Fino a quando il giudice amministrativo si occupava quasi esclusivamente degli interessi legittimi e solo eccezionalmente dei diritti soggettivi, limitato era il contenzioso dinanzi alle Sezioni Unite per “eccesso di potere giurisdizionale” da parte del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti), sindacato questo che, secondo un’antica tradizione, inerisce al nucleo ideologico dei “motivi inerenti alla giurisdizione”. Quella di affidare all’organo di vertice della giurisdizione ordinaria – composto esclusivamente da giudici ordinari – il ruolo di organo regolatore della giurisdizione si spiega per una precisa scelta del Costituente, quindi non sovvertibile dal legislatore ordinario (la regolazione della giurisdizione implica un giudizio sui limiti della giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa ed è quindi “giudizio sui limiti dei diritti soggettivi”). Oggi, a seguito della ben nota espansione della giurisdizione esclusiva e della proiezione del giudice amministrativo nella dimensione civilistica, il contenzioso per eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato è aumentato al punto da dare luogo ad un assedio alle Sezioni Unite, la cui reazione è di respingimento dei ricorsi, con rare eccezioni. L’armamentario concettuale utilizzato a tal fine (circa il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione) è obsoleto e inadatto a fronteggiare una domanda di giustizia sempre più pressante, in particolare quando vengono in gioco diritti fondamentali di rilievo eurounitario, la cui violazione è fonte di responsabilità per lo Stato.
L’eccesso di potere giurisdizionale e il diritto eurounitario
Il saggio rivolge uno sguardo d’insieme alle strutture del processo civile negli ordinamenti europei, articolando uno schema di alternative modellistiche; indica spunti di comparazione con la riforma del 2021/2022 del processo civile italiano; presenta le Regole europee modello sul processo civile, approvate nel 2020; in seno a queste delinea la combinazione dinamica tra i principi di cooperazione e di proporzionalità, con particolare riguardo alla fase preparatoria; esplora infine alcuni contesti critici per il buon funzionamento della giustizia civile: la crisi dell’unità della figura del giurista, l’insegnamento universitario del diritto, la necessità che la politica recuperi l’autorevolezza per arginare il peso degli interessi corporativi.
Con riguardo al giudizio in cassazione, il legislatore delegato si è limitato a formulare alcune norme di dettaglio che meglio precisano e mettono a fuoco lo schema processuale introdotto dalla legge delega. Nel contributo vengono elencati gli interventi legislativi più significativi, mettendone in luce i tratti salienti e le eventuali criticità applicative, anche sulla scorta della prima sperimentazione.
Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
La recensione al volume di Enrico Carloni, edito da Il Mulino (2022)
La presentazione degli interventi che hanno animato il seminario sul tema La doppia pregiudizialità alla prova dell'effettività della tutela: riflessioni a margine dei casi «bonus bebè» e «ANF», svoltosi a Firenze il 21 dicembre 2021
La necessità di rendere compatibile la vincolatività nel processo del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale con la tendenza evolutiva della giurisprudenza impone di affidare la decisione sul rinvio alle sezioni unite. Ai fini dell’inerenza del rinvio pregiudiziale all’oggetto del processo, devono essere esposte nell’ordinanza di rinvio le circostanze di fatto che rendono necessario il rinvio e il primo presidente della Corte di cassazione deve avere il potere di dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale quando risulti manifesto che la detta necessità non ricorre.
La recensione al volume edito da Aracne, 2020
L’interpretazione e l’applicazione concreta da parte dei tribunali italiani di uno dei più controversi strumenti legislativi della Politica Europea Comune di Asilo e Immigrazione – il Regolamento c.d. Dublino III – sono portate all’attenzione della Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale sollevate in rapida successione dalla Corte di Cassazione e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma, Firenze e Trieste.