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Una miniera d’oro: la Relazione al Parlamento 2022 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

di Riccardo De Vito
giudice del Tribunale di Nuoro

Un giacimento prezioso, la Relazione al Parlamento 2022: traiettorie filosofiche sul concetto di tempo intersecano il tempo reale della vita delle persone private della libertà e offrono al giurista interrogativi complessi e prospettive d’azione.

L’irruzione del passato: la guerra

Nelle Relazioni annuali al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ci sono dei capitoli, dei luoghi, che ogni anno si ha urgenza di ritrovare, di compulsare. Uno di questi, nel consueto paragrafo introduttivo intitolato Nel corso di un anno, è la linea del tempo che scandisce i grandi avvenimenti della Storia accanto agli eventi della giustizia e della penalità penitenziaria e ai passaggi più significativi dell’attività del Garante nell’anno appena trascorso. 

Lo sguardo del lettore, aprendo la Relazione al Parlamento 2022, scorre la linea nella trepidante angoscia di dover trovare e constatare l’orrore. E lo trova: 24 febbraio 2022, «Ucraina: all’alba scatta l’aggressione militare russa contro l’Ucraina». 

Quanto l’irruzione del passato, una guerra in Europa, abbia a che fare con la cultura della pena lo testimoniano le parole del Garante nella presentazione della Relazione al Senato, il 20 giugno 2022: la logica di guerra e «la presenza concreta del conflitto nella nostra quotidianità» portano con sé il rischio di «non porre attenzione verso gli strumenti di ricomposizione, ricostruzione e riparazione» e di «rivolgersi verso il rifiuto, verso l’affermazione di impossibilità di cambiamento di una persona o di un contesto, verso l’adozione di strumenti centrati sulla incapacitazione e segregazione di ciò che si ritiene irresolubile». 

Possiamo fare i salti mortali, ma è innegabile che la guerra, per quanto ci sforziamo di giustificarla (a mio avviso senza riuscirci), dissotterri le radici psichiche, ideologiche e politiche della violenza legittima, del male al quale si è obbligati a rispondere con altro male. È un risveglio brutale di archetipi che finiranno inevitabilmente per proiettare la loro ombra anche sulla giustizia penale nostrana, ora in bilico tra spinte di riforma verso la prospettiva riparativa (in parte recepite anche a livello normativo) e poderose regressioni verso il modello della guerra domestica al nemico interno, mirato spargimento di sale perché nulla rinasca dalle ceneri dell’uomo cattivo. Il pericolo è quello di incatenarsi di nuovo a quel paradigma di “inconciliabilità del conflitto” che, a livello di giustizia penale, produce miti di esclusiva e totale neutralizzazione: pene incapacitanti, isolamenti, regimi eccezionali, pene di morte o fino alla morte.

Giunge appropriato, dunque, il monito del Garante a non rassegnarsi allo spirito del tempo. 

È proprio questa complessa astrazione, il concetto di tempo, a tessere la trama della Relazione 2022.

 

La privazione della libertà: il tempo perduto e quello da ritrovare

Come ogni anno la Relazione – ricca di riflessioni che spaziano dalla tortura a Santa Maria Capua Vetere ai lavori della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario (ai quali questa Rivista dedicherà la sua attenzione) – segue una traccia tematica che focalizza l’attenzione del lettore e guida le scelte del vocabolario. Si tratta, per usare le parole del Garante, allo stesso tempo di un “filo di lettura” e di un “filo di scrittura”. Quest’anno, come detto, il tema indagato, che dà spunto a interrogativi e fornisce l’occasione per qualche risposta, è quello del tempo. 

A calarsi nella lettura si vedranno sfilare davanti agli occhi le immagini del tempo circolare, vuoto e ritualistico delle istituzioni totali – del resto, come ammoniva Pierre Bourdieau, il tempo di chi sta ai piedi della piramide sociale è sempre tempo libero, espropriato –, ma anche quelle del tempo prima della privazione della libertà, del gesto, della scelta colpevole di commettere un reato o di quella necessitata e a volte imposta di attraversare una frontiera o entrare in un luogo di ricovero (non va dimenticato che il Garante, in quanto meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani, estende il suo sguardo – che spesso è l’unico – ai centri per i rimpatri dei migranti, ai voli di rimpatrio, alle residenze sanitarie, alle residenze chiuse e semichiuse: anche sotto questo profilo la Relazione è una fonte indispensabile di dati ed elementi per valutarli). 

Sono momenti, quelli del prima, in cui il tempo assume «il volto contratto dalla tensione del momento in cui si è fatta una scelta che già conteneva, forse nascosto, il germe del suo possibile evolversi negativamente» (p. 73).  Esplorare quella scelta, capire su quale passato si innestasse e da quali visioni di futuro prendesse le mosse, costituisce a livello penitenziario un segmento essenziale di quella complessa opera che la Costituzione chiama tensione rieducativa, la quale mal si presta – osserva il Garante – ad essere svolta nei tempi prestabiliti delle cornici edittali della pena: «È difficile dare una misura del tempo della privazione della libertà. Difficile misurarlo prima, in termini proiettivi, per stabilire quale sia il tempo necessario perché la finalità rieducativa di una pena possa realizzarsi; altrettanto difficile una qualsiasi misurazione della significatività del suo svolgersi, per capire se e come intervenire, se e come restituire al mondo libero» (p. 73). 

È, quest’ultimo, il dilemma del magistrato di sorveglianza, sempre preoccupato che la sua decisione arrivi al tempo giusto – non prima e non dopo – e a volte scisso tra la tentazione rassicurante (ma contraria all’ordinamento penitenziario) di adagiarsi sugli automatismi normativi e lo sforzo doverosamente incessante di adeguare le norme ai progressi del condannato nello scorrere del tempo della pena, un tempo che dovrebbe per forza di Costituzione condurre a un futuro di risocializzazione, a un tempo di occasioni ritrovate. 

Non per tutti i detenuti è così, però: esiste l’ergastolo ostativo, quello in cui «il tempo diventa il cuore della pena, di una pena a vita e fino alla morte» (p. 46). 

Sotto questo profilo, sono di assoluto rilievo per i giuristi gli appunti che la Relazione muove al faticoso lavoro di riassetto normativo che il Parlamento sta compiendo in materia. 

Come noto, la Corte costituzionale, il 10 maggio 2022, ha aggiornato la trattazione delle questioni di legittimità in tema di ergastolo ostativo all’8 novembre prossimo, al fine di consentire al Parlamento di concludere i propri lavori e approvare quella legge alla cui adozione Camera e Senato erano stati sollecitati proprio dalla stessa Consulta (Corte cost., ord. 97/2021). Si condivide con il Garante il giudizio seriamente dubbioso sulla conformità della riforma in fieri ai parametri tracciati dalla stessa Corte costituzionale per portare a compimento il superamento della preclusione assoluta di pericolosità legata alla scelta di non collaborare. Le osservazioni maggiormente critiche si concentrano sulla serie di complessi e spesso impossibili adempimenti probatori previsti per dimostrare l’assenza di attualità di collegamenti con il sodalizio criminoso e l’impossibilità del ripristino degli stessi e, dunque, poter accedere a tutti i benefici penitenziari (dal permesso premio alla liberazione condizionale: come se i differenti istituti non corrispondessero a esigenze diverse e a tappe diverse del cammino di recupero). L’appunto della Relazione si concentra anche sulle scelte di elevare da 26 a 30 anni la soglia edittale di pena per accedere alla liberazione condizionale e di eliminare, per il futuro, gli istituti di collaborazione impossibile e inesigibile.

Non è questa la sede per approfondire rilievi e spunti, ma è sufficiente aggiungere, proprio con riferimento alla scelta abrogativa delle c.d. «collaborazioni impossibili e inesigibili» – quelle ipotesi in cui un Tribunale accerta che la persona vorrebbe collaborare, ma è impossibilitato a farlo perché tutto è stato già accertato – che ancora una volta il Parlamento sembra passare sopra gli insegnamenti della Corte. Come hanno precisato i giudici costituzionali (Corte cost., sentenza 25 gennaio 2022, n. 20), un conto è la persona che oggettivamente può collaborare, ma soggettivamente non vuole (silente per scelta), un conto è la persona che soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può (silente suo malgrado): è contrario a ragionevolezza che nei confronti delle due tipologie di condannati si utilizzi lo stesso metro di approfondimento probatorio. Un metro, peraltro, ancora una volta in gran parte rivolto all’indagine sulla storia passata della persona.

 

Tempo della cura o tempo della custodia?

Non sono soltanto gli ergastolani ostativi a rischiare di rimanere imprigionati in un presente fatto solo di custodia. Corrono lo stesso pericolo i folli rei, vale a dire i prosciolti per incapacità di intendere e volere ritenuti socialmente pericolosi. Anche a loro, e al tema delle misure di sicurezza, dedica piena attenzione il Garante.

Nei confronti di queste persone la legge abolitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (l. 81/2014) prescrive di adottare, quando la pericolosità non sia contenibile con misure meno afflittive, il ricovero in Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (c.d. REMS), configurate dalla legge come strutture a organizzazione e gestione integralmente sanitarie, rigorosamente regionalizzate e limitate nel numero di pazienti contemporaneamente ricevibili (massimo venti). 

Queste caratteristiche hanno fatto scaturire il problema delle liste di attesa e il correlativo dramma dei pazienti che, senza titolo di detenzione, attendono in carcere l’inserimento nella struttura curante, nonché quello (a dire il vero ingigantito) dei pericolosi in stato di libertà. Di qui la richiesta di un intervento della Corte costituzionale (Gup Trib. Tivoli, ord. 11 maggio 2020) teso a ripristinare il potere del Ministro di Giustizia di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle strutture in questione.

Il giudizio sul Garante si concentra proprio sulla sentenza con la quale la Corte costituzionale (Corte cost. 27 gennaio 2022, n. 22), nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità, ha rivolto un forte monito al legislatore perché provveda a una riforma di sistema. 

La pronuncia, come bene osserva il Garante, oscilla tra due polarità: da un lato l’invito a investire sui servizi psichiatrici territoriali, sempre più abbandonati, a conservare la limitatezza del numero di posti da prevedere, a mantenere il principio di territorialità nelle allocazioni dei pazienti; dall’altro, la richiesta al Parlamento di valutare forme di coinvolgimento del Ministro di Giustizia nel disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del circuito delle REMS e degli altri strumenti di tutela della salute mentale, settori ora riservati alla sanità regionale e al Ministero della Salute. 

È importante cogliere l’avvertimento (anche) del Garante sulla natura anfibia di questa sentenza: «nel suo complesso, la sentenza prefigura interventi correttivi al sistema che, se letti in modo restrittivo, possono essere interpretati come un sostegno per un passo all’indietro di chi in fondo non ha condiviso i principi ideali e realmente riformatori della legge di chiusura degli Opg» (p. 57). 

Derive custodialistiche, sia pure aggiornate e più rispettose della dignità della persona ricoverata, potrebbero riappropriarsi del tempo della cura, salvo che la politica faccia il suo dovere – finanzi i servizi territoriali, produca le condizioni materiali per creare percorsi terapeutici individualizzati – e la magistratura si metta (e, per quanto appena detto, sia messa) nelle condizioni di applicare il ricovero soltanto nei casi estremi.

 

Buongiorno, professore

Il pregio della Relazione, ancora una volta, è quello di mescolare traiettorie filosofiche a precise rilevazioni sui luoghi di privazione della libertà personale e, soprattutto, a storie concrete di persone con le loro vite distrutte, le aspettative deluse, l’autodeterminazione ridotta a una chimera. 

Colpisce dritto al cuore, ad esempio, la descrizione della parabola di Musa Balde, cittadino guineano di 23 anni morto suicida il 23 maggio 2021 all’interno del reparto di isolamento sanitario del Cpr di Torino. L’esistenza italiana di quel ragazzo è racchiusa tra due video che lo riprendono: a settembre dicembre 2017 racconta all’intervistatore il desiderio di vivere in un paese, l’Italia, che gli ha offerto un assaggio di come possa essere bella la vita; a Ventimiglia, il 9 maggio 2021, un telefono riprende 42 secondi di pestaggio violento e brutale ad opera di tre persone; quindici giorni dopo si ucciderà. 

Oltre a quei 42 secondi, tuttavia, occorre interrogarsi con il garante su quanto conti “una sequela di progressivi abbandoni e isolamenti, conditi, come spesso capita nei percorsi migratori, di burocratiche difficoltà, tanto da indurlo a pensare che forse non era vero che la vita in Italia fosse così bella” (p. 69).

Nella Relazione mette piede anche un’altra persona, un anziano professore, un po’ simile a quello descritto dalla canzone Il pensionato,  ma benestante. Il suo nome è Carlo Girardi e il suo problema non è quell’«odore quasi povero di roba da mangiare» percepito da Guccini, ma l’impossibilità di rivivere relazioni personali fuori dalla residenza in cui è ricoverato, di sentirsi rivolgere nella sua vita ancora una volta, rimanendo ai versi, un «buongiorno, professore». 

Carlo Girardi, novantunenne, è stato ricoverato in una struttura residenziale al fine di proteggerlo dalle possibili circonvenzioni di persone a lui vicini, verso le quali prova affetto, ma che hanno esercitato e potrebbero continuare a esercitare pressioni per trarre vantaggio dalle sue buone condizioni finanziarie. Il provvedimento di ricovero, su ricorso dell’amministratore di sostegno, è stato adottato tramite un provvedimento di volontaria di giurisdizione. Una misura di protezione, dunque, nella quale «il tempo di permanenza – osserva il Garante – doveva essere breve, proporzionato a quanto necessario per delineare un progetto di ritorno nella sua abitazione». Un tempo circoscritto che, invece, ha assunto una dilatazione indefinita e che, in questo dilatarsi senza termine, pone anche al giurista domande scottanti: fino a quando è auspicabile la permanenza, non desiderata e di fatto subita, all’interno di una struttura sostanzialmente chiusa, di una persona nella parte terminale della sua esistenza?  Qual è il confine tra misura di protezione e misura privativa della libertà? 

Sono interrogativi che trascendono il caso concreto e consentono di affrontare nella giusta prospettiva anche la legge 22 dicembre 2021, n. 227, di Delega al Governo in materia di disabilità, anche essa messa in debito in rilievo dalla Relazione. È una legge che conferisce poteri di revisione e riordino della materia per adeguarla alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità. L’obiettivo di questa legge è duplice: da un lato favorire la deistituzionalizzazione di persone con disabilità, garantendo la possibilità di progetti terapeutici-riabilitativi individualizzati (Ora e sempre: territorio!, direbbero gli amici di Psichiatria democratica), dall’altro promuovere «le due dimensioni della libertà strettamente interrelate…quella della libertà personale e quella della libertà di scelta». Libertà personale e autodeterminazione vanno a braccetto e la protezione non può travalicare del tutto il principio di autodeterminazione.

Sono obiettivi che, si potrebbe dire, valgono e possono essere perseguiti con successo nei confronti di molte persone private della libertà personale: i detenuti meno pericolosi – 1319 persone si trovano in carcere per una condanna a meno di un anno, 2473 per pene comprese tra uno e due anni –, i folli rei, le persone con disabilità. 

Sono compiti che il giurista deve prendere anche sulle proprie spalle e deve farlo a una condizione: accettare di immergersi in quel bagno di vite e sofferenze che la Relazione ci mette davanti agli occhi. 

Buona lettura. 

 

Consulta e scarica la Relazione al Parlamento 2022 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

 

23/06/2022
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