La sezione tributaria della Corte di cassazione e l’impatto della riforma
L’Autore offre uno sguardo dall’interno alla sezione tributaria della Cassazione, misurando le ragioni dell’intervento riformatore e l’impatto della riforma, soffermandosi, oltre che sulle problematiche organizzative, sugli strumenti deflattivi del contenzioso (pda e rinvio pregiudiziale soprattutto).
1. La costituzione e l’organizzazione della sezione tributaria. Le ragioni dell’intervento riformatore / 2. La costituzione e l’organizzazione della sezione tributaria. Le aree specialistiche interne / 3. La classificazione dei ricorsi pendenti e di quelli sopravvenuti. Gli uffici spoglio sezionali / 4. Le proposte di definizione accelerata (pda). I ricorsi manifestamente fondati e i cd.“cameroni” / 5. Il rinvio pregiudiziale
1. La costituzione e l’organizzazione della sezione tributaria. Le ragioni dell’intervento riformatore
L’art. 3 della legge 31 agosto 2022, n. 130, intitolato «Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione», dispone al primo comma che «Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria», aggiungendo al secondo comma che «Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1».
Lo scopo – dichiarato nell’enunciato legislativo – dell’istituzione e, soprattutto, dell’organizzazione della sezione tributaria è dunque quello di incrementare la nomofilachia e di favorire una riduzione dei tempi di decisione dei procedimenti pendenti.
La rilevanza sostanziale, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, della materia tributaria, e quindi la rilevanza potenziale dell’intervento legislativo di riforma, è palese ove si consideri che «il contenzioso tributario integra una percentuale consistente di tutto il contenzioso civile pendente presso la Corte di cassazione poiché riguarda – al 31 dicembre 2023 – il 44,2% del totale»[1].
Al mero dato quantitativo deve poi aggiungersi la considerazione sia dell’elevato valore economico che caratterizza gran parte delle controversie tributarie (specie nelle materie delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto), sia della complessità intrinseca di molte delle questioni trattate (in ragione non solo di una legislazione interna spesso non omogenea e in continua evoluzione nel tempo, ma anche della frequente applicazione delle fonti internazionali, pattizie e comunitarie), sia, infine, della rilevanza della materia tributaria non solo nella logica dei doveri costituzionali[2], ma anche nella prospettiva della tutela dei valori costituzionali ai quali tali doveri sono strumentali (si pensi, ad esempio, alla relazione funzionale tra il principio della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, dettato dall’art. 81 Cost.), oltre che nell’ottica della rilevanza sociale diffusa.
2. La costituzione e l’organizzazione della sezione tributaria. Le aree specialistiche interne
Invero, la sezione tributaria della Corte di cassazione era stata già costituita con il decreto del primo presidente del 19 giugno 1999, n. 61, che ha attuato il voto dell’assemblea generale del 1999 della medesima Corte. Tuttavia, come è stato già rilevato, la formalizzazione legale dell’istituzione della sezione non è priva di rilevanza sistematica, giacché «assevera che il contenzioso tributario in Cassazione risponde alle regole ordinarie, anche organizzative, del giudizio di legittimità e, quindi, spazza via pulsioni e velleità emerse nel recente passato, volte ad attrarre questo contenzioso nell’orbita di altre giurisdizioni»[3]. Resta quindi confermato che il processo tributario vero e proprio termina con la pronuncia della sentenza della (attuale) corte di giustizia tributaria di secondo grado, lasciando spazio al giudizio ordinario di legittimità, per quanto caratterizzato da peculiarità derivanti dalle regole particolari del processo tributario di merito che ne è a monte[4].
L’attribuzione al primo presidente dei poteri organizzativi di cui al comma 2 dell’art. 3 l. n. 130/2022 trova espressamente ragione nel fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti, obiettivi cui è strumentale la necessità che i magistrati assegnati alla sezione tributaria siano muniti di competenza specifica nella materia che trattano. Si tratta, quindi, di interventi che possono incidere sulla selezione dei giudizi, e dei magistrati che devono deciderli[5], e che hanno trovato attuazione, dopo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 e in coerenza con le previsioni tabellari per il periodo 2020-2022[6], in particolare con il decreto 31 maggio 2023, n. 76 della prima presidente, attuato con il decreto n. 99/2023, relativo alla costituzione delle aree specialistiche interne alle sezioni civili e degli uffici spoglio sezionali.
Quanto alle aree interne, strettamente funzionali all’incremento della competenza specifica dei magistrati che ne fanno parte, deve tuttavia rilevarsi che i consiglieri della sezione tributaria erano suddivisi già da molti anni in tre “gruppi”, corrispondenti alle aree tematiche in cui la sezione stessa è da tempo articolata, in corrispondenza ad altrettanti nuclei di tributi (imposte dirette, IVA, diritti doganali e accise, imposta di registro e tributi locali)[7].
Attualmente, i consiglieri assegnati alla sezione tributaria sono nel complesso 42 (più 4 magistrati addetti al Massimario) e i presidenti 4; tuttavia l’organico effettivo, calcolato al netto degli esoneri totali e parziali, per incarichi interni ed esterni alla Corte, ammonta a 35 consiglieri (su 51 previsti quale organico sezionale) e 4 presidenti di sezione (su 7)[8]. Ed è evidente, per usare le parole dell’attuale presidente titolare della sezione, che «l’obiettivo di mantenere stabile, e se possibile incrementare, la produttività complessiva della Sezione Tributaria e così di ridurre la pendenza, la durata media dei procedimenti e il disposition time, senza tuttavia determinare un ulteriore – improponibile – aggravio dell’attività di tutti, resta affidato: a) all’aumento delle risorse effettive dei consiglieri c.d. FTE (attualmente circa 37 su 51 in organico) e dei presidenti (4 su 7)»[9].
3. La classificazione dei ricorsi pendenti e di quelli sopravvenuti. Gli uffici spoglio sezionali
Quanto poi agli uffici spoglio sezionali, è utile premettere che l’efficacia della loro azione presuppone l’utile schedatura dei ricorsi pendenti e di quelli via via sopravvenuti, per poterne cogliere rapidamente, con la maggior precisione possibile, non solo la materia specifica controversa, al fine dell’assegnazione all’area di pertinenza, ma anche il peso ponderale della decisione e la correlazione, oggettiva o soggettiva, con altri giudizi, con i quali sia necessaria (ad esempio, nei casi di litisconsorzio o pregiudizialità) o almeno opportuna la riunione o, comunque, la trattazione congiunta.
La consapevolezza della distribuzione, per materia e per questioni, all’interno dei moltissimi ricorsi pendenti, dell’oggetto specifico del contendere, è poi necessariamente strumentale alla prevenzione, e comunque alla soluzione (con apposite udienze pubbliche monotematiche) di possibili contrasti o parziali disallineamenti giurisprudenziali interni a ciascuna delle aree in cui è ripartita la sezione.
Al riguardo, la sezione tributaria già dal 2022 ha aggredito il rilevantissimo arretrato[10] con un dettagliato censimento del “magazzino” (anni 2016-2022), effettuato, grazie anche all’apporto degli addetti all’ufficio per il processo (UPP), attraverso la redazione da parte di tutti i consiglieri non addetti all’ufficio spoglio e sulla base di una rinnovata tabella di classificazione per voci e sottovoci, di schede informatizzate contenenti la descrizione dell’oggetto e dei contenuti dei ricorsi e ogni altra utile indicazione (da ultimo, quella, fondamentale, di segnalare i ricorsi suscettibili di proposta di definizione agevolata ex art. 380-bis cpc, in quanto inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; o comunque i ricorsi manifestamente fondati)[11].
L’utilizzo di codici alfanumerici nel nome dei file, corrispondenti alla predetta griglia di classificazione della materia trattata, e la possibilità di ricerca libera per parole all’interno del “magazzino”, costituiscono un prezioso ausilio per l’organizzazione e la formazione dei ruoli d’udienza. Tuttavia, il costante calo del numero degli addetti all’ufficio per il processo ha inciso negativamente proprio sull’attività di schedatura, rendendo inevitabile ricorrere all’assegnazione a ciascun consigliere (già aggravato dal rilevante carico d’udienza) della sezione, addetto a tale attività, di un numero di ricorsi da schedare in autonomia.
A valle dell’attività diffusa di schedatura opera quindi, per ciascuna area tematica interna alla sezione, l’ufficio spoglio, del quale fanno parte, oltre al presidente di sezione coordinatore del relativo gruppo, alcuni degli addetti all’UPP e tre consiglieri esperti, due dei quali si occupano prevalentemente dello spoglio dei ricorsi di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2023; mentre l’altro, con riferimento soprattutto ai ricorsi pervenuti fino al 31 dicembre 2022, provvede all’attività necessaria alla formazione dei ruoli d’udienza.
4. Le proposte di definizione accelerata (pda). I ricorsi manifestamente fondati e i cd.“cameroni”
Tanto per i “vecchi” quanto per i “nuovi” ricorsi, uno degli esiti possibili dell’attività di spoglio è la proposta di definizione accelerata (pda) prevista dal novellato art. 380-bis cpc, riformato dal d.lgs n. 149/2022, per effetto del quale, se non è stata ancora fissata l’udienza, il presidente della sezione o un consigliere da quest’ultimo delegato (in concreto, i consiglieri componenti l’ufficio spoglio sezionale di ciascuna delle tre aree specializzate) può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio quando ravvisa l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. Ove la parte ricorrente non chieda, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, che la causa venga decisa, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 cpc, quindi il presidente della sezione, o il consigliere delegato, adottano un decreto di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, provvedendo sulle spese in conformità alla norma richiamata.
Il meccanismo virtuoso che trasformi in una pda (e in auspicabile successivo decreto d’estinzione) la classificazione, in sede di schedatura, del ricorso come suscettibile di definizione ai sensi del novellato art. 380-bis cpc (perché inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato), anche quando inizierà ad operare a pieno regime, non è idoneo a supplire totalmente alla rilevante funzione di filtro in precedenza garantito, ai sensi del previgente art. 376, primo comma, cpc, dalla soppressa sesta sezione civile (e quindi anche della sottosezione tributaria di quest’ultima) della Corte, non fosse altro che per la sua inutilizzabilità quando il ricorso sia invece manifestamente fondato.
Infatti, in quest’ultima fattispecie, l’art. 375, primo comma, n. 5, e l’art. 380-bis cpc ante-novella avrebbero consentito di avviare agevolmente il ricorso alla decisione con il meccanismo della proposta del relatore e della decisione camerale. Invece, l’attuale assetto normativo non prevede un procedimento di trattazione diversificata dei ricorsi manifestamente fondati, ciò che appare invero sorprendente, giacché rischia di vanificare parzialmente proprio gli effetti della stabilizzazione degli orientamenti di legittimità perseguiti dalla riforma, compromettendo anche lo scopo di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte. Per ovviare, per quanto possibile, a tale pericolo, la soluzione adottata dalla sezione tributaria è quella di proporsi di intercettare, sin dall’attività di classificazione dei ricorsi, quelli manifestamente fondati, segnalandone nella schedatura, con apposita parola chiave, tale natura affinché, in sede di spoglio e di composizione dei ruoli d’udienza, si possano predisporre quelli che vengono ormai comunemente definiti “cameroni”, ovvero camere di consiglio nelle quali la fondatezza prima facie dei ricorsi, la tendenziale omogeneità della loro materia e l’auspicabile coincidenza tra il consigliere che ha classificato all’origine il ricorso e quello che ne sarà relatore, dovrebbero poter consentire, da parte di alcuni o di tutti i consiglieri partecipanti all’adunanza, la trattazione e la decisione di un maggior numero di affari.
5. Il rinvio pregiudiziale
La legge n. 130 del 2022 ha introdotto, con l’art. 363-bis cpc, l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, che, con riferimento all’intero giudizio di legittimità (e non solo alla materia tributaria) consente al giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema corte una questione di diritto, sulla quale lo stesso giudice deve decidere e in relazione alla quale ha già provocato il contraddittorio tra le parti, purché la stessa questione: sia necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio; non sia stata già risolta dalla Corte di cassazione; presenti gravi difficoltà interpretative; sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L’ordinanza di rimessione alla Cassazione deve essere motivata con riferimento a tutti i requisiti previsti dalla disposizione, e in particolare riguardo alle “gravi difficoltà interpretative”, dovendo dare specifica indicazione delle diverse interpretazioni “possibili”.
Il deposito dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale determina l’automatica sospensione del giudizio di merito, salvo il compimento degli atti urgenti e dell’attività istruttoria che non dipenda dalla soluzione della questione oggetto dello stesso rinvio.
Il terzo comma dell’art. 363-bis cpc attribuisce la funzione di filtrare le ordinanze di rimessione al primo presidente della Corte di cassazione, il quale, entro il termine di novanta giorni da quando ha ricevuto gli atti, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
In caso di valutazione negativa, lo stesso primo presidente dichiara inammissibile la questione con decreto. Invece, se la valutazione è positiva, la questione viene quindi assegnata dal primo presidente alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari) “per l’enunciazione del principio di diritto”.
Investita finalmente della questione, la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia sempre in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie nei termini di cui all’art. 378 cpc, e la ratio di tale prescrizione processuale riposa evidentemente sulla natura stessa della questione decisa, necessariamente inedita in sede di legittimità, di grave difficoltà interpretativa e suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ovvero senz’altro di rilevanza nomofilattica.
Il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, per espressa previsione normativa vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione (e, se quest’ultimo procedimento si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti).
Per effetto del riferimento della norma al “giudice di merito”, l’istituto di cui all’art. 363-bis cpc deve ritenersi esteso alle corti di giustizia tributaria, visto l’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992, secondo cui «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile»[12]. Infatti, proprio in considerazione del rinvio generale previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs n. 547/1992, l’istituto del rinvio pregiudiziale è stato espunto dall’originario progetto di riforma del giudizio tributario, nel quale era stato invece originariamente previsto, poiché avrebbe costituito un inutile duplicato della previsione inserita nel codice di rito[13].
La fruizione dell’istituto del rinvio pregiudiziale è quindi estesa anche alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, quali giudici del merito, come hanno ritenuto anche le sezioni unite della Corte (con la sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023), facendo leva non solo sul generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs n. 546/1992 e sull’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2 del citato decreto), ma anche sulla funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l’anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Suprema corte, giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria. Esigenza, secondo le sezioni unite, innegabile proprio in una materia come quella tributaria, nell’ambito della quale si rivela particolarmente pressante l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione di un contenzioso notoriamente assai consistente sotto il profilo quantitativo e spesso connotato da caratteri di serialità, nonché di consentire una più rapida definizione delle controversie pendenti.
L’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è stata sin dall’origine oggetto di considerazioni contrastanti[14], che vanno dall’apprezzamento per la sua potenziale utilità, rispetto al fine dell’uniformità e della prevedibilità della giurisprudenza, sino al timore per la sua possibile incidenza negativa sui tempi del processo di merito (che nella gran parte dei casi rimarrebbe sospeso in attesa della enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, già gravemente oberata, specie per quanto riguarda il contenzioso tributario). Così pure alla esaltazione della funzione di nomifilachia preventiva che lo strumento consente, e che si è ritenuta coerente con la natura dell’ordinario giudizio di legittimità, si è contrapposta la preoccupazione per l’esautoramento sostanziale del giudice di secondo grado dal potere decisorio (che sia stato esercitato già dal giudice di prime cure, in coerenza con il principio di diritto impartito dalla Corte) e per la compatibilità della struttura e della funzione del giudizio di legittimità con l’anticipazione dell’effetto precettivo che l’istituto attribuisce al principio espresso in via pregiudiziale.
Dopo un primo anno di operatività del rinvio pregiudiziale, secondo la Relazione sull’amministrazione della giustizia tenuta in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario[15], il rinvio pregiudiziale, nelle occasioni nelle quali i giudici di merito (prevalentemente di primo grado) lo hanno sperimentato, si è in generale dimostrato idoneo a realizzare l’obiettivo di un più diretto e stringente dialogo con il giudice del merito nella preventiva e tempestiva individuazione di temi che presentano difficoltà interpretativa, si prestano a opzioni ermeneutiche contrapposte e sono destinati a riproporsi in numerosi giudizi, sollecitando un intervento nomofilattico tempestivo su tematiche nuove.
Dal punto di vista organizzativo, il primo presidente della Corte di cassazione, con il decreto n. 16/2023, ha costituito l’Ufficio delle questioni pregiudiziali, del quale fanno parte (con facoltà di delega) il direttore dell’ufficio del Massimario e del Ruolo, il coordinatore delle sezioni unite civili e il direttore del Centro elaborazione dati della Corte (CED).
L’ufficio ha il compito di coadiuvare il primo presidente, al quale spetta, per espressa previsione legislativa, valutare se le questioni oggetto delle ordinanze di rimessione dei giudici di merito (pubblicate sul sito istituzionale della Corte a cura del CED, così come i provvedimenti presidenziali che le dichiarino inammissibili) presentino o meno i requisiti di ammissibilità.
L’ausilio si realizza attraverso l’istruzione del fascicolo e a preparazione, da parte dell’ufficio, di una breve relazione che, previo parere del presidente titolare della sezione competente per materia o di tutti i presidenti titolari (in caso di competenza delle sezioni unite), viene trasmessa al primo presidente.
In materia tributaria, dai dati allo stato disponibili, le richieste di rinvio pregiudiziale introdotte sono state quattro. Una[16], riguardante la legittimazione e la spettanza del diritto al rimborso delle ritenute subite a titolo di acconto ex art. 26, comma 4, lett. b, dPR n. 600/1973, nel corso della procedura fallimentare relativa a una società in accomandita conclusasi senza residuo attivo e, quindi, senza alcun reddito imponibile, è stata dichiarata in limine inammissibile con decreto della prima presidente[17], non potendosi ravvisare una grave difficoltà interpretativa in ragione della già avvenuta affermazione giurisprudenziale (in particolare, Cass., sez. V, 22 settembre 2011, n. 19314, Rv. 619060 - 01) di principi di diritto, che, benché espressi in relazione a società di capitali, possono essere estesi, per identità di ratio, anche alle società di persone.
Altre due[18], gemelle, sono state assegnate alla sezione tributaria e sono in attesa di essere trattate in un’imminente udienza pubblica.
Altra, infine[19], con la quale si chiedeva di chiarire se spetti al giudice tributario la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego (comunicazione di scarto) del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 dl 19 maggio 2020, n. 34, è stata assegnata alle sezioni unite della Corte ed è stata decisa con la già citata sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023. Quest’ultima ha enunciato il principio di diritto per il quale, in tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 dl n. 34/2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il comma 12° di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs n. 546/1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall’Agenzia delle entrate (cd. “scarto telematico”).
La ridotta incidenza statistica dell’istituto, recentemente entrato in vigore, non consente ancora una effettiva valutazione dell’impatto concreto che, sul piano organizzativo, esso potrà avere in particolare sul contenzioso tributario, sia in termini di durata complessiva dei giudizi di merito che ne siano interessati, sia in funzione dell’auspicata efficacia sull’uniformità degli orientamenti di merito e di legittimità, nel contesto del dialogo critico che deve necessariamente caratterizzare e arricchire il formante giurisprudenziale.
1. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della prima presidente della Corte di cassazione, p. 143.
2. Ivi, pp. 203 ss.
3. A.-M. Perrino, Profili organizzativi di giustizia tributaria: la Corte di Cassazione, in E. Manzon e G. Melis (a cura di), Il diritto tributario nella stagione delle riforme. Dalla legge 130/2022 alla legge 111/2023, Pacini, Pisa, 2024, pp. 39-45
(www.giustiziainsieme.it/easyarticles/images/shared/fascicoli/Il_diritto_tributario_nella_stagione_delle_riforme.pdf);
E. Manzon, La Cassazione civile-tributaria alla sfida del PNRR, in sintesi ed in prospettiva, in Giustizia insieme, 23 novembre 2022.
4. Come conferma l’art. 1-bis d.lgs n. 545/1992, secondo cui «La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado» – cfr. A.-M. Perrino, Profili, op.cit.
5. Vds. A.-M. Perrino, op. ult. cit.
6. Cfr. §§ 19 («Modalità per assicurare l’uniformità interna della giurisprudenza. Disciplina delle “aree”») e 39 («Ufficio spoglio sezionale presso le sezioni ordinarie»).
7. B. Virgilio, Problemi e prospettive della Sezione tributaria della Cassazione: le possibili soluzioni, in Giustizia insieme, 1° aprile 2021, il quale rileva che «nella proposta di organizzazione tabellare per il triennio 2020/2022 approvata dalla sezione nel mese di novembre 2020, è stato previsto l’inserimento in tabella della detta organizzazione, la composizione delle aree e i criteri di assegnazione e di permanenza dei magistrati presso le stesse».
8. I dati sono tratti dalla relazione del presidente titolare della sezione tributaria ai fini del programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2024 ex art. 37 dl n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011.
9. Relazione del presidente titolare della sezione tributaria, il quale segnala altresì l’importanza concorrente dell’auspicabile maggior supporto degli AUPP e della loro stabilizzazione, oltre che del futuro incremento del nuovo strumento costituito dalla procedura di definizione accelerata di cui al novellato art. 380-bis cpc, nonché del modello decisionale dei cd. “cameroni” (sui quali infra nel testo).
10. Risulta dalla citata Relazione del presidente titolare della sezione che, al 30 novembre 2023, le pendenze, in calo nonostante la massiva rimessione di ricorsi dalla soppressa VI sezione, risultano pari a 41.215 con una previsione di pendenza finale al 31 dicembre 2023 di 40.537 ricorsi. Sul limitato impatto che sul contenzioso tributario ha esercitato il duplice intervento normativo di definizione agevolata (di cui all’art. 5 l. n. 130/2022 e all’art. 1, commi 181 ss., l. 31 dicembre 2022, n. 197), cfr. la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della prima presidente, cit., pp. 144 ss.
11. Relazione del presidente titolare della sezione tributaria, cit.
12. A.-M. Perrino, Profili, op.cit.
13. R. D’Angiolella, Riflessioni sulla riforma del processo tributario in Cassazione. La nuova Sezione Tributaria della Cassazione, la pace fiscale ed il rinvio pregiudiziale, in Giustizia insieme, 15 dicembre 2022.
14. Per una parziale rassegna, cfr. A.-M. Perrino, Profili, op.cit., nota 21, che richiama B. Capponi, È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di cassazione?, in Giustizia insieme, 19 giugno 2021; R. Frasca, Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di Cassazione, ivi, 7 giugno 2021; C.V. Giabardo, In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile, ivi, 22 giugno 2021; G. Scarselli, Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito, ivi, 5 luglio 2021; L. Salvato, Verso la riforma del processo tributario: il “rinvio pregiudiziale” ed il ricorso del P.G. nell’interesse della legge, ivi, 19 luglio 2021; S. De Matteis, Il rinvio pregiudiziale quale mezzo per ridurre il contenzioso tributario, in Tributario, 7 giugno 2021; G. Trisorio Liuzzi, Sul c.d. rinvio pregiudiziale, in Lavoro Diritti Europa, n. 3/2021 (www.lavorodirittieuropa.it/images/G._TRISORIO_LIUZZI_rinvio_pregiudiziale_1.pdf).
15. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della prima presidente della Corte di cassazione, pp. 31 ss.
16. Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzo, ordinanza di rinvio pregiudiziale del 10 luglio 2023, n. 146.
17. Provvedimento del primo presidente, Raccolta generale Cassazione: n. 33022/2023.
18. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanze di rinvio pregiudiziale del 9 agosto 2023, nn. 60 e 61, con ciascuna delle quali si chiedeva di «chiarire se sia la Provincia ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad essere legittimata passiva rispetto alla richiesta del venditore-fornitore di energia elettrica di rimborso delle somme restituite al consumatore ed indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, istituita con l’art. 6 D.L. n. 511 del 28.11.1988 convertito con L. n. 20 del 27.01.1989, con riferimento alle forniture di potenza non superiore a 200 kw».
19. Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 marzo 2023, n. 428.