Gli strumenti normativi sinora utilizzati per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati quelli della decretazione d’urgenza, dei decreti del presidente del consiglio dei ministri, delle ordinanze di protezione civile.
Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“ costituisce il presupposto normativo per l’emanazione dei decreti del presidente del consiglio dei ministri in materia[1]; il decreto-legge del 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ora il decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 edizione straordinaria dell’8 marzo 2020) costituiscono la risposta normativa di rango primario relativa a settori fortemente incisi dall’emergenza la cui regolamentazione è stata ritenuta prioritaria dal governo.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge riguardano la giustizia ordinaria civile e penale, le commissioni tributarie, la giustizia militare.
L’articolo 1 del decreto prevede il differimento delle udienze e la sospensione dei termini; l’articolo 2 contiene una serie di disposizioni finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
L’articolo 3 contiene disposizioni di contenuto analogo per la giustizia amministrativa; l’articolo 4 per la giustizia contabile.
L’articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria; l’art. 6 prevede l’immediata entrata in vigore del decreto.
Come risulta evidente dalla denominazione del decreto-legge e dalla rubrica dell’articolo 2, si è ritenuto che l’amministrazione della giustizia fosse di centrale importanza nella vicenda epidemiologica in atto sotto un duplice profilo:
- lo svolgimento dell’attività giudiziaria rappresenta una fonte di potenziale diffusione dell’epidemia e di compromissione della salute dei cittadini e degli operatori per le modalità e circostanze con cui si svolge ordinariamente;
- lo stato di diffusione dell’epidemia è tale da produrre effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, della quale va assicurata “per quanto possibile, continuità ed efficienza” (come si legge nella premessa, con riferimento al “servizio giustizia”).
Nell’interpretazione delle norme del decreto-legge sarà dunque utile tenere conto di questa duplice esigenza, nonché – considerata la gravità del contesto e la natura dei valori in gioco – della necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, i cui parametri sono caratterizzati da diverse intersezioni: un bilanciamento “interno” all’articolo 32 della Costituzione tra salute come diritto del singolo cittadino e come interesse della collettività; un riferimento “esterno” alle garanzie costituzionali del diritto di difesa, del contraddittorio e della ragionevole durata del processo, nonché ai principi costituzionali del diritto penitenziario.
Non inutile sembra poi un richiamo alla previsione costituzionale dell’articolo 110, che riserva al ministro della giustizia “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” e di ciò lo onera.
Il decreto-legge n. 11/2020 individua due periodi su cui intervengono norme di “decompressione” dell’attività giudiziaria finalizzate a far fronte alle due esigenze (contenimento del contagio, mantenimento di continuità ed efficienza del sistema) dettate dall’attuale necessità ed urgenza:
- dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020;
- dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
Nel primo periodo:
- le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, è differito alla fine del periodo;
- nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 (termini di durata massima della custodia cautelare), 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis (riesame e cassazione cautelare personale), e 324, comma 7 (riesame cautelare reale), del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (procedimenti di confisca del codice antimafia) rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g) del decreto (che lo prevede come possibilità di provvedimento adottabile anche per il secondo periodo dal capo dell’ufficio giudiziario), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 (norma ribadita dall’articolo 2, comma 4, per il secondo periodo);
- ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione per irragionevole durata del processo), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del decreto-legge non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.
Va considerato che con riferimento al periodo sino al 31 marzo 2020 i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, le cosiddette “zone rosse”, valgono le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, più incisivamente sospensive delle attività giudiziarie, anche con riferimento alla residenza dei soggetti processuali[2].
L’articolo 2 demanda ai capi degli uffici l’adozione delle “misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.
Il comma 1 prevede le forme di consultazione e d’intesa preventive all’adozione delle misure, il comma 2 ne fornisce un' elencazione.
Le lettere a), b), c) del comma 2 prevedono misure puramente organizzative degli uffici amministrativi.
Seguono previsioni che danno fondamento normativo primario a provvedimenti organizzativi che incidono sulla gestione delle udienze e sull’applicazione di norme processuali:
la lettera d) introduce lo strumento delle “linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;
la lettera e) prevede la possibilità di disposizioni generali circa la celebrazione a porte chiuse delle udienze;
la lettera f) di celebrazione con collegamenti da remoto “dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti”;
la lettera h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
La “decompressione” che nel primo periodo è prevista in via generale, nel secondo periodo è affidata a provvedimenti dei capi degli uffici di rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020.
Fanno eccezione e dunque sono considerati procedimenti a trattazione necessaria, nonostante le esigenze che fondano il decreto-legge:
tribunale per i minorenni:
- udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni
procedimenti civili:
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamento sanitario obbligatorio);
- procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza);
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento non impugnabile del giudice istruttore o del presidente del collegio)
immigrazione:
- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
procedimenti penali:
- udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
- udienze di procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- Inoltre, a condizione che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente lo richiedano:
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.
I commi da 7 a 9 dell’articolo 2 regolano la condizione dei detenuti, con previsione di partecipazione a distanza alle udienze, limitazioni dei colloqui, valutazione da parte dei magistrati di sorveglianza di “evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria” ai fini della sospensione di permessi premio e regime di semilibertà.
Si tratta con evidenza di norme limitative dei diritti delle persone detenute che vanno interpretate restrittivamente.
L’articolo 2, comma 10 dispone il rinvio a ottobre del 2020 delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
La gestione del secondo periodo, affidata ai capi degli uffici, ne mette alla prova le capacità gestionali e organizzative: del resto utilizzate come criterio di loro nomina e conferma.
Un procedimento preventivo all’adozione dei provvedimenti organizzativi potrà indicativamente prevedere: la rilevazione del problema nella concreta condizione dell’ufficio; le consultazioni previste formalmente dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 11/2020; una consultazione interna all’ufficio e dei soggetti esterni da coinvolgere; l’individuazione degli obiettivi e degli strumenti, delle risorse.
In termini proattivi sarebbe fortemente raccomandabile una circolazione accelerata delle informazioni sulle misure adottate nei singoli uffici e sulle valutazioni di loro efficacia: per tale intendendosi – rispetto alle due esigenze primarie che le norme tutelano – quella relativa al mantenimento della massima continuità ed efficienza possibile dell’attività giudiziaria, poiché invece sfuggirà all’organizzazione giudiziaria la valutazione di efficacia sul contenimento del contagio, per la quale l’auspicio è quello di equilibri costanti e progressivi delle disposizioni a ciò finalizzate e di comportamenti individuali responsabili nei confronti della collettività.
[1] Attualmente la fonte secondaria di portata più ampia è il Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 59 dell’8 marzo 2020), con la cui entrta in vigore è cessata l’efficacia dei Dpcm 1° marzo 2020 e 4 marzo 2020.
[2] Art. 10 – Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali – 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data. 4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze. 7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti; b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020. 10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in data successiva al 31 marzo 2020. 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis dell’allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10. 14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo’ essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d’ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020. 16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d’ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020. 17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa: a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.)