Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Il caso Lambert tra pronunce della Corte Edu e decisioni del giudice nazionale

di Sabrina Apa
specializzata presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università degli Studi di Roma-La Sapienza
Con due decisioni cautelari (30 aprile e 20 maggio 2019), la Cedu è tornata a pronunciarsi sulla vicenda di Vincent Lambert, il cittadino francese rimasto tetraplegico ed in stato vegetativo a seguito di incidente stradale del 2008. Subito dopo è intervenuta la Corte d’appello di Parigi, che ha sospeso ogni intervento in attesa della pronuncia del Comitato Onu sui Diritti delle persone con disabilità

Il caso Lambert sollecita l’intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo (con due decisioni cautelari del 30 aprile e del 20 maggio 2019), della Corte d’appello di Parigi (del 20 maggio 2019) e del Comitato dell'Onu sui Diritti delle persone con disabilità (questione pendente).

Questa la vicenda nei tratti essenziali. Nel 2008 Vincent Lambert, cittadino francese, rimase vittima di un gravissimo incidente stradale che lo rese tetraplegico e lo lasciò da allora in stato vegetativo a seguito delle gravi lesioni cerebrali riportate. Nel 2013 il medico curante del sig. Lambert – alla luce della nozione di «obstination déraisonable» di cui all'art. l. 1110-5 del Code de la Santé publique, avviò l'iter per interrompere i trattamenti che lo tengono in vita, dopo aver esperito la procedura collegiale prevista dalla legge Leonetti del 22 aprile 2005, disciplinante i diritti dei malati e delle persone nel fine vita, in accordo con la moglie ed alcuni dei fratelli del paziente. In particolare, proprio secondo la moglie, sarebbe stata quella la volontà del marito, ove si fosse trovato in una situazione del genere.

I genitori, un fratello ed una sorella si opposero all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, presentando ricorso al Tribunale amministrativo di Châlons-en-Champagne, che, pronunciandosi il 16 gennaio 2014, ordinò di sospenderne l'esecuzione.

La moglie ed alcuni dei fratelli, favorevoli all'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, presentarono allora appello al Conseil d'État, che, dopo aver incaricato un equipe composta da tre medici al fine di svolgere una perizia per valutare la situazione clinica del sig. Lambert, visto l'esito confermativo in ordine alla natura irreversibile delle lesioni cerebrali riportate dal paziente, si pronunciò il 24 giugno 2014, dichiarando la legittimità dell'interruzione dei trattamenti di nutrizione e alimentazione artificiali.

Successivamente, i genitori ed alcuni dei fratelli del sig. Lambert, presentarono ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 2 Cedu (diritto alla vita).

La Corte si espresse (Grande Sezione del 5 giugno 2015) [1] affermando (con una maggioranza di dodici a cinque) che non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) in caso di esecuzione della sentenza del Conseil d'État del 24 giugno 2014 con cui era stata autorizzata l'interruzione della nutrizione e dell'idratazione artificiali a Vincent Lambert.

La Grand Chambre, premettendo che gli Stati membri godono di un margine di apprezzamento particolarmente ampio in una materia così delicata, ritenne che la legislazione francese ed il processo decisionale sulla situazione clinica del sig. Lambert, espletato in maniera meticolosa, fossero compatibili con l'art. 2 Cedu. Pertanto, dichiarò che lo Stato francese aveva correttamente rispettato gli obblighi positivi di cui all’art. 2 Cedu.

La pronuncia della Corte non fu peraltro unitaria, come dimostra l'opinione dissenziente espressa da alcuni dei giudici del consesso europeo, secondo i quali apparve incomprensibile decidere di privare dell'alimentazione e dell'idratazione, quali elementi essenziali al mantenimento in vita, un paziente non in grado di comunicare la propria volontà e che non aveva lasciato dichiarazioni anticipate a riguardo.

In termini strettamente giuridici [2], la questione all'esame della Corte riguardava la verifica della compatibilità della Convenzione Edu con la decisione di sospendere i trattamenti di idratazione e alimentazione artificiali che mantengono in vita una persona incapace di esprimere la propria volontà, in assenza di dichiarazioni anticipate, cd. testamento biologico o living will [3].

Infatti, nel caso di Vincent Lambert, mancando le dichiarazioni anticipate di trattamento − e quindi un'espressione certa e puntuale in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari − non era possibile pervenire ad una ricostruzione certa in ordine alla volontà di autodeterminazione nel fine-vita [4]. Nel caso, dunque, il bene giuridico in gioco è rappresentato dal diritto alla vita di una persona in stato vegetativo che versa in una condizione di vulnerabilità, che non ha rilasciato direttive anticipate di trattamento, e rispetto al quale, allo stato attuale, non sembra possibile ricostruire con certezza la volontà in tema di end-of-life decisions [5].

Più recentemente i genitori, un fratello ed una sorella del sig. Lambert si sono rivolti nuovamente alla Corte Edu, reclamando di indicare allo Stato francese l'applicazione delle misure provvisorie richieste dal Comitato Onu sui Diritti delle persone con disabilità.

Tale richiesta era stata presentata in seguito alla quarta procedura collegiale per la revoca del trattamento, avviata nel 2017. Nella decisione del 9 aprile 2018, il medico responsabile del sig. Lambert aveva deciso di interrompere la nutrizione artificiale e l'idratazione del paziente, mantenendolo in uno stato di sedazione profonda e continua. Diversi membri della famiglia del sig. Lambert avevano presentato urgentemente domanda al Tribunale amministrativo, chiedendo la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Dopo aver ordinato la valutazione di un esperto, il Tribunale amministrativo di Châlons-en-Champagne aveva rigettato la domanda il 31 gennaio 2019. I ricorrenti avevano presentato poi ricorso dinanzi al Conseil d'État, il quale aveva respinto il loro appello il 24 aprile 2019.

Il giorno precedente, il 23 aprile 2019, i ricorrenti avevano chiesto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, mediante le misure provvisorie di cui all'articolo 39 del Regolamento della Corte, di indicare allo Stato francese di sospendere l'esecuzione della decisione, che disponeva l'interruzione del trattamento di sostegno vitale a Vincent Lambert, e di rimuovere il divieto di allontanamento del paziente dalla Francia.

Al riguardo, giova osservare che la Corte Edu può chiedere di sospendere l’esecuzione di una decisione in applicazione dell’articolo 39 del suo Regolamento, in base al quale essa può indicare delle misure provvisorie, obbligatorie per lo Stato interessato, la cui adozione è ritenuta necessaria «nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura».

Le interim measures, applicate soltanto in casi eccezionali, sono indicate ad uno Stato membro soltanto quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni rilevanti, la Corte consideri che il ricorrente sia esposto ad un rischio reale di un danno grave e irreversibile in assenza delle misure in questione.

Il 30 aprile 2019 la Corte Edu, alla luce delle circostanze, ha rigettato la domanda di misure provvisorie, e, con la pronuncia del 20 maggio 2019, richiamando la sua precedente decisione del 5 giugno 2015 (in cui come detto aveva escluso la violazione dell'art. 2 Cedu in caso di esecuzione della sentenza del Conseil d'État del 24 giugno 2014 con cui si autorizzava l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale al sig. Lambert), ha respinto il ricorso, sottolineando che i ricorrenti non avevano presentato nuovi elementi tali da indurla a modificare la sua posizione.

Quando la vicenda sembrava conclusa, subito dopo l'avvio dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale a Vincent Lambert, all'Ospedale di Reims, su ricorso urgente dei genitori del Lambert, è intervenuto nuovamente il giudice nazionale: infatti, la Corte d'appello di Parigi ha peraltro ordinato la ripresa dei trattamenti, in attesa della pronuncia del Comitato dell'Onu sui Diritti delle persone con disabilità.

Si tratta della Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, avente lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. In particolare, all'art. 10 − Diritto alla vita − è sancito che: «Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri».

In attesa di tale ulteriore decisione, può concludersi osservando che l’assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sul fine-vita (o forse sarebbe meglio dire l’impossibilità di ricostruzione della volontà della persona) rende la questione in esame assai complessa sul piano giuridico, anche a causa della sovrapposizione di norme nazionali ed internazionali e, soprattutto, di interventi giurisprudenziali in materia di organi di livello diverso.

Si tratta di una fattispecie che involge il rapporto tra diritti fondamentali e formante giurisprudenziale, aprendo una riflessione sul ruolo cardine assunto dall'interprete [6], il quale, posto di fronte ad una tematica di estrema complessità e delicatezza, qual è quella del biodiritto, è chiamato a fornire tutela al valore della dignità umana, declinabile a seconda delle opzioni interpretative come diritto alla vita in sé considerata, ovvero come diritto al rispetto delle condizioni di dignità della persona anche nelle scelte del fine-vita.

 


[1] Per una disamina approfondita della decisione, sia consentito il rinvio al mio Scelte di fine vita. Il caso Lambert, Collana Il diritto in Europa oggi diretta da F. Buffa, Key editore, 2017.

[2] Sui problemi sollevati dal caso si veda M. G. Luccioli, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? in https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/654-scelte-di-vita-o-di-morte-il-giudice-e-garante-della-dignita-umana; per un quadro della vicenda nei termini giuridici, C. Casonato, Un diritto difficile. Il caso Lambert fra necessità e rischi, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 9, 2015, pp. 489-501.

[3] Nella giurisprudenza Cedu, si richiama la sentenza Haas v. Svizzera, del 20 gennaio 2011, recante l'espressa affermazione, sulla base degli artt. 2 e 8 Cedu (che tutelano, rispettivamente, il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare), del diritto di ciascun individuo «di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà».

[4] In tema, con riferimento all’ordinamento italiano, non può non sottolinearsi quanto ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza 207/2018 sul caso Cappato (e su cui si rimanda a Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost. n. 207/2018. Intervista a cura di Roberto Giovanni Conti con Antonio D’Aloia, Giacomo D’Amico e Giorgio Repetto, in https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/660-quale-futuro-per-il-fine-vita-dopo-corte-cost-n-207-2018-repliche-e-conclusioni), vale a dire la pregnanza del principio personalistico enunciato dall’art. 2 Cost. che pone l’uomo al centro della vita sociale e l'essenzialità del canone della inviolabilità della libertà personale, sancito all’art. 13 Cost.; principi alla luce dei quali la vita – primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non può essere «concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare». Ne consegue che la libertà e la consapevolezza della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza, si sostanziano nel diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici. Diritto all'autodeterminazione terapeutica che risulta progressivamente valorizzato, in un primo tempo, dalla giurisprudenza e, più di recente, dal legislatore, con la Legge n. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, che sancisce l’obbligo di rispettare le decisioni del paziente, anche quando ne possa derivare la morte.

Sull’argomento, è d’obbligo il richiamo anche a Cassazione n. 21748 del 2007, che, pronunciandosi sul caso di Eluana Englaro, ha chiarito che «il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall’art. 13 Cost.. […] Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza».

Il quadro giuridico così delineato nella prospettiva giurisprudenziale, trova conferma anche a livello di fonti sopranazionali, come si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, a tutela, rispettivamente, della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona, dai quali è agevole ricavare che il consenso libero, specifico, esplicito ed informato della persona interessata costituisce il principio fondante delle scelte terapeutiche.

In proposito, merita altresì segnalare l'art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa sui Diritti dell’uomo e sulla biomedicina, − firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 145/2001 − il quale sancisce che: «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato».

[5] A riguardo appare utile rievocare la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1418 del 25 giugno 1999 secondo cui, ove manchino le direttive anticipate, il diritto alla vita del paziente non deve essere violato e che, in caso di dubbio, la decisione deve essere a favore della vita e del suo prolungamento. Va peraltro ricordato, quanto affermato dalla giurisprudenza italiana nel caso già richiamato Englaro, ove si è evidenziato che «la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona».

[6] N. Lipari, Diritti fondamentali e ruolo del giudice (Relazione del 30 giugno 2010), in http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=448

19/06/2019
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