Il progresso tecnologico, in apparenza inarrestabile anche nel campo della giustizia, comporta, oltre a tangibili vantaggi, rischi non trascurabili che derivano, il più della volte, dall’eccessiva disinvoltura nell’utilizzo degli strumenti innovativi posti a disposizione di magistrati ed avvocati e degli altri operatori della giurisdizione.
Così, ad esempio, il ricorso alla – comoda e pratica – tecnica redazionale del c.d. “copia-incolla”, ovvero alla trasposizione, nella motivazione di provvedimenti giurisdizionali, di interi brani tratti dagli atti di parte o da quelli già emessi in altre fasi del giudizio, è stato sindacato, in materia penale e, specificamente, di misure cautelari, sotto il profilo della mancanza di una autonoma valutazione da parte del giudice e del conseguente vulnus in termini di imparzialità.
Con la delibera – della quale non constano precedenti - del 3 dicembre 2013, il Consiglio Giudiziario di Genova abborda la questione dal versante dell’incidenza del distorto utilizzo della motivazione per relationem sui livelli di professionalità oggetto di verifica quadriennale e detta alcune regole di indirizzo a valere per i dirigenti degli uffici giudiziari all’atto della redazione del prescritto rapporto informativo e, in particolare, della compilazione della voce “Provvedimenti giudiziari. Tecnica redazionale ed espositiva”.
Il Consiglio Giudiziario, chiarito, in premessa, che, lungi dallo stimolare un inammissibile controllo sul merito delle decisioni e degli atti di impulso (quale la richiesta di applicazione di misure cautelari), intende promuovere l’acquisizione di informazioni sempre più complete ed utili ai fini della valutazione, nel circuito dell’autogoverno, della professionalità del magistrato, ravvisa, dunque, l’opportunità che i capi degli uffici segnalino i casi che, nel settore civile come in quello penale, si distinguano per l’assenza della necessaria verifica critica del materiale proveniente aliunde da parte dell’autorità giudiziaria che lo ha fatto proprio.
Il tema è complesso e articolato e si presta ad approcci differenziati, ed è facile pronosticare la delibera qui pubblicata non mancherà di suscitare commenti di segno opposto.
Correttamente, il Consiglio Giudiziario pone l’accento sul rapporto tra tecnica di redazione dell’atto e professionalità del magistrato, che appare centrale pure a fronte di concorrenti ambiti di rilevanza, quali quello deontologico-disciplinare e quello della eventuale patologia dell’atto.
Il punto di maggiore sensibilità attiene, piuttosto, alla non agevole determinazione del contenuto minimo dell’autonomo vaglio critico che mette il magistrato al riparo dalla censura, concetto che, se portato, in un senso o nell’altro, alle estreme conseguenze, può assecondare la diffusione di prassi comportanti la necessità di inutili e defatiganti parafrasi ovvero, al contrario, la sufficienza di cenni di pigra e vacua integrale condivisione della prospettiva abbracciata dall’estensore dell’atto copiato ed incollato.
D’altro canto, fermo restando che il valore che si intende preservare, attraverso il richiamo alla professionalità, è, innanzitutto, quello dell’indipendenza del giudicante rispetto alle parti, non può trascurarsi, in ottica di sistema, che la tendenza all’impiego di tecniche motivatorie semplificate sembra sempre più diffusa, per come dimostrato, da ultimo, dalla proposta, contenuta nello “Schema di disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata” appena presentato dal Governo, che prevede, tra l’altro, all’art. 2, norma rubricata “Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione”, che “la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato”, disposizione che, pur afferendo alla relazione tra le valutazioni operate da diversi giudici (e non dal giudice e dalle parti del procedimento), costituisce senza dubbio un punto di svolta sul piano, in primo luogo, culturale.
Lo scenario che si è ormai aperto, e nel quale si innesta la delibera genovese, è, allora, destinato a mettere in discussione certezze che, ancora pochi anni orsono, apparivano granitiche.
Se, invero, la motivazione resta – e non potrebbe essere altrimenti – ineludibile presidio dello spirito autenticamente democratico della giurisdizione e ne legittima l’esercizio, l’evoluzione, anche tecnologica, ed il processo di integrazione sovranazionale, fecondo di interazioni e contaminazioni con realtà assai distanti da quella italiana, impongono di riconsiderare le modalità di adempimento dell’obbligo motivazionale.
Del pari, ove si muova dall’aspirazione alla giustiziabilità universale dei diritti (di tutti i diritti, di tutte le persone), non può eludersi, in un panorama connotato da risorse via via più limitate, il tema della diffusività della motivazione, l’autorevolezza e l’accettazione sociale della decisione fondandosi anche su parametri diversi da - e concorrenti con – quelli di matrice tradizionale.