Magistratura democratica
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L’imparzialità del giudice: il punto di vista di un civilista *

di Renato Rordorf
già Presidente aggiunto della Corte di cassazione, già Direttore di Questione giustizia

Il tema dell’imparzialità del giudice, di cui molto si discute riferendosi soprattutto all’esercizio della giurisdizione penale, presenta spunti di interesse anche dal punto di vista civilistico. Se è ovvio che il giudice debba essere indipendente e imparziale, meno ovvio è cosa per “imparzialità” debba intendersi. Si pongono al riguardo tre domande: se e quanto incidono  sull’imparzialità del giudice le sue convinzioni ideali e politiche e il modo in cui egli eventualmente le manifesti; se  l’imparzialità debba precludere al giudice di intervenire nel processo per riequilibrare le posizioni delle parti quando esse siano in partenza sbilanciate; entro quali limiti la manifestazione di un qualche suo pre-convincimento condizioni  l’imparzialità del giudice all’atto della decisione. Un cenno, infine, all’intelligenza artificiale e il dubbio se la sua applicazione in ambito giurisdizionale possa meglio garantire l’imparzialità della giustizia, ma rischi di privarla di umanità. 

In ragione del rilievo del tema dell’imparzialità del magistrato , al quale è stato dedicato il numero 1-2/2024  della Trimestrale, la Rivista ha deciso di rilanciare, nell’edizione on line, i contributi che compongono il volume. 

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Il presente contributo è parte del fascicolo 1-2/2024 di Questione giustizia trimestrale, dal titolo Magistrati: essere ed apparire imparziali

04/05/2024
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Trasformazioni della costituzione materiale e magistratura: un manifesto

La svolta epocale, che la riforma costituzionale introdurrà, impone una riflessione, nuova e profonda, sul presente e sul futuro della magistratura italiana. Lo scritto si propone come una sorta di manifesto sull’esercizio della giurisdizione e la funzione delle corti nell’attuale stagione del costituzionalismo e nella prospettiva, in un tempo di crisi della cittadinanza democratica, di un nuovo senso della democrazia costituzionale.

10/02/2025
La sentenza nei confronti di Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Un’analisi critica

La norma del codice di procedura penale che prescrive al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini è segnata da un singolare destino. Per un verso essa è giustamente considerata una disposizione essenziale all’equilibrio del procedimento penale in quanto mira ad impedire che il potere investigativo degli organi dello Stato - di regola superiore alle capacità di indagine e di acquisizione di elementi di prova della persona indagata - possa tradursi in una iniqua e irrimediabile disparità tra le parti del processo, per effetto del mancato accertamento o dell’occultamento di fatti e informazioni favorevoli alla difesa. Al tempo stesso, nelle ricorrenti polemiche sul funzionamento della giustizia e nell’annosa querelle sulla separazione delle carriere, la regola processuale è oggetto, soprattutto da parte dell’avvocatura, di un radicale scetticismo e considerata alla stregua di una affermazione puramente teorica, contraddetta nella realtà effettuale. Entrambi questi dati – l’indiscusso valore, in termini di principio, della regola codicistica e l’insistita polemica pubblica sulla sua pretesa inosservanza e ineffettività – cospirano a rendere particolarmente insidiosa, e in taluni casi potenzialmente schiacciante, un’accusa di violazione che abbia una qualche parvenza di fondamento. È infatti grande e comprensibile l’inquietudine suscitata dall’ipotesi di un potere inquirente che scelga di ignorare i suoi doveri di imparzialità ed imbocchi la strada delle omissioni o del rifiuto di doverosi atti di giustizia pur di far prevalere nel processo la sua impostazione e le sue tesi. È opinione di chi scrive che questo timore ed il riflesso condizionato che ne deriva si siano manifestati a pieno nel procedimento per rifiuto di atti di ufficio nei confronti di Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro conclusosi con la condanna dei due magistrati. E però quanti vivono nel mondo del diritto sanno bene che i processi penali non si devono celebrare per ribadire astrattamente giusti principi, per placare inquietudini, per rassicurare animi turbati, ma per piegarsi, con attenzione, apertura e umiltà intellettuale sulle singole fattispecie concrete, quasi sempre uniche ed irripetibili, e per coglierne la dimensione oggettiva e i profili soggettivi. Di qui il dovere di non sentirsi aprioristicamente appagati da una pronuncia di condanna (peraltro accompagnata da feroci aggressioni verbali ai due magistrati per i quali “evidentemente” non vale la presunzione di non colpevolezza fino ad una sentenza definitiva) e la necessità di mettere in campo gli strumenti della distinzione, della critica, dello scandaglio psicologico per saggiare il risultato raggiunto nel primo grado di un giudizio particolarmente spinoso ma anche particolarmente carente e lacunoso. Per verificare se, davvero, atti incompleti e ancora in divenire, non formati dai pubblici ministeri procedenti ma provenienti da altro procedimento, determinassero, nella fase finale del dibattimento, un automatico ed incondizionato obbligo di deposito ai sensi dell’art. 430 c.p.p. e se l’omesso deposito possa essere considerato alla stregua di un comportamento doloso e punibile come rifiuto di atti di ufficio. Nelle pagine che seguono si tenterà di assolvere questo compito di verifica confidando che lettori che non si appagano di luoghi comuni e restano ostinatamente interessati alla verità abbiano la pazienza di immergersi nei meandri, spesso tortuosi, di una vicenda giuridica intricata e complessa. 

07/01/2025
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