Magistratura democratica
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Modificata la disciplina del regime di procedibilità per taluni reati contro la persona e il patrimonio

di Federico Piccichè
avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio direttivo della Scuola forense di Monza
Prima nota al recente decreto legislativo del 10 aprile 2018, n. 36, in vigore dal 9 maggio

1. Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 95 del 24 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio 2018, ha attuato la delega contenuta nell’art. 1, comma 16, lettere a) e b), della legge 23 giugno 2017, n. 103, detta anche legge Orlando.

Come è noto, l’art. 1, comma 16, lett. a), della legge delega, nel fissare i principi e i criteri direttivi in merito alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, aveva previsto:

1) la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 cp;

2) la procedibilità a querela per i reati conto il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze di cui all’art. 339 cp e, nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

L’art. 1, comma 16, lett. b), invece, nel fissare i cardini della disciplina transitoria, aveva previsto che, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela ai sensi della lett. a), commessi prima della data di entrata in vigore del decreto delegato, «il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»; altrimenti, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Ampliando le ipotesi di procedibilità a querela, il legislatore ha inteso proseguire nella sua marcia verso una maggiore efficienza del sistema penale, evitando meccanismi repressivi automatici in ordine a fatti di non particolare gravità e, nello stesso tempo, valorizzando l’interesse privato alla punizione del colpevole «in un ambito di penalità connotato dall’offesa a beni strettamente individuali» [1].

Un cammino che era già iniziato con l’introduzione del nuovo istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie regolato dall’art. 162-ter cp.

2. Il decreto legislativo si compone di 13 articoli.

Di questi, gli articoli da 1 a 7 riguardano i reati contro la persona, mentre gli articoli da 8 a 11 i reati contro il patrimonio.

L’art. 12 detta il regime transitorio e l’art. 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Entrando più nel dettaglio e partendo dagli articoli concernenti i reati contro la persona:

- L’art. 1 rende procedibile a querela l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 612 cp in relazione alla minaccia grave; la minaccia commessa in uno dei modi indicati nell’art. 339 cp, invece, resta procedibile di ufficio stante l’espressa previsione ostativa contenuta nella legge delega.

- L’art. 2 rende procedibile a querela l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 615 cp, che punisce il pubblico ufficiale che si introduce nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

- L’art. 3 rende procedibile a querela l’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 617-ter cp, che punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.

- L’art. 4 rende procedibile a querela l’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 617-sexies cp, che punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso.

- L’art. 5 rende procedibile a querela l’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 619 cp, che punisce l’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti previsti dalla prima parte dell’art. 616 cp in tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

- L’art. 6 rende procedibile a querela l’ipotesi prevista dall’art. 620 cp, che punisce l’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta.

- L’art. 7, in ordine ai suddetti reati contro la persona, inserendo dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, il nuovo Capo III-bis (Disposizioni comuni sulla procedibilità) contenente al suo interno il nuovo art. 623-ter, prevede la procedibilità di ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale in conformità ai criteri direttivi della legge delega.

Passando adesso agli articoli concernenti i reati contro il patrimonio.

- L’art. 8 amplia la procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui al terzo comma dell’art. 640 cp, stabilendo che il meccanismo della procedibilità di ufficio scatti, oltre che in presenza di taluna delle circostanze previste nel secondo comma, se ricorre la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 61, primo comma, numero 7, cp.

- L’art. 9, analogamente, amplia la procedibilità a querela per il reato di frode informatica di cui al quarto comma dell’art. 640-ter cp, stabilendo che il meccanismo della procedibilità di ufficio scatti, oltre che in presenza di taluna delle circostanze previste nel secondo e terzo comma, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, primo comma, numero 5, cp, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e all’art. 61, primo comma, numero 7, cp, per avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

- L’art. 10, disponendo l’abrogazione del terzo comma dell’art. 646 cp, rende procedibili a querela anche le ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita nei casi in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione o di ospitalità.

- L’art. 11, in ordine ai suddetti reati contro il patrimonio, analogamente a quanto disposto dall’art. 7, inserendo dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, il nuovo Capo III-bis (Disposizioni comuni sulla procedibilità) contenente al suo interno il nuovo art. 649-bis, prevede la procedibilità di ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale in conformità ai criteri direttivi della legge delega.

- L’art. 12 regola il regime transitorio, stabilendo che per i reati che sono divenuti procedibili a querela in base al presente decreto, commessi prima della sua data di entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre da tale data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se, invece, il procedimento è pendente, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

- L’art. 13, che chiude il testo di legge, contiene una clausola di invarianza finanziaria [2].

3. Leggendo la Relazione illustrativa allo schema di decreto approvato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, si scoprono le ragioni per cui il regime di procedibilità non è stato modificato con riferimento a molti altri delitti contro la persona e il patrimonio, che pure potevano astrattamente ricadere nell’area di operatività dei criteri direttivi della legge delega.

Partendo dalla classe dei reati contro la persona e seguendo l’ordine di disposizione che hanno nel codice penale, per il delitto di lesione personale di cui all’art. 582 cp, da cui deriva una malattia superiore ai venti giorni, non si è ritenuto opportuno modificare il regime di procedibilità in quanto il criterio direttivo della legge delega fa salva, in ogni caso, la procedibilità di ufficio qualora la persona offesa sia incapace per infermità, ovverosia, versi in una condizione che è perfettamente equiparabile ad uno stato di malattia, che rappresenta appunto l’effetto diretto della condotta incriminata dall’art. 582 cp [3].

Per il delitto di rissa di cui al primo comma dell’art. 588 cp, non si è ritenuto opportuno modificare il regime di procedibilità, non essendo possibile individuare in tale figura criminosa in modo netto la persona offesa, dal momento che «tutti i corrissanti sono autori, mossi da un reciproco intento offensivo» [4].

Per le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, di cui all’art. 590, ultimo comma, cp, la permanenza del regime di procedibilità di ufficio viene giustificata in quanto «la vittima, per condizioni strutturali connesse all’esistenza di un rapporto di lavoro, può trovarsi, di fatto, in situazione per così dire di minore capacità, almeno ai fini della sollecitazione dei meccanismi repressivi a fronte di condotte datoriali che ne hanno compromesso il diritto alla salute» [5].

Per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis, primo, quarto, quinto e sesto comma, cp, la permanenza del regime di procedibilità di ufficio viene giustificata in base al fatto che le condotte lesive normativamente descritte determinano una malattia, che è assimilabile, a tutti gli effetti, ad una vera e propria infermità, ricorrendo la quale sorge l’obbligo di preservare la procedibilità di ufficio in aderenza ai criteri di delega.

Inoltre per tale reato la scelta di tenere fermo il regime di procedibilità di ufficio si spiega in quanto la fattispecie è di particolare allarme sociale e risulta comunque connotata «da una certa gravità posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale» [6].

Per il delitto di omissione di soccorso di cui all’art. 593 cp, il regime di procedibilità di ufficio non è stato modificato, venendosi a trovare in questa ipotesi la persona offesa, per definizione, in uno stato di incapacità.

Allo stesso modo si è ritenuto di non mutare il regime di procedibilità in ordine ai reati di arresto illegale di cui all’art. 606 cp, di indebita limitazione di libertà personale di cui all’art. 607 cp, di abuso di autorità contro arrestati o detenuti di cui all’art. 608 cp, di perquisizione e ispezione personali arbitrarie di cui all’art. 609 cp e di stato di incapacità procurato mediante violenza di cui all’art. 613, primo comma, cp, «in quanto parimenti commessi in danno di persona che versa in una situazione di minorata difesa» [7].

Si è ritenuto opportuno, poi, tenere ferma la procedibilità di ufficio in ordine a quelle fattispecie criminose in cui non è facilmente identificabile «un titolare individuale dell’interesso leso» [8].

Conseguentemente continuano ad essere procedibili di ufficio i reati di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-quater cp, di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615-quinquies cp, di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di cui all’art. 617-bis, primo comma, cp, e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui all’art. 617-quinquies, primo comma, cp, trattandosi di condotte «che proiettano la loro potenzialità offensiva ben oltre la dimensione meramente individuale e si connotano per difficoltà e complessità di accertamento e, quindi, di repressione» [9].

Passando alla classe dei reati contro il patrimonio, entrando in gioco la tutela di interessi pubblici, continuano ad essere procedibili di ufficio i reati di usurpazione di cui all’art. 631 cp, di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 cp, di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633, primo comma, cp, di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo di cui all’art. 636 cp, se le condotte incriminate hanno ad oggetto acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, come espressamente disposto dall’art. 639-bis cp.

Sulla base sostanzialmente delle medesime ragioni, per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cp, come di recente novellato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, si è ritenuto non opportuno modificare il regime di procedibilità di ufficio, avendo assunto, a seguito della novella, rilevanza penale condotte di danneggiamento perpetrate con violenza o minaccia o commesse in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o su beni pubblici e/o di particolare utilità sociale, condotte dunque che ledono o mettono in pericolo beni-interessi di portata generale.

Analogamente continuano ad essere procedibili di ufficio i reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità di cui all’art. 635-ter, primo comma, cp, di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità di cui all’art. 635-quinquies, primo comma, cp, e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all’art. 639, secondo comma, cp, essendo evidente la rilevanza pubblicistica di tali figure criminose.

Allo stesso modo, con riferimento al reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica di cui all’art. 640-quinqies, cp, si è preservata la procedibilità di ufficio in quanto la condotta ha «una potenzialità lesiva che trascende la posizione meramente individuale» [10].

Ugualmente, con riferimento al delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter 1, secondo comma, cp, si è escluso di introdurre la procedibilità a querela, non essendo possibile in questa fattispecie «individuare una persona offesa, a cui attribuire il diritto di querela, dal momento che oggetto giuridico di tutela sono beni-interessi di portata generale, legati al corretto funzionamento del sistema economico che risulta leso dalla circolazione di capitali illeciti» [11].

4. Il legislatore ha ampliato le ipotesi di procedibilità a querela allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema penale anche in un’ottica di riduzione dei carichi processuali.

Sinceramente, però, non si vede come la trasformazione del regime di procedibilità di una manciata di reati, alcuni dei quali di bassa incidenza sul piano statistico, possa in concreto migliorare la funzionalità nel complesso del sistema [12].

Ma al di là della scelta di non rendere procedibile a querela, a torto o a ragione, un numero consistente di reati, non può assolutamente condividersi il mantenimento del regime di procedibilità di ufficio per il reato di cui all’art. 590-bis, primo comma, cp, potendo tale presa di posizione effettivamente «depotenziare il ricorso a utili forme di ristoro del bene leso, per l’inoperatività delle cause estintive del reato fondate sul risarcimento del danno a favore della persona offesa (effetto preclusivo che vale sia per la causa estintiva tradizionale della remissione della querela, sia per l’ipotesi di nuovo conio dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cp)» [13].

L’improvvida scelta avrà come effetto soltanto quello di ingolfare ulteriormente il lavoro delle procure con buona pace della efficienza del sistema penale [14].

Per quanto concerne i reati contro il patrimonio, invece, la riforma del regime di procedibilità sarebbe stata di sicuro più incisiva se avesse riguardato le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 cp, che ben potrebbero, interessando soprattutto fatti criminosi relativi a rapporti tra privati, divenire procedibili a querela [15].

Ma a ciò, ovviamente, ostava in particolare il divieto imposto dalla legge delega di non mutare il regime di procedibilità in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Eppure il mutamento del regime di procedibilità del furto aggravato ex art. 625 cp potrebbe ridurre in concreto il numero di processi che ogni giorno si celebrano nelle aule giudiziari per questioni spesso bagatellari, che finiscono con il distogliere l’attenzione dei pubblici ministeri e dei giudici dai fatti più offensivi e socialmente più allarmanti.

Di recente, la Corte di cassazione ha dovuto affrontare il caso di un tentato furto aggravato ex art. 625, numero 7, cp, di una melanzana prelevata da un campo.

I giudici di legittimità hanno poi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Ciò non toglie, però, che per definire il caso sia stato necessario un processo articolato su ben tre gradi di giudizio.

Situazioni come queste, che destano non poco sconcerto, potrebbero non ripetersi più in futuro, se il furto aggravato ex art. 625 cp venisse reso procedibile a querela, eliminando così un ostacolo alla possibilità di estinguere il reato attraverso la remissione della querela, oppure, attraverso la condotta riparatoria di cui al nuovo art. 162-ter cp [16].

Per concludere, leggendo il testo del decreto legislativo, si ha la netta impressione che il legislatore non abbia fatto o non abbia voluto fare abbastanza per evitare che possa restare lettera morta il progetto, pur annunciato, di voler ridurre il peso enorme e ormai insostenibile dei carichi processuali.



[1] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, approvato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 marzo 2018, p. 1.

[2] Lo schema originario di decreto si componeva di 14 articoli perché aveva previsto all’art. 8 di rendere procedibile a querela l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 638 cp, che punisce chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria ovvero animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Con l’art. 13, invece, che regolava la disciplina transitoria, lo schema di decreto prevedeva, all’ultimo comma, la non operatività delle nuove disposizioni in tema di procedibilità, se il giudizio pendeva, alla data di entrata in vigore del decreto, dinnanzi alla Corte di cassazione. Nel decreto legislativo, in vigore dal 9 maggio 2018, il vecchio art. 8 dello schema originario di decreto è stato cancellato e, al suo posto, troviamo un nuovo art. 8 (corrispondente all’art. 9 nello schema originario di decreto), di diverso contenuto in quanto riguardante l’ampliamento del regime di procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma 3, cp; l’art. 13 dello schema originario di decreto, invece, corrisponde adesso all’attuale art. 12 del decreto legislativo in esame, il cui testo è stato modificato nel senso che è stato eliminato l’ultimo comma, presente nel vecchio art. 13 dell’originario schema di decreto, che imponeva, come si è visto, l’irragionevole divieto di applicazione delle nuove norme nei giudizi pendenti in Cassazione.

[3] Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, dunque, l’infermità, che in base alla legge delega, è ostativa alla trasformazione del regime di procedibilità, deve essere intesa come una diretta conseguenza della condotta criminosa. In proposito, però, è pienamente condivisibile l’opinione contraria di M. N. Masullo, che richiama sul punto l’osservazione della II Commissione Giustizia della Camera, secondo cui «la situazione ostativa descritta in sede di delega è verosimilmente da ricondurre a tutt’altra casistica, in cui le peculiari condizioni di vulnerabilità della vittima (per età o per infermità) preesistano al comportamento criminoso dell’autore del reato e siano per ciò da questo indipendenti», in  Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il patrimonio: valorizzato (adeguatamente) l’interesse privato alla punizione del colpevole?, 26 aprile 2018, https://www.penalecontemporaneo.it/d/5997-ampliati-gli-spazi-della-procedibilita-a-querela-per-i-reati-che-offendono-la-persona-e-il-patrimon.

[4] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit. p. 7.

[5] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., p. 7.

[6] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., p.10.

[7] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., p. 11.

[8] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., p. 9.

[9] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., p. 9.

[10] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., p. 9.

[11] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., pp. 7 e 8.

[12] Cfr., a questo proposito, la Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) relativa allo schema di decreto, da p. 3 a p. 6, in cui vengono riportate le tabelle contenenti le statistiche relative ai provvedimenti di condanna definitivi iscritti al casellario giudiziale per i reati in relazione ai quali è stata esercitata la delega, rendendoli perseguibili a querela di parte.

[13] Cfr. M. N. Masullo, in Ampliati gli spazi della procedibilità a querela, cit.

[14]  I casi che potrebbero presentarsi possono essere tra i più disparati. M. N. Masullo ricorda, come esempio, il tamponamento per mancato rispetto della distanza di sicurezza che determini il classico colpo di frusta giudicato guaribile in un tempo superiore ai 40 giorni, in Ampliati gli spazi della procedibilità a querela, cit.

[15]  L’auspicato intervento riformatore potrebbe, almeno, ridurre drasticamente il novero delle circostanze aggravanti indicate nell’art. 625 cp in grado di far scattare la procedibilità di ufficio.

[16]  La sentenza è la n. 12823 del 2 novembre 2017, dep. il 20 marzo 2018, Pres. Fumo, Rel. Micheli. G. L. Gatta, annotando la sentenza, a proposito di questa incredibile vicenda giudiziaria, oltre a rimarcare che il reato si sarebbe potuto ritenere insussistente fin da subito a fronte della inoffensività della condotta, ha sottolineato che «dalla realtà giudiziaria, come ben sa chi frequenta le aule di giustizia, affiorano non di rado vicende tanto singolari quanto emblematiche di stati patologici della giustizia penale», aggiungendo pure che «de jure condendo il legislatore, di fronte a casi come quello in esame, dovrebbe riflettere sull’opportunità di mitigare il trattamento sanzionatorio del furto, notoriamente caratterizzato da particolare rigore, come anche di rinunciare alla procedibilità di ufficio nelle ipotesi di furto aggravato», in La Cassazione e il furto (tentato) di una melanzana: tra tenuità del fatto e patologie della giustizia penale, 3 aprile 2018, https://www.penalecontemporaneo.it/d/5957-la-cassazione-e-il-furto-tentato-di-una-melanzana-tra-tenuita-del-fatto-e-patologie-della-giustizia.

07/05/2018
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