Magistratura democratica

La magistratura e i media in Romania

di Daniela Lecca

L’importanza del rapporto tra cittadini e istituzioni passa per la trasparenza della comunicazione pubblica, nel difficile bilanciamento tra natura dell’informazione, libertà di accesso ai dati, diritto di cronaca e tutela di alcuni fondamentali diritti della persona. Il caso speciale della Romania alla luce della nuova disciplina del rapporto triangolare tra magistratura, società e mezzi di comunicazione di massa.

1. Il quadro generale dell’accesso dei media alle informazioni di interesse pubblico

In Romania, l'accesso libero e illimitato del cittadino a qualsiasi informazione di pubblico interesse è uno dei principi fondamentali che informano la relazione esistente tra persone e pubblica autorità, in conformità con la Costituzione rumena e con la normativa internazionale ratificata dal Parlamento.

In base alle loro competenze, le autorità pubbliche sono obbligate a garantire che i cittadini siano adeguatamente informati sulle questioni di pubblica rilevanza e sulle vicende che riguardano gli interessi dei singoli.

Le disposizioni generali contenute nella Costituzione, relative al diritto soggettivo di accesso a qualsiasi informazione di interesse pubblico, e l'obbligo per le autorità pubbliche di garantire la corretta informazione dei cittadini formano la base giuridica di una speciale legge, adottata nel 2001, «sul libero accesso alle informazioni di pubblico interesse»[1]. Essa definisce i concetti di «informazioni di pubblico interesse», «informazioni sui dati personali», «autorità o istituzione pubblica» e regola l'organizzazione e l'accesso all’informazione, indicando le informazioni di pubblico interesse che qualsiasi istituzione o autorità pubblica è obbligata a comunicare ex officio. La legge definisce, inoltre, i termini per l’adempimento delle richieste di accesso, ma anche le categorie di informazioni escluse dal libero accesso da parte dei cittadini (ad esempio: informazioni sui dati personali; informazioni divulgate durante un’indagine penale o un procedimento disciplinare, che arrechino pregiudizio all'esito dell'indagine, rivelino fonti riservate o mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute di una persona incaricata dell'indagine; informazioni sui procedimenti giudiziari, se la loro pubblicità compromette le garanzie di equità del processo o l'interesse legittimo di una delle parti in esso coinvolte).

L'entrata in vigore della legge rappresenta un segnale importante per le autorità e le istituzioni pubbliche rispetto alla qualità del rapporto che esse intrattengono con il comune cittadino, destinatario finale della comunicazione attraverso i media o attraverso altri mezzi di comunicazione diretta.

In sostanza, la legge prevede che chiunque possa richiedere a qualsiasi autorità o istituzione pubblica (delle quali i Tribunali e le Procure fanno parte) qualsiasi informazione di pubblico interesse.

Non è necessario che la richiesta, verbale o scritta, sia accompagnata da una giustificazione che dimostri l'interesse personale del richiedente su informazioni di interesse pubblico: in quanto tali, esse possono essere richieste da una persona fisica o giuridica a qualsiasi autorità/istituzione pubblica, semplicemente per il desiderio della persona di essere informata sull'attività di quell'autorità/istituzione, ovvero – in altre parole – per la semplice curiosità della persona.

La legge in oggetto comprende una sezione contenente disposizioni speciali riguardanti le norme applicabili ai rapporti con la stampa, titolata «Disposizioni speciali sull'accesso dei mass media a informazioni di pubblico interesse». L'esistenza di queste disposizioni, che forniscono alla stampa particolari strumenti operativi, non impedisce al giornalista di utilizzare le altre disposizioni generali della legge. Ad esempio, se a un giornalista è negato l'accreditamento da parte di un'autorità pubblica, egli sarà in grado di richiedere informazioni di pubblico interesse all’autorità in qualità di semplice cittadino. La regola principale impone una risposta immediata alle richieste di informazioni di interesse pubblico formulate verbalmente dalla stampa.

Ai soggetti pubblici è richiesta la nomina di un portavoce per garantire ai media l’accesso alle informazioni di pubblico interesse. Inoltre, le suddette autorità devono organizzare periodicamente – di solito, una volta al mese – conferenze stampa in occasione delle quali presentare informazioni pubbliche e rispondere a domande su qualsiasi aspetto di interesse generale, con l'obbligo di informare tempestivamente la stampa in merito a questi o altri eventi pubblici da loro organizzati. L'accesso dei media alle conferenze o ad altri eventi pubblici non può essere vietato in alcun modo.

I media non sono tenuti a pubblicare informazioni fornite da autorità pubbliche o istituzioni. Ciò significa che è assolutamente possibile, per un giornalista, partecipare a una conferenza stampa e ad altre iniziative pubbliche o ricevere un comunicato stampa e non scrivere alcunché, se ritiene quelle informazioni irrilevanti.

La legge regola l'accreditamento – senza discriminazione – dei giornalisti e dei rappresentanti dei mass media come un obbligo in capo alle autorità pubbliche e, di conseguenza, come un diritto per i giornalisti. L'unica ragione per cui un accreditamento può essere negato o revocato è un'azione capace di turbare il regolare andamento delle attività istituzionali. L'accreditamento non potrà essere negato (o revocato) per le opinioni espresse sulla stampa dal giornalista, indipendentemente da quanto esse risultino critiche, importune od offensive per l'autorità pubblica. Appare chiara, nella normativa in esame, la distinzione tra fatti e opinioni. Il rifiuto o la revoca dell'accreditamento di un giornalista devono essere comunicati per iscritto e nella comunicazione dovranno essere indicati i motivi in base ai quali la relativa misura è stata decisa (le condotte del giornalista che hanno impedito il normale esercizio dei pubblici poteri), fatto che in sé non pregiudica il diritto, per la stampa, di ottenere l'accreditamento di un altro giornalista.

Per ogni violazione della legge da parte di autorità o istituzioni pubbliche (ad esempio: mancata firma di un portavoce, rifiuto o revoca irragionevole dell'accreditamento, divieto per i media di accedere a eventi pubblici organizzati), il giornalista è legittimato a presentare un ricorso amministrativo chiedendo al tribunale di obbligare il soggetto pubblico a rispettare la legge e il risarcimento dei danni non patrimoniali e/o patrimoniali.

2. La magistratura rumena e i mass media. Particolarità del quadro disciplinare

Come in molti altri settori, l’attenzione della giustizia rumena per la comunicazione pubblica si è mostrata più una conseguenza dell'applicazione della legge sull'accesso all'informazione di interesse generale, adottata nel 2001, piuttosto che l’espressione di un bisogno di comunicazione organica interno al sistema.

Sebbene, dopo l'entrata in vigore della legge, vi fossero una serie di iniziative da parte delle istituzioni giudiziarie – a livello centrale e locale – volte a definire strategie comunicative designate per garantire sia l'immagine pubblica di tali istituzioni sia la tracciabilità di alcune attività di comunicazione, si è avvertita l’assenza di una strategia coerente, in grado di collocare il sistema e le istituzioni operanti al suo interno in linea con le aspettative dei cittadini rumeni.

Dopo l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (Csm[2] come organo giudiziario autonomo, strutturalmente e funzionalmente indipendente, nell’ambito di un processo di riforma del sistema giudiziario funzionale al futuro ingresso della Romania nell'Unione europea[3], nel 2005 si sono compiuti importanti progressi in ordine alla comunicazione esistente tra magistratura e mass media.

La trasparenza della magistratura e la relazione con i media si basano sui principi della libertà di stampa in una società democratica, come definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e non è mancato l’impegno nel ricercare un giusto equilibrio tra il diritto di essere informati e i diritti fondamentali delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.

Secondo gli standard europei in materia, i procedimenti giudiziari e i problemi relativi all'amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse e il diritto di essere informati sul loro corso deve essere esercitato tenendo conto dei limiti posti dall'indipendenza della magistratura e dei requisiti del diritto a un equo processo in materia penale.

Per quanto riguarda la situazione della Romania, l’aumento della trasparenza nell’amministrazione della giustizia è divenuto, nel corso degli anni, una priorità della riforma del sistema giudiziario. Sono stati istituiti appositi uffici di comunicazione e i portavoce sono stati nominati dal Csm, dai Tribunali e dalle Procure. Nel 2006, il Consiglio ha adottato le prime regole sulla cooperazione tra media e uffici dei Tribunali e delle Procure, confluite in una Guida sulle buone prassi da adottare in materia. Questo documento ha fornito raccomandazioni sull’attività dei portavoce degli uffici giudiziari, provvedendo contestualmente a informare i giornalisti sulle regole e le modalità cui i Tribunali e i pubblici Ministeri devono attenersi nel rapporto con i media.

Sotto la spinta al cambiamento proveniente sia da una generale consapevolezza delle esigenze dell'uomo contemporaneo, sia dai fattori sociali ed economici che richiedono una modernizzazione e un adattamento al nuovo status di membro della Ue, il sistema giudiziario nazionale ha perdurato nello sforzo teso ad aumentare la trasparenza e a disciplinare la cooperazione tra magistratura e mass media.

Nel 2007, per migliorare la propria comunicazione pubblica e quella relativa agli uffici giudiziari, il Csm ha, su richiesta espressa, beneficiato di servizi di consulenza nell'ambito di un progetto internazionale, giungendo all’elaborazione di una Strategia di comunicazione nazionale comune.

Lo scopo di questo documento era formulare raccomandazioni sul ruolo del Consiglio nella definizione dell'immagine pubblica della magistratura rumena e dell'infrastruttura sottostante al sistema di comunicazione pubblica (status del portavoce ai livelli istituzionali locali e centrale, modalità di reclutamento e formazione professionale continua, divulgazione interna delle migliori pratiche di comunicazione pubblica), nonché dei meccanismi capaci di garantire la percezione di un sistema trasparente (sia producendo e mantenendo una corretta conoscenza del sistema rumeno tra i rappresentanti della stampa, sia favorendo le opportunità per creare condizioni di comunicazione destinati al grande pubblico).

Nel rendere operativa la strategia di comunicazione, il Csm ha approvato, nel 2012, importanti strumenti per assicurare modalità di trasmissione prevedibili, coerenti e unitarie che facilitino l'accesso personale alle informazioni pubbliche, come le «Linee-guida» sui rapporti tra sistema giudiziario nazionale e media[4] e il Manuale destinato ai portavoce e alle strutture adibite all’informazione pubblica e alle relazioni con i media. Si tratta di atti redatti nell'ambito del progetto relativo al rafforzamento della comunicazione e della cooperazione tra il sistema giudiziario e i media, realizzato dal Csm rumeno in collaborazione con il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Nel corso del progetto, il Csm ha tenuto diverse sessioni di lavoro alle quali hanno partecipato rappresentanti della magistratura, esperti di comunicazione olandesi e giornalisti.

Le «Linee-guida» hanno lo scopo di garantire un'attività comunicativa unitaria, omogenea e prevedibile tra Csm, Tribunali e Procure, e mass media, facilitando un accesso trasparente alle informazioni di interesse pubblico attraverso la stampa. Il documento è stato aggiornato nel 2014, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi codici penali, e nel 2015 è stato integrato dalle disposizioni relative alla comunicazione delle questioni disciplinari che riguardano i magistrati.

Il Manuale intende fornire al portavoce semplici regole pratiche, nozioni, concetti, metodi e tecniche di comunicazione direttamente applicabili in ambito giudiziario, in conformità con le disposizioni di legge, e direttamente correlate all'attività quotidiana dei Tribunali e delle Procure, i quali dovrebbero consentire ai rappresentanti dei mezzi di informazione di assolvere il loro compito nei confronti dell’opinione pubblica. Queste istituzioni hanno anche il dovere di assicurare che l’attività comunicativa svolta dai media non comporti violazioni di altri diritti riconosciuti dagli ordinamenti interno e internazionale (come la protezione della vita privata e familiare, la presunzione di innocenza, l’imparzialità dell’attività giurisdizionale, ecc.).

Le «Linee-guida» riguardano i modi in cui la magistratura può garantire la trasparenza nella comunicazione pubblica, in conformità con le norme procedurali e senza pregiudizio per i diritti delle persone coinvolte nel processo. Esse regolano diversi aspetti pratici, prevedendo misure che contribuiscono a semplificare il modo in cui le informazioni di interesse pubblico sono comunicate dagli uffici giudiziari e una serie di criteri relativi al rispetto delle garanzie processuali (corretta informazione pubblica, buon andamento del processo e prevenzione di indebite pressioni mediatiche sul suo svolgimento, presunzione di innocenza, tutela e conservazione dei dati probatori, ecc.).

L’elaborazione delle «Linee-guida» è avvenuta tenendo conto delle disposizioni di legge nazionali che riguardano le informazioni di pubblico interesse, il rispetto della vita privata e familiare, la presunzione di innocenza e l'imparzialità della giustizia, nonché i principi derivanti da strumenti giuridici internazionali e regionali nelle stesse materie (articolo 6, commi 1 e 2, Cedu; articoli 8 e 10 Cedu; Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: n. (2002) 2, sull'accesso ai documenti ufficiali; n. (2003) 13, sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione a procedimenti penali; n. (2000) 19 sul ruolo della pubblica accusa nel processo penale all’interno degli Stati membri).

Nella prima parte, le «Linee-guida» contengono disposizioni generali (comuni al Csm, ai Tribunali e alle Procure) sull'attività dei soggetti e degli uffici stampa addetti alla trasmissione delle informazioni, che ne regolano in dettaglio l’organizzazione interna. Sia gli uffici che il portavoce operano sotto diretta autorità dell’organo di vertice dell’istituzione di riferimento. A ogni livello istituzionale sono nominati un portavoce e un sostituto tra procuratori, giudici e consiglieri (assimilati ai magistrati), secondo i casi; oppure, dopo un concorso, può essere nominato il titolare di una laurea in giornalismo o un esperto in comunicazione. Solitamente, il portavoce coincide con il responsabile dell’ufficio ed è colui che – personalmente o tramite il suo sostituto – fornisce dati e informazioni di interesse pubblico ai media. I giudici e il personale ausiliario dei Tribunali e delle Procure non sono autorizzati a fornire informazioni sui casi sottoposti a indagine o a processo e sono tenuti a indirizzare i richiedenti agli uffici adibiti al servizio di comunicazione. Considerando la natura operativa specifica delle procure e la necessaria tutela della riservatezza del procedimento penale, i pubblici ministeri possono fornire direttamente dati e informazioni di pubblico interesse ai media solo nei limiti di un provvedimento del procuratore generale relativo alla gestione dei rapporti con i media nel quadro dell’attività dei pubblici ministeri, sempre che non sussistano ulteriori disposizioni limitative in tal senso.

Le «Linee-guida» regolano anche le funzioni e, rispettivamente, le attribuzioni generali dell’ufficio stampa e del portavoce, che provvedono all'accreditamento dei rappresentanti dei media. Questi ultimi, di fronte a una loro richiesta di specifiche informazioni di pubblico interesse, dovranno essere pienamente informati, senza discriminazioni connesse all’accreditamento.

Nei casi di incauta copertura mediatica che comporti informazioni errate sui procedimenti giudiziari, sul lavoro dei magistrati, del Csm, dei Tribunali o degli uffici della Procura, il portavoce deve informare l’organo di vertice dell'istituzione e divulgare immediatamente l'informazione corretta, presentando la situazione nella sua effettività fattuale e/o esprimendo la posizione dell’istituzione di riferimento in merito alle questioni in gioco.

Per quanto riguarda le relazioni tra gli uffici stampa all'interno del sistema giudiziario, le «Linee-guida» stabiliscono che queste strutture e i portavoce di Csm, Tribunali e Procure collaborino e si consultino ogni volta che lo ritengano necessario.

Unitamente al Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Csm, le «Linee-guida» determinano specifiche attribuzioni per l’ufficio stampa e il portavoce del Consiglio. Uno dei compiti più importanti del portavoce consiste nel coordinare l'attività dei portavoce dei Tribunali e delle Procure al fine di ottenere, per l'intero sistema giudiziario, l’uniformità delle buone prassi da adottare nelle relazioni con il pubblico e nella comunicazione istituzionale. Il portavoce del Csm è anche responsabile della formazione professionale del network dei referenti per l’informazione destinati ai diversi uffici giudiziari.

In materia penale, l'accesso dei rappresentanti dei media alle informazioni risultanti dal lavoro dei giudici deve avvenire – sempre secondo le «Linee-guida» – senza violare i valori tutelati dalla legge: nel rispetto della presunzione di innocenza e della tutela della vita privata e familiare, evitando di turbare o compromettere il regolare svolgimento delle indagini, e di mettere a repentaglio la sicurezza della vittima, dei testimoni o dei membri delle loro famiglie.

La comunicazione con i media nella fase istruttoria del procedimento penale, nei procedimenti che coinvolgono il «giudice dei diritti e delle libertà» e nella fase dell’udienza innanzi al[la] «[giudice della] camera preliminare» [categorie entrambe istituite dalla legge n. 135/2010, che ha riformato il processo penale – ndr], è limitata e avviene nel rispetto delle caratteristiche di queste fasi del processo penale, che si svolgono in assenza di pubblico. Pertanto, i fascicoli della procura non possono essere consultati dai rappresentanti dei media in rapporto alle fasi menzionate: il loro accesso alle informazioni di interesse pubblico si tradurrà, in tal caso, nell'emissione di comunicati stampa o nella trasmissione di informazioni su richiesta.

Per procedimenti innanzi ai giudici per i diritti e le libertà e della camera preliminare, non è previsto l’accesso ai fascicoli né è possibile rilasciare copie della relativa documentazione.Su richiesta o ex officio, potranno essere trasmesse informazioni in merito all’adozione di misure di prevenzione e cautelari, all'applicazione provvisoria di misure di assistenza medica o agli imputati internati; i comunicati stampa riguarderanno, invece, la formulazione dell’imputazione e una descrizione sintetica dei fatti contestati e delle norme che si ritengono violate, nonché le decisioni adottate in proposito.

Nella fase processuale penale, le udienze sono pubbliche. La natura pubblica delle udienze rappresenta un principio giuridico fondamentale, previsto dall'articolo 127 della Costituzione rumena. Il principio secondo cui la giustizia deve essere resa pubblicamente è contenuto anche nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nondimeno, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, come sancito dall'articolo 8 Cedu; per garantire questa tutela, dovrà ricercarsi un equilibrio con la libertà di espressione, compreso il diritto di ogni persona a ricevere e trasmettere informazioni. Spetta al giudice responsabile bilanciare il libero accesso alla sala d’udienza con la protezione degli altri diritti oggetto della Cedu, tendendo la natura pubblica delle udienze a violare, in certa misura inevitabilmente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Un principio centrale stabilisce che le udienze devono essere accessibili a tutti, stampa compresa. Tuttavia, saranno il Tribunale o la Corte a disporre l’eventuale limitazione o negazione del libero accesso all'aula. Il giudice che presiede l’udienza può disporre interdizioni o restrizioni in relazione alla natura del caso portato alla sua attenzione. Se il presidente della giuria decide di negare l'accesso all’aula del pubblico e dei rappresentanti dei media durante l'udienza, dovrà sempre rendere pubbliche le ragioni di tale decisione.

Le udienze pubbliche sono sempre accessibili ai giornalisti sprovvisti di mezzi tecnici di registrazione, mentre i filmati, le fotografie e le registrazioni audio in aula sono possibili solo con il consenso del presidente della giuria. Almeno 24 ore prima dell’udienza, i fotoreporter e le équipe radiotelevisive devono fare richiesta di consenso preventivo all'Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico del Tribunale, specificando per quali casi desiderano effettuare le registrazioni. Non è, invece, consentita la trasmissione in diretta dell’udienza. Le udienze in Tribunale non sono pubbliche ogni volta che la legge lo prevede ovvero ogni volta che il presidente della giuria, in base allo stesso presupposto, l’abbia dichiarato.

Nei procedimenti civili, poiché la controversia riguarda solo i rapporti tra le parti, il carattere – e, perciò, l’interesse – pubblico delle informazioni appare meno ovvio. Per questo motivo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare può comportare restrizioni più significative nell'accesso a tali informazioni da parte dei media.

La comunicazione di informazioni inerenti a procedimenti disciplinari che riguardano i magistrati non deve essere tale da suggerire, in qualche modo, un indebolimento della loro indipendenza. La trasmissione d’ufficio di informazioni da parte dell'Ispettorato giudiziario può essere fatta solo al momento del deferimento alla sezione del Consiglio competente per l'azione disciplinare. Gli elementi rivelati d'ufficio sono strettamente limitati all’ambito dell'azione disciplinare, alle norme di riferimento e – in sintesi – ai fatti che ne giustificano l’esercizio. Prima del deferimento alla sezione competente, la comunicazione delle informazioni può essere effettuata solo dall'Ispettorato su richiesta delle persone interessate, secondo le disposizioni della legge n. 544/2001 sull’accesso alle informazioni pubbliche.

3. Debolezze del sistema

Il sistema giudiziario rumeno dispone attualmente di un'ampia legislazione e di strumenti adeguati e specifici idonei a garantire la comunicazione pubblica. Tuttavia, nella pratica sorgono diverse difficoltà che rendono meno efficace la relazione comunicativa tra media e magistratura.

Innanzitutto, in forza di una rigorosa interpretazione della legge, la comunicazione pubblica è “reattiva” [secondo l’accezione centrata sulla dicotomia “reattivo/proattivo”, adottata nelle strategie di problem solvingndr] rispetto alle richieste di divulgazione. Sebbene l'attuale quadro legislativo offra la possibilità di adottare un atteggiamento “proattivo” nel fornire informazioni di interesse pubblico – e, quindi, non solo attitudini reattive –, l'ostacolo principale per una comunicazione proattiva è offrire contenuti interessanti che facilitino la trasmissione di informazioni alla collettività. L'attività giudiziaria che presenta, in termini di informazione, il più alto gradiente di interesse pubblico riguarda i processi penali, in particolare la corruzione ad alto livello, l'attività del Csm, l'indipendenza dei magistrati e i procedimenti disciplinari nei confronti di giudici e pubblici ministeri. Spesso, in queste situazioni, la rigorosa applicazione delle buone prassi non soddisfa la domanda di informazione da parte del grande pubblico. Ciò spinge i rappresentanti dei media a ricorrere a fonti non ufficiali.

L'enorme numero dei portavoce presenti a livello nazionale (pari ai quasi 600 Tribunali, Corti e Procure esistenti in Romania) rende estremamente difficile la loro professionalizzazione. Inoltre, pochissimi fra loro vogliono davvero assolvere la funzione di portavoce, nonostante in diversi uffici giudiziari essi siano dispensati dallo svolgere una parte del lavoro. È probabile che tale tendenza sia imputabile al timore di pressioni o critiche da parte di alcuni trust mediatici che hanno avviato, negli ultimi anni, campagne estremamente aggressive contro il potere giudiziario e i suoi rappresentanti.

Nell’attuale contesto, le strutture a disposizione degli Uffici stampa e dei portavoce sono insufficienti e la strumentazione tecnica risulta carente o superata. A questi aspetti materiali si aggiungono altre criticità: la perdita di informazioni non ufficiali da parte delle istituzioni giudiziarie, forse a causa del fatto che alcune informazioni di interesse pubblico sono comunicate in ritardo; l’errata interpretazione dei comunicati stampa; la recezione e la successiva immissione nel circuito mediatico di informazioni non realistiche; la mancata pubblicazione, da parte della stampa, di informazioni ritenute importanti dai magistrati; una comunicazione asimmetrica, ovvero la mancanza di un meccanismo attraverso il quale i cittadini comunicano con le istituzioni.

Non si dovrà, peraltro, ignorare il contesto politico rumeno degli ultimi due anni. Con il pretesto di attuare la Direttiva Ue 2016/343 – sul rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza nonché del diritto di [presenziare al processo e di] essere ascoltato nei procedimenti penali –, è stata proposta una modifica del codice di procedura penale, che stabilisce il divieto, sia durante le indagini che nel corso del processo, di comunicare pubblicamente qualsiasi informazione relativa ai fatti e alle persone coinvolti nel procedimento. L'adozione di tale proposta limiterebbe drasticamente – rendendola praticamente impossibile – la fuoriuscita di qualsiasi informazione di interesse pubblico in materia: chi intendesse farlo rischierebbe di incorrere in sanzioni penali.

4. Prospettive

La Romania sta attualmente sviluppando una nuova strategia di comunicazione unitaria a livello giudiziario e un piano d'azione coerente e “adattivo” per vari gruppi target, volto ad aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti della magistratura, con la previsione di metodologie in grado di misurarne il livello di percezione sociale e i fattori che la condizionano.

La strategia sarà basata sui risultati dei sondaggi di opinione e sull'analisi degli attuali mezzi e modalità di comunicazione pubblica impiegati dal sistema giudiziario, con riferimento (almeno) a due livelli: quello delle istituzioni centrali – Csm, [ufficio della Procura presso l’Alta Corte di cassazione e giustizia (Pohccj)], Ispettorato giudiziario – e quello che interessa la comunicazione dei magistrati con la società e con le altre professioni legali.

La strategia di comunicazione disporrà, inoltre, un piano di misure a breve, medio e lungo termine, prevedendo raccomandazioni sulla gestione delle informazioni, una campagna di sensibilizzazione volta a rafforzare l'immagine delle istituzioni centrali e della magistratura, e una metodologia di monitoraggio degli effetti delle misure proposte. Inoltre, sulla scorta dell'analisi delle correnti modalità di comunicazione a livello giudiziario, la strategia/piano d'azione si concentrerà sullo sviluppo e sull'armonizzazione degli strumenti in grado di canalizzare la comunicazione dal sistema giudiziario alla collettività.

La strategia deve essere formulata, redatta, stampata e distribuita in circa 500 copie ai diversi soggetti partner, alle Corti e ai Tribunali, e ai partecipanti ai vari eventi funzionali alla sua promozione, che saranno organizzati nell’ambito del progetto.

[1] Legge n. 544/2001 sul libero accesso alle informazioni di interesse pubblico.

[2] Il Consiglio superiore della magistratura è il garante dell'indipendenza della magistratura. Organo indipendente, nello svolgimento della sua attività è soggetto solo alla legge. Il Csm si occupa esclusivamente del reclutamento e della carriera di giudici e pubblici ministeri e, attraverso i suoi Dipartimenti, svolge il ruolo di Tribunale disciplinare. Il Consiglio adempie anche ad altri compiti previsti dalla legge.

[3] La Romania è divenuta membro dell'Ue il 1° gennaio 2007.

[4] La versione in inglese è disponibile online:[www.csm1909.ro/295/4740/Forma-consolidat%C4%83-a-Ghidului-privind-rela%C5%A3ia-dintre-sistemul-judiciar-din-Rom%C3%A2nia-%C5%9Fi-mass-media,-aprobat-prin-Hot%C4%83r%C3%A2rea-Plenului-Consiliului-Superior-al-Magistraturii-nr.-482-din-1-iunie-2012,-cu-modi].