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Non solo l’8 marzo. Il riconoscimento giuridico dell’uguaglianza tra uomini e donne: un lungo cammino

di Simone Spina
giudice del Tribunale di Siena

Il pieno riconoscimento dell’uguaglianza giuridica tra uomini e donne è frutto di un percorso lungo e difficile, passato attraverso l’abbattimento di una discriminazione giuridica, quella nei confronti delle donne, di fatto durata, in tutti i settori del diritto, fino al Novecento. Il 13 maggio 1960, con la sentenza n. 33, la Corte costituzionale ha impresso un notevole impulso, rispetto a tale percorso, contribuendo così al progresso dell’uguaglianza. 

Ricorre, oggi, il sessantaquattresimo anniversario di una storica pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 33 del 13 maggio 1960, con cui venne dichiarata incostituzionale la norma che escludeva le donne dall’accesso agli uffici pubblici implicanti l’esercizio di diritti e di potestà politiche.

Si tratta di un passo importante nel lungo tragitto che ha portato al pieno riconoscimento dell’uguaglianza giuridica tra donne e uomini, nonché all’abbattimento di una discriminazione giuridica, quella nei confronti delle donne, di fatto durata, in tutti i settori del diritto, fino al Novecento.

Nella famiglia, in particolare, quella discriminazione giuridica si è accompagnata, nell’Italia della prima età moderna, all’esclusione della donna dalla sfera pubblica, alla sua relegazione in quella privata e alla sua totale soggezione all’uomo: con la donna confinata nella casa e consegnata al suo ruolo domestico, concepito come «naturale».

Moltissimi, nell’Italia dell’età comunale, sono infatti gli statuti dei comuni che documentano come le donne, private di ogni ruolo di potere, fossero messe sotto la tutela di padri, fratelli e mariti, proprio in forza dei diritti a questi ultimi soltanto riconosciuti[1].

Non erano cittadine, le donne, né erano capaci d’agire, dato che l’amministrazione degli interessi generali era ad esse del tutto preclusa, così come ad esse era negata, perfino, la stessa amministrazione dei loro interessi personali.

Molteplici, d’altronde, erano le incapacità e discriminazioni giuridiche affermate nei confronti delle donne, sempre tutte motivate con l’idea di una loro inferiorità «naturale»[2]: l’incapacità civile, l’incapacità politica, l’incapacità penale e perfino l’incapacità matrimoniale, essendo esse considerate oggetti anziché soggetti dei contratti matrimoniali stipulati dalle loro famiglie[3].

Soggette allo jus corrigendi del marito e al suo potere di picchiarle, vessarle e maltrattarle, le donne erano anche escluse dalle successioni, oltre che sottoposte ad una fitta regolazione disciplinare dei loro corpi, del loro modo di vestire, di muoversi, nonché dei tempi e dei luoghi della loro vita esterna alla casa: con divieti di strascico, di indossare vestiti sfarzosi, di truccarsi in modo vistoso, di portare gioielli pendenti e suonanti, tutti ampiamente documentati negli statuti dell’età comunale[4].

In tema di violenza sessuale, poi, si distingueva tra donne honestae e inhonestae, coniugate e liberae. Il violentatore – scriveva nel XIV secolo il giurista e letterato Alberico da Rosciate – se dimostrava che la vittima «erat vilis, inhonesta et a pluribus cognita [...] puniri non deberet»; parole, queste ultime, testualmente riprese in molti statuti comunali, tra cui quello di Moncalieri[5], che testimoniano come l’oggetto principale della tutela, rispetto a tale crimine, ben più che l’integrità della donna fosse l’onore maschile dei suoi parenti; parole, queste ultime, corrispondenti ad altrettanti argomenti che, anche nei tempi odierni, talune volte riaffiorano e riemergono, seppure con accenti e toni ben diversi e in altre forme.

Nella famiglia, peraltro, il dominio dell’uomo sull’universo domestico e sulla donna non cessa affatto con la nascita dello Stato liberale moderno, con il cui avvento il potere maschile, piuttosto, si consolida e rafforza. Così, nei codici italiani preunitari, prima, e nel codice civile italiano del 1865, poi, si poteva leggere che: «Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza» (art. 131); «La moglie non può donare, alienare i beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito» (art. 134); «Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima» (art. 1438).

D’altra parte, soltanto con legge 9 dicembre 1877, n. 4167, vennero abrogate le norme che escludevano la capacità testimoniale delle donne negli atti pubblici e privati.

Il codice di commercio del 1882 estese, poi, i diritti civili alle mogli commercianti, non senza però aver stabilito, all’articolo 13, che «la moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito».

E bisognerà attendere la legge 17 luglio 1919, n. 1176 per vedere abrogata l’autorizzazione maritale al compimento di atti negoziali, nonché sancita la piena capacità civile delle donne e, con essa, affermata la pienezza dei diritti civili in capo alle stesse.

Per quel che riguarda il diritto di famiglia, nel 1942, con il nuovo codice civile, veniva letteralmente riprodotta, all’articolo 144, la formula dell’articolo 131 del codice civile del 1866: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza». 

Quanto all’incapacità politica, occorrerà invece aspettare il 1° febbraio 1945, perché alle donne fosse finalmente esteso il diritto di voto, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23.

Soltanto nel 1948, con la Costituzione repubblicana, venne infine stabilita l’uguaglianza giuridica tra uomini e donne, agli articoli 3 e 51, così come il loro pari diritto di accedere ai pubblici uffici.

Ma la discriminazione giuridica delle donne, nonostante l’avvento della Costituzione, continuerà tuttavia a durare ancora per lungo tempo.

Solo con la sentenza n. 33 del 13 maggio 1960 della Corte costituzionale, prima, e con la legge 9 febbraio 1963 n. 66, poi, le donne vennero infatti ammesse a tutti i pubblici uffici, compresa la magistratura, mentre soltanto nel 1981 fu loro consentito l’ingresso nella Polizia di Stato, con la legge n. 121.

Ancora durante tutti gli anni Sessanta, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 27 novembre 1969, per adulterio erano punite solo le donne, mentre gli uomini erano puniti, per concubinato, soltanto ove tenessero «una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove».

All’anno 1975, invece, risale l’abolizione della «potestà maritale», con la riforma del diritto di famiglia. Ed è solo due anni più tardi che, con legge 9 dicembre 1977, n. 903, fu stabilita, nei rapporti di lavoro, la parità di trattamento e il divieto di discriminazione tra uomini e donne.

Bisognerà attendere, poi, il 5 agosto del 1981, per vedere soppressi, con la legge n. 442, l’omicidio per causa d’onore e il matrimonio come causa di estinzione dei delitti, all’epoca, di violenza carnale e di atti di libidine violenti.

Ma al di là del lungo cammino che ha condotto al pieno riconoscimento dell’uguaglianza giuridica tra uomini e donne, al di là dell’emancipazione femminile raggiunta con la conquista di tutti i diritti fondamentali, l’uguaglianza dei sessi resta, ancor oggi, un principio normativo largamente privo di effettività. La storia delle discriminazioni delle donne, infatti, non appartiene solo ad un remoto passato, ma riguarda anche il tempo presente, dove ricorrenti e varie discriminazioni di fatto, sotto forma di pratiche sociali e modelli culturali, ancora sopravvivono in larga parte della nostra vita quotidiana, pur a fronte delle conquiste ottenute sul piano del diritto.

Spetta allora a noi tutte e tutti, come cittadine e cittadini, ma anche come giuriste e giuristi, il compito di saper cogliere e riconoscere queste discriminazioni che si nascondono dietro diffuse pratiche sociali e consolidati modelli culturali, squarciando quel velo di «normalità» e «naturalità» che, ai nostri occhi, spesso continua a tenerle occultate e celate.


 
[1] Sulla condizione giuridica della donna nell’età medievale, v. M.T. Guerra Medici, I diritti delle donne nella società alto-medievale, Napoli 1986; Id. (a cura di), Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna, Napoli, 1996; Id., L’aria di città. Donne e diritti nella città medievale, Napoli, 1996.

[2] Si vedano, in proposito, M. Graziosi, Infirmitas sexus. La donna nell’immaginario penalistico, in Democrazia e diritto, 1993, pp. 99 ss.; Id., ‘Fragilitas sexus’. Alle origini della costruzione giuridica dell’inferiorità delle donne, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea, Roma, 2003, pp. 19 ss. L’immagine sessista della donna quale soggetto «naturalmente» inferiore è stata, peraltro, lungamente avallata da gran parte del pensiero filosofico occidentale, come ben documentato dalla preziosa antologia critica curata da F. Collin, E. Pisier e E. Varikas, Les femmes de Platon à Derrida. Anthologie critique, Paris, 2000.

[3] Si veda, sul tema, M.T. Guerra Medici, La cittadinanza difficile. Introduzione allo studio della condizione giuridica della donna in Europa, San Severino Marche, 2000; nonché L. Martone, L’incapacità delle donne nel sistema giuridico dell’Italia liberale, in Democrazia e diritto, 1996, pp. 515 ss..

[4] Divieti riprodotti e riportati, tutti, in M.T. Guerra Medici, L’aria di città, cit., pp. 39 ss..

[5] Sul punto v., ancora, M.T. Guerra Medici, L’aria di città, cit., p. 36.

 

13/05/2024
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