In un articolo precedentemente pubblicato su questa Rivista [1], veniva menzionato il caso di Asia Bibi, la donna pakistana di fede cristiana accusata di blasfemia e per tale ragione incarcerata, processata e condannata alla pena capitale prima che la Corte suprema del Paese asiatico annullasse la decisione di condanna.
L’assoluzione aveva tuttavia scatenato le proteste di piazza dei fondamentalisti (che, come spesso avviene, hanno notevole seguito negli strati più poveri della popolazione) guidati dal partito TLP (Tehereek-e-Labbaik, “Qui io sono”, frase usata nella preghiera islamica), proteste che erano cessate solo a seguito della garanzia, fornita dal Governo centrale, di assoggettare Asia Bibi al divieto di espatrio e di astenersi da ogni opposizione alla istanza di revisione della decisione assolutoria.
Misure, queste due, che evidentemente non erano state ritenute sufficienti a pacificare il Paese se, a distanza di poche settimane dagli scontri di piazza (di inizio novembre 2018), vi era stato l’arresto dei tre principali leader del partito (il cui manifesto porta, come primo punto, la applicazione inflessibile dell’art. 295-C del codice penale, che punisce la blasfemia con la pena di morte).
In questo clima di tensione e di minacce di morte, rivolte anche ai giudici della Corte suprema, si è svolta la sessione della suprema Corte che, come noto, ha respinto la richiesta di revisione confermando la sentenza di assoluzione.
La notizia è certamente positiva, per l’affermazione dei principi di libertà religiosa, tolleranza e rispetto della dignità umana che nella decisione giudiziale si possono riconoscere.
Si tratta, tuttavia, di una affermazione implicita, in base allo scarso materiale reperibile in rete.
A differenza della decisione assolutoria pubblicata il 31 ottobre 2018, infatti, la pronuncia che ha rigettato l’istanza di revisione non è stata (ancora) resa pubblica e non è reperibile in rete.
È tuttavia disponibile, sulla stampa britannica, un succinto resoconto dell’andamento dell’udienza e dello scambio di battute tra il presidente del collegio giudicante (il giudice Asif Saeed Khosa, recentemente nominato presidente della Corte suprema del Pakistan, succedendo a Mian Saqib Nisar, andato in pensione, che aveva presieduto il collegio giudicante “assolutorio”) e Ghulam Ikram, difensore del mullah Qari Muhammad Salaam, l’accusatore di Asia Bibi, colui che aveva denunciato la donna nel 2009.
Nell’incalzare delle domande si può riconoscere una delle caratteristiche fondamentali del procedimento dialogico che informa l’udienza del processo di common law allorché si dibattano questioni giuridiche. Poiché il giudice deve “scoprire il diritto” (find the law), cioè identificarlo nel (e rivelarlo dal) «mosaic of principles … and assumptions on which our law is built… as spontaneous outcrops of the national genius» [2], egli deve interloquire e stimolare le parti, e soprattutto la parte istante, sui punti controversi, al fine di ottenere risposte che gli consentano di comprendere l’essenza del punto di diritto per via di progressive approssimazioni (distinguishing). Non vale tanto la regola iura novit curia quanto l’idea del da mihi factum, tibi dabo ius, con la precisazione che quest’ultimo termine (ius), oramai divenuto equivalente a “diritto” (prevalentemente nell’accezione “soggettiva”), sia invece inteso nel significato originario (oltre che etimologico) di “giustizia”, la cosiddetta “giustizia del caso concreto” (caselaw) [3].
Si può anche dire che in questo tipo di procedimento, ex facto oritur jus (questa regola, di origine romana, non è più vera per il diritto continentale) a condizione che, di nuovo, jus sia inteso nel senso antico di giustizia, prima che le categorie del diritto (soggettivo ed oggettivo) nascessero e si sviluppassero.
Per il diritto anglosassone (e per le varie declinazioni coloniali o post-coloniali) la procedura precede e prevale sulla sostanza. In mancanza di un sistema giuridico (che nell’Europa medievale continentale è nato nelle Università e non nella pratica e che è lontano dalla concezione angolosassone di diritto) il diritto sostanziale è stato elaborato come soluzione concreta al caso concreto, senza che dovesse esservi una preesistente previsione alla quale il giudice potesse fare riferimento: remedies preceed rights. Tale è la rilevanza della procedura che si è giunti a dire da uno dei padri dell’antropologia giuridica (Henry James Maine) che «so great is the ascendancy of the Law of Actions in the infancy of Courts of Justice, that substantive law has at first the look of being gradually secreted in the interstices of procedure» [4].
Tornando al caso di Asia Bibi, il presidente del collegio giudicante chiede quindi al promotore del procedimento di revisione che cosa c’entri l’Islam con il caso di Asia Bibi, perché debba essere tirata in ballo la religione quando la sentenza contestata dal ricorrente ha assolto l’imputata perché l’accusa non è stata provata, non perché il fatto in sé non costituisca reato. E di nuovo, di fronte alle osservazioni della parte privata secondo cui Asia Bibi aveva ammesso la propria responsabilità di fronte a testimoni, il presidente ha ricordato che l’onere della prova incombe sull’accusatore e che testimoni indicati in primo e secondo grado erano stati ritenuti privi di credibilità nel verdetto della suprema Corte.
Non può sfuggire al lettore di queste pagine che i giudici della Corte suprema del Pakistan abbiano sagacemente percorso l’unica via che consentisse di disinnescare il caso e, al tempo stesso, di proteggere dietro il baluardo della legge, il ruolo della stessa Corte che rappresentavano. Pur ribadendo con fermezza (nella prima decisione) l’autorevolezza morale di Maometto con la conseguente necessità di proteggerne il nome attraverso l’incriminazione della blasfemia, essi hanno concluso che la severità della sanzione (la pena di morte) richiedesse un grado particolarmente elevato di prova della responsabilità. Rimanendo fedeli a tale principio, anche i giudici del secondo collegio (il cui Presidente era stato membro del collegio giudicante che aveva pronunciato la sentenza impugnata) hanno impedito l’intrusione di argomenti polemici e populisti (buoni per le dimostrazioni di piazza ma non per le aule di giustizia) nelle tematiche giuridiche affrontate in udienza.
Si potrebbe dire che, così facendo, essi abbiano salvato “capra e cavoli” ma l’espressione suona irriguardosa nei confronti dei colleghi pakistani che meritano invece tutta la nostra ammirazione, agendo in un ambiente estremamente volatile, soggetti a pressioni e minacce difficilmente immaginabili alle nostre latitudini. Sia sufficiente ricordare che la pubblicazione della decisione di assoluzione venne differita di tre settimane al fine di consentire al Governo di predisporre misure di sicurezza sufficienti a fronteggiare le prevedibili reazioni e manifestazioni di piazza; l’udienza del procedimento di revisione, inoltre, si è svolta in un Palazzo di giustizia blindato da 300 poliziotti in assetto antisommossa.
Anche grazie al loro coraggio ora Asia Bibi è libera, in attesa di ottenere asilo e rifugio in un Paese che, più del Pakistan, sia in grado di tutelare la manifestazione dell’orientamento religioso individuale.
Ma non può dimenticarsi, in questi giorni ed in questo frangente, che ancor più importante e meritevole di ammirazione è stato, nel corso della lunga battaglia giudiziaria che ha portato infine alla assoluzione di Asia Bibi, il ruolo del suo difensore, Saif Ul-Malook, costretto a fuggire dal proprio Paese per le minacce ricevute e rientrato in Pakistan solamente alla vigilia dell’udienza del procedimento di revisione.
Le sue parole, che costituiscono un richiamo ai valori di tolleranza sui quali l’Islam si fonda, risuonano come un monito nei confronti dell’élite del Paese musulmano.
Dichiarandosi nuovamente pronto, come musulmano, a difendere qualunque cristiano accusato di blasfemia, nonostante le minacce di morte ricevute da lui e dalla sua famiglia e nonostante l’isolamento da amici e parenti, egli ci ricorda, quale testimone vivente, il sacro ruolo dell’Avvocatura nella difesa dei diritti dell’individuo e della comunità.
Consapevole, come Fulvio Croce all’epoca del processo torinese alle Brigate Rosse, che il servizio alla Giustizia può portarlo all’estremo sacrificio, non vi rinuncia, anteponendo l’interesse del cliente e della collettività al proprio istinto di sopravvivenza e confermandoci, se mai ve ne fosse bisogno, che non vi può essere un grande giudice se non c’è prima un grande avvocato.
È la forza di questi esempi, dunque, che ci consente di dire che esiste una speranza di Giustizia a Islamabad!
*In copertina un'immagine dell'avvocato Saif Ul-Malook
[1] F. Florit, Ci sarà un giudice ad Islamabad!, in questa Rivista on-line, 22 gennaio 2019, http://questionegiustizia.it/articolo/ci-sara-un-giudice-ad-islamabad-_22-01-2019.php
[2] C.K. Allen, Law in the Making, Oxford ed., 1964, p. 76
[3] Sul punto vedasi, M. Villey, Formazione del pensiero giuridico moderno, Jakabook, 1986, p.201 nonché, in relazione alla natura “rimediale” della funzione giudiziale inglese, Zagrebelsky, Diritto allo specchio, Einaudi, 2018, p.120.
[4] Early Law and Custom, p. 389.