Magistratura democratica
Magistratura e società

L’attacco alla giurisdizione come elemento della politica nazionalsocialista. Una questione contemporanea?

di Giuseppe Battarino
giudice del Tribunale di Varese
Dopo la vittoria elettorale e l'arrivo al governo i nazionalsocialisti avviano le “impercettibili transizioni” che porteranno a un regime totalitario, utilizzando tecniche di forzata riduzione della complessità ordinamentale, storicamente riproducibili ma riconoscibili da chi voglia tutelare la democrazia costituzionale

1. Il “coordinamento” delle istituzioni

Il regime nazionalsocialista, rapidamente affermatosi come tale dopo la vittoria elettorale del 1932 e la nomina di Hitler a cancelliere il 30 gennaio 1933, si pose costantemente il problema di mantenere una base legale razionale per le sue azioni e istituzioni: procedendo però a una progressiva “torsione” secondo alcune linee di pensiero che, in estrema sintesi, erano riconducibili alla centralità del rapporto tra “popolo” e Führer, ovvero alla sinergia tra Volksgeist e Führerprinzip [1].

La Repubblica di Weimar era stata abbattuta, ma la costituzione del 1919 non fu mai formalmente abrogata.

La modalità di esercizio della funzione legislativa fu quindi, durante il Terzo Reich, quella della decretazione governativa di urgenza, resa strutturale con la legge 24 marzo 1933 mediante la quale il Reichstag a maggioranza nazionalsocialista “devolveva” al governo l’ordinaria funzione legislativa; situazione poi ulteriormente evoluta in una produzione di atti sostanzialmente normativi ad opera di strutture extra-costituzionali costituite da “comitati” o “uffici” direttamente riferibili al Führer [2]. Una serie di decreti emessi nei due anni successivi pose poi sotto stretta dipendenza dal ministro degli Interni le autonomie locali.

Contestualmente il regime nazionalsocialista si consolidò molto rapidamente attraverso un processo di “coordinamento” o “omogeneizzazione” (Gleichschaltung) di tutte le istituzioni.

Sotto il profilo del rapporto tra diritti individuali e sicurezza il passaggio cruciale – sui cui effetti si tornerà più oltre – fu l’emanazione del decreto presidenziale di emergenza «per la protezione del popolo e dello Stato» emanato il 28 febbraio 1933 (subito dopo l’incendio del Reichstag) in base all’articolo 48 della Costituzione [3].

Il decreto, che limitava o sospendeva i fondamentali diritti civili e politici, rimase in vigore per tutta la durata del Terzo Reich.

Pur godendo di simpatie diffuse nell’ambito della magistratura per la sua promessa di ordine, il regime nazionalsocialista aveva la necessità di intervenire sul potere giudiziario, del quale la Costituzione del 1919 disegnava uno statuto di indipendenza [4].

Lo strumento utilizzato fu l’estensione e l’applicazione rigorosa e repressiva ai magistrati della legge sul servizio dello Stato (detta «per il rinnovo dell’amministrazione pubblica») del 7 aprile 1933.

La legge, che proclamava all’articolo 1 come proprio intento quello di «rinnovare l’amministrazione pubblica e semplificarne la gestione», si componeva di quattro articoli, che introducevano la possibilità di licenziamento dei pubblici dipendenti assunti in carenza di requisiti di legge (art. 2), di discendenza non ariana (art. 3), o che «per precedenti attività politiche» non garantivano «di dedicare tutte le loro energie al bene dello Stato» (art. 4): norma interpretata nel senso di consentire il licenziamento di coloro che avessero manifestato in passato idee diverse da quelle nazionalsocialiste o che agissero in difformità dalle direttive politiche nazionalsocialiste.

Un’ulteriore alterazione del ruolo della giurisdizione fu perseguita mediante l’istituzione di due tribunali specializzati, formalmente ancora inseriti nell’ordinamento giudiziario [5], in materia di delitti politici o «insidiosi» o «di tradimento»: il Sondergericht (Tribunale speciale) e successivamente il Volksgerichtshof (Tribunale del Popolo), composto da due magistrati professionali e da cinque componenti laici − designati tra i funzionari del partito nazionalsocialista, i componenti delle forze armate o delle SS − le cui sentenze erano inappellabili; i regolamenti di competenza favorirono progressivamente i tribunali specializzati a scapito di quelli ordinari.

Va notato che queste misure ordinamentali vennero assunte in diretta conseguenza della sentenza con cui la Corte suprema tedesca (Reichsgericht) nel marzo del 1934 aveva assolto per mancanza di prove tre dei quattro imputati nel processo per l’incendio del Reichstag: essendo gli imputati comunisti e quindi «necessariamente» responsabili, i vertici nazionalsocialisti avevano dichiarato la sentenza contraria al sentimento del popolo che chiedeva giustizia.

Nonostante tutto ciò, accadeva che i giudici dei tribunali speciali rimanessero nelle loro sentenze ancorati alle norme e quindi assolvessero degli imputati o limitassero le pene irrogate. Il Führer introdusse quindi – coerentemente con il disegno di alterazione del ruolo della funzione giurisdizionale – una sorta di revisione amministrativa delle sentenze: in caso di assoluzione o di condanna a pena ritenuta troppo mite, l’imputato poteva essere destinatario di un provvedimento di detenzione amministrativa in campo di concentramento.

Un ulteriore e coerente passaggio di depotenziamento della giurisdizione avrebbe riguardato in seguito le funzioni amministrative della Gestapo: nel 1935 una sentenza della corte suprema amministrativa aveva dichiarato non soggetti alla giurisdizione amministrativa gli atti e gli ordini della Gestapo; con decreto del 10 febbraio 1936 fu data alla Gestapo una nuova disciplina legale, attribuendole compiti di polizia su tutto il territorio dello Stato ed escludendo − ora dunque per via normativa e non solo giurisprudenziale − la possibilità di ricorrere contro i suoi atti ai tribunali amministrativi.

2. Tre momenti topici

Per meglio leggere gli elementi qualificanti della politica nazionalsocialista di attacco alla giurisdizione, si possono individuare tre momenti topici, di particolare significato per collocazione storica, portata concreta e valore simbolico.

La testimonianza di Hitler

Una delle esigenze del partito nazionalsocialista durante la fase precedente l’arrivo al potere era stata quella di garantirsi un consenso ampio all’interno delle forze di polizia e dell’esercito, per evitare futuri ostacoli alla realizzazione dei progetti politici del partito.

Il 23 settembre 1930 si aprì a Lipsia il processo contro i giovani tenenti Sheringer e Ludin, accusati di alto tradimento in ragione della loro attiva propaganda in molte guarnigioni per l’adesione degli ufficiali dell’esercito al nazionalsocialismo e per l’opposizione ai comandanti ritenuti “di sinistra”.

Il processo, conclusosi con la condanna a un anno e sei mesi di reclusione (mite, considerato il delitto contestato), sarebbe stato caratterizzato soprattutto dall’ammissione della testimonianza di Adolf Hitler.

Uno dei difensori degli imputati, l’avvocato Hans Frank, deputato nazionalsocialista, chiese di citare Hitler come testimone sulla circostanza che il suo partito intendeva raggiungere il potere per vie legali.

In seguito Frank ebbe a scrivere di essere sicuro che il tribunale avrebbe respinto l’istanza, essendo impensabile che il capo di un partito fosse chiamato a deporre sulla costituzionalità del comportamento del suo partito.

Invece il tribunale ammise la testimonianza, che fu assunta in un’aula gremita di nazisti che applaudivano le dichiarazioni del loro capo, rese senza limiti o interventi del presidente.

Hitler ebbe così modo di fare due affermazioni rilevanti: una formalista, un “giuramento di legalità”; una sostanzialista, di volontà di rivoluzione politica e “spirituale” ad esito della quale sarebbe stato costituito un nuovo Tribunale supremo dello Stato conforme allo spirito del popolo interpretato dal nazionalsocialismo.

Il testimone Hitler ottenne il risultato di far apparire incerta e vetusta la procedura giudiziaria di fronte al dinamismo politico nazionalsocialista, che annunciava il “nuovo” collegandosi direttamente con il popolo plaudente nell’aula del tribunale e nel Paese.

Invano l’accusa chiese delle testimonianze a controprova: fu ammesso soltanto il segretario di Stato Erich Zweigert, alle cui dichiarazioni fu peraltro concesso a Hitler di controreplicare con una memoria scritta acquisita dal tribunale.

L’esito del processo e la presenza in aula di Hitler favorirono la propaganda nazionalsocialista all’interno degli apparati dello Stato e costituirono uno dei presupposti per l’intersezione tra legalità formale e discontinuità della legalità costituzionale e normativa in seguito realizzata dal nazionalsocialismo di governo.

È la legalità formale, di cui abbiamo parlato, nella declinazione burocratica consentita dall’affidamento ampio all’amministrazione delle attività dello Stato, che cela la discontinuità – o meglio la rottura – della legalità costituzionalmente orientata. Così Carl Schmitt [6] − rispondendo a una richiesta dei giudici del processo di Norimberga − ragiona sul diritto come mero «modo di funzionamento dell’attività degli uffici» che rileva anche per la “modernità” nazionalsocialista: «in un sistema moderno, cioè industrializzato, altamente organizzato e specializzato, fondato sulla divisione del lavoro, legalità significa un determinato metodo di lavoro e di funzionamento degli uffici. Le procedure di disbrigo degli affari, la routine e le abitudini degli uffici, il funzionamento in qualche modo prevedibile, la preoccupazione per il mantenimento di questo tipo di struttura e l’esigenza di una “copertura” nei confronti di una istanza di responsabilità: tutto ciò appartiene al complesso di una legalità concepita in termini funzionalistico-burocratici».

Lo spostamento di competenze dalla giurisdizione all’amministrazione e la burocratizzazione dell’ordinamento giudiziario ne furono i corollari, favoriti dal deserto dei valori nel “disbrigo degli affari”.

Lo spirito del popolo incarnato dal partito marcia verso i suoi fini, mentre la burocrazia esegue i suoi compiti, anche quando essi consisteranno nella creazione di un mortale universo concentrazionario: è la banalità del male esplorata da Hannah Arendt, l’obbedienza agli ordini dei gestori dei campi di concentramento e degli esecutori della Endlösung der Judenfrage, la soluzione finale della questione ebraica.

L’attuazione della custodia protettiva

Come si è visto, con il decreto presidenziale «per la protezione del popolo e dello Stato», emanato il 28 febbraio 1933, era stata introdotta la Schutzhaft (custodia protettiva), una modalità di fermo di polizia non sottoposto a limiti temporali né a possibilità di controllo giurisdizionale.

L’esclusione della materia della libertà personale dalla giurisdizione si sviluppò in seguito sia sul versante organizzativo che su quello delle basi giuridiche dell’azione amministrativa del Reich.

Sotto il primo profilo l’operazione di trasferimento alle competenze amministrative della privazione di libertà personale aveva trovato un successivo compimento, coerente con il Führerprinzip, nella creazione – siamo nel 1937 − di una “nuova” forza di polizia, la Ordnungspolizei, risultante dall’accorpamento delle SS alla polizia civile. Uso statuale della forza e uso di partito coincidono: Heinrich Himmler, capo della polizia e acuto conoscitore degli strumenti della propaganda, utilizza il termine «ordine» (Ordnung) per indurre un’adesione alla «forza»; del resto il fenomeno del valore propagandistico della «forza dell’ordine» è stato valutato in termini di «peso decisivo che un’immagine di forza e di efficienza esercitò nell’attrarre verso il partito nazista il consenso attivo dei ceti medi» [7].

L’altro elemento organizzativo rilevante fu l’istituzione nel marzo 1933, a opera di Himmler, di una struttura detentiva per la gestione dei fermati in custodia protettiva: un «campo di concentramento» situato a Dachau.

La nuova struttura detentiva, non comunicante con il circuito carcerario ordinario e parallela ad esso, venne da subito apprezzata per la possibilità di internamento di un numero elevato di soggetti, che, secondo quanto riportato in una circolare del ministro dell’Interno Wilhelm Frick del settembre 1933, dopo poco più di sei mesi di applicazione del decreto, aveva raggiunto i ventisettemila. In una fase successiva la flessibilità dello strumento di «amministrazione della privazione di libertà» fu tradotta in una classificazione in funzione del rigore della detenzione amministrativa in tre livelli (ad esempio Dachau e Auschwitz I erano di primo livello; Auschwitz II-Birkenau di secondo livello; Mauthausen di terzo livello, il più severo).

Il passaggio giuridicamente rilevante a conferma e sviluppo dell’esclusione della vecchia e inefficiente giurisdizione dal nuovo ed efficiente sistema concentrazionario (che eliminava dalla vista dei bravi cittadini tedeschi i vagabondi e i mendicanti, i renitenti alla leva, poi gli oppositori politici e solo in un secondo momento gli ebrei) era stata l’emanazione di norme regolamentari per la gestione degli Schutzhaft-Lager che istituivano tra l’altro un sistema sanzionatorio non sottoposto ad alcuna forma di controllo giurisdizionale.

Il regolamento emanato il 1° ottobre 1933 prevedeva all’art. 12: «Sarà impiccato come agitatore chiunque faccia della politica, tenga discorsi e comizi di incitamento, formi associazioni, si indugi con altri; chi, al fine di fornire episodi alla propaganda dell’opposizione, raccolga informazioni vere o false sul campo di concentramento».

Lo scopo politico, e non solo “banalmente” repressivo, dell’esclusione della giurisdizione dall’universo concentrazionario, è indirettamente attestato da due fatti di segno opposto: l’amnistia per cinquemila internati alla fine del 1933 (e la progressiva riduzione a circa diecimila del loro numero complessivo); la successiva impennata di quel numero e il mutamento radicale della composizione della popolazione dei campi di concentramento a partire dalla “notte dei cristalli” (9 novembre 1938) con l’accelerazione delle politiche di discriminazione razziale [8].

Scriveva Reinhard Heydrich (capo della Sicherheitspolizei) in una direttiva urgente del 10 novembre 1938: «Bisogna sottoporre ad arresto per custodia protettiva tanti ebrei, soprattutto ebrei ricchi, quanti ne possono essere sistemati nelle prigioni esistenti. Dopo il loro arresto ci si dovrà mettere in contatto con i campi di concentramento adatti, al fine di internarli in tali campi prima possibile».

L’annullamento della giurisdizione consentiva ormai l’uso politico puro della privazione di libertà e non escludeva più nemmeno la “contaminazione” dei due circuiti detentivi, omologati e normalizzati.

L’Operazione Barbarossa e l’estraneità della legge

La mattina del 22 giugno 1941 le armate tedesche danno inizio alla più grande e sanguinosa offensiva militare della storia, l’Operazione Barbarossa, inizialmente coronata da successi apparentemente inarrestabili contro l’Armata rossa sovietica, che troveranno invece un punto di rovesciamento degli equilibri nella vittoriosa difesa di Stalingrado e nella capitolazione della Sesta Armata tedesca nella città sul Volga, all’inizio di febbraio del 1943.

All’esercito e alle SS il Führer affida il compito di eliminare la minaccia «bolscevica e giudaica» e a questo fine opera dal punto di vista giuridico un ulteriore salto di qualità.

Il problema della sottrazione della guerra “di tipo nuovo” alla giurisdizione e alla legge era stato già posto in precedenza, in occasione dell’offensiva contro la Polonia che diede il via alla Seconda guerra mondiale: negli appunti di un colloquio del 17 ottobre 1939 tra Adolf Hitler e il generale Wilhem Keitel, comandante dell’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), rinvenuti dagli americani a Parigi e acquisiti come prova al processo di Norimberga, si legge: «L’esecuzione degli ordini richiede una dura guerra nazionale che non ammette nessun vincolo legale».

L’«ordine commissariale», emanato dall’Oberkommando der Wehrmacht il 6 giugno 1941, pochi giorni prima dell’avvio dell’Operazione Barbarossa, e intitolato Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare (Linee guida per il trattamento dei commissari politici) agiva in maniera coordinata in due direzioni.

In primo luogo sottraeva i civili russi alla giurisdizione della corte marziale; i commissari politici aggregati all’Armata rossa, ma anche i – ritenuti – militanti bolscevichi, gli intellettuali comunisti e gli ebrei dovevano essere condotti davanti ad un ufficiale della Wehrmacht, al quale competeva – al di fuori di ogni procedura e inappellabilmente – di stabilire se dovessero essere fucilati.

Simmetricamente era sospesa l’azione penale davanti alla giurisdizione dei tribunali di guerra per qualsiasi atto illecito commesso da appartenenti alla Wehrmacht in danno di civili.

Si realizzava così l’estraneità alla giurisdizione dei comportamenti degli occupanti nazionalsocialisti, con l’effetto di una totale assenza di limiti alle attività degli Einsatzgruppen: il numero dei giustiziati a causa di questa scelta non ha potuto essere accertato ma alcuni storici parlano di oltre seicentomila persone [9].

Il decreto del giugno 1941 aveva “legalizzato” un’esigenza politica mediante la sottrazione alla giurisdizione degli atti compiuti in conformità allo scopo politico anticomunista e antiebraico che costituiva il principale corollario dell’Operazione Barbarossa, in principalità destinata alla conquista di spazio vitale a Est per il Reich.

È lo stesso Hitler, in una riunione del marzo 1941 con duecento alti ufficiali, a ribadire la rassicurazione sulla mancanza di qualsiasi preoccupazione legale o giurisdizionale di fronte all’esigenza prioritaria di sterminio della dirigenza comunista: «Non esiste nessun problema di corte marziale, i comandanti di truppe devono saperlo».

La sottrazione di ruolo alla giurisdizione raggiunge il suo punto estremo: semplicemente non esiste più, rimane solo la volontà del Führer.

Di fronte alla spoliazione dei deportati nei campi di concentramento possiamo porci molte domande: e per noi l’hanno fatto altri, a partire da Primo Levi («bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti … e i nostri documenti? Il poco che abbiamo in tasca, gli orologi? … riceveremo scarpe e vestiti, no, non i nostri: altre scarpe, altri vestiti… ora siamo nudi»). Ma bisogna essere consapevoli che non fu una disordinata malvagità: c’erano “basi legali” di quella storia di sottrazione di beni, di diritti, di umanità che inizia e procede con l’attacco alla giurisdizione e si compie con la scomparsa della giurisdizione là dove lo spirito del popolo s’invera nel “suo” partito e nel “suo” Stato.

3. Una questione contemporanea?

«Le guerre si combattono altrove, le grandi calamità sono riservate ad altri. La nostra vita rifugge dagli estremi. Eppure, uno degli insegnamenti del nostro recente passato è appunto che non esiste rottura tra estremi e centro, bensì una serie di impercettibili transizioni. Se nel 1933 Hitler avesse proclamato ai tedeschi che dieci anni dopo avrebbe sterminato tutti gli ebrei d’Europa, non avrebbe mai vinto le elezioni, come invece accadde. Ogni concessione accettata da una popolazione assolutamente non estremista è di per sé insignificante: prese insieme portano all’orrore» [10].

Queste parole di Tzvetan Todorov richiamano alla vigilanza che ciascun cittadino deve esercitare di fronte alle «impercettibili transizioni», nel contesto di un esercizio di «virtù quotidiane», come egli le chiama: la dignità, la solidarietà, la responsabilità, la capacità di comprendere, la consapevolezza spirituale.

In una logica diametrale a questa, fornire una risposta semplice e di apparente immediata efficacia alle angosce di cittadini atomizzati − un tempo dalla carenza di informazione e comunicazione, oggi dal loro eccesso − costituisce uno strumento usato nella contemporaneità: la «semplicità» e l’«omogeneità» vengono proposte in quanto capaci di «soccorrere identità individuali rese fragili dalla concorrenza e dalla competizione» [11].

Il contesto sociale contemporaneo si caratterizza, tra l’altro, per una rilevanza della comunicazione tale da costituire il presupposto delle iniziative di regolazione politica. Prima si comunica l’esistenza di un problema, determinandone il perimetro e le coordinate, poi si propone una soluzione regolatrice collocata in quel perimetro e orientata su quelle coordinate: operazione in cui sfumano la realtà (o non) del problema e la razionalità ed efficacia della soluzione.

Si può pertanto ipotizzare che un attacco alla giurisdizione potenzialmente lesivo delle forme necessarie della democrazia costituzionale si manifesti originariamente per via comunicativa.

Se si vuole dedurre un possibile “percorso comunicativo di alterazione” da alcuni segnali del recente passato, dalle allarmanti vicende contemporanee di alcuni Paesi dell’Ocse [12] e dalla rappresentazione del rapporto tra giustizia e sicurezza [13] attualmente fornita da una parte del mondo dell’informazione e da alcuni decisori politici, si può in prima approssimazione affermare che esso può trovare origine in rappresentazioni fuorvianti della realtà giurisdizionale, che hanno un punto di massima criticità nella visione del sistema sanzionatorio.

Si comunica l’inefficienza dell’applicazione delle sanzioni mediante il processo penale, luogo della giurisdizione e delle sue garanzie; si nega valore di prevenzione generale e speciale dei reati a una sanzione a cui si perviene − per tradizione ordinamentale, fondamento costituzionale, esigenza di civiltà europea – solo attraverso le forme, le regole, le garanzie del processo penale.

In termini ancor più vicini al declino dei diritti fondamentali storicamente verificatosi nella descritta progressiva esperienza del nazionalsocialismo, si nega legittimazione al controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà dei cittadini, affermando – esplicitamente o implicitamente − che i comportamenti dei soggetti appartenenti ad alcune categorie stigmatizzate non siano contenibili con le forme articolate della giurisdizione, ma che quei soggetti possano e debbano essere privati della libertà o di diritti individuali in forma amministrativa; si propaganda, poi, l’efficienza di questo modello di compressione dei diritti. Va sottolineato che per sua natura questo approccio produce elenchi solo provvisori, e dunque “aperti”, di categorie deprivate – o deprivabili – di diritti: stranieri, tossicodipendenti, malati psichici, tifosi di calcio, appartenenti a comunità stigmatizzate… .

Altra forma di attacco è quella che, premesse alcune erronee rappresentazioni del sistema sanzionatorio, intende comunicare l’irredimibile inefficienza del processo penale.

«In sintesi si afferma, o si postula, che: la vicenda penale termini con la pronuncia di una sentenza ovvero con il passaggio in giudicato di essa; la reazione sanzionatoria penale sia in primo luogo privativa della libertà; la pena [detentiva] sia una reazione stabile e intangibile dell’ordinamento all’accertamento della commissione di un illecito penale da parte di un soggetto. Poste queste, fallaci, premesse, si osserva che un sistema descritto come inefficiente non è in grado di “mettere in galera” gli autori di reati, ed anzi tende a “mettere fuori tutti”» [14]: enfatizzando negativamente, in particolare, l’applicazione di misure cautelari non custodiali, le mancate convalide di arresti o fermi, il passaggio dal carcere all’esecuzione penale esterna.

È possibile trarre, dall’esperienza storica descritta e dalle tendenze sopra sintetizzate, un catalogo minimo di atteggiamenti tali da suscitare allarme, perché possono rimanere confinati nella comunicazione ma anche produrre – secondo modalità “contemporanee” – quelle alterazioni:

- l’esaltazione dei detentori legittimi della forza (per/del-l’ordine) il cui agire venga proposto per definizione come efficiente e non criticabile;

- il postulato del valore salvifico della privazione di libertà;

- la richiesta di ampliamento delle tipologie di provvedimenti amministrativi che incidono su diritti di libertà;

- il richiamo sostanzialistico alla volontà popolare in materie affidate alla giurisdizione;

- la volontà di semplificazione nell’esercizio dei poteri dello Stato non con finalità di ragionata crescita di efficienza gestionale ma di forzata riduzione della complessità ordinamentale.

Se questo è il quadro – e quella descritta l’esperienza storica di un “attacco risolutivo” alla giurisdizione – gli operatori del diritto sono investiti di una responsabilità severa, che si concreta in primo luogo nel dovere di riconoscere e segnalare pubblicamente le forme e gli ambiti in cui una modifica, anche apparentemente marginale, del ruolo della giurisdizione, non si limita a peggiorare le condizioni di esercizio dell’attività giurisdizionale ma prefigura un’alterazione suscettibile di riflettersi sulle condizioni strutturali di esistenza della democrazia costituzionale; gli attori politici che nella democrazia costituzionale si riconoscono hanno il dovere di denunciare e contrastare iniziative di quel genere; nel loro complesso i soggetti produttori e fruitori di informazione dovrebbero infine essere consapevoli degli effetti non marginali delle fallacie nella comunicazione del rapporto tra libertà e sicurezza e tra amministrazione e giurisdizione.



[*] La foto ci copertina è di Wilhelm Walther, CC BY-SA 4.0 (Weimar, seggio elettorale - 1933)

[1] Notizie e dati storici di seguito citati sono tratti da: E. Eyck, Storia della Repubblica di Weimar, Einaudi, 1966 (Geschichte der Weimarer Republik, 1954); G. Gozzini, La strada per Auschwitz, Bruno Mondadori, 1996; R. Overy, Russia in guerra, Il Saggiatore, 2003 (Russia’s War, 1997); J. Wieder, Stalingrado, morte di un esercito, Longanesi, 1972 (Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten, 1963); C. R. Browning, Procedure finali, Einaudi, 2001 (Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers, 2000)

[2] La creazione di organismi che affiancavano quelli previsti dalla Costituzione e dalla legge fu anche finalizzata a incidere sull’articolazione delle funzioni in materia di libertà e sicurezza: la Gestapo (Geheime Staatspolizei) altro non era se non la Sezione 4 dell’«Ufficio centrale di sicurezza».

[3] Art. 48: «Se un Land non adempie gli obblighi impostigli dalla costituzione o da una legge del Reich, il presidente può costringervelo con l’aiuto della forza armata. Il presidente può prendere le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante, e, se necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può sospendere in tutto o in parte la efficacia dei diritti fondamentali stabiliti dagli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153. Di tutte le misure prese ai sensi dei precedenti commi il presidente deve senza ritardo dare notizia al Reichstag. Le misure stesse devono essere revocate se il Reichstag lo richieda. Nel caso di urgente necessità, il governo di un Land può adottare per il proprio territorio le misure provvisorie indicate nel secondo comma. Esse vanno revocate se lo richiedono il presidente del Reich o il Reichstag».

[4] Al potere giurisdizionale era dedicato il Capo VII della Parte prima della Costituzione:

Art. 102 - I giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge.

Art. 103 - La giurisdizione ordinaria viene esercitata per mezzo dei tribunali del Reich e di quelli dei Länder.

Art. 104 - I giudici della giurisdizione ordinaria vengono nominati a vita. Essi non possono, senza la loro volontà, essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio o trasferiti ad altro ufficio, o collocati a riposo se non in virtù di una decisione giudiziaria e solo per motivi e con le forme stabilite dalla legge. La legge può stabilire limiti di età, al cui raggiungimento i giudici debbono essere collocati a riposo. La precedente disposizione non riguarda la temporanea sospensione dall’ufficio stabilita in forza di legge. In caso di modifica nell’organizzazione dei tribunali o delle loro circoscrizioni l’amministrazione della giustizia dei Länder può disporre trasferimenti non arbitrari ad altri tribunali o sospensioni dall’ufficio, tuttavia a condizione della conservazione dell’intero stipendio. Le precedenti disposizioni non trovano applicazione per i giudici commerciali, scabini e giurati.

Art. 105 - Non sono consentiti tribunali eccezionali. Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale. Questa norma non riguarda le disposizioni legislative relative ai tribunali di guerra ed alle corti marziali. I giurì d’onore militari sono soppressi.

Art. 106 - La giurisdizione militare è soppressa, tranne che per il tempo di guerra ed a bordo delle navi da guerra. Disposizioni più particolari sono date con legge del Reich.

Art. 107 - Nel Reich e nei Länder saranno costituiti con legge tribunali amministrativi per la protezione dei singoli contro ordinanze e provvedimenti delle autorità amministrative.

Art. 108 - Con apposita legge del Reich sarà istituito un tribunale costituzionale per il Reich.

[5] Formalmente non si riteneva violato l’art. 105 della Costituzione.

[6] C. Schmitt, Il problema della legalità, in Le categorie del ‘politico’, saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, 1972, p. 284.

Il saggio, apparso sulla rivista Die Neue Ordnung nel 1950, come spiega lo stesso autore costituisce la ripetizione di una risposta scritta resa da Schmitt nel maggio 1947 al Tribunale di Norimberga alla domanda sul perché la burocrazia tedesca si fosse posta al servizio di Hitler senza resistenze degne di nota.

[7] G. Gozzini, La strada, cit. pag. 36; più ampiamente, sul tema: W. S. Allen, Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 1930-1935, Einaudi, 2005 (titolo originale: The Nazi Seizure of Power. Experience of a Single German Town 1930-35)

[8] Le cui basi legali erano costituite dalle leggi di Norimberga del 1935, che certificavano l’«identità separata» dei cittadini che non corrispondessero alla «purezza del sangue tedesco»; come nota Giovanni Gozzini (La strada, cit. p. 85) «l’ala più radicale del movimento nazista criticò le leggi di Norimberga come un cedimento legalitario», ritenendo maturo, su questo tema fondante della politica nazionalsocialista, l’abbandono di ogni cornice normativa a favore della “spontaneità” delle espressioni di antisemitismo provenienti dal “popolo” e dal Volksgeist; la vicenda della “notte dei cristalli” e il suo seguito di detenzioni amministrative di ebrei viene a costituire in un certo senso la sintesi pratica delle posizioni politiche.

[9] Mentre la componente delle SS aderiva senza riserve all’ordine commissariale, portandolo alle estreme conseguenze, i militari di formazione tradizionale manifestavano perplessità. Come scrive Joachim Wieder (Stalingrado, cit., p. 117) «spesso si erano sparse notizie terrificanti e spesso si erano viste scene disgustose […] avevo udito di brutali atti di rappresaglia che avevano colpito allo stesso modo colpevoli e innocenti, e durante un viaggio nella zona di occupazione, a Minsk, dove per le strade erano state erette decine e decine di forche, avevo assistito a scene di una brutalità di cui si doveva provare soltanto vergogna». Secondo lo stesso Wieder una delle chiavi dell’adeguamento a questo stato di cose da parte degli ufficiali più giovani era da rinvenire nell’ignoranza in cui li aveva confinati l’«educazione nazionalsocialista»: «in queste nature per lo più scarsamente problematiche mancavano sovente una vera maturità e una coscienza umana. Non di rado mi capitò di notare gravi lacune nelle più elementari cognizioni geografiche e storiche, ma soprattutto le loro idee sul mondo oltre gli stretti confini della Germania e in particolare sul nostro avversario mi sembrarono paurosamente ingenue».

[10] T. Todorov, Di fronte all’estremo, Garzanti, 1992, p. 248

[11] G. Gozzini, La strada cit., prefazione p. VIII.

[12] Su cui si esprime con puntualità Medel-Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, www.medelnet.eu

[13] Sulla questione, più ampiamente: G. Battarino, Prevenzione generale dei delitti contro la persona e rappresentazione attuale di giustizia e sicurezza, Rassegna italiana di criminologia, n. 1/2012.

[14] G. Battarino, Prevenzione generale, cit., p. 50 e ss.

04/09/2018
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Mentre negli stati privi di Costituzione il rapporto tra il giudice e la legge consiste nell’assoluta e incondizionata fedeltà del primo alla seconda, con la comparsa delle Costituzioni rigide mutano la struttura stessa del diritto e il ruolo istituzionale della giurisdizione: la legge, infatti, si subordina al progetto giuridico formulato nelle Carte costituzionali e il rapporto tra legge e giudice non è più di acritica e incondizionata soggezione del secondo alla prima, quale che ne sia il contenuto, ma diviene piuttosto soggezione del giudice anzitutto alla Costituzione e, così, alla legge solo se costituzionalmente valida. In uno stato costituzionale, allora, se di incondizionata fedeltà alla legge del giudice vuol parlarsi, lo si può fare soltanto rispetto alle leggi costituzionali, sulla cui base il giudice ha il dovere giuridico di valutare criticamente tutte le leggi che è chiamato ad applicare e, ove le ritenga in contrasto con la Costituzione, di sospenderne l’applicazione, investendo la Corte costituzionale del relativo giudizio.

03/12/2024
Serve davvero l’esercizio della memoria?

Riflessioni sparse su due libri (purtroppo) sempre più attuali

21/12/2023
Azione disciplinare nei confronti dei magistrati e libertà dell'attività interpretativa e valutativa: una prospettiva transnazionale

Lo scritto prende le mosse dal recente promuovimento dell'azione disciplinare da parte del Ministro della Giustizia nei confronti dei magistrati componenti il Collegio della Corte d'Appello di Milano che, in accoglimento dell'istanza proposta da un cittadino straniero in stato di detenzione carceraria in Italia, diretta alla sostituzione di quella misura con gli arresti domiciliari, l'ha accolta, prescrivendo l'obbligo del braccialetto elettronico. Malgrado tale accorgimento il cittadino è evaso. In conseguenza di ciò il Ministro addebita ai magistrati la mancata ponderazione di circostanze che avrebbero potuto orientare diversamente il loro giudizio. Il delicato caso, oggetto di diffuse e concordi opinioni negative, suggerisce l'approfondimento, anche attraverso il ricorso ad altre esperienze giuridiche europee, quali quella inglese e l'altra riferibile alle Corti di giustizia dell'Unione europea e dei diritti umani, del tema delle garanzie destinate a circondare l'esercizio libero ed indipendente della giurisdizione, che sarebbe compromesso dalla censura in sede disciplinare del merito dell'attività. La conclusione è nel senso che la libertà dei magistrati da condizionamenti e timori di incorrere in responsabilità disciplinari costituisce un autentico bastione per la piena realizzazione di uno stato di diritto.

12/06/2023
Tra Gardone e Via Fani

Sommario: 1. Ideologie della giurisdizione: da Bellagio a Gardone – 2. Tra gli anni ‘60 e il 1978: scongelamento della Costituzione e svolta di civiltà – 3. Via Fani e i 55 giorni: la nuova glaciazione – 4. Il giudice a una dimensione

25/11/2022
Il mosaico della Memoria tra diritto, storia e letteratura

Un saggio recente su Anna Frank induce a riflettere sulla consapevolezza investigativa degli storici e sulla consapevolezza storica dei giuristi

27/01/2022
Storie di confine: sommersi e salvati

Non solo le prime leggi razziali del 1938: il 30 novembre 1943 viene emanato un provvedimento di polizia che prevede l’arresto immediato degli ebrei, la loro concentrazione, la spoliazione dei loro beni. Nei mesi della repubblica fascista e dell’occupazione nazista, intorno al confine italo-svizzero si consuma il dramma delle tante famiglie ebraiche che cercano salvezza nella migrazione: alcuni ce la fanno, altre persone vengono respinte alla frontiera e poi deportate. Intorno a loro le storie degli indifferenti che li trattano come “pratiche” e dei giusti che offrono aiuto.

27/01/2021
Istantanee del populismo penale in Italia, oggi. Note a margine di un recente saggio sul giustizialismo morale

Il recente libro di Luigi Manconi e Federica Graziani offre lo spunto per evidenziare alcuni aspetti del populismo penale (o giustizialismo che dir si voglia) che si manifestano nella comunicazione pubblica, nel discorso politico e nella legislazione e giurisdizione penali. La giurisdizione può contrastare questa deriva contrapponendo alla “giurisdizione eticizzante” – caratteristica del populismo penale – una “etica della giurisdizione”.

31/12/2020
Il giudice amministrativo come risorsa

Il pluralismo delle giurisdizioni è oggi, dopo una lunga vicenda storica, espressione del volto pluralistico del costituzionalismo contemporaneo: gli Autori delineano il quadro dei mutamenti intervenuti nella giurisdizione amministrativa e quello delle prospettive future, nel contesto del rapporto giurisprudenziale e istituzionale con la Corte di cassazione e con lo sguardo al più vasto orizzonte storico che il post-pandemia prepara.

11/12/2020