Il giudice francese e la mediazione commerciale
La mediazione, un’idea nuova? Si rispetto alla legge, perché la mediazione è stata introdotta nel codice di procedura civile francese nel 1995. Ma, a ben guardare, la mediazione è, in realtà , un’idea antica profondamente radicata nella storia delle relazioni umane. Così Voltaire scriveva, in una lettera del 1739, che «la miglior legge, la più eccellente pratica, la più utile che ho visto, è in Olanda. Quando due uomini vogliono farsi causa, sono obbligati ad andare prima di tutto al tribunale dei giudici conciliatori, detti pacificatori, facitori della pace: Se le parti arrivano con un avvocato o un procuratore, prima di tutto si fanno ritirare questi ultimi come si toglie la legna da un fuoco che si vuole spengere. I pacificatori dicono alle parti: siete veramente folli a voler mangiare il vostro denaro a rendervi reciprocamente scontenti. Noi sistemeremo le cose senza che vi costi niente. … Se la loro follia è incurabile, viene concesso loro di andare in giudizio, come si abbandonano all’amputazione del chirurgo delle membra in cancrena; allora la giustizia fa la sua parte.».
1.Il diritto della mediazione
1.1. Una sola mediazione ma due principi fondamentali
Anche prima della legge dell’8 febbraio 1995 che ha consacrato la mediazione senza definirla, la Corte di cassazione (Civ. 2, 16 giugno 1993) ha ritenuto che la stessa ha per oggetto di procedere al confronto tra le rispettive pretese delle parti in vista di pervenire ad un accordo proposto dal mediatore. E che essa è una modalità di applicazione dell’articolo 21 del nuovo codice di procedura civile (cpc)[1] che tende al regolamento amichevole dei conflitti e, conseguentemente, esclude ogni potere giurisdizionale, di cui il giudice può essere investito solo per volontà comune delle parti.
Vi è dunque innanzitutto la legge 8 febbraio 1995 e il decreto 22 luglio 1996 che ha introdotto un titolo VI bis intitolato “La mediazione” nel codice di procedura civile. I 15 articoli del decreto hanno conferito alla mediazione uno statuto procedurale stabile ormai da quasi vent’anni.
Successivamente la legge del 4 marzo 2002 sulla responsabilità genitoriale (articolo 373-2-10 del codice civile) e quella del 26 maggio 2004 sul divorzio (articolo 225 del codice civile) hanno fondato la mediazione familiare sugli stessi principi della mediazione civile, attribuendo al giudice d’ingiungere alle parti d’incontrare un mediatore che fornirà loro le informazioni su oggetto e svolgimento di questa misura.
Infine, l’ordinanza del 16 novembre 2011 che ha trasposto, con un po’ di ritardo, la direttiva europea del 21 maggio 2008 su certi aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, ha modificato la legge del 1995 per fissare una base di regole comuni ai modi di risoluzione amichevole dei conflitti. Il decreto del 20 gennaio 2012 introduce nel codice di procedura civile un intero libro consacrato alla “risoluzione amichevole dei conflitti” al di fuori del processo prevedendo una procedura di omologazione dell’accordo da parte del giudice.
L’ordinanza del 16 novembre 2011 ha definito la mediazione come “ogni processo strutturato, qualunque ne sia la denominazione, col quale due o più parti tentano di pervenire ad un accordo in vista della definizione amichevole della loro controversia con l’aiuto di un terzo, il mediatore, scelto da loro, o designato, col loro accordo, dal giudice della causa”.
Non deve dunque distinguersi tra mediazione giudiziaria e mediazione convenzionale perché ogni mediazione poggia sulla libertà di adesione delle parti, primo principio fondamentale.
Questa libertà delle parti è affermata in più articoli del codice di procedura civile:
- 131-1 cpc: il giudice adito può, dopo aver raccolto l’accordo delle parti, designare un terzo;
- 131-6 cpc: la decisione che ordina una mediazione menziona l’accordo delle parti.
La Corte di cassazione riafferma questo principio (civ. 1, 07 dicembre 2005) ritenendo che la decisione di ordinare una mediazione giudiziaria, che non può essere eseguita che col consenso delle parti, è una misura di amministrazione giudiziaria che non può essere né appellata né far oggetto di ricorso per Cassazione.
Di conseguenza, una mediazione obbligatoria, ordinata con l’obbiettivo dichiarato di disintasare la giurisdizione, sarebbe contraria allo spirito della mediazione.
Ciò nonostante una mediazione obbligatoria è stata introdotta nel codice rurale, con la legge n. 2014-1170 sull’avvenire dell’agricoltura, l’alimentazione e la foresta del 13 ottobre 2014. L’articolo L. 631-27 crea un mediatore delle relazioni commerciali in agricoltura che può essere adito in relazione a ogni litigio relativo alla conclusione o esecuzione di un contratto avente per oggetto la vendita o la consegna di prodotti agricoli o di prodotti alimentari destinati a essere rivenduti o trasformati, comprese le liti legate alla rinegoziazione di un prezzo previste dall’art. L. 441-8 del codice di commercio. E l’articolo successivo prevede che ogni controversia tra professionisti relativa all’esecuzione di un contratto avente ad oggetto la vendita di prodotti agricoli o alimentari deve essere oggetto di una procedura di mediazione prima di poterne investire il giudice, salvo che il contratto preveda altrimenti o contenga una clausola arbitrale; e che in ogni caso, e salvo il ricorso all’arbitrato, la mediazione è obbligatoria in caso di lite relativa alla rinegoziazione del prezzo che permette di tener conto delle fluttuazioni delle materie prime agricole.
Il secondo principio riguarda l’intervento di un terzo indipendente e imparziale.
Questo principio è fissato dall’articolo 131-5 cpc che prevede: «La persona fisica che effettua la mediazione deve rispondere alle seguenti condizioni: … 5° Presentare le garanzie d’indipendenza necessarie all’esercizio della mediazione».
L’ordinanza del novembre 2011 che ha trasposto la direttiva europea ha creato un nuovo articolo 21-2 che prevede che il mediatore adempie alla sua funzione con imparzialità, competenza e diligenza.
Di indipendenza non si parla. Nella relazione al presidente della Repubblica si precisa che il Governo ha scelto di non inserire la nozione d’indipendenza nella definizione del mediatore perché si tratta di nozione non utilizzata nella direttiva e che avrebbe irrigidito l’esercizio dell’attività di mediatore rinviando all’esistenza di uno statuto professionale e che comunque la nozione di imparzialità è sufficiente.
Ma forse l’indipendenza non ha detto la sua ultima parola. In effetti, la direttiva europea del 21 maggio 2013 relativa alla definizione extragiudiziaria delle controversie dei consumatori, da trasporsi entro il 9 luglio 2015, precisa all’articolo 6, intitolato «Competenza, indipendenza e imparzialità» che gli Stati membri vegliano affinché le persone fisiche incaricate di tale regolamentazione delle liti abbiano le competenze necessarie e siano indipendenti e imparziali. L’articolo fissa le garanzie dell’indipendenza, gli Stati dovendo assicurare in particolare che queste persone siano nominate per un tempo sufficiente per assicurare l’indipendenza della loro azione e che non possano essere sollevate dalle loro funzioni senza giusto motivo.
Questo terzo deve essere neutro e non intervenzionista. È così che può distinguersi la mediazione dalla conciliazione. Il mediatore accompagna le persone nel loro progetto di risoluzione del conflitto senza far prevalere il suo punto di vista, laddove il conciliatore opera per la ricerca di un accordo.
1.2 Questi principi si scontrano con reticenze e resistenze degli operatori del diritto che devono essere rimosse.
1.2.1 I giudici
Reticenze possono esistere nei magistrati ignoranti. Non il magistrato della favola di Jean de La Fontaine, L’asino che porta le reliquie la cui morale è: di un magistrato ignorante quel che si saluta è la toga. Questa ignoranza è sinonimo di incompetenza. No, il magistrato ignorante cui alludo è quello, peraltro in favore del principio della mediazione, che non sa come fare e, in primis, chi nominare come mediatore ai sensi dell’art. 131-6 che prevede: la decisione che ordina la mediazione menziona l’accordo delle parti, designa il mediatore. Questa ignoranza sui modi di funzionamento è facile da superare. Basta redigere e diffondere le liste dei mediatori.
Le resistenze sono più difficili da eliminare. Certamente il primo comma dell’articolo 12 cpc dispone che il giudice decide la causa in conformità alle regole di diritto che le sono applicabili. Ma, limitare a ciò la funzione del giudice, non è riduttivo? Per un gioco di specchi, l’articolo 21 cpc precisa che rientra nella missione del giudice di conciliare le parti.
È vero che conciliare significa per il giudice accettare di lasciare alle parti il ruolo primario nella ricerca di una soluzione alla controversia. Può essere la ragione per cui certi magistrati possono considerare che la conciliazione è estranea alla loro missione? Quanto alla mediazione, la resistenza è ancora più grande nella misura in cui il giudice è totalmente assente dall’accordo che le parti raggiungono cn l’aiuto del mediatore.
Per superare queste resistenze vale la pena rileggere l’intervento tenuto da Paul Ricoeur nel 1991 all’Istituto di alti studi per la giustizia. In questo testo intitolato L’atto di giudicare pubblicato nel 1995 in Juste, Paul Ricoeur distingue «una finalità a breve, in virtù della quale giudicare significa tagliare, decidere, in vista di mettere fine all’incertezza; a questa si oppone una finalità a lungo, certamente più nascosta, e cioè il contributo del giudizio alla pace pubblica».
1.2.2 Gli avvocati
L’avvocato deve essere un partner attivo. Non ci potrà essere sviluppo della mediazione se gli avvocati sono esclusi. L’avvocato deve inserirsi nel processo di mediazione e i mediatori devono tener conto della presenza dell’avvocato. Ma l’avvocato deve essere un partner rispettoso della mediazione. Non deve essere ostile. L’assistenza e la partecipazione alla mediazione impone una modificazione del suo comportamento. L’obbiettivo è permettere alle parti di trovare la loro soluzione. Sono certamente aiutate dal mediatore ma anche dai consigli dell’avvocato.
2. La mediazione del diritto
Per sviluppare il ricorso alla mediazione, devono essere lanciate più azioni mirando tre obbiettivi: il pubblico, i professionisti del diritto e le corti.
Queste azioni cominciano a dare risultati promettenti. Ma bisogna ricordare che la legge che ha introdotto la mediazione da ta da più di vent’anni.
2.1 Le azioni
2.1.1 L’informazione: azione verso il pubblico.
In base all’articolo 9 della direttiva europea del 21 maggio 2008, gli Stati membri incoraggiano in tutti i modi appropriati la messa a disposizione del pubblico, in particolare su internet, le informazioni sul modo di contattare i mediatori e gli organismi che forniscono servizi di mediazione.
Questo compito d’informare compete ai consigli dipartimentali d’accesso alla giustizia, presieduti dal presidente del Tribunale di grande istanza del capoluogo del dipartimento, che devono mettere a disposizione documenti, ad esempio depliants, e pubblicare informazioni su internet.
Anche alcuni Consigli dell’ordine prendono l’iniziativa. Così a marzo 2006, il centro di mediazione del CdO di Tolosa ha realizzato un sito di informazione che propone tra l’altro un modulo per domandare di realizzare una mediazione convenzionale. Il centro è stato creato nel 2000 dal presidente del CdO Desarnauts, un precursone poiché si è dovuto attendere il decreto del 27 novembre 2010 affinché un testo regolamentare precisi che la professione d’avvocato è compatibile con la funzione di mediatore.
Inoltre, Il gruppo europeo magistrati per la mediazione, Gemme; ha creato a sua volta un sito accessibile all’indirizzo www.gemme.eu, che fornisce informazioni generali sulla mediazione in Europa e informazioni specifiche sui singoli Paesi. L’associazione, creata in Francia nel dicembre 2003, conta circa 450 membri, per tre quarti dei magistrati, distribuiti tra 21 Paesi – 19 dell’Unione europea più la Svizzera e la Norvegia. Facendo seguito al Colloquio di Parigi del giugno 2014 in occasione dei 10 anni dell’associazione, tre nuove sezioni nazionali sono in corso di costituzione: la Grecia, la Svezia e la Danimarca, una sezione nazionale potendo essere creata da un minimo di 7 magistrati. Gemme Francia comprende 100 membri (76 magistrati e 24 membri associati).
2.1.2. La formazione: azione verso i professionisti del diritto
Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul recepimento della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, sugli effetti sulla mediazione e la sua adozione nei tribunali. Dopo aver analizzato a fondo i principali approcci regolamentari degli Stati membri al fine di individuare le buone pratiche, il Parlamento stima che è necessario incoraggiare le autorità nazionali a elaborare programmi atti a promuovere una adeguata conoscenza dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti, le relative attività - da destinarsi ad avvocati, notai, imprese, università - dovendo mettere in luce i principali vantaggi della mediazione - come i costi, il tasso di successo, i tempi.
Il rapporto dell’Istituto di alti studi sulla giustizia pubblicato a maggio 2013, intitolato «la prudenza e l’autorità, il ruolo del giudice nel 21° secolo», evoca la necessità di un’evoluzione della cultura professionale dei giudici al fine di rendere vita all’offerta della conciliazione della mediazione.
Il rapporto sul giudice del 21° secolo, «un cittadino attore, un’equipe di giustizia» pubblicato a dicembre 2013, contiene varie proposizioni finalizzate ad arricchire l’intervento giudiziario in materia civile in particolare promovendo nelle università una cultura della mediazione, assicurando nelle facoltà di giurisprudenza, alla Scuola della magistratura e nelle scuole dell’avvocatura un insegnamento metodologico appropriato.
La Scuola della magistratura impartisce nel quadro della formazione iniziale un insegnamento sulla conciliazione e sulle tecniche della mediazione. La consultazione del sito della formazione continua consente di verificare che sono proposti vari moduli in materia di mediazione.
La Scuola degli avvocati del Sud-Ovest Pirenei ha realizzato per la prima volta nel primo semestre del 2014 una formazione sui modi alternativi di risoluzione dei conflitti e più in particolare sulla mediazione per il primo anno di formazione.
Comunque sia, l’organizzazione di corsi di formazione continua cozza contro una difficoltà: spesso vi assistono quelli che sono già convinti dell’interesse della misura. La partecipazione a questi corsi dovrebbe essere obbligatoria per avvocati e giudici il cui contenzioso si presta alla mediazione. In qualche modo, una formazione obbligatoria per una misura che non lo è.
2.1.3. Attività nelle corti
La prima azione da realizzare è designare un magistrato referente.
Sulla base del decreto del 1 ottobre 2010 sulla conciliazione e la procedura orale in materia civile, commerciale e sociale, il primo presidente della corte d’appello designa un consigliere incaricato di seguire l’attività dei conciliatori di giustizia e dei mediatori e di coordinare la loro attività nel distretto della corte d’appello. Questo magistrato redige un rapporto annuale che trasmette al Primo presidente della corte d’appello, che a sua volta lo trasmette al Ministro della giustizia, e ai Presidenti dei tribunali di grande istanza. Lo stesso non deve contentarsi di monitorare ma deve anche trasmettere informazioni ai mediatori e agli uffici del distretto, assicurando l’aggiornamento. Deve essere costantemente aggiornato e pronto a cogliere le novità e a diffonderle.
La seconda azione è la creazione di unità di mediazione.
Ad oggi, esistono molte unità di mediazione nelle Corti, in particolare nel distretto dell’a Corte d’appello di Parigi, a Metz, o alla Rochelle. La Corte d’appello di Tolosa è prolifica. A Tolosa sono stati firmati tre protocolli tra il presidente e il primo presidente, il presidente del Consiglio dell’ordine e il responsabile delle cancellerie: al Tribunale di grande istanza nel 2010, al Tribunale di commercio a giugno 2011 e alla Corte d’appello a settembre 2011. E un quarto è stato firmato a novembre 2011 al Tribunale di grande istanza di Montauban.
A Tolosa, le unità di mediazione sono composte da due magistrati, due avvocati, un cancelliere e un universitario in ragione dei legami privilegiati tra Palazzo e Università, legami che hanno condotto tra l’altro all’organizzazione di un diploma universitario sulla mediazione che propone 150 ore di formazione, valutazioni comprese (la 6° promozione si è formata nel 2014).
L’unità di mediazione civile è incaricata d’impiantare la mediazione nell’ambito della giurisdizione e promuovere ogni genere di iniziative verso magistrati, avvocati e utenti. Facilita il ricorso alla mediazione definendo procedure d’informazione, monitoraggio e trattamento e diffondendo istruzioni per la concreta realizzazione della mediazione. Redige annualmente una lista di mediatori con indicazione della specializzazione. Realizza strumenti di valutazione delle attività poste in essere. A Tolosa, in occasione delle udienze settimanali di “référé” al tribunale di grande istanza, dei turni di presenza sono organizzati dai mediatori.
2.2. I risultati
Nel 2008, introducendo i lavoro della commissione «Celerità e qualità della giustizia. La mediazione, un’altra via», il primo presidente Magendie valutava che «non è più il tempo di discutere sui meriti della mediazione o di esporne le tecniche. Ormai i nostri sforzi devono tendere a far sì che la mediazione giudiziaria divenga un modo abituale di risoluzione dei conflitti».
2.2.1. A livello nazionale
Le cifre ottenute dalla direzione degli affari civili sui tribunali di grande istanza e le corti d’appello per gli anni 2001, 2012 e 2013 forniscono le seguenti indicazioni:
Tribunali di grande istanza: nel 2011, 3205 misure (rinvii in mediazione) ordinate, nel 2012 le stesse erano 2954 e nel 2013, 3792; tra il 2011 e il 2013, un aumento del 18%;
- di cui mediazione familiare, nel 2011: 94%, nel 2012: 93% e nel 2013: 91%;
- altri settori, nel 2011: 185 misure, nel 2012: 254 e nel 2013: 347 ; tra 2011 e 2013, 88% d’aumento.
Total 2011 | 2011 | Total 2012 | 2012 | Total 2013 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fond | Référé | Fond | Référé | Fond | Référé | ||||
Total | 3205 | 2940 | 265 | 3413 | 3120 | 293 | 3792 | 3469 | 323 |
Biens - Propriété littéraire et artistique | 58 | 43 | 15 | 77 | 59 | 18 | 78 | 49 | 29 |
Contrats | 50 | 43 | 7 | 71 | 58 | 13 | 111 | 94 | 17 |
Droit de la famille | 3020 | 2794 | 226 | 3159 | 2919 | 240 | 3445 | 3202 | 243 |
Droit des affaires | 22 | 18 | 4 | 47 | 39 | 8 | 88 | 75 | 13 |
Droit del personnes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entreprises en difficulté | 19 | 19 | 0 | 22 | 22 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Relations du travail | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Responsabilité | 17 | 14 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 | 16 | 12 |
nd | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 |
Corti d’appello: nel 2011: 494 misure ordinate; nel 2012, 560, nel 2013, 641; tra 2011 e 2013, un aumento del 30%;
- esclusa la famiglia, lavoro e previdenza rappresenta il 71% nel 2011, 60% nel 2012 e 46% nel 2013;
- esclusi famiglia e lavoro, nel 2011: 127 misure ordinate; nel 2012, 203 e nel 2013, 323; tra 2011 e 2013, 154% d’aumento.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Total | 494 | 560 | 641 |
Biens - Propriété littéraire et artistique | 23 | 28 | 44 |
Contrats | 48 | 97 | 149 |
Droit de la famille | 55 | 46 | 46 |
Droit des affaires | 31 | 50 | 98 |
Entreprises en difficulté | 1 | 1 | 6 |
Relations du travail | 312 | 311 | 272 |
Responsabilité | 7 | 7 | 7 |
nd | 17 | 20 | 19 |
2.2. A livello locale
A Tolosa, attualmente è una sezione della seconda camera della Corte d’appello, davanti alla quale la rappresentanza è obbligatoria, che esperimenta il ricorso alla mediazione. Una sezione della camera lavoro ha iniziato analoga sperimentazione a ottobre 2013.
Prima dei risultati, qualche spiegazione sulla prassi realizzata e i casi selezionati.
La prassi:
- i nuovi fascicoli vengono esaminati e selezionati dal presidente della camera;
- dopo la costituzione del convenuto, è inviata una lettera alle parti per posta e agli avvocati attraverso la rete privata avvocati (Rpva - un sistema di comunicazioni telematiche coi tribunali) per proporre una mediazione (la lettera precisa l’importo del deposito messo a carico di ciascuna parte, salvi i benefici del patrocinio statale, tra 500 e 750 euro, la durata della mediazione – tre mesi rinnovabili una sola volta –, la confidenzialità della misura, la sospensione dei termini giudiziari);
- il presidente della camera tiene una riunione di informazione sulla mediazione di durata inferiore a un’ora (in due anni se ne sono tenute 14, qualche volta con la partecipazione di mediatori), durante la quale sono raccolti gli accordi o i rifiuti ad andare in mediazione; sempre più spesso le risposte sono inviate via Rpva;
- emissione di ordinanze di designazione dei mediatori;
- eventualmente emissione di ordinanze di proroga (nella metà dei casi);
- se è intervenuto un accordo, emissione dell’ordinanza di omologazione dell’accordo a richiesta delle parti, o ordinanza di estinzione per rinuncia;
- se l’accordo non è stato raggiunto, la causa è chiamata a un’udienza dove si constata la fine della mediazione e della funzione del mediatore (Cass. Chambre sociale - 14 gennaio 2014);
- emissione di ordinanza che fissa la remunerazione del mediatore (a Tolosa il costo orario è tra 250 e 300 euro e una sessione dura di regola un’ora e mezzo), la quale non dipende dalla circostanza che le parti abbiano o meno raggiunto un accordo (Cass, 2° civ., 22 marzo 2007).
I casi selezionati: tra il primo gennaio 2012 e il 15 novembre 2013, sono stati selezionati 477 cause civili e commerciali su 943 nuovi fascicoli, cioè il 46%.
Su 115 designazioni di mediatore tra febbraio 2012 e settembre 2014, 70 decisioni di primo grado erano state rese da tribunali di grande istanza e 45 da tribunali di commercio.
Le cause selezionate sono essenzialmente quelle in cui le parti conservano delle relazioni: relazioni tra locatore e conduttore, diritto delle società, conflitti tra associati o membri della stessa famiglia, diritto dei trasporti, pagamenti di fatture tra due società, e quelle di valore inferiore a 10.000 euro. si deve ricordare che l’articolo 3.7.1 del codice deontologico degli avvocati europei, pubblicato dal Consiglio degli ordini europei (Ccbe) prevede che «l’avvocato deve tentare in ogni momento di trovare una soluzione al litigio del cliente che sia appropriata al costo dell’affare, e deve consigliare, al momento opportuno, se la ricerca di un accordo sia opportuna e se sia conveniente far ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti». Deve precisarsi che detto codice è parte integrante del Regolamento nterno nazionale della professione d’avvocato, base della deontologia comune agli avvocati francesi.
I risultati: nel 2012/2013, sono stati ottenuti 95 accordi per il rinvio in mediazione, pari al 20% dei fascicoli selezionati.
Su 82 mediazioni portate a termine, si sono avuti 39 fallimenti, 34 successi e 9 abbandoni per difetto del versamento del deposito, cioè il 47%.
34 casi cause si sono concluse con un accordo in circa due anni, cioè il 3,6% degli affari sopravvenuti, cioè, rapportato a un anno, l’equivalente di un mese di lavoro a tempo pieno di un consigliere.
Il costo medio delle mediazioni, calcolato su 71 procedure, è di 800 euro, da dividere tra le parti, il più basso 200 euro per un caso di successo e il più elevato 4000 euro per un caso di insuccesso, con due mediatori.
Conclusioni
Se anche le cifre sono esplicite, devono tenersi in conto anche i valori messi in campo dalla mediazione.
La Revue internationale de droit comparé ha pubblicato nel 1997 il rapporto di sintesi redatto dal rettore Cornu sui modi alternativi di risoluzione delle controversie all’esito di un colloquio tenutosi a Damas nell’ottobre del 1996. Inizia scrivendo «giustizia e pace si baciano» (Salmo 84-11) e aggiunge tra parentesi «non dico che si danno fuoco»[2]. Qualifica la mediazione come una figura nuova che non è una specie della conciliazione e che, allo stato puro, riposa su sette colonne:
- il consenso
- la partecipazione personale degli interessati
- l’assistenza di un terzo indipendente e del giudice
- la confidenzialità
- l’assenza di poteri di tipo giudiziario nel mediatore
- la ricerca di una soluzione equa o almeno accettabile per le parti.
E nell’ultimo paragrafo scrive: «viva la pace! Favore per gli operai della pace» (les ouvriers de paix), ritrovando in qualche modo l’espressione di Voltaire, i pacificatori, «i facitori della pace» (les faiseurs de paix).
[*] Traduzione dal francese di Maria Giuliana Civinini. Testo originale in www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2015-1_26-originale.pdf.
[1] Articolo 21 cpc francese: “Rientra tra i compiti del giudice conciliare le parti”.
[2] Trattasi di gioco di parole; così il testo originale: «Il commence en écrivant» «justice et paix s’embrassent» (Psaume 84-11) et il ajoute dans une parenthèse «je ne dis pas s’embrasent».