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Quanto costa la giustizia? I tribunali italiani tra efficacia ed efficienza

Legalità, accesso e legittimità costituiscono tre pilastri dai quali non si può prescindere nel valutare l’amministrazione della giustizia. Ecco il costo medio per un tribunale italiano per definire un procedimento civile e penale e in relazione con la rispettiva durata media

Introduzione

Discutere di efficienza ed efficacia della giustizia è difficile e scivoloso sotto diversi punti di vista. Il primo è che, troppo spesso, chi affronta l’argomento, tende a perdere di vista altri valori ugualmente importanti. Se “giustizia ritardata è giustizia negata”, lo è anche una decisione che arrivi da un giudice non indipendente, o un diritto che non si riesce a fare valere perché l’accesso alla giustizia è troppo oneroso. Questo lavoro si concentra su efficienza ed efficacia, ma nasce nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca sulla qualità della giustizia che ha sostenuto come legalità, accesso e legittimità costituiscano gli altri tre pilastri dai quali non si può prescindere nel valutare l’amministrazione della giustizia[1].

Questo articolo presenta una serie di dati che stimano il costo medio sostenuto in ciascun tribunale italiano per definire un procedimento civile e penale e lo mettono in relazione con la rispettiva durata media (triennio 2015-17). Prima di presentare i risultati della ricerca è tuttavia doveroso fare chiarezza su concetti, potenzialità e limiti dell’approccio seguito.

Efficacia ed efficienza

L’efficacia si definisce come il grado di raggiungimento di un obiettivo, l’efficienza come la capacità di raggiungere quell’obiettivo evitando lo spreco di risorse. Questi concetti sono in realtà utilizzati con una certa disinvoltura e “intercambiabilità” sia a livello internazionale (ad esempio le Relazioni Cepej, e gli Scoreboard della Commissione Europea) sia nel dibattito nazionale. Ad esempio, l’indice di smaltimento o i tempi di definizione sono comunemente considerati come indici di efficienza, quando in realtà lo sono di efficacia, in quanto indicano il grado di raggiungimento dei risultati, ma non lo rapportano con le risorse impiegate. Per poter parlare propriamente di efficienza, occorre invece mettere in relazione i risultati ottenuti con le risorse utilizzate per ottenerli.

L’indice di smaltimento, indicando la percentuale di cause definite rispetto al numero di cause entranti, può essere considerato come un indicatore di efficacia, in quanto misura il raggiungimento dell’obiettivo di dare risposta alla domanda di giustizia. Allo stesso tempo, l’indicatore non fornisce alcuna informazione relativa alle quantità di risorse umane e finanziarie che l’ufficio ha utilizzato per ottenere quel risultato. Lo stesso discorso vale per il tempo di definizione. Se definire le cause in tempi rapidi rappresenta un obiettivo dell’ufficio, ottimi tempi di definizione non ci dicono nulla circa le risorse che l’ufficio ha impiegato per raggiungere quell’obiettivo. È ovvio che un tribunale potrebbe avere tempi di definizione più lunghi rispetto ad altri uffici perché, a parità di carico di lavoro, dispone di meno risorse di altri uffici.

A livello di singolo ufficio, gli indici di efficienza premettono di determinare se le risorse a disposizione sono state allocate in modo equo ed equilibrato tra le principali articolazioni organizzative (ad esempio civile e penale) rispetto ai carichi di lavoro. A livello di sistema giudiziario permettono poi di identificare gli uffici complessivamente più efficienti, che impiegano cioè meno risorse per definire una causa, e quelli che risultano invece meno efficienti. Questi tipi di valutazioni devono essere effettuate con prudenza, poiché alta efficienza può essere ottenuta a discapito di altri elementi fondamentali per una giustizia di qualità, a partire da un’accurata analisi del caso e da un rapporto con gli utenti appropriato e rispettoso. Tuttavia, gli indici di efficienza offrono un ottimo punto di partenza per capire quali modelli organizzativi, e quali approcci di gestione dei procedimenti sono rispettivamente adottati negli uffici più efficienti e in quelli meno efficienti. Per questo, nel momento in cui si allocano le risorse e si valuta l’andamento dei tribunali è fondamentale ragionare in termini di efficienza, oltre che di efficacia.

La stima del costo degli affari

Come si è detto, per ragionare di efficienza occorre rapportare il prodotto (ad esempio il numero di cause definite) con le risorse impiegate. Allo stato, l’unico indice di questo tipo impiegato nel nostro sistema giudiziario è il numero di cause definite per giudice. Tuttavia questo dato, che nel settore civile può essere calcolato a partire da alcune tabelle pubblicate dal Ministero[2], non tiene conto del contributo del personale amministrativo e della sua distribuzione nei diversi uffici così come del ruolo dei giudici onorari.

In termini gestionali, in un’organizzazione ad alta intensità di lavoro come un ufficio giudiziario, il principale fattore produttivo è costituito dal personale, quindi magistrati e personale amministrativo, che insieme coprono circa l’80% dei costi di funzionamento degli uffici. Il personale (togato e non), oltre ad essere di gran lunga la principale fonte di costo, è anche quella in cui appaiono le maggiori disomogeneità a livello territoriale in termini sia di distribuzione sia di organizzazione interna. Basti pensare che il monitoraggio penale del Ministero della Giustizia (anno 2013) stimava un numero di procedimenti definiti per giudice compreso tra 158 e 1.369[3]. Lo stesso monitoraggio stimava che il numero di procedimenti definiti per giudice nel settore civile (su dati 2015) variasse da 322 a 1.250[4]. Differenze analoghe riguardano anche il numero di nuove cause civili e penali per giudice, o il numero di abitanti per giudice.

Se si esclude il personale, il principale fattore produttivo resta l’informatica giudiziaria che tuttavia è basata su applicativi nazionali distribuiti in modo omogeneo. I costi di mantenimento struttura (affittanze, manutenzioni, utenze etc.), invece, sono da un lato gestiti attraverso contratti nazionali, dall’altro dipendono da caratteristiche strutturali, come il fatto che uno specifico ufficio giudiziario sia di proprietà statale o in affitto, che sono modificabili solo attraverso interventi infrastrutturali specifici.

Un discorso a parte meritano le spese di giustizia, che generalmente oscillano tra il 5 e il 10% del costo complessivo di un ufficio di primo grado. Si tratta di costi strettamente legati alle peculiarità dell’attività giurisdizionale e in buona misura rappresentano anticipazioni di spesa effettuate dall’erario. Inserirle nell’analisi avrebbe richiesto l’accesso a dati che non sono pubblicati a livello di singolo ufficio giudiziario. Non sono state quindi inserite in questa stima.

Si può sostenere, di conseguenza, che in strutture ad alta intensità di lavoro come i Tribunali, il fattore più rilevante per spiegare il diverso livello di efficienza risieda nella ripartizione e nell’organizzazione interna delle risorse umane, tanto più se l’informatica giudiziaria è basata su applicativi nazionali distribuiti su tutto il territorio.

La ricerca ha quindi stimato il costo del personale (magistrati togati, giudici onorari e personale amministrativo) impiegato nel settore civile e penale di ciascun Tribunale e lo ha rapportato al numero di cause civili e penali definite dalla struttura. In questo modo si è riusciti a stimare il “costo per procedimento definito” (o costo per caso – abbreviato in CPC), considerato a livello internazionale come il principale indice di efficienza degli uffici giudiziari[5].

È importante chiarire subito che il lavoro non vuole essere l’ennesima classifica di inizio anno, ma intende fornire uno strumento di analisi per stimare il grado di efficienza ed efficacia dei tribunali italiani e facilitare lo sviluppo di ipotesi e di analisi che permettano di comprenderne le cause. Inoltre, vuole essere uno stimolo alla puntuale pubblicazione dei dati essenziali per una corretta valutazione di efficacia ed efficienza: non solo quindi dati sul flusso dei procedimenti, ma anche dati analitici relativi alle risorse impiegate da ciascun ufficio.

Le fonti e l’elaborazione

La ricerca è basata su open data. Il numero di giudici in servizio al civile e penale è ricavato dalle pubblicazioni del Ministero e del Consiglio Superiore e fa riferimento al numero di giudici in servizio ad una determinata data in ciascun ufficio e per ciascuna area[6]. Non si sono quindi considerate le piante organiche ma l’effettiva presenza di personale in ciascun ufficio.

Analogo criterio è stato utilizzato per il personale amministrativo che, in mancanza di dati più precisi sulla suddivisione per aree, è stato ripartito convenzionalmente al 60% nel settore penale e al 40% nel civile. Si tratta di un’approssimazione suggerita da presidenti di tribunale e che tiene conto del fatto che le udienze penali necessitano in via prioritaria della presenza del cancelliere.

Per quanto riguarda i costi del personale, si è fatto riferimento ai dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato, che annualmente diffonde il costo medio per le diverse categorie di pubblici impiegati[7]. Infine, come costo del giudice onorario si è utilizzata una stima fatta dal Csm[8].

Il costo totale per la funzione penale è stato quindi calcolato moltiplicando il numero di magistrati togati e onorari in servizio al penale per il loro rispettivo costo medio (per lo Stato). A ciò si è sommato il costo derivante dal numero di unità di personale amministrativo in servizio nel penale per il rispettivo costo medio. La stessa formula è stata utilizzata per il calcolo del costo totale per la funzione civile.

I dati di flusso e quindi il numero di cause definite nel civile e nel penale sono quelli pubblicati dal Ministero della Giustizia[9].

Per ogni ufficio sono stati calcolati due indici: il costo medio per procedimento e la durata prognostica per procedimento.

Il costo medio per procedimento (CPC) è stato calcolato suddividendo il costo totale per la funzione (penale o civile) per il numero di procedimenti definiti in ciascuna delle due aree.

L’indice di durata prognostica è stato invece calcolato dividendo il numero di procedimenti pendenti alla fine dell’anno considerato con il numero dei procedimenti definiti durante l’anno. Questo indicatore permette di fare una stima del tempo necessario per smaltire tutti i procedimenti pendenti se il numero di definizioni rimane costante. L’indice di durata prognostica nel settore civile (DT) è stato calcolato per i soli procedimenti di contenzioso ordinario.

Limiti e cautele metodologiche

Una parte fondamentale della ricerca è stata la raccolta e la sistematizzazione dei dati.

Mentre i dati di flusso sono pubblicati regolarmente secondo schemi standard, quelli sulle risorse assegnate ai diversi uffici sono più limitati e non sono pubblicati in modo regolare. I dati sulle spese di giustizia, o sui costi di mantenimento struttura non sono attualmente resi pubblici a livello di singolo ufficio. La loro disponibilità avrebbe arricchito l’analisi e contribuito a renderla più completa.

Il secondo limite riguarda la “pesatura dei procedimenti”. La stima che abbiamo effettuato assegna lo stesso “peso” a ogni tipo di procedimento. È un limite che deriva dall’assenza di strumenti in grado di definire con un coefficiente la diversa complessità di trattazione dei procedimenti. Si tratta di una questione che non può certo essere risolta da una ricerca basata su open data, ma che è bene porre in evidenza perché deve essere affrontata a livello istituzionale.

Per ridurre il possibile impatto di questo fattore, si è agito in due modi. Il primo è quello di effettuare comparazioni tra uffici omogenei dal punto di vista dimensionale. Per questo sono state utilizzate le categorie dimensionali impiegate dal Consiglio e dal Ministero basate sull’ampiezza del bacino di utenza di ciascun ufficio[10].

Si è poi deciso di non considerare i dati annuali, ma una media triennale che, prendendo in considerazione una più ampia serie storica, attenua le fluttuazioni e la variabilità dovute a fattori occasionali. Inoltre, le medie triennali assorbono gli effetti di situazioni contingenti come l’impossibilità di “aggiornare i registri”, che soprattutto in uffici di piccole dimensioni, possono alterare in modo significativo il dato di una singola annualità.

In sintesi, sarebbe stato certamente preferibile utilizzare il costo reale del personale considerandone le fasce retributive e le qualifiche, e sarebbe stato ottimale disporre dei dati di tempo pieno equivalente. Si tratta tuttavia di dati che, qualora esistano, non sono pubblici. Ancora più importante, sarebbe il poter disporre di un sistema di pesatura dei procedimenti in grado di stimare il diverso impegno necessario per definire i vari tipi di affari. In ogni caso, al di là dei valori assoluti ricavati da questa analisi (costo per procedimento definito e durata prognostica) che possono essere affetti dai limiti segnalati, rimane comunque valido il “valore relativo” degli indici calcolati. Siccome le fonti di dati e le metodologie di calcolo utilizzate sono le stesse per tutti gli uffici, ogni distorsione eventualmente presente o ogni approssimazione ricade in modo omogeneo su tutte le strutture considerate. Resta dunque possibile effettuare confronti significativi tra i diversi uffici.

Infine, un’accortezza deve prenderla il lettore. Quando le analisi dei dati mostrano una differenza di performance del 10% o del 20% tra uffici comparabili questa può essere causata dai limiti dello studio, ma una differenza del 100% o del 200%, – come capita in numerosi casi – segnala un problema che dovrebbe essere ben diagnosticato.

Costi e tempi

I costi a livello aggregato

A livello nazionale il costo per il personale togato, onorario e amministrativo operante nei tribunali è stimato attorno ad 1,5 miliardi di Euro all’anno (media del triennio 2015-17). Includendo il 20% di altri costi, la spesa complessiva si avvicina ai 2 miliardi. Nei tre anni considerati, la voce di costo maggiore è quella per i circa 4.700 magistrati togati (media di 900 milioni per anno circa), il costo dei circa 13.450 amministrativi si attesta attorno a 560 milioni, mentre i giudici onorari (2.300 circa) hanno un costo medio annuo di circa 40 milioni. A livello nazionale i costi stimati risultano essere ripartiti equamente tra la funzione civile e quella penale (Tabella 1).

 

Tabella 1 – Stima dei costi totali del personale destinato alle funzioni civili e penali dei Tribunali italiani

Costi in Milioni di Euro 2015 2016 2017 Media nel triennio
civile penale totale civile penale totale civile penale totale civile penale totale
Magistrati 483,0 401,8 884,8 479,8 399,1 878,9 508,1 415,8 923,9 490,3 405,6 895,9
Amministrativi 222,5 333,8 556,3 224,1 336,1 560,2 226,4 339,6 565,9 224,3 336,5 560,8
Giudici Onorari 26,4 10,8 37,2 26,4 10,8 37,2 31,6 13,0 44,6 28,1 11,5 39,6
Totale Personale 731,9 746,4 1478,3 730,2 746,1 1476,3 766,1 768,3 1534,4 742,7 753,6 1496,3
Tot. inclusi altri costi (+20%) 914,9 933,0 1847,9 912,8 932,6 1845,4 957,6 960,4 1918,0 928,4 942,0 1870,4

 

Il costo per caso e la durata prognostica nei singoli uffici

Costo per procedimento civile e penale — Nel triennio la variazione dei costi dei procedimenti definiti tra i diversi uffici è molto elevata. Il costo medio per definire un procedimento penale nel triennio varia da 2.059 Euro (Caltanissetta) a 288 (Prato), con media di 645 Euro. Nel civile la forchetta varia da 620 (Lanusei) a 180 (Tivoli) con una media di 307 Euro (Tabella 2).

 

Tabella 2 – Variabilità del costo per procedimento definito dai Tribunali italiani

Costo per caso in Euro

2015

2016

2017

Media

Civile Penale Civile Penale Civile Penale Civile Penale
Minimo 177,10 257,87 169,81 245,17 191,32 316,21 179,56 294,30
Massimo 674,64 1.891,69 643,82 2.106,45 696,98 2.178,76 644,05 2.058,97
Media 301,59 636,84 297,64 589,17 321,29 708,69 306,84 644,90
Deviazione standard 75,31 281,37 74,27 250,33 81,20 282,59 72,11 249,14

 

Durata prognostica — Com’è ben noto, anche la durata prognostica dei procedimenti è caratterizzata da una grande variabilità tra le diverse sedi. Nel caso dei procedimenti penali varia da 1.506 giorni (Tempio Pausania) a 119 (Aosta) con una media di 415 giorni. Nello stesso periodo, la durata media dei procedimenti civili è compresa tra 2.211 (Vallo della Lucania) e 250 (Ferrara), con media di 702 giorni. Sono dati che non si discostano da quello che già è noto e confermano una resa di giustizia moto differenziata all’interno del paese.

 

Tabella 3 – Durata prognostica

Durata per caso in giorni 2015 2016 2017 Media
Civile Penale Civile Penale Civile Penale Civile Penale
Minimo 248 77 246 100 222 120 250 119
Massimo 2575 1572 2454 1540 2210 1887 2211 1506
Media 747 456 692 372 669 416 702 415
Deviazione standard 379 338 321 264 311 266 325 267

 

I dati analitici – I dati relativi ai singoli tribunali nel periodo 2015-2017 sono visibili a questo link: https://public.tableau.com/profile/federica.viapiana#!/vizhome/Efficienzaedefficacia/Story1

 

Il sito permette di fare alcune elaborazioni in autonomia.

I dati sono stati rappresentati in un cruscotto interattivo e quattro diagrammi analitici.

Il cruscotto interattivo è progettato in modo da poter selezionare un ufficio (o un gruppo di uffici) sulla mappa, e vedere come si colloca rispetto ai diversi indici (costo per caso e durata nel civile e nel penale).

 

In ognuno dei quattro diagrammi analitici sono invece collocati tutti i tribunali sulla base dei valori che hanno riportato nei due indici sopra descritti, in area civile e in area penale. Le linee centrali individuano le medie. Per questo, gli uffici che si collocano nel quadrante in alto a destra hanno valori sopra media per entrambi gli indici (ad esempio costi alti e tempi lunghi, o costi alti al civile e costi alti al penale). Gli uffici in basso a sinistra sono sotto media in entrambi gli indici (ad esempio costi bassi e tempi rapidi, o tempi rapidi sia al civile che al penale), quelli in basso a destra oppure in alto a sinistra sono sopra media rispetto ad un indice e sotto media rispetto all’altro (ad esempio tempi lunghi e costi bassi, o costi alti e tempi brevi). La barra a destra permette di filtrare gli uffici per dimensione, in modo da effettuare confronti tra sedi omogenee da questo punto di vista, o selezionare uno a uno gli uffici che si vogliono prendere in considerazione per l’analisi (Figura 1).

 

Figura 1 - Costo e durata media dei procedimenti penali definiti dei Tribunali italiani

 

 

L’efficacia e l’efficienza dei tribunali italiani

I diagrammi che analizzano efficienza ed efficacia nel civile e nel penale individuano 4 categorie di uffici come evidenziato nella Figura 2.

 

Figura 2 - Costo e durata media dei procedimenti civili definiti dai tribunali italiani (2015-2017)

 

 

Efficaci ed efficienti – Nel quadrante in basso a sinistra si trovano gli uffici che hanno sia una durata sia un costo medio al di sotto della media. Si tratta quindi di uffici che sono più efficaci ed efficienti della media. A parità di complessità del contenzioso, si tratta delle sedi che sono state in grado di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili, ottenendo risultati (in termini di tempi di definizione prognostici) comparativamente migliori rispetto agli altri.

 

Efficaci ed inefficienti – Il quadrante in basso a destra individua uffici cui la durata è sotto media mentre i costi risultano sopra media. Si tratta di una situazione che individua un’efficacia superiore alla media a cui corrisponde un’efficienza relativamente bassa. Se confrontati con uffici che hanno tempi di definizione analoghi e supponendo una parità di complessità di contenzioso, questi uffici impiegano più risorse umane per raggiungere lo stesso obiettivo. Ciò sembra significare che ci sono margini per migliorare l’organizzazione delle risorse esistenti, rendendola più efficiente.

 

Inefficaci ed efficienti – Nel quadrante in alto a sinistra si trovano gli uffici che hanno una durata sopra la media (inefficaci), ma costi medi bassi (efficienti). In linea di massima a parità di complessità del contenzioso, l’inefficacia può essere causata da una carenza di risorse rispetto al carico di lavoro esistente. Questo potrebbe essere generato da una notevole mole di arretrato che l’ufficio — nonostante gli sforzi e la buona efficienza — fatica a smaltire. Si tratta quindi di uffici che, potenzialmente, dovrebbero essere privilegiati a livello di nuove assegnazioni di personale.

 

Inefficaci e inefficienti – Infine, il quadrante in alto a destra individua uffici in cui il contenzioso è definito con tempi e costi sopra la media. Si tratta dunque di tribunali che, secondo lo studio, appaiono inefficaci e inefficienti. Questo può essere causato da numerosi fattori. A parità di complessità di contenzioso, possono intervenire questioni come la presenza di una notevole mole di arretrato, l’elevata rotazione del personale, o l’elevata presenza di magistrati di prima nomina che comprensibilmente possono essere meno rapidi di colleghi più esperti nel definire i procedimenti.

 

Figura 3 - Costo medio dei procedimenti civili e penali definiti dai tribunali italiani (2015-2017)

 

 

Dall’analisi emerge inoltre il fenomeno di uffici che hanno situazioni molto diversificate al civile e al penale, dove sembra esserci uno sbilanciamento delle risorse allocate nelle due aree (uffici collocati nei quadranti basso a destra e alto a sinistra nella Figura 3). Ciò può dipendere in alcuni casi da una complessità dei procedimenti più elevata in uno dei due settori, in altri casi da un problema organizzativo interno che andrebbe risolto ponderando meglio i carichi di lavoro o riducendo le inefficienze che possono essersi generate in uno dei due settori.

 

Descrivendo le diverse categorie di uffici, si è sistematicamente assunto che vi fosse parità di complessità di contenzioso. Chi scrive è ben consapevole che questa ipotesi non è sempre vera. È palese che procedimenti di criminalità organizzata con molti imputati, capi di imputazione articolati, difficoltà di assunzione delle prove testimoniali – solo per citare alcuni parametri rilevanti – assorbano necessariamente risorse e richiedano tempi di definizione che hanno un impatto pesante sull’efficacia e l’efficienza dell’ufficio. È quindi evidente che un sistema di pesatura rappresenti un elemento fondamentale. Tuttavia, come si è detto, questo sistema non è presente a livello nazionale. Questo limite della ricerca individua quindi una carenza dei meccanismi di governo del sistema giudiziario e degli uffici, che dovrebbe essere prioritario superare per potere gestire i tribunali e allocare le risorse sulla base delle effettive capacità ed esigenze. Non si tratta di un obiettivo impossibile: la pesatura dei procedimenti sta inoltre diventando una pratica comune a livello internazionale[11].

 

I dati ci mostrano inoltre che, a parità di risorse, vi sono grandi margini di miglioramento del sistema. Sia sulla dimensione di efficienza sia su quella di efficacia alcuni tribunali riescono ad ottenere performance che, se raggiunte anche un maggior numero di uffici, permetterebbero una radicale riduzione dei tempi della giustizia ed una maggiore omogeneità a livello nazionale del servizio reso. Non è solo un problema di efficacia o di efficienza ma di offrire a tutti i cittadini uguale trattamento davanti alla legge.

Uno dei modi in cui si può perseguire questo obiettivo è integrare i dati di costo per procedimento definito nei meccanismi di allocazione delle risorse umane e finanziare agli uffici. Si tratta, invero, di un approccio già ampiamente sperimentato paesi come Olanda, Svezia e Finlandia[12]. Ci sono quindi elementi per far ritenere che, anche in Italia, sia tempo di includere questi indici tra i criteri utilizzati per l’allocazione delle risorse, auspicabilmente già dalla prossima ridefinizione delle piante organiche e della conseguente assegnazione del personale.

 

 

[1] Contini, F. 2017. Introduction. In: Contini, F. (ed.) Handle with Care: assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. Bologna: IRSIG-CNR.

[2] Ministero Della Giustizia. Direzione Generale Di Statistica E Analisi Organizzativa 2018. Focus Contenzioso. Tribunali ordinari a confronto – vari indicatori. Popolazione, iscritti, pendenti, durata media effettiva, clearance rate, magistrati, personale amministrativo e tassi di scopertura. Periodo: Anno 2016. Roma: Ministero della Giustizia,.

Nel settore penale questo dato veniva calcolato dal ministero nelle relazioni sul monitoraggio del processo penale. Ministero Della Giustizia. Dipartimento Dell’organizzazione Giudiziaria 2015. Censimento speciale giustizia penale. Analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale. Roma: Ministero della Giustizia. I dati si riferiscono al 2013.

[3] Ministero Della Giustizia. Dipartimento Dell’organizzazione Giudiziaria 2015. Censimento speciale giustizia penale. Analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale. Roma: Ministero della Giustizia. www.ristretti.it/commenti/2015/marzo/pdf5/censimento_penale.pdf (ultima visita 20 gennaio 2020)

[4] https://webstat.giustizia.it/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Analisi%20e%20ricerche/CIVILE_Elenchi%20Tribunali%20con%20vari%20indicatori%20giacenza%20media.xlsx&action=default

[5] Si veda ad esempio International Consortium for Court Excellence, Global Measures of Court Performance, Secretariat for the International Consortium for Court Excellence, Melbourne, 2018. B.J. Ostrom, D.J. Hall, R.Y. Schauffler, N.B. Kauder, CourTools: Trial Court Performance Measure, National Center for State Courts, Williamsburg (Va), 2005. La Cepej utilizza regolarmente la misura del costo per caso nei progetti di assistenza tecnica.

[6] Oltre ai dati pubblicati dalla Direzione Generale Statistiche del Ministero della Giustizia (https://webstat.giustizia.it/ si veda anche Consiglio Superiore Della Magistratura Ufficio Statistico, Censimento sulla distribuzione del personale di magistratura tra i due settori, civile e penale, presso gli uffici di Tribunale (Settima Commissione), Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2016.
www.csm.it/documents/21768/137951/Numero+di+giudici/967db0db-c2b7-4392-aff0-1e5a1180b511

[7] Trattandosi di costo medio non tiene conto della differenziazione dei costi del personale togato e amministrativo connessa rispettivamente al superamento delle valutazioni di professionalità o all’appartenenza a diversi profili professionali.

[8] Consiglio Superiore Della Magistratura, Parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delibera consiliare del 15 giugno 2017), Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2017.

[9] I dati sono scaricabili dalla sezione monitoraggio del sito https://webstat.giustizia.it

[10] Ministero Della Giustizia. Dipartimento Dell’organizzazione Giudiziaria, Censimento speciale giustizia penale. Analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale, Ministero della Giustizia, Roma, 2015.

[11] La stessa Cepej sta sviluppando line guida su questo argomento basate sulle esperienza già condotte in molti i paesi Europei F. Depasquale, Case-weighting in European judicial systems. Strasbourg: Steering group of the Saturn Centre for judicial time management (Cepej-Saturn), Council of Europe, 2018. https://rm.coe.int/cepej-Saturn-2017-7erev10e-case-weighting/16808ccb22

[12] Consiglio Superiore Della Magistratura, Parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delibera consiliare del 15 giugno 2017), Consiglio Superiore della Magistratura., Roma, 2017

Consiglio Superiore Della Magistratura Ufficio Statistico, Censimento sulla distribuzione del personale di magistratura tra i due settori, civile e penale, presso gli uffici di Tribunale (Settima Commissione), Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2016.

F. Contini, Introduction in F. Contini (ed.), Handle with Care: assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice, IRSIG-CNR, Bologna, 2017.

F. Depasquale, Case-weighting in European judicial systems. Strasbourg: Steering group of the Saturn Centre for judicial time management (Cepej-Saturn), Council of Europe, 2018.

International Consortium for Court Excellence 2018, Global Measures of Court Performance. Melbourne: Secretariat for the International Consortium for Court Excellence.

Ministero Della Giustizia. Dipartimento Dell’organizzazione Giudiziaria 2015. Censimento speciale giustizia penale. Analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale. Roma: Ministero della Giustizia.

Ministero Della Giustizia. Direzione Generale Di Statistica e Analisi Organizzativa 2018. Focus Contenzioso. Tribunali ordinari a confronto – vari indicatori. Popolazione, iscritti, pendenti, durata media effettiva, clearance rate, magistrati, personale amministrativo e tassi di scopertura. Periodo: Anno 2016. Roma: Ministero della Giustizia.

B.J. Ostrom, D.J. Hall, R.Y. Schauffler, N.B. Kauder, 2005. CourTools: Trial Court Performance Measures, Williamsburg, Va., National Center for State Courts.

17/02/2020
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Il caso della consigliera Rosanna Natoli. E’ venuto il momento del diritto?

Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore. 

02/09/2024
L’imparzialità dei giudici e della giustizia in Francia…in un mondo dove gravitano i diritti fondamentali

Un viaggio nella storia del pensiero giuridico alla luce dell’esperienza francese, sulle tracce di un concetto connaturato al funzionamento della giustizia, reattivo ai tentativi di soppressione o mascheramento tuttora capaci di incidere sul ruolo del magistrato all’interno della società. Una società complessa e plurale, di cui egli è parte attiva a pieno titolo. Nella lucida e personalissima testimonianza di Simone Gaboriau, l’imparzialità emerge come principio-cardine dell’ordine democratico, fondato – necessariamente – sull’indipendenza dei poteri che lo reggono.
Pubblichiamo il contributo nella versione italiana e nella versione originale francese. 

16/05/2024
L’imparzialità del giudice: il punto di vista di un civilista

Il tema dell’imparzialità del giudice, di cui molto si discute riferendosi soprattutto all’esercizio della giurisdizione penale, presenta spunti di interesse anche dal punto di vista civilistico. Se è ovvio che il giudice debba essere indipendente e imparziale, meno ovvio è cosa per “imparzialità” debba intendersi. Si pongono al riguardo tre domande: se e quanto incidono  sull’imparzialità del giudice le sue convinzioni ideali e politiche e il modo in cui egli eventualmente le manifesti; se  l’imparzialità debba precludere al giudice di intervenire nel processo per riequilibrare le posizioni delle parti quando esse siano in partenza sbilanciate; entro quali limiti la manifestazione di un qualche suo pre-convincimento condizioni  l’imparzialità del giudice all’atto della decisione. Un cenno, infine, all’intelligenza artificiale e il dubbio se la sua applicazione in ambito giurisdizionale possa meglio garantire l’imparzialità della giustizia, ma rischi di privarla di umanità. 

04/05/2024
I test psicoattitudinali: la selezione impersonale dei magistrati

Certamente il lavoro del magistrato è molto impegnativo sul piano fisico, mentale e affettivo e vi sono situazioni - presenti, del resto, in tutte le professioni - in cui una certa vulnerabilità psichica può diventare cedimento e impedire l’esercizio sereno della propria attività. Esse si risolvono con istituti già presenti nell’ordinamento come la “dispensa dal servizio” o il “collocamento in aspettativa d’ufficio per debolezza di mente o infermità”. Invece il progetto di introdurre test di valutazione psicoattitudinali per l’accesso alla funzione di magistrato è inopportuno sul piano del funzionamento democratico delle Istituzioni e inappropriato sul piano psicologico perché, da un lato, sposta l’attenzione dal funzionamento complessivo della Magistratura come istituzione all’“idoneità” del singolo soggetto e, dall’altra, non prende in considerazione il senso di responsabilità , la principale qualità che deve avere un magistrato e la sola che valorizza appieno la sua competenza e cultura giuridica. 

03/04/2024
Test psicoattitudinali per i magistrati
a cura di Redazione

Ovvero: “ le stesse cose ritornano”, a dispetto delle critiche razionali degli esperti 

25/03/2024