Decorso del tempo e disastri ambientali
Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit
La notissima vicenda relativa al cd. caso Eternit, conclusasi in sede di legittimità con una declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contestati – omissione dolosa di cautele, aggravata dalla verificazione del disastro (art. 437, co. 2, cp) e disastro cd. innominato (art. 434, co. 2, cp) –, ha posto all’attenzione anche del “grande pubblico” le complesse problematiche sottese all’individuazione del dies a quo della prescrizione penale. Nel presente contributo, l’Autore sottopone a vaglio critico le decisioni di merito e legittimità intervenute nel processo Eternit, con particolare riguardo alla questione dell’individuazione del dies a quo della prescrizione per il delitto di disastro cd. innominato (art. 434, co. 2, cp), concludendo nel senso di condividere le conclusioni della Corte di cassazione, sia pur alla luce di un diverso percorso argomentativo.
1. Il decorso del tempo e il reato: il nodo della prescrizione
Nell’ambito del diritto penale, il decorso del tempo ha il primario effetto di determinare l’applicazione dell’istituto della prescrizione, la quale «estingue il reato», quando da quest’ultimo sia trascorso un periodo da individuarsi secondo le regole contenute negli artt. 157, 159, 160 e 161 cp.
Alle norme, poc’anzi menzionate, che specificano la “quantità di tempo” necessaria a prescrivere il reato, fa poi da pendant l’art. 158 cp, che, com’è noto, sinteticamente detta le regole che consentono di individuare il momento dal quale il termine di prescrizione dev’essere computato, stabilendo, tra l’altro, che «per il reato consumato», il dies a quo è quello «della consumazione»; «per il reato tentato», quello «in cui è cessata l'attività del colpevole»; e, infine, «per il reato permanente», il «giorno in cui è cessata la permanenza».
Pur a fronte di un dettato normativo apparentemente lineare, la questione della corretta interpretazione dell’art. 158 cp – ovverossia, della corretta individuazione del termine a partire dal quale deve computarsi il tempo necessario a prescrivere il reato – si è posta sempre più spesso, in tempi recenti, all’attenzione della giurisprudenza, comprensibilmente attenta ad evitare che la tagliola della prescrizione vanifichi le istanze di giustizia sostanziale sottese alla repressione penale.
È, infatti, tristemente risaputo che, ad oggi, «il meccanismo della prescrizione del reato» disegnato dagli artt. 157 ss. cp «funzioni in maniera patologica, con esiti di ineffettività per il sistema penale tali da metterne in dubbio la stessa tenuta sociale»[1].
Non è ovviamente questa la sede per indagare le cause di tale fenomeno, né per ragionare sui possibili rimedi che, com’è stato autorevolmente notato in sede di commento di un recente progetto di riforma dell’istituto, non potranno che contemperare le «ragioni del tempori cedere» con l’ovvia di necessità di evitare «prescrizioni di massa»[2], che possono condurre all’impunità anche a fronte della commissione di delitti di sconcertante gravità.
È però evidente come, in un contesto di ineffettività della risposta penalistica dovuta ad un’estesa applicazione dell’istituto della prescrizione, il problema della corretta identificazione del momento a partire dal quale decorre il tempo necessario a estinguere il reato abbia assunto un’importanza centrale nella prassi.
Era dunque inevitabile che, prima o poi, tale questione finisse per investire anche il diritto penale dell’ambiente, che, forse più di altri settori, presenta una “naturale propensione” alla diluizione nel tempo delle condotte tipiche e dei loro effetti. Negli illeciti penali ambientali, infatti, la compromissione del bene giuridico tutelato deriva spesso non da una singola condotta, temporalmente circoscritta, quanto piuttosto dall’estesa reiterazione di più azioni illecite, i cui effetti possono riverberarsi nel tempo anche molti decenni dopo la cessazione delle attività inquinanti e la cui scoperta e repressione può talvolta avvenire anche in momento di molto successivo a quello in cui tali attività erano state poste in essere.
Una caratteristica, quest’ultima, che rende ictu oculi ancora più decisiva e complessa la determinazione del momento a partire dal quale dev’essere computato il termine di prescrizione del reato ambientale e che evidenzia la natura di vera e propria cartina al tornasole del diritto penale dell’ambiente con riferimento a tutte le questioni attinenti all’individuazione del dies a quo della prescrizione.
Cercheremo, qui di seguito, di trarre qualche stringata osservazione su questo tema, a partire dalla notissima vicenda processuale relativa alla produzione e diffusione nell’ambiente del materiale conosciuto con il nome commerciale di Eternit, nell’ambito della quale proprio la questione dell’individuazione del dies a quo della prescrizione è stata al centro di quella «scelta drammatica tra diritto e giustizia»[3] che così ampia eco ha suscitato anche al di fuori del mondo giuridico-penale.
2. Il caso Eternit: osservazioni preliminari
Nel luglio del 2009, A e B, gestori – rispettivamente, dal 1966 al 1971 e dal 1974 al 1986 – del gruppo societario al quale facevano capo i quattro stabilimenti italiani – ubicati a Casale Monferrato, Cavagnoli, Bagnoli e Rubiera – ove, in quegli anni, veniva prodotto il materiale Eternit, venivano rinviati a giudizio – tra l’altro – per il delitto di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, aggravato dalla verificazione del disastro (art. 434 co. 1 e 2 cp), per aver, all’interno degli stabilimenti, «omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l’esposizione all’amianto» e, all’esterno degli stessi, «fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione» e «omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale», così determinando l’esposizione a pericolo di una pluralità di persone, poste a contatto con una sostanza altamente cancerogena[4].
Nel corso del procedimento, assumeva fin da subito importanza dirimente la questione dell’individuazione del momento dal quale avrebbe dovuto computarsi il termine di prescrizione per il delitto cd. di disastro innominato (art. 434 co. 1 e 2 cp).
In capo ai componenti dei collegi chiamati a conoscere dei fatti di causa nei vari gradi del giudizio non sorgeva, infatti, alcun dubbio in merito alla sussumibilità dei fatti addebitati agli imputati nel delitto di cui all’art. 434 co. 1 e 2 cp[5]; emergeva, tuttavia, con altrettanta certezza che le condotte commissive addebitate agli imputati – in estrema sintesi, la diffusione nell’ambiente di fibre d’amianto – erano cessate al momento della chiusura degli stabilimenti, e cioè più di vent’anni prima del momento in cui era stata esercitata l’azione penale.
Ne conseguiva che, computando il termine di prescrizione dal momento della cessazione delle condotte attive addebitate agli imputati, il reato avrebbe dovuto considerarsi prescritto... undici anni prima della data del rinvio a giudizio, pur essendo sicuramente perdurato il pericolo per la pubblica incolumità scaturito dalla contaminazione dell’ambiente ben oltre il momento in cui le porte delle fabbriche erano state sbarrate[6]. Soltanto la fissazione di un dies a quo successivo al momento della chiusura degli stabilimenti avrebbe, dunque, consentito di evitare la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Sulla questione dell’individuazione del momento a partire dal quale avrebbe dovuto calcolarsi il tempo necessario a prescrivere il reato di cui all’art. 434 co. 1 e 2 cp, emergevano nel procedimento ben quattro diverse tesi, che cercheremo di valutare criticamente qui di seguito.
3. (segue) La tesi della Procura della Repubblica
In ordine di “apparizione” nel procedimento, la prima tesi in ordine all’individuazione del dies a quo della prescrizione del delitto di cui all’art. 434 co. 2 cp era quella fatta propria dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la quale, in estrema sintesi, muoveva dalla qualificazione della fattispecie concreta come reato omissivo improprio permanente[7].
La pubblica accusa, infatti, rimproverava agli imputati, oltre l’aver cagionato, con una condotta attiva, un disastro, anche di aver successivamente omesso di impedirne la verificazione “ulteriore”, facendo quanto in loro potere per rimuovere la contaminazione in atto, addebitando così a questi ultimi un vero e proprio reato omissivo improprio, un disastro realizzato mediante omissione (artt. 40 cpv., 434, co. 1 e 2, cp), la cui permanenza non era ancora cessata al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in ragione della persistente inerzia degli amministratori.
Ne derivava, quindi, che il delitto in analisi non avrebbe potuto in nessun modo considerarsi prescritto, in piana applicazione del disposto dell’art. 158, co. 1, cp, secondo il quale – come già accennato – «il termine di prescrizione decorre [...] per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza».
Tale tesi, non priva di coerenza logica interna, veniva però rigettata già dal giudice di prime cure, con argomenti in parte successivamente ripresi anche dalla stessa Corte di cassazione.
In particolare, all’accusa veniva replicato, in primo luogo, che la seconda fase omissiva della condotta non «risultava essere contestata agli imputati, né formalmente con il capo d’imputazione, né sostanzialmente in corso di giudizio»[8].
In ogni caso, poi, ad avviso dell’organo giudicante, mancava «una norma, primaria, secondaria o regolamentare, sulla base della quale poter esigere dagli imputati [...] un dovere di attivazione» al fine di impedire l’evento, che non poteva certo nascere dalla mera «illiceità della condotta tenuta precedentemente», poiché altrimenti «si rischierebbe di trasformare un considerevole numero di reati in reati permanenti», imponendo di fatto agli imputati «una sorta di recesso attivo, non eseguendo il quale», gli stessi «si vedrebbero esposti nuovamente ad incriminazione sempre per lo stesso reato già commesso»[9].
A nostro sommesso avviso, le obiezioni avanzate dai giudici di merito colgono nel segno: se, infatti, non era possibile individuare una norma che imponesse un obbligo di attivarsi, in violazione della quale gli imputati avevano omesso di impedire l’evento, la strada di una qualificazione del fatto in termini omissivi non poteva che risultare del tutto sbarrata[10].
Condivisibilmente, poi, i giudici di merito e di legittimità rilevavano che la fonte dell’obbligo giuridico di rimuovere la contaminazione in atto – alla cui esistenza, com’è noto, è subordinata l’operatività della cd. clausola di equivalenza contenuta nell’art. 40 cpv. cp – non avrebbe potuto trarsi dalla mera «illiceità della condotta tenuta precedentemente» (vale a dire, nel caso di specie, dalla precedente condotta commissiva di diffusione nell’ambiente delle fibre di amianto).
Una tale conclusione, infatti, avrebbe implicato l’adesione alla corrente dottrinale che ravvisa tra le possibili fonti di una posizione di garanzia anche il cd. agire pericoloso precedente (cd. Ingerenztheorie)[11], secondo la quale, in estrema sintesi, «chi si intromette nella sfera di libertà di terzi [...], introducendovi nuove situazioni di pericolo o modificando una situazione pericolosa precedente, deve adoperarsi per la neutralizzazione di tali fonti ed è in questo senso garante del non verificarsi di eventi dannosi che si sviluppino da esse»[12].
Tale tesi, dominante in Germania[13], è però largamente respinta dalla dottrina italiana, sulla base di convincenti argomenti – in parte, fatti propri anche dagli organi giudicanti – che non è qui possibile, per evidenti ragioni di spazio, ripercorrere neppure per cenni[14].
4. (segue) La tesi del Tribunale
Esclusa la possibilità di considerare il delitto contestato agli imputati quale reato omissivo improprio permanente, il Tribunale di Torino, per risolvere la questione dell’individuazione del dies a quo della prescrizione, muoveva direttamente dall’analisi dell’art. 158, co. 1, cp, chiedendosi quando, ai sensi di tale articolo, «si possa ritenere il reato consumato»[15].
I giudici di prime cure ricordavano, innanzitutto, che, nel ricollegare l’inizio del decorso della prescrizione del reato alla consumazione del reato, la norma in questione fa riferimento, nei reati d’evento – come quello, contestato agli imputati, di disastro cd. innominato – non già al momento della cessazione della condotta, ma «al momento del conseguimento dell’oggetto della condotta e, cioè, al momento della verificazione dell’evento».
Sennonché, però, per rispondere alla domanda intorno al momento di verificazione dell’evento costitutivo del delitto, dalla quale dipendeva l’individuazione del dies a quo della prescrizione, non si poteva prescindere dalla constatazione per la quale «il disastro che si è verificato in conseguenza dei fatti in esame assume connotazioni e peculiarità del tutto diverse dagli altri disastri di cui finora la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi».
In particolare, una volta ravvisato l’evento costitutivo del delitto di cui all’art. 434, co. 1 e 2, cp nella contaminazione ambientale dei siti industriali e delle zone ad essi limitrofe, foriera di un grave pericolo per l’incolumità pubblica, doveva riconoscersi che, nel caso di specie, «l’evento disastro [...] ha continuato e continua a perdurare, producendo il forte pericolo per la pubblica incolumità e, cioè, ininterrottamente prosegue ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma in parola».
Si doveva però distinguere, a riguardo, tra i siti industriali di Bagnoli e Rubiera e quelli di Casale Monferrato e Cavagnolo: mentre, infatti, a Rubiera i luoghi inquinati erano stati completamente bonificati all’inizio degli anni duemila e a Bagnoli, pur non essendo ancora concluse le operazioni di recupero ambientale, le aree interessate erano state delimitate e rese inaccessibili, a Casale e a Cavagnolo «non vi è solo il forte pericolo di scoprirsi affetti da gravi patologie tumorali in conseguenza di passate esposizioni all’amianto, ma [...] vi è l’attuale e elevato pericolo di rimanere esposti alle fibre di amianto tutt’oggi indiscriminatamente presenti in molte zone senza che ne sia stata ancora scoperta la presenza».
Posto dunque che, almeno con riferimento ai siti piemontesi, al momento della pronuncia della sentenza il pericolo per la pubblica incolumità doveva considerarsi ancora perdurante, e con esso l’evento-disastro, il delitto in oggetto non poteva considerarsi «consumato» ai sensi dell’art. 158, co. 1, cp: da ciò conseguiva ulteriormente, non essendosi ancora consumato il reato, che il termine di prescrizione non soltanto non era decorso, ma non aveva nemmeno cominciato a decorrere.
Tale tesi veniva, com’è noto, successivamente (e condivisibilmente) rifiutata dalla Suprema Corte, che, da un lato, notava come il Tribunale avesse «confuso [...] le nozioni di [...] evento differito e di effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento permanente indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine», in realtà inidoneo a spostare in avanti il momento consumativo del reato in assenza di una nuova e ulteriore condotta che ne «“sostenga” concretamente la causazione», e dall’altro, negava che il mero persistere del pericolo – del quale veniva precisato il carattere di «giudizio qualitativo di probabilità e non di «evento fisico naturale» – potesse «segnare la consumazione del reato, perché [...] non si deve confondere l’evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati»[16].
Secondo chi scrive, tuttavia, il vero e primario ostacolo alla tesi del Tribunale di Torino è rappresentato proprio dal concetto di «consumazione» ai sensi dell’art. 158, co. 1, cp, il quale, ad avviso della dottrina assolutamente maggioritaria, fa riferimento al momento in cui per la prima volta sono stati integrati ciascuno degli elementi costitutivi descritti dalla rispettiva norma incriminatrice di parte speciale[17], e non al momento successivo in cui viene a cessare l’evento pericoloso, come invece affermato dai giudici di prime cure nel procedimento in analisi.
In particolare, il fatto che il legislatore, nel primo periodo del primo comma dell’art. 158 cp, con il termine «consumazione» abbia inteso riferirsi al momento in cui, per la prima volta, una determinata fattispecie concreta si lascia sussumere in una norma incriminatrice di parte speciale, è a nostro avviso dimostrato dalla chiara contrapposizione del reato «consumato» a quello «tentato» nel linguaggio del secondo comma dell’art. 157 cp e dello stesso primo comma dell’art. 158 cp
Tale contrapposizione rende infatti evidente l’intenzione storica del legislatore di utilizzare l’espressione in esame per indicare l’istante in cui si realizzano tutti gli elementi costitutivi di una norma incriminatrice e, dopo il quale, di “tentativo”, non si può più far parola, e dal quale soltanto, a norma dell’art. 158, co. 1, cp, può farsi decorrere il termine di prescrizione di un reato consumato[18].
Unica eccezione a tale regola è, del resto, quella espressamente indicata dallo stesso art. 158, co. 1, cp per il solo reato permanente, in relazione al quale il tempo necessario a prescrivere deve computarsi dal «giorno in cui è cessata la permanenza». Un’eccezione, quest’ultima, che, data la sua natura derogatoria rispetto alla regola generale che indica quale dies a quo quello in cui, per la prima volta, una determinata fattispecie concreta è sussumibile in una norma incriminatrice di parte speciale, non può però applicarsi «oltre i casi e i tempi» in essa considerati in virtù del disposto di cui all’art. 14 disp. prel.
Infine, su un piano più generale, e pur comprendendo appieno le difficoltà incontrate dai giudici a fronte di una norma, come quella dell’art. 158, co. 1, cp, certamente bisognosa di integrazione legislativa, non ci pare del tutto persuasiva la nozione di “evento permanente”, rilevante ai fini della prescrizione, implicitamente elaborata dai giudici di primo grado[19].
La nozione di “evento permanente” o “evento perdurante”, infatti, veniva in sostanza ricostruita dal Tribunale di Torino attorno a due elementi fondamentali: da un lato, il permanere della modificazione della realtà nella quale si era sostanziato l’evento – e cioè, nel caso di specie, la contaminazione dei siti industriali dovuta alla diffusione di fibre d’amianto – e, dall’altro, il perdurare dell’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice – ovverossia, il drammatico perdurare del pericolo per la pubblica incolumità, a tutt’oggi esposta al rischio di contrarre patologie amianto-correlate.
Ci pare però che tale nozione, anche se, per ipotesi, fosse da ritenersi valida solo nel ristretto ambito dell’individuazione del dies a quo della prescrizione, finisca per essere completamente priva di capacità selettiva, rischiando di portare ad una sostanziale paralisi dell’istituto di cui agli artt. 157 ss. cp.
Se, infatti, per considerare un determinato evento “perdurante”, è sufficiente il permanere della modificazione della realtà in cui l’evento si concretizza e il perdurare dell’offesa che lo connota, quasi ogni evento costitutivo di una determinata figura di reato rischia di essere considerato “perdurante”, posto che, salvi i casi in cui venga ripristinato lo status quo ante ad opera dell’autore del reato o di soggetti a ciò deputati, ogni evento naturalistico modifica permanentemente la realtà circostante, e ogni compromissione ad un determinato bene giuridico perdura fino alla sua completa rimozione.
L’accoglimento di tale tesi potrebbe, poi, portare a risultati del tutto assurdi in tutti i casi in cui l’eliminazione dell’evento e dell’offesa fosse radicalmente impossibile.
Si pensi, ad es., al delitto d’evento di lesione personale (art. 582 cp), in un caso di trasmissione di Hiv mediante rapporti non protetti: sia l’alterazione funzionale provocata dall’aggancio e penetrazione del virus nelle cellule dei linfociti T e dal successivo sviluppo dell’Aids (l’evento), sia l’offesa al bene giuridico dell’integrità fisica che ne deriva, perdurano anche molto tempo dopo la cessazione dei rapporti sessuali (la condotta).
In caso siffatto, in considerazione dell’incurabilità della malattia, dall’applicazione della nozione di evento perdurante, per come sembrerebbe essere stata elaborata dal Tribunale, potrebbe derivare addirittura la pratica imprescrittibilità del reato[20].
5. (segue) La tesi della Corte di appello
Adottava, poi, un’impostazione ancora diversa la Corte di appello di Torino, la quale, pur concordando con i giudici di prime cure in ordine all’impossibilità di ritenere prescritto il delitto di disastro contestato all’ormai unico imputato[21], prendeva innanzitutto le mosse da una ridefinizione dell’evento costitutivo del reato di cui all’art. 434, co. 1 e 2, cp.
Secondo i giudici d’appello, infatti, la nozione di disastro non includeva soltanto la «diffusione delle polveri di amianto all’interno degli stabilimenti, in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti e presso le abitazioni private dei lavoratori», ma anche l’«eccezionale fenomeno di natura epidemica che il capo d’imputazione assume essersi verificato» nei siti coinvolti dalla contaminazione, in particolare costituito dall’«eccesso di malattie asbesto-correlate [...] che ha colpito» e, che continua a colpire, «le popolazioni interessate dall’esposizione all’amianto nell’arco di tempo preso in considerazione»[22].
Così, una volta ridefinita (e ampliata) la nozione penalmente rilevante di “disastro”, e proprio motivando sulla base «delle modalità con cui l’evento, nel caso di specie, si è manifestato e si manifesta», la Corte di appello inseriva il delitto di disastro cd. innominato nella categoria dei reati «a consumazione prolungata o a condotta frazionata»[23], nell’ambito della quale, per giurisprudenza consolidata, rientrano – tra l’altro – reati quali l’usura (art. 644 cp) nel caso di pagamento reiterato di interessi usurari[24], il furto (art. 624 cp) perdurante di energia elettrica[25], l’estorsione (art. 629 cp) avente ad oggetto pagamenti dilazionati nel tempo[26], il danneggiamento (art. 635 cp) caratterizzato dalla ripetizione di più condotte lesive[27], la truffa (art. 640 cp) o la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp), in casi in cui alla posizione in essere di uno o più artifici o raggiri siano seguiti molteplici atti di disposizione patrimoniale frazionati nel tempo[28].
Dal riconoscimento della natura «a consumazione prolungata» del reato in esame, conseguiva poi l’applicabilità al delitto di cui all’art. 434, co. 1 e 2, cp della disciplina della prescrizione elaborata dalla giurisprudenza con riferimento a tale categoria di reati, secondo la quale – sembrerebbe – il termine necessario a prescrivere il reato va computato a partire dal momento in cui le condotte dell’agente hanno esaurito il proprio effetto lesivo del bene giuridico protetto[29].
In buona sostanza, insomma, come nel reato di usura avente ad oggetto la dazione rateale di interessi ultralegali, «il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato l’elemento costitutivo del reato rappresentato dall’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria e, nel reato di danneggiamento, tale termine decorre, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell’ultima condotta», così, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di appello di Torino, «la prescrizione dovrà [...] essere fatta decorrere dal momento in cui sarà cessato il particolare fenomeno epidemico prima descritto»; dal momento, cioè, in cui «l’elemento costitutivo della fattispecie [sarà] consumato per l’intero»[30].
Da questo argomento veniva tratta, inoltre, la conclusione secondo la quale il delitto addebitato all’imputato non poteva considerarsi prescritto nemmeno con riferimento ai siti di Rubiera e Bagnoli, dal momento che l’eccesso di mortalità continuava ad affliggere anche le popolazioni ivi residenti.
A nostro avviso, anche la tesi accolta dalla Corte di appello di Torino presta al fianco ad almeno due ordini di obiezioni.
In primo luogo, non convince la premessa sulla quale poggia l’argomentazione dei giudici di appello, ovverossia l’elaborazione di una nozione estensiva di disastro, che riconduce all’evento costitutivo del delitto in esame anche le morti attribuibili alla sostanza tossica dispersa nell’ambiente dall’imputato.
Non solo, infatti, affermare «che nel disastro sono ricomprese le morti [...] comporta una completa riscrittura della figura delittuosa in questione, incompatibile con il suo profilo di tipicità»[31], ma, come correttamente rilevava la stessa Corte di cassazione, la tesi fatta propria dalla Corte di appello in ordine alla nozione di “disastro” appare insostenibile dal punto di vista sistematico, in quanto «rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con una condotta produttiva di un disastro, plurimi omicidi, ovverossia, in sostanza, una strage: cosa questa [...] contraria al buon senso»[32].
In secondo luogo, non ci sembra condivisibile l’idea dei giudici di appello di applicare ai reati cd. a «consumazione prolungata» una disciplina della prescrizione differenziata, che àncora il dies a quo della prescrizione a un momento successivo a quello di «consumazione» (art. 158, co. 1, cp); concetto che, come abbiamo visto, fa semplicemente riferimento al momento in cui per la prima volta sono stati integrati ciascuno degli elementi costitutivi descritti dalla rispettiva norma incriminatrice di parte speciale.
Siamo consapevoli, infatti, dell’esistenza di una consolidata giurisprudenza che ritiene ammissibile, nei reati cd. a «consumazione prolungata», far decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui si è esaurito il pregiudizio arrecato dall’imputato al bene giuridico protetto; sia consentito, tuttavia, osservare nuovamente che, ai sensi dell’art. 158, co. 1, cp, l’unica eccezione alla regola che individua il dies a quo della prescrizione nel momento in cui per la prima volta è realizzata la norma incriminatrice è dettata con riferimento ai reati permanenti, e che, del reato «a consumazione prolungata», l’art 158 cp non fa alcuna menzione[33].
E non valga, a riguardo, l’esempio, fatto dai giudici di appello, del reato di usura (art. 644 cp) con dazioni rateali di interessi illeciti, posto che, in tal caso, è la legge – e, precisamente, l’art. 644 ter cp – ad affermare espressamente che «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale», ponendo così una regola la cui funzione risulterebbe scarsamente intellegibile, se tale norma avesse funzione meramente “dichiarativa”, e non derogatoria, della disciplina generale in tema di individuazione del dies a quo della prescrizione dettata dall’art. 158, co. 1, cp.
6. (segue) La tesi della Corte di cassazione
Una conclusione ancora differente era, infine, tratta dalla Corte di cassazione, che fondava la propria decisione essenzialmente sulla distinzione tra il momento di «perfezione» e quello di «consumazione» del reato[34].
In particolare, con il termine “perfezione” i giudici di legittimità indicavano il momento di «realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto “minimo”», che «segna [...] la linea di confine per la configurabilità del tentativo»; mentre con il diverso nome di “consumazione” era denominato il «momento in cui si chiude l’iter criminis e il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta».
La distinzione assumeva rilevanza perché solo il momento di “consumazione”, e non quello di “perfezione”, segnava, secondo la Corte di cassazione, il dies a quo «ai fini del decorso della prescrizione» con riferimento a diverse categorie di reato, come i «reati permanenti», i «reati necessariamente abituali», i reati «eventualmente abituali» e, infine «i reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata o frazionata»[35].
Tuttavia, si affrettava a precisare la Suprema Corte, «in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell’agente “sostenga” concretamente la causazione dell’evento»[36].
Secondo la Corte di cassazione, dunque, il dies a quo della prescrizione era innanzitutto individuato dal momento in cui il reato aveva raggiunto la massima gravità in concreto; tuttavia, nell’ambito dei reati permanenti e dei reati «a condotta perdurante» o «prolungata», non era comunque possibile prendere in considerazione quale dies a quo un istante successivo a quello in cui era cessata la condotta addebitata all’imputato.
Calando tali principi nel procedimento oggetto di decisione, i giudici di legittimità osservavano, da un lato, che «l’evento del reato di disastro si era «realizzato e venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell’habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell’attività di lavorazione dell’amianto, e il momento di sua massima espansione [...] non può collegarsi a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti»[37]; dall’altro, seppur senza qualificare espressamente il reato quale «reato permanente» o «a condotta perdurante», affermavano che nel giugno 1986, anno in cui venne dichiarato il fallimento della società del gruppo, «venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero e gli stabilimenti cessarono [...] l’attività produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante»[38].
Pertanto, avendo il reato raggiunto la «massima espansione» prima della chiusura degli impianti, ed essendo cessate le condotte addebitate all’imputato al momento del fallimento del gruppo societario, la consumazione del disastro non poteva comunque considerarsi protratta oltre «il mese di giugno dell’anno 1986»[39] e la sentenza d’appello doveva essere annullata senza rinvio per prescrizione del reato, intervenuta addirittura prima della sentenza di primo grado[40].
A nostro avviso, pur essendo condivisibile nel merito[41], anche la soluzione adottata dalla Corte di cassazione non si sottrae ad almeno due diverse considerazioni critiche.
In primo luogo, non ci pare persuasiva la tesi, posta in parte alla base della pronuncia di annullamento, secondo la quale il momento di “consumazione” – inteso quale «momento in cui [...] il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta» – determina il dies a quo della prescrizione – tra gli altri – nei reati permanenti e nei reati a consumazione (nel linguaggio della Suprema Corte: «condotta») prolungata.
Per quanto riguarda i reati permanenti, infatti, non è al momento di «consumazione» – così come inteso dalla Corte di cassazione – che l’art. 158, co. 1, cp àncora il dies a quo della prescrizione, bensì, espressamente, al «giorno in cui è cessata la permanenza», che, ad ogni buon conto, non necessariamente coincide col momento in cui l’offesa al bene giuridico protetto ha raggiunto la massima intensità in concreto[42].
Per quanto riguarda, poi, i reati «a consumazione o a condotta prolungata», siamo costretti a richiamare nuovamente quanto già detto in sede di commento alla decisione di appello[43]. Anche ai reati inseriti nella categoria della «consumazione prolungata», infatti, in assenza di deroga legislativa espressa, sembrerebbe doversi semplicemente applicare la regola dettata dall’art. 158, co. 1, cp per ogni «reato consumato» non permanente, secondo la quale la prescrizione va computata dal momento in cui per la prima volta una determinata fattispecie concreta si lascia sussumere in una determinata figura criminosa – dal momento, cioè, denominato dalla Corte di cassazione con il termine “perfezione” del reato – e non certo dal momento in cui la lesione al bene giuridico tutelato raggiunge la massima gravità in concreto.
In secondo luogo, non può non rilevarsi che l’altro principio posto alla base della decisione, secondo il quale, nei reati permanenti e «a consumazione prolungata», la consumazione può essere spostata avanti nel tempo soltanto in quanto «la condotta dell’agente “sostenga” concretamente la causazione dell’evento», sia stato applicato senza previa qualificazione del delitto di disastro nell’una o nell’altra categoria di reato.
In altri termini, pur enunciando un principio la cui applicazione era subordinata alla qualificazione del reato come permanente o «a consumazione prolungata», la Suprema Corte non si peritava di spiegare se, e per quale ragione, il reato avrebbe dovuto essere considerato permanente o, viceversa, «a consumazione prolungata», così evitando del tutto di confrontarsi con la propria copiosa – anche se, a nostro avviso, non condivisibile – giurisprudenza antecedente che ad es., nell’ambito dei reati a consumazione prolungata, non esitava a fissare il dies a quo della prescrizione in momenti ben successivi a quello in cui veniva posta in essere l’ultima condotta posta in essere dall’agente[44].
Sarebbe risultato, invece, molto più lineare (e giuridicamente condivisibile) un percorso argomentativo che avesse preso le mosse dalla qualificazione del delitto di disastro come reato permanente e, una volta riconosciuta la natura permanente del reato, avesse applicato de plano la regola prevista dall’art. 158, co. 1, cp, secondo la quale il dies a quo della prescrizione decorre «dal giorno della cessazione della permanenza».
D’altronde, una volta ricondotta la contaminazione ambientale che aveva devastato i siti industriali e le zone limitrofe alla nozione di disastro, nulla ostava alla qualificazione del delitto in analisi quale “reato permanente”.
È pur vero, infatti, che la dottrina maggioritaria ritiene che il reato permanente sia caratterizzato dal perdurare della condotta tipica del reato, e normalmente non menziona il caso in cui – come nella fattispecie concreta in analisi – sia perdurato anche l’evento[45]; è anche vero, però, che il riferirsi al necessario protrarsi della sola condotta tipica quale requisito della permanenza ha sempre rappresentato, per tutti gli Autori, soltanto una sineddoche: nessuno ha mai sostenuto, ad es., che un sequestro di persona debba essere addebitato all’agente per l’intero anche se, dopo un certo periodo di tempo questi sia divenuto non più imputabile, o sia intervenuta, per qualche motivo, una causa di giustificazione[46].
Un’osservazione, quest’ultima, che, seppur nominalmente tratta per sottolineare la necessità del perdurare dell’antigiuridicità o della colpevolezza ai fini del riconoscimento della permanenza del reato, non può a fortiori non valere per un elemento costitutivo della tipicità, quale è l’evento, e che, del resto, sembra imposta dallo stesso principio di legalità, il quale non può certo essere accantonato una volta che la norma incriminatrice venga realizzata per la prima volta.
La qualificazione di un reato come permanente, insomma, deriva non soltanto dal perdurare della condotta, ma richiede il perdurare di «tutti gli elementi costitutivi di cui il reato si compone, oggettivi e soggettivi», che devono essere costantemente presenti, qualunque sia l’istante che si prende in considerazione[47].
Il reato contestato nel caso di specie, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificato come permanente – essendo perdurati nel tempo, per un certo periodo, sia la condotta, costituita dalla diffusione dell’ambiente di fibre d’amianto, sia l’evento, costituito dall’immutatio loci pericolosa per la pubblica incolumità – e il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere computato «dal giorno in cui è cessata la permanenza» (art. 158, co. 1, cp).
Anche questo percorso argomentativo, però, avrebbe portato all’infausto esito rappresentato dalla dichiarazione di prescrizione del reato: il momento di cessazione della permanenza del reato di disastro cd. innominato non poteva, infatti, che essere ancorato all’istante indicato – sia pur ad esito di una motivazione non del tutto persuasiva – dalla Corte di cassazione, ovverossia al momento della chiusura degli stabilimenti.
Se, infatti, la permanenza richiede il perdurare di tutti gli elementi del reato, il momento della sua cessazione è necessariamente determinato dal venir meno anche di uno soltanto degli elementi costitutivi del reato medesimo, e quindi, in primo luogo, dal venir meno della stessa condotta tipica.
Così, con riferimento al reato di cui all’art. 434, co. 1 e 2, cp, la permanenza non poteva considerarsi cessata in un momento successivo a quello in cui era cessata la condotta di diffusione dell’amianto addebitata all’imputato; non oltre, dunque, il mese di giugno del 1986, nel quale i cancelli delle fabbriche chiudevano definitivamente, e con essi la diffusione nell’ambiente del materiale cancerogeno ad opera dell’imputato.
Conclusioni
Ad esito di questa breve ricostruzione critica del caso Eternit, è ora possibile trarre qualche osservazione di ordine generale sul tema in oggetto.
In primo luogo, ci pare che le conclusioni della Corte di cassazione in ordine all’individuazione del giorno a partire dal quale dev’essere computata la prescrizione del delitto di cui all’art. 434 cp siano tranquillamente estensibili al nuovo delitto di disastro ambientale (art. 452 quater cp).
Anche il delitto di cui all’art. 452 quater cp infatti, è costruito come reato causale puro, la cui realizzazione dipende dalla verificazione di almeno uno tra i tre diversi eventi in esso descritti, che, alternativamente, «costituiscono disastro»: l’alterazione irreversibile di un ecosistema, l’alterazione di ecosistema che risulti particolarmente onerosa da eliminare, ovvero una compromissione ambientale in grado di proiettare i propri effetti offensivi sulla pubblica incolumità.
Esattamente come il reato di cui all’art. 434, co. 2, cp, allora, il nuovo delitto di disastro ambientale potrà dirsi permanente se e fino quando l’autore, dopo l’iniziale condotta causativa dell’evento, avrà posto in essere una o più nuove condotte causali rispetto al peggioramento dell’evento-disastro già verificato, e la prescrizione di tale delitto andrà, a nostro avviso, computata a partire dal momento in cui tale permanenza sarà cessata; vale a dire, dal momento in cui sarà stato posto in essere l’ultimo frammento di condotta tipica, e si sarà correlativamente verificato l’ultimo aggravamento dell’evento-disastro ad essa imputabile.
In secondo luogo, la vicenda Eternit mostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come il meccanismo della prescrizione delineato dagli art. 157 ss. cp sia urgentemente bisognoso di una radicale riforma; e non solo sotto il profilo – maggiormente discusso – della determinazione della quantità di tempo necessaria a prescrivere il reato, ma anche sotto l’aspetto – spesso sottovalutato – della specificazione delle regole deputate all’individuazione del momento dal quale il tempo della prescrizione dev’essere computato.
È pur vero che, almeno per quanto riguarda i nuovi delitti contro l’ambiente, eventuali future declaratorie di prescrizione sembrano essere state scongiurate per mezzo del raddoppio dei termini prescrizionali per i delitti di cui agli artt. 452 bis ss. cp (art. 157, co. 6, cp); tuttavia, rimane ad oggi sul tavolo la questione, più generale, della lacunosità delle regole dettate dall’art. 158 cp al fine di determinare il dies a quo della prescrizione.
L’art. 158 cp, infatti, menziona attualmente soltanto il «reato tentato», il «reato consumato» e quello «permanente», quando invece, com’è noto, la prassi conosce e impiega anche altre categorie concettuali – come il reato «a consumazione prolungata» o il «reato abituale» – che, sempreché non si vogliano dismettere, esigerebbero un set di regole a loro espressamente dedicate, tali da permettere agli organi d’accusa, agli imputati e ai collegi giudicanti di muoversi con sicurezza in un terreno dogmaticamente “impervio” come quello dell’individuazione del momento a partire dal quale dev’essere computata la prescrizione penale.
[1] Questa l’efficace sintesi di F. Tomasello, Per una riforma della prescrizione: le opzioni sul tappeto, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2013, 1.
[2] In questo senso, D. Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 1, p. 29. Sul dibattito in tema di riforma della prescrizione, v. anche, da ultimo: Id., Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 1, pp. 73 ss.; B. Romano, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?, ivi, pp. 79 ss.; F. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, pp. 18 ss., e l’ampia bibliografia ivi citata.
[3] L’espressione, tratta dalla requisitoria del Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione (pubblicata in Dir. pen. cont., 21 novembre 2014), è stata poi successivamente ripresa, anche in senso critico, da numerosi commentatori. In generale, per una ricostruzione critica dalla vicenda Eternit, cfr. A. Abrami, J.P. Teissonniere, Il caso Eternit, in Riv. giur. ambiente, 2014, pp. 301 ss.; A. Bell, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, in AA.VV., Libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, pp. 165 ss.; D. Brunelli, Il disastro populistico, in Crim., 2014, pp. 254 ss.; D. Castronuovo, Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?, in Legisl. pen., 16 luglio 2015, pp. 1 ss.; S. Corbetta, Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive, in Crim., 2014, pp. 275 ss.; F. Forzati, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto, in Dir. pen. cont., 11 marzo 2015, pp. 1 ss.; Id., Reato permanente, carattere differito dell’evento e modelli di tipizzazione dei reati ambientali: evoluzione interpretativa del disastro innominato e del nuovo disastro ambientale, in Crit. dir., 2014, pp. 362 ss.; A. Gargani, I mille volti del disastro. Nota introduttiva, in Crim., 2014, pp. 251 ss.; G.L. Gatta, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 1, pp. 77 ss.; L. Masera, La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1565 ss.; Id., Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, 3-4, pp. 343 ss.; Id., Dal caso Eternit al caso Ilva: nuovi scenari in ordine al ruolo dell’evidenza epidemiologica nel diritto penale, in questa Rivista, 2014, 2, pp. 139 ss.; Id., La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni, in Dir. pen. cont., 30 maggio 2012; A. Miriello, Disorientamenti sul computo della prescrizione per il disastro innominato, in Arch. pen., 2015, 2, pp. 1 ss.; V. Musacchio, Eternit, diritto penale e morti da amianto: una breve opinione sull’argomento, in Riv. pen., 2012, pp. 472-473; R. Muzzica, Brevi note in tema di disastro innominato (Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 – 23 febbraio 2015, n. 7941, imp. Schmidheiny), in Crit. dir., 2014, pp. 347 ss.; A. Palma, (nota a Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012), in Studium iuris, 2012, pp. 1179 ss.; M. Paoli, Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit, in Cass. pen., 2014, pp. 1802 ss.; M. Poggi d’Angelo, (nota a Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941), in Cass. pen., 2015, 7-8, pp. 2638 ss.; G. Ruta, Problemi attuali intorno al disastro innominato, in Crim., 2014, pp. 293 ss.; L. Santa Maria, Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 1, pp. 74 ss.; A. Scarcella, Prescrizione del reato di «disastro»: il caso Eternit, in Igiene sic. lav., 2015, pp. 113 ss.; E. Scaroina, Ancora sul caso Eternit: la “giustizia” e il sacrificio dei diritti, in Arch. pen., 2015, 3, pp. 1 ss.; M. Venturoli, Il caso Eternit: l’inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i “disastri ambientali”, in Giur. it., 2015, pp. 1219 ss.; S. Zirulia, Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione, in Dir. pen. cont., 24 febbraio 2015, pp. 1 ss.; Id., Caso Eternit: luci e ombre nella sentenza di condanna in primo grado, 2013, pp. 470 ss.; Id., Processo Eternit: a che punto siamo?, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2013.
[4] Per non appesantire troppo la trattazione, non ricostruiremo in questa sede le vicende dell’altra imputazione posta a carico degli imputati, i quali erano stati chiamati a rispondere anche per il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravato dalla verificazione degli infortuni (art. 437 co. 1 e 2 cp) «per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire [...] patologie da amianto», così cagionando «più casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti» presso gli stabilimenti del gruppo. In relazione a questo capo d’imputazione, del resto, non si ponevano nel procedimento questioni particolari in relazione all’individuazione del dies a quo della prescrizione. La conferma dell’avvenuta estinzione del delitto di cui all’art. art. 437 co. 1 e 2 cp – considerato, in sede di legittimità, aggravato non già dagli infortuni, «ma dall’evento-disastro interno» – veniva infatti argomentata dalla Suprema Corte con un mero rimando a quanto affermato in relazione alla prescrizione del delitto crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, aggravato dalla verificazione del disastro (art. 434 co. 1 e 2 cp) (cfr. Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, in C.E.D. Cassazione, § 11.2).
[5] Non intendiamo qui entrare nel vivo del dibattito relativo alla possibilità di considerare evento tipico, ai sensi della norma di cui all’art. 434, co. 2, cp, uno stato di compromissione ambientale cagionato dalla diffusione seriale di sostanze pericolose per la salute umana; In proposito, sia sufficiente ricordare «l’irriducibile contrasto» (così, L. Masera, La sentenza, cit., 1571) tra la dottrina assolutamente prevalente, che nega – con argomenti in larghissima parte condivisibili – la riconducibilità alla nozione di “disastro” di fenomeni di contaminazione prodotti da “silente” immissione di sostanze tossiche nell’ambiente (in questo senso, tra gli Autori che hanno commentato specificatamente il caso Eternit, cfr., anche per più approfonditi riferimenti bibliografici, A. Bell, Esposizione, cit., p. 171; D. Brunelli, Il disastro, cit., pp. 261 ss.; D. Castronuovo, Il caso, cit., pp. 19 ss.;S. Corbetta, Il “disastro innominato”, cit., pp. 287 ss.; F. Forzati, Irrilevanza, cit., pp. 10 ss.; Id., Reato, cit., pp. 374 ss.; A. Gargani, I mille volti, cit., pp. 252-253;G.L. Gatta, Il diritto, cit., pp. 81-82; L. Masera, op. cit., pp. 1572-1573; R. Muzzica, Brevi note, cit., p. 358; M. Paoli, Esposizione, cit., 1824; G. Ruta, Problemi, cit., pp. 302-303; E. Scaroina, Ancora sul caso, cit., pp. 4-5; M. Venturoli, Il caso, cit., pp. 1220 ss. Contra, A. Abrami, J.P. Teissonniere, Il caso, cit., p. 319; S. Zirulia, Caso, cit., p. 498), e la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, in estrema sintesi, ravvisa un vero e proprio “disastro” ai sensi dell’art. 434 cp in qualsiasi modificazione della realtà, che cagioni un pericolo per la pubblica incolumità (cfr., in particolare, Cass., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 18678, Campelli, in C.E.D. Cassazione, 16; Cass., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, Agizza, in C.E.D. Cassazione, 4-5; Cass., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, Pellini, in C.E.D. Cassazione, § 3.1; Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, in C.E.D. Cassazione, 335-336.Con riferimento all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 434 cp, v. anche Cass., sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189, Passariello, in C.E.D. Cassazione, § 5.3.).
[6] Si noti del resto che, almeno con riferimento ai siti tuttora non bonificati, il pericolo è da ritenersi persistente in data odierna, in considerazione della perdurante esposizione all’amianto alla quale sono sottoposti gli abitanti delle zone interessate dalla contaminazione.
[7] La nostra ricostruzione della tesi esposta dalla Procura in sede di requisitoria si basa sulla sintesi contenuta nella sentenza di primo grado: in particolare, v. Tribunale di Torino, sez. I, 13 febbraio 2012, Schimdheiny, in Dir. pen. cont., 14 maggio 2012, § 22f.
[8] Tribunale di Torino, sez. I, 13 febbraio 2012, Schimdheiny, loc. cit.
[9] Così, Tribunale di Torino, sez. I, 13 febbraio 2012, Schimdheiny, loc. cit. Analogamente, cfr. Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 8.1, che correttamente ravvisa un parallelo tra la tesi che dà rilievo alla «mancata o incompleta bonifica dei siti» e la tesi che ricostruisce il reato permanente in termini “bifasici”, sviluppata per primo da G. Leone, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, pp. 387 ss.
[10] In questo senso anche M. Paoli, Esposizione, cit., p. 1813.
[11] Ritiene sia proprio questo, e non tanto quello dell’insussistenza di un obbligo di bonifica, l’«argomento decisivo» contro l’impostazione della Procura della Repubblica, L. Masera, La sentenza, cit., p. 1579.
[12] Questa l’efficace sintesi della teoria dell’ingerenza ad opera di M. Romano, Art. 40, in Id., Commentario sistematico del codice penale3, I, Milano, 2004, p. 390.
[13] Per una sintetica ricostruzione delle varie posizioni dottrinali e i necessari riferimenti bibliografici, per tutti: W. Stree, N. Bosch, § 13, in A. Eser (a cura di), Schönke/Schröder. Strafgesetzbuch. Kommentar, München, 2014, pp. 218 ss., i quali, peraltro, precisano che «per una posizione di garanzia derivante da un fare precedente è [...] necessario che l’azione precedente abbia provocato una situazione in cui l’inerzia aumenti il pericolo o il danno. [...] Non può pertanto essere punito per danneggiamento, ad es., chi ha inavvertitamente danneggiato una cosa altrui e non la ripara» (Id., op. cit., 222.).
[14] Per tutti, sul punto, M. Romano, Art. 40, cit., pp. 390-391 e ampia bibliografia ivi citata.
[15] Ove non diversamente indicato, le citazioni che seguono sono tratte da Tribunale di Torino, sez. I, 13 febbraio 2012, Schimdheiny, loc. cit.
[16] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 7.4.
[17] Così: F. Antolisei, L. Conti, Manuale di diritto penale. Parte generale16, Milano, 2003, pp. 478 e 773; G. Bettiol, L. Pettoello Mantovani, Diritto penale. Parte generale12, Padova, 1986, p. 607; A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale6, Padova, 2015, pp. 453 e 572; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale7, Bologna, 2014, p. 476; C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2013, pp. 473 e 643; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale5, Milano, 2015, p. 416; T. Padovani, Diritto penale9, Milano, 2008, p. 360; D. Pulitanò, Diritto penale4, Torino, 2011, pp. 184 e 576; F. Ramacci, Corso di diritto penale5, Torino, 2013, pp. 425 e 592; M. Romano, Art. 158, in Id., Commentario sistematico del codice penale2, III, Milano 2011, p. 80. Contra, affermano che con il termine «consumazione» il legislatore nell’art. 158 cp abbia inteso invece riferirsi al momento in cui «il reato [...] ha raggiunto la massima gravità concreta» o a «in cui la offesa tipica raggiunge, nella situazione concreta, la maggiore gravità», con ciò implicando che il termine di prescrizione debba decorrere da tale momento, rispettivamente F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale9, Padova, 2015, pp. 427-428 e A. Pagliaro, Il reato, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte generale, Milano, 2007, pp. 332 e 334 (per una critica a quest’ultima tesi, accolta anche da Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 6.2, v. infra par. 6).
[18] Ritiene, invece, che a fronte di «diverse, plausibili ricostruzioni del momento consumativo nel caso di disastro mediante contaminazione ambientale», si sarebbe dovuta scegliere «quella più conforme alle diverse rationes della prescrizione», le quali non imponevano affatto, nel caso di specie, la declaratoria di prescrizione del reato, L. Masera, La sentenza, cit., pp. 1587-1588.
[19] Critici sulle tesi del Tribunale anche: D. Brunelli, Il disastro, cit., pp. 270-271; S. Corbetta, Il “disastro innominato”, cit., p. 291; G.L. Gatta, Il diritto, cit., p. 83; M. Venturoli, Il caso, cit., p. 1224; S. Zirulia, Caso, cit., p. 506. Persuaso dall’argomentazione dei giudici di merito, invece, L. Santa Maria, Il diritto, cit., p. 76.
[20] La stessa Suprema Corte, del resto, osservava, con un’efficace reductio ad absurdum, come l’accoglimento della tesi del Tribunale potrebbe portare a dire che «in caso di lesioni, il reato si consuma non quando la malattia viene prodotta [...], ma quando la persona offesa guarisce». Sul punto cfr., però, le repliche di L. Masera, La sentenza, cit., p. 1582.
[21] Uno degli imputati, infatti, decedeva per cause naturali nelle more del giudizio di appello.
[22] Con queste parole, App. Torino, sez. III, 3 giugno 2013, Schimdheiny, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2013, p. 327.
[23] Così, App. Torino, Sez. III, 3 giugno 2013, Schimdheiny, cit., pp. 330-331 e pp. 479-480.
[24] Da ultimo, Cass., Sez. II, 11 giugno 2015, n. 40380, Cardamone, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. V, 24 giugno 2014, n. 42849, Lagala, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 4 giugno 2014, n. 37693, D’Alessandro, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 7208, Novelli, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, Dodi, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 19 giugno 2009, n. 42322, Iannini, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776, De Luca, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 10 luglio 2008, n. 34910, De Carolis, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553, Garone, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045, Casadei, in C.E.D. Cassazione.
[25] Tra le più recenti: Cass. Sez. IV, 2 ottobre 2009, n. 1537, Durro, in C.E.D. Cassazione; Cass, Sez. IV, 23 gennaio 2009, n. 18485, Falcone, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036, Palermo, in C.E.D. Cassazione.
[26] Così, Cass., Sez. V, 5 novembre 2010, n. 4919, Calabrese, in C.E.D. Cassazione.
[27] Da ultimo: Cass., Sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797, Rubegni, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. IV, 21 ottobre 2010, n. 9343, Valentini, in C.E.D. Cassazione.
[28] In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 6864, Alongi, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 17 giugno 2009, n. 36502, Casella, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 11 luglio 2008, n. 31044, Miano, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 24 aprile 2007, n. 26256, Cornello, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 21 dicembre 2006, n. 316, Spera, in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo S.r.l., in C.E.D. Cassazione; Cass., Sez. II, 3 marzo 2005, n. 11026, Becchiglia, in C.E.D. Cassazione.
[29] Questo il principio che parrebbe trarsi da Cass., Sez. IV, 21 ottobre 2010, n. 9343, Valentini, cit.; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia, cit.; Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 15669, Oriolo, cit.; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036, Palermo, cit.; Cass., Sez. II, 11 luglio 2008, n. 31044, Miano, cit.; Cass., Sez. II, 3 marzo 2005, n. 11026, Becchiglia, cit. Invero, non è facilissimo trarre dalla giurisprudenza che si è occupata della categoria del reato «a consumazione prolungata» una regola chiara con riferimento all’individuazione del dies a quo della prescrizione; si tratta, piuttosto, e com’è forse inevitabile data l’origine giurisprudenziale della categoria, di soluzioni orientate sul caso concreto, non prive, talvolta, di una certa arbitrarietà: cfr., ad es., Cass., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 6864, Alongi, cit., ove si afferma che il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui è stata posta in essere l’ultima condotta illecita.
[30] Così App. Torino, sez. III, 3 giugno 2013, Schimdheiny, cit., pp. 479-480.
[31] Efficacemente, con queste parole L. Masera, La sentenza, cit., p. 1583; ; Id., Dal caso, cit., pp. 160-161. Nello stesso senso: D. Brunelli, op. loc. cit.; D. Castronuovo, Il caso, cit., pp. 19 ss.; S. Corbetta, op. loc. cit.; G.L. Gatta, Il diritto, cit., p. 84; M. Paoli, Esposizione, cit., pp. 1819 ss.; M. Venturoli, op. loc. cit.
[32] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 7.4. In questo senso, già prima della sentenza della Cassazione, L. Masera, Evidenza, cit., p. 355; Id., Dal caso, cit., p. 161. Concorda sul punto: M. Venturoli, Il caso, cit., p. 1225.
[33] Ritiene illegittima la posizione giurisprudenziale in ordine all’individuazione del dies a quo della prescrizione nei reati cd. a consumazione prolungata, pur con diversa argomentazione, anche: D. Brunelli, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Torino, 2000, pp. 75 ss.
[34] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 6.1, dal quale sono tratte, ove non diversamente specificato, le citazioni che seguono. L’origine della distinzione, che affonda le proprie radici nella tradizione dogmatica tedesca (spunti essenziali in A. Eser, N. Bosch, Vorbemerkungen zu den 22§ ff., in A. Eser (a cura di), Schönke/Schröder, cit., pp. 414 ss.), può rintracciarsi nella monografia di C. Adornato, Il momento consumativo del reato, Milano, 1966, pp. 5 ss., le cui tesi sono successivamente riprese ed elaborate da F. Mantovani, Diritto, cit., pp. 427 ss. e A. Pagliaro, Il reato, cit., pp. 331 ss. Sottolinea, invece, la laconicità della sentenza e la conseguente difficoltà di individuare una chiara ratio decidendi, L. Masera, La sentenza, cit., pp. 1583 ss.
[35] Per non affollare la trattazione di questioni poco rilevanti ai fini della soluzione del problema che qui interessa, prescindiamo in questa sede dall’analisi degli argomenti spesi dalla Corte di Cassazione per qualificare l’ipotesi di cui al co. 2 dell’art 434 cp quale circostanza aggravante, e non, invece, quale reato autonomo, come avevano concluso i giudici di prime e seconde cure. I giudici di legittimità, infatti, concludevano comunque nel senso che l’attribuzione di natura circostanziale all’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 434 cp non incidesse sull’individuazione del dies a quo della prescrizione, poiché «la data di consumazione comunque coincide con il momento in cui l’evento si è realizzato (cfr. Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 6.3, 6.4).
[36] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 7.4.
[37] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 8.2.
[38] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit., § 8.
[39] Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, loc. cit.
[40] Si noti che, pur con una sentenza stringata, la Suprema Corte era giunta alle stesse conclusioni con riferimento al caso “Sacelit”, che presentava decise somiglianze con quello in esame: cfr. Cass., sez. IV, 28 maggio 2014, n. 32170, Vicini, in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2014, con nota di S. Zirulia, L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso “tipo Eternit”.
[41] Considerano sostanzialmente corretta la conclusione della Suprema Corte sul punto dell’individuazione del dies a quo della prescrizione: D. Brunelli, Il disastro, cit., p. 271; F. Forzati, Irrilevanza, cit., p. 31; G.L. Gatta, Il diritto, cit., pp. 82 ss.; R. Muzzica, Brevi note, cit., p. 360; G. Ruta, Problemi, cit., p. 303; A. Scarcella, Prescrizione, cit., p. 119; M. Venturoli, Il caso, cit., pp. 1224-1225. In senso critico, invece, pur con posizioni anche molto diverse tra loro: S. Corbetta, op. loc. cit.; L. Masera, La sentenza, cit., pp. 1585 ss.; L. Santa Maria, Il diritto, cit., pp. 74 ss.
[42] Basti pensare, in ipotesi, a un sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp), durato mesi, nel corso del quale, dopo un primo periodo di stretta prigionia, in cui massima è la privazione della libertà personale della vittima, il prigioniero venga lasciato libero di muoversi nelle prossimità del casolare dell’Ogliastra nel quale è trattenuto contro la propria volontà. In un caso siffatto, risulterebbe del tutto contrario al buon senso computare il termine di prescrizione dal momento in cui il reato ha raggiunto la maggior gravità in concreto – e cioè, dal momento di massima privazione della libertà personale – e non dal successivo momento di cessazione della permanenza, in cui il sequestrato viene finalmente rimesso in libertà.
[43] V. supra par. 4.
[44] Per i necessari riferimenti giurisprudenziali e alcune sintetiche critiche a tale giurisprudenza, cfr. supra par. 5, e in particolare nota 29.
[45] Nota questo aspetto peculiare del caso in analisi L. Masera, La sentenza, cit., p. 1585.
[46] Cfr., ex multis, nella manualistica: F. Antolisei, L. Conti, Manuale, cit., p. 269; C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale, cit., p. 213. Nel resto della dottrina, v.: L. Alibrandi, voce Reato permanente, in Enc. Giur. Treccani, 1993, pp. 3-4; G. Grisolia, Il reato permanente, Padova, 1996, pp. 51-52 e pp. 80-81; A. Pecoraro-Albani, Del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, pp. 440 ss.; R. Rampioni, Contributo alla teoria del reato permanente, Padova, 1988, pp. 42 ss. e pp. 94 ss.
[47] Così G. De Francesco, Profili strutturali e processuali del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 575. In senso (esplicitamente) conforme anche: R. Bartoli, Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 149-150; F. Coppi,voce Reato permanente, in Dig. pen., 1996, p. 323;T. Padovani, Diritto, cit., p. 268; M. Romano, Pre-Art. 39, in Id., Commentario, cit., I, pp. 344-345.