L'avvio del processo civile telematico a Siena ha avuto luogo in via anticipata rispetto alla scadenza legislativa 30 giugno 2014, poiché in data 21 ottobre 2013 il Ministero della Giustizia, DOG, DGSIA, ha adottato il decreto (protocollo 35326) ex articolo 35, primo comma decreto ministeriale 21 febbraio 2011, numero 44. Dal 4 novembre 2013 è stata quindi attivata la possibilità di trasmissione dei documenti informatici provenienti dai soggetti abilitati esterni negli ambiti del contenzioso civile comprese le procedure monitorie, delle esecuzioni immobiliari, delle procedure fallimentari e fallimentari, nonché del processo del lavoro.
Si è trattato del frutto di un intenso cammino di lavoro e collaborazione avviato nell'estate del 2012, il cui positivo esito era tutt'altro che scontato alla luce di alcune preesistenti posizioni manifestatesi in seno tanto all'Ufficio, inteso nelle sue varie componenti, quanto al Foro locale. L'Ufficio del referente distrettuale per l'informatica, la Presidenza del tribunale (che nel Tribunale di Siena, monosezionale, cumula in sé la dirigenza amministrativa) e il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati: questi sono stati i tre i principali attori che hanno consentito allo scrivente magistrato di riferimento per l'informatica di catalizzare l'insorgere dei presupposti necessari all'adozione del predetto decreto direttoriale, vale a dire in sostanza delle condizioni fattuali indispensabili per il buon funzionamento del processo civile telematico.
Va sottolineato, in relazione alla fase di creazione dei presupposti per la fattibilità del PCT, il carattere cruciale della collaborazione e del coordinamento tra i predetti soggetti, che con i rispettivi contributi informativi, direttivi e formativi dispongono di fatto delle leve idonee a sancire il successo, o al contrario la dilazione quando non il fallimento, dell'innovazione e del miglioramento qualitativo e di efficienza che essa reca con sé.
In particolare, nell'esperienza senese è stato decisivo l'impulso del referente distrettuale Gianmarco Marinai verso un'apertura al telematico della massima ampiezza possibile, comprensiva cioè dei procedimenti speciali; non meno vitale è stata la convinta fiducia nutrita dal presidente Stefano Benini nelle possibilità del processo civile telematico di affermarsi spontaneamente, una volta divenuto tecnicamente possibile, in ragione della sua intrinseca maggiore efficienza per tutti i soggetti del processo; davvero grande, infine, è stata l'opera prima di tutto culturale del presidente del Consiglio dell'ordine avvocato Nicola Mini e del referente informatico del Consiglio stesso, avvocato Remo Alfisi, che approfondendo e diffondendo le risposte tecniche ai problemi di accesso alle nuove tecnologie hanno dissolto, più che infrangerle, le barriere di misoneismo che inizialmente avevano levato la voce contro l'innovazione in difesa, di fatto, del procedimento cartaceo visibilmente inefficiente e insostenibile.
Così conquistato l'approdo dell'immediata fattibilità del processo civile telematico, molto screziato appare oggi il panorama della sua effettiva penetrazione nelle modalità operative dei suoi singoli attori.
Per quanto riguarda i giudici, la prospettiva di facoltatività dell'uso del telematico per tutte le procedure monitorie consente un approccio più morbido da parte dei meno entusiasti, progressivamente sempre più mossi dalla curiosità circa le potenzialità dell'ormai relativamente evoluta consolle del magistrato, le cui imperfezioni appaiono comunque non più gravi del rischio di smarrimento di un provvedimento cartaceo. Chi ha deciso di iniziare a redigere verbali e provvedimenti con la consolle ha dato tendenzialmente la propria preferenza ai verbali, ai decreti di fissazione d'udienza, alle ordinanze riservate. Soltanto nel momento in cui acquisiscono sicurezza nella relazione di questi tipi di atti, i colleghi si inoltrano nella sottoscrizione digitale dei provvedimenti a contenuto decisorio, suscettibili di essere o diventare titolo esecutivo.
Il principale ostacolo verso un uso a 360 gradi della possibilità di formare provvedimenti nativi telematici viene ravvisato nella necessità di predisporre frasari e modelli. Peraltro, nelle ultime settimane si registra una maggiore apertura all'ipotesi di un'informazione grafica dei provvedimenti all'interno dell'Ufficio, almeno in parte mediante la spontanea diffusione dei modelli redatti e archiviati sul server dal magistrato di riferimento per l'informatica. Ben più graduale è la crescita dell'archivio personale di ciascun giudice di punti di motivazione, che a differenza di frasari e modelli sono direttamente e intimamente connessi agli orientamenti interpretativi e redazionali del singolo. Alcuni giudici adottano, nell'ambito del potere di direzione del procedimento ex articolo 175 c.p.c., statuizioni intese a promuovere un impiego delle tecnologie del pct di in chiave efficientistica.
In particolare, l'utilità di disporre del testo delle conclusioni di merito e istruttorie da inserire dopo l'intestazione di ogni sentenza può indurre a disporre, contestualmente alla calendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che ogni parte depositi almeno tre giorni prima dell'udienza stessa, tramite un applicativo del processo civile telematico, in formato che consenta la selezione parziale del testo, un atto contenente tutte e soltanto le conclusioni che intenderà precisare in udienza, integralmente per esteso e senza richiami per relazione a precedenti atti di causa (cfr. nota Ministero della Giustizia, DOG, DGSIA 10 gennaio 2013, protocollo 548). Analogamente, in sede di fissazione di udienza presidenziale o collegiale per le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto le parti vengono invitate a depositare in formato telematico una sorta di memoria che si limiti a riprodurre le condizioni consensualmente convenute.
Per quanto attiene ai soggetti abilitati esterni, gli unici che abbiano finora fruito, seppure in minima parte, delle tecnologie pct sono gli Avvocati, tanto del Foro locale quanto di altri Fori, principalmente del Distretto fiorentino. Oltre al grande vantaggio di evitare le inevitabili file che si creano nelle Cancellerie, gli Avvocati senesi e poliziani e possono beneficiare di un risparmio di spese e tempi di trasferimento tutt'altro che trascurabile, tanto più a seguito dell'assai maggiore estensione territoriale che il circondario ha assunto in esito alla revisione della geografia giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 155 del 2012. Altri pregi che al Foro non sono sfuggiti sono il superamento, in prospettiva, delle esigenze di ricostituzione degli atti processuali che spesso si impongono nei processi cartacei e il maggiore ordine che si garantisce negli atti del fascicolo di parte, anche ai fini della loro consultabilità e comparabilità da parte del giudicante: esempio paradigmatico è stato un deposito di oltre 10 documenti a contenuto catastale e urbanistico finalizzati a dare la prova della possibilità giuridica di un trasferimento immobiliare in sede di separazione consensuale. All'approccio inizialmente "elitario" nella fruizione delle nuove tecnologie fa ora seguito una fase di maggiore diffusione delle stesse, imperniata sulla formazione di classi di poco più di 20 avvocati a settimana da parte del COA stesso.
Sul versante della Cancelleria, si registra una buona uniformità della puntualità dei controlli della presenza di atti telematici, tanto provenienti dall'esterno, quanto provenienti dai giudici. Nella complessiva insostenibilità dei carichi di lavoro che il processo cartaceo ha gradualmente fatto incancrenire, la vieta mentalità secondo cui "il pubblico viene prima" soltanto se e quando si presenta fisicamente al bancone dell'operatore di Cancelleria sta gradatamente lasciando il passo a un più equilibrato approccio, conscio del fatto che accordare la giusta precedenza, in termini di puntualità e certezza, al "pubblico telematico" equivale a razionalizzare i processi e la gestione dei tempi di lavoro, abbreviare le lavorazioni, evitare errori; in una parola, costruire per sé e per tutti una giustizia civile più effettiva.