Magistratura democratica

La metamorfosi (kafkiana) del processo telematico

di Angelo Danilo De Santis

L’applicazione pratica dell’insieme di regole costituenti l’apparato del processo civile telematico ha fatto emergere molte criticità, in parte preconizzate da quanti hanno assistito alla fase di gestazione del disomogeneo e complicato sistema della fonti. Nonostante le perplessità degli operatori del diritto e le resistenze a quello che non sempre viene percepito come un’occasione di miglioramento delle proprie condizioni di lavoro e di incremento di efficienza della giustizia, il Pct assurge a modello di riferimento anche per il processo amministrativo, tributario, contabile e, in parte, penale. L’ennesima riforma del processo civile, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, reca con sé il germe di una rifondazione del sistema da compiersi nella consapevolezza che si tratta di un’occasione da non perdere.

Premessa

La pratica applicazione del frastagliato e disordinato sistema di fonti che regola il cd processo civile telematico (Pct) e l’utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione degli operatori hanno sgombrato il campo da ogni residuo dubbio sulla sua natura: non si tratta di un nuovo modello di processo, ma, più modestamente, di un sistema di gestione, attraverso strumenti informatici e telematici, dei flussi di dati tra i soggetti che operano nel processo[1].

Se oggi occorre prendere atto del fatto che le scelte compiute dal legislatore e dall’amministrazione giudiziaria hanno prediletto l’adattamento delle norme del processo (civile, amministrativo, tributario, contabile e penale), come contenute nelle disposizioni dei codici di procedura e nella normativa complementare extra codicem, alle nuove forme della comunicazione tra parti (rectius, avvocati), cancellerie e giudici, pare opportuno ricordare che non è sempre stato così.

All’idea pionieristica contenuta nella l. 15 marzo 1997, n. 59 (cd legge Bassanini 1), fu data compiutezza con il dPR 13 febbraio 2001, n. 123, «regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; il progetto era di realizzare un nuovo disegno dell’organizzazione giudiziaria, sfruttando una diversa allocazione delle risorse umane e delle competenze professionali, e di utilizzare la tecnologia per favorire l’individuazione e la conoscibilità di interpretazioni e prassi; il sistema informativo del processo ambiva, prevalentemente, alla realizzazione di banche dati capaci di rendere immediatamente conoscibili gli orientamenti assunti della giurisprudenza e degli operatori pratici, innescando modalità di gestione del processo (case management) e degli uffici (court management) «alimentate dall’affidabilità dei dati prodotti dai sistemi informativi»[2].

Intrapreso il percorso, non certo agevole e nemmeno esente da dubbi e inevitabili manchevolezze, ad un certo punto si è assistito ad un ripensamento delle logiche che avevano ispirato gli ideatori dell’applicazione della telematica al processo; l’impressione è che le crescenti potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico del decennio 2000-2010 abbiano rappresentato una tentazione quasi irresistibile e abbiano indotto il legislatore ad aderire al dogma costituito dall’equazione informatizzazione = risparmio di tempo + incremento di efficienza.

Il risultato è la legislazione «di rottura», inaugurata a partire dal 2009, con il dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2[3] e che, inter alia, ha dato il via all’abbandono del progetto originario di Pct concepito come sistema «chiuso» o «ambiente protetto» riservato agli operatori del diritto e ne ha iniziato la configurazione come semplice strumento di supporto alle comunicazioni telematiche di documenti informatici tra avvocati e uffici giudiziari.

La rapidità nella gestione e nello scambio di flussi di dati, garantita dalle tecnologie informatiche e telematiche, pare così divenuta la ragion d’essere e, al contempo, il principale (se non l’unico) obiettivo dei conditores, il che ha posto e pone quotidianamente significativi problemi di forzoso adattamento del funzionamento dell’impianto codicistico del processo civile alle nuove categorie concettuali introdotte con i provvedimenti degli ultimi anni.

1. Il linguaggio del processo civile telematico

La gestione telematica del processo civile ha comportato la necessità di adattamento a nuove forme del linguaggio e delle attività tradizionalmente svolte da avvocati, giudici e cancellieri.

In effetti, più che uno strumento capace di fungere da viatico per una rivoluzione culturale del modo di intendere l’amministrazione giudiziaria e quella della giustizia, l’informatizzazione e la telematizzazione del processo civile si sono risolte nel mettere a disposizione degli operatori del diritto modalità diverse di:

- formazione degli atti di parte e dei provvedimenti, garantita dalla disciplina del documento informatico e della sua sottoscrizione elettronica e validazione temporale[4];

- trasmissione e acquisizione della conoscenza legale di atti e provvedimenti in formato elettronico, per mezzo dell’insieme di regole in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche[5] e di posta elettronica certificata[6];

- deposito degli atti di parte, effettuato con modalità telematiche[7].

Se la prima bozza di progetto del “motore” del Pct può dirsi ormai risalente a quasi vent’anni orsono, la sua concreta realizzazione, anche considerando la scelta di un’entrata a regime – per così dire – a geometria variabile, è recente (per quanto riguarda il procedimento ingiuntivo telematico) o recentissima (con riguardo alla disciplina dei depositi telematici).

Per questa ragione, sembra davvero arduo tracciare un bilancio del suo impatto, nel senso che pare difficile misurare in modo scientifico il miglioramento o il peggioramento della soddisfazione degli operatori del diritto, dei livelli di produttività del sistema della giustizia civile, della qualità dei provvedimenti.

Alla metà di novembre 2015, non consta l’esistenza di rilievi statistici che, a livello nazionale, siano in grado di certificare che la scelta di informatizzare la giustizia (o, meglio, del quomodo della informatizzazione e telematizzazione della giustizia civile) abbia giovato al sistema; sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia è possibile rintracciare un documento, aggiornato al settembre 2015, in cui sono contenuti i semplici dati numerici relativi all’incremento (approssimativamente avvenuto nell’ultimo anno) dei depositi telematici, dei provvedimenti cd nativi digitali e delle comunicazioni telematiche[8]; da un altro documento, predisposto dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, si evincono, inter alia, al luglio 2014, il numero e la percentuale sul totale di accessi ai portali telematici, di depositi e comunicazioni telematici, di provvedimenti nativi digitali e di previsioni di risparmio di risorse economiche derivanti dalle notificazioni telematiche, nonché la pubblicità delle attività compiute, quali, per esempio, le forniture di sistemi hardware agli uffici giudiziari[9].

In data 10 novembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha diffuso tramite un social network un comunicato nel quale dichiara che: «Da novembre 2014 sono stati depositati da avvocati e professionisti oltre 5,5 milioni di atti: ad ottobre 2015 +464 mila (+344%) rispetto ad ottobre 2014. Nello stesso periodo i provvedimenti telematici depositati dai magistrati sono stati oltre 3,2 milioni, ad ottobre +146 mila (+63%) rispetto all’anno precedente. I tempi di emissione dei decreti ingiuntivi telematici sono quasi dovunque diminuiti: a Catania -22%, a Napoli -21%, a Milano -20%, a Roma -48%. Infine le comunicazioni telematiche attivate in tutti i tribunali e nelle corti d’appello sono state oltre 15 milioni con un risparmio per lo Stato stimato in oltre 53 milioni di euro».

Pur prendendo atto del dato relativo alla diminuzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi da parte degli uffici giudiziari delle città indicate (e dando per scontata l’affidabilità dei dati forniti, di cui però non parrebbe esservi traccia nel sito istituzionale del Ministero della giustizia), sembra comunque che qualsivoglia valutazione di quanto fatto sinora debba partire “dalla base”, vale a dire dai problemi pratici con i quali gli operatori del diritti sono chiamati a confrontarsi.

2. Le criticità. Il sistema delle fonti

Le radici del sistema del processo telematico sono risalenti[10] e comunemente i suoi albori sono individuati nel dPR 13 febbraio 2001, n. 123, in cui, come anticipato, fu tratteggiata la prima disciplina dei depositi, della formazione del fascicolo e delle comunicazioni e notificazioni telematiche, che avrebbe trovato più dettagliata attuazione nelle cd regole tecniche del Pct, emanate con il dm 14 ottobre 2004, poi integralmente sostituito dal dm 17 luglio 2008; la già accennata inversione di rotta, inaugurata con il dl 193/2009, ha determinato, in attuazione dell’art. 4, l’adozione, con decreto del ministero della Giustizia, delle nuove «regole tecniche» del processo telematico, sostitutive di quelle precedentemente dettate dal dm del 17 luglio 2008.

Tale disciplina, poi emanata con il dm 11 febbraio 2011, n. 44 (modificato dal dm 3 aprile 2013, n. 48) tuttora vigente, costituisce il tessuto connettivo del processo civile telematico; l’art. 34 del suddetto decreto ha, però, demandato a fonte di rango ulteriormente subordinato la previsione delle regole tecnico-operative per la redazione e trasmissione degli atti e dei provvedimenti e documenti informatici da depositarsi in via telematica, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria nonché delle notificazioni in proprio da parte degli avvocati, per la consultazione delle informazioni contenute nel cd «dominio giustizia», per il perfezionamento dei pagamenti telematici: si tratta delle cd «specifiche tecniche» del processo telematico, adottate con il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il Ministero della giustizia.

Una delle principali difficoltà riscontrate dagli interpreti è rappresentata dalla opacità delle regole, dovuta all’affastellamento di provvedimenti di rango primario, secondario, spesso integrati da circolari ministeriali interpretative degli uni e degli altri.

Basti considerare, in via esemplificativa, che, solo negli ultimi tre anni e senza menzionare i provvedimenti relativi alla giustizia penale, amministrativa, tributaria e contabile (su cui v. i cenni infra), sono stati varati il dl n. 179/2012 (sulle comunicazioni e notificazioni per via telematica) poi convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012; la l. n. 228/2012 (sul deposito esclusivamente telematico e sulle notifiche telematiche “in proprio” degli avvocati); il dmn. 209/2012 (di modifiche delle regole tecniche di cui al dm 44/2011); il dm n. 48/2013 (recante modifiche in tema di notifiche via PEC degli avvocati); il dl n. 90/2014 (che ha, inter alia, differito nel tempo l’entrata in vigore dell’obbligo di deposito degli atti in forma esclusivamente telematica), poi convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014; le cd specifiche tecniche del processo telematico di cui al provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014; il dl n. 132/2014 (in tema di iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive per espropriazione e poteri di autentica in capo al difensore) convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014; il Dpcm 13 novembre 2014, in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici; il dl n. 83/2015 convertito, con modificazioni, nella l. n. 132/2015, che ha introdotto la facoltà di deposito telematico anche degli atti introduttivi ed ha sancito in capo ai professionisti il potere di certificazione della conformità delle copie degli atti notificati dall’ufficiale giudiziario o “in proprio” da parte dell’avvocato stesso.

La complessità dell’architettura normativa e le incertezze da essa determinate ha richiesto, nel giro di poco più di un anno, l’emanazione di ben tre circolari interpretative: la circolare 27 giugno 2014, relativa agli adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e ss. dl n. 179/2012 e del dl n. 90/2014, adottata dalla Direzione generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia; la circolare 28 ottobre 2014, sostitutiva della precedente e a sua volta sostituita dalla circolare 23 ottobre 2015, concernente gli adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico[11].

Quest’ultima integra, per un verso, le indicazioni delle due precedenti circolari, facendo proprie soluzioni sviluppate nella prassi; per l’altro, ambisce a suggerirne di nuove agli operatori e agli interpreti, alla luce dei nuovi problemi riscontrati nella pratica applicazione[12].

Come è stato sottolineato, le maggiori criticità nascono dal connubio tra regola processuale e regola tecnica che richiede un ripensamento del modo di lavorare per il personale di cancelleria, per i giudici e per gli avvocati e che, a quanto consta, sconta una colpevole deficit di efficienza; si consideri, infatti, che solo poche norme del codice di rito sono state adeguate ai nuovi metodi di gestione telematica degli atti: tra queste, l’art. 83 cpc sulla procura rilasciata su documento informatico (nativo o copia per immagine); l’art. 125 cpc con il quale è stato eliminato il superfluo onere, prima gravante sull’avvocato a pena di sanzione pecuniaria, di indicazione negli atti processuali del proprio indirizzo PEC, già reperibile sui pubblici elenchi consultabili dall’ufficio giudiziario; l’art. 126 cpc, in cui è stata eliminata la necessità di sottoscrizione del verbale ad opera delle parti intervenute; rispettivamente gli artt. 133 cpc relativo alla comunicazione telematica del testo integrale della sentenza, inidonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni20, e l’art. 45 disp. att. cpc che disciplina forma e contenuto del biglietto telematico contenente le comunicazioni di cancelleria; l’art. 149 bis, sulla notifica a mezzo posta elettronica da parte dell’ufficiale giudiziario; l’art. 207 cpc che ha eliminato la necessità di sottoscrizione sul processo verbale di assunzione della prova orale da parte del teste o del dichiarante; rispettivamente gli artt. 111 e 137, disp. att., cpc dai quali è stato eliminato l’obbligo di consegnare al cancelliere le copie in cartaceo degli atti da parte del difensore che abbia provveduto al deposito telematico delle comparse o del ricorso o controricorso in cassazione[13].

2.1 Le criticità. La polverizzazione delle prassi

L’impressione generale è che, anziché semplificare il lavoro degli addetti al sistema giustizia, il Pct abbia finito per complicarlo; l’insieme delle regole e specifiche tecniche, infatti, appare avulso dal contesto normativo del codice di procedura civile e vittima di macchinosità dovute, più che all’insipienza di coloro i quali si sono occupati della parte ingegneristica, alla incapacità dei tecnici del diritto di fornire agli informatici un’idea funzionale della telematizzazione del processo.

Non è, infatti, un mistero che quella che è stata efficacemente definita come «la “grammatica” del processo civile telematico»[14], non possa essere confinata al rango di standard meramente tecnologico: non mancano infatti provvedimenti di merito che, a fronte dell’inosservanza delle rules contenute nelle specifiche tecniche, hanno riscontrato nuove e sconosciute forme di inammissibilità/nullità degli atti o del procedimento.

Emblematico pare il caso dell’atto giudiziario erroneamente depositato in formato pdf immagine non testuale (perché scansionato dall’originale cartaceo).

In alcuni casi, la giurisprudenza di merito ha qualificato la difformità alla stregua di una mera irregolarità, stante la riscontrata impossibilità di dichiarare nullo l’atto, considerando «tale sanzione subordinata alla espressa previsione di legge (ai sensi dell’art. 156, 1º comma, cpc) allorché riguardi il difetto di requisiti formali: tale espressa comminatoria non può ravvisarsi né nell’art. 16 bis dl n. 179/2012 che, pur avendo natura di fonte primaria, non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forma degli atti depositati in via telematica, né nelle prescrizioni delle specifiche tecniche disposte dalla Dgsia, non aventi natura di fonte primaria dell’ordinamento»[15].

In altri, l’errore nel formato dell’atto è stato considerato causa di sua nullità, ma, anche in questo caso, non mancano divergenze interpretative: a fronte della riscontrata attitudine dell’atto a raggiungere lo scopo e, dunque, a sanare la nullità[16], è stato anche stabilito che l’atto (nella specie, un ricorso per decreto ingiuntivo) depositato telematicamente in formato pdf immagine, ottenuto a seguito di scansione dall’originale cartaceo sia nullo ai sensi dell’art. 156, comma 2, cpc, in quanto carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella possibilità che l’atto sia «navigabile» da ogni attore del processo e, dunque, che sia consentito l’utilizzo degli elementi (o parti) dell’atto stesso senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri[17].

Anche la qualificazione del reclamo cautelare alla stregua di atto introduttivo di un novum judicium, ovvero di atto endoprocessuale, ha suscitato contrasti interpretativi: secondo un primo orientamento, il ricorso per reclamo cautelare ha natura di atto introduttivo del relativo giudizio, con la conseguenza che spetta alla parte la facoltà di scelta tra deposito in forma cartacea o telematica dell’atto e, quand’anche si volesse qualificare tale atto come proveniente da una parte già costituita (nella precedente fase del giudizio cautelare), il deposito del reclamo in forma cartacea dovrebbe nondimeno ritenersi valido, in assenza di una specifica previsione di inammissibilità ed in virtù dei principi di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo degli atti nulli[18]; diversamente, è stato stabilito che l’obbligo di deposito degli atti processuali in modalità esclusivamente telematica operi anche per il reclamo cautelare, in quante tale atto proviene da una parte che deve ritenersi precedentemente costituita nell’unico giudizio instaurato con l’originario ricorso cautelare; peraltro, l’erroneo deposito del ricorso per reclamo cautelare in formato cartaceo deve essere sanzionato con l’inammissibilità, atteso che la previsione normativa della «esclusiva» modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali suppone l’impossibilità di ammettere modalità di deposito alternative[19]

Se, con riferimento alla questione relativa al formato dell’atto, paiono condivisibili le soluzioni fornite da chi ha ravvisato più corretta la sua riconducibilità alla mera irregolarità e ha suggerito di fare applicazione dell’art. 182 cpc, ovvero, quand’anche sia riscontrabile la nullità, ha individuato convincenti argomenti per ammetterne la sanatoria o la rinnovazione[20], la controversa qualificazione come atto introduttivo o atto endoprocedimentale del reclamo cautelare è suscettibile di riproporsi in tutti i procedimenti di natura bifasica o in quei giudizi (di carattere sommario) caratterizzati dalla presenza di eventuali “appendici” o subprocedimenti volti, lato sensu, al riesame del provvedimento concesso dal giudice della prima fase: si pensi, ad esempio, al deposito dell’atto per l’«inizio del giudizio di merito» ex art. 669 octies cpc; al deposito dell’atto di «prosecuzione» del giudizio di merito possessorio ex art. 703, comma 4, cpc; al deposito degli atti della fase istruttoria dei giudizi di separazione o divorzio; a quello degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio di opposizione alla fase sommaria del cd “Rito Fornero” ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012.

Non c’è dubbio che la sciatteria tecnica del legislatore e la disorganicità delle fonti, disseminate soprattutto nella normativa di rango secondario, acuiscano il rischio di contrasti: il paradosso è quello di un sistema meno efficiente di quello basato sulla carta, perché soggetto ad incagliarsi nella risoluzione di questioni procedurali generate dal cd neo-formalismo processual-tecnologico[21].

Quelle appena accennate non sono che alcune delle numerosissime criticità riscontrate (tra le quali spiccano quelle relative all’inadeguatezza del cd registro eventi), sulle quali il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del plenum del 13 maggio 2015, ha espresso le proprie preoccupazioni[22].

Il quadro si complica ulteriormente se si pone lo sguardo ai numerosi protocolli in materia di Pct elaborati in seno ai diversi uffici giudiziari con la collaborazione dei consigli degli ordini degli avvocati; pur mossi dal lodevole intento di tradurre in prassi operative regole generali e astratte spesso assai poco chiare, essi hanno finito per contribuire alla polverizzazione del sistema e alla conseguente affermazione di soluzioni localistiche, il che, per l’eterogenesi dei fini, pare l’esatto opposto dell’obiettivo finale cui ambisce la telematizzazione della giustizia.

La disomogeneità nello sviluppo del Pct, dimostrata dall’eterogeneità delle soluzioni fornite nella prassi, è ulteriormente favorita dalle (prevedibili) resistenze del sistema all’innovazione costituita dalla dematerializzazione del fascicolo, che impone agli avvocati, ai magistrati e ai cancellieri il dovere di imparare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di studiare e di organizzare il proprio lavoro[23].

3. Il Pct come modello per l’informatizzazione del sistema giustizia

Stupisce che, nonostante le criticità cui si è fatto cenno, il Pct rappresenti, per il momento, il punto più alto del complessivo progetto di informatizzazione della giustizia, se posto a confronto con lo stato di avanzamento dell’uso delle tecnologie e della telematica nell’ambito dei processi amministrativo, tributario, contabile e penale.

Altrettanto stupefacente è il fatto che le tanto vituperate regole del Pct assurgano a paradigma di riferimento e siano dotate di una vis expansiva nei confronti di altri modelli di processo.

Infatti, l’art. 13 dell’allegato 2 al dlgs 2 luglio 2010, n. 104, ha previsto che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico.

Con il dleg. 14 settembre 2012, n. 160 è stata introdotta, all’art. 136, comma 2 bis, cpa, la possibilità di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti di parte e le sentenze, nonostante la mancanza delle regole tecniche; l’art. 38 dl n. 90/2014, come integrato dalla l. di conversione n. 114/2014, aveva previsto agli articoli 1 bis e 2 bis che, dal 1° luglio 2015, tutti gli atti e i provvedimenti avrebbero dovuto essere sottoscritti con firma digitale; ai sensi dell’art. 38, comma 1, dl n. 90/2014, le regole tecniche (di cui all’art. 13, all. 2, dleg n. 104/2010) avrebbero dovuto essere adottate entro il 17 ottobre 2014; l’art. 45 bis, comma 3, dl n. 90/2014, introdotto dalla l. di conversione, ha sostituito l’art. 136, comma 1, cpa prevedendo l’onere per le parti di indicazione del recapito fax nel primo atto difensivo, da utilizzare nel caso sia impossibile servirsi dell’indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.

Sennonché, l’art. 20 dl n. 83/2015 ha differito dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico[24] e la legge di conversione ha apportato ulteriori e importanti modifiche[25].

Con riguardo al processo tributario si profila un percorso che, a regime, condurrà alla completa telematizzazione, le cui tappe sono indicate dal dm 3 dicembre 2013, n. 163, regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, e che si basa sulla medesima architettura del processo civile, costituita dall’uso della PEC per comunicazioni e notificazioni e per la trasmissione e il deposito di atti e documenti presso le segreterie delle commissioni tributarie; non secondaria è la previsione dell’obbligo per l’avvocato di indicazione del proprio indirizzo di PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 1 bis, dlgs 31 dicembre 1992, n. 546; in caso di omissione, al contrario di quanto previsto per il processo civile, opera a carico dell’avvocato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13, comma 3 bis, dPR n. 115/2002.

Con il dm del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2015, destinato ad applicarsi a partire dal 1° dicembre 2015, sono state diffuse le regole tecniche per permettere la piena applicazione delle norme sulla telematizzazione del processo tributario; le nuove disposizioni si intersecheranno inevitabilmente con la riforma del processo tributario, resa in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 l. 11 marzo 2014, n. 23, con dlgs 24 settembre 2015, n. 156, e destinata ad entrare in vigore (con l’eccezione dell’art. 9, comma 1, lettere ee, gg e hh, che entrano in vigore dal 1° giugno 2016, nonché di quella prevista dal comma 5) dal 1° gennaio 2016.

Per il processo contabile, l’art. 4, comma 2, dl n. 90/2014, stabilisce l’applicazione, in quanto compatibili, di alcune delle disposizioni contenute nel dl n. 179/2012, sulla base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo[26].

Da ultimo, con decreto del presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, sono state adottate le prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, destinate ad entrare in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (avvenuta in data 3 novembre 2015).

Marginali appaiono, sinora, gli interventi sul processo penale, nell’ambito del quale il dl n. 179/2012 ha previsto, a partire dal 15 dicembre 2014, l’uso della PEC per le comunicazioni da effettuarsi nei confronti di persone diverse dall’imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cpp.

4. L’Atto Camera n. 2953/XVII e le metamorfosi all’orizzonte

Lo studio del sistema delle fonti e della giurisprudenza chiamata a confrontarsi con le prime pratiche applicazioni del neoformalismo del processo telematico rivelano, già a colpo d’occhio, un’immagine in chiaroscuro, in cui le ombre paiono prevalere sulle luci[27].

A dispetto degli entusiastici proclami sui successi del Pct, si profilano ulteriori novità all’orizzonte, veicolate dalla ennesima riforma del processo civile, di cui al disegno di legge delega n. 2953/XVII, recante «disposizioni per l’efficienza del processo civile», presentato alla Camera dei deputati in data 11 marzo 2015, il cui esame è in corso presso la Commissione giustizia e che, in data 4 novembre 2015, è stato congiunto al disegno di legge n. 2921/XVII, recante «modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile», presentato alla Camera dei deputati in data 2 marzo 2015.

Nella relazione di accompagnamento al ddl 2953/XVII si legge: «in chiave di semplificazione e comprensibilità del processo, viene introdotto il principio di delega sulla sinteticità, che è reso inevitabile dal processo civile telematico: la gestione informatica degli atti impone una riconsiderazione della loro lunghezza, del contenuto e della tecnica di redazione. Proprio in relazione all’attuazione in corso del processo civile telematico, si introduce uno specifico principio di delega volto a consentire l’adeguamento delle norme del rito civile alla nuova dimensione telematica del processo».

Alla lett. h) del comma 2 dell’articolo unico si prevede tra i principi e criteri direttivi della delega l’«adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico».

Il valore della sintesi nella predisposizione degli atti di parte è già un principio positivo dell’ordinamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 16 bis, comma 9 octies, dl 179/2012 – introdotto dal dl n. 83/15 conv. in l. n. 132/15 – secondo cui «gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».

Considerando che non è plausibile intendere la «sinteticità» come semplice «riconsiderazione della lunghezza» dell’atto (il che, a tacer d’altro, renderebbe il principio una mera duplicazione di quanto già dispone l’art. 16 bis, comma 9 octies, dl n. 179/2012), sembra auspicabile che il legislatore le riconosca un ruolo di “grimaldello” per un complessivo ripensamento delle logiche del Pct.

In particolare, la sintesi nella scrittura dovrebbe favorire l’uso di tecnologie che consentano la concentrazione e la rappresentazione del pensiero in modo evidenziabile e navigabile.

L’uso del metalinguaggio XML (eXtensible Markup Language) potrebbe essere applicato non solo agli atti, ma anche a tutti i provvedimenti del processo civile, in modo da consentirne una scomposizione e ricomposizione che favorisca il dialogo immediato e automatico con i registri di cancelleria, opportunamente adeguati.

L’atto e il provvedimento, predisposti con un linguaggio cd «marcatore», potrebbero facilitare la definitiva evoluzione dei sistemi informativi e l’automatizzazione degli eventi e del computo dei termini processuali.

È intuibile che la sintesi nella scrittura sarebbe non già il fine, ma il mezzo per consentire un efficiente uso del metalinguaggio e per favorire il dialogo tra atto, provvedimento e sistema informativo.

Lo sfruttamento della capacità del sistema di operare su più livelli in modo automatico – già realizzabile con le tecnologie attualmente disponibili – non potrebbe prescindere dalla realizzazione di banche dati della giurisprudenza di merito che, se costruite con criteri omogenei per tutti gli uffici giudiziari italiani, strutturate con un linguaggio intellegibile per l’atto e per il sistema informativo e raccolte in un unico cloud[28], garantirebbero il perseguimento delle chimeriche prevedibilità della decisione e conoscibilità delle prassi.

La recente previsione, con decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2015, recantemisure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo, di impiegare, per la realizzazione delle banche dati della giurisprudenza di merito, i giovani neo laureati in giurisprudenza assegnati allo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 dl 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 98, suscita più di un dubbio sulla capacità di realizzazione di obiettivi così ambiziosi.

C’è da augurarsi che gli operatori del diritto, messi di fronte al rischio dell’ennesima metamorfosi mal riuscita del Pct, resistano alla tentazione di isolarlo e sbarazzarsene e alla convinzione che, morto Gregor Samsa, il ritorno all’antico sia preferibile ad ogni forma di accanimento terapeutico.

[1] In tal senso, v. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2012, III, 245 ss., il quale sottolinea che, in realtà, la dizione «processo civile telematico» indica (non una nuova forma di processo, ma) il processo che si svolge secondo modalità di redazione e comunicazione degli atti informatizzate e telematiche.

[2] Cfr. S. Brescia – P. Liccardo, Processo telematico, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2005, 2; G. Costantino, Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 77 ss.; v., più di recente, S. Brescia, I cavalieri che fecero l’impresa, in www.cassazione.net.

[3] Su cui v. il parere del Consiglio superiore della magistratura 11 gennaio 2010, in Foro it., 2010, III, 103, con note di A.D. De Santis e S. Panizza.

[4] Cfr. gli artt. 20 e ss., dleg. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale (c.a.d.), nonché l’art. 71, che rinvia alle regole tecniche ministeriali per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione, validazione temporale dei documenti informatici e per quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata.

[5] Si pensi agli art. 16, commi 4, 5, 6, 7, 8, 16 ter, 16 sexies, dl 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale le comunicazioni (e le notificazioni) sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, ma anche all’art. 149 bis cpc e all’art. 3 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53 (per approfondimenti, si rinvia a A.D. De Santis, Notificazioni e comunicazioni (dir. proc. civ.), in corso di pubblicazione in Treccani Giuridica on line).

[6] Il dPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata) definisce la PEC come «ogni sistema di posta elettronica, nel quale è fornita al mittente documentazione attestante l’invio e la consegna di documenti informatici» (v. art. 1 lett. g); si tratta di uno standard tecnologico non in uso in paesi diversi dall’Italia.

La PEC consente «l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge» (art. 4) e ha fatto il suo esordio nel processo civile con l’art. 4, dl 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010, n. 24; l’art. 45 bis, dl 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 ha eliminato dall’art. 125 cpc la previsione dell’obbligo per l’avvocato di indicare nell’atto di parte la propria PEC (introdotto dalla l. 12 novembre 2011, n. 183), lasciando l’onere di indicazione del numero di fax (corrispondentemente, l’art. 45 bis ha eliminato dall’art. 13, comma 3 bis, dPR 30 maggio 2002, n. 115 la previsione della sanzione pecuniaria a carico dell’avvocato che ometta l’indicazione del proprio indirizzo di PEC); si tratta di una scelta razionale, considerando che l’indirizzo di PEC del difensore risulta dall’elenco (cd «INI-PEC») di cui all’art. 6 bis c.a.d., nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (cd «ReGIndE») e che la l. 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto l’art. 16 ter al dl n. 179/2012, ai sensi del quale «a decorrere dal 15 dicembre 2013» si intendono per pubblici elenchi il registro INI-PEC, gli albi professionali e il registro delle imprese, oltre al ReGIndE.

[7] La disciplina del deposito telematico degli atti processuali è ravvisabile all’interno di norme di rango primario e secondario; in via di esemplificazione, l’art. 16 bis dl n. 179/2012 ne aveva previsto l’obbligatorietà «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale» a far data dal 30 giugno 2014; il dl n. 90/2014 ha introdotto alcune disposizioni volte a garantire l’effettività del processo telematico, disponendo un percorso che ha visto, per i procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, nonché per quelli esecutivi e per le procedure concorsuali, instaurati dinanzi al tribunale a partire dal 30 giugno 2014, il deposito in forma obbligatoriamente telematica degli atti endoprocessuali; per i procedimenti pendenti alla stessa data l’uso degli strumenti telematici, previsto come facoltativo sino al 31 dicembre 2014, è diventato obbligatorio; per i giudizi pendenti dinanzi alla corte di appello, l’obbligo di deposito telematico di atti e documenti per le parti «precedentemente costituite» è entrato in vigore dal 30 giugno 2015, sia per i giudizi pendenti che per quelli instaurati a partire da tale data.

Da ultimo, il dl 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto la facoltà di deposito telematico anche degli atti introduttivi ed ha sancito in capo ai professionisti il potere di certificazione della conformità delle copie degli atti notificati dall’ufficiale giudiziario o “in proprio” da parte dell’avvocato stesso.

Per il procedimento d’ingiunzione ex art. 633 cpc, l’art. 16 bis, co. 4, dl n. 179/2012 ha previsto che il deposito degli atti, documenti e provvedimenti della fase monitoria abbia luogo, già a far data dal 30 giugno 2014, in via necessariamente telematica.

Per un inquadramento sistematico della architettura del Pct, alla fine del 2014, si consenta di rinviare a A.D. De Santis, Processo telematico (dir. proc. civ.), in Treccani – Diritto on line.

[8] Alla pagina https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp è accessibile il seguente documento: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Dati_Pct_30_09_2015.pdf.

[9] Il documento è accessibile alla seguente pagina del portale servizi telematici del Ministero della giustizia: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/DgsiaStatoProgettiLug14.pdf.

[10] Come anticipato, la l. 59/1997 (cd legge Bassanini 1) all’art. 15, comma 2, in un complessivo piano di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni nell’Unione europea, aveva conferito pieno valore legale a «tutti gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici»12 nonché alla loro archiviazione e trasmissione digitale, provvedendo contestualmente a delegificare la materia, affidandone la disciplina a specifici regolamenti: tra questi, il dPR 513/1997 aveva parificato il documento informatico munito di firma digitale alla scrittura privata, conferendogli l’efficacia probatoria dell’art. 2712 cc (art. 5) ed equiparato la trasmissione per via telematica del documento informatico alla notificazione a mezzo posta (art. 12); cfr., per approfondimenti, P. Liccardo, Introduzione al processo civile telematico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, 1165 ss.

[11] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC1187890.

[12] La circolare si occupa, specificatamente, della ricognizione delle novità normative; dei problemi relativi alla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo; del problema delle copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio; della questione relative alle cd copie informali; della complessa questione relativa ai tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie; dei problemi connessi all’orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica; della soluzione delle anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico; delle conseguenze dell’iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato; dei problemi del deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria; del coordinamento tra la disciplina del decreto ingiuntivo telematico e quella del procedimento di ingiunzione europeo di cui al reg. CE 1896/2008; delle questioni relative al deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore; della conseguenza della comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice; dei problemi relativi ai limiti all’accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti; della regolazione degli aspetti formali connessi alla redazione di atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione; della questione della dovuta iscrizione di professionisti al REGINDE; del pagamento del Contributo unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento; del potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico; dell’applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo unificato introdotti dal dl n. 90/2014; del rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore; della questione dell’inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio giudicante e a quella dell’inserimento, nei registri di cancelleria, dell’intero collegio difensivo, compreso l’eventuale domiciliatario; del problema della trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d’appello.

[13] Si consideri, peraltro, che l’art. 19 del dl n. 132/2014, entrato in vigore a far data dal 11 dicembre 2014, ha previsto la possibilità per il creditore di avvalersi del nuovo strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare, introducendo, tra le altre disposizioni, gli artt. 492 bis cpc e 155 quinquies, disp. att., cpc

L’art. 492 bis cpc consente al creditore di proporre una apposita istanza al presidente del tribunale competente affinché, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali. Ciò al fine acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

L’art. 155 quinquies, disp. att., cpc prevede la possibilità per il creditore di ottenere direttamente dai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis cpc (e di quelle ulteriori da individuare ai sensi dell’art. 155 quater, disp. att., cpc) le informazioni nelle stesse contenute, laddove le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario non siano funzionanti.

[14] Cfr. G.G. Poli, Il processo civile telematico del 2015 tra problemi e prospettive, in Giusto processo civ., 2015, 229 ss., spec. 234 ss., alle cui pagine si rinvia per ampi riferimenti.

[15] Cfr. Trib. Vercelli 4 agosto 2014, in Giur. it., 2015, 368.

[16] Cfr. Trib. Trani 31 ottobre 2014, in Giust. it., 2015, 367.

[17] Cfr. Trib. Livorno 25 luglio 2014, in Giur. it., 2015, 368; in senso conforme, anche Trib. Roma 13 luglio 2014, ivi, 368.

[18] Trib. Asti 15 maggio 2015, in www.eclegal.it, con commento di G.G. Poli, La nozione di atto “endoprocessuale” ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano caso del reclamo cautelare.

[19] In tal senso, Trib. Foggia 15 maggio 2015, in www.eclegal.it.

[20] Cfr. G.G. Poli, Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico, in Giur. it., 2015, 367 e ss.

[21] L’espressione è di G.G. Poli, Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico, cit., 370.

[22] Accessibile in formato integrale al seguente link: http://www.csm.it/documenti%20pdf/Pct.pdf.

[23] Sul punto, sembra riscontrarsi un movimento di opinione che, pur con l’intento lodevole di contrastare le cd lotte di retroguardia, finisce con il fornire soluzioni disomogenee, dettate anche dalla diversità degli apparati tecnologici in dotazione agli uffici giudiziari (cfr. G. Marinai, Pct: il problema non è la carta, in Questione giustizia, 12 ottobre 2015; E. Consolandi, Pct: Lo scoglio della stampa sul percorso del processo civile telematico, ivi; S. Carboni, In difesa del processo civile telematico, ivi, 14 ottobre 2015; R. Braccialini, Processo civile telematico: abbiamo una via d’uscita?, ivi, 9 ottobre 2015).

Da ultimo, appare emblematica della diffidenza degli operatori del diritto nei confronti degli strumenti tecnologici Cass. 10 novembre 2015, n. 22871, che, chiamata a pronunciarsi su un presunto difetto di sottoscrizione della sentenza, redatta in formato elettronico, depositata ex art. 281 sexies cpc e sottoscritta dal giudice con la propria firma digitale, ha stabilito l’applicabilità anche ai provvedimenti giurisdizionali dei principi del codice dell’amministrazione digitale e ha rigettato il motivo di ricorso.

[24] Il comma 2 bis dell’art. 136 cpa è stato sostituito con decorrenza dal 1º gennaio 2016, dall’art. 38, comma 1 bis , dl 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 21, lett. b), dl 31 dicembre 2014, n. 192, conv., con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11, e dall’art. 20, comma 1, lett. b), dl 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

[25] In sintesi, è stato previsto che se la parte sta in giudizio personalmente è ed titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà, obbligatoriamente, indicare tale indirizzo nel ricorso o nell’atto di costituzione; qualora invece non sia titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà indicare «nel ricorso o nell’atto di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione».

Introducendo il comma 1 bis all’art. 13 allegato 2 al dlgs n. 104/2010, il legislatore ha deciso di applicare anche alla giustizia amministrativa, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni del dl n. 179/2012, già in vigore nel processo civile: si tratta degli art. art. 16 bis comma 9 bis, 16 sexies, 16 decies, 16 undecies; inoltre, a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2016), saranno abrogati e sostituiti l’art. 2, comma 5, e l’art. 5, comma 3, allegato 2 al dlgs n. 104/2010.

[26] Si tratta, in particolare, degli art. 16, 16 ter, 16 quater, 16 decies, 16 undecies.

[27] Basti considerare le iniziative assunte, nel corso dell’ultimo anno, dal Consiglio nazionale forense e dalla Fondazione italiana per l’innovazione forense, accessibili ai seguenti link: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/comunicati-stampa/articolo8661.html; http://www.fiif.it/proposte-della-fiif-al-tavolo-ministeriale-del-20-aprile-2015.

[28] Non mancano esempi lodevoli di realizzazione di banche dati di giurisprudenza di merito, realizzate con la buona volontà e grazie alla collaborazione tra uffici giudiziari e ordini forensi; si pensi, ad es., al portale della giurisprudenza delle imprese (http://www.giurisprudenzadelleimprese.it), che consente l’accesso a provvedimenti prevalentemente emessi dal Tribunale di Milano, mentre il numero di provvedimenti messi a disposizione dai Tribunali di Roma, Genova, Torino, Bologna e dalle Corti d’appello di Genova e Brescia appare sproporzionatamente esiguo; meritevole di segnalazione è anche la banca dati realizzata dalla Camera civile di Reggio Emilia, accessibile al sito www.giure.it.

Si tratta però di fenomeni spontanei e disomogenei, ben lontani dalla possibilità di costituire una rete o un sistema.