Magistratura democratica

I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi e dimensione geopolitica: l’escissione come crime nella giurisprudenza francese

di Lucia Bellucci

Le norme consuetudinarie e gli ordinamenti giuridici statuali riflettono spesso narrative differenti, creando conflitti normativi. Questi ultimi sono enfatizzati dall’incremento dei flussi migratori globali e coinvolgono spesso questioni di genere. Pratiche tradizionali per lo più ignorate quando erano perpetuate unicamente nelle aree colonizzate, sono state considerate reati una volta importate in Europa e, più in generale, nei Paesi cosiddetti occidentali. Il contributo si concentra sulla risposta giudiziaria dell’ordinamento francese all’escissione. Essa è una pratica antichissima, diffusa in numerose aree geografiche, in particolare africane e consiste nell’ablazione, di grado variabile, degli organi genitali femminili. La Francia è il Paese con la più ricca giurisprudenza in materia, l’unico in cui i casi di escissione sono stati portati sistematicamente in giudizio. Il conflitto tra ordinamento consuetudinario e ordinamento statuale è particolarmente evidente e complesso in materia di escissione e le Corti sono chiamate a trattarlo. Tale consuetudine viola infatti diritti fondamentali, quali il diritto all’integrità fisica, alla salute e alla non discriminazione in base al genere/all’etnia/alla cultura, ma è praticata senza l’intento di nuocere. Il presente contributo esamina l’influenza del contesto storico-politico sulla risposta dell’ordinamento francese all’escissione. Si concentra quindi, da un lato, su quella che può essere definita come la dimensione geopolitica dei reati culturalmente motivati, tramite lo studio del quadro internazionale in materia di escissione e del cosiddetto modello francese d’integrazione, dall’altro, sulla transizione dei casi di escissione dalla giurisdizione del Tribunal correctionnel a quella della Cour d’assises. Sembra particolarmente rilevante riflettere sulla su citata dimensione in un momento in cui l’Europa si trova a confrontarsi con importanti flussi migratori non programmati, legati ad emergenze umanitarie e, al contempo, con istanze di sicurezza. Il presente contributo evidenzia, infine, come l’ordinamento giuridico francese abbia stabilito tra il concetto di violenza e quello di escissione un nesso, che si riscontra anche nei documenti delle istituzioni dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa consacrati al tema in questione.

1. Introduzione

Con l’espressione «reato culturalmente motivato» o «reato culturalmente orientato» o «reato culturale»[1], a seconda che si guardi dal punto di vista del diritto penale o da quello dell’imputato[2], la dottrina indica «un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto»[3]. I reati culturalmente orientati hanno generalmente ad oggetto comportamenti legati a tradizioni culturali, spesso di antica data, che confliggono con diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti statuali.

Relativamente a tali reati si possono fare due osservazioni, che delineano l’ossatura lungo la quale si svilupperà il presente lavoro. La prima è che essi traducono giuridicamente il conflitto tra ordinamenti di tipo consuetudinario, tradizionale e ordinamenti di tipo statuale; sono espressione di un conflitto normativo. La seconda è che la configurazione e l’applicazione di norme che disciplinano comportamenti sanzionati come reati culturalmente motivati sono fortemente influenzate dal contesto in cui tali comportamenti si verificano.

Alla luce della prima osservazione si può affermare che comportamenti per lo più ignorati durante le esperienze coloniali occidentali sono stati considerati reati una volta “importati” nei Paesi che furono un tempo colonizzatori. L’incremento dei flussi migratori e lo stabilizzarsi delle migrazioni, con conseguente aumento di quelle a lungo termine o permanenti a scapito di quelle temporanee o stagionali, ha acuito il confronto diretto e, quindi, il conflitto tra norme statuali e norme consuetudinarie. Le Corti sono di conseguenza state chiamate a pronunciarsi su tali reati, trovandosi a dirimere complessi conflitti culturali e valoriali.

Alla luce della seconda si può affermare che, se è vero che tutte le scelte normative compiute in materia di sanzioni repressive sono dettate da esigenze nate in un contesto preciso, è pur vero che le decisioni in materia di repressione di comportamenti legati a tradizioni culturali e alle loro differenti interpretazioni, sono fortemente influenzate dal contesto storico e politico in cui tali scelte sono compiute e da cui traggono giustificazione, contesto che circostanze nazionali e internazionali contribuiscono generalmente a delineare. Una tradizione culturale considerata lecita in un certo periodo può non esserlo più poco tempo dopo o esserlo in maniera solo limitata, a causa ad esempio delle mutate condizioni geopolitiche in cui essa si colloca.

Riflettere su tali aspetti pare particolarmente importante in un momento storico in cui i paesi “Occidentali” e, in particolare l’Europa, sono chiamati a confrontarsi, da un lato con flussi migratori non programmati di dimensioni assolutamente rilevanti, dovuti in particolare a emergenze umanitarie in corso in Africa e Medio Oriente, dall’altro con istanze securitarie legate ad una minaccia terroristica che trova il suo alimento anche in tali emergenze. Se non è ancora possibile analizzare in che misura queste istanze siano in grado di influenzare consolidati modelli di inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche o di giustificare modifiche agli stessi, è possibile affermare che esse stanno già incidendo e incideranno su alcune scelte politiche, e quindi giuridiche, in materia di reati culturalmente motivati. In particolare le istituzioni dei Paesi europei, recentemente colpite da attentati terroristici o minacciate di esserlo, saranno maggiormente inclini a considerare reati comportamenti legati ad espressioni culturali o religiose fino a poco tempo fa tollerati o a far applicare norme da tempo presenti in materia, ma rimaste quasi sempre inapplicate. Ciò può tradursi nella configurazione di nuovi reati culturalmente orientati e/o nell’applicazione di norme prima per lo più ignorate.

L’analisi della risposta sanzionatoria data dall’ordinamento francese all’escissione fornisce spunti di riflessione che permettono di sviluppare entrambe le osservazioni su citate. Spunti al riguardo possono in particolare essere rilevati nell’analisi delle premesse storico-politiche e giuridiche che hanno influenzato sia la mancata adozione di una legge in materia, sia la “criminalizzazione” di tale norma consuetudinaria, cioè la transizione dei casi di escissione dalla giurisdizione del Tribunal correctionnel a quella della Cour d’assises.

L’escissione è una pratica antichissima, diffusa in molte parti del globo, in particolare nel continente africano, consistente nell’ablazione, di grado differente, degli organi genitali femminili. Essa costituisce un esempio particolarmente significativo del conflitto tra ordinamento statuale e ordinamento consuetudinario. L’escissione viola infatti diritti fondamentali quali il diritto all’integrità fisica, alla salute e alla non discriminazione in base al genere, all’etnia, alla cultura, ma non è perpetuata con l’intento di nuocere. È al contrario praticata come una consuetudine “inclusiva”, che risponde al desiderio di evitare alla bambina o alla donna l’emarginazione dalla comunità di origine.

In Francia le Corti sono state particolarmente chiamate a pronunciarsi su casi di escissione. Questo Paese offre in effetti la più ricca casistica giurisprudenziale in materia ed è uno dei pochi a non aver adottato al riguardo norme incriminatrici ad hoc, contrariamente a quanto avvenuto nella maggior parte dei Paesi che sanzionano l’escissione. In Italia ad esempio tale pratica è disciplinata dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»[4].

Dalla fine degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta i casi di escissione sono stati giudicati dal Tribunal correctionnel. Dalla fine degli anni Ottanta tale pratica non è più stata considerata un délit, ma un crime, di competenza perciò della Cour d’assises. Le decisioni in materia di escissione sono quindi prese da giudici togati, di cui uno è il Presidente della Corte e da giudici popolari, a seguito di un procedimento lungo e complesso, che lascia sovente spazio ad una maggiore spettacolarizzazione e mediatizzazione del giudizio, e sono potenzialmente punibili con le pene più elevate previste dall’ordinamento francese.

Nel presente lavoro analizzerò il panorama giuridico e politico che si è delineato in materia di escissione negli anni precedenti al passaggio alla giurisdizione della Cour d’assises, e il modello francese d’inclusione sociale. Il primo costituisce infatti il quadro teorico di riferimento che esprime la posizione internazionale secondo la quale l’escissione è una pratica tradizionale nociva alla salute delle donne e delle bambine e che sembra poter aver influenzato il passaggio ad un potenziale inasprimento della sanzione penale. Il secondo costituisce invece il presupposto storico-politico che ha inciso sulla scelta di non adottare norme incriminatrici ad hoc per punire l’escissione, affidando ai giudici il compito di decidere sulla base delle ordinarie norme incriminatrici. Analizzerò successivamente i casi di escissione trattati dal Tribunal correctionnel, sottolineando la transizione verso la giurisdizione della Cour d’assises.

2. Il mutato clima internazionale in materia di escissione: un elemento potenzialmente influente sulla risposta dell’ordinamento francese

È molto probabile che il mutamento avvenuto in materia di escissione a livello internazionale abbia dapprima influenzato la scelta francese di intervenire relativamente a tale norma consuetudinaria con sanzioni penali, poi quella di affidare alla Cour d’assises il compito di pronunciarsi sui fatti ad essa relativi. A partire dalla fine degli anni Settanta si è accresciuta l’attenzione internazionale per i danni causati dalle pratiche tradizionali che incidono in maniera immutabile sul corpo delle donne e delle bambine. Sembra quindi opportuno analizzare in dettaglio i fatti più salienti e i documenti adottati a livello internazionale fino agli anni Novanta, quelli cioè che hanno potenzialmente influenzato l’iter di giurisdizionalizzazione dell’escissione in Francia, incluso il mutamento della sua qualificazione giuridica.

Occorre ricordare che l’Oms aveva precedentemente ritenuto che l’escissione esulasse dalla propria competenza. Nel 1958 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite l’aveva invitata a «intraprendere uno studio sulla persistenza di costumi che consistono nel sottoporre le ragazze ad operazioni rituali e sulle misure prese o progettate per mettere fine a queste pratiche». Nella dodicesima Assemblea del maggio 1959, essa aveva stimato che «le operazioni rituali in questione risultano da concezioni culturali e sociali il cui studio non [è] di competenza dell’Oms»[5].

Tuttavia, nel 1979, l’Organizzazione modifica la propria posizione, considerando l’escissione lesiva della salute delle donne e delle bambine. Qualche anno prima, nel 1973, erano in effetti usciti i rapporti di Fran Hosken sul tema e a partire dal 1975 avevano visto la luce libri come La parole aux négresses, di Awa Thiam[6]; Ainsi soit-elle, di Benoîte Groult[7]; L’enterrée vive. Essai sur les mutilations sexuelles féminines, di Renée Saurel[8]. Nel 1977, Terres des Hommes, organizzazione umanitaria di sostegno all’infanzia, aveva tenuto una conferenza stampa a Ginevra in cui aveva presentato documenti medici e testimonianze dirette su escissione e infibulazione[9].

Il 1979 è inoltre l’anno in cui viene adottata[10] la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna[11], al cui art. 2 lett. f) gli Stati si impegnano a «prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna»[12].

Dal 1979 l’Oms comincia ad organizzare seminari sull’escissione, ai quali partecipano numerosi Paesi africani. A Khartoum, nell’anno appena citato, organizza, insieme al Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia (Unicef), un seminario sulle pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne e dei bambini; vi partecipano dieci paesi del Mediterraneo orientale e dell’Africa dell’Est. Si tratta, in particolare, di Gibuti, Oman, Egitto, Somalia, Repubblica democratica dello Yemen, Etiopia, Kenya, Nigeria, Alto Volta e Sudan. Vengono adottate conclusioni e raccomandazioni riguardanti la politica nazionale e la legislazione sulla materia, con un’enfasi particolare sull’importanza dell’educazione[13]. Nel dicembre dello stesso anno si tiene a Lusaka la seconda Conferenza regionale delle Nazioni unite sull’integrazione della donna nello sviluppo, durante la quale si condanna l’infibulazione e i governi africani vengono invitati ad aiutare le organizzazioni femminili nazionali nella ricerca di una soluzione al problema[14].

Nel 1980, sempre insieme all’Unicef, l’Oms organizza ad Alessandria un altro seminario. In questa sede le due organizzazioni convengono che ogni operazione chirurgica inutile dal punto di vista medico, anche se presenta un rischio minimo per la salute, è inaccettabile sul piano etico e umanitario, offrendo il loro aiuto agli Stati che vorranno attivarsi per l’abolizione delle pratiche tradizionali nocive alla salute[15].

In quello stesso anno si tiene a Copenaghen la seconda Conferenza mondiale, cioè la Seconda Conferenza delle Nazioni unite, sulle donne, in cui viene trattato anche il tema delle pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle stesse. Sebbene nel Programma d’azione per la seconda metà del Decennio delle Nazioni unite per le donne l’argomento sia ripreso solo in forma generica, facendo riferimento soprattutto a vasti programmi di educazione[16], nel forum parallelo alla conferenza ufficiale si riuniscono donne di 120 Paesi e il tema delle mutilazioni sessuali vi è largamente dibattuto. In alcuni casi nascono anche scontri e incomprensioni tra donne africane ed europee o americane[17].

Il gruppo di lavoro promosso dalle Nazioni unite intraprende missioni di studio in diversi Paesi africani con il concorso di più organismi umanitari e su impulso di due coordinatrici africane, Isabelle Tévoédjrè e Berhane Ras-Work. Esso diviene successivamente il Gruppo di lavoro sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute delle donne e dei bambini. In seguito all’interesse suscitato negli ambienti sociosanitari e tra le associazioni femminili dei Paesi visitati, tale gruppo prepara il terreno proprio al seminario di Dakar del 1984.

Qui, infatti, nel febbraio dello stesso anno, su invito del governo senegalese, l’Oms e l’Unicef organizzano, insieme al gruppo di lavoro in questione, il corrispondente del seminario di Khartoum in Africa occidentale. Ad esso partecipano 20 paesi: Benin, Costa d’Avorio, Gibuti, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Alto Volta, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan e Togo. In tale sede vengono confermate le raccomandazioni di Khartoum. Da quest’ultimo seminario nasce un Comitato inter-africano, Comité Inter-Africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (Ci-Af), incaricato di proseguirne i lavori; al suo interno ogni Paese rappresentato dovrà costituire un comitato nazionale.

L’anno successivo, a Nairobi, nell’ambito delle organizzazioni non governative (Ong), viene fatto il punto della situazione e presentato il manichino smontabile studiato per la prevenzione[18]. Dal 6 al 10 aprile 1987 si tiene ad Addis Abeba un importante seminario del Comité Inter-Africain, in cui viene adottato un piano d’azione[19]. Il Comitato tiene un altro seminario nella stessa città dal 19 al 24 novembre del 1990. In quest’anno un Comitato nazionale, ideato durante il seminario di Khartum, è presente in una ventina di Paesi africani con l’obiettivo di lottare contro le pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute delle donne e dei bambini. Si tratta di Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Benin, Burkina Faso, Gibuti, Guinea, Mali, Niger, Senegal, Ciad, Togo. Oltre che in questi Paesi, comitati nazionali affiliati a quello Inter-Africano, il Ci-Af, si sono poi formati anche in altri Paesi, quali Uganda, Camerun, Costa d’Avorio, Mauritania e Guinea Bissau. Tra le raccomandazioni della riunione di Addis-Abeba del novembre 1990 si trova quella di sostituire, per evitare confusione, le espressioni «circoncisione femminile» e «escissione» (usate, rispettivamente, soprattutto da anglofoni e francofoni), con l’espressione «mutilazioni genitali femminili» (Mgf). Le raccomandazioni riguardano anche la creazione di un Comitato nazionale nei Paesi in cui questo non esista ancora, programmi specifici di informazione, finanziamenti dei governi e delle Ong, la promulgazione di leggi specifiche che interdicano le Mgf, la previsione di pene per tutti coloro i quali le praticano, che siano particolarmente severe per il personale sanitario, la regolare organizzazione nei Paesi interessati di riunioni finanziate dalle Ong, la supervisione del Comitato esecutivo del Ci-Af sulle attività svolte, la creazione di organizzazioni nazionali nei Paesi non africani interessati, l’invito ai capi religiosi di ogni confessione a denunciare pubblicamente le pratiche tradizionali in questione, i fondi per la ricerca e la formazione del personale[20].

Nel 1981 era stata nel frattempo adottata[21] la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, che recita all’art. 4: «La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua vita e all’integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto»[22].

Nel 1989 viene approvata[23] la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, al cui art. 24 comma 3 si legge: «Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute dei minori»[24].

Nel 1990 viene adottata[25] la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino. All’art. 1, comma 3, essa prevede che sia scoraggiata qualsiasi consuetudine, tradizione, pratica culturale o religiosa, incompatibile con i diritti, i doveri e le obbligazioni enunciati nella Carta stessa e stabilisce all’art. 14, comma 1, che ogni bambino «ha il diritto di godere del miglior stato di salute fisica, mentale e spirituale possibile». Prevede, infine, all’art. 21, comma 1, che gli Stati parti prendano tutte le misure necessarie per abolire le consuetudini e le pratiche negative, culturali e sociali, dannose per il benessere, la dignità, la crescita e lo sviluppo normale del bambino, in particolare le consuetudini e le pratiche pregiudizievoli alla sua salute e alla sua vita (lett. a), nonché le consuetudini e le pratiche discriminatorie nei confronti di certi bambini, per ragioni legate al sesso o ad altri motivi (lett. b).

Nel 1993, la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, all’art. 2, qualifica le mutilazioni genitali femminili e le altre pratiche tradizionali dannose per le donne come atto di violenza[26]. Nel 1994, la Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, svoltasi al Cairo nel settembre dello stesso anno, dà origine ad una Dichiarazione e ad un Programma d’azione. In quest’ultimo si esortano i Governi dei Paesi in cui le mutilazioni genitali femminili fanno parte della tradizione, a proibirle e a dare vigoroso supporto agli sforzi compiuti dalle organizzazioni non governative e comunitarie, così come dalle istituzioni religiose, per eliminare tali pratiche[27].

Escissione e infibulazione sono in seguito trattate anche nell’ambito della quarta Conferenza mondiale sulle donne, cioè la Quarta conferenza delle Nazioni unite sulle donne, tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, in cui vengono adottate una Dichiarazione e una Piattaforma d’azione[28]. Uno degli obiettivi strategici di quest’ultima è proprio l’eliminazione dei comportamenti e delle pratiche culturali pregiudizievoli alle bambine.

Nella Risoluzione n. 52/99 del 12 dicembre 1997, l’Assemblea generale delle Nazioni unite chiede agli Stati di intensificare gli sforzi per eliminare le mutilazioni genitali femminili, evidenziando l’importanza dell’educazione e dell’informazione, delle legislazioni e delle politiche nazionali, e del sostegno alle Ong che lavorano a livello locale e nazionale[29]. Strumenti analoghi vengono menzionati nella Risoluzione n. 53/117 del 9 dicembre 1998, con un’enfasi sulla pluralità dei soggetti da coinvolgere nella prevenzione[30].

3. Il “modello francese d’integrazione” e l’assenza di disposizioni ad hoc in materia di escissione

Se sembra molto plausibile ritenere che il mutato clima internazionale in materia di escissione abbia influenzato la risposta sanzionatoria dell’ordinamento francese, indiscutibile è l’influenza che il modello repubblicano d’inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche ha esercitato su tale scelta; essa è stata confermata tanto dai sostenitori della stessa, in particolare tra questi ultimi le associazioni che si occupano di escissione[31], quanto dai suoi detrattori[32].

Come già accennato, la Francia è uno dei pochi paesi occidentali che sanzionano penalmente l’escissione in cui le Corti si affidano alle ordinarie norme incriminatici, poiché non sono state al riguardo adottate disposizioni ad hoc[33]. Fondato sull’uguaglianza e non sulla differenza, il cosiddetto «modello francese d’integrazione» concepisce gli immigrati come individui e non come appartenenti ad un determinato gruppo etnico. Non riconoscendo tale modello una tutela specifica alle minoranze, una persona viene considerata dallo Stato francese come individuo e non come membro di una comunità. Le particolarità culturali non sono rilevanti per quanto riguarda la titolarità di diritti e l’adempimento di obblighi; non hanno rilievo formale nella sfera pubblica. Le norme giuridiche devono poter essere applicate indipendentemente dall’origine geografica o culturale dei loro destinatari. Non esistono quindi norme dirette a proteggere o riconoscere elementi caratterizzanti gruppi e comunità (ad es. algerina o tunisina), ma solo norme dirette agli individui[34].

In ambito scientifico è sorto in materia un dibattito che trova espressione in alcuni studi sulla comparazione[35] tra modello francese e modelli di stampo anglosassone[36]. Autori quali Alain Touraine[37], Michel Wieviorka[38] e Nourbert Rouland[39] hanno evidenziato la necessità di una rivisitazione del modello repubblicano che possa favorirne l’efficacia alla luce dei pressanti problemi della società contemporanea, quali l’esclusione e l’emarginazione. Lungi dal voler minare il modello francese d’integrazione a favore di quello anglosassone, fondato sulle comunità, essi intendono, al contrario, rivitalizzare i pilastri su cui l’integrazione si è storicamente fondata in Francia, pilastri che sembrano avere perso la loro efficacia reale: la scuola pubblica come istituzione che permette a tutti gli individui di accedere a pari opportunità, l’uguaglianza, la nazionalità francese aperta, cioè accessibile agli immigrati ecc. Nonostante tali autori abbiano proposto in questo Paese un modello più attuabile, che non rifiuti a priori il multiculturalismo, ma lo interpreti e adatti alla cultura d’oltralpe e alle contemporanee esigenze sociali, per evitare che l’uguaglianza del diritto e la tradizione francese nascondano molte disuguaglianze di fatto[40], la posizione istituzionale ha accolto il modello di cui all’inizio del paragrafo. Essa è stata storicamente espressa dall’Haut Conseil à l’intégration (Hci) e, sebbene dal 24 dicembre 2012 il suo presidente e i membri del suo collegio non siano più in funzione ed esso non abbia più l’autorità di emettere pareri e pubblicare rapporti, è stato fino a quel momento l’organo preposto all’analisi delle problematiche relative all’integrazione e quindi ha contribuito in materia determinante a tracciare le linee ufficiali in materia[41].

Alcuni suoi documenti esplicitano chiaramente l’approccio alla base del modello su citato. L’Hci sottolinea infatti fin dal suo primo rapporto, Pour un modèle français d’intégration, del marzo 1991, come «la concezione francese dell’integrazione [debba] obbedire ad una logica di uguaglianza e non di minoranze. I principi d’identità che risalgono alla Rivoluzione e alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, impregnano [questa] concezione fondata sull’uguaglianza degli individui davanti alla legge, quali che siano le loro origini, la loro razza, la loro religione […,] ed escludono una riconoscenza istituzionale delle minoranze»[42]. Tale posizione viene riconfermata un anno dopo, nella conclusione al rapporto dal titolo Conditions juridiques et culturelles de l’intégration, dove si legge che: «La logica di uguaglianza si oppone a che l’installazione durevole sul nostro suolo di persone straniere o di origine straniera, sia ricercata e vissuta facendo perno su raggruppamenti comunitari costituiti su base etnica o nazionale e che negoziano spazi propri e diritti specifici. L’Hci rifiuta un tale sistema di minoranze»[43]. La concezione universalista alla base del modello d’integrazione francese viene ribadita anche nel rapporto Liens culturels et intégration del giugno 1995, nel quale l’Hci afferma che: «Il modello francese di integrazione si fonda sulla non differenziazione degli uomini, e in questo senso è universalista. Ogni essere vale per se stesso, indipendentemente dalla comunità alla quale appartiene. L’integrazione presuppone che lo straniero si unisca alla comunità nazionale nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri. Lo straniero conserva i suoi particolarismi, ma nessuno [di essi] viene preso in considerazione per l’esercizio dei diritti e per l’adempimento degli obblighi. La Repubblica riconosce diritti solo all’individuo, libero nei confronti dei suoi legami comunitari. Lo Stato è neutro e pone il postulato della libertà di scelta dell’individuo, al quale solo sono riconosciuti diritti. Questa libertà non irrigidisce l’individuo; essa gli lascia la possibilità di vivere oppure no, più o meno fortemente, nell’ambito di rapporti comunitari, di inserirvisi o di uscirne. La logica comunitaria si vuole inversa»[44], poiché rinchiude l’individuo nel suo gruppo d’origine, generando non poche situazioni d’immobilità.

Tale posizione non esclude il riconoscimento dell’esistenza di fatto delle comunità e del loro ruolo determinante, soprattutto nella prima fase dell’integrazione, quella successiva all’arrivo degli immigrati sul suolo francese. L’Hci ritiene però che, se in un primo tempo la logica comunitaria può essere un elemento di stabilizzazione, in un secondo tempo essa diventa un fattore di rottura, poiché crea i presupposti per il ghetto, la separazione e dunque, l’esclusione[45].

Nel rapporto Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la cité del giugno 1997, l’Hci evidenzia il rischio connesso ai «limiti inafferrabili di un approccio discriminatorio delle politiche economiche o sociali [e alla] percezione imprevedibile di tali eccezioni da parte del resto della popolazione francese»[46]. Secondo l’Hci il modello francese d’integrazione si distingue dall’assimilazione, ma si oppone anche al «riconoscimento di statuti particolari e di diritti specifici in capo a ‘comunità’ etniche o culturali»[47]. Occorre a suo parere resistere alle pressioni comunitarie esterne, poiché tale modello, sebbene oggi più difficile da attuare, garantisce una maggiore coesione sociale e permette più di altri di lottare contro l’esclusione, intesa come fenomeno che oltrepassa i confini geografici ed etnici[48].

La posizione dell’Hci in materia di escissione è coerente con quanto su scritto: la repressione penale di tale pratica è necessaria e possibile nel diritto francese, pur in assenza di una disposizione che la vieti esplicitamente. Mi sembra utile riportare alcune sue riflessioni in proposito. Nel rapporto del 1992, dal titolo Conditions juridiques et culturelles de l’intégration, l’Hci sottolinea come la qualificazione giuridica dell’escissione abbia a lungo suscitato un grande imbarazzo, ma come sia ormai chiaro, malgrado le passate esitazioni di alcuni giudici minorili, che questa pratica non può, in alcun modo, essere collegata allo statuto personale degli interessati, né essere concepita come un elemento della cultura di taluni gruppi etnici. Aggiunge inoltre che, nonostante in questi casi dolorosi i genitori responsabili siano, in un certo senso, vittime tanto quanto i loro figli, l’escissione costituisce un illecito penalmente punibile, indipendentemente dal fatto che non sia indicata come tale dal diritto francese. Essa è suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse. Il giudice ha quindi la possibilità di scegliere, in una scala di pene, quella più adatta al caso concreto. Le circostanze attenuanti possono inoltre essere sempre prese in considerazione, proporzionatamente al grado d’intenzionalità e dunque di responsabilità degli imputati. L’Hci evidenzia che la repressione penale non sembra a parere di nessuno come la soluzione più adeguata. Sarebbe molto più opportuno concentrare gli sforzi sull’informazione e sull’educazione delle famiglie, in particolare al momento del loro arrivo in Francia. Ciò permetterebbe di far comprendere agli interessati come questa pratica, considerata normale nella loro tradizione, sia radicalmente contraria alle leggi francesi e gravemente sanzionata da esse. Lo sforzo informativo, però, per indispensabile che sia, non dovrebbe in alcun modo far dimenticare la necessità di applicare senza debolezze il diritto penale[49]. Nel rapporto dal titolo Liens culturels et intégration, l’Hci afferma inoltre, relativamente al rispetto dell’integrità fisica della persona, che «l’escissione, pratica inaccettabile che non si può esercitare sul suolo francese, è, da qualche tempo, perseguita davanti ai tribunali. La fermezza dei Pubblici ministeri non può che essere incoraggiata e lo sforzo d’informazione delle famiglie deve essere accentuato»[50].

4. Il modello britannico d’inclusione sociale delle minoranze e la sanzione esplicita dell’escissione

Il modello francese d’inclusione sociale può essere ancora meglio compreso se comparato con quello britannico. Quest’ultimo, infatti, si basa sul riconoscimento formale di gruppi etnici differenti. È rappresentato dai concetti di società multiculturale e di pluralismo culturale. Le espressioni equal opportunity, cultural diversity, mutual tolerance egli obiettivi ad esse sottesi costituiscono il fondamento della politica ufficiale, ormai consolidato e indipendente dalla coalizione al potere[51]. In Gran Bretagna non si fa riferimento a politiche di integrazione, ma «di uguaglianza di chances»[52] o meglio, come appena accennato, di equal opportunities. Il termine «integrazione» appartiene in questo Paese ad un vocabolario sorpassato.

Alla luce del modello in questione sono state adottate norme ad hoc per specifici gruppi etnici, tese a riconoscere le loro peculiarità culturali. Come osservato da Sebastian Poulter, la previsione di norme che considerano le culture delle minoranze offre a quest’ultime «l’opzione di benefici extra [che esse] sono libere di accettare o rigettare a proprio piacimento»[53].

La politica del riconoscimento, ormai consolidata in Gran Bretagna, è molto più recente di quanto si possa immaginare. La concezione dominante fino agli anni Sessanta, tra i sociologi e in ambito governativo, era che non esistesse un problema etnico, ma unicamente un problema d’immigrazione e di adattamento degli immigrati. Si credeva che le difficoltà di migranti provenienti da culture diverse da quella anglosassone e da economie agricole con poca familiarità con la società industriale si sarebbero attenuate con il tempo e sarebbero addirittura scomparse per i loro figli, la cosiddetta seconda generazione, in quanto questi sarebbero stati educati e socializzati nell’ambito della cultura anglosassone. Alcuni autori ricollegano il mutamento avvenuto riguardo al modello d’inclusione sociale adottato alla presa di coscienza del fatto che, con la seconda generazione, non si sono verificati i miglioramenti sperati e sono, al contrario, apparsi seri problemi di riuscita scolastica, di disoccupazione e di emarginazione[54]. Altri identificano la principale ragione di abbandono del modello assimilazionista[55], proprio degli anni Cinquanta e Sessanta, nell’intensificarsi di ondate migratorie provenienti dall’Asia meridionale. Le caratteristiche culturali di musulmani, sikh e indù, differenti rispetto a quelle della popolazione autoctona, hanno posto studiosi e istituzioni di fronte alla necessità di modificare il proprio approccio.

Il Swann Committee Report del 1985, sull’educazione dei bambini che appartengono a minoranze etniche, sintetizza le nozioni di pluralismo culturale e democrazia pluralista, quali emergono dall’interpretazione maggioritaria oggi accolta in Gran Bretagna e su cui si fondano le politiche sociali in materia di inclusione delle minoranze di questo Paese[56]. Il rapporto definisce una società pluralista come una società, da un lato coesiva, dall’altro culturalmente diversa[57], che ricerca un punto di equilibrio tra le sue due anime. Esso chiarisce, tuttavia, che non tutti i valori delle comunità etniche possono essere riconosciuti nell’ambito della società britannica, poiché essi non sono tutti compatibili con quelli della maggioranza della popolazione. Ciò è in effetti coerente con la linea politica seguita in Gran Bretagna fino ad oggi. Le istituzioni di questo Paese non hanno accolto tutte le richieste provenienti dalle culture minoritarie.

In Gran Bretagna le caratteristiche principali di questo modello d’inclusione sociale non sono state messe in discussione. Esso è stato tuttavia oggetto di alcune critiche, secondo le quali lo stesso può costituire una sorta di placebo e fornire l’apparenza di una pace sociale, mentre presenta, in realtà, rischi rilevanti. A lungo termine può essere foriero di discordia tra soggetti di cultura diversa, suffragata dalla condotta ufficiale dei pubblici poteri; a breve termine può far passare in secondo piano le lotte per la giustizia sociale e l’uguaglianza, che dovrebbero essere sostenute a prescindere da considerazioni relative ad aspetti culturali o etnici. Secondo i suoi critici il pluralismo culturale, come concepito in Gran Bretagna, rischia di preparare la strada al nazionalismo etnico monoculturale e ad una visione molto conservatrice della società. Bisognerebbe dunque ricorrere ad un quadro di riferimento nuovo che minimizzi i conflitti razziali e in cui i gruppi siano disposti sia a cedere parte delle proprie peculiarità, sia a condividere i benefici che ne deriverebbero per la società[58].

Occorre precisare che in questo Paese non esiste una strategia generale formalizzata in materia d’inclusione sociale delle minoranze. Le sue istituzioni procedono tramite interventi ad hoc, a seconda dei bisogni sociali del momento e delle questioni sollevate, più che di una strategia generale. In materia di escissione si è di deciso di adottare norme incriminatrici ad hoc. Nel luglio 1985 è stato votato il Prohibition of Female Circumcision Act[59], aggiornato poi con il Female Genital Mutilation Act del 2003[60], che vieta tanto l’escissione quanto l’infibulazione ed è diretto ad impedire il perpetuarsi di queste pratiche su bambine e adolescenti. Già nel marzo 1983, in realtà, la Camera dei Lords aveva adottato un progetto di legge che mirava ad interdire le pratiche tradizionali in questione nel territorio del Regno Unito. Recitava in particolare il suo art. 1, comma 1: «[…] Sarà considerato un offense a) escindere, infibulare o altrimenti mutilare qualsiasi parte delle labia maiora o minora o del clitoride di una persona o b) procurare, prendere parte a, o facilitare la commissione di uno qualsiasi degli atti citati nel suddetto paragrafo a)»[61].

È troppo presto per valutare in che misura le crescenti istanze di sicurezza conseguenti alla minaccia terroristica in Europa condurranno alla sanzione penale di determinati comportamenti o se incideranno sul modello in questione, ma è possibile affermare che eserciteranno un’influenza sullo stesso, non tanto sulle sue fondamenta teoriche, ma sulla sua implementazione. Sono infatti del gennaio 2016 le notizie secondo le quali il primo ministro britannico Davide Cameron intende sostenere, laddove vi fossero, limiti alla possibilità di portare il velo islamico integrale in determinati luoghi quali le scuole. Il ministro ha annunciato in proposito la volontà di fornire alle istituzioni «sensible rules» relativamente al velo integrale, seppur escludendo un divieto completo di indossarlo in pubblico[62]. È dello stesso mese anche la notizia che il ministro intende subordinare il rinnovo di visti di donne musulmane giunte nel Regno Unito per ricongiungimento familiare all’apprendimento della lingua inglese da parte delle stesse, dopo un determinato periodo di tempo trascorso nel Paese[63].

5. I processi davanti al Tribunal correctionnel e la transizione dei casi di escissione alla giurisdizione della Cour d’assises

Dopo aver analizzato il mutamento del clima internazionale in materia di escissione e il modello repubblicano d’inclusione sociale, comparandolo, per capirlo meglio, con quello britannico, per comprendere le premesse alla criminalizzazione dell’escissione come avvenuta in Francia, occorre ora analizzare i casi trattati dal Tribunal correctionnel, nonché la transizione dalla giurisdizione dello stesso a quella della Cour d’assises. Per far questo riporterò tutti i processi svoltisi davanti al Tribunal correctionnel di cui sono riuscita a reperire documenti sufficienti a ricostruire, anche parzialmente, il caso, soffermandomi particolarmente sulla transizione di cui sopra.

5.1 Casi Doua[64] e Doucara

Il primo caso è del novembre 1979[65] e ha ad oggetto fatti che risalgono al 24 giugno dell’anno prima. La piccola Doua, di tre mesi e mezzo, è morta in seguito ad un’escissione, all’ospedale Trousseau, dove era stata portata dalla famiglia.

Il 16 novembre 1979, la XVI Chambre del Tribunal correctionnel di Parigi condanna l’exciseuse, cioè colei che ha materialmente compiuto l’escissione, ad un anno di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena, per «omicidio involontario» (homicide involontaire), mentre i genitori non vengono accusati.

Relativamente al caso successivo, il 9 ottobre 1980 il professor Arthuis[66], responsabile del servizio di pediatria e puericultura dell’ospedale Saint-Vincent-de-Paul, fa una segnalazione al giudice dei minori del XIII arrondissement. Il 29 settembre Bintou Doucara, di 3 mesi e mezzo, era infatti stata ricoverata d’urgenza in seguito ad «una crisi convulsiva sopravvenuta in uno stato di anemia confermato sul piano biologico»[67]; dall’esame della bambina emergeva una «clitoridectomia allargata», alla quale era seguita una forte emorragia. Il professore riporta anche che il padre aveva confessato di aver compiuto lui stesso l’operazione, il giorno prima.

La denuncia, trasmessa il 14 ottobre alla Procura della Repubblica, porta all’apertura di un’inchiesta, assegnata, nello stesso mese, alla Brigade de protection des mineurs. Sempre in ottobre l’inchiesta viene chiusa e il caso rinviato, su citazione della Procura della Repubblica del 30 agosto del 1982, davanti alla XV Chambre correctionnelle.

Viene ordinata una perizia medica, affidata ai dottori Bailly e Leclerc. Il 27 gennaio 1984 Fousseyni Doucara, padre della bambina, viene condannato dal Tribunal correctionnel di Parigi, ai sensi dell’art. 312 cp, ad un anno di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena, per «colpi e ferite (coups et blessures) [lesioni personali] volontarie, inflitte ad un minore di meno di 15 anni».

Il Tribunale[68] sottolinea che: «Dal momento che nella procedura non esiste alcun dato medico-legale e che l’art. 312 cp è stato finalmente inquadrato, la questione posta è di sapere se si tratta di violenze all’origine di un’incapacità temporanea di meno o di più di otto giorni e se esse hanno provocato una mutilazione o un’infermità permanente […]. Dato che, a seconda del caso, le sanzioni ed eventualmente la competenza non sono le stesse, ci si trova […] nell’impossibilità di decidere con cognizione di causa»[69].

Esso sottolinea inoltre che l’imputazione con la quale viene adita la XV Chambre correctionnelle «ha considerato che l’intervento del padre integrava violenze su un bambino minore di 15 anni, senza prendere in considerazione, tuttavia, la circostanza aggravante che risulta dalla qualità di ascendente legittimo del loro autore». Evidenzia inoltre le «incertezze della procedura» presenti in questo caso e, per chiarire la propria considerazione, ne cita un altro: «Nel 1979, la XVI Chambre del Tribunal de grand instance di Parigi è venuta a conoscenza di un caso analogo che è stato oggetto di un mémoire [lavoro di ricerca] del Dr. Coche per il Ces di medicina legale, sui problemi medici posti dall’escissione clitoridea». Si tratta del caso indicato all’inizio di questo paragrafo, in cui Doua, una bambina di tre mesi e mezzo era morta in seguito ad emorragia. Il Tribunale ritiene che si possa «constatare che le azioni erano state allora esercitate e il caso giudicato sulla base dell’imputazione di ‘omicidio involontario’[,] si manifestano così le incertezze dell’azione sulla natura giuridica dei fatti, ciò che pone il problema della loro qualificazione; se si dovesse considerare che essi costituiscono nella fattispecie, non uno dei delitti previsti e puniti dall’art. 312 cp, ma ferite per goffaggine o imprudenza, l’infrazione, delitto o contravvenzione, sarebbe allora determinata dalla durata dell’incapacità temporanea totale»[70]. Per queste ragioni, la XV Chambre correctionnelle ritiene necessaria una perizia medica, la quale viene affidata ai dottori Bailly e Leclercq. Le linee fissate dal Tribunale in relazione alla perizia sono le seguenti: «Procedere all’esame medico della bambina Bintou Doucara; dire qual è la natura delle ferite che le sono state inferte, quali sono le cause; precisarne le conseguenze; fissare la durata dell’incapacità temporanea totale (più di otto giorni, più o meno di tre mesi); dire se sussiste un’incapacità permanente parziale e, se sì, determinarne il tasso»[71]. Gli esperti si sono pronunciati secondo quanto segue: «La clitoridectomia che Bintou Doucara ha subito il 28 settembre 1980 le ha procurato un’incapacità temporanea totale dal 27 settembre al 15 ottobre. La consolidazione è avvenuta il 15 ottobre 1980». Nella perizia viene precisato anche che dall’esame degli organi genitali risulta che è stata praticata un’escissione clitoridea completa. «Questa clitoridectomia ha soppresso una zona erogena e tale soppressione è suscettibile di modificare il comportamento sessuale di questa futura donna, privandola di sensazioni che l’eccitazione di questa zona era suscettibile di procurarle […]. Sul piano strettamente medico-legale, non persiste un’incapacità permanente parziale, ma bisogna precisare che la sparizione del clitoride sopprime una zona erogena privandola di sensazioni che potrebbe ottenere mediante l’eccitazione dei corpuscoli nervosi che si trovano al livello del clitoride e tale soppressione, tenuto conto delle nostre concezioni occidentali, è suscettibile di modificare il comportamento sessuale di questa futura donna»[72]. Gli esperti non hanno voluto stimare il tasso d’invalidità permanente, come invece aveva chiesto loro di fare il Tribunale.

È invece esplicito il riferimento alla mutilazione fatto dal professor Arthuis, che ha esaminato la bambina al suo arrivo in ospedale. Egli indica infatti che la mutilazione subita dalla bambina è definitiva. «Nessuna religione, nessuna filosofia giustificano che si mutili un essere umano, poiché la clitoridectomia è una mutilazione. È come se durante una circoncisione si levasse al ragazzino il glande e non solo il prepuzio»[73].

5.2 Caso Traore

A seguito della morte della piccola Bobo Traore, di 3 mesi, nel luglio 1982, viene designato un giudice istruttore (juge d’instruction), il quale chiede una perizia medico-legale. Essa viene redatta dal dottor Bailly, il quale conclude in questo modo: «Dall’autopsia risulta […] che il decesso di Bobo, dell’età di tre mesi, è la conseguenza di un’emorragia esterna per escissione clitoridea. Si trattava di un’escissione completa del clitoride»[74].

Le associazioni Sos Femmes Alternatives e Ligue du Droit International des Femmes si costituiscono parte civile davanti al giudice istruttore, il quale decide il non luogo a procedere per il capo di accusa di «colpi e ferite (coups et blessures) [lesioni personali] su un bambino minore di 15 anni che hanno causato la morte di questi». Ciò riguarda ovviamente l’autore principale rimasto ignoto, ma anche i genitori della vittima, ai quali quell’imputazione non è mai stata notificata[75].

Con ordinanza del 28 settembre 1983 il caso è rinviato davanti al Tribunal correctionnel di Créteil. I genitori Traore sono accusati di omissione di soccorso. Il 1° marzo 1984 il Tribunale stabilisce che, come sostenuto dalle associazioni di parte civile, i fatti determinano l’applicazione di una pena criminale e si dichiara incompetente[76].

La Cour d’appel ritiene che i fatti di cui all’imputazione integrino un crime. Nel caso in questione i genitori hanno deciso essi stessi di procedere all’escissione e vi hanno cooperato attivamente. Trattandosi di un crime la Cour d’appel si dichiara incompetente[77].

Su ricorso dei Traore la decisione è cassata. Secondo la decisione della Cour de cassation del 22 aprile 1986, ritenendo che i comportamenti in questione costituiscano il reato di cui all’art. 312, commi 1°-3 e 2°-2, cp, la Cour d’appel ha oltrepassato le sue competenze. Se appunto il Tribunale ha accertato i fatti come integranti il reato di omissione di soccorso, previsto dall’art. 63, comma 2, cp, quelli di cui all’art. 312 cp non possono essere stati oggetto di ricorso, in quanto su di essi il Tribunale non si è pronunciato[78]. Per questi motivi la Corte cassa la decisione dell’XI Chambre della Cour d’appel di Parigi, datata 6 novembre 1984, e rimette la causa e le parti davanti a quella di Amiens, perché il caso sia nuovamente giudicato, conformemente alla legge. La Corte di Amiens si ritiene competente. Essa rinvia la causa ad una data stabilita, ma prima dichiara irricevibile l’azione delle quattro associazioni che si erano costituite parte civile, una delle quali interveniva per la prima volta davanti al giudice di rinvio[79]. Dal momento in cui, infatti, la sola qualificazione giuridica accolta è quella dell’art. 63, comma 2, cp, le costituzioni di parti civili, anche di quelle intervenute in prima istanza, divengono irricevibili agli occhi della Chambre criminelle. È in effetti ciò che decide la Corte del giudizio di rinvio, affermando che l’azione civile può essere esercitata da queste associazioni solo nei limiti di cui agli artt. 2-2 e 2-3 cpp[80], i quali indicano esclusivamente articoli (tra cui l’art. 312) del codice penale che non sono applicabili nella fattispecie, salvo che esse dimostrino di aver personalmente subito un pregiudizio diretto a causa dell’infrazione. La Corte constata tuttavia che le associazioni non offrono di provare un tale pregiudizio e conferma che i fatti possono essere considerati soltanto come integranti la fattispecie di cui all’art. 63 comma 2 cp[81].

Le quattro associazioni presentano ricorso. Su di esso la Cour de cassation si pronuncia il 3 maggio 1988. Essa ricorda, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, che l’art. 619 cpp permette, in caso di rigetto del ricorso, di adire nuovamente la Cour de cassation relativamente ad un punto di diritto sul quale si è già pronunciata e che in questo caso la Corte siede in assemblea plenaria. Essa non può invece essere chiamata ad una nuova pronuncia quando la giurisdizione di rinvio vi si è conformata. Essendo questo il caso, il primo motivo di ricorso non può essere accolto. Relativamente al secondo, la Corte ricorda che la giurisdizione di rinvio è adita con riguardo allo stesso processo, con le stesse parti, cioè al processo come è stato presentato ai primi giudici. Una parte che non figura nell’istanza che ha dato luogo alla decisione cassata, non può quindi essere ammessa come parte civile davanti alla giurisdizione di rinvio. È invece questo il caso di una delle associazioni, Enfance et Partage, la cui costituzione come parte civile violerebbe, quindi, l’art. 609 cpp. Infine, per quanto concerne l’ultimo motivo di ricorso, le domande di costituzione di parte civile potrebbero essere accolte solo se rientrassero nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 2-2 e 2-3 cpp o se fosse dimostrabile, sulla base dello stesso art. 2, un pregiudizio direttamente subito dall’associazione. Da un lato, invece, l’art. 63, comma 2, cp non rientra nell’ambito suddetto e i giudici hanno confermato che si tratta dell’unica qualificazione appropriata ai fatti in questione, dall’altro le associazioni non hanno provato di aver subito tale pregiudizio. Neppure questo motivo può dunque essere accolto.

In conclusione la Cour de cassation respinge il ricorso[82].

Ritornando al processo davanti al Tribunal correctionnel, bisogna ricordare che i coniugi Traore dichiarano alla stampa che faranno praticare in Mali l’escissione sulla figlia di 8 mesi. Le associazioni di parte civile, informate, chiedono che siano prese tutte le misure di protezione per questa bambina e suggeriscono una misura immediata di interdizione di uscita dal territorio[83], ritenendola l’unico mezzo per preservarne la salute e l’integrità corporale. Il giudice dei minori di Créteil, Antoine Garapon, non si pronuncia solo su questo punto, ma stabilisce più ampiamente che non sarà presa nessuna «misura di assistenza educativa»[84].

5.3 Caso Coulibaly

Nel 1982 viene praticata l’escissione sulle cinque figlie di Sory Coulibaly e della sua prima moglie, Semité[85]. Quest’ultima porta regolarmente le figlie dalla dottoressa Burchard, medico della Protection Maternelle et Infantile (Pmi), la quale la informa sulle conseguenze dell’escissione. La donna, infatti, ha un’altra figlia sulla quale non è stata ancora praticata. Nel gennaio 1984 il medico constata che l’escissione è stata fatta. Nel novembre dello stesso anno la seconda moglie consulta la dottoressa per sua figlia, dicendole che la festa per quella della bambina è già pronta e chiedendole di praticare lei stessa l’operazione. La dottoressa segnala il caso per impedire che l’escissione sia compiuta. Viene designato un giudice istruttore. In questo caso vengono accusati solo i genitori, i coniugi Coulibaly, davanti alla XV Chambre correctionnelle[86], perché l’exciseuse non viene trovata. È emerso infatti dai processi svoltisi in Francia che l’exciseuse è stata spesso protetta dai genitori. Entrambi i coniugi Coulibaly vengono accusati di complicità, la madre in «colpi e ferite volontarie (coups et blessures volontaires) [lesioni personali] su un minore avente meno di 15 anni», in particolare per aver assistito l’exciseuse durante l’operazione, il padre per aver fornito i mezzi necessari (fourniture de moyens).

Linda Weil-Curiel, per Sos Femmes Alternatives[87], parte civile, solleva l’incompetenza del Tribunale, precisando che questa «mutilazione volontaria è riconosciuta come tale dall’insieme del corpo medico e deve determinare la comparizione degli imputati davanti alla Cour d’assises, ciò che non significa che essi incorrano in una sanzione più severa»[88]. Pure Catherin Sviloff per Enfance et Partage, associazione anch’essa parte civile, solleva l’incompetenza del Tribunale, sostenendo che: «L’escissione è l’ablazione di un organo sano e funzionale; la perdita di una funzione che determina l’idea di mutilazione è individuale, ma anche sociale. S’intende l’importanza di questo organo certo piccolo, ma il cui ruolo è infinitamente grande»[89].

Il Sostituto procuratore, una donna, Martine Vezant[90], chiede un anno di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena per la madre e che siano fatte cadere le accuse contro il padre, ritenendo l’escissione una questione di donne e che il padre non fosse al corrente della stessa. Chiede al Tribunale di moderare la pena, tenuto conto dei tiraillements, cioè gli strattoni, i tira e molla culturali in cui sono presi gli imputati.

Il Tribunale di Parigi si dichiara incompetente e il Parquet appella la sua decisione. In questa sede il Pubblico ministero sostiene che l’elemento intenzionale della mutilazione non esiste. A suo parere si tratta infatti «di escissione rituale praticata a richiesta dei genitori del Mali che subiscono l’impronta della loro cultura ancestrale. [Ammettendo] che l’applicazione di una consuetudine straniera non fa sparire l’intenzionalità [ritiene, tuttavia, che] se delle misure repressive sembrano augurabili, non sembra opportuno sottoporre al giurì di una Cour d’assises l’apprezzamento di fatti la cui qualificazione non ha l’unanimità, né della dottrina, né della giurisprudenza»[91].

La Cour d’appel si dichiara, tuttavia, incompetente[92], basandosi, peraltro, sulla decisione della Chambre criminelle della Cour de cassation, risalente al 20 agosto 1983, che respingeva il ricorso su una decisione di rinvio in Cour d’assises[93]. La Cour d’appel constata che né i genitori, né il Pubblico Ministero discutono il carattere volontario di questi comportamenti e ricorda che per la legge il movente non influisce né sull’esistenza dell’infrazione, né sulla sua qualificazione. Tramite applicazione della teoria della complicità corrispettiva, la Corte giunge anche a suggerire che i fatti potrebbero ricadere nell’ambito dell’art. 312, commi 1-3 e 2-2 cp, pervenendo quindi a suggerire la pena dell’ergastolo, prevista da quest’ultimo[94]. Dichiara dunque i fatti di competenza della Cour d’assises. Questa pronuncia implica che in futuro l’escissione, indipendentemente dal contesto in cui viene praticata, non venga più considerata un délit, ma un crime, di competenza quindi della Cour d’assises.

Solo il 9 maggio 1990 la Chambre criminelle della Cour de cassation conferma la qualificazione criminale dei fatti imputati ai coniugi Coulibaly, pronunciandosi a favore di quest’ultima, tanto che, nel frattempo, un altro caso davanti alla Cour d’assises si era già concluso. La Chambre criminelle respinge il ricorso che le era stato presentato, dato che le Chambres d’accusation si pronunciano sovranamente riguardo ai fatti e che la Corte non ha altro potere se non quello di verificare che la qualificazione ad essi data giustifichi il rinvio dell’imputato davanti alla Cour d’assises. Atteso che i comportamenti rilevati nella sentenza impugnata configurano a carico del ricorrente la complicità nel reato di cui all’art. 312 cp[95], viene confermata la competenza della Cour d’assises, come rilevata dalla Cour d’appel.

Poche settimane dopo, il 14 giugno 1990[96], in relazione ad un altro caso la Cour de cassationsancisce che la clitoridectomia causata da un incidente d’auto autorizza la vittima a chiedere la riparazione del pregiudizio sessuale subito. Si tratta del caso di Nicole Valgresy, la quale ha chiesto in appello che fosse aumentata l’indennità accordatale in ragione del pregiudizio sessuale subito a seguito di un incidente d’auto, per il quale Dominique Rieffel era stato ritenuto responsabile di «ferite involontarie», e che fosse ordinato un complemento di perizia per stabilire l’importanza del pregiudizio. La Cour d’appel ha però ritenuto le allegazioni non verificabili da un punto di vista medico.

La Cour de cassation, considerando che la Valgresy, ferita alla vulva, ha subito l’ablazione del clitoride e che la sentenza d’appello presenta alcune contraddizioni e non giustifica la decisione, cassa la sentenza limitatamente alla riparazione del pregiudizio sessuale. Rinvia quindi la causa e le parti davanti alla stessa Cour d’appel, di Saint-Denis-de-la-Réunion, ma diversamente composta.

Torniamo però alla sentenza del 20 agosto 1983, fondamentale perché l’escissione vi viene considerata come passibile di pena criminale e quindi di competenza della Cour d’assises. A questo caso i giudici fanno infatti riferimento per determinare il mutamento della qualificazione giuridica delle escissioni e quindi anche di quelle praticate nel rispetto di norme consuetudinarie.

La Cour d’appel di Rennes, adita dall’imputata, rinvia quest’ultima davanti alla Cour d’assises della Loire Atlantique ed ella ricorre in Cassazione. La Corte respinge il ricorso, dichiarando che l’atto in questione costituisce una mutilazione. Come tale deve essere considerato un crime, di competenza della Cour d’assises.

Il 5 maggio 1983 la Chambre d’accusation della Cour d’appel di Rennes, rinvia R.[97] davanti alla Cour d’assises della Loire-Atlantique con l’accusa di «violenze esercitate dalla madre legittima su un bambino minore di 15 anni, che hanno procurato una mutilazione o un’infermità permanente«», così come di «colpi inferti a minore». R. ricorre in Cassazione sulla base di due motivi. Vi è stata violazione dei diritti della difesa, perché la perizia non è stata condotta da almeno due medici, come vuole la legge. La dottoressa Le Bourhis-Martel ha esaminato più volte la bambina da sola e la Chambre d’accusation non ha rilevato questa violazione. La sentenza è inoltre viziata da difetto di motivazione e manca la base giuridica. Riguardo al primo motivo la Corte risponde che, con un’ordinanza del 24 aprile del 1981, il giudice istruttore ha designato come esperti il professor Nicolas e il dottor Le Bourhis, con l’incarico di procedere all’esame della vittima e di descrivere «le lesioni, le ferite, le mutilazioni e le infermità» eventualmente provocate dalle violenze. Si è tuttavia verificata la necessità di esaminare gli occhi della bambina, per verificare i danni da questi subiti. Con nuova ordinanza del 29 giugno 1981 il giudice istruttore ha quindi sostituito il dottor Le Bourhis, prima che eseguisse l’esame, con la dottoressa Le Bourhis-Martel, oculista. Prima di procedere alla visita insieme al professor Nicolas ella ha dunque più volte esaminato da sola gli occhi della bambina. I medici designati hanno poi redatto una perizia. Nel rapporto presentato, del 26 marzo 1982, firmato da entrambi, essi certificano di «aver portato a termine personalmente la loro missione» ed enunciano le conclusioni alle quali sono pervenuti dopo aver esaminato insieme la vittima, il 25 gennaio 1982. Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, nessuno dei due medici ha compiuto da solo le operazioni relative alla perizia. La Chambre d’accusation non aveva quindi nulla da rilevare al riguardo. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte dichiara: «Considerato che risulta dalle enunciazioni della sentenza impugnata che R. avrebbe, il 20 marzo 1981, esercitato su sua figlia A. gravi violenze; che dagli elementi di informazione e, in particolare, dalle dichiarazioni dell’imputata e dalle conclusioni degli esperti, la Chambre d’accusation ha dedotto che queste violenze hanno provocato l’ablazione del clitoride e di una delle piccole labbra della vulva della bambina. […] Considerato che, da una parte, per pronunciarsi così sui capi d’accusa gravanti sull’imputata, la Chambre d’accusation ha sovranamente valutato dal punto di vista del fatto, poiché ne aveva il potere, gli elementi di convinzione che le erano stati sottoposti e, in particolare, i risultati dei rapporti relativi alla perizia[98]; dall’altra, i fatti da essa rilevati riunirebbero a carico di R. gli elementi costitutivi del crimine di violenze esercitate dalla madre legittima su un bambino minore di 15 anni e che hanno provocato, ai sensi dell’art. 312, comma 3 cp, una mutilazione; [considerato] che, quindi, l’accusa dell’attrice, sulla base di questo capo è legalmente giustificata, [la Corte] rigetta il ricorso».

Nel 1984 Georges Levasseur commenta questa sentenza scrivendo che essa apporta una nuova pietra alla costruzione giurisprudenziale del concetto di mutilazione e d’infermità permanente. L’incapacità permanente non è sufficiente a realizzare una «infermità permanente» e se riguarda un membro deve essere definitiva. «Si può dunque considerare, con M. Vitu […], che l’espressione ‘infermità permanente, supponga la messa fuori uso dell’organo considerato o la sua ablazione’». Levasseur conclude dicendo: «La presente decisione interviene in un settore fisico in cui la sua applicazione potrebbe avere una portata inattesa. Si conoscono i gravi problemi che pone in certe regioni del globo l’uso dell’escissione o dell’infibulazione, inflitte a titolo rituale o religioso. Ogni volta che la questione è stata sollevata in una riunione internazionale, un velo discreto è stato gettato su una pratica che sembrava costituire un vero tabù»[99].

Conclusioni

Dai paragrafi precedenti emerge come la risposta fornita dall’ordinamento francese all’escissione sia fortemente legata al contesto in cui tale risposta ha avuto origine. Abbiamo innanzitutto osservato che il mutamento del clima internazionale sull’argomento, in particolare il fatto che, a partire dalla fine degli anni Settanta, l’escissione è stata considerata una pratica tradizionale nociva per la salute di donne e bambine, ed è stata oggetto di sanzione a livello istituzionale e normativo, ha probabilmente influito sul rafforzamento della risposta sanzionatoria francese e, quindi, sulla transizione dei casi di escissione dalla giurisdizione del Tribunal correctionnel a quella della Cour d’assises. Emerge anche come la risposta del suddetto ordinamento sia stata sicuramente influenzata dal modello francese di inclusione delle minoranze, il cosiddetto modello di integrazione repubblicano, che non prevede norme per gruppi etnici differenti e che ha sicuramente influito sulla mancata adozione di disposizioni incriminatrici ad hoc.

Emerge dunque in maniera esplicita l’influenza di ciò che nel presente articolo ho chiamato dimensione geopolitica, propria dei reati culturalmente motivati e, più latamente, dei conflitti da cui tali reati nascono e che al contempo alimentano. Le considerazioni sulle recenti proposte del governo britannico in materia di tali reati mostrano infatti come essa non sia limitata ai casi di escissione, né ad un Paese specifico. Da queste emerge, in particolare, tutta la “temporalità” delle posizioni in materia di reati culturalmente motivati, la cui delineazione e applicazione appare, oggi più che mai, fortemente legata a contingenze storiche e politiche, intendendo quest’ultime in senso più o meno lato.

La risposta sanzionatoria in materia di escissione è tuttavia stata influenzata anche da un altro aspetto del contesto in cui essa ha trovato origine. Mi riferisco in particolare al tessuto sociale formato dall’attivismo associativo, che ha fortemente inciso sulla transizione dalla giurisdizione del Tribunal correctionnel a quella della Cour d’assises. Il fatto che associazioni a tutela dei diritti delle donne e dei bambini si siano costituite parte civile nei processi è stato sicuramente determinante nella qualificazione dell’escissione come crime; in particolare, ha giocato un ruolo cruciale la costituzione dell’avvocatessa Linda Weil- Curiel, che ha continuato a costituirsi parte civile per conto dell’associazione da lei presieduta, anche quando le altre associazioni hanno deciso di non farlo più.

Come ho avuto modo di osservare altrove[100], la magistratura non è unanime nel considerare positivamente il trasferimento dei casi di escissione alla giurisdizione della Cour d’assises. La risposta giudiziaria francese sembra dunque più legata all’attivismo del singolo che non ad una decisione istituzionale unitaria, ispirata alla tradizione francese des droits de l’hommes, intesi, più latamente, come diritti fondamentali. L’analisi qualitativa dei casi di escissione trattati in Francia dal Tribunal correctionnel mostra infatti l’influenza fondamentale dell’associazionismo e, in particolare, di una dei suoi esponenti nella transizione dell’escissione da delit a crime. Tali considerazioni contribuiscono dunque a de-ideologizzare la risposta sanzionatoria delle istituzioni che compongono un ordinamento, evidenziando il ruolo che specifici attori sociali rivestono relativamente ad essa. 

A seguito del mutamento di qualificazione giuridica fortemente voluto dalle associazioni e avvenuto durante il caso Coulibaly, l’escissione verrà infatti ricondotta in Francia nell’alveo della competenza della Cour d’assises. Il conflitto normativo e valoriale tra l’ordinamento di tipo statuale francese e quello consuetudinario dell’escissione verrà dunque trattato da questa Corte. Spetterà quindi ai giudici della stessa, togati e popolari, il compito di trovare ad esso risposte “giudiziarie”. In effetti le Corti sono l’ultimo baluardo oltre il quale a tale conflitto e, più in generale i conflitti tra ordinamenti statuali e ordinamenti consuetudinari esemplificati dai reati culturalmente motivati, non possono spingersi nella sfera giuridica. I giudici devono infatti comunque decidere, senza poter rinviare ad altri l’oneroso compito di pronunciarsi.

In Francia, a seguito del caso Coulibaly, l’escissione verrà qualificata per lo più come «violenza». Come ho mostrato altrove[101], nella maggior parte dei casi trattati da questa Corte le escissioni saranno infatti qualificate come «violenze intenzionali (violences volontaires) [o lesioni personali (coups et blessures)] che hanno causato una mutilazione (ayant entraîné une mutilation), perpetrata su di un minore di età inferiore ai 15 anni»[102].

Il binomio escissione-violenza (o escissione-abuso/brutalità) avrà crescente fortuna anche al di fuori dell’ordinamento francese. Ho avuto modo di soffermarmi altrove sulla problematicità di tale equivalenza[103]. In questa sede mi limiterò a ricordare che essa ricorre negli interventi normativi in materia di mutilazioni genitali femminili delle istituzioni dell’Unione europea (Ue), quali la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, che, negli anni 2000, hanno dedicato, così come ha fatto il Consiglio d’Europa, una considerevole attenzione al tema delle mutilazioni genitali femminili[104] e ricondotto l’escissione, tramite la categoria della mutilazione, nell’alveo della gender-based violence. Anche la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)[105], il documento forse più noto tra quelli in tema di violenza esercitata nei confronti del sesso femminile[106], accosta le mutilazioni genitali a forme di violenza quali la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato e i crimini commessi in nome del cosiddetto «onore»[107].

[1] Cfr., per queste espressioni, F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Giuffrè, Milano 2010, p. 14. Sui reati culturalmente motivati si veda anche, dello stesso autore, Immigrazione e reati “culturalmente motivati”. Il diritto penale nelle società multiculturali, Cuem, Milano, 2008; “Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui cd. reati culturalmente motivati, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, nuova serie, 11, 2008, pp. 149-212. Sul tema si veda, infine, B. Pastore e L. Lanza, Multiculturalismo e giurisdizione penale, Giappichelli, Torino, 2008. 

[2] F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., p. 8.

[3] F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 41-42.

[4] In Gu n. 14, 18 gennaio 2006, p. 4. Si veda sul tema F. Basile, La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, Diritto penale e processo, 6, 2006, pp. 678-691; C. de Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Ets, Pisa, 2010, pp. 39-41; L. Goisis, Multiculturalismo e diritto penale in un’ottica comparatistica: l’esempio del Canada. Prime riflessioni alla luce della convenzione di Istanbul, in M.A. Foddai (a cura di), Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti di riflessione per l’Italia, Napoli, Jovene, 2013, pp. 117-168.

[5] AA.VV., Annexes. Les mutilations sexuelles féminines dans le contexte international, in Les mutilations du sexe des femmes aujourd’hui en France,Tierce, Paris, 1984, p. 89; M. Erlich, La femme blessée. Essai sur les mutilations sexuelles féminines, L’Harmattan, Paris, 1986, p. 85; C. Nisak, “Qu’il est long le chemin”, L’excision: une pratique en recul? (enquête), Enfant d’abord, giugno 1986, p. 55; M. Irvoas, “L’histoire des réactions aux mutilations sexuelles féminines ou bref historique d’une conspiration du silence”, numero speciale Dossier excisions, Migrations-Santé, gennaio 1984, p. 65.

[6] Denoël-Gonthier, Paris, 1978.

[7] Bernard Grasset, Paris, 1975.

[8] Slatkine, Genève-Paris, 1981.

[9] Cfr. M. Irvoas, op. cit., p. 65.

[10] Il 18 dicembre.

[11] Cedaw. Tra i paesi africani firmatari: Benin, Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Tanzania, Chad, Eritrea e Gibuti. Cfr. anche M.-H. Franjou e I. Gillette, Femmes assises sous le couteau. En Bambarase faire exciserse dits’asseoir sous le couteau”, Gams, Paris, 1995, p. 36.

[12] Disponibile in www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf, consultato il 7/2/2016.

[13] Cfr. AA.VV., Annexes. Les mutilations sexuelles féminines dans le contexte international, cit., p. 89.

[14] Cfr. M. Erlich, op. cit., p. 86 e M. Irvoas, op. cit., p. 67.

[15] Cfr. AA.VV., Annexes. Les mutilations sexuelles féminines dans le contexte international, cit., p. 90.

[16] Cfr. ibidem, p. 90.

[17] Cfr. M. Irvoas, op. cit., p. 69.

[18] Cfr. AA.VV., Annexes. Les mutilations sexuelles féminines dans le contexte international, cit., p. 90 e C. Nisak, op. cit., p. 55.

[19] Cfr. I. Gillette, La polygamie et l’excision dans l’immigration africaine en France analysées sous l’angle de la souffrance des femmes, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 1998, p. 131.

[20] Cfr. Comunicazione scritta del Gams, non datata. Gams è l’acronimo di ciò che porta attualmente il nome di Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, che è parte della Fédération nationale Gams (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants). Nato come sezione francese del Ci-Af, il Gams, i cui membri sono di origine africana e francese, è attivo nella prevenzione dell’escissione.

[21] A Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo dell’Organizzazione dell’Unità africana (Oua).

[22] Disponibile in https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF pbnxkb2NzdWJ0aXRsZXN8Z3g6NTZkZmM3ZjgxNDZhMmNjZg, consultato il 7/2/2016. Sul tema cfr. anche “Une Charte africaine trop inefficace”, La chronique d’Amnesty, 120, 1996, pp. 15-16.

[23] Dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989. Cfr. M. Zani, La Convention internationale des droits de l’enfant. Porteé et limites, Publisud, Paris, 1996, pp. 151-166. Tra i Paesi africani firmatari, vi sono Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gibuti, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tanzania, Togo. Cfr. M.-H. Franjou e I. Gillette,Femmes assises sous le couteau. En Bambarase faire exciserse dits’asseoir sous le couteau”, Gams, Paris 1995,p. 36.

[24] Disponibile in www.admin.ch/ch/i/rs/0_107, consultato il 7/2/2016.

[25] Dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo dell’Oua, riunita ad Addis Abeba l’11 luglio 1990. La Carta ricorda, nel suo preambolo, la Dichiarazione sui diritti e il benessere del bambino africano, adottata dall’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Oua, riunita nella sedicesima sessione ordinaria a Monrovia (Liberia), dal 17 al 20 luglio 1979. Cfr. M. Zani, La Convention internationale des droits de l’enfant. Porteé et limites, Publisud, Paris, 1996, pp. 175-193.

[26] Cfr. Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite n. 48/104, 20 dicembre 1993, Declaration on the Elimination of Violence against Women, disponibile in www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm, consultato il 7/2/2016.

[27] Cfr. Programme of Action of the International Conference on Population and Development (Annex), A/Conf.171/13, 13 settembre 1994, para. 4.22, disponibile in www.un-documents.net/ac171-13.htm, consultato il 7/2/2016. 

[28] Cfr. “Pour une application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing”, Chronique Onu, 1, 1996, p. 83; E. Marie, “Pékin: les Ong agissent, les États parlent. Retour de mission a Pékin”, Courrier de l’ACAT, 159, 1995, p. 9; P. Trisy-Konè, “Ne plus se servir de la religion contre les femmes”, Jae, 204, 2, 1995, p. 86. Sulle due dichiarazoni e la Piattaforma d’azione si veda anche S. Engle Merry, “Constructing a Global Law-Violence against Women and the Human Rights System”, Law & Social Inquiry, 28, 4, 2003, pp. 946-947. 

[29] Traditional or customary practices affecting the health of women and girls, 12 dicembre 1997, para. 3 lettere d)-f), disponibile in www.un.org/ga/documents/gares52/res5299.htm, consultato il 7/2/2016.

[30] Traditional or customary practices affecting the health of women and girls, 1° febbraio 1999, in particolare para. 3 lettere f) e g), www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/53-117.pdf, consultato il 7/2/2016.

[31] Anche l’avvocatessa Linda Weil-Curiel, che come vedremo si è costituita parte civile nei processi su casi di escissione, è ad essa favorevole, in linea con il modello francese d’integrazione e lo ha riaffermato in N. Henry e L. Weil-Curiel, Exciseuse. Entretien avec Hawa Gréou, City Editions, Saint-Victor-d’Epine 2007, p. 106. Cfr. anche C. Nisak, “Qu’il est long le chemin”, L’excision: une pratique en recul? (enquête), Enfant d’abord, giugno 1986, p. 46. Rilevante a motivazione della posizione delle associazioni che si occupano di escissione il timore dei loro membri di essere accusati di razzismo e di veder aumentata la stigmatizzazione delle popolazioni interessate, data l’esistenza del modello francese d’integrazione.

[32] Tra questi l’avvocato Xavier-Jean Keïta, senegalese, difensore dell’exciseuse nel processo di Bobigny. Egli avrebbe voluto che l’escissione fosse prevista in modo chiaro ed esplicito dalla legge francese. A suo parere essa dovrebbe essere oggetto di uno specifico testo di legge, adottato, quindi, a seguito di un dibattito parlamentare. Cfr. anche X.-J. Keïta, Rapport France-Afrique. Le droit au respect de l’integrité physique et la coutume: la pratique de l’excision en France, Publications du Barreau du Val de Marne 1995, pp. 16-19. Tra coloro che hanno criticato la scelta, anche Yves Corneloup, magistrato, il quale, trovandosi a giudicare, avrebbe preferito disporre di una norma incriminatrice ad hoc, senza dover utilizzare norme pensate per reprimere comportamenti che intendono nuocere al minore. Cfr. anche Y. Corneloup, L’excision, intervento all’Académie de sciences d’outre mer, 17 febbraio 1995, p. 112.

[33] Per l’adozione di norme incriminatrici ad hoc si vedano, in ordine alfabetico, Australia, Belgio, Canada, Cipro, Danimarca, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti. Cfr. Center for Reproductive Rights, Female Genital Mutilation (Fgm): Legal Prohibitions Worldwide, in http://reproductiverights.org, consultato il 7/2/2016. Per informazioni sulla legislazione di alcuni dei Paesi citati si veda F. Basile, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni sessuali femminili), Stato, chiese e pluralismo confessionale, ottobre 2007, disponibile in www.statoechiese.it, pp. 53-54, pubblicato anche come Società multiculturali, immigrazione e reati ‘culturalmente motivati’ (comprese le mutilazioni sessuali femminili), Rivista italiana di diritto e procedura penale, nuova serie, 4, 2007, pp. 1296-1345.

[34] Cfr. L. Bellucci, Immigrazione e pluralità di culture: due modelli a confronto, Sociologia del diritto, 28, 3, 2001, p. 133. Sul tema si veda anche A. Facchi, Immigrazione, libertà e uguaglianza: due modelli politico-giuridici, Teoria politica, 2, 1996, pp. 111-124 e, della stessa autrice, Immigrati, diritti e conflitti. Saggi sul pluralismo normativo, Clueb, Bologna, 1999, pp. 70 ss.

[35] Per approfondimenti si veda A. Minc, L’éternel débat entre l’égalité et la différence, Hommes et migrations, 1110, febbraio 1988, pp. 12-17; G. Koubi, Le droit à la différence, un droit à l’indifférence?, Revue de la recherche juridique, 1-2, 1993, pp. 451-463; D. Schnapper, La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990, Gallimard, Paris, 1991 e L’Europe des immigrés. Essai sur les politiques d’immigration, Bourin, Paris, 1992; M. Wieviorka (a cura di), Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat, La Découverte, Paris, 1996.

[36] Il modello britannico è diverso, ad esempio, da quello statunitense o da quello canadese, pur avendo con essi alcuni punti di contatto.

[37] Cfr. A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et différents, Fayard, Paris, 1997, in particolare pp. 235-236 e 241-242.

[38] Cfr. M. Wieviorka, Commenter la France, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 1997 (in particolare pp. 22-23 e 155), in cui è confluita anche l’intervista resa dall’autore a T. Ferenczi, apparsa in Le refus du multiculturalisme se nourrit de peurs et de méconnaissance, Le Monde, martedì 8 ottobre 1996, p. 15.

[39] Cfr. N. Rouland, S. Pierré Caps, J. Poumarède, Droits des minorités et des peuples autochtones, Presses Universitaires de France, Paris, 1996, in particolare pp. 31-39, 424-461 e 466-474; N. Rouland, Le développement devrait-il tuer la culture?, Le Monde diplomatique, giugno 1993, pp. 16-17.

[40] Cfr. L. Bellucci, op. cit., pp. 135-137.

[41] Cfr. S. Le Bars, Laïcité: Matignon signe l’avis de décès du Haut Conseil à l’intégration, Le Monde, 25 settembre 2016, disponibile in www.lemonde.fr/societe/article/2013/09/25/laicite-matignon-signe-l-avis-de-deces-du-haut-conseil-a-l-integration_3484201_3224.html, consultato il 7/2/2016.

[42] Haut Conseil À l’intégration, Pour un modèle français d’intégration, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, marzo 1991, p. 19.

[43] Haut Conseil À l’intégration, Conditions juridiques et culturelles de l’intégration, Rapport au Premier ministre, La Documentation Française, marzo 1992, p. 63.

[44] Haut Conseil À l’intégration, Liens culturels et intégration, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, giugno 1995, pp. 19-20.

[45] Cfr. Haut Conseil À l’intégration, Liens culturels et intégration, cit., pp. 19-20.

[46] Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la cité, Rapport au Premier ministre, La Documentation Française, giugno 1997, pp. 15-16.

[47] Ibidem, p. 69.

[48] Cfr. Haut Conseil À l’intégration, Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la cité, cit., p. 16.

[49] Cfr. Haut Conseil À l’intégration, Conditions juridiques et culturelles de l’intégration, cit., p. 23.

[50] Haut Conseil À l’intégration, Liens culturels et intégration, cit., p. 23.

[51] Cfr. S. Poulter, Ethnic Minority Customs, English Law and Human Rights, International and Comparative Law Quarterly, 36, 1987, p. 592.

[52] K. Couper, La société multiculturelle: version britannique, in R. Gallissot (a cura di), Pluralisme culturel en Europe, Culture(s) européenne(s) et culture(s) des diasporas, l’Harmattan, Paris, 1993, p. 83.

[53] S. Poulter, op. cit., p. 608.

[54] Cfr. U. Santamaria, La crise raciale en Grande-Bretagne: racisme ou désordres?, in R. Gallissot (a cura di), op. cit., p. 251.

[55] Che richiedeva cioè agli immigrati di adattarsi ai modelli di comportamento della maggioranza cosiddetta “bianca”. Cfr. S. Poulter, op. cit., pp. 591-592.

[56] Cfr. L. Bellucci, op. cit., p. 147.

[57] Cfr. Lord Swann FRSE, Education for All. The Report of the Committee of Inquiry into the Education of Children from Ethnic Minority Groups, Her Majesty’s Stationery Office, London, 1985, p. 6.

[58] Cfr. H. Goulbourne, Nouveaux enjeux dans la vie politique des populations de couleur en Grande Bretagne, in R. Gallissot (a cura di), op. cit., pp. 113-117.

[59] Disponibile in www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/38, consultato il 7/2/2016.

[60] Disponibile in www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/31/section/1, consultato il 7/2/2016.

[61] H. Gerphagnon, La loi anglaise sur l’excision du 16 juillet 1985, Droit et Cultures, 21, 1990, pp. 188-192.

[62] Cfr. F. Perraudin, Schools can decide whether to ban full-face veils, says Morgan, The Guardian, martedì 19 gennaio 2016, disponibile in www.theguardian.com, consultato il 7/2/2016.

[63] Rowena Mason e Harriet Sherwood, The Guardian, lunedì 18 gennaio 2016, Cameron ‘stigmatising Muslim women’ with English language policy, disponibile in www.theguardian.com, consultato il 7/2/2016.

[64] Nei documenti consultati questo caso viene eccezionalmente indicato tramite il nome della bambina, invece che tramite quello dell’imputata.

[65] Cfr. I. Gillette, La polygamie et l’excision dans l’immigration africaine en France analysées sous l’angle de la souffrance des femmes, cit., p. 171.

[66] Cfr. D. Vernier, Le traitement pénal de l’excision en France: historique, Droit et Cultures, 20, 1990,p. 195 e C. Nisak, op. cit., p. 43.

[67] Ligue du Droit International des Femmes, L’embarras de la justice, in AA.VV., Les mutilations du sexe des femmes aujourd’hui en France, cit., p. 68.

[68] In determinati casi il sistema processuale penale francese consente al Parquet (il Pubblico Ministero, cioè la pubblica accusa) di adire direttamente il Tribunale che ha ritenuto competente. Solo in presenza di un caso complesso o di natura “criminale”, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto investire il juge d’instruction che avrebbe istruito il processo, cioè riunito gli elementi su cui si sarebbe fondata la decisione del Tribunale. Cfr., in proposito, Ligue du Droit International des Femmes, op. cit., p. 71.

[69] Ibidem, p. 71.

[70] Ligue du Droit International des Femmes, op. cit., p. 72.

[71] Ligue du Droit International des Femmes, pp. 72-73.

[72] D. Vernier, op. cit., p. 197.

[73] Ibidem, p. 195.

[74] Ligue du Droit International des Femmes, op. cit., p. 68.

[75] Cfr. G. Levasseur: Violences volontaires à enfant, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4, 1986, p. 851 e, nella stessa rivista, Violences entraînant mutilation. Excision,1, 1989, pp. 108-109.

[76] Cfr. Ligue du Droit International des Femmes, op. cit., pp. 68-69.

[77] Cfr.G. Levasseur: Violences volontaires à enfant,cit., p. 851 e Violences entraînant mutilation. Excision, cit., pp. 108-109.

[78] Cfr. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 aprile 1986, Bulletin criminel, n. 136, pp. 346-349 e G. Levasseur, Violences volontaires à enfant, cit., p. 851.

[79] Cfr. G. Levasseur, Violences entraînant mutilation. Excision, cit., pp. 108-109.

[80] Relativi alla costituzione di parte civile delle associazioni regolarmente costituite da più di 5 anni.

[81] Cfr. G. Levasseur, Abstention de porter secours à l’occasion d’une excision, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,1, 1989, pp. 112-113.

[82] Cfr. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 maggio 1988, Bulletin criminel, n. 188, pp. 484-487.

[83] Cfr. Ligue du Droit International des Femmes, op. cit., p. 69.

[84] Egli ha poi pubblicato un articolo, rendendo note le problematiche che si è posto nel decidere, che non possiamo approfondire in questa sede. Cfr. A. Garapon, La culture dangereuse, Le groupe familial, 114, 1, 1987, pp. 78-87.

[85] Per l’analisi dell’iter processuale relativo a questo caso cfr. anche L. Bellucci, Escissione e diritto nell’esperienza francese, d/D il Diritto delle donne, Commissione Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, 25, 1999, pp. 20-21.

[86] Cfr. C. Nisak, op. cit., p. 44.

[87] Cfr. M. Majorelle, L’excision des six filles Coulibaly, Libération, sabato 26 e domenica 27 aprile 1986, p. 15.

[88] C. Nisak, op. cit., p. 44.

[89] C. Nisak, op. cit., p. 44.

[90] Cfr. M. Majorelle, L’excision des six filles Coulibaly, Libération, sabato 26 e domenica 27 aprile 1986, p. 15.

[91] G. Levasseur, Violences entraînant mutilation. Excision, cit., p. 109.

[92] Cfr. Ibidem, p. 109 e G. Levasseur, Violences volontaires. Excision, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 3, 1991, p. 565.

[93] Cfr. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 agosto 1983, Bulletin criminel, n. 229, pp. 582-584.

[94] Cfr. G. Levasseur, Violences entraînant mutilation. Excision, cit., e Coups et blessures - Paris, 10 juill. 1987, in Receuil Dalloz Sirey, 1987, 33 cahier - informations rapides, p. 197.

[95] Cfr. Coups ou violences volontaires, in Editions Techniques. Droit pénal, novembre 1990, p. 3.

[96] Cfr. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 giugno 1990, Bulletin criminel, n. 243, pp. 625-627.

[97] Dai documenti non risulta il nome completo dell’imputata.

[98] Era infatti stato redatto un altro rapporto, oltre a quello sopra citato, del professor Nicolas e del dottor Caducal.

[99] G. Levasseur, Violences à enfant de moins de quinze ans entraînant une mutilation, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1, 1984, pp. 73-74.

[100] Cfr. L. Bellucci, Customary Norms vs State Law: French Courts’ Responses to the Traditional Practice of Excision, in R. Provost (a cura di), Culture in the Domains of Law, Cambridge University Press, New York, in corso di pubblicazione.

[101] Cfr. L. Bellucci, Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell’escissione nell’esperienza francese, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 130-167.

[102] Si vedano gli art. 222-9 e 222-10 del nuovo Codice penale francese e l’art. 312-3 del precedente Codice penale francese.

[103] L. Bellucci, Shaping Notions of Personal Autonomy in Plural Societies: Addressing Female Genital Cutting in France and the European Regulatory Framework on this Custom, in Alison Dundes Renteln, Michele Graziadei e Marie-Claire Foblets (a cura di), The Paradoxes of Personal Autonomy, Ashgate, Aldershot, in corso di pubblicazione.

[104] Cfr. Female genital mutilation in the European Union and Croatia, disponibile in http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/eige-report-fgm-in-the-eu-and-croatia.pdf, consultato il 7/2/2016.

[105] Del 12 aprile 2011.

[106] Per approfondimenti sui testi normativi delle istituzioni dell’Ue in materia di mutilazioni genitali femminili e la Convenzione di Istanbul si veda L. Bellucci, Shaping Notions of Personal Autonomy in Plural Societies: Addressing Female Genital Cutting in France and the European Regulatory Framework on this Custom, cit.

[107] Preambolo.