Magistratura democratica
Controvento

Adattarsi alla libertà. Per onorare Samuel Paty *

di Nello Rossi
direttore di Questione Giustizia

La società aperta e policroma che i democratici auspicano non sarà realizzabile senza la quotidiana fatica di “tutti” di adattarsi alla libertà: di pensiero, di parola, di ricerca, di insegnamento, di satira. Per questo le parole - sagge - di quanti invitano al rispetto delle differenti convinzioni religiose e delle diverse sensibilità non possono essere né dette né interpretate come un invito all’autocensura o come un arretramento, sul piano giuridico o anche solo culturale, sul tema cruciale della libertà di espressione. 

Onorare Samuel Paty

Questione Giustizia non può non “ricordare” Samuel Paty , il professore francese accoltellato e decapitato  da un fanatico fondamentalista a causa del suo insegnamento. 

Come l’inerme insegnante parigino ed al pari di tutti gli intellettuali, creativi o tecnici, la Rivista ha infatti la sua ragione di essere nel pensiero libero da condizionamenti e ad esso affida ogni sua, per quanto modesta, capacità di influenza. 

Per non essere rituale questo omaggio si intreccerà , anche se solo sfiorandoli, con i molti problemi che la libertà di espressione pone oggi nella nostra come in altre società democratiche e con il richiamo dei principi che sorreggono ed orientano il libero sviluppo della riflessione e della discussione pubblica nello Stato democratico di diritto. 

Essere capaci di riflettere apertamente su questi temi, proprio mentre si moltiplicano in Europa sanguinose e vili aggressioni terroristiche , è testimonianza concreta della forza , della resilienza, della invincibilità  del “metodo della libertà". 

Prima di tutto la libertà.

Prima di tutto la libertà , dunque. Di pensiero , di parola, di insegnamento. Con il naturale corredo della laicità delle istituzioni, della ripulsa delle minacce provenienti dai fondamentalismi , della resistenza attiva di fronte all’orrore,  del rigetto di insidiosi meccanismi di autocensura. 

E’ a partire da questo postulato che devono svolgersi i necessari ragionamenti che riguardano la distinzione tra fedi, fondamentalismi e fanatismi ed il rispetto per le convinzioni religiose e la sensibilità altrui. 

Purtroppo il rispetto non è bastato a Samuel Paty che, prima di mostrare e discutere in classe  le vignette su Maometto pubblicate su Charlie Hebdo, aveva avvertito i suoi studenti che le immagini che stava per mostrare potevano turbare i credenti e che questi erano liberi di allontanarsi dalla classe. 

Il professore – ha riferito un’allieva quattordicenne – «ha premesso che avrebbe tenuto una lezione di educazione civica sulla libertà di espressione e allo stesso tempo non voleva ferire o turbare nessuno, quindi chi si sentiva a disagio poteva non partecipare e uscire dalla classe. Ma lo ha detto con un tono gentile, non per dividere ma proprio per cercare il dialogo, come faceva sempre. E infatti nessuno era uscito. Voleva spiegare i principi della République, poi lasciava a ognuno la libertà di essere o non essere Charlie»[1]

Anche chi ritiene che la libertà dell’insegnamento indirizzato ai più giovani rappresenti un capitolo particolare e specifico della libertà di espressione deve prendere atto delle  “cautele”  adottate dal docente. 

Cautele che all’osservatore italiano non possono non ricordare la facoltà di assentarsi , in nome della libertà di coscienza, per i non avvalentisi dell’insegnamento religioso,  su cui si è più volte soffermata in passato la nostra Corte costituzionale. [2]

Se il barbaro assassinio di Samuel Paty potrà, con ogni probabilità, essere rubricato come il gesto di un fanatico squilibrato i fatti che lo hanno preceduto sono stati subito oggetto di dichiarazioni  assai aspre e divisive. 

Commentandoli, Fatiha Boudjahlat, professoressa di Storia a Tolosa, ha usato parole dure ed estreme: «Questa atrocità è frutto di una lunga serie di vigliaccherie: gli agenti  che ricevono la falsa denuncia di pedopornografia ai danni del prof. Paty ( aveva mostrato la vignetta di Maometto nudo ai ragazzi);  il capo dell’istituto che si comporta come un mediatore tra lui e l’islamista Brahim Chnina padre di una allieva; la direzione della Scuola che accetta di ricevere lo stesso genitore infuriato e anche l’imam radicale Abdelhakim Sefrioui che lo accompagna non si sa bene a che titolo. In questi anni la gerarchia ha preferito nascondere i problemi , alimentando la prepotenza di tanti genitori islamisti che a scuola si comportano come clienti arroganti, e non come cittadini della Repubblica»[3].

In questa dichiarazione - non possiamo fare a meno di vederlo -  alcuni passaggi sono il frutto della fortissima emozione e dell’indignazione del momento e risultano “ingiusti”. 

A ben guardare gli agenti non potevano rifiutare di ricevere una denuncia ancorché falsa e infondata; il capo dell’istituto non poteva sottrarsi al colloquio con un genitore che protestava per il contenuto di una lezione; e lo stesso può dirsi della direzione della Scuola non necessariamente consapevole della qualità dell’accompagnatore del genitore. 

E però , a dispetto delle sue molte falle interne,  la denuncia di Fatiha Boudjahlat e altre più meditate e meno emotive prese di posizione colgono un nervo dolente e scoperto delle nostre società  perché ri-propongono, sull’onda dello sdegno per un barbaro assassinio, interrogativi cruciali cui normalmente preferiamo evitare di dare risposte troppo nette. 

La conquista della libertà di espressione deve regredire dinanzi alla soglia di sensibilità religiose particolarmente acute che considerano inaccettabile adeguarsi ai punti di approdo della nostra civiltà in tema di libertà di espressione, di  insegnamento, di satira? 

Una società che si vuole aperta e plurale può prendere in considerazione  la pretesa di una parte di essa (o meglio di alcuni più ferventi “credenti”) di ricevere uno speciale riguardo per le proprie convinzioni? 

Ed infine: nella rivendicazione di Emmanuel Macron «Depuis les débuts de la Troisième République il y a en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience» c’è un margine di superflua  iattanza o essa vale a fissare un confine invalicabile contro possibili involuzioni della libertà?  

“Adattarsi” alla libertà. 

Proprio a partire dalle dichiarazioni del Presidente francese, Nicola Colaianni ha già affrontato,  sulle pagine di questa Rivista , con acume e ampiezza di sguardo,  la situazione esistente in Francia, cogliendo due diversi rischi. 

Da un lato il pericolo che si irrigidisca - ulteriormente – il  fondamentalismo laico “alla francese”, sviluppatosi come reazione ad un cattolicesimo politicamente invadente (ma pur sempre capace di distinguere tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio)  ed oggi disorientato  «dall’irruzione di una religione come l’Islam, caratterizzata da una visione olistica del rapporto religione-mondo-stato (din-dunja-dawla) che prende di mira proprio il dualismo sul quale si basano gli ordinamenti occidentali».[4]

Dall’altro lato il rischio che siano il timore e la “vigliaccheria” della giustizia e della politica ( e non il rispetto delle altrui sensibilità e della dignità della persona credente ) a riscrivere i confini della libertà di espressione e di insegnamento, imponendo nei confronti dei seguaci dell’Islam un atteggiamento più “riguardoso”, e perciò stesso meno libero, di quello che si adotta nei confronti dei cristiani e degli ebrei.  

Come spesso accade, i dilemmi più spinosi sono meglio affrontati dalle persone comuni, forti del loro senso della realtà e della loro naturale conoscenza degli uomini. 

Merita perciò di essere riportato il passaggio di una intervista data subito dopo l’omicidio del professor Paty da un credente. 

Alla domanda "I professori devono continuare a mostrare le caricature di Maometto in classe ?" l’Imam tunisino Hassen Chalghoumi ha risposto «Anni fa avevo invitato nella mia moschea i disegnatori di Charlie, pace alla loro anima. Ero in disaccordo con i loro disegni, e ho fatto una vignetta per prenderli in giro. Ma ero per aprire il dialogo. Ora dico ai professori : insegnate la libertà. Siamo noi mussulmani che dobbiamo adattarci»[5] .

Questa risposta, così forte, sincera e lontana da ogni equilibrismo, travalica i limiti del peculiare contesto francese e riassume , in sintesi estrema,  l’approdo di una lunga evoluzione. 

L’intera storia della civilizzazione occidentale – con il suo portato di tolleranza, di rispetto della dignità di ogni persona, di laicità delle istituzioni – sta infatti nel processo  di continuo e sofferto “adattamento alla libertà  di espressione” dei diversi da noi e di “insegnamento della libertà”.

Volere una società aperta, policroma, animata da differenze che convivono tra di loro e continuamente si confrontano  e dialogano al suo interno implica perciò  che non siano possibili cedimenti, comunque motivati, sul punto cruciale della libertà di espressione che di ogni confronto, scontro, dialogo culturale ed ideale è lo strumento principe. 

La libertà di manifestazione del pensiero subisce , naturalmente, limiti fissati dal rispetto dell’onore e della reputazione nonché della dignità delle “persone in carne ed ossa”  o quando, in ragione del suo uso diretto a falsificare e ingannare, può recar danno a beni fondamentali degli esseri umani, ma recupera la sua intangibilità quando si contrappone ad altre parole, ad altre idee, ad altre opinioni. 

Così che è improprio richiamare la tutela penale accordata all’onore, alla reputazione, alla dignità personale o alla verità contro la menzogna nociva per creare un parallelo con restrizioni, anche solo culturali, che riguardino  la diversa sfera del discorso e del confronto pubblico su idee, credenze  e opinioni. 

I problemi degli eredi dell’illuminismo. 

«Noi mussulmani», ammonisce  Hassen Chalghoumi , «dobbiamo adattarci»…alla libertà di espressione. 

Ma anche gli eredi dell’illuminismo sono chiamati ad un continuo sforzo di adeguamento e realizzazione della libertà,  contrastando tanto i rischi dell’autocensura indotta dal timore di reazioni violente quanto le tendenze a criminalizzare e punire pensieri e parole. 

Parliamo, evidentemente, di parole e pensieri sgradevoli, irritanti, offensivi dei sentimenti più ampiamente condivisi, contrastanti con le convinzioni dominanti o tali da generare, nei più, forme di ripulsa etica o estetica. 

E’ questo - come abbiamo imparato da tempo - il vero metro su cui si misura la libertà di espressione ed è questo il nodo ineludibile che va posto di fronte a quanti pensano (ancora?)  di poter risolvere il problema della libertà di pensiero solo esortando a seguire il galateo delle buone maniere intellettuali. 

Esortazioni nobili e virtuose, ovviamente, ma solo a patto che non si dimentichi che «la difesa delle libertà, in un’ottica voltairiana, non presuppone una identificazione con l’uso che ne è fatto da altri. Sarebbe contraddittorio se, per difendere la libertà di Charlie, ci si dovesse sentire consenzienti con il modo in cui Charlie ha esercitato la sua libertà. I principi di un ordinamento laico e liberale ci dicono che la libertà di manifestazione del pensiero richiede tutela “anche se (o meglio proprio quando) possa provocare reazioni nella società".  È, nel suo nucleo essenziale, garanzia del pensiero critico, eterodosso, collidente con pensieri e sentimenti dominanti, e proprio perciò bisognoso di protezione in tutte le modalità espressive, compresa la satira.»[6]

Fatti e fenomeni  radicalmente diversi tra di loro ci dicono quanto sia complicata ed ardua,  qui ed ora,  l’intransigente difesa della libertà di espressione “nostra” e “degli altri da noi”. 

Da un lato non mancano, e si levano più forti dopo ogni attentato, voci scomposte che mirano a criminalizzare tutto l’Islam e la sua religione, ignorando ed occultando le enormi differenze interne di quel mondo per identificarlo con il fondamentalismo intollerante e violento e sostenerne l’inconciliabilità con la nostra civiltà e la nostra “tradizione”. 

Con ciò alimentando un clima di ostilità e di generalizzato sospetto ed invocando vigilanza, controllo e repressione (non solo, come è indispensabile,  delle condotte di istigazione o di incitamento alla violenza ma anche ) dei pensieri, delle credenze, dei modi essere, delle convinzioni di milioni di persone che vivono pacificamente in Europa. 

Dall’altro lato non si può escludere, come si è già prima accennato, che lo statuto della libertà di espressione divenga meno chiaro e rigoroso in un contesto di sistematiche intimidazioni di minoranze aggressive, di fatwa, di reazioni sanguinose. 

In un clima minacce e di attentati la scelta tra un uso responsabile della parola e l’autocensura prudente e timorosa può divenire assai labile se non si tengono fermi  i principi.

Ed è qui che, a mio avviso, va ricercato il senso ultimo delle parole di Emmanuel Macron sul diritto di blasfemia. 

Rivendicando diritto di cittadinanza per una delle manifestazioni più sgradevoli, divisive, eticamente riprovevoli della libertà di espressione il presidente francese ha voluto ribadire che la linea di confine di quella libertà non è mutata, non può mutare e deve rimanere fissata esattamente al punto nel quale l’ha collocata la storia della civiltà occidentale.[7]

Un profilo, questo, non colto adeguatamente dai tanti dubbiosi o critici delle sue dichiarazioni che hanno frettolosamente interpretato la sua fermezza come ostentazione , ignorando che si cammina   su di un terreno  nel quale dimostrarsi incerti e cedevoli può costituire il primo passo di un cammino a ritroso. 

Infine – e questo è il passaggio più spinoso e controverso – neppure le nostre società possono dirsi del tutto immuni dalla tentazione di “punire”, con l’arma impropria del diritto penale, i pensieri che contrastano con principi, acquisizioni, convincimenti profondamente radicati nelle collettività perché frutto di  drammatiche esperienze storiche. 

Il confronto - intellettuale, etico, giuridico – che si è sviluppato nel nostro Paese ed in Europa sul ricorso al diritto penale per contrastare e sanzionare la diffusione dei negazionismi (della Shoah, dei genocidi, dei crimini di guerra e contro l’umanità) è lì a ricordarci quanto l’insegnamento di Voltaire risulti problematico ed arduo quando viene a contatto con il magma incandescente della realtà effettuale. 

Impossibile, evidentemente, affrontare qui questo tema complesso , ampiamente discusso, con varietà di accenti e di impostazioni , da filosofi, storici e studiosi di diritto costituzionale e penale[8].  

Ma è certo che anche le più sofisticate e accorte costruzioni filosofiche e  giuridiche non bastano a eludere le  inquietudini suscitate dall’incriminazione dei negazionismi e fornire risposte fino in fondo rassicuranti. 

Ritenere immorali, ripugnanti, inaccettabili , in una parola “odiosi”, i discorsi di odio ne muta la natura di “discorsi”, in quanto tali ricompresi nella sfera di tutela della libertà di espressione, precludendone così l’assimilazione ai reati di odio ? [9]

Se l’istigazione e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza possono iscriversi tra le condotte che preparano gli atti violenti e perciò giustificare il ricorso all’arsenale del diritto penale può dirsi altrettanto della pubblicazione e diffusione di discorsi che negano o sminuiscono e “minimizzano” la realtà di crimini brutali?  

O la punizione dei negazionismi - il cui elenco può via via allargarsi in omaggio alle convinzioni che divengono maggioritarie – rischia di arricchire di nuove figure la categoria, mai del tutto estinta,  dei reati di opinione ? 

Reati di cui , in anni lontani, la magistratura di orientamento democratico non esitò a proporre l’abrogazione promuovendo un referendum pur non avendo la forza organizzativa e materiale per raggiungere il necessario numero di proponenti.   

La difesa di un primato. 

Navigando su questa costa insidiosa, gli  studiosi possono scegliere di volgere  la prua verso il  mare aperto del dubbio. 

Possono denunciare di sentirsi stretti tra due mali contrapposti : la «la miseria morale del discorso d’odio» e «l’oscuro potenziale di una restrizione normativa a pure manifestazioni di pensiero» [10]

E confessare di avere «un io diviso …tra impegno antirazzista e passione liberal per la libertà di espressione»[11]

Ma  il magistrato ? A meno che non dubiti della conformità alla Costituzione dell’incriminazione di discorsi d’odio e dei negazionismi  il magistrato penale non godrà del privilegio di poter sospendere il giudizio e potrà essere chiamato a decidere. 

Il metodo per sciogliere i nodi di questa matassa aggrovigliata non potrà che essere la paziente e ostinata difesa del primato della libertà di espressione. 

Una difesa da attuare in nome della libertà stessa ma anche della democrazia. 

Nel libro La democrazia in America , Alexis De Tocqueville, avvertiva che «la sovranità del popolo e la libertà di espressione sono due cose del tutto correlate: la censura e il suffragio universale sono, al contrario, due cose che si contraddicono reciprocamente».[12]

La più ampia libertà di conoscere, di parlare , di criticare, di dubitare, di sottoporre al sarcasmo della satira, resta  lo spartiacque tra una democrazia effettiva nella quale cittadini – costantemente liberi di sapere - sono i protagonisti del processo democratico e una democrazia sotto tutela  foss’anche delle buone idee , delle giuste opinioni, delle virtuose credenze , che saranno inevitabilmente decise da censori-detentori del potere. 

Quella disegnata dalla nostra Costituzione non è una democrazia sotto tutela. Il che non equivale, ovviamente, ad  una democrazia disarmata. 

Al contrario – come è stato giustamente ricordato – la Costituzione «è intollerante nei confronti degli intolleranti : ma considera tali chi ricorre alla violenza materiale ( e non coloro che esprimono pensieri violenti). Si spiega così – nella nostra Carta costituzionale – il riferimento al metodo democratico dell’art. 49 sui partiti politici , il divieto di associazioni segrete e paramilitari dell’art. 18, come anche il divieto di ricostituzione del partito fascista della XII disposizione transitoria finale. Sono tutte previsioni costituzionali che ci ricordano come il confronto politico, sociale, ideologico all’interno dello Stato democratico pluralista usa un solo strumento : il dialogo». [13]

Dunque, primato della libertà di espressione del pensiero. Sino alla satira che per sua natura è divisiva, corrosiva, destrutturante delle idee più sentite e condivise che assoggetta alla prova estrema del sarcasmo e del ridicolo, dalla quale possono risultare incrinate o riemergere rafforzate. 

Così che alla satira non si può chiedere di essere «responsabile»[14] e  addomesticata giacchè a questo punto non sarebbe più satira e tanto varrebbe espungerla d’autorità dal campo della libertà di pensiero.  

Ragionando in questi termini di noi, non rischiamo di rovesciare l’insegnamento evangelico, preoccupandoci della “pagliuzza” nell’occhio dei nostri ordinamenti democratici e non vedendo la “trave” nell’occhio delle teocrazie o dei fondamentalismi criminali? 

Io credo di no. 

La libertà di pensiero e di parola è un bene primario da tutelare ovunque  e comunque sia revocato in dubbio o minacciato,  tanto dal potere pubblico quanto da criminali.  

 Ed è un bene indivisibile, che non può essere riconosciuto in maniera disuguale in base ai rapporti di forza sociale o politica o in ragione del numero delle persone che condividono determinate opinioni e possono sentirsi offese da pensieri diversi dai loro.

La sua salvaguardia è perciò uno dei - pochissimi - terreni su cui l’intransigenza sembra da preferire alla mediazione e i compromessi non tardano a  rivelarsi infruttuosi e nocivi. 
 
[1]  Dichiarazione riportata in un articolo apparso su Il Corriere della Sera on line, 17 ottobre 2020, a firma del corrispondente francese del quotidiano (https://www.corriere.it/esteri/20_ottobre_17/chi-era-samuel-paty-prof-decapitato-francia-1671b3f6-108f-11eb-bf58-6564bb782bca.shtml).

[2] Sul punto cfr. S. Sicardi, Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni) in Atti della tavola rotonda su “Rigore costituzionale ed etica repubblicana", Università di Roma, La Sapienza, 26 maggio 2006 . L’autore sottolinea come dalla notissima sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale «emerga, con particolare intensità, un raccordo strettissimo tra laicità e divieto di discriminazioni – espresso con assoluta evidenza da alcune specifiche affermazioni, oltre che, in generale, dalla materia del contendere (il carattere da attribuire all’ora di religione cattolica nelle scuole pubbliche) che caratterizzava tale pronuncia – e tra laicità e libertà di coscienza. Quest’ultima, infatti, deve godere (anche, ma non solo, nella sua specificazione di libertà religiosa) di una protezione particolarmente intensa nel sistema costituzionale dovendo essere preservata dagli attentati, diretti e indiretti, suscettibili di annidarsi in una grande varietà di situazioni disciplinate dalla normativa subcostituzionale. La compresenza tra favor nei confronti del fenomeno religioso e tutela della libertà di coscienza la si ritrova, espressa in termini particolarmente forti, nella sent. della Corte 13/1991, ove se l’insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche è pur visto come "manifestazione" del principio di laicità (non però in quanto la religione cattolica sia di per sé espressione di “laicità”, ma in quanto la laicità nella versione italiana ammette l’insegnamento religioso nella scuola pubblica: comunque, quindici anni dopo, l’idea che un simbolo, anzitutto del cattolicesimo, sia espressione di laicità lo si ritroverà nella  giurisprudenza amministrativa), deve essere assolutamente tutelata anche la posizione dei non avvalentisi, in relazione all’opzione di coscienza sottesa alla fruizione o meno di tale insegnamento”».

[3] Dichiarazione riportata in un articolo di S. Montefiori, Professore decapitato, migliaia in piazza in Francia per “Je suis Samuel”, in Corriere della Sera, Ed. on line 18 ottobre, modifica del 19 ottobre 2020.

[4] N. Colaianni, Il presidente Macron e la libertà di blasfemia, in Questione Giustizia on line , 29 settembre 2020

[5] Intervista di A. Ginori a Hassen Chalghoumi, in La Repubblica, 22 ottobre 2020 .

[6] Così D. Pulitanò, Di fronte al negazionismo ed al discorso d’odio, in Diritto penale contemporaneo, 2015, p. 8 .La citazione nel testo di Pulitanò è di C. Esposito, La bestemmia nella Costituzione italiana, in Giur. Cost. 1958, p. 990

[7] Nel saggio intitolato Je suis Charlie?  Je suis  Charlie! Democrazia e laicità di fronte al terrorismo islamico,  che apre il n. 1/2015 di Micromega contenente numerosi interventi sui temi della critica e della laicità nell’epoca del terrorismo e del diritto alla blasfemia . Paolo Flores d’Arcais ricorda come «la libertà di critica sarà sempre vissuta da qualcuno che ne è “oggetto” come offesa : senza libertà di offesa, fino al sacrilegio, saranno i devoti e i fanatici a decidere della libertà di critica».

[8] Cfr. al riguardo E. Fronza, Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria, in Ragion pratica, 2008, n. 30; Id., Il negazionismo come reato, Milano, 2012; C. Visconti, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008; M. Caputo, Le verità del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità, in AA.VV., Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Napoli, 2014, p. 263s. Vedi anche A. Ambrosi, La memoria collettiva e pubblica di massacri e genocidi tra dovere costituzionale di solidarietà e libertà individuali, in AA.VV., Dallo stato costituzionale democratico di diritto allo stato di polizia?, a cura di S. Riondato, Padova, 2012, p. 212. e AA.VV., Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici, a cura di F.R. Recchia Luciani-L. Patruno, Genova, 2013.

[9] Come è noto l’art. 604 ter c.p.- inserito nel codice penale dall’art. 2, comma 1, lett.i) del d.l.vo 1 marzo 2018, n. 21 – prevede una circostanza aggravante per i reati  di odio, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico , nazionale, razziale o religioso e preclude l’ingresso a valutazioni di equivalenza o prevalenza rispetto a tale aggravante che contempla un aumento di pena «fino alla metà». La norma assicura così una stigmatizzazione ulteriore delle condotte criminose connotate dall’odio senza porre problemi relativi alla libertà di espressione ( restando se mai discutibile sotto il diverso profilo della limitazione del bilanciamento delle circostanze , espressiva di una tecnica legislativa connotata dalla sfiducia nel giudice e nel giudizio).  Diversa è invece la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 604 bis ( anch’esso inserito nel codice dall’art. 2, comma 1, lett.i) del d.l.vo 1 marzo 2018, n. 21) secondo cui «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda “di idee fondate sulla superiorità di idee o sull’odio razziale" commessa “in modo che derivi concreto pericolo di diffusione” si fonda “in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale». E’ a questa norma che accomuna all’istigazione ed all’incitamento anche la propaganda – ponendo così in essere un cambio di binario rispetto all’incriminazione delle attività  preparatorie di violenza e di discriminazione - che si deve l’introduzione nell’ordinamento del reato di negazionismo. Per riferimenti alla giurisprudenza CEDU «largamente assolutoria nei confronti di scelte penali sanzionatrici di discorsi di odio» vedi A. Pugiotto, Le parole sono pietre?, in Diritto penale contemporaneo, 2013, pp.15, 16 . Relazione svolta al V Convegno Nazionale dell’Avvocatura per i diritti LGBT-Rete Lenford, Omofobia, Transfobia e Diritto penale (Bari, Palazzo di Giustizia, 30 novembre-1 dicembre 2012). 

[10] F. Bacco, Dalla dignità all’eguale rispetto : libertà di espressione e limiti penalistici, in Quaderni costituzionali, 2013, n. 4 , p. 840.

[11] A. Tesauro, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013, p. 184.

[12] A. De Tocqueville, La democrazia in America, 1835-1840 . 

[13] A. Pugiotto, Le parole sono pietre?, op.cit. in Diritto penale contemporaneo, 2013, p. 11. 

[14] Perfino la consueta finezza intellettuale di V. Zagrebelsky incontra difficoltà a trovare una sintesi in una materia così difficile e coinvolgente. Se il titolo dato al suo articolo Quando la satira si rifiuta di essere responsabile (La Stampa 4 novembre 2020),  sembra, come di consueto,  da attribuirsi al  caporedattore,  l’aspirazione dell’autore  ad una satira intelligente, incisiva , magari ferocemente critica ma responsabile, attenta alle conseguenze , non offensiva e non oscena è comprensibile  e condivisibile ma non dà risposta al quesito di fondo: se la satira delle idee e della religione possa e debba essere strenuamente difesa in un ordinamento liberale e democratico con il solo limite dell’offesa recata alle persone e senza il confine, radicalmente diverso,  dell’offesa alle idee ed ai sentimenti di maggioranze ( magari oppressive e illiberali ) o di minoranze ( magari aggressive o criminali).  

[*]

E' allegata al Controvento di Nello Rossi la traduzione in lingua francese a cura di Mosè Carrara Sutour.
Si ringrazia Simone Gaboriau per la revisione del testo e per i preziosi suggerimenti offerti durante la sua predisposizione.

09/11/2020
Altri articoli di Nello Rossi
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Non solo l'8 marzo. Francia. Il diritto all’aborto è in Costituzione

La Francia è il primo Paese al mondo a introdurre in Costituzione, il diritto all’aborto. Si persegue così l’obiettivo di “mettere al sicuro” l’interruzione volontaria di gravidanza da torsioni revisioniste, vincolando il potere alla garanzia di tale diritto fondamentale della donna. 

10/04/2024
Una nuova idea di imparzialità si aggira per l’Europa: i tanti volti dell’attacco alla libertà di parola e di associazione dei magistrati

Dalla legge museruola in Polonia alla proposta (per ora respinta) dell’emendamento bavaglio in Francia: nel panorama europeo si limita e si tenta di limitare la libertà di parola dei magistrati. 
Con le accuse di interferenze all’ANM che interviene sulla riforma della giustizia e di militanza politica ai giudici e ai pubblici ministeri per i provvedimenti adottati nell’esercizio delle loro funzioni, anche nel nostro paese si ripropone l’attacco all’associazionismo giudiziario e ai valori della giurisdizione. 

27/07/2023
La convenzione francese sul fine vita. La democrazia deliberativa per superare un’impasse?

La Convenzione francese sul fine vita - composta da cittadini scelti per sorteggio in base a criteri che fanno della Convenzione un campione rappresentativo della popolazione - rappresenta un interessante esperimento di “democrazia deliberativa”, destinato ad integrare i processi decisionali propri della democrazia rappresentativa. Dando la parola ad una assemblea di cittadini ed ascoltando la loro opinione informata, si è voluto attingere al senso della realtà della gente comune per ricercare soluzioni ragionevoli ad un problema spinoso, superando le pregiudiziali religiose, culturali, ideologiche che possono ostacolare il cammino di norme innovative sull’eutanasia attiva e sull’aiuto al suicidio. All’esperimento francese dovrebbe guardare con interesse il nostro Paese, nel quale - dopo la inevitabile declaratoria di inammissibilità del referendum abrogativo parziale dell’art. 579 c.p. e la mancata approvazione, nella scorsa legislatura, del pur timido testo di legge unificato sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita – l’iniziativa sul fine vita potrebbe essere rilanciata dall’istituzione di una Convenzione cittadina sul modello francese, chiamata ad informarsi, dialogare e pronunciarsi sull’assistenza attiva a morire. 

04/05/2023
V13, il processo al terrorismo

La recensione al volume di Emmanuel Carrère, Editions P.O.L., 2022

14/01/2023
La laicità: una passione francese che deve restare un umanesimo (terza parte)

Pubblichiamo, unitamente all'originale francese, la terza parte dell'ampio saggio di Simone Gaboriau sulla questione della laicità in Francia. 

01/10/2022
La laicità: una passione francese che deve restare un umanesimo (seconda parte)

Pubblichiamo, unitamente all'originale francese, la seconda parte dell'ampio saggio di Simone Gaboriau sulla questione della laicità in Francia. 

30/09/2022