Oggi, 25 ottobre 2018, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’unanimità, ha ritenuto che l’Italia abbia violato l’articolo 3 Cedu (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) per aver rinnovato l’applicazione dell’articolo 41-bis ord. pen. al detenuto Bernardo Provenzano nonostante le sue deteriorate condizioni di salute.
È stata invece esclusa la violazione dell’articolo 3 Cedu in relazione alle condizioni di detenzione.
Il ricorso era stato presentato dal figlio e dalla compagna del detenuto per conto dello stesso nel luglio 2013, lamentando che non aveva ricevuto cure mediche adeguate e che l’imposizione dello speciale regime carcerario – cui era soggetto nonostante le condizioni di salute – violava l’articolo 3 Cedu; sopravvenuta la morte dell’interessato nel 2016, la trattazione del ricorso è proseguita su impulso del figlio, già amministratore di sostegno del padre a partire da marzo 2014.
La sentenza ripercorre la vicenda di Provenzano: latitante per oltre 40 anni, arrestato nel 2006, sottoposto a processo per associazione mafiosa, strage, tentato omicidio aggravato, traffico di droga, sequestro di persona, possesso illegale di armi, estorsione, condannato con applicazione di plurimi ergastoli, detenuto fino al trasferimento in reparti ospedalieri protetti, in relazione alle condizioni di salute, dove è deceduto nel 2016. Il regime di detenzione era stato fissato ai sensi dell’articolo 41-bis ord. pen. (visite di familiari per massimo un’ora al mese, nessuna visita di estranei alla famiglia, divieto di uso del telefono, limitazione all’uso di danaro, alla ricezione di pacchi, alla partecipazione di attività comuni; due ore di esercizio all’aperto al giorno; controllo della corrispondenza). Vari procedimenti si erano succeduti, diretti a ottenere la revoca dello speciale regime di detenzione, a seguito del deteriorarsi delle condizioni di salute, e dell’estensione temporale del medesimo nel marzo 2014 e poi nel marzo 2016; le istanze erano tutte state respinte alla luce dei pareri negativi delle Direzioni distrettuali antimafia di Caltanissetta, Palermo e Firenze.
Rigettate le eccezioni preliminari del Governo, la Corte ha analizzato, alla luce dei principi convenzionali, l’assistenza medica fornita al detenuto nel corso degli anni e ha concluso (§ 140), sulla base di una valutazione complessiva dei fatti, che non è accertato che la detenzione in sé sia stata incompatibile con le sue condizioni di salute e l’età avanzata o che la sua salute e il suo benessere non siano stati adeguatamente protetti dallo Stato. Ha quindi escluso per questa parte la violazione dell’articolo 3 Cedu.
La Corte ha quindi ricordato le sue precedenti pronunce in materia di articolo 3 Cedu e regime carcerario ai sensi dell’articolo 41-bis ord. pen. (casi Enea, Argenti, Campisi c. Italia, n. 24358/02, 11 luglio 2006; Paolello c. Italy, n. 37648/02, 24 settembre 2015), ha dato atto che il Governo aveva ampiamente dimostrato che il detenuto era un capo mafia che rappresentava un grave pericolo per la società, ha considerato che le finalità dello speciale regime carcerario erano preventive e di sicurezza e non punitive; ciò nonostante, sottolineato che l’essenza della Convenzione è la protezione della dignità umana e che le sue norme devono essere interpretate in modo da rendere tale protezione effettiva, ha osservato che «assoggettare un individuo a una serie di restrizioni aggiuntive (...), imposte dalle autorità carcerarie a loro discrezione, senza fornire sufficienti e rilevanti ragioni basate su una valutazione individualizzata di necessità, minerebbe la sua dignità umana e violerebbe il diritto enunciato all’articolo 3». Poiché nell’ordine di estensione delle misure non vi è un’«autonoma valutazione da parte del Ministro della Giustizia della situazione cognitiva del ricorrente» e poiché a tale circostanza è dedicato uno «spazio limitato», afferma la Corte che «è difficile (...) accertare in che maniera e con quale approfondimento tali circostanze furono tenute in conto nel valutare la necessità dell’estensione delle restrizioni. Pertanto, la Corte non può che concludere che nella motivazione dell’ordine non vi è prova sufficiente che sia stato fatto un genuino accertamento dei mutamenti rilevanti nella situazione del ricorrente, in particolare del suo critico declino cognitivo. Tenuto conto di ciò, la Corte non è persuasa che il Governo abbia dimostrato in modo convincente che, nelle circostanze particolari del caso, l’estensione dell’applicazione del regime del 41-bis nel 2016 fosse giustificata». Di qui la condanna per violazione dell’articolo 3.