Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Un interessante caso di nullità del decreto penale di condanna al centro di un contrasto giurisprudenziale

di Federico Piccichè
avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio direttivo della Scuola forense di Monza
Nota a Cass. Pen., Sez. 3, Sent. 21 marzo 2018 (dep. 7 maggio 2018), n. 19689, Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi

1. Con la sentenza che si annota la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

«Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.; è nullo il decreto penale, emesso in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ove esercitata per un fatto del tutto diverso, in quanto emesso in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e tale nullità si trasmette a tutti gli atti conseguenti a norma dell'art. 185 cod. proc. pen.».

2. In particolare nella specie era accaduto questo.

Il pubblico ministero chiedeva al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti dell'imputata per avere detenuto per la vendita prodotti caseari in stato di cattiva conservazione.

Il gip, nell'emettere il decreto penale di condanna, indicava un'imputazione diversa da quella contenuta nella richiesta del pm, contestando erroneamente la detenzione per la vendita di prodotti ittici sotto sale in cattivo stato di conservazione.

A seguito dell'opposizione al decreto penale, il gip, al fine di porre rimedio all'errore, emetteva il decreto di citazione a giudizio riportando in esso l'imputazione esatta, coincidente con quella che era stata originariamente formulata dal pm con la propria richiesta di decreto penale.

Nelle fasi preliminari al dibattimento, la difesa eccepiva la nullità del decreto di citazione «attesa la difformità della contestazione in fatto in esso contenuta rispetto alla contestazione in fatto contenuta nel decreto penale opposto».

Il tribunale rigettava l'eccezione e, all'esito del giudizio, condannava l'imputata alla pena di euro 4.000 di ammenda.

Avverso tale sentenza, a mezzo di apposito ricorso, la difesa deduceva che doveva ritenersi erroneo il rigetto dell'eccezione, in quanto l'imputata aveva scelto il rito sulla base della imputazione contenuta nel decreto penale e, inoltre, dinnanzi alla diversa imputazione contenuta nel decreto di citazione, l'imputata non aveva neppure avuto la possibilità di esercitare la facoltà di chiedere i riti alternativi.

3. La Corte, condividendo la tesi difensiva, accoglie il ricorso articolando il seguente ragionamento.

In primo luogo, la Corte tiene a precisare che l'imputazione risultante dal decreto penale deve restare ferma, atteso che è proprio sulla base di tale contestazione che l'imputato e il suo difensore, entro un termine ristretto, previsto a pena di decadenza, decidono se restare acquiescenti al decreto, oppure, presentare opposizione chiedendo l'oblazione o un eventuale rito alternativo o il dibattimento.

In secondo luogo, la Corte ricorda, evocando un precedente arresto delle Sezioni unite [1], che il gip, una volta emesso il decreto penale, si spoglia di ogni potere decisorio sul merito dell'azione penale, «incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale», sulla base delle scelte fatte dall'opponente [2].

Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude affermando che il decreto penale «funge sostanzialmente da atto di introduzione del giudizio conseguente all'opposizione e l'imputazione non può che essere quella risultante dal decreto penale».

Diversamente da quanto è accaduto nella specie, invece, in cui il gip ha riportato nel decreto di citazione, emesso a seguito dell'opposizione, un'imputazione differente da quella inserita, per un mero errore materiale, nel decreto penale opposto, così determinando l'invalidità della citazione a giudizio a causa dell'omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 456, comma 1, 429 comma 1 lett. c) e comma 2, cpp [3].

Ma non solo.

Il gip, inserendo nel decreto penale un'imputazione diversa da quella formulata dal pm, ha agito in assenza dell'iniziativa di quest'ultimo nell'esercizio dell'azione penale, in spregio all'art. 178, comma 1, lett. b), cpp, con la conseguenza che il decreto penale deve ritenersi invalido, poiché inficiato da una nullità assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente invalidità derivata degli atti consecutivi in forza dell'art. 185 cpp.

La Corte, dunque, conclude fissando il principio che è stato richiamato testualmente in apertura, dichiarando la nullità del decreto penale e di tutti gli atti successivi, in modo da consentire al gip di emettere un nuovo decreto penale corrispondente alla richiesta del pm.

La sentenza in esame è in linea con altre decisioni di analogo tenore e si lascia apprezzare per l'estremo rigore con cui viene censurata l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità [4].

4. La questione, però, è anche stata affrontata e decisa in termini contrastanti, indubbiamente meno garantisti, da altre sentenze della Corte di cassazione.

Ad esempio, con l'arresto n. 38435/08, la Corte ha affermato che il decreto penale, una volta opposto, non è più in grado di esplicare, in quanto soggetto a revoca, alcun effetto, con la conseguenza che sarebbe abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ravvisandone ormai la irrilevante nullità, disponesse la restituzione degli atti facendo regredire il procedimento [5].

Con l'arresto n. 44565/10, la Corte ha stabilito che la dichiarazione di opposizione al decreto penale, che introduce un giudizio immediato, abbreviato o di patteggiamento, esita in un giudizio che deve essere considerato «del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 cpp, comma 3, ult. parte, viene revocato» [6].

In questo senso si è pure precisato che il decreto penale di condanna, una volta che viene revocato, è da considerare come non più esistente, per cui, pur in presenza di cause di nullità del decreto opposto, un'eventuale sua declaratoria di nullità sarebbe inutiliter data [7].

Come si può vedere, dunque, il principio formulato con la sentenza annotata non parrebbe essere unanimemente condiviso in seno alla giurisprudenza di legittimità e, forse, richiederebbe l’intervento chiarificatore e risolutivo delle Sezioni unite.

 



[1] Cass. Pen., Sez. unite, Sent. 25 marzo 2010 (dep. 4 giugno 2010), n. 21243, Pres. Gemelli, Rel. Conti.

[2] Conseguentemente, in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice potrà emettere decreto di giudizio immediato ovvero provvedere agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 cpp o di oblazione; in caso di inerzia, invece, o di opposizione inammissibile, il giudice potrà ordinare l'esecuzione del decreto di condanna.

[3] Secondo la Corte si tratta di una nullità relativa, che il difensore nella specie aveva tempestivamente eccepito entro il termine decadenziale di cui all'art. 491, comma 1, cpp, ossia subito dopo il compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti.

[4] Conformi sono Cass. Pen. Sez. 3, Sent. 10 ottobre 2017 (dep. 12 gennaio 2018), n. 912, Pres. Savani, Rel. Di Stasi; Cass. Pen. Sez. 1, Sent. 24 settembre 2012 (dep. 31 ottobre 2012), n. 42467, Pres. Chieffi, Rel. Rocchi.

[5] Cass. Pen. Sez. 1, Sent. 16 settembre 2008 (dep. 9 ottobre 2008), n. 38435, Pres. Mocali, Rel. Giordano;

[6] Cass. Pen. Sez. 1, Sent. 25 novembre 2010 (dep. 20 dicembre 2010), n. 44565, Pres. Silvestri, Rel. Iannelli. Conf., pure, Cass. Pen. Sez. 1, Sent. 31 maggio 2013 (dep. 23 luglio 2013), n. 32028, Pres. Siotto, Rel. Locatelli; Cass. Pen. Sez. 1, Sent. 5 dicembre 2012 (dep. 27 maggio 2013), n. 22710, Pres. Zampetti, Rel. Tardio.

[7] In particolare, su questo specifico punto, si veda la già citata Cass. Pen. Sez. 1, Sent. 5 dicembre 2012 (dep. 27 maggio 2013), n. 22710, Pres. Zampetti, Rel. Tardio.

19/10/2018
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