Magistratura democratica
Europa

Valutazioni di professionalità e qualità della giustizia

di Maria Giuliana Civinini
Presidente di Sezione del Tribunale di Livorno
Il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei adotta la sua 17° Opinione
Valutazioni di professionalità e qualità della giustizia

Il 24 ottobre 2014 il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia di indipendenza, imparzialità e competenza dei giudici, ha adottato l'Opinione n. 17, sulla valutazione del lavoro dei giudici, la qualità della giustizia e il rispetto per l'indipendenza giudiziaria

Per il magistrato italiano, da oltre un ventennio familiare col concetto di valutazione di professionalità, può apparire a prima vista un documento ridondante e quasi superato, soprattutto laddove si sofferma sulle ragioni della valutazione, sul perché giudicare i giudici.

Da un lato deve considerarsi che il CCGE tiene conto dell'esperienza normativa e pratica (rilevata attraverso dettagliati questionari) di tutti i paesi del CdE - tra i quali si contano nuove democrazie e sistemi che ancora e faticosamente stanno costruendo sistemi giudiziari democratici - e detta le sue raccomandazioni avendo presente questa composita realtà.

Tali raccomandazioni sono uno strumento preziosissimo, in quanto concorrono a creare la rete di standard europei che fanno da parametro per la legalità ed effettività delle riforme giudiziarie che si progettano e si realizzano in ambito CoE, sovente col supporto di esperti e progetti dell'UE e del CoE stesso. Inoltre le opinioni, portate all'attenzione del Comitato dei Ministri, possono ispirare atti del Consiglio, come la Raccomandazione CM Rec2010(12) agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità.

Dall'altro lato non sembra inutile per il magistrato italiano una riflessione sulle ragioni di un sistema effettivo di valutazione e sui suoi nessi coi concetti di legittimazione e responsabilità, soprattutto alla luce delle recenti tendenze di pensiero - che trovano nelle mailing list la loro apoteosi - che manifestano chiara ostilità verso valutazioni, standard di produttività, obbiettivi organizzativi, meccanismi responsabilizzanti.

L'Opinione si compone di tre parti: l'introduzione - in cui si precisa che l'obbiettivo dell'Opinione è verificare come la valutazione del lavoro individuale del giudice può migliorare la qualità della giustizia senza incidere sull'indipendenza; l'analisi delle prassi in atto negli Stati membri; l'analisi dei problemi e soluzioni con le raccomandazioni. 

Il CCGE distingue chiaramente tra sistemi informali e formali di valutazione. I primi essendo tipici di una minoranza di Paesi con tradizioni molto specifiche (UK, Olanda, Finlandia) incentrate su auto-valutazione, valutazione di pari, colloqui con i Presidenti, raccolta informale di informazioni che di fatto può avere un enorme rilievo sulla carriera e le promozioni, ci si concentrerà sull'analisi dei sistemi formali.

Le valutazioni di professionalità devono avere per fondamento previsioni normative chiare e dettagliate, eventualmente integrate dalla normativa secondaria dei Consigli di Giustizia.

Esse devono basarsi su criteri oggettivi - per evitare personalismi, favoritismi, raccomandazioni e influenze politiche - di merito, che tengano conto della qualificazione, integrità, abilità, efficacia del singolo magistrato. Richiamati i principi elaborati in materia dalla Rete dei Consigli di Giustizia e le Raccomandazioni di Kiev del 2010, si afferma che le valutazioni devono condursi sulla base di criteri qualitativi - quali competenza professionale (la conoscenza del diritto, la capacità di condurre procedimenti giudiziari, capacità di scrivere decisioni motivate), competenze personali (capacità di far fronte al carico di lavoro, capacità di decidere, apertura alle nuove tecnologie), competenze sociali, vale a dire la capacità di mediare, il rispetto per le parti, e, inoltre, la capacità di dirigere per coloro le cui posizioni lo richiedono - e quantitativi. Peraltro, una valutazione non dovrebbe essere mai il risultato della considerazione di soli dati statistico-quantitativi né essere incentrata solo sulla produttività. Quest'ultima può essere infatti influenzata da più fattori, quali le risorse a disposizione del giudice, per la messa a disposizione delle quali in modo adeguato ed efficiente sussiste una precisa responsabilità dello Stato.

Il CCGE considera che "la qualità, e non solo la quantità, delle decisioni giudiziarie deve essere al cuore della valutazione. Nell'Opinione n. 11(2008) il CCGE ha discusso dell'importanza di decisioni di alta qualità. Per valutare la qualità della decisione di un giudice, i valutatori devono concentrarsi sul metodo adottato dal giudice nel suo lavoro piuttosto che sul merito delle decisioni individuali. Quest’ultimo può essere considerato soltanto attraverso il processo di appello. I valutatori devono considerare tutti gli aspetti che costituiscono una buona prestazione giudiziaria, in particolare le conoscenze giuridiche, la capacità di comunicazione, la diligenza, l’efficienza e l’integrità. A tal fine i valutatori devono considerare il lavoro del giudice in tutta la sua ampiezza nel contesto in cui quel lavoro è realizzato. Pertanto il CCGE continua a ritenere problematico basare la valutazione dei risultati sul numero o la percentuale di casi riformati in appello, a meno che il numero e il modo delle riforme dimostri chiaramente che il giudice difetta della necessaria conoscenza della legge e della procedura. Da notarsi che le Raccomandazioni di Kiev e il Rapporto della RECG pervengono al medesimo risultato.”

La valutazione dovrebbe essere attribuita a giudici e i Consigli di Giustizia dovrebbero avere un ruolo nell’organizzazione della medesima. Ogni intromissione o influenza dell’esecutivo è da evitarsi.

Le fonti di informazione devono essere affidabili e messe a disposizione dell’interessato. Benché valutazione e ispezione debbono rimanere distinte, fatti scoperti nel corso di un’attività ispettiva possono essere utilizzati a fini valutativi.

Il giudice sotto valutazione ha il diritto di esprimere il suo punto di vista, può essere eventualmente sentito, ha diritto a impugnare la valutazione davanti ad una autorità indipendente o ad una corte.

I risultati della valutazione, seppur non debbano portare ad una sorta di graduatoria tra i giudici, possono essere utilizzati a fini di promozione, individuazione di bisogni normativo o attribuzione di risorse aggiuntive. “La destituzione può essere una delle conseguenza se la conclusione inevitabile del processo di valutazione è che il giudice è incapace o non intenzionato a svolgere le sue funzioni a uno standard minimo accettabile, oggettivamente giudicato.”

E’ di cruciale importanza trovare il corretto bilanciamento tra tutela dell’indipendenza e necessità di valutazione; trasparenza delle regole, criteri oggettivi, diritto al contraddittorio, valutazione qualitativa del lavoro giudiziale nel suo insieme, eccezionalità di soluzioni estreme quali la destituzione costituiscono garanzie di un buon bilanciamento.

“la formale valutazione individuale dei giudici … dovrebbe aiutare a migliorare e mantenere un sistema giudiziario di alta qualità nell’interesse dei cittadini … Questo dovrebbe aiutare anche a mantenere la fiducia del pubblico nella giustizia. Per questo il pubblico deve essere messo in condizione di comprendere i principi generali ed il procedimento di valutazione, le cui regole e metodologie dovrebbero quindi essere pubbliche. D’altro lato, secondo il CCGE, il procedimento di valutazione individuale a fini di carriera o promozione non può tenere in considerazione il giudizio della pubblica opinione su un giudice. Tale giudizio può basarsi su informazioni incomplete o persino su un completo fraintendimento del lavoro del giudice. I risultati della valutazione in principio devono rimanere confidenziali e non resi pubblici. Ciò potrebbe infatti mettere a rischio l’indipendenza per l’ovvia ragione che tale pubblicazione potrebbe screditare il giudice agli occhi del pubblico e renderlo vulnerabile ai tentativi di influenzarlo. Inoltre, la pubblicazione può esporre il giudice a attacchi verbali o di altro tipo.”

Seguono e concludono il documento 14 sintetiche raccomandazioni che riassumono i principi esposti. 

The Opinion’s English text can be read here  

Le texte français de l’Avis peut être lit ici  

 

Note 

La Raccomandazione CM Rec2010(12) agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità può leggersi qui 

Il rapporto 2012-2013 con le relative raccomandazioni della Rete dei Consigli di Giustizia può leggersi qui 

Le Raccomandazioni di Kiev KYIV RECOMMENDATIONS ON JUDICIAL INDEPENDENCE IN EASTERN EUROPE, SOUTH CAUCASUS AND CENTRAL ASIA - Judicial Administration, Selection and Accountability - Kyiv, 23-25 June 2010 possono leggersi qui 

07/01/2015
Altri articoli di Maria Giuliana Civinini
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
La giustizia e la performance

La credibilità e l’efficacia della giurisdizione e la professionalità del magistrato si misurano e sono riconosciuti dalla collettività in base alla capacità di rendere giustizia. Ciò ha poco a che vedere con una performance individuale del magistrato, con parametri di rendimento e di risultato che assumono significato soprattutto nell’ottica della selezione individuale e di progressioni di “carriera”. Tra criticità e opportunità della riforma Cartabia, prospettive sulla valutazione della professionalità dei magistrati.

16/09/2022
La delega Cartabia in tema di valutazioni di professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura

L’art. 3 della legge delega 17 giugno 2022, n. 71 introduce, nella disciplina delle valutazioni di professionalità, novità – sul piano sia procedurale che dei parametri di riferimento – che suscitano non marginali perplessità. 
Il legislatore – animato dall’intento di ovviare alle carenze dell’istituto riscontrate nei quindici anni di sua applicazione – affianca a talune modifiche, opportune e coerenti con la sua collocazione sistematica nel contesto dell’architettura ordinamentale, altre che, invece, sono idonee a incidere sul carattere orizzontale della magistratura, instillando pericolosi germi di carrierismo e gerarchizzazione. 
Al cospetto di un dibattito polarizzato, almeno in parte, dalla vexata quaestio della partecipazione degli avvocati ai lavori del Consiglio giudiziario in materia di valutazioni di professionalità – che deve, in linea di principio, essere vista con favore – occorre piuttosto mettere in evidenza, da un canto, la quantomeno discutibile attribuzione di giudizi distinti per valore in ordine alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro e, dall’altro, l’assunzione di centralità, nel contesto del procedimento, del rapporto del capo dell’ufficio.  
Analogamente, va segnalata, ancora in chiave critica, la singolarità del reiterato accenno alle «gravi anomalie in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio» che, al di là della valenza fortemente simbolica dell’espressione, appare difficilmente armonizzabile con il fondamentale principio per cui l’attività interpretativa in diritto del giudice è, per regola costituzionale, libera e quella di valutazione della prova è insindacabile per legge.

15/09/2022
La delega Cartabia in tema di valutazioni di professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura

Le linee della riforma ordinamentale in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati, pur in un quadro generale di avvertita necessità di contenimento dei tempi di trattazione degli affari giudiziari e prevedibilità delle decisioni, rischiano di innescare effetti indesiderati in punto di conformismo giudiziario e riduzione degli spazi di autonomia interpretativa connaturali alla giurisdizione. Quali saranno gli spazi concreti di apprezzamento delle gravi anomalie derivanti dallo sviluppo del procedimento? Quali sono le attuali criticità del ruolo del giudice? 

13/07/2022
Fugaci impressioni sul disegno di legge-non delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario

Forte della sua lunga e ricca esperienza di professore universitario e delle conoscenze maturate sul campo come componente del Consiglio Superiore della magistratura, l’autore affronta il tema, dibattuto e controverso, delle valutazioni di professionalità alle quali, nei primi 28 anni della loro carriera, sono sottoposti gli appartenenti all'ordine giudiziario. E lo fa scegliendo di concentrare l’attenzione sulla composizione e sulle attività degli organi competenti a pronunciarsi nella fase istruttoria-consultiva e sui metodi correttamente utilizzabili ai fini delle valutazioni. 

02/05/2022
La nomina dei dirigenti: problema dei magistrati o del servizio?
La nomina dei dirigenti è problema di grande rilevanza che riguarda il servizio giustizia. Centrale non può essere l’interesse alla carriera del magistrato. Questo per un ruolo di direzione dell’Ufficio giudiziario che è diventato sempre più complesso e che richiede specifiche attitudini oltre ad una governance condivisa. L’attuale sistema di nomina dei dirigenti che dà una fortissima discrezionalità al Consiglio è figlio di scelte operate nel 2002, con un sistema elettorale del C.S.M. personalistico, e nel 2006 con la strutturazione di una carriera che stimola l’arrivismo, scelte che hanno inoculato veleno nel sistema.  La direzione non può essere di tornare all’anzianità, criterio che già si è rivelato in passato fallimentare, ma di dotare il Consiglio tramite competenze esterne di un organo consultivo tecnico esperto in valutazione dei candidati e di individuare le caratteristiche e capacità di ciascuno, verificando i risultati avuti sul campo e non i titoli astratti
09/06/2020