Il Processo Civile Telematico ha ormai superato la fase pionieristica e sta davvero diventando realtà nel Paese, diffondendosi sempre più velocemente nei nostri uffici.
Certamente la prossima obbligatorietà dei depositi degli atti endoprocessuali da parte di avvocati e ausiliari a partire dal 30 giugno 2014 ha conferito una forte accelerazione al processo di diffusione del PCT, imponendo alla DGSIA del Ministero della Giustizia investimenti cospicui anche se non ancora sufficienti a garantire la piena efficienza del sistema.
Il potente strumento Consolle del Magistrato ha oramai raggiunto una discreta completezza di funzioni e un sufficiente grado di affidabilità, tanto da poter essere utilizzato sistematicamente dal magistrato sia per la redazione dei provvedimenti, sia per la gestione dell'udienza, sia per il controllo e l'organizzazione del proprio ruolo, con la possibilità di avere piena contezza non solo dei numeri e della composizione del ruolo, ma anche della corretta tenuta dei registri da parte della cancelleria.
Il cd. Cruscotto (funzionalità da poco integrata in Consolle) consente, poi, l'estrazione di dati statistici approfonditi e personalizzabili, certamente utili a verificare vari aspetti del lavoro del magistrato, della sezione e dell'intero Ufficio, in modo tale da rendere possibile una migliore allocazione delle risorse.
La banca dati giurisprudenziale integrata nella Consolle, attualmente a livello distrettuale, alimentata automaticamente dai provvedimenti telematici che noi tutti redigiamo, costituirà senz'altro uno straordinario strumento di conoscenza delle decisioni di merito, aggiornato in tempo reale, visibile anche all'esterno (ad avvocati e studiosi del diritto), che permetterà di tendere verso una uniformità di decisioni su questioni simili, contribuendo, dunque, a rendere effettivo il principio della certezza del diritto.
La diffusione del PCT tra gli operatori del diritto (avvocati, ausiliari, C.T.U., ecc.) sta già contribuendo a snellire significativamente il lavoro delle cancellerie, che grazie alla diminuzione degli accessi fisici da parte dell'utenza esterna, avranno più tempo per dedicarsi alle ulteriori attività.
Le comunicazioni telematiche e il deposito degli atti e documenti dall'esterno, la visibilità dell'intero fascicolo a distanza comporta da una parte l'eliminazione delle domiciliazioni e delle trasferte e dunque minori costi e più garanzie per il cittadino, che può tenere sotto controllo l'andamento della propria causa, dall'altra la possibilità per il giudice di operare a pieno sul fascicolo senza necessariamente doversi recare in ufficio.
Lo sviluppo e la diffusione del PCT costituisce, dunque, una grande occasione di rilancio del nostro sistema giudiziario, sulla strada del perseguimento degli obbiettivi indicati dal Consiglio d'Europa e sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei Dirittidell'Uomo per la quale ''Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti''.
A tale proposito, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella Raccomandazione del 2010, sottolinea che l'indipendenza della magistratura garantisce ad ogni persona il diritto ad un equo processo e quindi non è un privilegio dei magistrati ma una garanzia per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che permette ad ogni persona di avere fiducia nel sistema giudiziario. Allo stesso tempo, l'efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 6 della convenzione, per la certezza del diritto e la fiducia del pubblico nello Stato di diritto.
Ancora, l'efficacia, cui i giudici sono tenuti (sempre per il perseguimento dei principio di cui all'art. 6), consiste nell'emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze.
Lungi, pertanto, dall'essere in contraddizione tra loro, c'è una stretta correlazione tra indipendenza della magistratura ed efficacia dell'azione giudiziaria, entrambi pilastri delle garanzie cui la persona ha diritto sulla base della Convenzione.
Ma la Raccomandazione va oltre, affermando che, ferma l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, le autorità responsabili per l'organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario devono creare le condizioni che consentano ai giudici di raggiungere l'efficacia e, per far ciò, l'utilizzo dei sistemi elettronici di gestione dei processi e delle tecnologie informatiche e di comunicazione deve essere promosso sia dalle autorità che dai giudici e deve essere parimenti incoraggiata la loro generalizzazione nei tribunali.
Dovrebbe essere, quindi, patrimonio comune di noi magistrati la convinzione che l'indipendenza non può essere intesa anche come indipendenza dall'organizzazione (così anche il documento dell'ANM del 16 ottobre 2013) e che i software di raccolta edanalisi dei dati costituiscono strumento indispensabile per la fotografia reale dell'andamento dell'Ufficio sia in sé, sia in relazione agli altri Uffici giudiziari, al fine di verificare non solo e non tanto la laboriosità del singolo, quanto, in primis, la corretta organizzazione dell'Ufficio. Solo avendo la possibilità di raffrontare approfonditamente le singole realtà è, infatti, possibile evidenziare le carenze ed intervenire, magari mutuando da esperienze virtuose.
Solo il processo telematico, con i suoi strumenti diffusi uniformemente in tutti gli uffici, uguali in tutta Italia, permette al singolo magistrato, ma soprattutto ai dirigenti, di avere finalmente una visione chiara delle criticità del ruolo e dell'ufficio in cui si trovano ad operare e di meditare i giusti strumenti per rimuovere gli ostacoli all'efficienza del servizio.
Questo non può e non deve ledere l'autonomia e l'indipendenza del giudizio, né può portare alla (da taluno paventata) burocratizzazione e/o aziendalizzazione del ruolo del giudice.
L'efficienza dell'ufficio non può che conseguire alla migliore allocazione possibile delle risorse disponibili e l'efficienza del sistema giudiziario è determinata senz'altro dall'equa distribuzione dei mezzi e delle persone nelle varie sedi.
E non si vede come tali misure organizzative, a meno che non si traducano in una mera pretesa di aumento continuo del numero di provvedimenti emessi (il che, all'evidenza, nuocerebbe allo studio e all'approfondimento del caso), possano incidere negativamente sulla qualità della giurisdizione e sul compito del giudice direndere davvero giustizia.
Solo con l'ausilio del mezzo informatico e dunque con l'accettazione da parte di tutti della rivoluzione copernicana portata dal PCT (dando per scontato che il sistema telematico deve essere messo in condizione di funzionare al meglio e che per far ciò sono necessari ulteriori ingenti investimenti, sotto il profilo dello sviluppo del software e dell'assistenza applicativa), sarà possibile perseguire davvero l'obbiettivo della decisione equa, cioè emessa da un giudice indipendente ed imparziale e in tempi ragionevoli.