Il presente contributo costituisce anticipazione del fascicolo di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato ai temi della guerra e della pace.
Violenza sessuale e tratta in relazione all’invasione dell’Ucraina *
Violenza sessuale e tratta sono componenti strutturali di tutti i conflitti. L’invasione dell’Ucraina crea situazioni di vulnerabilità che, soprattutto tra le profughe, possono condurre alla tratta. Occorre dunque agire rapidamente per prevenirla.
Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)
È da poco ricorso un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e si continua a discutere molto di come assicurare alla giustizia i responsabili delle gravissime violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze armate e dall’apparato di governo russo, incluso il Presidente Vladimir Putin. In particolare, è in corso un acceso dibattito su come perseguire il crimine di aggressione, mentre finora si è sentito meno parlare dei progressi compiuti nelle indagini a livello internazionale sugli altri tre crimini internazionali che vengono altresì in rilevo in questa situazione: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Un decisivo passo avanti è stato tuttavia appena compiuto dalla Corte penale internazionale (Cpi), che il 17 marzo ha emesso due mandati di arresto nei confronti del Presidente Putin e di un’alta funzionaria di Stato russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. In questo breve commento, partendo da quanto già esposto in passato sulle varie opzioni per accertare le responsabilità a livello sia interno sia internazionale (si veda qui e qui), ci si propone di fare il punto sullo stato della discussione e, in particolare, sull’avanzamento delle proposte per l’istituzione di un tribunale speciale per l’Ucraina, e di valutarne pro e contro. In conclusione, ci pare che, per rappresentare un avanzamento e non un passo indietro nella traiettoria della giustizia penale internazionale, qualunque nuova soluzione non dovrà essere ad hoc e dovrà coordinarsi con la realtà già esistente, ed in particolare con la Corte penale internazionale.
La recensione al film presentato in concorso per la sezione Orizzonti alla 79a mostra di Venezia, uscito nelle sale il 17 novembre 2022
La fuga, la protesta, l’aperta ribellione: le reazioni dei cittadini russi “arruolabili” all’annuncio di una escalation della guerra in Ucraina e della mobilitazione “parziale” ci dicono che, anche sotto il giogo di un regime oppressivo, può nascere e svilupparsi un forte movimento popolare di protesta, capace di unire più generazioni nel rifiuto di una guerra di aggressione e dei suoi inaccettabili costi umani Nel crogiuolo del conflitto ucraino stanno maturando le condizioni per una ampia fascia di renitenza rispetto ad una guerra di offesa e per la legittimazione delle volontà individuali di sottrarsi ad un conflitto armato iniquo?
Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...
L'editoriale al n. 1/2022 di Questione Giustizia trimestrale Il diritto della guerra, le ragioni della pace