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Commissione ministeriale per l'ordinamento giudiziario: più di un semplice maquillage, non ancora un progetto

di Claudio Castelli
Presidente della Corte d'appello di Brescia
Il punto di vista di un partecipante ai lavori

La Commissione Ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario ha concluso i suoi lavori. Dal mio punto di vista, ovvero di uno che vi ha partecipato credendoci ed avanzando idee e proposte, il frutto che offre agli operatori e al legislatore non è purtroppo soddisfacente. Manca un'anima, una riflessione forte che innovi profondamente e che superi le soluzioni di compromesso e pasticciate degli anni 2005-2007. C'è una direzione accennata ed interessante verso la specializzazione e la semplificazione del sistema, ci sono proposte positive ed interessanti, c’è la correzione di quelli che in questi anni si sono manifestati come errori e carenze e una complessiva razionalizzazione del quadro normativo, ma il bilancio complessivo non è entusiasmante, specie a fronte delle attese e delle esigenze. 

É poi deludente che sui punti più politicamente sensibili che rischiano di caratterizzarne i lavori, la Commissione, in modo più o meno eclatante, non sia riuscita, forse inevitabilmente, a trovare soluzioni condivise, adottando sui temi più delicati soluzioni più ideologiche che concrete. Ciò è avvenuto in tema di Consigli Giudiziari e di Procure della Repubblica.

Invece di affrontare le ragioni dello scarso coinvolgimento della componente laica nei Consigli Giudiziari e delle modalità più opportune per superare l'autoreferenzialità in cui si trovano le Procure la soluzione è stata quella più semplice e rispondente a luoghi comuni: eliminare la doppia composizione dei Consigli Giudiziari e ricostruire una sia pure ancora accennata gerarchia esterna tra Procure generali e Procure per assicurare coordinamento e controllo.

Soluzioni semplici quanto sbagliate, che nel migliore dei casi saranno poco dannose, ma che inevitabilmente saranno portatrici di polemiche.

Inoltre è davvero sconfortante che larga parte dell’attenzione degli operatori e mediatica si sia concentrata fondamentalmente sul tema della geografia giudiziaria. Sembra che non si colga come una Commissione Ministeriale possa solo proporre direttrici generali, non di più, ed inoltre che, anche qualora queste proposte venissero riprese a livello prima governativo e poi parlamentare tempi ed ambiti di discussione verrebbero ad essere inevitabilmente ampi, tali da evitare decisioni affrettate e di dare la possibilità di rappresentare specifiche esigenze e problematiche. Inoltre si trascura come l’attuale situazione sia ancora del tutto irrazionale, con più di metà degli uffici giudiziari che per le loro stesse dimensioni non possono permettersi specializzazione alcuna e alcune Corti di Appello più piccole di quelle che erano una volta le sezioni distaccate.

Allarmi, proteste e contrarietà generali sono quindi quanto meno intempestive e fuori luogo. 

Va anche detto che la Commissione sconta in primo luogo il deserto di proposte e riflessioni della cultura giuridica e della stessa magistratura di questi anni ed il sostanziale disinteresse che le tematiche ordinamentali incontrano. Non c' è stato un serio bilancio della controriforma del 2006 e delle sue correzioni del 2007, mancano nel dibattito generale proposte nuove, se si eccettua la ripetizione, ormai stanca, di slogan come la separazione delle carriere.

Per cui anche i componenti della Commissione si sono trovati ad esprimere più opinioni personali che opzioni culturali, agendo in un mondo dominato da pulsioni corporative che individuano come scelte positive quelle apparentemente favorevoli al singolo magistrato o avvocato più che alla giurisdizione, con un'ottica di breve respiro.

Ma forse proprio da questi lavori e da questa consapevolezza può partire una riflessione più ampia che deve coinvolgere magistratura, accademia e avvocatura nella consapevolezza che l'ordinamento è solo parte del sistema giustizia, ma che dalle sue scelte di fondo dipende la stessa indipendenza ed imparzialità dei magistrati, oltre che almeno una quota di funzionalità del sistema.

 

La scelta della commissione e le modalità di lavoro.

La Commissione nei suoi componenti è stata scelta in piena libertà ed autonomia dal Ministro coinvolgendo magistrati, professori universitari e d avvocati. L'individuazione dei componenti ha avuto il pregio di non essere stata decisa con il bilancino delle appartenenze, ma anche con il limite del difetto di rappresentatività di ciascuno del commissari. Ciò ha enfatizzato la solitudine di ciascuno e della sua elaborazione. La Commissione è stata poi divisa in tre Sottocommissioni a ciascuna delle quali è stata affidata una serie di temi. Il lavoro di ciascuna sottocommissione confluiva poi in riunioni plenarie di discussione, con un metodo di lavoro molto informale. Il livello di confronto esterno è stato molto limitato e relativo a linee guida generali, senza mai focalizzarsi su singole proposte. Del resto se devo rifarmi all'esperienza personale, la preoccupazione più grande dei magistrati e avvocati che ho sentito proveniente dall'esterno sul tema era in materia di rete giudiziaria in relazione al proprio Tribunale o alla propria Corte. Fatto abbastanza triste.

 

La geografia giudiziaria

La proposta avanzata si limita ad una proposta di legge delega che punta a ridurre il numero di Corti di Appello e a evitare la permanenza di Tribunali che solo la regola contenuta nella legge delega del 2011, che obbligava a mantenerne almeno 3 per distretto, aveva imposto di non toccare. La proposta è quanto mai generica ed aperta e dà la massima autonomia e flessibilità al legislatore delegato che, nel rispetto di parametri orami consueti (popolazione, flusso di procedimenti, presenza della criminalità, estensione del territorio, collegamenti etc.) potrà sopprimere uffici, accorparne, modificare le circoscrizioni territoriali sia per il primo che per il secondo grado.

Il numero di uffici che comunque rimangono non intacca la presenza di una giurisdizione ampiamente presente e diffusa sul territorio, trattandosi pur sempre, oltre ai più di 400 uffici del giudice di pace, di 135 Tribunali e 26 tra Corti di Appello e sezioni distaccate. La novità consiste proprio nell'intervento anche sulle Corti di Appello che oggi soffrono di dimensioni del tutto disomogenee con ben sette Corti con un bacino di utenza di poco superiore ai 500.000 abitanti e due inferiori al mezzo milione di abitanti. L'altra novità è il superamento della coincidenza con le circoscrizioni amministrative (rispettivamente Provincia per i Tribunali e Regione per le Corti di Appello) come limite di intervento in sede di razionalizzazione.

Il forte decentramento che ha caratterizzato il reticolo giudiziario in questi anni é costoso, poco efficiente e non consente di promuovere la specializzazione delle funzioni. Ora si tratta di concludere un'opera in corso da più di venti anni, apportando le ultime correzioni in primo grado e dando coerenza al secondo. Parallelamente occorrerà però assicurare attraverso la rete informatica e la sinergia tra uffici pubblici un agevole accesso del cittadino, a casa o in uffici di prossimità, per accedere a certificazioni, informazioni e documenti giudiziari, onde far sì che la maggiore distanza dal Tribunale o dalla Corte non si riverberi come un danno per l'utente.

 

La task force di intervento.

Viene prevista sempre con legge delega la creazione di un ruolo speciale di magistrati destinati a rafforzare uffici in difficoltà a seguito di eventi naturali o giudiziari eccezionali (gli esempi che vengono immediatamente alla mente sono il terremoto in Abruzzo e il caso Parmala). Questa istituzione cerca di superare l'attuale rigidità degli organici e la lentezza e spesso inefficacia dello strumento delle applicazioni extradistrettuali. Questo gruppo di magistrati reclutati su base volontaria verrebbero immediatamente inviati dal Csm a supportare gli uffici in difficoltà. Task force i cui organici vengono ricavati da una riduzione del numero dei magistrati distrettuali, ridotti in tutte le sedi in cui non sono mai stati coperti, e ricondotti alla loro ratio di sostituzione di maternità e lunghe malattie.

Il limite che ha sinora la proposta, che risente delle diverse possibilità alternative avanzate sul tema, è di non definire con chiarezza come verrebbero allocati i magistrati di questo ruolo speciale nei periodi di attesa ed i benefici di cui godrebbero.

 

L'accesso alla magistratura e tirocinio.

Il nuovo sistema di reclutamento delineato prima con le Scuole di specializzazione, poi con i quiz ed infine con un accesso simile ad un concorso di secondo grado si è rivelato insoddisfacente, costringendo i giovani laureati ad un'estenuante preparazione meramente teorica e ritardando oltre misura l'accesso alla magistratura, con un'elevazione dell'età di ingresso e una selezione in cui conta sempre di più il censo della famiglia. Ciò ha portato ad una soluzione che innova profondamente il reclutamento, sia pure senza rivoluzionarlo.

Vengono così delineate tre modalità di accesso, una diretta per i giovani laureati di eccellenza (108 come voto di laurea e 27 come media nei principali esami), una susseguente al tirocinio per 18 mesi presso un ufficio giudiziario (il cui accesso non è più subordinato al voto di laurea) ed una derivante dalla frequenza e dal superamento delle Scuole di specializzazione la cui durata viene contenuta in 18 mesi e per le quali viene previsto un esame unico nazionale. Scuole che comunque vengono trasformate, sia accorpandole per garantirne la qualità, sia riservandole al solo accesso alla magistratura e non più a tutte le professioni legali.

Le diverse modalità di accesso dovrebbero garantire sia il premio al merito, sia una più ampia platea di aspiranti alla magistratura, diminuendo l'attesa e l'età di accesso.

Quanto al tirocinio è stato proposto di limitare a tre mesi il periodo di tirocinio presso la Scuola della magistratura, ampliando il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Inoltre la durata del tirocinio e le negative conseguenze riscontrate sul servizio hanno portato alla proposta di eliminare la norma che vietava ai m.o.t. l’assegnazione di funzioni penali monocratiche, salvo che per i g.i.p.

 

Mobilitá e specializzazione: trasferimenti, temporaneità delle funzioni, sezioni specializzate e sedi disagiate.

Oggi la magistratura soffre di una eccessiva mobilità che incide sulla stessa funzionalità del servizio (è noto che un processo gestito da più giudici ha una durata lunga una volta e mezzo quello gestito dallo stesso giudice). 

Nel contempo la specializzazione delle funzioni è un processo ancora in itinere, realizzato solo in alcuni campi, e condizionato dalle piccole - medie dimensioni che caratterizzano gli uffici italiani. 

Mobilità e specializzazione rischiano poi essere concetti confliggenti, che vanno quindi contemperati. Le proposte avanzate su diversi campi, autonomi, ma intrinsecamente collegati, cercano nel contempo di puntare sulla specializzazione, di giungere ad una mobilità ragionata e di dare strumenti per consentire la copertura delle sedi non richieste.

Trasferimenti e prese di possesso. 

L'eccessiva mobilità che vi è in magistratura (quasi il 20 % annuo), e che si riverbera in particolare nelle sedi meno ambite e più difficili ha portato a cercare una maggiore stabilità vincolando la legittimazione per i trasferimenti a 4 anni. Questo lasso di tempo diventerebbe l'unità di misura che condizionerebbe oramai l'intero sistema, essendo già previsto come periodo di base per le valutazioni di professionalità, per la permanenza di dirigenti e semidirettivi e venendo introdotto anche per la legittimazione ai trasferimenti e per la durata delle tabelle e dei criteri di organizzazione delle Procure.

Il periodo di legittimazione di quattro anni varrebbe per tutti abolendo l'ingiustificato privilegio che oggi consente ai capi di corte di trasferirsi senza dover assicurare alcun periodo di permanenza.

Farebbe eccezione alla legittimazione quadriennale l'assegnazione dei magistrati al primo incarico, che essendo d'ufficio, viene mantenuta a tre anni.

Viene poi proposto che ai trasferimenti ordinari venga data esecuzione in due date fisse l’anno, per consentire programmazione, contemporaneità tra arrivi e partenze dagli uffici e oltre che pianificare i corsi di riconversione.

Temporaneità delle funzioni.

La temporaneità delle funzioni, pur mantenuta nella sua struttura decennale, verrebbe mitigata in generale (prevedendo un turn over massimo annuale del 10% o di una unità in caso di sezioni più piccole) ed estesa, con modalità più incentivanti che costrittive per le specializzazioni storiche della giurisdizione (sorveglianza, minorile, lavoro). Per questi uffici si cominciano a delineare percorsi professionali incentivati che cercano di evitare permanenze nello stesso ufficio troppo lunghe e nel contempo di valorizzare la specializzazione.

Così per gli uffici di sorveglianza verrebbe prevista una temporaneità di 15 anni e la precedenza assoluta per l’assegnazione alla fine dell'incarico ad altro ufficio di sorveglianza o alla corte di appello settore penale.

Per gli uffici del lavoro e minorili non verrebbe introdotta una temporaneità rigida, ma una preferenza assoluta nei trasferimenti ad altro ufficio del lavoro o minorile e della famiglia in primo e secondo grado, nella finestra tra i 10 ed i 15 di permanenza. Dopo tale periodo questa priorità viene persa. In tal modo si cominciano a delineare dei percorsi professionali incentivati basati sulla specializzazione.

La specializzazione.

La specializzazione viene incentivava e in tal senso l’idea sarebbe di fornire un forte strumento al Csm con la possibilità di creare, su proposta del Presidente della corte di appello e del consiglio giudiziario, sezioni specializzate distrettuali. La sezione distrettuale può essere articolata, a seconda dei flussi di affari e delle realtà organizzative, solo concentrata nel capoluogo di distretto, ovvero con una presenza oltre che nel capoluogo, in uno o più tribunali del distretto sul modello attuale del Tribunale di sorveglianza. Tale strutturazione tende a contemperare la specializzazione con la prossimità, laddove questa sia necessaria ed apre ad un nuovo modello che per realizzare la specializzazione non punta solo sull'accentramento, ma anche sulla diffusione.

Il modello si ispira alla massima flessibilità sia come materie, sia come modalità di realizzazione. La prospettiva è quella di adeguarsi e rispondere in modo più agile alle domande ed esigenze della società e di dare una risposta di qualità specialistica di volta in volta modulabile a seconda delle dimensioni del distretto, della quantità e tipologia della domanda, delle esigenze di prossimità. La sezione distrettuale, cui viene assicurata una tabellarizzazione forte, sull'esempio delle sezioni lavoro, dà garanzie di stabilità e di esclusività e diviene una delle possibile risposte cui gli organi di governo autonomo locali e nazionali possono ricorrere.

Così il riparto di competenza interno alla sezione distrettuale sarebbe una mera ripartizione amministrativa, seguendo il modello di ripartizione tra pretura circondariale e sezioni distaccate.

Le sedi disagiate.

L'ultimo intervento sul tema riguarda il rilancio delle sedi disagiate, strumento che è stato molto utile per coprire sedi non richieste alla fine degli anni 90 e poi travolte dall'eccessivo ricorso alle stesse (oserei dire abuso) che aveva alterato tutto il sistema dei trasferimenti, tra l'altro in uno dei pochi momenti in cui la magistratura è stata vicina al pieno organico.

Rilancio significa da un lato ridurre a livello numerico sia il numero delle sedi disagiate (20), sia dei magistrati che possono beneficiarne (50), dall'altro chiarire esplicitamente i benefici che la permanenza in questi sedi comportano a chi vi si trattenga per 5 anni possono arrecare.

Ai magistrati, anche al primo incarico, che accederanno alle sedi una volta dichiarate disagiate, verrebbero riconosciuti sia gli incentivi economici che i benefici di carriera (punti aggiuntivi per i successivi trasferimenti), mentre ai magistrati che già sono assegnati a sedi successivamente dichiarate disagiate, in caso di successiva permanenza per 5 anni verrebbero riconosciuti solo i benefici di carriera.

In tal modo, sempre in presenza di fondi che possano finanziare l'istituto, sono possibili interventi mirati atti a stimolare le domande e la permanenza verso sedi non richieste, con un'alterazione contenuta e reggibile del complessivo sistema dei trasferimenti.

 

Dirigenti e semidirettivi.

Pur intervenendo in modo marginale sul tema cruciale della direzione degli uffici giudiziari si propongono interventi tesi a chiarire la disciplina vigente e a rendere più razionale la governance degli uffici.

Innanzitutto per la prima volta vengono esplicitamente chiariti i parametri cui devono rifarsi le nomine dei dirigenti: merito e attitudini nelle loro diverse specificazioni.

Inoltre ai fini di stabilità e di buona amministrazione viene prevista la permanenza del direttivo o del semidirettivo in scadenza, quando non destinato altrove, sino all'arrivo del suo sostituto.

In caso si manifestino gravi disfunzioni organizzative il C.S.M. può anticipare la procedura di conferma. Ciò, data la sua eccezionalità, può avvenire solo su conforme parere del Consiglio Giudiziario, previa interlocuzione con l’interessato e deve esaurirsi entro tre mesi, pena la decadenza della procedura. In questo modo si cerca di dare uno strumento per rimuovere in via amministrativa con una procedura d'urgenza, nel contempo garantita, situazioni che possono produrre enormi danni agli uffici giudiziari, al servizio e a chi vi opera.

Infine vengono rideterminati i parametri tra magistrati e Presidenti di sezione e Procuratori aggiunti. Questa rideterminazione nasce per le Corti di Appello dalla necessità di introdurre parametri oggi assenti in una situazione del tutto anomala dove il parametro tra consiglieri e presidenti oscilla a seconda della corte tra 2,5 e 6. Verrebbe proposto un parametro di 1 a 6 oltre al Presidente della sezione lavoro.

Mentre per Tribunali e Procure l'esigenza di rivedere i parametri nasce da una governance degli uffici sempre più complessa che impone crescenti deleghe attribuite, spesso senza interpello, a singoli magistrati. Un sistema anomalo che incoraggia l'acquisizione di titoli ai fini della carriera, a scapito della trasparenza istituzionale. Il rimedio pensato è stato quello di aumentare il numero degli incarichi semidirettivi negli uffici di primo grado riducendo il parametro da 1 a 10 a 1 a 8.

Inoltre vengono soppressi i Presidenti aggiunti delle sezioni gip laddove la sezione sia composta di meno di 8 giudici.

 

Tabelle, Applicazioni e supplenze.

Le tabelle ed i criteri organizzativi verrebbero portati ad una durata quadriennale. La sempre maggiore complessità del progetto tabellare che richiede analisi e pianificazione fa ritenere l'opportunità di situarlo in un lasso temporale congruo, anche per evitare che gli uffici siano subissati di adempimenti burocratici.

Si propone di abolire le tabelle infradistrettuali, istituto che l'esperienza ha dimostrato come farraginoso e di difficile utilizzazione.

Verrebbe poi prevista la possibilità di applicazioni interne agli uffici di primo grado, come già si fa in molti uffici, ma di cui mancava ogni disciplina normativa.

 

Valutazioni di professionalità

Pur mantenendo l'attuale schema e l'attuale scansione quadriennale i principi che sono stati seguiti sono quelli della semplificazione, del decentramento e della distinzione tra valutazioni di professionalità da un lato e pareri per l'idoneità ad incarichi direttivi e semi direttivi dall'altro. Vengono poi arricchiti i parametri di valutazione introducendo indipendenza ed equilibrio ed accorpando diligenza ed impegno.

Vengono ampliate le fonti (statistiche quali quantitative, segnalazioni di fatti specifici degli uffici requirenti o giudicanti corrispondenti o di impugnazione), mentre il giudizio del Consiglio Giudiziario si limita ad una valutazione di adeguato – non adeguato per ciascuno dei parametri. L’obbligo di motivazione si ha solo in caso vi sia per uno dei parametri una valutazione negativa. Una motivazione sarà pur sempre possibile in caso autorelazione, rapporto del dirigente o elementi che emergono dalle altre fonti richiedano approfondimenti o specificazioni.

La valutazione di professionalità si ferma al Consiglio giudiziario in caso di parere positivo unanime altrimenti passa al Csm. La valutazione è non positiva per la carenza di uno dei parametri diversi da indipendenza ed equilibrio, è negativa in caso di carenza del parametro di indipendenza ed equilibrio o di grave carenza degli altri parametri, comunque da valutarsi unitariamente.

 

Incompatibilità e art. 2

Quanto alle incompatibilità parentali viene confermata l'attuale struttura con l'estensione ai dirigenti di ufficio. Vengono poi previste incompatibilità parentali con amministratori giudiziari e periti. Quanto all'incompatibilità ex art. 2 viene estesa anche a casi colpevoli, prevedendo anche un trasferimento temporaneo con l'istituto dell'applicazione. Si prevede la sospensione in caso di promozione di un’azione disciplinare cautelare. Viene ad essere uno strumento di intervento urgente (con un termine per l’intera procedura di tre mesi), anche temporaneo, di tutela della giurisdizione. Strumento per rimuovere situazioni che danneggiano gravemente la magistratura e che lo strumento disciplinare per la inevitabile rigidità di un sistema tipicizzato e proceduralizzato oggi non è in grado di dare.

 

Il sistema disciplinare.

Non vengono toccati gli elementi di fondo del sistema del 2006, in particolare l’obbligatorietà dell’azione disciplinare e la tassatività delle fattispecie, intesi come elementi di garanzia della giurisdizione da un lato e del magistrato incolpato dall’altro.

Un Intervento molto profondo ha cercato di semplificare e razionalizzare un sistema che si è manifestato alternativamente burocraticamente punitivo o inefficace.

Ciò ha comportato un riordino generale della disciplina, con una sistematizzazione per doveri del magistrato, indicando per ogni fattispecie, doveri, addebito e sanzione. 

Questo anche per superare l’attuale situazione del tutto irrazionale che non vede corrispondenza tra incolpazione e sanzione.

In questo lavoro si è tenuto conto della giurisprudenza che si è formata e si è cercato di fare chiarezza eliminando o chiarendo fattispecie generiche o ambigue.

La necessità di un codice disciplinare chiaro e trasparente ha portato a enunciare una riserva di codice, facendo rientrare in questa legge tutte le disposizioni sparse che oggi sono contenute in leggi diverse.

Sono state poi escluse ipotesi oggi presenti estremamente generiche, quali i comportamenti che arrecano un ingiusto danno e la grave violazione di legge, mentre sono state previste come ipotesi autonome la ingiustificata ritardata scarcerazione e la manifesta elusione dell’obbligo di tempestiva iscrizione della notizia di reato. 

Inoltre è stata introdotta nella contestazione più delicata e frequente, quella relativa al ritardo nei provvedimenti, la necessità di tener conto del contesto gestionale ed organizzativo dell’ufficio di appartenenza.

E’ stata poi introdotta una norma di chiusura nei comportamenti extra funzionali per ricomprendere comportamenti tenuti in luogo pubblico che compromettano in modo grave il prestigio della magistratura. Norma che ha il fine di ricomprendere comportamenti che per la loro varietà viene ad essere difficile ricomprendere in una rigida casistica. 

Sul lato sostanziale è stata infine introdotta la riabilitazione, per evitare che una sanzione disciplinare condizionasse l'intera carriera, con l'effetto negativo di demotivare i magistrati, influendo sul loro rendimento. Dopo un certo lasso di tempo, diverso a seconda del tipo di sanzione subita, il magistrato può chiedere la riabilitazione, disposta dalla stessa sezione disciplinare.

Sotto il profilo procedimentale gli interventi sono stati limitati a rendere il procedimento garantito, con l’obbligo di interrogatorio, previo deposito degli atti.

Infine come organo di impugnazione, onde garantire maggiore specializzazione e presenza di esperienze sia in materia civile che in materia penale, è stato proposta la creazione di sezioni unite disciplinari, formate tabellarmente in modo apposito.

 

Ricollocamento in ruolo, incompatibilità ed ineleggibilità di magistrati

Sono state rese più rigide le incompatibilità territoriali e temporali in caso di candidatura (anche alle primarie) o di cessazione dell’incarico elettivo, con l’estensione dell’incompatibilità ai distretti limitrofi e l’aumento da tre a cinque anni del termine per successivi trasferimenti.

Verrebbe poi impedita la possibilità di svolgimento di funzioni giurisdizionali contestualmente all’esercizio di incarichi politici o amministrativi negli enti locali. Viene stabilita l’ineleggibilità nella propria circoscrizione in cui si è esercitato sino a un anno prima della candidatura.

Inoltre per tuti i fuori ruolo, onde evitare al rientro periodi di interregno in cui il magistrato non abbia uffici di riferimento, è stato previsto che al momento dell’adozione della delibera di fuori ruolo il Csm già stabilisca l’assegnazione alla sede di provenienza, anche in soprannumero.

 

I Consigli Giudiziari

Viene eliminata la doppia composizione relativa ai magistrati togati dei consigli giudiziari. Come è noto l'attuale normativa prevede una doppia composizione per quanto riguarda la magistratura ordinaria, con una composizione ristretta ai componenti togati per quanto concerne valutazioni di professionalità e pareri ed una allargata ai componenti designati dagli avvocati e dalle università per quanto concerne le questioni organizzative e di vigilanza.

In questi anni di applicazione questa doppia composizione non ha dato luogo a problemi, mentre ha molto lasciato a desiderare il coinvolgimento dei componenti laici. A fronte di ciò sarebbe stata opportuna una riflessione sulle modalità di elezione e di individuazione degli avvocati e professori, onde responsabilizzarli e coinvolgerli.

Oltre che cercare di omogeneizzare a livello nazionale la regolamentazione dei Consigli Giudiziari, oggi estremamente variegata circa la partecipazione della componente laica anche ai temi riservati alla composizione ristretta (dall’esclusione al diritto di tribuna). La risposta di eliminare la doppia composizione è una risposta meramente ideologica che a mio avviso non risolve i problemi che abbiamo sinora verificato e che provocherà inevitabili polemiche.

 

Gli assetti del Pm.

Quanto alle Procure comune è il timore che si sviluppi un crescente isolamento e autoreferenzialità delle Procure della Repubblica.

Nella discussione sviluppatasi nella Commissione la risposta andava in due direzioni radicalmente opposte: da un lato ridare un ruolo di coordinamento, ma anche di controllo alle Procure generali presso la corte di cassazione e presso le corti di appello, dall’altro reinserire a pieno titolo le Procure nel circuito dell’autogoverno.

Prevaleva la prima ipotesi, anche se le discussioni e le diverse opinioni facevano sì che la versione finale risulti, almeno a mio parere, non lineare ed in alcuni tratti confusa.

La proposta emersa prevede l’eliminazione di ogni discrezionalità da parte del capo dell’ufficio nell’assegnare la delega per la cura di specifici settori di affari, cosi ponendo un limite ai poteri del Procuratore valorizzando il ruolo dei Procuratori Aggiunti. Procuratori della Repubblica e Procuratori Generali dovrebbero inoltre determinare i criteri di organizzazione, quelli di assegnazione dei procedimenti e le tipologie di affari assegnate automaticamente sentiti i magistrati dell’ufficio.

I provvedimenti organizzativi del Procuratore verrebbero inviati al Procuratore Generale, oltre che al Presidente del Tribunale e al Presidente dell’Ordine degli avvocati, e questi può restituirli con osservazioni cui il Procuratore deve rispondere.

All’esito i provvedimenti vengono inviati al C.S.M. che può prenderne atto o formulare osservazioni cui il Procuratore deve dare risposta. Inoltre il Procuratore generale presso la Corte di cassazione coordina periodiche riunioni di coordinamento organizzativo con i Procuratori generali all’esito delle quali vengono formulate linee guida organizzative da trasmettere al C.S.M. per l’approvazione. Infine viene potenziato il ruolo di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di appello.

Proposta che recupera un ruolo del C.S.M., ma soprattutto dà un forte ruolo sovraordinato al Procuratore generale presso la corte di appello ( e della Cassazione), e che risulta tra l’altro su una direzione diversa rispetto all’altra Commissione ministeriale per le modifiche alla costituzione e al funzionamento del C.S.M.

Detta Commissione operando sulla legge istitutiva del C.S.M. ha previsto un percorso assai più lineare e trasparente prevedendo che il capo dell’ufficio requirente predisponga un programma organizzativo che poi passi per essere valutato al Consiglio giudiziario e al C.S.M., con possibilità di formulare osservazioni cui il Procuratore deve dare risposta.

Sarebbe sempre prevista, come per le tabelle, l’approvazione tacita se entro 120 giorni non viene presa alcuna iniziativa dal CSM. Verrebbe anche sancito l’obbligo di coordinamento tra uffici giudicanti e requirenti corrispondenti con la possibilità di intervento da parte del Consiglio. 

 

Un inizio più che una fine.

Ovviamente si tratta di mere proposte, la cui concretizzazione in iniziativa politica e legislativa spetta al Ministro e al governo ed è ben possibile che tutte o una parte consistente parte di esse siano destinate a popolare i capienti archivi del ministero.

Ma al di là della possibilità di far vivere tutte, o almeno parte, delle proposte avanzate, almeno le più urgenti (penso a quelle in tema di accesso, di incompatibilità ambientale ed elettorale, di specializzazione), il lavoro e lo sforzo compiuto dalla Commissione rappresenta un'ottima base da cui riprendere e rilanciare la discussione ed il confronto sull'ordinamento.

La prospettiva di una giustizia che garantisca specializzazione, professionalità, efficienza ed efficacia è necessaria prima ancora al Paese che agli operatori.

Per questo anche il lato ordinamentale è prezioso.

Questa direzione impone comunque cercare di ricostruire una fiducia verso le istituzioni oggi al minimo storico. Qualsiasi cambiamento sarà inutile se penseremo che le istituzioni poi chiamate a far vivere le norme siano inaffidabili, quando non corrotte: un legislatore confuso e pasticcione, un Ministero lontano ed indifferente, un Csm dominato dalla appartenenze, Consigli giudiziari corporativi, dirigenti inadeguati ed incapaci, una magistratura delegittimata.

In questo quadro nessun intervento riformatore è possibile.

Occorre costruire un forte progetto, ma occorrono in primis gesti concreti che sfatino quelli che a volte sono luoghi comuni ed a volte tristi realtà, e ridiano fiato a quell'ottimismo della volontà di cui tutti abbiamo più che mai bisogno.

07/04/2016
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01/03/2024
APP, cronaca necessaria di un annunciato ma utile flop

La cronaca dei fatti, e la disamina delle ragioni, che hanno portato al disastroso varo, col DM 29.12.2023 n. 217, del Processo Penale Telematico a mezzo dell’applicativo APP, un esito “annunciato” ma dal Ministero ritenuto senza alternative in funzione degli obiettivi PNRR, da un lato interpellano C.S.M. ed associazionismo giudiziario a seguire l’epocale transizione digitale con visione di ampio respiro e con protagonismo istituzionale e dall’altro si profilano utili a comprendere quali dovranno essere, e quali non potranno mai più essere, le direttrici di costruzione e le modalità evolutive del Processo Penale Telematico.

31/01/2024
Tempi di discussione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e nuovo rito civile

L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.

07/12/2023