Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

“Detto in modo chiaro”: l’inquinamento esiste

di Giuseppe Battarino
Magistrato collaboratore della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie
Prima lettura di Cass. Sez. III n. 46170 del 21 settembre - 3 novembre 2016

“Ciò che si può dire, può essere detto in modo chiaro” scrive Ludwig Wittgenstein nella prefazione al Tractatus logico-philosophicus.

Una frase ricorrente nelle raccolte di aforismi, perché suona bene; un’affermazione che di per sé può aprire ampi spazi di discussione al giurista.

Ma per Wittgenstein non è un aforisma, bensì l’annuncio di un ragionamento, posto in apertura della sua opera, sui limiti del linguaggio e sul possibile fraintendimento della logica del linguaggio.

Senza entrare nel merito di complesse questioni di ermeneutica, quel problema è suscettibile di due immediate declinazioni per il giurista pratico: i testi normativi sono per loro natura non esaustivi e dunque i fatti della vita cui si riferiscono sono oggetto di necessarie operazioni di sussunzione nelle fattispecie pertinenti; i testi normativi prodotti da un procedimento parlamentare sono frutto di compromesso, dunque non necessariamente espressivi di un pensiero unico.

La pretesa che un testo di legge corrisponda alla realtà regolata richiama il paradosso di Borges della carta dell’Impero 1:1; l'aspirazione a un testo di legge culturalmente perfetto è il più delle volte frustrante e controproducente.

Fatti salvi i limiti di costituzionalità, è, invece, il felice ossimoro della soggezione indipendente del giudice alla legge che, attraverso l’interpretazione, fa della legge il diritto vivente.

L’ “imperfezione” o l’“incompiutezza” della legge 22 maggio 2015 n. 68 è stata variamente lamentata[1]; si tratta tuttavia di una riforma, da lungo attesa, che inevitabilmente ha scontato l’effetto di un complesso lavoro parlamentare - nel corso del quale è stata costante la necessità di rintuzzare tentativi di allontanamento dell’approvazione e di depotenziamento del contenuto della legge - nel quale si è raggiunto un orientamento condiviso (ai voti dei partiti di governo si sono sommati quelli di alcuni partiti di opposizione e l’approvazione è avvenuta  larga maggioranza). Un lavoro che proprio per questi motivi non poteva produrre la perfezione culturale del testo.

Le ambizioni, le aspettative e le riserve che hanno accompagnato i lavori parlamentari e hanno fatto seguito all'entrata in vigore della legge 68/2015, coincidono nel prefigurare un ruolo decisivo per l'elaborazione giurisprudenziale: che trova un primo importante passaggio nella sentenza con cui la Corte di cassazione (Sez. III, n. 46170 del 21 settembre - 3 novembre 2016) delinea le condizioni di sussumibilità di una condotta nella fattispecie di cui all’art 452-bis c.p.[2], che punisce l’inquinamento ambientale.

Durante i lavori di dragaggio dei fondali presso i moli Fornelli e Garibaldi del porto della Spezia, secondo le indagini svolte dal Corpo forestale dello Stato e dalla Capitaneria di Porto, sarebbero state violate le prescrizioni progettuali, che prevedevano particolari accorgimenti tecnici, organizzativi e operativi per limitare l'impatto ambientale; le omissioni e carenze accertate avevano prodotto sversamenti di considerevoli quantità di fango e contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (il livello di torbidità delle acque conseguente alla dispersione dei fanghi inquinanti risultava, rispetto a quello verificato quando l'attività veniva svolta nell’osservanza delle prescrizioni, fino a 30 volte superiore per il molo Garibaldi e fino a 4,8 volte per il molo Fornelli; nel corso del 2015 si era verificata una moria di molluschi).

Gli esiti di indagine portavano a ipotizzare che le censurate modalità di esecuzione dei lavori fossero conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale, il cui fine era quello di concludere celermente l'intervento, abbattendo i costi e ottenendo un maggiore profitto.

Il 29 dicembre 2015 il Gip del tribunale della Spezia ha emesso decreto di sequestro preventivo di una porzione di fondale e di un cantiere, ipotizzando a carico del progettista e direttore dei lavori di dragaggio il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., concretatosi nell'avere omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti); condotte tali da cagionare un deterioramento e una compromissione significativa delle acque del golfo della Spezia.

Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 22 gennaio 2016, ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, negando l’integrazione dell’evento e dunque la ricorrenza del delitto contestato; il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, accolto, con annullamento con rinvio dell’ordinanza.

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il requisito della “abusività” della condotta, sul presupposto dello svolgimento dell'attività in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto. La Cassazione coglie comunque l’occasione per un arresto giurisprudenziale inequivoco, richiamando i contenuti della direttiva 2008/99/CE e confermando l’ampiezza del concetto di condotta “abusiva”, comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

La Cassazione richiama altresì la giurisprudenza in materia di “abusività della condotta” formatasi sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 del D.Lgs. 152/2006: sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo a integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, allorché le autorizzazioni manchino del tutto (attività clandestina), nonché quando esse siano scadute o palesemente illegittime o non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

Sin dalla prima occasione, dunque, la giurisprudenza di legittimità si incanala consapevolmente nell’alveo segnato da quei precedenti, consente di ritenere superate talune considerazioni critiche rivolte alla formulazione della nuova norma incriminatrice, e riconosce al giudice un ruolo di verifica attiva delle condizioni materiali e giuridiche in cui la condotta si colloca e non di mero controllo formale di provvedimenti amministrativi.

La Corte scolpisce poi, opportunamente, la diversa individuazione dell’oggetto materiale del reato quando si tratti di suolo e sottosuolo, il cui degrado – perché inquinamento ambientale penalmente rilevante vi sia - deve interessarne “porzioni estese o significative”; a differenza si quanto accade per le acque o l’aria, per le quali manca un criterio dimensionale espresso.

Vale in tal caso il criterio di “significatività” della compromissione o del deterioramento, previsto in via più generale nel primo periodo della norma (requisito sussistente nel caso di specie, poiché l'area interessata dai dragaggi si estendeva per 85.000 metri quadrati).

Va peraltro rilevato che nell’affrontare questo tema la Cassazione lascia intravedere una linea evolutiva che può portare a un’interpretazione incisiva della norma, laddove si contrappone il fenomeno inquinante “significativo” a quello “di minimo rilievo”, e, per quanto in particolare riguarda l’aria e le acque, si sottolinea il carattere di intrinseca diffusività degli effetti di condotte illecite.

Come detto, la Cassazione ha ritenuto invece non corretta l'interpretazione dell'art. 452-bis c.p. dei giudici del riesame per quanto riguarda l’integrazione dell’evento, elemento costitutivo del delitto.

Secondo i giudici del riesame le condotte accertate non avevano determinato la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede, ritenendo di qualificare tali requisiti come condizione di “tendenziale irrimediabilità”, caratterizzata da “situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni”.

Diversa è l'interpretazione della norma su cui si attesta la pronuncia di legittimità.

Il ragionamento della Cassazione esclude in primo luogo che nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini “compromissione” e “deterioramento” debba farsi riferimento esclusivo alle definizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettera 1-ter D.lgs. 152/2006, né al “deterioramento significativo e misurabile” nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 D.lgs. 152/2006. La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha sotto questo profilo una propria autonomia e - rileva la Corte - quando lo ha ritenuto necessario, ha espressamente richiamato il D.lgs. 152/2006 o altre disposizioni.

Per quanto riguarda dunque i termini “compromissione” e “deterioramento”, la Corte afferma che la reversibilità del fenomeno inquinante non è criterio tale da escludere la rilevanza penale del fatto sussumibile nella fattispecie di cui all'articolo. 452-bis c.p.; l'irreversibilità può invece rilevare nella distinzione tra questo delitto e quello più grave di disastro ambientale, di cui all'art. 452-quater c.p.[3] .

Si chiarisce poi che “la congiunzione disgiuntiva ‘o’ svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della ‘compromissione’, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di ‘squilibrio funzionale’, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema e, in quello del deterioramento, come ‘squilibrio strutturale’, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi”.

E’ di estrema importanza che la pronuncia di legittimità fornisca, in questo modo, il primo canovaccio interpretativo del complessivo contenuto della norma, per consentire ai giudici di merito di qualificare correttamente i mutevoli fatti di inquinamento e riconoscere o meno ad essi la valenza di “inquinamento ambientale” penalmente sanzionato.

Tanto più ciò rileva, considerata la centralità dell’art. 452-bis c.p, in termini innovativi e di copertura di tutela, mancando una relazione successoria tra tipi di illecito quale quella che invece lega l’art. 434 c.p. all’art. 452-quater c.p. .

La Cassazione illumina anche il significato dei termini riferiti alla compromissione o al deterioramento, che devono essere “significativi e misurabili”.

Scopo della norma è di escludere i fatti di minore rilievo descrivendo il livello di lesività della condotta che la rende penalmente rilevante.

Il termine “significativo”, secondo i giudici di legittimità “denota senz'altro incisività e rilevanza”, mentre “misurabile” non fa riferimento, restrittivamente, alla sola possibilità di misura numerica, bensì “può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile”.

In questo senso non è senza rilevanza la scelta del legislatore di non fare riferimento a limiti quantitativi derivati da altre disposizioni normative o a particolari metodi di analisi: scelta che la Corte richiama per escludere “l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento […] non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile”.

D’altro canto, laddove dei limiti quantitativi siano normativamente previsti, non può farsi automaticamente derivare la sussistenza del delitto dal mero superamento di quei limiti; come osserva la Corte “tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge”.

Vale la pena di rilevare come tendenzialmente la misurabilità farà riferimento a una valutazione differenziale tra la condizione quo ante di uno o più tra matrici/oggetti (acque, aria, porzioni estese o significative  del  suolo  o  del sottosuolo, un  ecosistema,  biodiversità,  anche  agraria, flora, fauna) e quella derivata dalla condotta lesiva dell’ambiente.

La Cassazione ha dunque "detto in modo chiaro" che la nuova norma incriminatrice è idonea a sanzionare condotte ricostruibili nella loro materialità e qualificabili come illecite al ricorrere di condizioni che la norma pone e che il giudice può concretamente rinvenire nel fatto sottoposto alla sua valutazione.

Si tratta della conferma che la fattispecie introdotta dalla L. 68/2015 corrisponde a criteri di penalizzazione efficace[4], poiché tutela beni collettivi/comuni (come tali dichiarati e costituzionalmente giustificati) e beni individuali non altrimenti tutelabili; descrive condotte antisociali ed eventi lesivi che non rientravano in fattispecie penali precedenti; è di possibile effettivo accertamento nel procedimento penale con le risorse investigative utilizzabili nelle indagini e quelle euristiche utilizzabili nel processo.

 


[1] Francesca Romana Pirrelli, Vittorio Triggiani, L’incompiuta. Riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale, http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-incompiuta_01-12-2015.php;

Tullio Padovani, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non tutela l’ambiente, Guida al diritto, n. 32/2015;

Gianfranco Amendola, Il diritto penale dell’ambiente, EPC, 2016, pp. 293ss.: dove, peraltro, si sottolinea che “molto dipenderà, a questo punto, dall’opera della giurisprudenza, che già per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (antecedente agli “ecoreati”) ha dissipato molti dubbi iniziali, privilegiando scelte costruttive” (p. 295).

[2] Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;             

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

[3] Una delle ipotesi alternativamente previste quale disastro ambientale dall’art. 452-quater c.p. è quella di “alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema”; scientificamente si può affermare che in tempi futuri, incerti o comunque estesi in maniera non calcolabile, qualsiasi sistema può tendere a recuperare un riequilibrio per via naturale: dunque l’irreversibilità non è quella astratta e assoluta ma quella che colloca il riequilibrio naturale in quei tempi futuri, incerti o comunque estesi in maniera non calcolabile; mentre, laddove il riequilibrio sia raggiungibile con un intervento umano, rileverà l’altra ipotesi di disastro ambientale “alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

[4] Per il tema si rinvia a G. Battarino, Per un’alternativa al diritto penale simbolico, Questione Giustizia 6/2013, pp. 185-201.

08/11/2016
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