Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Dal tirocinio all'accesso alla magistratura onoraria e togata - Parte prima

di Marco Ciccarelli
coordinatore giudice onorari di pace, Tribunale di Torino
La formazione di stagisti e gop negli uffici giudiziari. Le riflessioni su un possibile percorso si concluderanno domani con una nuova pubblicazione

Le leggi istitutive dei tirocini formativi e la recente riforma della magistratura onoraria hanno inciso profondamente sull’assetto organizzativo degli uffici giudiziari, e li hanno esplicitamente chiamati a svolgere un’importante e sistematica attività di formazione in favore di got e stagisti.

Ciò che caratterizza questa formazione e la rende “unica” è il fatto di essere erogata all’interno della giurisdizione e attraverso il suo esercizio, a cui sono chiamati, con impegno e incidenza crescenti, sia i tirocinanti che i gop.

Gli uffici giudiziari hanno di fronte la sfida di organizzare, con il necessario supporto della Ssm, questa attività formativa. Essi però, costantemente chiamati e richiamati a rendere un servizio “efficiente”, non possono permettersi di perdere le risorse che hanno formato, né di duplicare inutilmente l’erogazione della medesima formazione in favore di più soggetti che contemporaneamente operano, con ruoli diversi, all’interno dell’ufficio per il processo.

Le riflessioni sulla formazione e sul nuovo assetto della magistratura onoraria sono l’occasione per individuare un percorso di accesso alla magistratura onoraria (prima) e a quella professionale (dopo) parzialmente diverso da quello attuale e tale da valorizzare, nel rispetto del principio di cui all’art. 106 Cost., l’esperienza maturata negli uffici giudiziari, consentendo anche, a questi ultimi, di non disperdere le risorse che hanno formato.

Un percorso nel quale le “tessere” costituite dalle leggi sui tirocini e sulla magistratura onoraria si compongono in un disegno coerente, capace di “dare prospettiva” all’esperienza dei tirocinanti e al percorso professionale dei giudici onorari).

Parte prima - La variegata realtà dei tirocini formativi

1. Il quadro normativo di riferimento e i primi interventi del Csm

L’attuale quadro normativo sui tirocini si è formato attraverso il progressivo recepimento di iniziative e prassi organizzative sperimentate in alcuni uffici giudiziari. I tirocini nascono prima delle leggi che li disciplinano. E le leggi primarie del 2011 e del 2013 fanno seguito a una prima, frammentaria, normativa regolamentare contenuta in delibere del Csm varate fra il 2007 e il 2013.

L’esigenza iniziale a cui i tirocini rispondono è principalmente quella formativa. Le prime convenzioni prevedono lo svolgimento di alcune ore di tirocinio negli uffici giudiziari per gli studenti delle scuole di specializzazione post universitarie (SSPL). Altre convenzioni allargano la platea degli stagisti agli studenti dell’ultimo anno di giurisprudenza e ai neolaureati; con la finalità di offrire un’opportunità formativa “curricolare” di tipo pratico, che integri la formazione quasi esclusivamente teorica erogata nei nostri atenei. Fra queste prime convenzioni meritano di essere ricordate quelle che vedono come protagonisti gli ordini degli avvocati, che talvolta si fanno direttamente carico di erogare borse di studio a beneficio degli stagisti. Queste convenzioni sottendono una visione lungimirante e moderna dell’accesso alle professioni legali, perché l’affiancamento al magistrato è visto come momento di formazione per il futuro avvocato (al punto che gli ordini professionali incentivano i più meritevoli ad accedervi), nella consapevolezza di quanto sia importante un comune percorso formativo.

A queste esperienze guarda il primo significativo intervento di normazione primaria sui tirocini: l’art. 37 del dl 98/2011 (convertito nella legge 111/2011), che autorizza i dirigenti degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'Ordine degli Avvocati, per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per I'ammissione all'esame di avvocato.

Il “valore aggiunto” che questo intervento normativo dà ai tirocini (già esistenti, come detto, nella realtà) è quello di riconoscerli come titolo abilitante sostitutivo: un anno di tirocinio può sostituire un anno di pratica forense o di scuola di specializzazione o di dottorato. E questo valore aggiunto funge da volano all’esperienza dei tirocini, che cominciano a diffondersi sempre più. Anche perché al desiderio di studenti e praticanti di accedere a un’esperienza vista – a torto o a ragione – come dotata di maggior valore formativo rispetto a quella tradizionale accademica, si affianca la prospettiva dei magistrati che, in numero crescente, cominciano a guardare ai tirocini come strumento di supporto del proprio lavoro o come risorsa organizzativa per l’ufficio.

Rispetto a questa realtà il Csm si pone inizialmente in un’ottica “difensiva”. Le delibere del luglio 2011 e del febbraio 2012 si preoccupano soprattutto di delineare contorni e modalità di utilizzo delle convenzioni: rivendicando un preciso ruolo al Consiglio nel loro iter formativo; e dettando una serie di prescrizioni per i dirigenti degli uffici relative alla scelta dei soggetti convenzionati, ai requisiti dei soggetti ammessi a prestare tirocinio, agli obblighi di riservatezza, ai limiti di intervento di eventuali terzi finanziatori, agli obblighi di relazione sull’attività svolta.

Il successivo intervento di normazione primaria (art. 73 dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013) segna il superamento dello strumento convenzionale come modalità di accesso al tirocinio; e riconosce valore al curriculum dello studente, come titolo abilitante e come criterio di selezione. I cd. tirocinanti ex art. 73 sono, inizialmente, pochissimi: è infatti difficile cogliere la convenienza di uno stage che dura 18 mesi, ma “ne vale” 12, perché sostituisce un solo anno di pratica forense (o di scuola di specializzazione o di dottorato). La svolta è segnata dal dl 24/6/2014 n. 90 che (introducendo il comma 11-bis dell’art. 73) rende questi tirocini titolo abilitativo per accedere al concorso per magistrato ordinario. E apre in questo modo una via di accesso più rapida e conveniente a quello che era (e resta) un concorso “di secondo grado”. Più rapida rispetto ai due anni di durata delle scuole di specializzazione; decisamente più rapida rispetto al tempo necessario per maturare l’altro titolo di accesso al concorso, la qualifica di procuratore legale, che si consegue dopo una pratica professionale di 18 mesi e un esame i cui tempi di svolgimento superano normalmente l’anno. Più conveniente perché il tirocinio, a differenza della SSPL, non costa; anzi, gli stagisti in possesso dei requisiti ISEE possono ottenere una borsa di studio.

L’opportunità di questa modifica dell’art. 73 era stata evidenziata da numerosi magistrati, ormai consapevoli dell’opportunità offerta dai tirocini come strumento di supporto al lavoro dell’ufficio. E questa mutata consapevolezza si coglie nella più recente e completa delibera Csm in materia, quella del 29 aprile 2014, che definisce i tirocini un «fondamentale strumento – teoricamente in grado di imprimere un formidabile impulso organizzativo agli uffici»; e si propone di dettare «una regolamentazione che sia aI contempo duttile ed in grado di rispondere alle diverse ragionevoli esigenze dei tirocinanti, assicurando al contempo agli uffici disponibilità in continuità e stabilità dell'apporto del giovane, in modo da consentire Ia realizzazione di moduli organizzativi, durevoli, stabili ed efficaci». Questa delibera va in effetti a integrare una regolamentazione primaria estremamente scarna, sostanzialmente limitata a dettare i requisiti di accesso e il valore abilitante del tirocinio. È una delibera che, dichiaratamente, recepisce le migliori prassi organizzative in materia e detta quello che, ancora oggi, rappresenta lo “statuto minimo” dei tirocini. Queste le prescrizioni di maggior importanza:

a) inquadramento dei tirocini fra gli strumenti organizzativi dell’ufficio, con conseguente loro menzione nei programmi di gestione e nel DOG, anche per la valutazione dei risultati ottenuti;

b) previsione di un mansionario e di limiti, in positivo e in negativo, alle attività cui possono essere adibiti gli stagisti;

c) individuazione di uno o più magistrati coordinatori dei tirocini;

d) previsione di un progetto formativo iniziale, di una relazione finale del magistrato affidatario e di un’attestazione che riconosca formalmente l’esito del tirocinio;

e) predisposizione da parte del dirigente dell’ufficio di un documento informativo sui tirocini attivati.

2. I tirocini nella realtà degli uffici e la delibera Csm sull’ufficio per il processo

Queste indicazioni offrono una cornice organizzativa di riferimento, ma dicono poco sulle concrete modalità di svolgimento dei tirocini, sul modo in cui deve essere realizzata la loro finalità formativa, sul ruolo dello stagista all’interno dell’ufficio. La realtà dei tirocini si manifesta molto eterogenea: il contenuto dei mansionari è così ampio e duttile da lasciare spazio a stage impegnativi, con presenza quotidiana in ufficio per molte ore al giorno, e a tirocini sine cura, in cui è richiesta una presenza in ufficio di un giorno o due alla settimana. In genere, la concreta disciplina del tirocinio – e la sua riuscita – sono rimessi al singolo magistrato affidatario: alle sue capacità e propensione formativa; ma anche alla sua capacità di inserire lo stagista in modo stabile, non estemporaneo, nell’organizzazione del proprio lavoro.

Ciò che ancora oggi caratterizza, in larga misura, i tirocini è la loro dimensione strettamente individuale, di supporto per il magistrato e solo indirettamente per l’ufficio, nella misura in cui l’ufficio si giova della maggiore o migliore produttività del singolo. Questo aspetto emerge nella stessa delibera Csm del 2014, che si muove ancora in una dimensione di “ufficio del giudice” e non di “ufficio per il processo”. Vi si legge infatti che il progetto formativo deve adeguare in modo flessibile la frequenza del tirocinante «in accordo con il singolo magistrato affidatario» e deve «contenere tutti gli elementi necessari a delineare il percorso dello stagista in affiancamento al magistrato». Anche le «indicazioni sulla presenza del tirocinante in termini di giornate o orario» sono «concordate con il magistrato affidatario nel quadro del minimo settimanale che per tipologia di tirocinio I'ufficio indica come opportuno». Lo strumento di controllo e di valutazione della gestione dei tirocini sono, secondo questa delibera, i programmi di gestione e il DOG. Tuttavia rimane difficile programmare una gestione e ipotizzare un rendimento “complessivo” (per l’ufficio) in mancanza di un livello organizzativo intermedio dei tirocini, che individui, a livello sezionale o plurisezionale, ruoli, compiti, attività, obiettivi, presenza lavorativa.

La prospettiva del Csm cambia in modo netto con la delibera del giugno 2018, che solo indirettamente riguarda i tirocini. Questa delibera offre un importante spunto di riflessione perché dà conto dell’esito del monitoraggio sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici per il processo (UPP), nella cui cornice anche gli stagisti sono chiamati a operare. Il Csm richiama anzitutto l’attenzione sulla necessità di assegnare i tirocinanti secondo criteri rigorosi, definiti dall’art. 2 comma 3° dm 1 ottobre 2015 (numero delle sopravvenienze e delle pendenze, natura dei procedimenti, programma di gestione di cui all'articolo 37); rileva il problema della carenza di spazi e di infrastrutture tecnologiche adeguati a consentire un utile funzionamento dell’UPP; indica l’importanza di una “visione teleologica” dell’UPP, che valorizzi il “lavoro di squadra” nelle sue diverse componenti in vista di un obiettivo finale definito nei programmi di gestione. E sottolinea l’importanza di una adeguata formazione per tutti i soggetti che partecipano all’UPP, in particolar modo per i giudici onorari e gli stagisti.

Tuttavia la nuova “visione” del Consiglio non corrisponde alla realtà rilevata nel “monitoraggio”, che si presenta largamente disomogenea sotto tutti gli aspetti qualificanti dei tirocini. Nella maggior parte degli uffici infatti il livello organizzativo di riferimento, così come il livello di fruizione delle “prestazioni” del tirocinante e quello di erogazione della formazione, restano strettamente individuali.

3. La formazione dei tirocinanti

Con riguardo alla formazione, che costituisce la principale finalità dei tirocini (normativamente prevista), mancano linee guida che indichino come e da chi debba essere erogata. E che chiariscano se debba trattarsi di una formazione di tipo “tradizionale”, realizzata mediante corsi, lezioni, distribuzione di materiale didattico; o – come pare più ragionevole, considerata la natura e le funzioni del soggetto chiamato a erogare formazione – se debba essere una formazione “sul campo”, orientata al “saper fare”, acquisita mediante la partecipazione o l’assistenza alle attività giudiziarie. Nella già ricordata delibera sull’UPP del giugno 2018, il Csm ha richiamato l’opportunità di estendere anche ai tirocinanti la partecipazione alla formazione decentrata del distretto e, più ancora, di prevedere, a livello circondariale o distrettuale, appositi momenti formativi. È chiaramente indicata dunque – e del tutto condivisibile – l’esigenza di coinvolgere nella formazione dei tirocinanti la Ssm; la quale infatti, negli ultimi anni, ha organizzato in sede centrale alcuni incontri di studio dedicati ai tirocini, prevedendo la partecipazione di un certo numero di stagisti. Non è ancora esplorato, invece, il terreno della “formazione sul campo”, cioè di come si possa perseguire la formazione dei tirocinanti attraverso l’affidamento di idonei compiti a supporto dell’attività giurisdizionale strettamente intesa.

In questa situazione di incertezza alcuni uffici hanno organizzato singoli corsi o cicli di incontri dedicati agli stagisti; altri hanno strutturato una formazione iniziale di tipo strettamente pratico, orientata ad acquisire le nozioni di base per svolgere alcuni compiti (p. es. controllo delle notifiche, verifica documentazione allegata ai decreti ingiuntivi, tecniche di base per la stesura di provvedimenti); altri ancora (la maggioranza) hanno lasciato ai singoli giudici affidatari la scelta su come e su cosa formare il “proprio” stagista.

Il tema della formazione degli stagisti va affrontato in termini prospettici e “di progetto”, senza cioè perdere di vista la duplice finalità dei tirocini: di formazione e di supporto al lavoro degli uffici. In quest’ottica è opportuno svolgere alcune riflessioni sui punti che seguono.

a) Che cosa imparano gli stagisti durante il tirocinio? Quali competenze acquisiscono?

b) Quanto costa all’ufficio la loro formazione e quanto è utile la loro collaborazione?

c) La formazione e le competenze acquisite sono utili e spendibili al termine del tirocinio?

La diversità delle esperienze e la mancanza di un monitoraggio complessivo a livello nazionale su questi temi rendono difficile dare risposte univoche e certe. Le riflessioni che seguono traggono spunto dal dibattito svoltosi nell’incontro di studi sui tirocini organizzato dalla Ssm nel 2018 (aperto anche a un certo numero di stagisti); da un sondaggio curato da C.O. Gruppo s.r.l. per conto dell’Associazione Torino Giustizia nell’anno 2017, propedeutico alla realizzazione dell’UPP presso il Tribunale di Torino; e dalla diretta conoscenza acquisita attraverso la partecipazione ad assemblee e incontri organizzativi in materia di tirocini e ufficio per il processo.

3.1 La formazione acquisita dagli stagisti nel corso del tirocinio

Le competenze teoriche e pratiche acquisite durante il tirocinio dipendono ovviamente dalla specificità dell’esperienza maturata e dalle mansioni concretamente svolte. I tirocini si svolgono, in grande maggioranza, in un solo settore (civile o penale) e presso un unico magistrato affidatario. È chiaro quindi che le conoscenze apprese attraverso l’esperienza sul campo sono limitate a un ambito circoscritto. Vi è però un nucleo di competenze che costituisce l’essenza del tirocinio e che, proprio per questo, viene quasi sempre trasmessa allo stagista e da questi fatta propria:

- conoscenze di base sulla pratica del processo, sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio;

- competenze sulla tecnica di redazione degli atti e dei provvedimenti;

- conoscenza dei principi fondamentali che improntano la condotta del magistrato.

Durante il periodo di tirocinio lo stagista passa dalla teoria dei manuali e dei casi studiati sulle riviste alla pratica del processo vissuto, degli atti di parte letti ed esaminati con il supporto critico dell’affidatario; apprende del funzionamento (spesso dell’esistenza stessa) dei servizi di cancelleria; vede e valuta prassi organizzative del lavoro più o meno efficienti e virtuose. Queste competenze si acquisiscono non soltanto grazie alla capacità formativa dell’affidatario, ma soprattutto con la protratta presenza nell’ufficio e il contatto con i diversi soggetti che vi operano.

Altro ambito di competenza è quello legato alla scrittura di atti e provvedimenti, quasi mai acquisita nel corso degli studi universitari. Il primo passo è l’esame critico degli atti scritti … dagli altri: la lettura di citazioni, comparse, memorie. E poi la stesura diretta delle schede del processo e delle bozze di provvedimento: dalle ordinanze più semplici e dalle sentenze seriali fino ai provvedimenti che richiedono maggiore impegno in fase di impostazione e di stesura. L’esperienza dimostra che in quest’ambito – al di là delle propensioni più o meno spiccate del singolo – la crescita dei tirocinanti è nettamente percepibile, talora esponenziale.

L’ultimo gruppo di competenze è più difficile da definire, probabilmente perché attiene al “saper essere” piuttosto che al “saper fare”. E si acquisisce “respirando” un’atmosfera, un modo di vivere la funzione. Ad esso non sono estranei alcuni principi fondanti del processo: la terzietà del giudice, il rispetto del contraddittorio, la ragionevole durata del processo. Ma ciò che lo stagista apprende – attraverso un anno e mezzo di frequentazione degli uffici e di affiancamento a un magistrato – va oltre, e riguarda il “modo di porsi” del giudice rispetto alla vicenda processuale (compresa la condotta da tenere in udienza), il significato del valutare e del giudicare, il rispetto delle persone e delle situazioni giuridiche. Queste conoscenze sono tanto più importanti perché apprese da un giovane nella primissima parte della sua vita professionale, quella immediatamente successiva alla laurea, in cui le persone incontrate e i valori acquisiti sono spesso decisivi.

3.2 Costi e benefici della formazione

Quanto costa formare uno stagista? Quanto impegno richiede al giudice affidatario e quanto all’ufficio nel suo complesso? La formazione “che costa” è quella che si può misurare in termini di tempo: è il tempo dedicato dall’affidatario a spiegare, insegnare, correggere. Ma è anche il tempo impiegato dall’ufficio a organizzare il servizio, svolgere i colloqui, individuare gli affidatari, risolvere problemi estemporanei, organizzare corsi e incontri di studio dedicati. È relativamente semplice quantificare l’impegno che richiede l’organizzazione del servizio. Molto meno lo è quantificare il tempo che il singolo giudice dedica alla formazione del “suo” tirocinante; anche perché questo tempo si interseca con quello in cui lo stagista svolge i compiti che gli sono affidati e ne riferisce all’affidatario. E così il tempo speso in formazione è inversamente proporzionale alla formazione già acquisita dallo stagista, alla sua capacità di “svolgere bene” questi compiti. E – com’è ovvio – questo rapporto si sviluppa in senso favorevole all’ufficio mano a mano che il tirocinio avanza. Negli ultimi mesi del tirocinio lo stagista è normalmente in grado di supportare il suo affidatario in modo efficace in diverse attività.

La valutazione sui benefici che l’affiancamento degli stagisti comporta è difficilmente misurabile. A livello di singolo magistrato, si risolve in una “sensazione”: che lo stagista sia stato “utile” o meno; che l’affiancamento si sia risolto in un aggravio di lavoro o in un aiuto. È una valutazione individuale che raramente risulta dalle relazioni (cd. pareri) che il magistrato fa al suo stagista; e che non emerge dall’esame delle statistiche del singolo giudice, anche perché ad oggi (nonostante le indicazioni contenute nel DM 1.10.2015 sull’ufficio del processo, di cui si dirà infra) manca un’analisi delle statistiche orientata a cogliere gli effetti dell’apporto degli stagisti. È una valutazione che spesso si risolve nella scelta del giudice di domandare ancora l’affidamento di stagisti o di non farne più richiesta. A livello di ufficio, la valutazione sull’utilità dei tirocini può essere colta solo empiricamente, esaminando l’andamento delle disponibilità a rendersi affidatari: se queste aumentano è verosimile che l’affiancamento dello stagista sia percepito come utile dalla maggior parte dei magistrati.

3.3 L’utilità delle competenze acquisite

La domanda di maggiore importanza è a mio avviso l’ultima: se e in che misura lo stagista possa spendere, al termine del tirocinio, le competenze acquisite. Chi accede al tirocinio lo fa, solitamente, per conseguire un titolo di abilitazione a un esame o a un concorso. Questo “effetto” è “automatico”, cioè è del tutto indipendente dal modo in cui il tirocinio è stato organizzato e dalle competenze che lo stagista ha acquisito. Di solito il tirocinante ha avuto modo di approfondire alcuni istituti di diritto sostanziale e processuale; ed è frequente che abbia preso parte a incontri di studio organizzati dall’ufficio che hanno contribuito ad arricchire la sua preparazione giuridica. Tuttavia si tratta di contributi frammentari alla sua preparazione, che coprono una minima parte del programma di un esame o di un concorso. La situazione non cambierebbe quand’anche i tirocini prevedessero l’affiancamento a più magistrati (anziché a uno o due come avviene oggi), perché lo studio degli istituti non potrebbe mai avere quei caratteri di sistematicità e completezza richiesti da un esame, e il passaggio da una sezione a un’altra dell’ufficio, o da un settore a un altro, sarebbe probabilmente fonte di maggior difficoltà anche per lo stagista, costretto a inserirsi in una nuova realtà organizzativa.

Di maggiore utilità, nella prospettiva di sostenere un esame, è la competenza acquisita sulla tecnica di scrittura, che è tanto maggiore quanto più lo stagista ha avuto modo di esercitarsi nella stesura di bozze e minute di provvedimenti. La capacità di “scrivere bene” è ovviamente spendibile in molti ambiti, anche non “concorsuali”.

La conoscenza della realtà degli uffici giudiziari non è di immediata utilità per sostenere un esame o un concorso. Ma è certamente apprezzata dagli studi legali in cerca di un praticante; e può quindi essere ben spesa dagli stagisti intenzionati a intraprendere la professione forense, come prima scelta o come scelta “di ripiego” (in attesa di sostenere, o per il caso di insuccesso, nel concorso da MOT).

E poi c’è quel bagaglio di conoscenze e di “crescita personale”, che ho riferito al “saper essere” più che al saper fare. Questa acquisita sensibilità, pur se di enorme importanza per la formazione di un giurista – non importa a quale professione sia votato – resta però priva di un immediato “impiego” una volta terminato il tirocinio.

4. Dopo il tirocinio

Cosa succede dopo la fine del tirocinio? Cosa vanno a fare gli ex stagisti? L’esperienza mostra un paio di “percorsi tipici”. Alcuni giovani – probabilmente la maggior parte – trovano un impiego in uno studio legale, come praticanti o – se hanno già superato l’esame da avvocato – come dipendenti o come associati. Nel frattempo continuano a studiare per il concorso da MOT – che rimane la “prima scelta” per molti – e sostengono le prove d’esame dei concorsi via via banditi. La determinazione con cui perseguono questo obiettivo di solito diminuisce mano a mano ch’essi si inoltrano nella vita professionale, con gli impegni e le gratificazioni ch’essa comporta. Altri ragazzi, al termine del tirocinio, scelgono di “votarsi al concorso” e di escludere quindi dal proprio orizzonte, almeno per un periodo di un anno-un anno e mezzo, ogni attività che possa distoglierli da uno studio full immersion.

Molti ex stagisti hanno partecipato al concorso per i 300 posti di giudice onorario di pace (gop) bandito nel febbraio 2018. Come si dirà nel capitolo che segue, fra i titoli legali di preferenza per essere nominati gop la legge prevede il positivo completamento di un tirocinio formativo presso un ufficio giudiziario. L’esame delle graduatorie provvisorie mostra però un numero molto esiguo di ex stagisti tra i vincitori di questo concorso. E ciò è dovuto al fatto che il titolo di preferenza rappresentato dall’aver svolto il tirocinio formativo si colloca molto in basso (al 7° posto) nella graduatoria dei titoli. Ciò sottende una scelta di fondo del legislatore – su cui è opportuno riflettere – sul profilo professionale ritenuto preferibile per l’accesso alla carica di giudice onorario. Questo profilo si identifica oggi con quello dell’avvocato che esercita prevalentemente la propria attività in un altro ufficio giudiziario, e che persegue un “arrotondamento” o un “incremento” delle proprie entrate attraverso l’attività di giudice onorario da svolgere con un impegno temporale limitato (sul punto si tornerà infra).

Fra i vincitori degli ultimi concorsi da MOT cominciano a esserci alcuni ex stagisti. Il fenomeno dovrà essere monitorato con attenzione: prima, per verificare l’incidenza percentuale, fra i vincitori di concorso, degli ex stagisti rispetto a quella di coloro che hanno seguito un diverso percorso di preparazione; e poi per capire le ragioni, in positivo e in negativo, dei dati registrati.

Incontrare un ex stagista fra le fila dei nuovi MOT è, per ogni magistrato coordinatore o affidatario di stagisti, ragione di orgoglio e soddisfazione. L'orgoglio non è tanto giustificato, perché oggi non vi sono elementi per dire se e in quale misura il successo nel superare un concorso tanto duro e selettivo dipenda anche dalle competenze acquisite nel corso del tirocinio. La soddisfazione è, invece, pienamente giustificata, perché per ogni ex stagista che diventa MOT la giurisdizione si avvantaggia di quella formazione, di quelle competenze e soprattutto di quel “saper essere magistrato” che aveva a suo tempo “erogato” allo stagista.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: se lo stagista non supera il concorso, e, comunque, fino a quando non lo supera, questo bagaglio di conoscenze, competenze, sensibilità – in una parola, di professionalità – è destinato a restare inutilizzato?

1. continua

16/07/2019
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