1. La decisione Knox c. Italia, come puntualizzato dalla Corte, riguarda solo il procedimento penale per il delitto di calunnia commesso dalla ricorrente nei confronti del titolare di un pub presso il quale ella lavorava, conclusosi con la condanna della stessa alla pena di anni 3 di reclusione. Tale contestazione emerse nell’ambito delle indagini intraprese a seguito dell’efferato omicidio di Meredith Kercher, giovane donna di nazionalità inglese, avvenuto a Perugia nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007. La ricorrente, che condivideva l’appartamento con la vittima, fu ripetutamente sentita quale persona informata sui fatti e rendente spontanee dichiarazioni, prima di essere sottoposta a fermo per il delitto di concorso in omicidio e in violenza sessuale.
Invocando la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, la ricorrente si doleva di avere subito pressioni psicologiche e di essere stata sottoposta a trattamenti disumani e degradanti –in particolare “scappellotti” sulla testa – nel corso delle dichiarazioni rese quale persona informata sui fatti il 6 novembre 2007 all’organo di Polizia incaricato delle indagini, durante le quali aveva anche reso dichiarazioni etero-accusatorie − poi risultate false − nei confronti di un terzo per l’omicidio della compagna di stanza.
Veniva lamentata inoltre la violazione degli artt. 6 §§ 1 e 3, a), c) ed e), per non essere stata la ricorrente assistita da un avvocato nel corso della suddetta audizione, per non essere stata informata adeguatamente della accusa di calunnia formulata a suo carico e per non avere avuto l’ausilio di una interprete professionale e indipendente.
Sulla doglianza relativa ai trattamenti disumani e degradanti, nella quale è stata ritenuta assorbita la doglianza sollevata ai sensi dell’art.8, la Corte ha ritenuto non dimostrata per mancanza di prova la perpetrazione di condotte violente (sia fisiche che psicologiche) nei suoi confronti e quindi infondata la stessa sotto il profilo sostanziale. Tuttavia ha ritenuto che avendo la ricorrente in più occasioni nel corso della sua detenzione e durante il processo denunciato tali avvenimenti, avrebbe dovuto essere svolta una indagine adeguata e imparziale sulle sue “denunce”, cosa che non avvenne ed anzi fu lei stessa sottoposta a processo per calunnia nei confronti del pm e dei poliziotti, all’esito del quale fu assolta. Da ciò ne discende il riconoscimento di una violazione di tipo procedurale dell’articolo 3, previo rigetto della eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Governo sul mancato esaurimento dei rimedi interni da parte della signora Knox.
I profili di violazione dell’art 6 della Convenzione si riferiscono alla fase delle indagini preliminari (poi sfociata nel rinvio a giudizio della ricorrente per plurimi reati). Omissioni e condotte i cui effetti si sarebbero propagati nelle successive fasi processuali, rendendo complessivamente “iniquo” il processo svoltosi a carico della ricorrente con riguardo alla contestazione di calunnia aggravata. In particolare la Corte ha ritenuto di dichiarare sussistente la violazione dell’articolo 6:
- con riguardo al diritto all’assistenza di un avvocato, in virtù del fatto che alla ricorrente nel corso dell’audizione da parte della polizia giudiziaria e in seguito del pm del 6 novembre 2007 non fu nominato un difensore benché sottoposta ad indagine penale, ai sensi della Convenzione. La Corte fonda la sua valutazione su vari elementi (tra i quali spicca la successiva ritrattazione delle dichiarazioni da parte della donna attraverso un memoriale scritto e le motivazioni della sentenza di assoluzione della Knox all’esito del processo svoltosi a Firenze per calunnia verso polizia giudiziaria e pubblico ministero procedente). Tale limitazione iniziale al diritto di difesa non sarebbe stato giustificato né contro bilanciato da fattori idonei a rendere il procedimento equo nel suo complesso (come sostenuto con ampia argomentazione dal Governo, essendo stato valorizzato che le dichiarazioni solo dopo successive indagini si rivelarono calunniose e che quelle di natura autoaccusatoria rese senza difensore, furono dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del riesame);
- con riguardo al diritto all’assistenza di un interprete, in virtù del comportamento tenuto dalla funzionaria nominata dalla Questura, che avrebbe influenzato la giovane americana nel corso delle audizioni, non attenendosi ai limiti propri del suo incarico. Ad avviso della Corte, le dette ingerenze avrebbero compromesso il successivo procedimento a carico della ricorrente nel suo complesso, non essendo stato dato adeguato peso a tali “mancanze” da parte dell’A.g. procedente e dei giudici nel corso dei processi;
- con riguardo al diritto ad essere informati tempestivamente delle accuse formulate a proprio carico, la Corte ha ritenuto infondata tale doglianza avendo il Governo dimostrato che la Knox aveva ricevuto informazione di garanzia unitamente all’avviso di deposito degli ex art. 415-bis cpp atti per il reato di calunnia.
L’Italia è stata condannata al pagamento di 10.400 euro per il danno morale e al pagamento di 8.000 euro di spese legali.
***
2. Con la sentenza Cordella e altri c. Italia, la Corte ha dichiarato la sussistenza della violazione del diritto ad un ambiente salubre dei ricorrenti (art. 8) in quanto abitanti presso un’area unanimemente considerata soggetta a grave inquinamento ambientale, il comune di Taranto, ritenendo in essa assorbita la doglianza posta ai sensi dell’art. 2 (diritto alla vita).
I casi in questione, presentati da centinaia di cittadini tarantini per ciascun ricorso, riguardavano le immissioni nocive provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto, all’impatto che esse hanno avuto sulla salute della cittadinanza e dell’ambiente locale ed all’inerzia dello Stato nell’impedire la lesione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Le doglianze dei ricorrenti attenevano dunque, principalmente, ad asserite violazioni del diritto alla salute (art. 2 Conv.) e del diritto alla vita privata sotto il profilo del diritto all’ambiente.
La Corte, superando le numerose eccezioni di inammissibilità formulate dal Governo, sul presupposto che l’inefficacia dei rimedi giudiziari esperibili (art. 13) risieda nel fatto stesso che le autorità avessero nel tempo continuamente e senza successo provato a porre rimedio alla situazione, ha sostanzialmente basato le sue considerazioni di merito, sulla criticità ambientale della zona e sull’impatto che questa ha sul benessere dei ricorrenti, sui molteplici studi epidemiologici condotti nel tempo − per la maggior parte provenienti da enti pubblici − che hanno evidenziato la sussistenza di un nesso di causalità fra le emissioni dello stabilimento, l’inquinamento ambientale e l’impatto generalizzato sulla salute dei cittadini, da ultimo il rapporto ARPA 2017.
In virtù di quanto premesso, con specifici richiami a decreti e a documenti tecnici, ritenendo quindi che lo Stato non abbia posto in campo tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei cittadini, la Corte ha raccomandato che a ciò si faccia fronte entro breve termine, anche mediante la definitiva implementazione del Piano nazionale ambientale fino ad ora non compiutamente attuato, pur astenendosi la Corte dal fornire indicazioni e raccomandazioni sulle misure che dovranno essere adottate e che solo Stato può valutare.
L’accertamento della violazione dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 13, avendo la Corte giudicato i rimedi interni disponibili privi dei requisiti di concretezza ed efficacia richiesti dalla Corte, è stato ritenuto riconoscimento adeguato e sufficiente il profilo dell’equa soddisfazione dei ricorrenti, ai quali è stato riconosciuto il diritto a 10.000 euro per il rimborso delle spese legali.