Magistratura democratica

Antigone. Dignità. Rieducazione

di Patrizio Gonnella

La dignità dell’uomo come chiave di lettura delle contraddizioni e dei conflitti del sistema penitenziario, per ragionare di un carcere compatibile con lo Stato di diritto sociale e abbandonare le ambiguità dell’ideologia correzionalista.

1. Antigone e i tanti conflitti. Dignità versus diritto [1]

Nella tragedia di Antigone il tema che ritorna più spesso è quello del conflitto. Sia nella versione di Sofocle che in quella di Jean Anouilhtutto si dipana intorno ai conflitti. Il conflitto tra Antigone e Creonte è sia reale che simbolico. È il conflitto tra il corpo della donna e la legge, tra la condizione femminile e quella di uomo, tra due antropologie. È anche un conflitto tra due opposte visioni etiche, ma allo stesso tempo tra due opposte visioni politiche. È il conflitto tra il governo degli uomini e il governo delle leggi, tra la nonviolenza e la violenza, tra la responsabilità sociale e l’egoismo individuale, tra l’immedesimazione e l’identità. Il conflitto tra Antigone e Creonte è una somma eterogena di conflitti. Se dovessimo trovare un contenitore più ampio di conflitti che li riassume tutti, con la propria scelta di disobbedire Antigone solleva il grande conflitto tra la dignità umana e il diritto. È questo un conflitto che sta tutto dentro la legge positiva e non deve essere collocato fuori da essa. La dignità umana non è qualcosa che sfugge al diritto essendo ben all’interno del sistema giuridico. Nonostante la sua origine sia non giuridica, la sua finalizzazione è nel diritto svelandone le lacune e le fallacie. La sua forza è nell’assenza di una definizione. La dignità umana aiuta il diritto a rigenerarsi e a non chiudersi nella sua roccaforte formale.

Antigone disobbedisce pubblicamente al potere. La disobbedienza civile ha una sua forza morale consistente nel fatto che si colloca dalla stessa parte della dignità umana. Gli esiti della disobbedienza civile non sono mai a somma zero. La sua giustificazione etica sta nell’essere pensata e agita con uno scopo di allargamento dei confini di protezione della dignità umana. Disobbedienza, nonviolenza e dignità umana sono tra loro profondamente irrelati.

Dopo la morte del re Edipo a Tebe fallisce il colpo di Stato, a cui aveva tramato suo figlio Polinice. Edipo aveva quattro figli, due maschi, Polinice e Eteocle, e due femmine, Antigone e Ismene.  Eteocle e Polinice, in base al volere della legge, avrebbero dovuto avvicendarsi al potere. Polinice tradisce suo fratello e la città di Tebe, si allea con la città di Argo per diventare lui solo re. La battaglia è cruenta. Muoiono sia Eteocle che Polinice. Così re diventa Creonte, fratello della madre delle sorelle sopravvissute Antigone e Ismene, la maggiore delle due. Tebe continua a essere in pericolo. I seguaci di Polinice sono considerati ancora un rischio per il regno di Creonte. Così Creonte decide con un proprio decreto che è proibita la sepoltura di Polinice. «Ma il corpo di Polinice, che perì di misera morte, ha bandito ai cittadini, dicono che niun gli dia sepolcro, e niun lo gema, ma senza sepoltura e senza lagrime, dolce tesoro alle pupille resti degli uccelli, che a gaudio se ne cibino. Questo col bando impose il buon Creonte».[2] La pena per chi infrange la legge è la morte. L’accusa per Polinice è quella più infamante ovvero tradimento della Patria. Privo di sepoltura il corpo di Polinice non potrà mai trovare pace: questo pensano i tebani. I cittadini di Tebe tutto sommato non sono d’accordo con la decisione di Creonte ma nessuno alza la propria voce di dissenso in quanto tutti hanno paura. Non ha nessun timore invece Antigone che non si affida ai consigli di prudenza che le arrivano dalla sorella Ismene. Ismene non vuole essere complice della sorella «ma fare quello che la città divieta, io non ardisco». Lo stesso Creonte cerca di convincerla, di dissuaderla. Non ci riesce, nonostante fosse promessa in sposa a suo figlio Emone. Antigone non si impaurisce e da sepoltura a Polinice. Così viene condannata a morte. È murata viva in una caverna. Emone la raggiunge e muore per asfissia. Antigone si impicca. Vuole morire con le proprie mani e non per mani di Creonte. La spirale di morte non si ferma. Anche Euridice, moglie di Creonte, si suicida.

Antigone viene condannata a morte in quanto «costei diè prova della sua protervia quando le leggi imposte violò». Non è il tema, seppur molto dibattuto, del conflitto tra legge degli uomini e legge degli dei che qui di seguito andrò a indagare. Il tema posto da Antigone su cui mi soffermerò è quello della disobbedienza civile alla legge. Nel suo caso una legge la cui violazione prevedeva la sanzione della morte. Quando Antigone si rivolge a Ismene dicendole che non è sua intenzione seppellire di nascosto il fratello, ma vuole farlo pubblicamente e a volto scoperto («Ah no, parla! Odiosa più se taci mi sei, che se ne fai pubblico bando») solleva il grande tema della disobbedienza e quindi della responsabilità. Antigone come Socrate non sfugge alla pena. La scelta socratica di Antigone toglie buoni argomenti a chi vorrebbe leggere nel conflitto tra Antigone e Creonte il conflitto tra il diritto positivo e i diritti naturali. La contrapposizione tra Creonte e Antigone è qualcosa di più complesso che il simbolo della contrapposizione tra la legge e la giustizia. Antigone non si sottrae alle conseguenze della violazione di una legge ritenuta ingiusta. Così solleva il grande tema morale della disobbedienza civile che va oltre il dibattito secolare tra positivisti e giusnaturalisti e concerne le tecniche di tutela della dignità umana e dei diritti da essa fondati.

Tutti i conflitti, simbolici e reali, tra Antigone e Creonte si intrecciano. In ognuno di questi conflitti uno dei due poli si posiziona dalla parte della dignità umana. Oppure, cambiando il punto di vista, sarà la dignità umana a qualificare in senso etico uno dei due poli del conflitto.

Tutti i conflitti che emergono dalla tragedia sono riassumibili in un unico meta-conflitto, ovvero quello tra la dignità umana e la ragion di Stato normativamente codificata. Antigone ha contrapposto la persona allo Stato: la dignità di Polinice da un lato e la città di Tebe dall’altra. La dignità di uno è la dignità di tutti. La dignità di uno non è sacrificabile in nome e in ragione dello Stato. Allo stesso modo la dignità del peggiore dei criminali non è sacrificabile in nome della sicurezza collettiva. Nel momento in cui la dignità umana si eleva a parametro normativo e non è più solo criterio di orientamento morale dell’azione individuale entra in conflitto con alcune norme, risolve le dicotomie altrimenti presenti nell’ordinamento giuridico, e si pone a fondamento del sistema che legittima il potere. La dignità umana di Polinice, traditore della Patria, vale più della ragion di Stato di Creonte. Nella tragedia di Anouilh, Creonte non è un despota. È quello che oggi diremmo un uomo di Stato. Nel rifiutare la via di salvezza che Creonte le propone, Antigone mette al riparo il valore fondativo e non mediabile della dignità umana, finanche rispetto alle esigenze di una politica dal volto presentabile. Così il conflitto è ancora più stridente e  significativo. La dignità umana nello stato costituzionale di diritto post-bellico risolve le dicotomie che inevitabilmente si pongono tra sicurezza e libertà. La dignità umana, kantianamente intesa, è l’umanità, ovvero la non degradazione della persona a cosa. È la soglia non superabile dal diritto e dal potere di punire.

 

2. La dignità umana e l’articolo 27 della Costituzione italiana

L’articolo 27 della Costituzione afferma che le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Dunque i costituenti decisero di anteporre il limite dell’umanità alla indicazione della funzione rieducativa della pena. Dal 1948 al 1975, anno dell’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario, la vita in carcere era regolata dal Regolamento fascista del 1930. Gli anni ’70 furono gli anni delle grandi riforme legislative (avvio del regionalismo, entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, nuova legge sulla famiglia, istituzione del servizio sanitario nazionale) che cercarono di ridurre il gap tra i principi e le direttive costituzionali da un lato e la normativa e la pratica politica nell’era post-fascista dall’altro. In questo quadro va indagata la legge penitenziaria del 1975. L’Ordinamento penitenziario fa parte di quella stagione di attenzione ai principi e alle direttive costituzionali. Fortemente impregnato di cultura correzionalista, nel nome della rieducazione fonda la vita interna alle carceri sulla nozione di trattamento. A partire dal 1975 la legislazione ha funzionato come una fisarmonica: le maglie della flessibilità penitenziaria si sono allargate (nel 1986 con la legge Gozzini) o ristrette (nel 1991 con i decreti anti-mafia che introducono gli articoli 4-bis e 41-bis secondo comma) a seconda delle contingenze politiche. Tanto si è parlato di carcere della speranza, di trattamento e di rieducazione. Gli studiosi della pena, in primo luogo i giuristi, nonostante all’articolo 27  della Costituzione la funzione rieducativa segua la nozione di umanità, hanno scelto nel tempo quale centro di gravitazione permanente dei loro ragionamenti la funzione della pena, ovvero il secondo degli obiettivi costituzionali. Intorno ad esso si sono costruite e cancellate riforme, sono state avallate tesi opposte. C’è chi ha costruito, non solo metaforicamente, monumenti alla redenzione e chi ha elaborato un modello di carcere aperto al territorio e diretto al recupero sociale dei condannati. In ambo i casi è stata evocata e usata la medesima espressione costituzionale. La retorica rieducativa, sganciata dalla dignità umana, ha però per decenni non favorito il nascere e consolidarsi di una riflessione concettuale, normativa e giurisprudenziale intorno al primo degli obiettivi costituzionali, ovvero la pena secondo umanità. Ad esempio facendo riferimento esplicito alla funzione rieducativa della pena la Corte Costituzionale ha ritenuto la pena dell’ergastolo compatibile con l’articolo 27.

3. La nuova centralità della dignità umana nelle decisioni delle Corti

La crisi valoriale ed economica degli ultimi anni ha colpito e affondato molte delle certezze granitiche intorno alle quali era fondato il nostro sistema sociale e istituzionale. Il populismo penale ha dal suo canto prodotto un’inflazione penitenziaria tale da far scoppiare nei numeri il sistema, renderlo palesemente illegale. Di fronte a persone costrette a vivere ammassati in celle anguste, fredde e male-odoranti per venti ore al giorno non si poteva più invocare  o evocare la funzione rieducativa della pena. Era palese agli occhi di tutti che a essere violata, vilipesa era la dignità umana. Così una valanga di indignazione si è messa in moto a partire dai livelli istituzionali più alti.[3] La mancanza di spazio vitale nel sistema carcerario italiano è stata la ragione posta a fondamento di una decisione epocale della Corte Europea dei diritti umani nel caso-pilota Torreggiani. Il sistema penitenziario aveva svelato nel tempo tutte le sue contraddizioni e le sue ipocrisie. I giudici europei hanno posto un limite al potere di punire. Quei tre metri quadri sotto i quali vi sarebbe violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono la visualizzazione plastica della soglia insuperabile della dignità umana. Dunque l’inflazione penale, il sovraffollamento carcerario, l’inerzia amministrativa hanno suggerito la necessità di andare verso un cambio di paradigma. Dignità versus rieducazione. Niente di oggettivo o soggettivo può essere addotto a causa giustificativa della lesione della dignità umana. Le politiche della sicurezza hanno determinato la crisi del modello penitenziario correzionalista incapace di garantire i diritti fondamentali della persona detenuta e di proteggere la sua dignità.

L’attenzione giudiziaria e quella pubblica, a partire da qualche anno, dopo una lunga sbornia di tipo trattamentale, si sono inevitabilmente spostate intorno alla umanità, ovvero alla dignità umana. In un carcere dove si era costretti all’ozio forzato in spazi minimi e fatiscenti, la spinta morale verso la rieducazione è apparsa a tutti come fuori luogo e fuori tempo. Al centro dell’attenzione sono stati posti la dignità umana e l’insieme dei diritti su di essa fondati. In questo senso si pensi alle importanti riforme legislative che hanno finalmente introdotto un rimedio giurisdizionale per la tutela dei diritti dei detenuti, all’istituzione del garante nazionale delle persone private della libertà, ai rimedi risarcitori per chi ha sofferto una detenzione inumana in spazi troppo esigui. Nel dibattito corrente siamo abituati a opporre la funzione rieducativa della pena alle tesi retributive classiche, secondo le quali chi sbaglia paga, seppur in modo proporzionato. La funzione rieducativa della pena – soprattutto in epoca recente, malata di securitarismo e intrisa di ideologia della vendetta - è spesso evocata anch’essa quale baluardo estremo contro gli arbitrii punitivi. Ma, e di questo se ne sono accorte le Corti supreme negli Stati Uniti come in Germania o le Corti di merito in Italia, la funzione rieducativa funziona peggio rispetto alla dignità umana quale limite da opporre a una pena illegale e violenta. Funziona peggio anche perché il correzionalismo non è concettualmente e logicamente in antitesi a trattamenti contrari al senso di umanità. Lo è nella sua versione democratica, lo è nelle intenzioni di molti studiosi e operatori sociali e del diritto, non lo è dovunque e comunque. Il modello correzionale – anche nelle sue versioni più moderne, meno paternalistiche e autoritarie – ha sempre con sé il germe della strumentalizzazione dell’essere umano per un altro fine. L’uomo detenuto da rieducare diventa mezzo in funzione di un suo cambiamento, della tranquillità sociale, del perseguimento di un clima meno teso in carcere, di una classificazione dei criminali in buoni e cattivi, in recuperabili e non recuperabili. Un detenuto non recuperabile può anche essere condannato a una pena disumana senza che questo metta teoricamente in crisi il modello correzionale. La disumanità del regime penitenziario mette in crisi invece il modello penitenziario umanocentrico fondato sulla dignità. L’enfasi rieducativa, quando non legata alla protezione della dignità umana, è in potenziale conflitto con essa. L’attenzione data alla funzione della pena e a tutto ciò che essa comporta non aiuta a disegnare un sistema penitenziario chiaro nei diritti e nei doveri, che li connetta tra loro indissolubilmente, senza subordinare gli uni agli altri. Affidarsi ciecamente all’utopia della rieducazione significa credere fideisticamente o ipocritamente in indagini impossibili intorno ai sentimenti più profondi della persona. Per esemplificare, l’ordinamento penitenziario italiano del 1975 subordina la concessione di un’ampia gamma di benefici (che riducono l’entità e l’intensità della pena carceraria) alla “partecipazione del detenuto all’opera rieducativa”. Partecipare o non partecipare non sarà quindi indifferente per un detenuto. Dalla partecipazione all’opera rieducativa dipenderà il suo futuro, addirittura il suo essere libero o prigioniero. Tutto questo introduce elementi di interesse nella relazione asimmetrica tra custode e custodito. I destini individuali sono affidati a un gioco sinallagmatico che poco attiene alla sfera del diritto. Sfumare i riflettori dall’utopia rieducativa e accenderli sulla dignità umana e sui diritti da essa fondati aiuta a leggere le aporie del carcere, contribuisce a rifondare il sistema penitenziario in modo cristallino, ingabbiandolo dentro limiti etici non valicabili e infine rendendolo compatibile con le regole dello stato sociale di diritto. Inoltre dà un senso alla stessa funzione di reintegrazione sociale attribuita alla pena, laicizzandola e deideologizzandola. Negli ultimi anni è accaduto che la Corte suprema degli Stati Uniti d’America ha intimato alle autorità dello Stato della California di liberare alcune migliaia di detenuti in quanto costretti a vivere in spazi insufficienti, la Corte costituzionale della Germania ha affermato che lo Stato deve rinunciare a esercitare il potere di punire se non è capace di assicurare la dignità umana dei prigionieri costretti a vivere in spazi troppo ridotti, la Corte europea dei diritti umani ha sostenuto che negare lo spazio minimo vitale equivale a torturare, la Corte costituzionale italiana ha giuridicamente “minacciato” il Parlamento imponendogli misure di contenimento dell’affollamento carcerario[4]. Si legge nel comunicato stampa della Corte costituzionale che «sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cp, sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano nella parte in cui quella disposizione non prevede tra i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena la situazione di sovraffollamento carcerario. La Corteha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore nell'individuare un rimedio giurisdizionale al problema del sovraffollamento carcerario ma, al contempo, si è riservata, in caso di inerzia legislativa, di adottare in un eventuale successivo procedimento, le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità». La parola chiave di questa ondata giurisprudenziale è proprio umanità, la dignità umana kantiana, nel cui nome si sta cercando di ovviare a quelle politiche di internamento di massa che hanno prodotto prigioni dove la vita è degradata e il trattamento è degradante. La dimensione spaziale e quella temporale sono a loro volta determinanti per scardinare le asprezze e le inumanità delle punizioni. Non è sufficiente però soltanto la riviviscenza normativa, dottrinale e giurisprudenziale della dignità umana. Esiste e persiste un gap tra le proclamazioni giuridiche e la pratica punitiva; va spiegato il paradosso stridente della pena illegale inferta nel nome della legalità infranta.

4. Le riforme nel nome della dignità umana

Dunque a quarant’anni dall’approvazione dell’Ordinamento penitenziario finalmente è stato avviato un processo riformatore, non nel nome della funzione rieducativa della pena ma nel nome del limite insuperabile della dignità umana. La democrazia del terzo millennio non può permettersi, senza contraddirsi, di superare una certa soglia. Dal 2013 sono state avviate riforme penali e penitenziarie in controtendenza rispetto ai quindici anni precedenti. Riforme dirette a ridurre il peso numerico della popolazione detenuta e a assicurare la tutela dei diritti fondamentali della persona privata della libertà. Si sono messe in discussione prassi consolidate ma profondamente ingiuste. Un esempio per tutti. Si è finalmente previsto che i detenuti debbano essere impegnati in attività fuori dalla propria cella di pernottamento per almeno otto ore. È questa la rivoluzione della ‘normalità’ dopo decenni di costrizione all’ozio forzato nel nome di una malcelata idea di sicurezza. La retorica della rieducazione non ha minato le fondamenta di un sistema incapace di auto-riformarsi. La nozione giuridica della dignità umana, in virtù della sua forza e della sua indefinitezza, è riuscita a dare uno scossone forte a un sistema sclerotizzato. Non è un caso che lo scossone sia arrivato da organismi internazionali come la Corte europea dei diritti umani e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura meno coinvolti nei dibattiti interni e più in sintonia profonda con la nozione di dignità. Non è inoltre un caso che nel nostro Paese a dare esecuzione a questo scossone si sia messo in prima fila chi è portatore di una cultura europea umanocentrica e non invece chi tradizionalmente si è affidato agli argomenti dottrinali della funzione della pena.

Dunque, se l’Ordinamento penitenziario deve essere riformato, la parola chiave di una nuova legge deve essere la dignità umana, unica capace a produrre un cambio epocale di paradigma e a ridurre gli accessi e gli arbitrii del potere di punire.

[1] Alcune parti di questo articolo sono tratte dal volume da me recentemente pubblicato Carceri. I Confini della dignità, (Jaca Book, 2014).

[2] Per un’analisi profonda dei tanti conflitti presenti nelle tragedie di Sofocle e Anouilh vedi il libro di Giuliano Pontara, Antigone o Creonte, edizioni dell’Asino, 2011. Tra le traduzioni più recenti quella di Massimo Cacciari, Antigone, Einaudi, 2007.

[3] Si pensi al messaggio alle Camere del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell’ottobre del 2013.

[4] Decisione del 10 ottobre 2013.