Testo dell’intervento pronunciato nella festa per i sessant’anni di Magistratura democratica svoltasi a Roma nei giorni 9 e 10 novembre 2024, destinato alla pubblicazione sul numero 4/2024 della Rivista Trimestrale
La critica dei provvedimenti giudiziari e l’interferenza. Dal caso Tolin al caso Tortora e all’attualità *
La norma del codice di procedura penale che prescrive al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini è segnata da un singolare destino. Per un verso essa è giustamente considerata una disposizione essenziale all’equilibrio del procedimento penale in quanto mira ad impedire che il potere investigativo degli organi dello Stato - di regola superiore alle capacità di indagine e di acquisizione di elementi di prova della persona indagata - possa tradursi in una iniqua e irrimediabile disparità tra le parti del processo, per effetto del mancato accertamento o dell’occultamento di fatti e informazioni favorevoli alla difesa. Al tempo stesso, nelle ricorrenti polemiche sul funzionamento della giustizia e nell’annosa querelle sulla separazione delle carriere, la regola processuale è oggetto, soprattutto da parte dell’avvocatura, di un radicale scetticismo e considerata alla stregua di una affermazione puramente teorica, contraddetta nella realtà effettuale. Entrambi questi dati – l’indiscusso valore, in termini di principio, della regola codicistica e l’insistita polemica pubblica sulla sua pretesa inosservanza e ineffettività – cospirano a rendere particolarmente insidiosa, e in taluni casi potenzialmente schiacciante, un’accusa di violazione che abbia una qualche parvenza di fondamento. È infatti grande e comprensibile l’inquietudine suscitata dall’ipotesi di un potere inquirente che scelga di ignorare i suoi doveri di imparzialità ed imbocchi la strada delle omissioni o del rifiuto di doverosi atti di giustizia pur di far prevalere nel processo la sua impostazione e le sue tesi. È opinione di chi scrive che questo timore ed il riflesso condizionato che ne deriva si siano manifestati a pieno nel procedimento per rifiuto di atti di ufficio nei confronti di Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro conclusosi con la condanna dei due magistrati. E però quanti vivono nel mondo del diritto sanno bene che i processi penali non si devono celebrare per ribadire astrattamente giusti principi, per placare inquietudini, per rassicurare animi turbati, ma per piegarsi, con attenzione, apertura e umiltà intellettuale sulle singole fattispecie concrete, quasi sempre uniche ed irripetibili, e per coglierne la dimensione oggettiva e i profili soggettivi. Di qui il dovere di non sentirsi aprioristicamente appagati da una pronuncia di condanna (peraltro accompagnata da feroci aggressioni verbali ai due magistrati per i quali “evidentemente” non vale la presunzione di non colpevolezza fino ad una sentenza definitiva) e la necessità di mettere in campo gli strumenti della distinzione, della critica, dello scandaglio psicologico per saggiare il risultato raggiunto nel primo grado di un giudizio particolarmente spinoso ma anche particolarmente carente e lacunoso. Per verificare se, davvero, atti incompleti e ancora in divenire, non formati dai pubblici ministeri procedenti ma provenienti da altro procedimento, determinassero, nella fase finale del dibattimento, un automatico ed incondizionato obbligo di deposito ai sensi dell’art. 430 c.p.p. e se l’omesso deposito possa essere considerato alla stregua di un comportamento doloso e punibile come rifiuto di atti di ufficio. Nelle pagine che seguono si tenterà di assolvere questo compito di verifica confidando che lettori che non si appagano di luoghi comuni e restano ostinatamente interessati alla verità abbiano la pazienza di immergersi nei meandri, spesso tortuosi, di una vicenda giuridica intricata e complessa.
La stampa di Magistratura democratica è frutto di un lungo e fecondo esercizio di “intelligenza critica” sulla Costituzione, sulle leggi, sulle sentenze, e rappresenta, proprio grazie alla sua natura critica, un tassello prezioso della nostra cultura giuridica. A dispetto dell’opinione enunciata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui «in un paese ideale i magistrati non dovrebbero criticare la legge» e sarebbe bene «che la magistratura...che si è permessa di criticare le leggi…facesse un primo passo di riconciliazione smettendo di criticarle». Guadagnando in cambio, nell’ottica del Ministro, l’esenzione da critiche alle sentenze. La distopia di un mondo nel quale ai giudici è preclusa la riflessione critica sulle leggi è in contrasto con la Costituzione - che ad ogni giudice attribuisce il potere di scrivere quell’atto necessariamente “critico” della legge che è una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – e non ha diritto di cittadinanza nella nostra tradizione giuridica che affonda le radici nell’illuminismo e nella sua valorizzazione del pensiero critico. In questo scritto il lungo viaggio della stampa di Md, da Quale Giustizia a Questione Giustizia, può essere ripercorso solo con un rapidissimo sguardo di insieme. Ma bisognerà scriverla la microstoria di questa stampa che corre ininterrotta lungo tutta la vita del gruppo ed è un ponte tra ciò che Md è stata e ciò che può e deve essere nel prossimo futuro.