Magistratura democratica
Tribuna aperta

La razionalità nel contrasto al crimine

di Gaetano Pecorella
professore, avvocato, già deputato

Il giurista moderno non può interessarsi soltanto delle norme e della loro applicazione o disapplicazione, relegando in secondo piano l’esame del corpo sociale e lo studio delle realtà da cui nasce la criminalità.  Al rifiuto di tutte le diverse forme di “uso politico” della criminalità deve accompagnarsi un approccio razionale e pragmatico che individui adeguati strumenti di risanamento sociale e di trattamento del delinquente, dimostrando che lo Stato può ridurre il costo dei fenomeni criminali grazie all’impiego di metodi scientificamente corretti.

1. Posta la necessità di dare una risposta immediata e rassicurante all'allarme suscitato nell'opinione pubblica attraverso un uso dei mezzi di comunicazione, tutto volto a tal fine, il problema della criminalità è ormai uno dei punti centrali dello scontro politico[1]. La radicalizzazione del problema, mentre è in atto una dura crisi economica, è indice, tuttavia, della natura conservatrice di tale politica in quanto essa impedisce, o almeno cerca di impedire, che il dibattito si incentri sulla paralisi delle istituzioni che la recessione economica ha ormai evidenziato. E' indubbio, infatti, che tale recessione, non potendo trovare una immediata soluzione in una nuova espansione, per il suo carattere generalizzato a tutto il sistema economico occidentale, si pone al di fuori delle normali crisi cicliche, e si configura come crisi del sistema stesso[2]. Ciò porta al rafforzamento di strutture repressive[3]. Il carattere perdente della politica sulla criminalità come impostata oggi è anche e soprattutto in questo: la creazione di una convinzione nel Paese che l'unica arma per contrastare il delitto sia il contenimento delle garanzie, se non il loro azzeramento. Il problema della criminalità comunque esiste, anche se, probabilmente, non nella misura allarmistica che si vorrebbe far credere: il fenomeno, perciò, desta preoccupazione e va affrontato.

E' falso, per contro, il modo acritico ed astorico in cui esso viene posto. Non può accettarsi, infatti, che si configuri la criminalità come un qualcosa improvvisamente esploso nell'ambito della società e non invece, più correttamente, come un fenomeno connaturato a questa società ed esistente da sempre con essa. Fin dall'inizio del secolo scorso, del resto, la sociologia parlava della criminalità come un dato normale in una società[4].       

Senza dubbio può accadere che in talune circostanze la diffusione del delitto assuma dei caratteri di anormalità: è quello che accade quando esso raggiunge un tasso eccessivo, quando superi cioè un certo livello di sopportabilità. In questo caso la criminalità ha natura patologica. Tutto ciò non ha particolari implicazioni ideologiche, ma è una semplice constatazione di fatto da cui discende che la criminalità, intesa come momento morboso di una data società, va combattuta andandone a ricercare le matrici in quella data società. Non tener conto di ciò ed individuare, come si fa oggi, le matrici del fenomeno criminale soprattutto nell'eccessivo permissivismo e nella crisi della moralità tradizionale è voler ipocritamente porre il problema in modo di per sé deviante e giungere così a soluzioni che con la sostanza del problema necessariamente poco hanno a che fare.

Il populismo[5], puntando sulla criminalità, e sulla paura che suscita, lavora sul sicuro in quanto dalla sua azione non può che scaturire il desiderato "allarme sociale". Non c'è, infatti, nessuno che non tema la violenza in quanto può sempre esserne colpito e non pretenda, perciò, immediate soluzioni a tali aggressioni alla sua sicurezza. Poiché la sua sicurezza risponde poi ad un prevalente interesse sociale, deve essere la società stessa, attraverso gli istituti a ciò delegati, ad offrirgli tali soluzioni. E questa società a tali soluzioni ha predisposto il suo diritto penale e tutta la sua struttura repressiva; logico pertanto che di tali istituti ognuno chieda una più efficiente e puntale attuazione.

Tutto il discorso, come si vede, è posto in modo che, emozionalmente, si deleghi al potere la propria sicurezza e la sua tutela attraverso il rafforzamento istituzionale: senza pensare che proprio siffatto rafforzamento potrebbe essere il più grave attentato alla propria sicurezza e alla propria libertà[6]. Abbiamo così che ad una falsa impostazione del problema seguono soluzioni dello stesso altrettanto false, ponendo in essere misure che non hanno rilievo alcuno, o comunque un modesto rilievo, rispetto al fenomeno che vorrebbero colpire. Tanto è vero che, nonostante l'aumento delle pene, la criminalità continua ad aumentare e non si vede perché dovrebbe essere stroncata concedendo al privato di farsi giustizia da sé con la riforma della legittima difesa, o prevedendo sanzioni oltre ogni ragionevolezza, o ricorrendo a forme di panpenalismo che inceppano il sistema giudiziario[7]

Si prospetta, oggi, un problema sociale di grandi proporzioni, con l'aumento del livello di povertà e la disoccupazione che colpisce tutte le fasce di cittadini. E' facile prevedere che questo armamentario repressivo sarà usato, o potrà essere usato, nei confronti di proteste collettive che sempre si accompagnano alle gravi e obiettive difficoltà della tenuta sociale. Non è una novità che il richiamo all'ordine pubblico è tanto più frequente quanto più forte è la crisi del sistema ed il dissenso politico. Oggi, come in anni simili, c'è chi accetta la riduzione delle libertà democratiche come il male minore. C'è un attacco alle garanzie che passa anche attraverso la critica alla magistratura per l'eccessivo permissivismo giudiziario (troppe scarcerazioni, troppa poca forza repressiva…). Si individua nei magistrati una delle cause del dilagare della delinquenza, e li si sollecita ad una più severa applicazione delle norme, incidendo così anche sulla terzietà (e serenità) del giudice[8]

 

2. Risulta utile, in ogni caso, proporre soluzioni concrete ed immediate della questione criminale: si tratta, infatti, di sdrammatizzare il discorso com'è stato imposto dagli interessi politici, di creare strumenti di razionale risanamento sociale e di trattamento del delinquente, di dimostrare che, se si vuole, anche questo Stato può ridurre il costo di questo fenomeno che esso stesso almeno in parte produce, purché si ricorra a metodi scientificamente corretti.

Osservando la politica criminale di questi anni in Italia, vien fatto di domandarsi se realmente c'è stata la volontà di ricercare le soluzioni che fossero le più efficaci per lottare contro la delinquenza, oppure se si è lasciato che il fenomeno dilagasse utilizzandone soltanto gli effetti di panico sociale come strumento di governo. Ci sono, infatti, due modi di affrontare il problema. 

Il primo trae spunto dal fenomeno della criminalità per creare opinioni, orientamenti socio-politici nella collettività[9]: poco importa, a questi fini, conoscere le dimensioni, i caratteri e la pericolosità concreta della devianza, individuarne le cause sociali e personali, ricercare gli strumenti più adatti per controllare il fenomeno. Nella misura in cui esso risponde a necessità politiche e di governo, non potrà aversi un reale interesse alla sua limitazione: i criminali, infatti, assumono la stessa funzione delle streghe nella politica dell'ordine pubblico della Francia nel Seicento[10].

E' noto che alla paura della criminalità si ricorre con eccezionale intensità durante le congiunture economiche sfavorevoli[11]. Da un lato, il potere politico, che ha perduto la propria legittimazione a causa della crisi in atto, tenta una riabilitazione presentandosi come necessario difensore della società. Dall'altro, l'allarme sociale che si accompagna alla criminalità, è uno strumento efficace per convogliare verso un bersaglio artificioso le più forti tensioni sociali. Dall'altro ancora, il richiamo alla difesa sociale contro il crimine autorizza il governo a pretendere che gli siano riconosciute facoltà eccezionali, delle quali si servirà, se necessario, contro il dissenso politico che si prevede sorgerà dalla crisi economica.

Il secondo modo di affrontare la questione, viceversa, rifiuta qualunque uso politico della criminalità, che considera un fatto sociale di cui bisogna conoscere gli aspetti e le cause reali, e nei cui confronti bisogna operare con strumenti che l'esperienza abbia dimostrato efficaci: si tratta di una sorta di rivoluzione copernicana che sostituisce alla concezione ideologica del fenomeno, un approccio pragmatico. Da questo punto di vista, la criminalità è considerata un costo derivante dalla stessa convivenza sociale, e le soluzioni risultano tanto più apprezzate, quanto più riducono il costo totale che i consociati debbono pagare. Fuori dai pregiudizi tradizionali, e sulla scorta dell'osservazione empirica, si assume come postulato che il delitto non è un momento patologico della società, né appartiene all'esperienza di un numero ristretto di uomini, né trova il suo terreno di coltura in certe classi sociali: il delitto rientra nelle costanti sociali. 

Non esiste infatti fenomeno che, quanto il crimine, presenti in maniera più inconfutabile tutti i sintomi della normalità, dato che appare come strettamente legato alle condizioni di qualsiasi vita collettiva; né c'è comportamento che, se si tiene presente il numero oscuro (e cioè il numero dei reati non denunciati), appaia come questo tanto diffuso nei differenti ceti sociali toccando praticamente tutti gli strati della popolazione[12].

Ciò permette di sdrammatizzare, entro certi limiti, le forme di intervento sul tessuto sociale: così, ad esempio, è molto più costoso combattere le forme non gravi di criminalità contro il patrimonio intensificando la sorveglianza della polizia, o prolungando la carcerazione, piuttosto che ricorrendo alla socializzazione del danno subito dal privato. Si continui, naturalmente, a punire il furto, anche nelle forme lievi, perché la sanzione serve a stigmatizzare il comportamento; tuttavia, l'allarme sociale potrà essere ridotto soltanto con la previsione di forme obbligatorie di assicurazione. Si tratta di una "malattia sociale" che, in quanto tale, deve essere affrontata con gli strumenti adatti. Del resto la proposta è assai meno radicale di quanto ha fatto il legislatore abrogando il reato di sottrazione di cose comuni che può, in non pochi casi, costituire un grave attacco al diritto di proprietà.

Senza dubbio può capitare - come si è detto - che il delitto abbia delle forme anormali: è quello che accade quando esso raggiunge un tasso eccessivo, quando supera cioè un certo livello di sopportabilità. In questo caso la criminalità ha natura morbosa. Lo stesso concetto di "malattia sociale" comporta, tuttavia, che si debbano trovare le cause della disfunzione, e agire su di esse: punire tutti i delinquenti con lo stesso tipo di sanzione (e cioè con la reclusione), ha tanto senso quanto ne avrebbe sottoporre a tonsillectomia qualsiasi malato, quali che siano le cause e il tipo della sua malattia.

 

3. Bisogna anzitutto eliminare alcune cause criminogene che sono intrinseche all'assetto delle nostre istituzioni politiche[13]. Uno Stato che non garantisce né il rispetto della Costituzione, né l'assistenza giudiziale dei non abbienti, né processi equi; uno Stato che lascia impunito l'attacco contro alcuni dei beni essenziali dell'umanità (inquinamenti, adulterazione alimentare, nocività in fabbrica); uno Stato che considera lecito o illecito lo stesso tipo di comportamento a secondo di chi ne è l'autore e degli interessi in gioco; uno Stato che affida posizione di massima responsabilità a individui che, con frequenza ricorrente, risultano collegati talora a trame eversive e talora a associazioni mafiose; uno Stato siffatto non può essere baluardo contro la criminalità.

Bisogna poi contenere le cause criminogene, che sono strutturalmente dipendenti dal sistema. Si è potuto constatare che il maggior numero di delinquenti proviene da quella fascia di popolazione che nelle fasi di sviluppo economico trova occupazione nelle aree produttive in espansione, mentre nelle fasi di depressione è destinata a costituire un esercito di lavoro di riserva. Qualunque coazione, per quanto feroce essa sia, non potrà scoraggiare forme diffuse di criminalità se esse sono nient'altro che il riflesso di un permanente disordine economico e delle fluttuazioni di status di alcuni strati sociali.

Le recenti leggi che hanno aggravato le pene per alcune categorie di delitti, senza sortire alcun effetto apprezzabile, sono la dimostrazione che la minaccia delle sanzioni non ha un concreto effetto intimidatorio: come un uomo d'affari non si asterrebbe dall'intraprendere un'attività commerciale lucrosa per il timore che essa possa concludersi con un pesante dissesto economico, così il rischio di una carcerazione anche prolungata è calcolata tra i costi di imprese criminali, che sono caratterizzate dalla previsione di elevati profitti. Parte di questa criminalità è il riflesso di più estese organizzazioni delinquenziali, come la mafia, talché le sole forme di intervento efficaci saranno di tipo politico, di risanamento "ambientale". Parte è l'espressione di una subcultura criminale che si esprime attraverso le bande organizzate e che costituisce il prodotto di altre situazioni ambientali, come i ghetti urbani e il rapporto città-campagna, onde è su questi presupposti che dovrà operarsi.  

 

4. Se l'intervento su questi aspetti della società può attenuare la patologia della criminalità, non meno necessari sono gli strumenti di trattamento di ogni singolo caso di illecito penale: bisogna con pazienza, sperimentalmente, trovare per ogni tipo di delinquente, per ogni tipo di condotta criminale, la "medicina" che guarisca il malato, anziché ucciderlo. L'orientamento dovrebbe essere quello di ritenere il carcere una misura eccezionale in considerazione dei suoi effetti criminogeni: la proposta è di eliminare le pene brevi sostituendole o con la multa o con forme di lavoro per la collettività (e non si parli di lavoro forzato perché la scelta è del condannato); di affidare a strutture sociali (come i consigli di fabbrica, i consigli scolastici, i comitati di quartiere) la cura e la custodia dei devianti per i quali si faccia una prognosi di immediato reinserimento sociale; infine, di graduare il trattamento carcerario così da passare dalle iniziali forme di reclusione alle forme di libertà controllata con un esame permanente dello stato di rieducazione (eventualmente con un periodo minimo di tempo per mantenere il contenuto afflittivo della pena). Alcune di queste misure già esistono: tuttavia dovrebbero diventare il tessuto del sistema sanzionatorio, o meglio del trattamento della devianza, affidando al carcere un ruolo marginale[14].

Il tasso più elevato di criminalità è da imputarsi, però, a coloro che colpiscono con la propria condotta interessi sociali molto diffusi, appartenenti a tutti i consociati e lesi da un solo fatto contestualmente: si vuole alludere agli inquinatori, ai bancarottieri, agli adulteratori dell'alimentazione, agli imprenditori che non garantiscono la sicurezza nelle fabbriche. Si può proporre, ad esempio, che nei confronti degli inquinatori l'Amministrazione proceda direttamente alla costruzione degli impianti di depurazione con il prelievo fiscale coatto; oppure, che nei confronti di coloro che non assicurano il rispetto della salute, o sul luogo di lavoro, o per gli alimenti fabbricati, o per altra causa, sia consentita la confisca dei mezzi di produzione. Sono soluzioni queste che sono state adottate in molte nazioni europee: si tratta, infatti, di corollari del principio secondo cui un'efficace politica criminale non è possibile se non all'interno di una razionale politica sociale. 

Il giurista oggi tende a interessarsi soltanto delle norme, della loro applicazione (o disapplicazione). E' posto in secondo piano lo studio dei fenomeni a cui quelle norme vanno applicate. Ci si dedica assai meno, infatti, all'esame del corpo sociale a cui si riferiscono, a chi e perché delinque, a quali misure sono necessarie perché il sistema giudiziario intervenga sempre meno, e lo faccia comunque secondo il principio di ragionevolezza[15]. Senza lo studio della criminalità, e delle sue manifestazioni, si rischia di vedere la superficie del lago senza conoscere la vita che si agita al di sotto. Se c'è una svolta autoritaria, come da più parti si denuncia, l'origine sta proprio nell'allarme sociale, in parte autentico ed in parte creato ad hoc. Compito del giurista è rendere consapevole il Paese che bisogna stroncare la spirale tra Stato autoritario e criminalità, per cui il primo incentiva la seconda e quest'ultima è assunta a supporto di tentativi di restaurazione.


 
[1] Michel Foucault, com'e noto, ha dedicato numerosi scritti a questo aspetto del crimine. Nel corso al Collège di France 1977-1978, intitolato Sicurezza, territorio e popolazione, sottolinea  che sarebbe stato più corretto intitolarlo Storia della governamentalità. Con tale espressione intende due cose: primo, l'insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli e tattiche che permettono di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella popolazione il bersaglio principale, nell'economia politica la forma privilegiata di sapere e nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale; secondo, per "governamentalità" intende la tendenza, la linea di forza che, in tutto l'Occidente e da lungo tempo, continua ad affermare la preminenza di questo tipo di potere che è chiamato "governo" su tutti gli altri - sovranità, disciplina -, col conseguente sviluppo, da un lato, di una serie di apparati specifici di governo, e, dall'altro, di una serie di saperi (Feltrinelli, 1978).

[2] Sulle cause della crisi economica in Italia, v. C. Cottarelli, Pachidermi e pappagalli, Feltrinelli, 2019, 227 ss.

[3] Per l'esame storico dei rapporti tra le crisi economiche e il sorgere degli apparati repressivi, v. ancora M. Foucault, Teorie e istituzioni sociali. Corso al Collège de France (1971-1972), Feltrinelli, 2019, in particolare la lezione del 1° marzo 1972. V. per l'Italia, A. Manna, Il lato oscuro del diritto penale, Pacini giuridica, 2017, 69 ss., sul "diritto penale del nemico",

[4] A. Quételet, Fisica sociale ossia svolgimento della facoltà dell'uomo (a cura di G. Boccardo), UTET, 1978, secondo cui la «società in se stessa racchiude i germi di tutti i delitti che verranno commessi».

[5] Sul populismo giudiziario, cfr. E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 2019; Id., Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Giuffrè, 2016; E. Amati, L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali; F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Il Mulino, 2019.

[6] T. Padovani, Prefazione a Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., osserva come il sottosistema delle misure patrimoniali, nate per combattere le mafie, «si è espanso, dilatato, generalizzato, è diventato diritto comune, diritto del cittadino. Evidentemente tutti, proprio tutti, possono essere il nemico da combattere con algidi criteri di efficacia e di efficienza».

[7] Sull'estensione del diritto penale, ed il principio di «sussidiarietà come aspirazione 'moderna'», v. S. Moccia, La perenne emergenza, E.S.I., 1997, 1 ss.

[8] Sulla paura della criminalità in Italia, cfr. S. Curti, Criminologia e sociologia della devianza, Cedam, 2020, 257, secondo cui si assiste ad una ripresa della preoccupazione, tanto che diversi indici tornano, di fatto, ai valori della "grande paura" che aveva segnato la società italiana dall'autunno del 2007 fino alla primavera del 2008. V. anche A. Ceretti, R. Cornelli, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Feltrinelli, 2013.

[9] Cfr. sulla incidenza degli stereotipi nell'applicazione giurisprudenziale della legge penale, A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale, Molteni editore, ed. 2019, 243.

[10] U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, 2001, 64 ss.: «Le caratteristiche tipiche della società del rischio mettono in risalto i tratti di un'epoca sociale in  cui la solidarietà della paura nasce e diventa una forma della politica».

[11] F. Mantovani, Il problema della criminalità, Cedam, 1984, 190, ricorda come «costituisce una costante criminologica l'aumento della criminalità nei periodi di destabilizzazione sociale».

[12] E. Durkheim, Le regole del metodo sociologico, Ediz. di Comunità, 2001, 79, secondo cui il reato è «un fenomeno normale e utile alla società», per tre motivi: primo, non esiste una società senza criminalità; secondo, in ogni società esiste una determinata forma di criminalità; terzo, ogni forma di criminalità muta e fa mutare la società.

[13] Sui "crimini di sistema", v. L. Ferrajoli, La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale, Laterza, 2021, 411 ss.

[14] Su tutti questi profili, cfr. M. Donini, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1162 ss.

[15] Scrive E. Berti, Le vie della ragione, Il Mulino, 1987, 17: «Mi sembra fuori dubbio che oggi è in atto, specialmente in Italia, una crisi generale della razionalità». I trent'anni trascorsi da questa pubblicazione hanno solo peggiorato le cose.

25/06/2021
Altri articoli di Gaetano Pecorella
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori in ambito penale

Il terzo intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024

18/12/2024
Dalle ipotesi sulla dissenting opinion alle prospettive della legalità penale. Note a margine del(l’introduzione del) volume di Nicolò Zanon Le opinioni dissenzienti in Corte Costituzionale. Dieci casi

La riflessione del prof. Zanon sull’opinione dissenziente viene correlata dall’Autore (anche) ad una visione “originalista” dell’interpretazione costituzionale, che dal testo deve partire e al testo deve tornare. È la connessione tra separazione dei poteri e principio di legalità ad imporre questa impostazione che nel diritto penale assume carattere particolarmente stringente perché l’intero “edificio” delle garanzie penalistiche si fonda appunto sul principio di legalità e, quindi, in ultima istanza (innanzitutto) sul dato letterale. Per la stessa ragione, la crisi della riserva di legge e, in particolare, della ratio democratica, impongono di studiare e progettare le condizioni per una legalità migliore che restituisca consistenza al fondamento della legalità.

04/11/2024
No a un ddl che minaccia il nostro stato di diritto e che, se diventasse legge, incarcererebbe anche Gandhi
a cura di Redazione

Un documento di Antigone e di Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) sul Disegno di legge n. 1660/C  recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario

05/10/2024
Una pagina tersa di garantismo penale: la sentenza 86 del 2024 della Corte costituzionale

Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale

20/05/2024
La pena e la sua crisi. Riflessioni su "Punizione" di Giovanni Fiandaca

Un dialogo con i passaggi più significativi di G. Fiandaca, Punizione, Bologna, 2024. Un “piccolo libro” prezioso, un itinerario dialettico e mai dogmatico attraverso le forme e le ideologie della pena, che giunge sino alla contemporanea crisi di legittimità del diritto penale e alle domande suscitate dai modelli alternativi alla punizione

12/04/2024
Se i diritti diventano doveri

Le conseguenze di un’inattesa interpretazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

02/12/2023
La proporzionalità della pena: tra scelte del legislatore e discrezionalità giudiziale. Note a margine della sentenza Corte costituzionale n. 197 del 2023

Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.

29/11/2023