Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Apocalisse dello Stato di diritto in Turchia

di Gualtiero Michelini
consigliere della Sezione lavoro della Corte di appello di Roma
Con la sentenza del 16 aprile 2019, la Corte europea dei diritti umani dichiara arbitrario l’arresto del giudice costituzionale Alparslan Altan sulla base di sospetti non ragionevoli

A quasi tre anni dalla repressione seguita al tentativo di colpo di Stato in Turchia nel luglio 2016, la Corte Edu affronta per la prima volta la detenzione e destituzione di oltre 3.000 magistrati turchi. Con la sentenza del 16 aprile 2019 sul caso del giudice costituzionale Alparslan Altan, arrestato il 16 luglio 2016 e a tutt’oggi detenuto, la Corte di Strasburgo ribadisce il nucleo fondamentale del diritto alla libertà e sicurezza di cui all’art. 5 Cedu e giudica arbitrari l’arresto e l’ordine di detenzione adottati in assenza di ragionevoli elementi di prova, basati su elementi di fatto, dell’accusa di partecipazione ad organizzazione ritenuta infiltrata nel potere giudiziario mediante la costituzione di uno “Stato parallelo”.

Case of Alparslan v. Turkey (EN)

Affaire Alparslan c. Turkey (FR)

Press release: Judgment Alparslan Altan v. Turkey: detention of a Turkish Constitutional Court judge (EN)

Con una pronuncia tanto dettagliata quanto chiara e garantista, la Corte europea dei diritti umani interviene sulla feroce repressione seguita al tentativo di colpo di Stato in Turchia della notte tra il 15 e 16 luglio 2016. E lo fa con una sentenza che, affrontando per la prima volta la violenta epurazione del potere giudiziario turco, mediante la detenzione ed immediata destituzione di oltre 3.000 magistrati turchi, ribadisce il nucleo fondamentale del diritto alla libertà e sicurezza scolpito nell’art. 5 della Cedu e le garanzie minime processual-penalistiche che ne derivano, ossia che le prove si raccolgono prima, e non dopo, l’arresto, e che il ragionevole sospetto che può giustificare la detenzione preventiva, sotto il controllo giudiziario, deve essere ancorato ad elementi di fatto di una certa consistenza: garanzie non rispettate dalla Turchia nella procedura di arresto del giudice costituzionale Alparslan Altan.

La Corte di Strasburgo ricorda in primo luogo le circostanze del tentativo di colpo di Stato, quando un gruppo di militari (Peace at Home Council) bombardava alcuni edifici istituzionali, compreso il Parlamento, ed attaccava l'hotel in cui si trovava il capo dello Stato ed alcuni canali televisivi, in una notte di violenza terminata con oltre 200 morti e 2.500 feriti; che il giorno successivo le autorità nazionali accusavano del tentativo di colpo di Stato militare il network legato a Fetullah Gülen, cittadino turco residente negli Usa, considerato il leader dell'organizzazione FETÖ/PDY (organizzazione terroristica Gulenista/struttura dello Stato parallelo) e che molte indagini penali venivano iniziate nei confronti dei sospetti membri di tale organizzazione; che il 20 luglio 2016 veniva dichiarato dal Governo lo stato di emergenza per 3 mesi, prorogato fino al 18 luglio 2018, durante il quale venivano approvati 37 decreti legislativi con significative restrizioni alle libertà personali delle persone arrestate od in detenzione preventiva; che le indagini riguardavano anche molti componenti dell’ordine giudiziario non coinvolti nel tentativo di colpo di Stato ma sospettati di legami con l'organizzazione FETÖ/PDY e portavano all'arresto e detenzione di circa 3.000 giudici e pubblici ministeri, compresi due giudici della Corte costituzionale e 160 giudici della Corte di cassazione e della Corte suprema amministrativa; che il 21 luglio 2016 le autorità turche comunicavano al Consiglio d’Europa la deroga alla Cedu in base all’art.15.

Il giudice Altan, magistrato dal 1993, rapporteur alla Corte costituzionale dal 2001, giudice costituzionale dal 2010, veniva arrestato il 16 luglio 2016 su ordine del pubblico ministero di Ankara per il reato di cui all'art. 314 del codice penale turco (partecipazione ad organizzazione terroristica). A seguito di interrogatorio, il 19 luglio ne veniva ordinata la detenzione in carcere preventiva, per la flagranza del delitto e la sua continuazione. Il 4 agosto 2016 veniva destituito dalla Corte costituzionale per decisione della sessione plenaria della Corte stessa, sulla base della legislazione di emergenza, perché le «informazioni dall’ambiente sociale e l'opinione comune emersa nel tempo tra i componenti della Corte» suggerivano che egli avesse legami con l'organizzazione FETÖ/PDY: Il 25 ottobre 2017 il pubblico ministero di Ankara trasmetteva gli atti alla Procura generale presso la Cassazione, stante la competenza della Corte di cassazione per i reati commessi da giudici costituzionali rientranti nella competenza delle Corti di assise, indicando gli elementi di prova raccolti. L'11 gennaio 2018 la Corte costituzionale respingeva il ricorso del giudice Altan contro il suo arresto, esaminando le prove dell'accusa a suo carico di volontaria partecipazione al settore giudiziario (judicial branch) dell'organizzazione FETÖ/PDY, ossia le dichiarazioni di testimoni anonimi, le dichiarazioni di un sospetto, i messaggi scambiati tra terzi tramite l'applicazione ByLock che lo menzionavano, alcune chiamate a persone arrestate per il medesimo motivo, la registrazione di alcuni viaggi all'estero, e giungendo alla conclusione della legittimità dell'arresto sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione sviluppatesi nel frattempo sulle nozioni di flagranza e continuazione del delitto di partecipazione all’organizzazione terroristica FETÖ/PDY.

Il 15 gennaio 2018 il giudice Altan veniva rinviato a giudizio ed il 6 marzo 2019 veniva condannato alla pena di 11 anni e 3 mesi di reclusione dalla nona sezione penale della Corte di cassazione (quale giudice di primo grado nel caso di specie); alla data del giudizio della Corte europea risulta detenuto; la sentenza di condanna è appellabile dinanzi alle sezioni unite penali della Corte di cassazione; due ulteriori ricorsi alla Corte costituzionale sono pendenti.

Richiamate le fonti normative pertinenti (Costituzione turca, regole di procedura della Corte costituzionale turca, artt. 309 e 314 del codice penale turco del 2004, artt. 2, 91, 101,141, 142 del codice di procedura penale turco del 2004), la Corte europea esamina in particolare la recente giurisprudenza della corte di legittimità turca sui reati di partecipazione ad organizzazione terroristica, flagranza di delitto, delitto continuato; quindi esamina la questione preliminare dell'intervenuta deroga alla Convenzione in base allo stato di emergenza ed afferma la sussistenza dei requisiti formali della deroga e dello stato di emergenza pubblica costituente minaccia per la vita della nazione, da tenere in conto quale fattore di contesto nell'interpretazione dell’art. 5 della Convenzione; considera assolto il requisito dell'esaurimento dei rimedi interni sulla base del rigetto da parte della Corte costituzionale nel gennaio 2018 del ricorso del giudice Altan contro il suo arresto.

Nel merito la Corte di Strasburgo giudica ricevibili e fondati entrambi i profili (interconnessi) di violazione dell'art.5 della Convenzione europea dei diritti umani sollevati dal giudice Altan in relazione al suo arresto ed ordine di detenzione cautelare del luglio 2016.

Sotto il primo profilo (mancanza di ragioni per l'arresto, anche in relazione allo status di giudice costituzionale), la Corte ricorda che, secondo la propria consolidata giurisprudenza in materia, il diritto alla libertà personale può essere limitato da un ordine legittimo di arresto o di detenzione, sulla base di un ragionevole sospetto di commissione di reato o di prevenzione della commissione di un reato o di pericolo di fuga dopo la commissione di un reato, secondo una procedura stabilita dalla legge, e sottolinea, in particolare, il ruolo speciale nella società del potere giudiziario, quale garante del servizio-giustizia, diritto fondamentale in una società democratica governata dai principi dello Stato di diritto e di separazione dei poteri.

Su queste premesse, la sentenza rileva che l'interpretazione della Corte di cassazione turca, secondo cui il sospetto di appartenenza ad un'organizzazione criminale è sufficiente ad integrare il requisito della flagranza di delitto senza la necessità di stabilire alcun elemento di fatto o altri indicatori di un reato in corso, risulta estensiva della nozione di flagranza di delitto fino ad espanderne l'ambito di applicazione (anche ad appartenenti all’ordine giudiziario) per il mero sospetto di appartenere ad un’organizzazione terroristica. In questo modo vengono negate le procedure di garanzia degli appartenenti all'ordine giudiziario dalle interferenze del potere esecutivo, stabilite non quale privilegio personale, ma per salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni e senza che tale protezione significhi impunità. Ne consegue che l'estensione della nozione di delitto in flagranza da parte della giurisprudenza nazionale turca risulta non solo problematica in termini di certezza legale, ma anche manifestamente irragionevole e non costituente una risposta appropriata allo stato di emergenza.

Quanto al secondo profilo (mancanza di ragionevole sospetto di commissione di reato da parte del ricorrente), la Corte europea riporta come il governo turco sostenga che l’organizzazione FETÖ/PDY sarebbe un'organizzazione terroristica atipica che avrebbe estensivamente infiltrato importanti istituzioni statali ed il sistema giudiziario sotto un’apparente copertura legale, sviluppando una struttura (lo “Stato parallelo”) attraverso tutti i settori – compresi media, sindacati, finanza, educazione – inserendo surrettiziamente i suoi membri in giornali, istituzioni ed organizzazioni per manipolare l'opinione pubblica in linea con i propri scopi, anche inviando messaggi subliminali; in questo senso la detenzione preventiva del giudice Altan sarebbe proporzionata per il rischio di interferenza con la raccolta di prove derivante dalla sua posizione di giudice della Corte costituzionale.

La Corte di Strasburgo afferma che la ragionevolezza dei sospetti (i gravi indizi in linguaggio italiano) in base ai quali può essere fondata la limitazione dei diritti di libertà garantiti dall'art. 5 Cedu presuppone l'esistenza di fatti o informazioni che possano convincere un osservatore obiettivo che la persona interessata possa aver commesso il reato.

Questi fatti, anche se non dello stesso livello necessario per giustificare una condanna o un rinvio a giudizio, ed anche considerato che non spetta alla Corte europea sostituirsi alle corti nazionali nella valutazione delle prove, devono raggiungere il livello della ragionevolezza come essenza della protezione garantita dalla Convenzione, a fortiori quando la persona sospettata viene detenuta in carcere. Esigenze di lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata non giustificano la torsione (stretching) della nozione di ragionevolezza fino al punto di pregiudicare la sostanza della protezione assicurata dall'art. 5 Cedu.

Poiché occorre valutare le informazioni ed i fatti disponibili al momento della decisione di restrizione della libertà personale, nel caso concreto gli elementi di prova contro il ricorrente (dichiarazioni di due testimoni anonimi, dichiarazioni di un ex rapporteur della Corte costituzionale turca accusato di appartenenza all'organizzazione FETÖ/PDY, messaggi scambiati via ByLock, informazioni sulle linee telefoniche e sui viaggi all'estero) risultano raccolti molti mesi dopo l'iniziale ordine di detenzione. Da tale tempistica la Corte europea, a differenza della Corte costituzionale turca, desume che l’ordine di detenzione non è stato fondato su una base fattuale sufficiente, ossia desume che il sospetto della polizia che il giudice Altan appartenesse all'organizzazione FETÖ/PDY non poteva essere giudicato sufficiente da un osservatore obiettivo per ritenere che egli avesse commesso il reato per cui era accusato al momento dell'arresto. D'altra parte, nessuna prova fattuale risultava specificata nell'ordine di detenzione successivo all'interrogatorio del 20 luglio 2016. La Corte europea dunque giudica che nessuno specifico fatto o informazione a base del sospetto di appartenenza all'organizzazione considerata terroristica è stato menzionato o prodotto nella procedura iniziale, cui si riferisce la procedura davanti ad essa, sicché la successiva condanna non esclude l'insufficienza del quadro probatorio contro il ricorrente al momento del suo arresto ed ordine di detenzione.

Inoltre, lo stato di emergenza e la deroga alla Cedu notificata al Consiglio d'Europa dal governo turco all’indomani del tentativo di colpo di Stato non significano che le autorità abbiano carte blanche per ordinare la detenzione di una persona durante lo stato di emergenza senza alcun elemento di prova o informazione verificabili ovvero senza una base fattuale che soddisfi i requisiti minimi dell'art. 5 Cedu riguardanti la ragionevolezza del sospetto; benché l'ordine di detenzione sia stato emesso sotto supervisione giudiziale, esso si basava su un mero sospetto di appartenenza ad un'organizzazione terroristica, dato insufficiente per giustificare la carcerazione di qualsiasi persona, ancor più di un giudice costituzionale.

Nella pronuncia in esame rimangono assorbite le questioni riguardanti il mantenimento della detenzione, e non rientrano nel perimetro del giudizio quelle riguardanti la destituzione dell'istante del ricorrente, al quale la Corte europea riconosce una somma per risarcimento del danno non patrimoniale (non per danno patrimoniale, non affrontando, appunto, la problematica della destituzione).

Come nella sentenza del 20 marzo 2018 sul caso del giornalista e scrittore Mehmet Hasan Altan ed in quella del 21 novembre 2018 sul caso del politico e parlamentare di opposizione Selahattin Demirtas, la Corte europea dei diritti umani riafferma, con convinzione e precisione, i fondamenti dei diritti di libertà garantiti dalla Cedu, anche in situazioni di emergenza.

La Corte smonta, inoltre, con solidi argomenti collegati all’obiettività e fattualità dei giudizi di indiziarietà e colpevolezza, le costruzioni giuridiche (riflesse anche nell’opinione dissenziente del giudice ad hoc turco) collegate all’ossessione delle autorità turche per lo “Stato parallelo”, che sarebbe dimostrato dal solo possesso di un’applicazione, di uso comune, per lo scambio di messaggistica via telefonia mobile.

Nell’Apocalisse dello Stato di diritto in Turchia, che ha visto, in reazione al tentativo di colpo di Stato, la repressione di ogni forma di dissenso, mediante incarcerazione (non investigazione), condanne a pesanti pene detentive, destituzione (non sospensione) non solo di oltre 3.000 giudici e pubblici ministeri (sostituiti con quadri del partito di governo), ma anche di migliaia di avvocati, giornalisti, professori, funzionari pubblici, la sentenza della Corte di Strasburgo è un segnale confortante, e così è vissuta dai giuristi democratici turchi senza lavoro, in carcere o in esilio.

Resta difficile prevedere i possibili sviluppi della giurisprudenza della Corte europea a fronte di migliaia di ricorsi pendenti, in parte paralizzati da rimedi interni dilatori stabiliti dalla legislazione di emergenza, in un quadro politico e finanziario che pone in crisi la stessa tenuta del Consiglio d'Europa e del sistema convenzionale come funzionante sino ad oggi.

Riferimenti

Le sentenze della Corte EDU sui casi Mehmet Hasan Altan e Selahattin Demirtas sono reperibili sul data-base https://hudoc.echr.coe.int

Per una ricostruzione degli eventi del sistema giudiziario in Turchia nell’ultimo periodo:

L. Perilli, Lo stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013, La magistratura, n. 1-2, 2017, pp. 239 ss.

S. Gaboriau, Il n’y a plus de justice en Turquie, Revue Mèditerranèenne de Droit Public, juin 2018, pp. 225 ss.;

A. Altan, Ritratto dell’atto di accusa come pornografia giudiziaria, ed. E/O, allegato a Internazionale, 29 settembre 2017.

In questa Rivista on-line:

V. Monetti, Lettere dalla Turchia, 3 novembre 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/lettere-dalla-turchia_03-11-2018.php

F.L. Gatta, Detenzione di giornalisti e repressione della libertà di espressione: da Strasburgo un chiaro messaggio alla Turchia, ma verrà ascoltato?, 9 aprile 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/detenzione-di-giornalisti-e-repressione-della-libe_09-04-2018.php

A. Simoni, All’ombra delle bandiere di Istanbul, 17 luglio 2017, http://questionegiustizia.it/articolo/all-ombra-delle-bandiere-di-istanbul_17-07-2017.php

F. Florit, Il Giudice ed il Sultano, 9 maggio 2017, http://questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-ed-il-sultano_09-05-2017.php

E. Gatti, Turchia: il prevedibile sovraffollamento carcerario, a seguito del fallito colpo di stato, è motivo sufficiente per respingere una richiesta di estradizione, 6 dicembre 2016, http://questionegiustizia.it/articolo/turchia_il-prevedibile-sovraffollamento-carcerario_06-12-2016.php

G. Michelini, Lo stato di emergenza in Turchia: sospensione dello Stato di diritto”, 13 ottobre 2016, http://questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-in-turchia_sospensione-dello-stato-di-diritto_13-10-2016.php

Sull’assegnazione del premio del Consiglio d’Europa Vaclav Havel 2017 per i diritti umani a Murat Arslan, magistrato turco detenuto:

https://www.medelnet.eu/index.php/news/europe/404-murat-arslan-imprisoned-turkish-judge-wins-vaclav-havel-human-rights-prize-2017

http://www.magistraturademocratica.it/articolo/turchia-murat-arslan-giudice-detenuto-ha-vinto-il-premio-vaclav-havel-per-i-diritti-umani-2017_09-10-2017.php

22/04/2019
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