Magistratura democratica
Magistratura e società

Note minime sulla giustizia secondo Dio (secondo i Vangeli) e sulla giustizia secondo gli uomini (alla luce della Costituzione)

di Andrea Proto Pisani
professore emerito di diritto processuale civile, Università di Firenze
Riflessioni su Vangelo e Costituzione, realizzazione della giustizia sociale e mera risoluzione di conflitti

1.1 Leggendo i Vangeli ciò che colpisce, sin dalla prima lettura, è il messaggio di amore rivolto agli uomini.

Mi limito ad alcune rapide citazioni:

«Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui» (Giovanni, 3, 17).

«Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Giovanni 13, 15-16).

«Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete tutti figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sopra i malvagi e i buoni, e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?» (Matteo 5, 43-46).

«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa è infatti la legge e i Profeti» (Matteo 6, 12).

«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?». Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti» (Matteo 22, 37-40).

«Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi» (Giovanni 13, 34).

1.2 E così si potrebbe proseguire a lungo.

Prima di continuare parlando della “Misericordia” nei Vangeli, vorrei dire che oramai è patrimonio di tutto il cristianesimo, che l'uomo da solo non potrebbe mai salvarsi, perché rispettare integralmente per tutta la vita in ogni momento “la legge dell'amore”, così come è riassunta nei passi sopra riportati è impossibile all'uomo. Del resto come sarebbe possibile all'uomo, creatura per definizione limitata, amare gli altri uomini con lo stesso amore, per sua natura, infinito di Dio?

Più volte poi Gesù richiama la frase di Osea (6,6): «Misericordia voglio e non sacrifici» [1].

Leggendo Matteo e Luca, ad esempio, è dato leggere: «Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Matteo 8, 12-13).

E, sul perdono, a chi gli domandava: «Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello, se pecca contro di me?», rispondeva: «Non dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette» (Matteo 18, 21-22).

E più in generale dichiara, ordina: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Luca 6, 36), dopo avere invitato, in un passo tutto da leggere, ad amare i nemici (vds., per tutti, Luca, 6, 27-35).

1.3 A fronte dei passi riportati soprattutto sub 1 e sub 2, passi che esaltano la misericordia infinita di Dio, si contrappone tutta una serie di passi nei quali (almeno nella forma a noi pervenuta) viene invece affermato con chiarezza il carattere retributivo della giustizia.

Il passo che, direi, riassume tutti gli altri è quello di Matteo, 25, 31-40 relativo al giudizio finale. Quanto agli altri che pure si esprimono nello stesso senso mi limito qui semplicemente a richiamarli (vds. Matteo 18, 23-34 relativo alla parabola del servo spietato; Matteo 21, 33-41 e Luca 20, 6 relativi alla parabola dei vignaioli omicidi; Matteo 24, 45-51, relativo alla parabola del servo infedele; Luca 13, 1-6, relativo alla sorte dei peccatori; Luca 13, 22-28 etc.).

Se il testo sul giudizio finale di Matteo fosse del tutto isolato, si potrebbe forse anche pensare che Gesù non l’abbia pronunciato in quel modo così radicale, ma i notevoli, numerosi riscontri che esso riceve dai passi ora richiamati, giocano tutti nel senso della sua autenticità, se non nella forma, nella sua sostanza.

Riporto innanzi tutto in modo integrale del testo di Matteo 25, 31-40:

«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».

Il passo riportato è chiarissimo e perciò stesso inquietante, perché in radicale contrasto con i passi prima riportati relativi all'importanza centrale che l'amore e il perdono sembrano avere nel messaggio evangelico.

Mi sembra che occorre prenderne atto e confidare solo nella possibilità che in concreto nei nostri confronti la misericordia di Dio, di Gesù, superi le chiarissime affermazioni che ho integralmente riportato. In questo senso io personalmente spererei che come è detto da Gesù in Matteo 19, 26: (“Il giovane ricco” ha rifiutato l'invito rivoltogli da Gesù a seguirlo, a causa, dice l'evangelista, delle troppe ricchezze cui avrebbe dovuto rinunciare; allora Gesù, rivolgendosi ai discepoli, rileva come sia estremamente difficile, per non dire praticamente impossibile, che un ricco entri nel regno dei cieli; allo smarrimento dei discepoli di fronte alla radicalità di questi rilievi, Matteo riporta che Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio» (stante, aggiungo io, l'infinità della sua misericordia).

1.4 Il discorso relativo alla cd. giustizia sociale, (cioè ai diritti della persona sia come singolo sia come parte di formazioni sociali, al rilievo che poteva avere il trattamento dei lavoratori dipendenti − cui accenna Giacomo nella sua lettera apostolica − all'eventuale opportunità di muoversi per l'attuazione di valori quali quelli oggi riassunti con l'espressione “uguaglianza sostanziale” etc.) non è effettuato in modo alcuno nei Vangeli. Ciò a mio avviso è dovuto non solo a motivi di carattere storico (sui quali peraltro non avrei alcuna competenza) ma soprattutto perché il messaggio evangelico rimette in toto alla libertà (e laicità) degli uomini l'individuazione degli strumenti − sempre storicamente determinati» per la soluzione dei problemi relativi alla cd. società civile.

Ciò non significa però disinteresse di Gesù per i valori che vede compromessi nella società in cui vive.

Tanto è testimoniato innanzi tutto dal passo sopra riportato integralmente sul giudizio finale. Da esso è affermato in modo inequivoco radicale direi l'interesse di Gesù per l'agire (da singoli o in organizzazioni non è detto né accennato mai) a favore delle persone bisognose di essere aiutate sul piano del mangiare, del bere, del vestire, della malattia, della solitudine del carcere, della accoglienza perché forestieri.

Matteo è chiarissimo nel richiamare l'attenzione sull'interesse estremo di Gesù per queste persone in carne e ossa appartenenti evidentemente a ceti di bassissimo livello; vi è di più: Matteo afferma anche l'identificazione “personale” di Gesù con esse.

Questo si desume dal racconto del giudizio finale di Matteo.

Ma vi sono altri passi che indicano chiaramente questa direzione dell'interesse di Gesù. Si pensi innanzi tutto al discorso sulle beatitudini (Matteo 5, 1-12; con importanti differenze Luca 6, 12-28 che contiene anche le cd. maledizioni contro i ricchi, i sazi etc.), e alla polemica costante di Gesù verso i ricchi che accumulano ricchezze e si disinteressano dei poveri: si veda per tutti Luca 16, 14-51, relativa a Lazzaro e il vecchio epulone.

1.5 Prima di concludere queste sintetiche note sulla giustizia secondo i Vangeli, è necessaria un'ultima brevissima osservazione. Tutta la vita di Gesù è una contestazione di chi ricerca il potere per il potere (non il potere come servizio).

Senza effettuare alcuna citazione specifica si pensi per tutti alle “tentazioni” cui Gesù è sottoposto nel deserto, alla lotta costante contro la casta sacerdotale e la sua pretesa di costituire l'unico intermediario tra Dio e gli uomini.

2.1 Esaurita la prima parte di queste note, vorrei ora iniziare l’esame, sempre per cenni sintetici, della giustizia secondo gli uomini; iniziando dai valori di giustizia sostanziale così come emergono dalla nostra Costituzione del 1948. Si tratta di un testo molto interessante, oltre che, come si vedrà, molto avanzato su questi temi perché è il frutto di un compromesso (nel senso migliore del termine) tra cattolici e socialcomunisti, con la partecipazione, ancorché in posizione di minoranza, dei liberali e degli azionisti.

Essa avrebbe consentito, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, l’attuazione sia di uno stato caratterizzato dal libero mercato, corretto con ampie aperture al sociale (istruzione, sanità, disciplina del lavoro, ambiente etc.), sia di uno Stato caratterizzato dalla sottrazione al privato delle imprese di grandi dimensioni, e con ottimizzazione del sociale, nonché a una notevole apertura a quelli che oggi sono chiamati “beni comuni”.

Una cosa mi sembra certa: i suoi principi fondamentali, i suoi valori fondanti non sono più – diversamente da quanto era invece avvenuto per lo Stato liberale prima e fascista poi – il libero mercato (l’articolo 41 dopo avere detto che «l’iniziativa economica privata è libera» immediatamente aggiunge e precisa che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale» né in modo da «recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana» e comunque «può essere indirizzata e coordinata a fini sociali»; né la proprietà privata (gli artt. 42 e 43 sono pressoché tutto un lungo elenco di limitazioni che possono arrivare financo all’ espropriazione di questo diritto, diritto che da oltre due millenni era stato il diritto fondamentale dell’organizzazione sociale).

Operando una vera e propria rivoluzione la Costituzione italiana del 1948 alla proprietà e all’impresa sostituì, nei suoi principi fondamentali:

a) la persona umana (lo sviluppo della sua personalità, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali», conferendo ad essa non solo diritti inviolabili, preesistenti rispetto alla stessa Costituzione, ma anche (art. 2) i diritti e doveri di solidarietà politica, economica e sociale, diritti e doveri che trovano la loro fonte anche nella stessa Costituzione: primo e secondo comma art. 3, art. 4 e molti articoli della parte prima dedicata ai «diritti e doveri dei cittadini»: artt. 13-54);

b) il lavoro, inteso come il primo dei preesistenti diritti inviolabili, da realizzare in un contesto di eguaglianza sostanziale (art. 3), considerato non solo un diritto ma anche un dovere allo scopo «di concorrere al progetto materiale e spirituale della società» (art. 4).

2.2 Questo progetto, esaurita una prima fase storica, caratterizzata da un lato dalla esigenza della “ricostruzione”, dall’altro dalla durezza dello scontro politico tra Democrazia cristiana e Partito comunista (e fino ai primi anni Cinquanta anche con il Partito socialista) cominciò a trovare una prima, spesso timida attuazione negli anni Sessanta e Settanta.

Negli anni Sessanta, anche stante la forza della classe operaia (che aveva consentito il cosiddetto miracolo economico italiano, grazie anche alla sostanziale accettazione di una politica di bassi salari), furono emanate tre grosse leggi a favore dei lavoratori subordinati:

a) legge n. 230/1962 che limitò ad ipotesi eccezionali e comunque tassativamente previste, l’utilizzazione del contratto di lavoro a termine;

b) legge n. 604/1966 che limitava i licenziamenti alla sussistenza solo di «giusta causa» o di «giustificati motivi», ancorché poi limitasse le conseguenze della violazione nella concessione di una modesta penale;

c) legge n. 300/1970 cd. Statuto dei lavoratori che fra l’altro, con riferimento alle imprese che occupassero più di 15 o 30 dipendenti ebbe a prevedere che il datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, fosse condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e, in caso di mancata reintegra, fosse tenuto a corrispondere al lavoratore comunque la retribuzione fino alla reintegra effettiva (art. 18), nonché all’art. 28 introduceva un efficacissimo processo sommario volto a reprimere i comportamenti del datore di lavoro lesivi della libertà sindacale o del diritto di sciopero. L’inutilizzabilità del contratto a termine fuori delle ipotesi eccezionali espressamente previste e l’obbligo di reintegra nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, furono la chiave di volta che rese plausibile l’affermazione secondo cui la Costituzione, con il suo eccezionale rilievo dato alla persona, alle libertà anche sostanziali e al lavoro cominciava ad entrare finalmente anche in fabbrica (da cui politiche discriminatorie la avevano sempre tenuta fuori).

Negli anni Settanta, poi inizia l’effettiva realizzazione dello stato sociale con importanti riforme in materia di istruzione (all’inizio degli anni Sessanta risale l’introduzione della scuola media unificata, cioè la realizzazione di un’unica scuola pubblica, eguale per tutti nei primi otto anni di scolarizzazione) e di sanità pubblica col progetto di prestare un servizio universale a tutti i residenti.

Le speranze di una realizzazione non del regno dei cieli, ma sia pure solo l’inizio di una società più giusta, sembrò non fosse più un’astratta utopia, anche perché queste speranze sembrarono trovare riscontro, sul terreno strettamente politico (almeno fino all’uccisione di Aldo Moro prima e alla morte improvvisa di Enrico Berlinguer nel 1984 dopo) nel sempre più vicino incontro tra cattolici democratici e il complesso di forze aggregate dal Partito comunista (almeno così sembrò a molti tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta).

Poi, nel giro di pochissimi anni queste speranze furono spazzate via: sia per la perdita da parte del Partito socialista di qualsiasi aggancio con quei valori che pure avevano costituito la sua storia, sia per il dilagare della corruzione (talvolta anche personale) da parte di tutti i partiti, sia – e questo fu probabilmente il fattore scatenante – per l’incapacità delle cd. forze di sinistra, a seguito del crollo di regimi di cd. socialismo reale avvenuto negli anni 1989 e ss., di sapere superare gli inevitabili sbandamenti “aggrappandosi “ai valori della Costituzione”. La sommatoria di questi elementi finì per determinare, lentamente ma non troppo, la perdita da parte dei lavoratori di molte di quelle conquiste che avevano ottenuto negli anni Sessanta e Ottanta, e l’entrata in crisi di quelle riforme sociali che specie negli anni Settanta erano sembrate preannunciare l’inizio almeno della attuazione di quella eguaglianza sostanziale che i costituenti avevano voluto introdurre esplicitamente nel secondo comma dell’art. 3 della Costituzione.

Conseguenza di tutto ciò è oggi la vittoria del populismo, dell’ignoranza e del razzismo: il rischio della scomparsa, anche a livello europeo, del valore fondante della solidarietà a tutti i livelli.

2.3 Terminate queste tristissime osservazioni relative al rinvio sine die di aspirazioni ad una giustizia in senso alto, vorrei, quasi ritornando sulla terra, dire che il termine giustizia secondo gli uomini è utilizzato anche quando si parla, distinguendo, di giustizia civile e dii giustizia penale. Con queste parole si fa riferimento non alla realizzazione di obbiettivi politici di eguaglianza (su cui vds. supra 2.1, e 2.2) e tanto meno a giudizi ultraterreni (su cui mi sono soffermato nella prima parte di queste note), ma molto più modestamente alla risoluzione dei conflitti che quotidianamente si verificano nell’ambito della convivenza sociale.

La distinzione tra giustizia civile e giustizia penale attiene al valore privato (interprivato) o generale (pubblico di tutti i consociati) del bene che deve essere tutelato o, è lo stesso, che in concreto è stato compromesso.

La giustizia civile riguarda beni tra due (o più) privati, privi di rilievo generale o anche, ove si sia alla presenza di un bene o interesse generale, allorché il bene sia considerato solo per la parte inerente ai rapporti tra privati.

Ad esempio, il bene "vita della persona" è senza possibilità di dubbio bene di rilievo generale e come tale è protetto innanzi tutto dalla giustizia penale; l'uccisione di una persona è rilevante però, sotto aspetti parziali, anche nei rapporti ad esempio patrimoniali tra la persona uccisa e i suoi familiari che traevano la fonte del loro sostentamento unicamente (o in parte) dalla sua attività lavorativa.

Il bene proprietà (di un bene immobile o anche mobile) rileva invece prevalentemente (se considerato sul piano patrimoniale) per la persona del proprietario, il quale normalmente ha diritto di goderne in via esclusiva; ne segue che la limitazione lo spossamento del bene (o riguardo al bene mobile la sua distruzione o sottrazione) rileva innanzi tutto per il proprietario, il quale solo ha interesse (giuridicamente protetto) a ottenerne la restituzione.

Ancora il diritto al rispetto della dignità della persona, inerente ad un bene che ancorché non patrimoniale, è inerente alla persona, la quale ha il diritto al suo godimento esclusivo e, pertanto, ove violato da un comportamento altrui deve poter ottenere la cessazione del comportamento lesivo.

Alla luce già di questi tre esempi apparentemente banali, si può cominciare a dire che scopo della giustizia civile è quello, in caso di un comportamento illegittimo che incida proprio sul bene che forma oggetto del singolo diritto, di far sì che il singolo titolare del diritto sul bene, possa rivolgersi alla cd. giurisdizione statale la quale (attraverso un complesso di processi, prima di accertamento e di condanna, poi di esecuzione della condanna; se del caso, ove il bene in questione, sia per così dire altamente fragile, deteriorabile, anche in via sommaria urgente, ove sussista il requisito speciale della irreparabilità o gravità del pregiudizio che il titolare del diritto potrebbe subire a causa del tempo anche fisiologico del processo di accertamento) gli consenta di ottenere, nei limiti del possibile, tutto quello e proprio quello che costituiva l'oggetto del suo diritto: volta a volta nei tre esempi, il risarcimento del danno conseguente alla morte del proprio familiare, la restituzione del bene oggetto della sua proprietà e dei danni subiti a causa del mancato godimento durante tutto il tempo in cui si è protratta la violazione, il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dal comportamento lesivo della sua dignità personale, e in questo caso soprattutto (a causa dell'inadeguatezza per definizione del denaro a soddisfarlo del suo interesse non patrimoniale a godere della sua dignità) anche la condanna a che l'autore della violazione cessi per il futuro di porre in essere (di ripetere) il comportamento lesivo della dignità personale altrui.

2.4 La giustizia penale entra in gioco quando il bene protetto ha rilievo generale, (e tali beni siano individuati con esattezza da previsioni tassative di legge).

La giustizia penale prima, attraverso previsioni di legge, vieta specifici comportamenti lesivi del bene di rilievo generale: es. volta a volta la proprietà, la persona, il patrimonio, la sicurezza pubblica, l'ambiente, la fede pubblica etc. etc. In casi di questa specie la legge non si limita ovviamente a vietare determinati specifici comportamenti, ma prevede anche la specie e l'entità della sanzione, della pena, del male che sarà irrogato all'autore del “reato” (questo il nome tecnico dei comportamenti vietati dalla legge penale).

A differenza delle sanzioni civili [2], le sanzioni penali, le pene, costituiscono un complesso estremamente eterogeneo perché ciascuna tenta di mediare tra scopi contrapposti: da una parte la funzione dissuasiva della pena, dall'altra la funzione rieducativa della pena; da una parte, con lo sguardo rivolto al passato, la inevitabile commisurazione della pena alla gravità del reato dall'altra parte, con lo sguardo rivolto al futuro, la funzione dissuasiva preventiva insita nella comminazione della pena; da una parte irrogazione della pena da parte del giudice della cognizione che accerta il reato, dall'altra − specie ove non si tratti di una pena di breve durata − la sua progressiva attenuazione sotto il controllo del giudice di sorveglianza che nel corso della esecuzione e del protrarsi della pena deve occuparsi, oltre che della rieducazione, anche del reinserimento sociale del condannato.

E di conseguenza a seconda dell'intrecciarsi di questi valori, molto spesso contrapposti, oltre alla fondamentale (a prima vista) distinzione fra pene detentive (reclusione, arresto) e pene che tali non sono, una volta soppressa la pena di morte ed in via di soppressione anche formale dell'ergastolo, si hanno, accanto alla reclusione, pene quali la detenzione domiciliare, la destinazione al lavoro socialmente utile, sanzioni solo pecuniarie etc. etc.; e ancora, in prospettiva preventiva, durante l'esecuzione della reclusione, specie nel corso della sua seconda metà, l'autorizzazione a svolgere attività di lavoro anche esterno al carcere durante la giornata, l'affidamento al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata; e ancora la libertà controllata, il lavoro sostitutivo; e infine l'importante settore delle sanzioni interdittive (dai pubblici uffici, dell'esercizio di professioni, o del commercio o altre singole attività), sanzioni tutte, direi, di carattere accessorio, ma spesso particolarmente gravose per il destinatario.

A monte di tutto questo labirinto in cui gravità ed entità di funzione dissuasiva preventiva e gravità delle conseguenze del reato commesso, funzione retributiva (o residuati di essa che riemergono a seguito della gravità del reato) e funzione rieducativa e di reinserimento sociale etc. etc. si intersecano si aiutano o si contraddicono, a monte di tutto questo vi sono i principi ed i valori costituzionali: vds. supra 2.1 e 2.2.



[1] Sempre da rileggere, in questo contesto è Isaia, 58, part. 6-10.

[2] Le quali consistono, in caso di inadempimento della obbligazione (originaria o derivata), di pagare somme di denaro, di consegnare, restituire, beni immobili o mobili, effettuare o distruggere opere materiali, nell'ottenere, a seguito di ricorso al giudice della esecuzione, tramite la sostituzione di un terzo all'obbligato, il bene cui si aveva diritto (le cose stanno diversamente solo nell'ipotesi condanna a non ripetere in futuro un determinato comportamento lesivo del bene: in tal caso non si può fare altro che spingere all'adempimento spontaneo tramite la minaccia di irrogazione di pene pecuniarie in caso di mancato adempimento spontaneo, o di continuazione dell'inadempimento o sua ripetizione).

20/12/2018
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