Magistratura democratica
Controcanto

Intercettazioni, il giallo della norma contro il “mercato nero” della notizia

di Donatella Stasio
Giornalista
Proposta dal Ministro della giustizia Andrea Orlando, la norma che consentiva ai giornalisti di accedere direttamente ai provvedimenti depositati, una volta depurati del superfluo e non più segreti, è stata espunta dal testo licenziato da Palazzo Chigi. La parola ora alle Camere.

C’è un piccolo giallo sfuggito alle cronache sulle intercettazioni, che racconta di un clima politico ancora restio a farsi carico (per la propria parte) della trasparenza e della correttezza dell’informazione e disposto invece ad accettare il “mercato nero” della notizia con il suo carico di manipolazioni e strumentalizzazioni. Il giallo tocca un aspetto nient’affatto secondario nel bilanciamento degli interessi in gioco (privacy, diritto all’informazione, indagini) e perciò non è privo di significato politico.

Ecco i fatti: il 2 novembre scorso, quando il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sulle intercettazioni, il testo uscito da Palazzo Chigi non conteneva più la norma che il Ministro della giustizia Andrea Orlando aveva inserito a tutela della trasparenza dell’informazione, anche come effetto naturale della “bonifica” degli atti del pm, del giudice e della polizia giudiziaria, ripuliti del materiale superfluo ai fini delle indagini (e destinato all’archivio segreto). La norma “galeotta”, censurata a Palazzo Chigi, consentiva ai giornalisti di accedere direttamente ai provvedimenti depositati durante l’indagine e non più segreti, in particolare a quelli in materia cautelare. Una modifica certamente minuscola rispetto a quella dell’accesso a tutti gli atti depositati non più segreti, per la quale da tempo si spendono anche magistrati come Giuseppe Pignatone nonché alcuni giornalisti e avvocati, rilanciata a fine luglio da Controcanto [1]. E tuttavia una modifica importante, nel suo piccolo, per la costruzione di un’informazione più trasparente, corretta, autonoma e credibile. Un segnale politico di attenzione al senso profondo di quel bilanciamento di valori, che è, o vuole essere, premessa e scopo della riforma.

Orlando lo aveva capito. Perciò aveva deciso – sia pure sul filo di lana – di giocare quella carta proprio nella delicatissima partita sulle intercettazioni e non in un momento successivo, “forte” del risultato ottenuto con le nuove misure dirette a depurare gli atti della polizia, del pm e del giudice di tutto il sovrappiù, cioè del materiale sensibile e irrilevante destinato ad essere custodito nell’archivio riservato. Il guardasigilli aveva quindi fatto confezionare una norma aggiuntiva all’articolo 114, ultimo comma, del Codice di procedura penale, per legittimare l’interesse dei giornalisti quanto meno alla richiesta del provvedimento depositato e non più coperto dal segreto.

Poca cosa, si dirà. In realtà, si trattava di una breccia nel muro di un sistema tossico di recupero e gestione della notizia, potenzialmente foriero di rapporti opachi e sbilanciati tra il giornalista e la fonte di turno (magistrato, avvocato, polizia, funzionario) e quindi di un’informazione spesso parziale.

Ma la modifica non è passata. Dopo un andirivieni durato qualche giorno, la norma è stata espunta dal testo approvato dal Consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi spiegano il veto con una motivazione tecnica (il provvedimento depositato è comunque emesso senza contraddittorio tra le parti), sebbene la norma sia stata sviscerata tecnicamente prima di essere proposta. In realtà, si tratta di una scelta politica, che riflette visioni politiche diverse dell’informazione e dell’esigenza di trasparenza.

Può darsi – ed è fortemente auspicabile – che a questo punto siano le Camere a muoversi, suggerendo al Governo – nel parere obbligatorio ma non vincolante che dovrà essere dato entro il 2 dicembre – di reintrodurre la modifica “galeotta”. Possibilmente in una versione large, in chiave, oltre che di trasparenza, anche di responsabilizzazione dell’informazione e, quindi, di maggiore e migliore tutela degli indagati, dei testimoni e delle vittime. Obiettivo più facile da realizzare con regole trasparenti che non con brandelli di notizie sfuggite al (finto) proibizionismo. I giornalisti, posti tutti sullo stesso piano di fronte alle carte depositate, sono infatti “costretti” a fare i conti con l’oggettività di quelle carte, oltre che con i doveri deontologici sulla pubblicazione del materiale di interesse pubblico.

Sarebbe la novità forse più significativa di tutta la riforma. Che introduce un nuovo “costume giudiziario” in materia di intercettazioni all’insegna di una maggiore responsabilizzazione dei soggetti in campo – polizia, pm, giudice e anche avvocati – a tutela della privacy. Responsabilizzazione che ben potrebbe estendersi ai media, riconoscendone a monte la funzione sociale e dunque l’interesse ad acquisire gli atti non più segreti, superando così il cosiddetto mercato nero della notizia.

Il decreto chiede al pm particolare cautela sia nella selezione degli ascolti rilevanti ai fini del processo sia nella riproduzione dei soli brani essenziali, necessari per richiedere una misura cautelare, sia, infine, nella custodia dell’archivio riservato dove finirà il materiale superfluo destinato a rimanere segreto. Il giudice al quale si chiede l’ordinanza cautelare è a sua volta responsabilizzato perché deve restituire al pm le conversazioni inutilizzabili o irrilevanti allegate alla richiesta di misura cautelare. Oppure deve valutare l’inserimento, su richiesta dell’avvocato, di conversazioni ritenute invece irrilevanti dal pm, sempre che questi non acconsenta subito alla richiesta della difesa. Pertanto, sia il pm che il giudice «sono richiamati – si legge nella relazione illustrativa del decreto – all’importanza di riportare nella richiesta e nell’ordinanza cautelare, ove necessario, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate».

Questa disposizione è una sorta di bussola nella redazione degli atti contenenti notizie (anche) di interesse pubblico. E quindi, secondo il legislatore «obbliga a precise modalità di redazione anche degli atti che in qualche modo possono essere occasione per la divulgazione del materiale intercettativo». Il riferimento è alle informative di polizia giudiziaria. Che, «nel richiamare il materiale intercettativo (magari per prospettare al pm situazioni valutabili ai fini della richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione o della richiesta di misure cautelari), devono essere informate agli stessi principi, ove intendano fare uso dei verbali di intercettazioni già formati, e comunque devono essere emendate da indebiti riferimenti testuali, in vista del deposito cautelare o del deposito degli atti a chiusura delle indagini preliminari».

Insomma, il decreto introduce una serie di cautele per una maggiore tutela della privacy, partendo dal presupposto che le intercettazioni servono al processo e che quest’enorme potere invasivo è giustificato esclusivamente dall’interesse in gioco – l’accertamento giudiziale della responsabilità – non anche da quello giornalistico a diffondere le intercettazioni che abbiano un interesse pubblico.

Tuttavia, anche l’informazione è un valore costituzionale da tutelare e il legislatore non può intralciarla (meno che mai censurarla); semmai, deve assicurarne l’esercizio in condizioni di trasparenza e correttezza. Ciò che non ha fatto in questa circostanza, lasciando i giornalisti in una situazione di potenziale subalternità rispetto alle fonti potenziali, con rischi maggiori di strumentalizzazioni proprio in virtù delle nuove misure sulla bonifica e sulla conservazione degli atti. Al contrario, riconoscere ai giornalisti la possibilità di acquisire direttamente gli atti depositati non più segreti, senza doverli “strappare” o “chiedere” a questa o quella fonte più o meno interessata a una rappresentazione parziale della realtà processuale, avrebbe significato tutelare la corretta informazione in uno snodo particolarmente delicato del processo, e al tempo stesso responsabilizzarla in funzione di una maggiore tutela della privacy.

L’omissione rende dunque un po’ meno credibile la riforma, proprio rispetto all’esigenza che l’ha ispirata, e cioè il bilanciamento degli interessi in gioco a tutela della privacy. Si è persa insomma l’occasione per dimostrare di avere a cuore, oltre alla privacy, anche l’informazione, e per riconoscere in concreto l’essenzialità di entrambe per un ordinato svolgimento della vita democratica del Paese.

Al Parlamento, ora, il compito di rimediare.



[1] D. Stasio, Intercettazioni (e non solo): la sfida dell’accesso diretto dei giornalisti agli atti depositati non più segreti, in questa Rivista on-line, 6 luglio 2017,  http://questionegiustizia.it/articolo/intercettazioni_e-non-solo_la-sfida-dell-accesso-diretto-dei-giornalisti-agli-atti-depositati-non-piu-segreti_06-07-2017.php

D. Stasio, Processi e informazione. Orlando: «Prima la bonifica dei provvedimenti e solo dopo accesso aperto anche ai giornalisti», in questa Rivista on-line, 25 luglio 2017, http://questionegiustizia.it/articolo/processi-e-informazione_orlando_prima-la-bonifica-_25-07-2017.php.

13/11/2017
Altri articoli di Donatella Stasio
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Trojan horse: spiragli di retromarcia legislativa

Sulle riviste giuridiche, sui quotidiani, sulle mailing list dei magistrati è in corso un argomentato confronto sulle modalità e sui limiti di utilizzo del Trojan Horse come strumento di “intercettazione itinerante”, operante in una pluralità di luoghi di privata dimora indeterminabili a priori. Dibattito - è bene sottolinearlo - in larga misura diverso da quello in corso a livello politico che appare dominato, o meglio inquinato, dalle continue e confuse dichiarazioni del Ministro della Giustizia che, da un lato, sembra voler escludere tout court le intercettazioni dalle indagini per reati diversi da quelli di mafia e terrorismo e, dall’altro, manifesta una inquietante propensione verso le c.d. intercettazioni preventive. Nel confronto tecnico sul captatore informatico , che vogliamo aperto a tutti i differenti punti di vista, interviene il professor Luca Marafioti con un articolo che ripercorre attentamente la vicenda giurisprudenziale e normativa del Trojan, analizza le debolezze della sua attuale disciplina e auspica la formulazione di un nuovo apparato normativo dagli orizzonti più vasti, in grado di disciplinare i diversi versanti della materia e cioè sia l’uso del malware quale “microspia” 2.0., sia le altre forme di sorveglianza e controllo occulti esperibili attraverso virus.

24/01/2023
Trojan Horse: tornare alla riforma Orlando? Il difficile equilibrio nell’impiego del captatore informatico

Un disegno di legge del Senatore Zanettin - che propone di escludere l’impiego del captatore informatico nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione – sta suscitando discussioni e polemiche. Nel dibattito politico e giornalistico sulla giustizia penale - ormai dominato da un meccanico susseguirsi di azioni e reazioni che spesso prescindono dal merito delle questioni sul tappeto per privilegiare ragioni di schieramento – sono scattati riflessi condizionati pregiudizialmente “oppositivi” o giudizi sommari che non esitano a qualificare le intercettazioni (tutte le intercettazioni, con qualunque mezzo effettuate e per qualunque reato adottate) come uno strumento di oppressione. Così la proposta è stata immediatamente “bollata” dagli uni come espressione di volontà di disarmo nel contrasto alla corruzione e come un favore alle organizzazioni criminali (le cui attività delinquenziali non sono peraltro escluse dalla sfera di utilizzo del Trojan) ed “esaltata” dagli altri come uno strumento di liberazione dallo strapotere di pubblici ministeri e giudici che se ne servirebbero “normalmente” per prave finalità di potere, di pressione, di intimidazione e di controllo dei cittadini. Per sottrarsi a queste grottesche semplificazioni polemiche - che sembrano divenute la cifra obbligata del confronto pubblico sulla giustizia- vale la pena di ripercorrere le fasi della vicenda istituzionale del Trojan per trarne indicazioni utili a delimitare correttamente la “desiderabile” sfera di applicazione di questo mezzo di ricerca della prova, tanto efficace quanto insidioso. Non dimenticando che l’estensione dell’utilizzo del Trojan Horse ai procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione - e dunque al di là dell’originario confine dei reati di criminalità organizzata fissato dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla riforma Orlando - è stata realizzata da una legge, la c.d. Spazzacorrotti, che costituisce uno dei frutti più discutibili della stagione del governo dei due populismi di Cinque Stelle e della Lega. 

28/12/2022
Giustizia mediatica: una lettura necessaria degli effetti sul processo penale (e sui principi)

Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo di Vittorio Manes, esamina - con riferimenti ampi e puntuali alla casistica giudiziaria e alle dinamiche processualpenalistiche - la fenomenologia dell’infosfera giudiziaria, gli effetti (definiti perversi) della giustizia mediatica, e propone elementi di discussione su come fronteggiare una crisi a cui è bene non rassegnarsi. 

16/07/2022
“Sovranità.com. Potere pubblico e privato ai tempi del cyberspazio”

La recensione al volume di Stefano Mannoni e Guido Stazi, uscito per i tipi di Editoriale Scientifica (2021)

21/05/2022
Strumenti informatici e corrispondenza privata in una sentenza della Cassazione sull'art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Il tema dei cd. controlli difensivi ha impegnato per anni dottrina e giurisprudenza e si ripropone anche con il nuovo testo dell’art. 4 della L n. 300/70 Statuto dei lavoratori, complicato dall’uso generalizzato nelle attività aziendali di dispositivi informatici, dati in dotazione ai lavoratori. L’intreccio tra disciplina dei controlli a distanza e tutela della privacy è stato oggetto di alcune sentenze emesse dal Giudice di legittimità all’esito di una udienza tematica. Su una in particolare si sofferma l’articolo, cogliendo l’occasione per osservazioni di carattere più generale. 

29/04/2022
Acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale: il decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132

Il governo è intervenuto con un decreto-legge a disciplinare la materia della richiesta e utilizzo a fini di indagine di dati relativi al traffico telefonico e telematico dopo che la sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva individuato limiti all'accesso di autorità pubbliche. 

05/10/2021
CGUE e dati relativi al traffico telefonico e telematico. Uno schema di lettura

La sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C- 746/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea individua limiti all'accesso di autorità pubbliche ai dati relativi al traffico telefonico e telematico, che coinvolgono la loro richiesta e utilizzo a fini di indagine. Incombe ora sulla concreta attività di pubblici ministeri, difensori, giudici, uno “scenario mobile” suscettibile di essere affrontato con una serie di strumenti.

21/04/2021
Il ricorso alle intercettazioni nella ricerca dei latitanti

Il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare le intercettazioni per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Di qui l’esigenza di analizzare attentamente i presupposti, i limiti e le modalità di utilizzazione delle intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti. 

21/01/2021
Che non succeda mai più

La sentenza del TAR del Lazio sull'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire la visione della documentazione relativa ai DPCM sull'emergenza sanitaria è l’occasione per riflettere di nuovo su emergenza, Costituzione, stato di diritto

31/07/2020