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Spiragli. Note sul diritto all’istruzione degli studenti sordi in tempo di pandemia

di Sara Cocchi
avvocata in Firenze, consulente UE e OCSE

Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, emerge l’urgenza di una disciplina univoca che garantisca, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, il diritto all’istruzione degli studenti sordi e ipoacusici

1. Barriere 

Alcune settimane fa, attendevo paziente il mio turno per richiedere la notifica di un atto giudiziario presso l’UNEP della Corte d’Appello di Firenze. Pochissimi i colleghi presenti nel locale, non particolarmente capiente: da disposizioni vigenti, si accede solo su prenotazione, fino ad un massimo di 5 persone contemporaneamente, ovviamente solo indossando la mascherina. I consueti doppi vetri separano il back office dal front office. Personale amministrativo e avvocati si parlano alzando la voce, che attraversa attutita, sfarinata, numerosi strati sovrapposti, per rimbalzare contro i soffitti bassi e le pareti di cartongesso. Di nuovo, l’ufficiale giudiziario, di là dal vetro e dalla sua mascherina azzurra, mi ripete una domanda - intuisco - sull’urgenza o meno della notifica. Istintivamente, concentrandomi per escludere il brusio generale, abbasso lo sguardo in cerca della bocca del mio interlocutore – che però è coperta.

Per la prima volta, riesco vagamente a immaginare cosa deve sperimentare ogni giorno, da mesi, il mio giovane amico R. (nome di fantasia), studente di scuola superiore a Firenze, sordo profondo dalla nascita, quando nelle lezioni scolastiche in presenza si trova davanti professori e compagni che gli parlano attraverso la mascherina. Seguire le spiegazioni, le interrogazioni, magari mentre da fuori entrano in aula i rumori della strada attraverso le finestre aperte; interagire in uno scambio di battute fra compagni durante l’intervallo. Senza poter usufruire della labiolettura, esperienze quotidiane come queste sono montagne da scalare, spesso con il solo ausilio della propria determinazione e creatività. 

 

2. Strategie

Da mesi, i genitori di R. stanno esplorando le possibili soluzioni ad un problema che nella prima fase della pandemia, la didattica a distanza aveva in gran parte nascosto. Già a luglio 2020, in previsione del rientro a scuola in presenza previsto per settembre, avevano sollevato la questione presso la dirigenza scolastica. Allo scopo di sensibilizzare le autorità cittadine al riguardo, avevano esposto le loro serie preoccupazioni all’assessorato comunale all’istruzione, ottenendone l’impegno a diffondere apposite comunicazioni in materia ai dirigenti scolastici del territorio fiorentino. Evidentemente allertato sul tema, anche l’Ufficio Scolastico Regionale informava la famiglia del fatto che la scuola superiore frequentata dal ragazzo sarebbe stata contattata per definire eventuali soluzioni alla problematica segnalata. 

A settembre, il rientro a scuola, inizialmente fissato in presenza al 100%, prima dell’istituzione del sistema “a regioni colorate”, in corrispondenza delle quali e del relativo livello di rischio epidemiologico, la didattica in presenza si combina con quella a distanza secondo un mosaico di percentuali diverse per ciascun ciclo scolastico. L’obbligo per docenti, personale ATA e studenti di indossare la mascherina fa emergere, con evidenza non certo inaspettata, una situazione di oggettiva e quasi insormontabile difficoltà. Impossibilitato a fruire della labiolettura, per lui un indispensabile strumento comunicativo, R. inizia a sperimentare una serie di ostacoli al suo apprendimento e alla propria vita di relazione. I riflessi sul suo stato d’animo e, talvolta, anche sul rendimento scolastico e sui rapporti con i compagni e con gli insegnanti, sono inevitabili, ma affrontati con caparbietà e inventiva di adolescente. 

Il riconoscimento della sordità profonda di R. quale disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. 104/1992, comporta l’elaborazione di un piano educativo individualizzato (PEI) iniziale ai sensi dell’art. 12 comma 5 della medesima legge. In questa sede, famiglia e corpo docente concordano l’utilizzo di materiali compensativi (slides sulla lavagna interattiva multimediale, materiali cartacei aggiuntivi, ecc…) per far fronte alle difficoltà. Seppur ineccepibili da un punto di vista tecnico, questi strumenti hanno potuto compensare unicamente (e comunque solo in parte) le lacune legate alla trasmissione dei contenuti disciplinari, nulla potendo invece contro le barriere comunicative che ostacolano le relazioni con i compagni e con i docenti. I genitori, intanto, propongono ripetutamente alla scuola di testare l’utilizzo di maschere facciali con inserto centrale trasparente, o di visiere, che consentano la labiolettura, sempre in abbinamento a distanziamento, areazione dei locali, eventuale schermo in plexiglass collocato intorno alla cattedra. Scambi di email e telefonate si susseguono per mesi fra genitori, dirigente e docenti. Si chiedono chiarimenti, si forniscono informazioni, si allegano documenti. Ancora all’inizio del 2021, nessuna decisione definitiva, il problema non è risolto. 

Eppure, tutte le proposte avanzate e discusse poggiano inequivocabilmente sulla combinazione di dati normativi nazionali e regionali. 

Infatti, i d.p.c.m. avvicendatisi dal marzo 2020 ad oggi[1] reiterano ogni volta l’esenzione dall’obbligo di indossare «dispositivi di protezione delle vie respiratorie» per quei «soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina», nonché per coloro che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità. Inoltre (siamo a Firenze), la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1256 del 15 settembre 2020, Allegato A, contenente Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 – Anno Scolastico 2020/2021, al punto 3.4 disciplina l’Uso delle mascherine e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e, più specificamente al punto 3.4.2 dispone: «Utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti gli operatori: per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP [responsabile del servizio di prevenzione e protezione] in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione». 

Anche a voler tralasciare il fatto che una lettura costituzionalmente orientata al pieno rispetto e all’effettiva attuazione degli artt. 3 e 34 Cost. consentirebbe all’interprete “volenteroso” di superarne la formulazione non impeccabile, è evidente che la tecnica redazionale delle norme appena citate non facilita affatto il processo decisionale della dirigenza scolastica. Esse infatti non indicano né quali siano né come possano essere individuate le «patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina» o le «specifiche esigenze educative o didattiche» che rendano «possibile» l’utilizzo di non meglio identificate «visiere» da parte del personale scolastico. Neppure il riconoscimento della sordità profonda di R. ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della l. 104/1992 pare essere sufficiente a stimolare una decisione definitiva da parte delle autorità scolastiche. Manca del resto qualsiasi espresso richiamo normativo che permetta all’interprete – al contrario – “iper-positivista” di rinvenire una connessione formale (e sostanziale!) fra le norme citate e la «legge-quadro» del 1992. 

A complicare ulteriormente la questione, l’assenza in commercio di mascherine trasparenti, visiere o altri dispositivi muniti di dichiarazione di conformità tecnica rilasciata dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi della vigente e derogatoria “normativa dell’emergenza”[2]. Tuttavia, è proprio l’art. 16 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito in l. 24 aprile 2020 e successivamente modificato dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, a disporre che «sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» (corsivo aggiunto). Agli stessi fini, «gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio» (comma 2; corsivo aggiunto)[3]
A questo poi basterebbe aggiungere che i d.p.c.m. via via succedutisi hanno consentito e consentono l’utilizzo, da parte di docenti, personale ATA (dunque, lavoratori) e discenti, di «mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate[4]» che assicurino adeguata copertura di bocca e naso. A conferma di ciò si è espressa anche la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 5 novembre 2020[5]

Nulla parrebbe ostacolare, dunque, da un punto di vista strettamente normativo, l’introduzione nell’ambiente scolastico di una mascherina trasparente qualificabile come “mascherina di comunità”, peraltro in presenza di specifiche esigenze costituzionalmente tutelate (l’accesso al diritto allo studio in condizioni di uguaglianza) e comunque in abbinamento ad altri presìdi di protezione. Una nota dell’allora Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, datata 24 novembre 2020[6], specificava infatti che: «Al momento non esistono mascherine “trasparenti” certificate dall’INAIL, che possano essere distribuite attraverso le strutture commerciali e in ambienti pubblici come gli ospedali, gli ambulatori e le scuole, poiché non sono garantiti i requisiti di sicurezza, ergonomia ed efficacia necessari. Le mascherine di questo tipo al momento sono solo da considerare come “mascherine di comunità” e sono quindi utilizzabili nei luoghi pubblici come previsto dalla normativa vigente, anche se non sono state ancora certificate dall'Inail» (corsivo aggiunto).

Intanto, fra autunno e inverno, il livello di rischio in Toscana passa più volte dall’arancione al rosso e viceversa. I dubbi rimangono tali, nessun intervento di raccordo colma le incongruenze normative, sebbene già da tempo si moltiplichino in varie parti d’Italia iniziative “autogestite” e appelli di associazioni, famiglie, singoli individui. Ogni volta che si reintroduce la didattica a distanza per le scuole superiori, i genitori di R. approfittano per aggiornarsi e studiare nuove proposte. Lui oscilla tra il momentaneo ma poco soddisfacente sollievo delle lezioni in video, rese più fruibili anche grazie alla possibilità di collegare l’apparecchio acustico al computer tramite connessione bluetooth, e la preoccupazione per quando dovrà tornare a scuola in presenza. 

Poi ai primi di marzo 2021, una svolta inattesa. I genitori di R. vengono a conoscenza dell’esistenza di un dispositivo trasparente, prodotto in Italia, unico ad oggi ad aver ottenuto, da parte dell’ISS, la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici disposti dalla normativa internazionale EN ISO applicabile[7]. La notizia si diffonde. In sede di question time alla Camera, il 10 marzo 2021, il Ministro per le disabilità comunica di essersi «attivata affinché le mascherine trasparenti, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l’emergenza» e di aver «segnalato questo al generale Figliuolo che mi ha garantito di aver già disposto gli atti per acquisire questi dispositivi[8]».

Immediatamente i genitori di R. acquistano le nuove mascherine e, accertatane l’utilizzabilità e l’efficacia, le propongono alla scuola frequentata dal figlio, allegando alla propria comunicazione non solo la scheda tecnica del prodotto e la dichiarazione dell’ISS, ma anche i risultati dei test ai quali i dispositivi sono stati sottoposti, ricevuti direttamente dall’azienda produttrice. La dirigenza scolastica ritiene inderogabili scelte ritenute più cautelative (l’esclusivo utilizzo delle mascherine ffp2). Si inseguono le email, il tempo passa, la questione resta ancora irrisolta. 

 

3. Oltre

Mentre scrivo, a scuola di R. qualcosa sembra essersi mosso. Alcuni insegnanti hanno iniziato ad indossare di propria iniziativa i dispositivi trasparenti fatti pervenire loro dalla famiglia del ragazzo; la dirigenza scolastica, ricevuto il parere favorevole del RSPP, si è attivata per acquistarli e distribuirli agli insegnanti. Il Ministro per le disabilità ha incontrato l’Associazione Nazionale Sordi, trattando nel corso dell’incontro, anche il tema dell’utilizzo delle mascherine trasparenti che consentano la labiolettura[9]. L’On. Nicola Fratoianni ha presentato il 21 aprile scorso un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, indirizzata alla Presidenza del Consiglio, al Ministro per le disabilità e al Ministero dell’istruzione, al fine di conoscere «quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo, anche per il tramite della struttura commissariale per l'emergenza COVID-19, affinché venga garantito l’urgente acquisto e una rapida distribuzione di mascherine per lettura labiale in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, rimuovendo così, già dalla fine di questo anno scolastico, l'enorme ostacolo che la mascherina classica crea a chi soffre di sordità e ipoacusia», chiedendo altresì l’elaborazione di un piano di approvvigionamento in vista del rientro a scuola di settembre 2021[10]. E’ notizia del 29 aprile l’ordine, effettuato dalla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza, di 7 milioni di mascherine trasparenti dichiarate conformi dall’ISS, che saranno distribuite nelle istituzioni scolastiche nell’arco dei prossimi due mesi per poter essere utilizzate da docenti e studenti[11]

Pur con colpevole ritardo, qualcosa si muove, dunque. Il lavoro lento e costante di questi mesi potrà forse dare i suoi frutti, definitivi, in tempo per il prossimo anno scolastico. Ma tanti restano ancora i nodi da sciogliere. 

Volendo provare a tratteggiarne qualcuno, il primo e più evidente è la mancanza di norme chiare ed univoche che, a livello nazionale, riconducano ad una medesima disciplina le fattispecie in presenza delle quali non tanto e non solo derogare all’utilizzo della mascherina, ma imporre l’utilizzo di un apposito dispositivo, ugualmente protettivo, nel nome di un bilanciamento di valori costituzionalmente garantiti a favore del diritto allo studio delle persone portatrici di disabilità. In tal modo, perdurante la pandemia e l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ciascun istituto scolastico nel quale siano presenti alunni con disabilità auditive certificate avrebbe quantomeno l’obbligo di predisporre tutte quelle condizioni necessarie per rendere ad essi fruibili le lezioni in presenza, dotandosi conseguentemente anche di mascherine che consentano la labiolettura, da utilizzare al bisogno. 

Del resto, le singole fattispecie in sé considerate sono già oggetto dell’attenzione del legislatore e risultano quindi già disciplinate. E’ così per la certificazione della disabilità grave, per la necessità di un piano educativo individualizzato al fine di garantire l’inserimento scolastico e il diritto allo studio dell’alunno disabile, per la dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche (standard internazionalmente riconosciuti e a loro volta disciplinati) e ai requisiti richiesti dalla legge, rilasciata dall’ISS relativamente ai dispositivi menzionati in queste pagine e agli altri che in futuro presenteranno le caratteristiche idonee ad ottenerla. 

Un intervento di raccordo normativo a livello nazionale sarebbe inoltre auspicabile per almeno altri due motivi. In primo luogo, chiarirebbe le responsabilità degli attori coinvolti nel singolo processo decisionale riferito al caso concreto (la dirigenza scolastica, il RSPP, il corpo docente, ecc.…) e faciliterebbe l’accertamento e l’individuazione dei presupposti di fatto e normativi in presenza dei quali disporre l’utilizzo delle mascherine trasparenti munite di certificazione, evitando inutili ritardi e dannose incomprensioni. In secondo luogo, consentirebbe alle Regioni di intervenire con norme di ulteriore dettaglio, anche calibrate sulle esigenze di volta in volta rappresentate loro dagli stakeholders locali, valorizzando così i margini di manovra consentiti dal riparto di competenze costituzionalmente stabilito.

La necessità di disciplinare una volta per tutte simili fattispecie è inoltre sorretta non solo dal dettato costituzionale, ma anche da disposizioni pattizie internazionali. E’ qui appena il caso di ricordare infatti che, con l. 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2007) e del relativo protocollo opzionale[12]. Proprio la Convenzione, all’art. 24 comma 5, sancisce che «Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti ed all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri» e che «A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole». E’ poi la Convenzione stessa a definire che quest’ultimo debba essere inteso come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali» (art. 2, penultimo capoverso). 

Alla luce del quadro attuale, emergono poi alcune necessità organizzative. E’ indubbiamente apprezzabile che il Ministro per le disabilità abbia segnalato al Commissario straordinario per l’emergenza la necessità di garantire la labiolettura alle persone sorde o ipoacusiche, e che questi si sia impegnato a provvedere all’approvvigionamento di appositi dispositivi di protezione. Tuttavia: come può il singolo istituto scolastico richiedere la distribuzione di tali dispositivi? A quale autorità di riferimento deve rivolgersi la dirigenza? Quale il ruolo degli Uffici Scolastici territoriali? Sarebbe opportuno definire con tempestività anche questi passaggi più specificamente pratici, predisponendo una catena di comunicazione inter-istituzionale rapida ed efficace, soprattutto in vista del prossimo anno scolastico. 

Infine, un’ultima, più ampia, considerazione. Disciplinare finalmente l’utilizzo in ambiente scolastico di dispositivi trasparenti che consentano la labiolettura alle persone sorde o ipoacusiche restituirebbe al “sistema istruzione” il suo ruolo naturale – forse ultimamente trascurato – di laboratorio dei diritti, di avamposto dell’inclusione e dell’accoglienza, di officina di buone pratiche, replicabili, con gli opportuni aggiustamenti, anche in altri settori della vita pubblica. L’impossibilità o l’estrema difficoltà di relazione a cui può andare incontro una persona sorda, in tempo di pandemia, nell’interagire nei più svariati ambiti della quotidianità richiede risposte che, ad oltre un anno dall’inizio dell’emergenza, non possono essere rimandate oltre. Non possono più essere sufficienti – e non devono esserlo – le pur lodevoli iniziative locali, del tale istituto scolastico, in cui insegnanti tenaci e studenti curiosi hanno deciso spontaneamente di utilizzare dispositivi autoprodotti per garantire l’apprendimento e la piena interazione sociale alla compagna di classe sorda; o del talaltro ufficio comunale, dove i dipendenti si sono autonomamente attrezzati con mascherine trasparenti per rendere più efficace l’interazione con persone che abbiano la medesima disabilità sensoriale. 

Sono ormai maturi i tempi per trasformare la riflessione su disabilità e inclusione – nel contesto scolastico e non solo – in volontà politica di disciplinare in modo chiaro ed organico l’utilizzo di quei presìdi che, conformi ai requisiti tecnici e normativi vigenti e pertanto pienamente idonei alla tutela di chi li indossa e di chi interagisce con le persone che li indossano, possano consentire la piena fruizione non soltanto del diritto, costituzionalmente garantito, allo studio, ma anche del pieno diritto delle persone con disabilità allo sviluppo della propria personalità mediante la vita di relazione. Lo richiede l’essenziale intreccio dei principi sanciti dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione. 

 
[1] La norma di riferimento attualmente vigente è l’art. 1 comma 3, lett. b del d.p.c.m. 2 marzo 2021.

[2] E precisamente dagli artt. 15 e 16 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020 e successivamente modificato dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

[3] Ulteriori chiarimenti confermativi delle suddette disposizioni sono offerti dalla circolare 18 marzo 2020 del Ministero della Salute disponibile all’url https://www.iss.it/documents/20126/0/20200414_Mascherine+Filtranti+per+uso+Collettivo.pdf/ceb42044-4dcc-36bf-b4c1-9af9ac605217?t=1586871714014

[4] Così si esprime oggi, quasi letteralmente riprendendo i suoi predecessori, l’art. 1 comma 7 del d.p.c.m. 2 marzo 2021.

[5] www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-11-2020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741, ulteriormente ripresa nelle risposte alle cd. “FAQ” messe a disposizione dal Ministero stesso all’url https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html, sezione 1 “A scuola con la mascherina”, quesito n. 5.

[6] http://disabilita.governo.it/it/notizie/mascherine-per-sordi-e-trasparenti-chiarimenti-su-utilizzo-e-deroghe

[7] In particolare, dalle norme EN 14683:2019+AC (Mascherine facciali ad uso medico) e UNI EN ISO 10993:2010 (Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Valutazione e prove all’interno di un processo di gestione del rischio).

[8] http://disabilita.governo.it/it/notizie/mascherine-per-sordi-ministro-stefani-conferma-acquisizione-dispositivi/ 

[9] http://disabilita.governo.it/it/notizie/il-ministro-stefani-incontra-lassociazione-nazionale-sordi/ 

[10] Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4/09023 del 21.04.2021, presentata dall’On. Nicola Fratoianni alla Camera dei Deputati (https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09023&ramo=CAMERA&leg=18).

[11] https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/16760 (30 aprile 2021). V. anche l’intervista di F. Amabile al Ministro per le disabilità Erika Stefani, apparsa su La Stampa del 1 maggio 2021, leggibile integralmente all’url http://disabilita.governo.it/it/notizie/intervista-al-ministro-stefani-de-la-stampa/. Cfr. altresì C. Daina, Mascherine trasparenti per gli studenti non udenti, partito l’ordine per 7 milioni di pezzi: saranno indossate anche da compagni e prof, in Il Fatto Quotidiano online, 29 aprile 2021, https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/29/mascherine-trasparenti-per-gli-studenti-non-udenti-partito-lordine-per-7-milioni-di-pezzi-saranno-indossate-anche-da-compagni-e-prof/6182534/. 

[12] Per la versione italiana della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e del protocollo opzionale, si veda https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf  

08/05/2021
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