Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Il TAR del Lazio sull’accesso a documenti in possesso di giornalisti della RAI

I giudici amministrativi hanno accolto parzialmente il ricorso finalizzato ad ottenere l’accesso alla documentazione raccolta da giornalisti del servizio pubblico per realizzare una puntata della trasmissione Report in cui si erano espressi giudizi sulla vita personale e professionale del ricorrente.

Con la sentenza n. 7333 del 18 giugno 2021 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Andrea Mascetti contro la RAI S.p.a. e nei confronti dei giornalisti Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci.

In una puntata della trasmissione Report erano stati espressi giudizi fortemente critici sulla vita personale e professionale di Andrea Mascetti, indicato come beneficiario di incarichi (nella sua qualità di avvocato) da parte di enti pubblici che, secondo gli autori della trasmissione avrebbero agito in maniera obliqua e condizionata da appartenenze politiche, se non addirittura illegittima o illecita.

Poiché nella trasmissione si era fatto riferimento a prove documentali di quanto affermato, il cittadino coinvolto aveva richiesto alla RAI di poter conoscere quei documenti (all’ipotizzabile fine di valutare eventuali iniziative a propria tutela).

Di fronte al diniego, è stato adito il TAR, che con la sentenza citata, ha affermato il principio secondo cui la rappresentazione di notizie che avviene all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete della RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile alla nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato alla medesima società; e l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di comunicazione.

I giudici amministrativi hanno inteso definire i confini della loro pronuncia ritenendo solo in parte accoglibile la richiesta di accesso agli atti, e limitatandola alle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma a enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore del ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti.

Nella visione dei giudici amministrativi, dunque, la sentenza non inciderebbe sulla segretezza delle fonti giornalistiche, in quanto la documentazione ostensibile risulta circoscritta all’interlocuzione con enti pubblici, che non vantano un diritto all’anonimato, e non con singole persone.

In un significativo passaggio della sentenza, peraltro, si contempla la possibilità che i documenti citati nella trasmissione possano non essere in effetti detenuti dalla rete RAI: «l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla RAI, essendo ontologicamente impossibile che esso sia effettuato rispetto ad atti non documentati; pertanto, nel caso e nella misura in cui taluni degli atti […] non siano stati oggetto di documentazione, RAI dovrà fare menzione di tale circostanza».

La sentenza presenta alcuni significativi profili problematici.

L’avere individuato nel regime pubblicistico della RAI il postulato dell’ostensibilità dei documenti, pare istituire un parallelo regime speciale per l’attività giornalistica all’interno del servizio pubblico, che per l’effetto risulterebbe meno “protetta” rispetto a quella in aziende editoriali private; quanto all’oggetto dell’accesso, poi, è vero che i giudici amministrativi hanno operato quella riduzione ai soli documenti ma – al di là di quanto possa essere avvenuto nel caso specifico, non rilevabile dalla sentenza -  in altri casi fonte e documento da essa fornito, anche in forma irrituale, potrebbero compenetrarsi, con effetti sulla tutela della fonte; vi è infine da considerare che la scelta della via giurisdizionale amministrativa apre un fronte che deve in qualche modo coordinarsi con altri mezzi di tutela: il diritto di rettifica[1], il ricorso in sede cautelare civile, la disciplina penale della diffamazione a mezzo stampa.


 
[1] Disciplinato dall’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modifiche, dettagliato per la RAI dall’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dal Capo II del DPR 27 marzo 1992, n. 255, e successivamente dall’art. 32-quinquies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

30/06/2021
Altri articoli di Redazione
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Questioni di giurisdizione e diritti fondamentali

La devoluzione dei diritti fondamentali in via esclusiva al giudice ordinario è ormai una stagione del passato alla luce della nuova concezione del giudizio amministrativo e dell’introduzione nella giurisprudenza costituzionale della tecnica del bilanciamento. Anche l’interesse legittimo, se vi è una norma che attribuisce il potere alla pubblica amministrazione, è uno strumento di tutela dei diritti fondamentali. E’ necessaria una nuova visione del giudizio sul riparto di giurisdizione nel quale la Corte di Cassazione non sia più il giudice ordinario che decide dei limiti della propria giurisdizione, ma sia un giudice terzo rispetto al giudice ordinario ed al giudice speciale.

11/10/2023
Un tutore della verità per il CSM?

Riflessioni su fake news e libertà di informazione

18/09/2023
Pubblico ministero, informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza

Le innovazioni legislative rivolte ad attuare la direttiva 2016/343/UE «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» si prestano a una lettura in chiaroscuro: ad apprezzabili intendimenti corrisponde infatti una traduzione discutibile, in cui convivono – accanto a cautele opportune – il troppo e il troppo poco. 
Per un verso, il d.lgs. n. 188 del 2021 ha individuato come unici canali informativi ammessi il comunicato ufficiale e la conferenza stampa, consentita soltanto in casi che si vorrebbero normativamente individuati; per l’altro, preoccupato da eccessi comunicativi dell’autorità giudiziaria, il provvedimento ha finito per demandare alla discrezionalità del procuratore della Repubblica la scelta di informare sul procedimento penale e omesso di estendere agli operatori della comunicazione le prescrizioni che dovrebbero assicurare il rispetto dell’art. 27 comma 2 Cost.
L’impressione è che la disciplina vada pertanto rimeditata, a partire dall’idea che informare l’opinione pubblica di quanto accade nel procedimento penale debba essere la regola, mentre l’esclusione della comunicazione l’eccezione, e che a definirne le modalità debbano essere disposizioni essenziali, nitide nel contenuto ed efficacemente presidiate.     

17/05/2022
Questione Giustizia chiama in giudizio Il Giornale. Per difendere la libertà di informazione

Domani la Rivista riapre dopo la pausa estiva. Ma prima di riprendere il flusso delle pubblicazioni dobbiamo dare notizia di una iniziativa. Questione Giustizia ha deciso di chiamare il quotidiano Il Giornale dinanzi al giudice civile per rispondere sia dell’articolo a firma di Luca Fazzo pubblicato il 14 agosto 2021, intitolato «Chiamata alla rivolta. GOLPE DEI MAGISTRATI CONTRO IL GREEN PASS» e sottotitolato «Le toghe rosse di Md: “E’ una misura anticostituzionale, non va applicata. Il rifiuto dei no vax è da proteggere”» sia del successivo rilancio dell’operazione denigratoria con un articolo, sempre a firma di Luca Fazzo, del 15 agosto. E’ un’azione a difesa della verità e della libertà della Rivista e di quanti vi scrivono. Se, infatti, nello scrivere o nel decidere di pubblicare articoli, saggi o documenti, si dovesse paventare l’infinita gamma di possibili falsificazioni attuate a partire da tali pubblicazioni, il risultato sarebbe la scelta del silenzio o dell’autocensura. Prospettive, entrambe, alle quali non intendiamo soggiacere. Di qui la decisione obbligata di agire in giudizio per accertare i fatti. In difesa della libertà di informazione. 

31/08/2021
Il TAR del Lazio sull’accesso a documenti in possesso di giornalisti della RAI

I giudici amministrativi hanno accolto parzialmente il ricorso finalizzato ad ottenere l’accesso alla documentazione raccolta da giornalisti del servizio pubblico per realizzare una puntata della trasmissione Report in cui si erano espressi giudizi sulla vita personale e professionale del ricorrente.

30/06/2021
Contro la semplificazione

L'"esigenza di semplificazione" sembra diventata una necessità imprescindibile, continuamente proclamata. Ma se, come accade, si traduce nella moltiplicazione di fonti normative, nell'introduzione di regimi temporanei o derogatori e di clausole di riserva, sembra piuttosto appesantire il lavoro dell'interprete fallendo al contempo gli scopi sostanziali. Un esempio in materia di diritto dell'ambiente mostra come la semplificazione, piuttosto che in un provvedimento dovrebbe risiedere in un atteggiamento.

28/06/2021
Il diritto amministrativo nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale

Lo scritto si propone di esaminare alcune delle più significative pronunce della Corte costituzionale rese nell’ultimo lustro nella materia amministrativa, analizzandone, in particolare, i contenuti, le rationes e i residui profili problematici.
Le sentenze oggetto di esame, che tagliano trasversalmente il moderno diritto amministrativo – dai rapporti tra azione di annullamento ed azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo alla natura primariamente soggettiva della giurisdizione amministrativa, dal contrasto del giudicato con le sopravvenute sentenze della Corte EDU alla definizione dell’ambito del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione e alla tutela del terzo nella SCIA – mostrano una Corte costituzionale forte, che negli ultimi anni, anche in questa materia, ha riscoperto la sua assoluta centralità nell’architettura costituzionale.

07/10/2020