Con la sentenza n. 7333 del 18 giugno 2021 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Andrea Mascetti contro la RAI S.p.a. e nei confronti dei giornalisti Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci.
In una puntata della trasmissione Report erano stati espressi giudizi fortemente critici sulla vita personale e professionale di Andrea Mascetti, indicato come beneficiario di incarichi (nella sua qualità di avvocato) da parte di enti pubblici che, secondo gli autori della trasmissione avrebbero agito in maniera obliqua e condizionata da appartenenze politiche, se non addirittura illegittima o illecita.
Poiché nella trasmissione si era fatto riferimento a prove documentali di quanto affermato, il cittadino coinvolto aveva richiesto alla RAI di poter conoscere quei documenti (all’ipotizzabile fine di valutare eventuali iniziative a propria tutela).
Di fronte al diniego, è stato adito il TAR, che con la sentenza citata, ha affermato il principio secondo cui la rappresentazione di notizie che avviene all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete della RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile alla nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato alla medesima società; e l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di comunicazione.
I giudici amministrativi hanno inteso definire i confini della loro pronuncia ritenendo solo in parte accoglibile la richiesta di accesso agli atti, e limitatandola alle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma a enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore del ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti.
Nella visione dei giudici amministrativi, dunque, la sentenza non inciderebbe sulla segretezza delle fonti giornalistiche, in quanto la documentazione ostensibile risulta circoscritta all’interlocuzione con enti pubblici, che non vantano un diritto all’anonimato, e non con singole persone.
In un significativo passaggio della sentenza, peraltro, si contempla la possibilità che i documenti citati nella trasmissione possano non essere in effetti detenuti dalla rete RAI: «l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla RAI, essendo ontologicamente impossibile che esso sia effettuato rispetto ad atti non documentati; pertanto, nel caso e nella misura in cui taluni degli atti […] non siano stati oggetto di documentazione, RAI dovrà fare menzione di tale circostanza».
La sentenza presenta alcuni significativi profili problematici.
L’avere individuato nel regime pubblicistico della RAI il postulato dell’ostensibilità dei documenti, pare istituire un parallelo regime speciale per l’attività giornalistica all’interno del servizio pubblico, che per l’effetto risulterebbe meno “protetta” rispetto a quella in aziende editoriali private; quanto all’oggetto dell’accesso, poi, è vero che i giudici amministrativi hanno operato quella riduzione ai soli documenti ma – al di là di quanto possa essere avvenuto nel caso specifico, non rilevabile dalla sentenza - in altri casi fonte e documento da essa fornito, anche in forma irrituale, potrebbero compenetrarsi, con effetti sulla tutela della fonte; vi è infine da considerare che la scelta della via giurisdizionale amministrativa apre un fronte che deve in qualche modo coordinarsi con altri mezzi di tutela: il diritto di rettifica[1], il ricorso in sede cautelare civile, la disciplina penale della diffamazione a mezzo stampa.
[1] Disciplinato dall’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modifiche, dettagliato per la RAI dall’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dal Capo II del DPR 27 marzo 1992, n. 255, e successivamente dall’art. 32-quinquies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.