionisti e di volontari senza per questo assumere la fisionomia di corpi separati dell’amministrazione pubblica in grado di influire, come avvenuto in passato, sulle questioni della pace e della guerra. 

Particolarmente significativa al riguardo appare la previsione della nostra Costituzione secondo cui l’ordinamento delle Forze armate deve essere informato «allo spirito democratico della Repubblica»; previsione destinata a valere tanto per un esercito composto di militari di leva quanto per un corpo di professionisti e volontari della difesa. 

Nelle carte fondamentali dei vinti la difesa della patria legittima gli Stati a mobilitare in varie forme i cittadini mentre è netta la preclusione di qualsiasi altro tipo di guerra, sia essa una guerra di pura aggressione o una guerra dichiarata per risolvere con la forza una controversia internazionale. 

In base a questo complesso di statuizioni la pretesa di coinvolgere i cittadini in un impegno bellico che non sia puramente difensivo si pone in evidente contrasto con il dettato costituzionale e può essere “resistita” anche dal singolo cittadino ove non sia possibile ricorrere ad altri rimedi. 

Un diritto individuale di resistenza è poi esplicitamente sancito dall’art. 20 della Costituzione tedesca che lo riconosce a tutti i cittadini nei confronti di chiunque tenti di rovesciare l’ordinamento fondato sulla democrazia e sui suoi principi fondamentali (tra cui rientra il ripudio della guerra)[2]

Ma anche in Italia e in Giappone le chiare previsioni contenute nelle carte costituzionali consentono di configurare un diritto del singolo di sottrarsi ad ogni coinvolgimento bellico che non abbia una inequivocabile matrice difensiva e/o non sia circoscritto ad operazioni di peace-keeping

 

3. I divieti di aggressione e dell’uso unilaterale della forza armata nella Carta e nelle Dichiarazioni delle Nazioni Unite

Parallelamente all’elaborazione delle “carte dei vinti”, la comunità internazionale - dopo la catastrofe e l’orrore della seconda guerra mondiale - ha operato una svolta radicale sui temi della pace e della guerra. 

L’art. 2 della Carta ONU stabilisce che: «I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messi in pericolo» (comma 3) ed aggiunge: «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite» (comma 4). 

Membri delle Nazioni Unite possono essere gli Stati «amanti della pace» che accettano gli obblighi dello Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

Nella panoplia di tali obblighi hanno un rilievo di assoluta preminenza i doveri connessi al mantenimento della pace e i divieti di aggressione e dell’uso unilaterale della forza armata nei conflitti internazionali e precisamente: 

- il dovere di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo; 

- l’obbligo di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite; 

- il dovere di prestare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni dello Statuto; 

- l’obbligo di astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.

Connessa a questi postulati della Carta sta una lunga serie di Dichiarazioni delle Nazioni Unite che, nei rapporti tra gli Stati, ribadiscono e specificano il rifiuto del ricorso alla forza e i divieti di aggressione[3]

Anche nella Carta delle nazioni unite il divieto della guerra non è assoluto giacché lo Statuto «non pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite» (art. 51). 

Ma il diritto di autotutela vale «fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale» (art. 51). 

Restando sempre sul piano dei principi va rilevato che anche il Trattato dell’Alleanza Atlantica contempla l’unione degli sforzi degli Stati aderenti al fine della «difesa collettiva e per la salvaguardia della pace e della sicurezza». 

Nell’art. 5 del Trattato, vera norma chiave dell’alleanza, le parti aderenti alla Nato «convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza, convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuta dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali».

Questi richiami sono sufficienti, ai fini che qui interessano, per tratteggiare il quadro di principi elaborati in ambito internazionale per definire le limitatissime condizioni del possibile ricorso alla guerra: legittima difesa da una aggressione e finalità di ristabilire e mantenere la sicurezza in ambito internazionale e regionale. 

 

4. Dai principi alla realtà: per i governanti la guerra è ancora “regina e madre di tutte le cose”

E’ un fatto che nessuna delle affermazioni contenute nella Carta dell’ONU e nelle Dichiarazioni di principi sin qui richiamate ha impedito lo scoppio e la tragica evoluzione di conflitti armati in diverse parti del mondo. 

Tutte le volte che lo hanno ritenuto utile ai loro fini i governi non hanno esitato a gettare i cittadini in guerre di conquista di territori, di aggressione verso popoli o gruppi etnici ritenuti ostili, di dominio su regioni del mondo di interesse economico o strategico. 

Penetrando con il suo esercito nel territorio dell’Ucraina, la Russia ha dato l’avvio a una brutale guerra di aggressione nel cuore dell’Europa, adducendo pretesti già ascoltati in passato come la tutela di minoranze oppresse e il desiderio di riunificare popoli uniti dai vincoli della storia, dalle tradizioni, dalla lingua. 

Guerra ingiustificabile, e infatti non spiegata, da quanti si impegnano nel rappresentare le ragioni – geopolitiche e militari - dell’aggressore. 

Sostenere che il conflitto armato sarebbe stato preceduto da una “guerra indiretta” mossa alla Russia dalle potenze occidentali e in particolare dalla NATO e presentarlo come una comprensibile “reazione” a politiche aggressive dell’Occidente e della Nato significa legittimare proprio quel ricorso alla guerra come «mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» che è stato bandito dalla comunità internazionale, perpetuandone all’infinito la legittimazione nell’arena internazionale. 

Per altro verso la storia recente dell’Occidente ci dice che gli Stati militarmente egemoni non hanno avuto alcuna remora ad ingaggiare conflitti armati per interessi economici e di potenza. 

Con ciò ponendo in essere una impressionante serie di violazioni della legalità internazionale e compromettendo la loro credibilità e legittimazione ad ergersi come tutori dei valori di pace, di democrazia e di autodeterminazione dei popoli. 

Nel denunciare l’ipocrisia della rappresentazione manichea dei valori e delle politiche occidentali offerta dai media nel corso della guerra in Ucraina – il fisico Carlo Rovelli si è dichiarato pronto ad unirsi al coro dei laudatores dell’Occidente e dei suoi valori a patto di ascoltare la seguente impegnativa dichiarazione: «…io Occidente mi impegno a non fare mai più nulla di simile in futuro, come ho fatto quando ho bombardato la Libia, invaso l’Iraq, destabilizzato governi del mondo intero, dal Medio Oriente al Sud America, dal Cile all’Algeria, dall’Egitto alla Palestina, ogni volta che un popolo votava per un governo troppo poco favorevole agli interessi occidentali, buttando giù governi democraticamente eletti come in Algeria in Egitto o in Palestina, per invece sostenere dittature come in Arabia Saudita solo perché fa comodo, anche se i Sauditi continuano a massacrare Yemeniti».

C’è poco da aggiungere a questa icastica e tagliente rappresentazione della realtà delle guerre di un recente passato e della odiosa propaganda che le ha costantemente contrassegnate, in ossequio ai più vieti canoni della guerra di parole che si accompagna a quella guerreggiata. 

La continua smentita, nella realtà effettuale, dei principi solennemente proclamati in tema di pace e di guerra attesta che governi e capi di Stato, in ogni parte del mondo, considerano tuttora la guerra come una naturale prosecuzione delle loro politiche con altri mezzi, e rivendicano un primordiale diritto di vita e di morte sulle persone mobilitate e irreggimentate nell’ambito di conflitti sempre presentati come necessari, inevitabili, giusti. 

Come è stato efficacemente ricordato, nelle guerre i popoli divengono “prigionieri dei loro governi” e le persone sono agite, cioè mandate a morire, dai capi di Stato, non importa se questi siano degli autocrati o governanti democraticamente eletti. 

 

5. Far perno sugli individui e sui loro diritti

E’ perciò sugli individui e sull’esistenza di diritti individuali contro la guerra che si può e deve far perno per contrastare efficacemente questo stato di cose, svelandone l’arbitrarietà, illuminandone l’inconcepibilità, facendone cessare l’ineluttabilità e la cogenza. 

Sono gli individui mandati a fare la guerra - i cui corpi possono essere dilaniati, feriti, sfregiati – a dover pretendere che le solenni dichiarazioni di principio codificate in ambito internazionale siano rispettate e rese effettive, rivendicando il fondamentale diritto umano che da quei principi discende: il rifiuto di essere coinvolti in una guerra di aggressione. 

Il vasto movimento di opinione pubblica contro la guerra non può limitarsi a chiedere la fine degli scontri armati e l’opzione per soluzioni pacifiche dei conflitti ma dovrebbe orientarsi anche a legittimare, sulla base del diritto internazionale, gli atti individuali di sottrazione ad ogni impegno bellico di natura offensiva. 

Una politica di pace deve cristallizzarsi in diritto e laddove ha fallito il diritto oggettivo puntare su diritti soggettivi radicalmente antagonisti alle aggressioni. 

Inserire nei ben oliati ingranaggi dei conflitti armati l’unica zeppa capace di paralizzarli – quella di volontà individuali avverse - sembrerà ai governi una novità sconvolgente, una inammissibile pretesa di autodeterminazione, tale da giustificare le più furibonde reazioni. 

Eppure il diritto di renitenza è stato già concretamente rivendicato, almeno in Occidente. 

I falò delle cartoline precetto accesi nei campus universitari americani all’epoca della guerra in Vietnam dimostrarono che il rifiuto individuale della guerra è possibile e capace di influire su una politica bellicista. 

Non sappiamo se tutti coloro che gettarono nel fuoco il documento che li chiamava a combattere in un Paese lontano e contro un popolo sconosciuto avessero letto i pensatori che hanno visto nella guerra di aggressione una violazione del patto stretto tra il cittadino e lo Stato, tale da giustificare una attiva resistenza ad una pretesa illegittima. 

E’ certo però che quella ripulsa, in parte del tutto istintiva, riceveva alimento e sostegno da pensieri antichi, progressivamente divenuti nuovo senso comune di collettività evolute e capaci di contagiare strati sempre più vasti della popolazione. 

 

6. La natura metagiuridica del diritto di resistenza e il carattere “positivo” del diritto di renitenza

Soffermiamoci, per un attimo, su questi pensieri. 

Sapendo che la riflessione giusfilosofica non è di per sé mai risolutiva ma che essa può nutrire, sorreggere, conferire forza e legittimità a ribellioni umane feconde, a “difese di sé” che divengono anche difese di altri esseri umani e di intere collettività dalla morte e dalla distruzione. 

Come ho già avuto modo di ricordare altrove[4] è stato Thomas Hobbes a porre esplicitamente la questione di un “diritto di renitenza”, come diritto naturale di ogni uomo, fondato sul contratto stipulato tra individuo e Stato. 

Un diritto quasi mai menzionato, che non può essere assimilato né all’obiezione di coscienza (caratterizzata dal rigetto aprioristico di ogni forma di violenza e dal ripudio di ogni guerra anche solo difensiva) né al più ampio diritto di resistenza contro poteri o leggi ingiuste (così carico di aspetti problematici soprattutto nel quadro degli Stati democratici di diritto)[5]

Con logica politica stringente Hobbes affermava che se l’uomo consegna una parte cospicua della sua libertà personale e politica al Leviatano per aver salva e sicura la vita, allora – fermo il dovere di concorrere alla difesa della patria aggredita – egli può rifiutarsi di essere scagliato dal sovrano in una guerra di aggressione nella quale la sua stessa vita – oggetto dell’originario patto con lo Stato - è messa a repentaglio. 

Solo quando - scriveva Hobbes - «la difesa dello Stato richiede subito l’aiuto di tutti coloro che sono in grado di portare le armi, ognuno è obbligato perché altrimenti l’istituzione dello Stato, se non si ha il proposito o il coraggio di conservarla è stata vana»; ma «un uomo al quale venga comandato di combattere come soldato contro il nemico sebbene al suo sovrano non manchi il diritto di punire il suo rifiuto…… può nondimeno in molti casi rifiutarsi senza ingiustizia…[6]». 

Nella riflessione successiva il tema della renitenza - id est, il rifiuto di essere mandato a “combattere come soldato contro il nemico” – sembra perdere la sua specificità per divenire componente in ombra di un “diritto di resistenza”, ora affermato ora negato ma sempre arduo da definire e positivizzare. 

E’ evidentemente impossibile rievocare qui il dibattito teorico sul diritto di resistere agli abusi ed all’arbitrio del potere. 

Dibattito che si snoda da Locke a Kant, dal giusnaturalismo al moderno costituzionalismo, proiettandosi anche nelle aule nelle quali sono state discusse le costituzioni dei vinti (ancora una volta i vinti: Germania ed Italia) ricevendo diverse soluzioni. 

Oltre che impossibile tale rievocazione non sembra neppure indispensabile nell’affrontare il tema della renitenza e della sua legittimità. 

E’ arduo – forse troppo arduo - riconoscere valore di diritto positivo ad un generale diritto di resistenza «che contrappone al positivo comando dei governanti un valore più radicale e vincolante[7]» nel momento in cui tale «positività è negata dalla legge scritta e dagli organi dello Stato[8]». 

Così che si può convenire che il diritto di resistenza rivesta solo un «carattere metagiuridico[9]». 

Ma il complesso di norme costituzionali e convenzionali che rifiutano e precludono le guerre di aggressione e le guerre–mezzo di soluzione delle controversie internazionali consentono di configurare come fondamentale diritto umano la renitenza al comando statale di prendere parte ad un conflitto diverso da quelli direttamente o indirettamente difensivi. 

Se sono i governi e gli Stati a sottrarsi ai vincoli contenuti nelle convenzioni, smentendo e violando il “diritto” che essi stessi hanno scritto, da tali illeciti e da tali violazioni non può nascere alcuna valida obbligazione per il cittadino comune. 

Al contrario questi può appellarsi direttamente alle regole ed ai principi violati, sostenendo che dalla messa al bando delle guerre di offesa discende un suo diritto soggettivo, azionabile in tutti i modi consentiti dagli ordinamenti nazionali e sovranazionali: dal ricorso ai giudici degli Stati e delle Corti sovranazionali al personale rifiuto di obbedienza, dalla fuga alla richiesta di asilo presso gli Stati non belligeranti. 

 

7. L’area del diritto di renitenza: militari di leva, volontari e professionisti della guerra

Un diritto di renitenza, nei termini sin qui tratteggiati, può essere certamente invocato da quanti, attraverso la leva obbligatoria, siano distolti dalle loro civili occupazioni per essere inviati a combattere una guerra di offesa. 

Ma esso può tradursi anche in una legittima revoca del consenso, prestato all’atto dell’arruolamento, dai “volontari” e dagli stessi militari di professione. 

Negli Stati che hanno iscritto il ripudio della guerra nelle loro Costituzioni e in quelli che hanno aderito ai principi ed alle regole delle Nazioni Unite in tema di impegno bellico, anche l’arruolamento volontario e la scelta professionale incorporano in sé il tratto genetico del rifiuto della guerra offensiva. 

Se l’accettazione dei rischi connessi all’impiego in operazioni militari è connaturata al “contratto” che lega i componenti di forze armate professionali allo Stato, resta che tale contratto non è avulso dall’ordinamento giuridico nel quale è inserito e che da esso può ricevere limiti cogenti di carattere generale, riguardanti la partecipazione a guerre diverse da quelle di difesa e a operazioni militari che non siano finalizzate al mantenimento della pace. 

Come è noto, la più gran parte degli Stati militarmente più forti ed aggressivi, primi tra tutti gli Stati Uniti, hanno optato per la costituzione di eserciti professionali “anche” al fine di non dover fronteggiare reazioni di protesta e di ripulsa analoghe a quelle che si scatenarono negli Usa all’epoca della guerra del Vietnam. 

Ma se si ammette che ogni militare – non importa se di leva, volontario o professionale – può e deve disobbedire ad ordini palesemente illegittimi dei suoi superiori e rifiutarsi di compiere crimini di guerra o contro l’umanità, si deve riconoscere che, più a monte, ogni militare, anche di professione, può legittimamente rifiutare di prendere parte ad una guerra di aggressione posta in essere in palese violazione delle convenzioni internazionali e della pace[10].

Del resto timide e indirette avvisaglie di un siffatto rifiuto di militari di professione stanno emergendo in Russia dove, pur in un contesto estremamente autoritario, appartenenti alla Guardia Nazionale si sono rifiutati di prendere parte alle “operazioni speciali” in Ucraina contestando, con diversi argomenti, le misure adottate a seguito di tale rifiuto e promuovendo cause contro il governo. 

E ciò sfidando le accuse di vigliaccheria e di tradimento loro rivolte da comandanti militari e confidando nel sostegno di avvocati che stanno ricevendo un elevato numero di richieste di assistenza legale contro l’invio in guerra[11]

Sempre dalla Russia giungono notizie della estrema riluttanza dei cittadini di quel Paese sia verso una possibile leva obbligatoria sia verso forme di arruolamento volontario particolarmente ben retribuito. 

Segno, questo, che il tema affrontato è tutt’altro che astratto, a dispetto dell’ombra nella quale è confinato dalle scelte dei governanti e delle manipolazioni della propaganda interessata a presentare ogni guerra come giusta, legittima e finalizzata, in ultima istanza, ad esigenze di difesa della patria minacciata. 

 

8. Smascherare l’assurdo. In nome dell’etica, della politica e anche del diritto

E’ scontato che contro la rivendicazione di un diritto di renitenza rispetto alle guerre di aggressione e di offesa alla libertà di altri popoli può essere dispiegato, nelle potenze militarmente egemoni, tutto l’armamentario della repressione legale e della propaganda di regime. 

A questo apparato – indispensabile corredo delle guerre - si accompagna poi il rifiuto di accettare ogni forma di giurisdizione internazionale sulla guerre e sui crimini in essi commessi al fine di garantire il dispiegarsi senza remore di politiche belliciste e l’impunità per i reati commessi nel corso dei conflitti. 

E’ questo sofisticato arsenale di norme repressive e di propaganda a mascherare l’assurdo di Stati che nelle convenzioni internazionali si precludono la guerra e nei fatti la scatenano impunemente, perpetuando lo «scempio della guerra, dove, come al solito pochi potenti decidono e mandano migliaia di giovani a combattere e a morire»[12]

Se questo stato di cose giustifica una ribellione etica e politica delle giovani generazioni, quanti rifiutano di essere scagliati, oggi o in futuro, in guerre di aggressione devono agire perché il loro moto di spontanea e vitale ripulsa si generalizzi e venga riconosciuto come un nuovo fondamentale diritto umano. 

Una battaglia persa? Se anche fosse così varrebbe comunque la pena di darla. 

Ma è l’assenza di alternative a renderla credibile ed a sollecitarla con forza. 

Il “realismo” politico e militare sta nutrendo una logica di continua escalation della guerra tradizionale e rischia di trascinarci sull’orlo di un conflitto nucleare. 

Il “pacifismo” insiste nel rivolgersi a Stati e governi che si mostrano sordi perché interessati solo ad una pace fondata sulla vittoria della propria parte. 

La mobilitazione dell’opinione pubblica e della società civile stenta a decollare perché non trova punti di riferimento e obiettivi realizzabili. 

E’ questo stato delle cose presenti che ci induce a pensare che la prospettiva di un diritto di renitenza abbia dalla sua il futuro…

 

 

[1] Per una approfondita analisi di questa tematica cfr. M.G. Losano, Le tre costituzioni pacifiste, Il rifiuto della guerra nelle Costituzioni di Giappone, Italia e Germania, Max-Planck Institute, ePaper GPLH Volume 14, On line, Open Access.

[2] Art. 20, 4 comma, Cost. «Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile».

[3] Ci si riferisce alle seguenti Dichiarazioni di principi adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite: la Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; la Dichiarazione sulla definizione di aggressione contenuta nella risoluzione 3314 (XXIX) del 1974; la Dichiarazione delle Nazioni del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali, annessa alla risoluzione 42/22 del 1987.

[4] N. Rossi, Di fronte alla guerra: scrupolo di verità ed esercizio di ragione, in Questione Giustizia trimestrale n. 1 del 2022, Il diritto della guerra, le ragioni della pace, pp. 5-6.

[5] Sulla riflessione filosofica su tale diritto cfr. A. Ciervo, Diritto di resistenza, in Diritto on line, Treccani.it e gli autori ivi citati.

[6] Leviatano, ed it. digitale, Cap. XXI, Della libertà dei sudditi, Par. Come deve essere misurata la libertà dei sudditi.

[7] A. Cerri, voce Resistenza (diritto di), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, 1.

[8] A. Cerri, ibidem.

[9] Nel propugnare con successo la soppressione, nel progetto della Costituzione repubblicana, della formulazione relativa al diritto di resistenza (Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino), Costantino Mortati sostenne che «poiché era stato elaborato, all’interno del testo costituzionale, un sistema di garanzie volto a tutelare i diritti dei cittadini, anche di fronte agli abusi dei supremi organi della Repubblica, sarebbe stato il ricorso a questo sistema di garanzie positivo – e non certo l’esercizio del diritto di resistenza – a tutelare i cittadini dagli abusi del potere costituito»...«mentre il diritto di resistenza riveste carattere metagiuridico».

[10] La qualificazione dell’aggressione (attacco contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato) come condotta illecita era già contenuta nel Patto della Società delle Nazioni del 1919. La Carta delle Nazioni Unite del 1945 ha attribuito al Consiglio di Sicurezza il potere di accertare in concreto la presenza di un atto di aggressione, considerato in base al diritto internazionale come un crimine contro la pace. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha individuato come altrettante forme di aggressione la violazione di frontiere internazionali attuata con la minaccia o l’uso della forza; l’invasione, l’occupazione militare, l’annessione con la forza di territorio altrui; il bombardamento del territorio di un altro Stato; il blocco militare dei suoi porti o delle sue coste; l’attacco contro le forze armate di un altro Stato mediante forze armate proprie o attraverso l’invio di forze irregolari o di mercenari; le rappresaglie armate.

[11] Tra le numerose fonti giornalistiche che hanno riportato tali notizie cfr. A. D’Amato, I soldati russi che rifiutano di combattere in Ucraina, in OPEN on line, 1 aprile 2022.

[12] In questi termini il messaggio inviato da papa Francesco alla EU Youth Conference che si è svolta a Praga dall’11 al 13 luglio 2022. 

06/08/2022
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23/03/2023
Contro la guerra di offesa: la fuga, la protesta, l’aperta ribellione. In nome del diritto

La fuga, la protesta, l’aperta ribellione: le reazioni dei cittadini russi “arruolabili” all’annuncio di una escalation della guerra in Ucraina e della mobilitazione “parziale” ci dicono che, anche sotto il giogo di un regime oppressivo, può nascere e svilupparsi un forte movimento popolare di protesta, capace di unire più generazioni nel rifiuto di una guerra di aggressione e dei suoi inaccettabili costi umani  Nel crogiuolo del conflitto ucraino stanno maturando le condizioni per una ampia fascia di renitenza rispetto ad una guerra di offesa e per la legittimazione delle volontà individuali di sottrarsi ad un conflitto armato iniquo? 

23/09/2022
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06/08/2022