Magistratura democratica

Il processo telematico tributario

di Francesco Buffa

«Portale della Giustizia tributaria», «Processo tributario telematico», “scrivania” del giudice, udienza a distanza, Massimario nazionale, progetto “Prodigit”: il nuovo processo tributario nasce con un massivo uso di tecnologie informatiche e telematiche a supporto della nuova giurisdizione.

1. Le fonti normative / 2. Il «Portale della Giustizia tributaria» / 3. Il «Processo tributario telematico» / 4. La “scrivania” del giudice / 5. L’udienza a distanza / 6. La decisione della causa / 7. L’Ufficio del Massimario nazionale e il progetto “Prodigit

 

1. Le fonti normative

L’articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo aver previsto che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, demanda a un apposito regolamento il generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in data 23 dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario», ha quindi disciplinato la materia. A tale fonte hanno poi fatto seguito – tra gli interventi più rilevanti – : i decreti del Direttore generale delle Finanze 11 novembre 2020, recante regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza da remoto, e 6 novembre 2020, recante regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari; l’art. 16 dl 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede l’obbligatorietà della notifica e del deposito del ricorso in modalità telematica; da ultimo, il d.lgs 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ha dettato le ultime disposizioni in materia, completando il quadro normativo.

Dette fonti normative hanno, quindi, delineato la struttura del processo telematico tributario. 

 

2. Il «Portale della Giustizia tributaria»

L’architettura è stata implementata con la creazione del «Portale della Giustizia tributaria», un sito tematico del Dipartimento delle Finanze (MEF), che rappresenta il principale riferimento istituzionale nell’ambito dei servizi digitali a supporto di tutti gli operatori della giustizia tributaria. 

Il portale, in particolare, garantisce all’utenza l’accesso ai servizi telematici e la modulistica di riferimento.

Per le parti, è possibile accedere a una serie di applicazioni che consentono l’utilizzo delle procedure telematiche in uso riguardanti il processo tributario. Il servizio “Consultazione pubblica contenziosi tributari” consente di interrogare liberamente i soli dati anonimizzati dei contenziosi tributari instaurati presso le corti di giustizia tributaria; in “Info ricorso” sono consultabili le informazioni di un contenzioso tributario, specificando il numero di registro generale e l’anno di iscrizione a ruolo del ricorso (nel risultato della ricerca sono presenti le principali informazioni descrittive del contenzioso tributario, quali l’oggetto della controversia, la categoria dei soggetti interessati e l’esito del contenzioso. Sono inoltre disponibili i dati riguardanti le tipologie degli atti depositati, i provvedimenti giurisdizionali e le udienze relative al ricorso). In “Calendario udienze” è possibile ricercare le udienze (fissate, discusse o rinviate) di una specifica sezione della corte indicando, oltre al numero della sezione, un intervallo di date. 

Nel risultato della ricerca sono presenti informazioni sulle date e le aule di svolgimento delle udienze, nell’ambito delle quali sono consultabili il numero di registro generale dei ricorsi, l’ordine di chiamata e la modalità di trattazione dell’udienza (pubblica udienza, camera di consiglio, pubblica udienza a distanza).

Il sistema consente, inoltre, la consultazione delle pagine di Giurisprudenza tributaria, oltre alla Rassegna sentenze tributarie, agli orientamenti di giurisprudenziali, ai Massimari (nazionale e regionali), nonché ad analisi e statistiche sul contenzioso tributario. La collana editoriale “Tax justice DF” è dedicata all’approfondimento di alcune delle questioni più controverse in ambito tributario, con l’obiettivo di rappresentare i contrasti giurisprudenziali emersi in seno alle corti di giustizia tributaria e alla Corte di cassazione. Essa si compone di due tipologie di prodotti: i quaderni di giurisprudenza, che, riservati a temi specifici trattati attraverso l’analisi delle sentenze più significative di merito e di legittimità, costituiscono una rassegna giurisprudenziale tributaria ragionata ed esaustiva; gli updates periodici, con focus dedicati a singole pronunce relative a disposizioni ed istituti tributari più attuali e dibattuti.

Il portale consente quindi ad avvocati e magistrati l’accesso ai fascicoli nell’ambito del processo telematico tributario. Il sistema, specie se confrontato con analoghi strumenti messi a disposizione del giudice ordinario, è assai user-friendly e molto pratico, consentendo la connessione da remoto agli atti in modo rapido e il deposito telematico degli atti a distanza con pochi passaggi informatici.

 

3. Il «Processo tributario telematico»

Quanto al «Processo tributario telematico» (PTT)-SIGIT, i cittadini, i professionisti e gli enti impositori devono procedere, una volta muniti di identità digitale (SPID, CIE, CNS) alla registrazione per utilizzare i servizi del PTT, preventivamente muniti di casella PEC e di firma digitale.

Ai sensi del d.lgs n. 220/2023, le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione, dunque con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico. In casi eccezionali, il presidente della commissione tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Il d.lgs n. 220/2023 prevede che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico e che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori siano sottoscritti con firma digitale. La mancata sottoscrizione con tale modlità dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Per gli atti di parte, la violazione delle disposizioni e, in particolare, delle vigenti norme tecniche del PTT non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. È, peraltro, previsto che la liquidazione delle spese del giudizio tenga in ogni caso conto della violazione, ad opera dei difensori delle parti, delle previsioni di cui al comma 4-bis dell’art. 16-bis, del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, nonché delle norme tecniche del PTT, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. 

Per gli allegati di parte, mentre è venuto meno con il d.lgs n. 220/2023 l’obbligo di firma digitale degli stessi originariamente previsto dalle norme tecniche (considerato, evidentemente, un eccesivo appesantimento), rimane l’obbligo della veste elettronica, e si è stabilito comunque che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale. 

Nel processo tributario la parte ha l’obbligo di avvalersi di un difensore nelle cause aventi valore superiore ai 3000 euro, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs n. 546/1992 (per “valore della lite” s’intende il valore del tributo al netto di interessi e sanzioni).

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi: nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore; tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello; qualora il ricorrente sia in possesso della firma digitale, è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del regolamento; si tratta della medesima disciplina prevista per il processo civile telematico.

La suddetta procedura non si applica al contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale ai 3000 euro, che può avvalersi del deposito telematico degli atti, purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC.

Il deposito telematico prevede la compilazione guidata di alcune schermate – nota di iscrizione a ruolo (NIR) – e la trasmissione dei documenti. I cittadini e i professionisti possono effettuare il pagamento online del CUT utilizzando il sistema di pagamento “PagoPA”, che si attiva all’interno dell’applicazione PTT a seguito del deposito del ricorso/appello.

Le regole tecniche per la predisposizione degli atti e dei documenti da depositare telematicamente tramite il PTT sono definite nel decreto del Direttore generale delle Finanze 4 agosto 2015, modificato con decreto del 23 aprile 2023.

Il nome del file è libero, ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri; la dimensione massima dei singoli file è pari a 10 MB; qualora il documento/atto sia superiore a tale dimensione massima, è necessario suddividerlo in più file. Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. È comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.

I formati file ammessi dal SIGIT per gli atti processuali sono il PDF/A-1a e il PDF/A-1b. Con riferimento agli allegati, il sistema consente il deposito dei file anche nei seguenti formati: Bitmap Image (BMP); Email Markup Language (EML); eXtensible Markup Language (XML); Graphics Interchange Format (GIF); Joint Photographic Experts Group (JPEG); Microsoft Office Excel (XLS, XLSX); Microsoft Office Word (DOC, DOCX); Open Document Format (ODT); Portable Document Format (PDF); Portable Network Graphics (PNG); Tagged Image File Format (TIFF). 

Con riguardo all’atto principale da trasmettere telematicamente, si fa presente che, ai sensi dell’art. 10 dell’allegato tecnico, il ricorso/appello e ogni altro atto processuale (ad esempio: controdeduzioni, intervento del terzo, istanza sospensione in via autonoma, etc.) devono essere: in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia – quindi, non è ammessa la copia per immagine – ; sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale – il file recherà la seguente estensione: “nome file libero.pdf.p7m”; di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 5 MB; qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 5 MB di cui sopra – ; correttamente classificati secondo la tipologia resa disponibile dal sistema, avendo cura di tenere distinti l’atto principale dagli allegati.

Si ricorda che il salvataggio in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b risponde all’esigenza di utilizzare un formato standardizzato a livello internazionale, che permette di mantenere i contenuti dell’atto anche nel tempo. Tale formato si deve richiedere al momento della trasformazione/salvataggio dell’atto in PDF, selezionando, tra le “Opzioni” di salvataggio, la seguente: “Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)”. Nell’area riservata del PTT è disponibile il servizio di “Verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A”, che permette di verificare (prima dell’invio) il formato, la dimensione e il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità.

La firma digitale, obbligatoria per gli atti processuali e facoltativa per i soli allegati, potrà essere apposta in modalità CADES o PADES senza modificare l’estensione dei file prima della firma.

Il PTT, successivamente alla fase di accettazione degli atti, procede ai seguenti controlli e verifiche: controllo dell’assenza di virus nei file trasmessi; verifica della dimensione dei file trasmessi; verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi; verifica dell’integrità dei file trasmessi; controllo del formato dei file trasmessi.

L’esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell’atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell’atto principale, o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.

Al termine dei controlli automatizzati, il sistema consentirà o meno l’acquisizione degli atti e degli allegati e rilascerà all’utente le comunicazioni relative alla correttezza o meno delle procedure telematiche di deposito, evidenziando se del caso la presenza di anomalie (a seconda dei casi “bloccanti” o “non bloccanti” riferibili a determinati atti e/o allegati).

Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce, ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

La data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico: tale ultima data è, dunque, quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali previsti dal d.lgs n. 546/1992.

Tale procedura telematica è utilizzabile anche per il deposito: delle controdeduzioni del resistente/appellato; degli atti successivi e relativi allegati, effettuato sia dal ricorrente/appellante sia dal resistente/appellato; di atti prodotti da altri soggetti coinvolti nella controversia.

La ricevuta di accettazione e i messaggi rilasciati dal sistema, inseriti nell’area personale dell’utente e inoltre inviati anche a mezzo PEC, sono inseriti dal PTT nel fascicolo informatico del soggetto destinatario della PEC (ricorrente, resistente, terzo o d’ufficio).

Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2 del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di PEC a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

L’indicazione dell’indirizzo di PEC nell’atto introduttivo, da riportare nell’apposita schermata, equivale all’indicazione del domicilio digitale eletto valevole per le comunicazioni e le notificazioni di cui all’art. 16-bis, comma 4, d.lgs n. 546/1992. Si precisa che il domicilio digitale eletto è l’unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali; resta salva la possibilità di indicare più indirizzi PEC relativi a ciascuno dei difensori nominati dal ricorrente/appellante e indicati nei campi previsti dalle schermate.

Al pari di quanto avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante l’utilizzo del servizio postale, anche nel PTT il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.

Infatti, ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine: per il mittente, alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario, alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.

I file relativi agli atti processuali e gli allegati depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio formano il fascicolo informatico: in esso sono raccolti, altresì, le ricevute di PEC e i messaggi di sistema.

Il fascicolo informatico è costituito dalle seguenti quattro cartelle:

– fascicolo del ricorrente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;

– fascicolo del resistente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;

– fascicolo d’ufficio: contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla commissione tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;

– fascicolo delle altre parti resistenti: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.

Nel fascicolo d’ufficio, gestito dal personale amministrativo della commissione tributaria, sono contenuti: le comunicazioni processuali effettuate dalla segreteria (artt. 16 e 16-bis d.lgs n. 546/1992); il verbale d’udienza; i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti e ordinanze); altri atti eventuali (ad esempio, l’atto di nomina del consulente tecnico d’ufficio e relativa perizia, etc.).

 Le parti e/o i loro difensori che accedono al PTT, in quanto abilitati dal sistema a seguito della registrazione, possono consultare il fascicolo informatico relativo alla controversia utilizzando il servizio del “Telecontenzioso” ed estrarre copia degli atti ivi presenti.

Il servizio del Telecontenzioso fornisce informazioni sui ricorsi presentati e sullo stato del processo tributario, consentendo di consultare i dati del fascicolo processuale informatico, l’elenco delle tipologie di atti depositati dalle parti e dei provvedimenti emanati dal giudice.

Al riguardo, l’art. 40, comma 1-quater del dPR n. 115/2002 stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.

Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono tenuti all’invio delle comunicazioni processuali riferibili alle udienze e ai dispositivi dei provvedimenti di cui agli artt. 16 e 16-bis del d.lgs n. 546/1992, che disciplinano rispettivamente le comunicazioni a mezzo servizio postale e quelle via PEC.

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. c, d.lgs n. 546/1992, è fatto obbligo di indicare l’indirizzo PEC del difensore o delle parti nel ricorso/appello o nel primo atto difensivo e presso il quale saranno effettuate le comunicazioni telematiche previste dall’art. 16-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il medesimo comma 1 del citato articolo 16-bis chiarisce che, nelle controversie in cui la parte sta in giudizio personalmente, qualora l’indirizzo PEC non sia rinvenibile dai pubblici elenchi, il ricorrente ha facoltà, comunque, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni.

Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che la mancata indicazione della PEC del difensore, ovvero la mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, comportano il deposito in segreteria della commissione tributaria competente delle relative comunicazioni.

L’art. 16-bis, comma 4, d.lgs n. 546/1992 e l’art. 6 del regolamento n. 163/2013 stabiliscono che l’indicazione dell’indirizzo di PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all’indicazione del domicilio digitale eletto.

Da ultimo, va ricordato che il d.lgs 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario», all’art. 1 ha previsto che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’art. 103-bis disp. att. cpc, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta, ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

 

4. La “scrivania” del giudice

La “scrivania” del giudice è l’ambiente di lavoro online dedicato ai magistrati e ai giudici tributari per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali: consiste in un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali a due fattori di autenticazione.

Per accedere alla scrivania, è prescritto (pur senza sanzione espressa) che il giudice debba utilizzare una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell’accesso, l’installazione e l’aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa. L’accesso alla scrivania è effettuato a distanza, e senza necessità di specifica installazione di applicazione software.

L’applicativo provvedimento giurisdizionale digitale (PGD) all’interno della scrivania del giudice di cui al comma 1, realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali. 

I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD. Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale, l’applicativo PGD consente: a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale; b) di disporre l’oscuramento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 52 del codice in materia di protezione dei dati personali; c) di trasmettere all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali ai fini del deposito in cancelleria.

Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale; la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del SIGIT, pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico: all’atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il SIGIT attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento. 

Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede a estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico di cui al comma 3 sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico. 

Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del SIGIT, a cui accede con proprie credenziali. Gli atti relativi, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, sono inseriti nel fascicolo processuale informatico. Anche qui, se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. Il processo verbale dell’udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.

 

5. L’udienza a distanza

Giudici tributari, parti processuali, difensori e personale amministrativo si collegano in audiovisione per lo svolgimento dell’udienza. Come anticipato, lo svolgimento dell’udienza a distanza è disciplinato dalle regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico “Skype for Business”. I collegamenti sono effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse e degli apparati assegnati ai singoli uffici; detti dispositivi rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative».

Ai sensi dell’art. 4 l. 31 agosto 2022, n. 130, la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio. 

La materia è stata di recente modificata dal d.lgs 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario», che ha eliminato la modalità esclusivamente telematica di tenuta dell’udienza monocratica, e anche la modalità telematica dell’udienza collegiale, salvo richiesta di una delle parti. Secondo la nuova disciplina, se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza, e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo abbia chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione. 

I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunti nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

La decisione del presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 16-bis d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente, contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa, disponendo che ne venga data comunicazione alle parti. 

Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede a effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e a inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

 

6. La decisione della causa

Quanto alle ordinanze cautelari, la riforma prevede che il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell’istanza. Viene introdotto poi un regime di impugnazione cautelare, dinanzi al collegio o al giudice di secondo grado, rispettivamente per le ordinanze monocratiche o collegiali. 

Quanto alle sentenze, si è già detto che il giudice le sottoscrive con firma digitale a pena di nullità. Il loro deposito è effettuato solo telematicamente nell’ambito del sistema “scrivania” («La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione»); il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. 

In tema, peraltro, meritano di essere segnalate due previsioni del d.lgs n. 220/2023. La prima – da valutarsi anche in relazione al riferito obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti di parte – riguarda la sentenza con motivazione semplificata, essendo previsto che il giudice decide (e sembra trattarsi di un preciso dovere del giudice, ancorché non sanzionato) con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso; la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

La seconda previsione, applicabile per i giudizi introdotti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024, è contenuta nell’art. 35 d.lgs n. 546/1992, come modificato dall’anzidetto d.lgs n. 220, e dispone che il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni; quando ne ricorrono i motivi, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. 

Da ultimo, va rilevato che la camera di consiglio collegiale non ha specifica disciplina quanto alla presenza dei giudici nello stesso luogo fisico, sicché sembra possibile la tenuta in forma elettronica a distanza, e anche al di fuori del sistema Skype for business e dei server dell’ufficio, potendo essere utilizzato altro software (ad esempio, Whatsapp), purché assicuri la contestuale visibilità, l’ascolto e l’interazione tra i giudici.

 

7. L’Ufficio del Massimario nazionale e il progetto “Prodigit

L’art. 1, comma 1, lett. r della legge n. 130/2022 ha inserito, dopo l’art. 24 d.lgs n. 545/1992, l’art. 24-bis, rubricato «Ufficio del Massimario nazionale», che prende il posto dei vecchi Massimari regionali, ormai soppressi. 

Al Massimario nazionale è attribuito il compito di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.

Il Consiglio di presidenza ha quindi adottato, con delibera n. 158/2023, il regolamento attuativo dell’Ufficio, attribuendogli, tra gli altri, i seguenti compiti: rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle più significative emesse dalle corti di primo grado, tenuto conto di specifici criteri selettivi (nuova questione o nuova normativa priva di giurisprudenza; questione interpretativa controversa; mutamento di indirizzo giurisprudenziale; fattispecie di rilevante interesse); gestione e implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale di cui all’art. 24-bis, comma 4, d.lgs n. 545/1992, relazionandosi con continuità e avvalendosi del supporto dell’ente gestore dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero; coordinamento e supervisione delle attività di massimazione effettuate, a seguito di stipula di appositi protocolli, dagli enti che hanno contribuito alla realizzazione della banca dati di giurisprudenza di merito e conseguente caricamento in banca dati delle massime redatte; collaborazione e supporto all’attività della istituenda Scuola Superiore della Giustizia Tributaria. 

L’Ufficio è composto da 15 componenti e un direttore, con esonero facoltativo dalle funzioni giurisdizionali tributarie e con durata quinquennale decorrente dalla loro nomina (l’incarico non è rinnovabile).

Il Massimario svolge un ruolo centrale per gli operatori e per i giudici, in quanto consente di garantire la conoscenza o la conoscibilità dei precedenti della giurisprudenza di merito e la loro diffusione. Si è peraltro già evidenziato, in altra sede di questo studio, che il Massimario non è costituito presso la Cassazione (cui compete il potere nomofilattico) né presenta garanzie di autonomia predefinite.

Le massime delle decisioni alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

In tema, va ricordato che la lettera i del comma 1 dell’art. 19 legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111/2023) stabilisce che, nell’esercizio della delega, si garantisca a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte in versione digitale nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal MEF, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto di difesa. La delega non è stata esercitata al momento, non essendovi disposizioni attuative della richiamata norma nei dd.lgss 219 e 220 del 2023. I principi di cui alle lettere da i a m non sono stati oggetto di attuazione ai sensi del presente schema di decreto legislativo. Si tratta di principi riguardanti l’accesso alle banche dati della giustizia tributaria e del Ministero, nonché dei principi in tema di redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di incrementarne l’efficienza e i risparmi di spesa.

Un ultimo accenno va fatto al progetto “Prodigit”, che si propone di attuare un importante processo di innovazione della giustizia tributaria con il supporto della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale, ed è volto a realizzare un miglioramento della trasparenza e dell’efficienza della stessa mediante cinque linee di intervento specifiche, che si aggiungono a tre linee di intervento trasversali: 1) digitalizzazione dei processi interni del CPGT; 2) reingegnerizzazione del sito istituzionale del CPGT; 3) implementazione della banca dati nazionale di giurisprudenza di merito; 4) realizzazione di un modello di giustizia predittiva; 5) creazione sperimentale del laboratorio digitale del giudice tributario, denominato “Tribhub”.