Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Il PCT a Siena

di Stefano Caramellino
giudice e magrif Tribunale di Siena
L'inarrestabile realizzazione del processo telematico a Siena
Il PCT a Siena

L'avvio del processo civile telematico a Siena ha avuto luogo in via anticipata rispetto alla scadenza legislativa 30 giugno 2014, poiché in data 21 ottobre 2013 il Ministero della Giustizia, DOG, DGSIA, ha adottato il decreto (protocollo 35326) ex articolo 35, primo comma decreto ministeriale 21 febbraio 2011, numero 44. Dal 4 novembre 2013 è stata quindi attivata la possibilità di trasmissione dei documenti informatici provenienti dai soggetti abilitati esterni negli ambiti del contenzioso civile comprese le procedure monitorie, delle esecuzioni immobiliari, delle procedure fallimentari e fallimentari, nonché del processo del lavoro.

Si è trattato del frutto di un intenso cammino di lavoro e collaborazione avviato nell'estate del 2012, il cui positivo esito era tutt'altro che scontato alla luce di alcune preesistenti posizioni manifestatesi in seno tanto all'Ufficio, inteso nelle sue varie componenti, quanto al Foro locale. L'Ufficio del referente distrettuale per l'informatica, la Presidenza del tribunale (che nel Tribunale di Siena, monosezionale, cumula in sé la dirigenza amministrativa) e il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati: questi sono stati i tre i principali attori che hanno consentito allo scrivente magistrato di riferimento per l'informatica di catalizzare l'insorgere dei presupposti necessari all'adozione del predetto decreto direttoriale, vale a dire in sostanza delle condizioni fattuali indispensabili per il buon funzionamento del processo civile telematico.

Va sottolineato, in relazione alla fase di creazione dei presupposti per la fattibilità del PCT, il carattere cruciale della collaborazione e del coordinamento tra i predetti soggetti, che con i rispettivi contributi informativi, direttivi e formativi dispongono di fatto delle leve idonee a sancire il successo, o al contrario la dilazione quando non il fallimento, dell'innovazione e del miglioramento qualitativo e di efficienza che essa reca con sé.

In particolare, nell'esperienza senese è stato decisivo l'impulso del referente distrettuale Gianmarco Marinai verso un'apertura al telematico della massima ampiezza possibile, comprensiva cioè dei procedimenti speciali; non meno vitale è stata la convinta fiducia nutrita dal presidente Stefano Benini nelle possibilità del processo civile telematico di affermarsi spontaneamente, una volta divenuto tecnicamente possibile, in ragione della sua intrinseca maggiore efficienza per tutti i soggetti del processo; davvero grande, infine, è stata l'opera prima di tutto culturale del presidente del Consiglio dell'ordine avvocato Nicola Mini e del referente informatico del Consiglio stesso, avvocato Remo Alfisi, che approfondendo e diffondendo le risposte tecniche ai problemi di accesso alle nuove tecnologie hanno dissolto, più che infrangerle, le barriere di misoneismo che inizialmente avevano levato la voce contro l'innovazione in difesa, di fatto, del procedimento cartaceo visibilmente inefficiente e insostenibile.

Così conquistato l'approdo dell'immediata fattibilità del processo civile telematico, molto screziato appare oggi il panorama della sua effettiva penetrazione nelle modalità operative dei suoi singoli attori.

Per quanto riguarda i giudici, la prospettiva di facoltatività dell'uso del telematico per tutte le procedure monitorie consente un approccio più morbido da parte dei meno entusiasti, progressivamente sempre più mossi dalla curiosità circa le potenzialità dell'ormai relativamente evoluta consolle del magistrato, le cui imperfezioni appaiono comunque non più gravi del rischio di smarrimento di un provvedimento cartaceo. Chi ha deciso di iniziare a redigere verbali e provvedimenti con la consolle ha dato tendenzialmente la propria preferenza ai verbali, ai decreti di fissazione d'udienza, alle ordinanze riservate. Soltanto nel momento in cui acquisiscono sicurezza nella relazione di questi tipi di atti, i colleghi si inoltrano nella sottoscrizione digitale dei provvedimenti a contenuto decisorio, suscettibili di essere o diventare titolo esecutivo.

Il principale ostacolo verso un uso a 360 gradi della possibilità di formare provvedimenti nativi telematici viene ravvisato nella necessità di predisporre frasari e modelli. Peraltro, nelle ultime settimane si registra una maggiore apertura all'ipotesi di un'informazione grafica dei provvedimenti all'interno dell'Ufficio, almeno in parte mediante la spontanea diffusione dei modelli redatti e archiviati sul server dal magistrato di riferimento per l'informatica. Ben più graduale è la crescita dell'archivio personale di ciascun giudice di punti di motivazione, che a differenza di frasari e modelli sono direttamente e intimamente connessi agli orientamenti interpretativi e redazionali del singolo. Alcuni giudici adottano, nell'ambito del potere di direzione del procedimento ex articolo 175 c.p.c., statuizioni intese a promuovere un impiego delle tecnologie del pct di in chiave efficientistica.

In particolare, l'utilità di disporre del testo delle conclusioni di merito e istruttorie da inserire dopo l'intestazione di ogni sentenza può indurre a disporre, contestualmente alla calendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che ogni parte depositi almeno tre giorni prima dell'udienza stessa, tramite un applicativo del processo civile telematico, in formato che consenta la selezione parziale del testo, un atto contenente tutte e soltanto le conclusioni che intenderà precisare in udienza, integralmente per esteso e senza richiami per relazione a precedenti atti di causa (cfr. nota Ministero della Giustizia, DOG, DGSIA 10 gennaio 2013, protocollo 548). Analogamente, in sede di fissazione di udienza presidenziale o collegiale per le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto le parti vengono invitate a depositare in formato telematico una sorta di memoria che si limiti a riprodurre le condizioni consensualmente convenute.

Per quanto attiene ai soggetti abilitati esterni, gli unici che abbiano finora fruito, seppure in minima parte, delle tecnologie pct sono gli Avvocati, tanto del Foro locale quanto di altri Fori, principalmente del Distretto fiorentino. Oltre al grande vantaggio di evitare le inevitabili file che si creano nelle Cancellerie, gli Avvocati senesi e poliziani e possono beneficiare di un risparmio di spese e tempi di trasferimento tutt'altro che trascurabile, tanto più a seguito dell'assai maggiore estensione territoriale che il circondario ha assunto in esito alla revisione della geografia giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 155 del 2012. Altri pregi che al Foro non sono sfuggiti sono il superamento, in prospettiva, delle esigenze di ricostituzione degli atti processuali che spesso si impongono nei processi cartacei e il maggiore ordine che si garantisce negli atti del fascicolo di parte, anche ai fini della loro consultabilità e comparabilità da parte del giudicante: esempio paradigmatico è stato un deposito di oltre 10 documenti a contenuto catastale e urbanistico finalizzati a dare la prova della possibilità giuridica di un trasferimento immobiliare in sede di separazione consensuale. All'approccio inizialmente "elitario" nella fruizione delle nuove tecnologie fa ora seguito una fase di maggiore diffusione delle stesse, imperniata sulla formazione di classi di poco più di 20 avvocati a settimana da parte del COA stesso.

Sul versante della Cancelleria, si registra una buona uniformità della puntualità dei controlli della presenza di atti telematici, tanto provenienti dall'esterno, quanto provenienti dai giudici. Nella complessiva insostenibilità dei carichi di lavoro che il processo cartaceo ha gradualmente fatto incancrenire, la vieta mentalità secondo cui "il pubblico viene prima" soltanto se e quando si presenta fisicamente al bancone dell'operatore di Cancelleria sta gradatamente lasciando il passo a un più equilibrato approccio, conscio del fatto che accordare la giusta precedenza, in termini di puntualità e certezza, al "pubblico telematico" equivale a razionalizzare i processi e la gestione dei tempi di lavoro, abbreviare le lavorazioni, evitare errori; in una parola, costruire per sé e per tutti una giustizia civile più effettiva.

12/03/2014
Altri articoli di Stefano Caramellino
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il pane, le rose, la concorrenza

Che cosa rende dissonanti, cacofoniche, le previsioni sulla giustizia, ed in particolare sulla giustizia civile, inserite nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza rispetto al resto dello spartito? Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo e comprendere la natura della disarmonia, si analizzerà il contenuto del PNRR, proponendone una chiave interpretativa che aiuti a farsi un’idea del punto al quale è giunta la notte della separazione tra umanesimo giuridico e costituzione materiale.

28/09/2021
Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!

L'articolo, dopo aver sintetizzato lo stato dell'arte e il quadro normativo dell'ufficio per il processo, analizza gli obbiettivi del PNRR per la Giustizia e il ruolo che per il loro raggiungimento gioca l'ufficio per il processo. Tenta quindi di tracciare una road-map verso l'UPP per i prossimi mesi e si concentra infine sul nuovo ruolo del giudice che può nascere dall'adozione di questo modulo operativo, anche alla luce dell'esperienza personale dell'autrice.

08/09/2021
I luoghi comuni da sfatare della giustizia civile

Per andare oltre i luoghi comuni sullo stato della giustizia civile nel nostro Paese occorre analizzare i diversi aspetti della sua più recente evoluzione, esaminando e discutendo i dati sulle pendenze, i livelli di produttività dei magistrati, il tasso di litigiosità, le performance dei migliori tribunali e le ragioni delle diversità territoriali. La realizzazione dell’obiettivo, indicato nel PNRR, di ridurre i tempi della giustizia civile del 40% entro il 2025, è affidata ad una pluralità di interventi: l’attuazione su vasta scala dell’Ufficio per il processo, il recupero dell’arretrato attraverso interventi mirati negli uffici con maggiori difficoltà, la digitalizzazione, lo sviluppo delle ADR, le modifiche del rito. Ma per avere successo tali azioni dovranno essere articolate in un progetto organico, gestito da una governance ampia, capace di coinvolgere tutte le componenti del giudiziario: magistrati, dirigenti, avvocati, personale giudiziario, tecnici.

02/09/2021
Le cause civili pendenti e l’arretrato civile nei tribunali italiani

Le cause civili pendenti e l’arretrato civile, nei Tribunali e nelle Corti d'Appello

21/04/2021
ADR e proposte di riforma per la giustizia civile

Nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo è stata sottolineata l’importanza delle ADR nel quadro complessivo della giustizia civile. Un particolare rilievo è stato attribuito alla mediazione e, nel suo ambito, alla mediazione demandata. Ma, affinché tali strumenti possano porsi davvero quali sedi complementari e coesistenziali rispetto alla giurisdizione, è necessaria una serie di interventi, tutti realizzabili nell’immediato o nel breve periodo, idonei ad assicurarne il migliore e più efficace funzionamento.

09/04/2021
Giustizia civile: bilancio della pandemia e idee per il futuro prossimo

Si raccolgono qui gli interventi di Maria Giuliana Civinini (presidente del Tribunale di Pisa), Claudio Cecchella, (professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa) e Giuseppe Ruffini (professore di diritto processuale civile presso l'Università Roma Tre) alla Giornata europea della giustizia svoltasi il 27 ottobre 2020 presso il Tribunale di Pisa e dedicata a Giustizia civile: bilancio della pandemia e idee per il futuro prossimo. Ciascun intervento è scaricabile in formato pdf ai link qui disponibili, insieme al programma della Giornata. 

15/02/2021
Processo Telematico in Cassazione, a che punto siamo?

Quando chiedo ad un avvocato che si confronta con il processo telematico un suggerimento per migliorare il sistema, la risposta è sempre la stessa: l’adozione di un processo telematico unico per tutte le giurisdizioni. Invece, quasi a fargli dispetto, ogni giurisdizione in Italia ha il suo processo telematico: il fratello maggiore è PCT in primo e secondo grado civile, secondogenito è PAT davanti al giudice amministrativo, quindi ha visto la luce il giovane GIU.DI.CO. per la magistratura contabile e poi è stata la volta del neonato PTT per il giudice tributario in primo e secondo grado. Ora, per la gioia del giudice penale, sta muovendo i primi passi PPT. Manca poco al parto di un sesto fratello, lungamente desiderato? O piuttosto il processo telematico presso la Corte di Cassazione sarà una costola del PCT che, unico tra i fratelli, per le funzioni stesse della Corte dovrà imparare a parlare presto con ciascuno di loro? E a quando il lieto evento?

28/01/2021
I giudici del lavoro, l’udienza da remoto e la conciliazione giudiziale

L’udienza da remoto e il tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro: la compatibilità con una interlocuzione reale che preservi il ruolo del giudice e la possibilità di realizzare un atto coerente con l’art. 88 disp. att. c.p.c. 

07/07/2020