Articoli di Nello Rossi - pagina 2
Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora fu arrestato con le accuse di associazione camorristica e traffico di droga. Questione Giustizia rilancia oggi un articolo del 29.6.2022 che ripercorre alcuni aspetti di quella vicenda e le posizioni assunte da Magistratura democratica napoletana e nazionale.
Nei suoi molteplici e tragici aspetti il caso Tortora ci dice “anche” che la magistratura italiana non è mai stata un monolite e che l’esistenza, nel suo seno, di scelte e pensieri diversi rappresenta il più efficace antidoto alle chiusure corporative ed all’intolleranza verso le critiche. Ripubblicare, a distanza di decenni, documenti che attestano le posizioni assunte da Md sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora e le veementi reazioni che suscitarono nella corporazione concorre a ristabilire la verità sulle radici lontane del garantismo dei magistrati democratici. Questa “operazione verità” è indispensabile per contrastare una vulgata ingannevole, che dura sino ad oggi, sulla natura e sulla fisionomia di questo gruppo di magistrati. Ma ciò non significa che ci siano magistrati che si possano sentire estranei rispetto a quell’errore e agli altri che si sono verificati negli anni. L’errore giudiziario è un evento che inquieta e percuote anche coloro che non l’hanno commesso perché è sempre una sorta di errore collettivo, il frutto avvelenato della disattenzione, della superficialità, dello spirito burocratico con cui si accusa e si giudica. Caduta dalle terribili conseguenze - perché si ripercuote sulla libertà, sull’onore, sulla reputazione del cittadino - che nei limiti dell’umanamente possibile può essere evitata solo essendo consapevoli della drammaticità di ogni giudizio e applicando con scrupolo e intelligenza gli strumenti di lavoro di pubblici ministeri e giudici: rigore professionale, responsabilità sociale e cultura del dubbio.
Come molti magistrati ed ex magistrati anche chi scrive il 12 giugno si recherà alle urne per dire un “si” o un “no” sui quesiti referendari sulla giustizia. Ma è utile sgombrare il campo dalla suggestione che scegliere di non recarsi alle urne (o rifiutare le schede dei referendum nel caso di coincidenti elezioni amministrative) sia una scelta deteriore, frutto di inerzia e di apatia politica, espressione di scarso senso civico o di disinteresse verso le grandi questioni della vita collettiva. Al contrario si tratta di una opzione non solo libera, non solo legittima, ma pienamente rispondente alla logica propria del referendum abrogativo disegnato dalla Costituzione che - nel richiedere per la validità del referendum il raggiungimento di un consistente quorum strutturale - ha voluto che esso sia vivificato da una ampia partecipazione popolare. Se non fosse così i referendum, invece di essere un fondamentale istituto di democrazia diretta, diverrebbero una forma di indiretta coazione dei cittadini a scegliere, “a prescindere” da ogni loro valutazione sulla qualità, il merito e l’interesse politico dei quesiti referendari.
Rendiamo noto il testo di una lettera di smentita e di richiesta di rettifica ai sensi della legge sulla stampa inviata questa mattina al Direttore del quotidiano Il Giornale. La lettera è stata inviata anche alle agenzie di stampa
L'editoriale al n. 1/2022 di Questione Giustizia trimestrale Il diritto della guerra, le ragioni della pace
Il libro di Edmondo Bruti Liberati sulla giustizia nella società dell’informazione
L'editoriale del direttore al n. 4/2021 di Questione giustizia trimestrale
Il c.d. Superbonus, la normativa che prevede una detrazione del 110% per gli interventi in edilizia e consente la cessione e la commercializzazione dei relativi crediti di imposta ha dato impulso all’economia ma ha anche mostrato numerosi aspetti critici: costi elevati per la finanza pubblica, aumento dei prezzi dei componenti impiegati in edilizia e rischio di frodi.
E’ questo l’allarme lanciato dal Presidente del Consiglio dopo le critiche di osservatori economici e di organismi indipendenti come l’Ufficio per il bilancio e la Banca d’Italia.
Una indiretta ma eloquente conferma delle preoccupazioni espresse dal Presidente Draghi sul rischio di effetti distorsivi e fraudolenti della misura è venuta da un recentissimo provvedimento della magistratura romana che, in via d’urgenza, ha sequestrato crediti di imposta fittizi per un importo complessivo di oltre un miliardo di euro.
L’intenzione virtuosa di utilizzare il sistema tributario non solo nella sua tradizionale funzione fiscale – il reperimento dei mezzi necessari per l’azione dello Stato – ma anche in funzione “extrafiscale”, per la realizzazione di finalità congiunturali e di rilancio dell’economia, si è questa volta tradotta in una normativa notevolmente squilibrata.
Ed è nelle falle della legge che si aprono spazi tanto per pulviscolari fenomeni di devianza - come le attestazioni mendaci e gli accordi collusivi ai danni dell’Erario – quanto per azioni su vasta scala di creazione e di scambio di falsi crediti di imposta che si traducono in gravi reati tributari e in truffe milionarie.
L'editoriale al n. 3/2021 di Questione giustizia trimestrale, dedicato alle riforme della giustizia civile
A fronte dell’aspirazione di larga parte dei cittadini italiani a vedere introdotta, anche nel nostro Paese, una ragionevole disciplina dell’eutanasia volontaria stanno due iniziative istituzionali per diverse ragioni problematiche: il referendum promosso dai radicali, che propone la pura e semplice abrogazione della norma che prevede una sanzione “minore” per l’omicidio del consenziente, e il travagliato disegno di legge, da tempo all’esame del Parlamento, che dovrebbe dettare una disciplina della morte volontaria medicalmente assistita.
La lettura del quesito referendario e la constatazione dei suoi potenziali effetti rivela il solco profondo che esiste tra la rappresentazione mediatica dell’iniziativa e la sua effettiva portata e dunque tra “desiderio politico” e razionalità sociale e giuridica.
L’orgogliosa riaffermazione del principio di piena disponibilità della propria vita e di un diritto a morire non può rispondere da sola alla reale aspettativa dei cittadini: ricevere dalle istituzioni un’effettiva e tempestiva assistenza medica che sollevi la libera e consapevole decisione di porre termine all’esistenza da un carico di sofferenze ulteriori rispetto a quelle derivanti da malattie inguaribili.
Se si vuole evitare che l’ardua questione del fine vita generi un drammatico groviglio istituzionale è giunto il momento che il Parlamento, sino ad ora rimasto paralizzato anche di fronte alle sollecitazioni del giudice costituzionale, impieghi tutte le sue risorse - di conoscenza, di dialogo, di mediazione – nella rapida ricerca di una soluzione ragionevole.
Un obiettivo realizzabile solo se il legislatore non si aggirerà come un prigioniero entro lo stretto perimetro nel quale la Corte costituzionale ha “dovuto” operare e nel quadro di categorie giuridiche che ci sono state consegnate dal passato ed eserciterà la sua sovranità attraverso scelte meditate e misurate.
Nel panorama di chiaroscuri della legge delega di riforma del processo - nella quale non mancano profonde zone d’ombra rappresentate da meccanismi processuali destinati a rivelarsi estremamente difettosi alla prova dei fatti e dei processi - la soluzione adottata dal legislatore in tema di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale sembra comunque preferibile rispetto alle precedenti proposte. In luogo del modello autoreferenziale proposto nel ddl Bonafede, nel quale la definizione dei criteri di priorità avveniva tutta nell’ambito del giudiziario, e dell’opzione della Commissione Lattanzi in favore di «periodici» atti di indirizzo parlamentare e di criteri di priorità «dinamici», il testo della riforma prevede una cornice stabile e vincolante di criteri generali fissata dal «Parlamento con legge», nel cui ambito gli uffici di Procura sono chiamati a predisporre i concreti criteri di priorità. Dall’esame della delega emerge con chiarezza che il compito del Parlamento non consisterà nel compiere scelte di merito e nell’individuare direttamente i settori prioritari dell’intervento penale ma nell’indicare i parametri generali e le procedure che gli uffici dovranno seguire nell’enunciare le loro priorità, adeguate al territorio in cui operano. Nell’articolo si elencano le questioni aperte e i nodi che al legislatore delegato spetterà di sciogliere e ci si interroga sugli obiettivi di fondo della complessa procedura di predisposizione dei criteri nella quale saranno coinvolti il ministero della Giustizia, il Parlamento, gli uffici giudiziari e il CSM.
Con un "semplice" emendamento, approvato all’unanimità nonostante il parere contrario del Governo, il Parlamento ha rivoluzionato l’assetto del referendum abrogativo previsto dall’art. 75 della Costituzione e del referendum approvativo previsto dall’art. 138 della carta costituzionale ed ha profondamente trasformato il regime dell’iniziativa legislativa popolare disegnato dall’art. 71, comma 2, della Costituzione. Sono questi gli effetti delle norme che hanno introdotto – accanto alle sottoscrizioni tradizionali - la possibilità che il cittadino elettore usi la firma digitale per aderire ad una iniziativa referendaria o per presentare un progetto di legge di iniziativa popolare. Sono molti gli interrogativi aperti e le questioni sollevate da una innovazione “tecnica” che ha una evidente e indiscutibile rilevanza politica ed istituzionale.
E’ sul versante mediatico e della motivazione dei provvedimenti giudiziari che, nel nostro Paese, la presunzione di innocenza può essere contraddetta e vulnerata. E’ questo il filo conduttore del decreto legislativo ancora in itinere, che - in attuazione della Direttiva UE n. 343 del 2016 - mira a rafforzare la presunzione di innocenza dell’indagato e dell’imputato, con l’ambizione di incidere profondamente sul linguaggio di tutte le “autorità pubbliche”, sulla comunicazione degli uffici giudiziari e sulla motivazione delle decisioni interne al processo. Non è facile, oggi, prevedere se le nuove norme daranno il via ad una vera rivoluzione culturale nella rappresentazione delle persone sottoposte ad indagini e a processi o se le innovazioni resteranno una facciata destinata a mascherare malamente la sopravvivenza di inveterati “pregiudizi”. E’ certo però che la genuina adesione all’ispirazione di fondo della nuova normativa non implica la rinuncia a ragionare, anche criticamente, sui differenti aspetti del testo normativo, sulla sua genesi, sulle sue ricadute nei mondi del diritto e dell’informazione.
Domani la Rivista riapre dopo la pausa estiva. Ma prima di riprendere il flusso delle pubblicazioni dobbiamo dare notizia di una iniziativa. Questione Giustizia ha deciso di chiamare il quotidiano Il Giornale dinanzi al giudice civile per rispondere sia dell’articolo a firma di Luca Fazzo pubblicato il 14 agosto 2021, intitolato «Chiamata alla rivolta. GOLPE DEI MAGISTRATI CONTRO IL GREEN PASS» e sottotitolato «Le toghe rosse di Md: “E’ una misura anticostituzionale, non va applicata. Il rifiuto dei no vax è da proteggere”» sia del successivo rilancio dell’operazione denigratoria con un articolo, sempre a firma di Luca Fazzo, del 15 agosto. E’ un’azione a difesa della verità e della libertà della Rivista e di quanti vi scrivono. Se, infatti, nello scrivere o nel decidere di pubblicare articoli, saggi o documenti, si dovesse paventare l’infinita gamma di possibili falsificazioni attuate a partire da tali pubblicazioni, il risultato sarebbe la scelta del silenzio o dell’autocensura. Prospettive, entrambe, alle quali non intendiamo soggiacere. Di qui la decisione obbligata di agire in giudizio per accertare i fatti. In difesa della libertà di informazione.
Come è già avvenuto per la vaccinazione anticovid, anche la “certificazione verde” divide la nostra come altre società avanzate. Non scandalizzarsi di questa nuova, ennesima, divisione e consentirle di esprimersi ha, al fondo, una idea antica: che il confronto e l’urto di pensieri diversi sia ancora, se non l’unico, il miglior metodo a disposizione per trovare le soluzioni più ragionevoli ed accettabili ai problemi della convivenza collettiva. Per parte nostra restiamo convinti che la campagna di vaccinazione sia uno strumento di liberazione dai più gravi timori per la salute individuale e collettiva e che la vaccinazione sia al tempo stesso un diritto ed un onere, il cui mancato adempimento può giustificare una serie di calcolate restrizioni e limitazioni, adottate nell’interesse collettivo, in vari ambiti della vita sociale.
La Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi ha suggerito, riprendendo precedenti proposte, di introdurre un procedimento incidentale di controllo del giudice sulla tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato, potenzialmente gravido di effetti sulle acquisizioni realizzate nelle indagini preliminari. L’articolo lancia un warning sulla soluzione proposta e sugli effetti indesiderati che ne potrebbero derivare: riprenderà vigore la teorica dell’iscrizione come “atto dovuto” subito, sempre e comunque?
Dei sei referendum sulla giustizia si parla molto. Ai toni enfatici e propagandistici dei proponenti fanno da contraltare i commenti generici, allusivi, tattici di politici di altri schieramenti. In entrambi i casi l’indifferenza al contenuto effettivo dei quesiti referendari regna sovrana. Non è un bene. Solo entrando nel merito si comprende quanto siano vuote le formule che parlano di “questi” referendum come pungolo, utile stimolo o messa in mora dell’esecutivo e del parlamento per una nuova politica della giustizia. Di qui l’esigenza di esaminare più da vicino le “domande” che si vogliono porre ai cittadini e di misurane il significato e l’impatto sulla giustizia del nostro Paese.
Il ruolo del pubblico ministero e il tasso di discrezionalità della sua azione istituzionale sono in crescita sia nei Paesi nei quali la discrezionalità è un tratto tipico del sistema di giustizia penale sia negli ordinamenti caratterizzati dal principio di legalità e dalla regola dell’obbligatorietà dell’azione penale. Parallelamente si assiste a un progressivo avvicinamento tra una “discrezionalità” esercitata secondo linee-guida uniformi e una “obbligatorietà” temperata e realistica. Invece di barricarsi dietro il fragile schermo di una astratta concezione dell’obbligatorietà è meglio confrontarsi con la realtà. Nella quale la legittimazione dell’azione del pubblico ministero risiede in un esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti indipendente da ogni indebita influenza esterna e armonico con i principi e le regole dello Stato democratico di diritto. Vanno perciò esaminati e discussi gli elementi portanti dell’architettura istituzionale nella quale il pubblico ministero deve correttamente esercitare la sua discrezionalità: il primato delle autorità democratiche nella determinazione di criteri di priorità dell’azione penale; un più netto confine del giudiziario rispetto alla politica e all’amministrazione; l’accettazione di una piena responsabilità sociale e culturale per le scelte compiute; il raccordo dell’ufficio del pubblico ministero con le comunità e le istituzioni locali.
La recensione al volume Una fragile indipendenza. Conversazione intorno alla magistratura, Edizioni Seb 27, 2021
Si avvicina la scadenza del giugno 2021 fissata dalla Corte costituzionale per la sua pronuncia sul “carcere per i giornalisti” dopo la sollecitazione rivolta al Parlamento ad intervenire, entro un anno, sul tema della diffamazione a mezzo stampa. Dall’approssimarsi di questa data e dagli spunti offerti dalla cronaca traiamo l’occasione per affrontare due questioni estremamente attuali: le querele e le azioni civili dei magistrati per notizie ritenute false e diffamatorie e il cahier de doléances dei giornalisti per la vigente disciplina della diffamazione a mezzo stampa.
Il recentissimo decreto legge Draghi introduce, adattandola alle operazioni di somministrazione dei vaccini anti-Covid, una scriminante analoga – ma non identica - a quella introdotta, nel 2017, dalla legge Gelli Bianco nell’ambito di una disciplina delle ipotesi di colpa medica che resta oggetto di molte critiche dei professionisti della sanità. E’ un dato positivo, ma per rispondere alle comprensibili preoccupazioni di medici ed infermieri occorre anche ricercare nuove soluzioni sul terreno del procedimento penale, prevedendo una prima linea di tutela dell’interesse collettivo del personale sanitario.
Sono molti gli interrogativi di natura procedurale ed istituzionale sollevati dalla scelta della Prima Commissione di procedere all’audizione del dott. Palamara e di optare per la sua segretezza. Di qui l’esigenza di una aperta riflessione sulla discutibile linea di condotta adottata dal Consiglio Superiore della magistratura.
Nel Paese si assiste a un paradosso. A fronte del fittissimo reticolo di prescrizioni e di sanzioni per il contenimento del contagio si registra l’assenza di regole flessibili ma vincolanti e cogenti per lo svolgimento della campagna vaccinale, unica misura realmente decisiva per contrastare e debellare la diffusione del virus; con l’effetto di perpetuare un caos iniquo e dalle conseguenze potenzialmente tragiche. Esistono però le condizioni politiche ed istituzionali per dar vita ad un rapido intervento ordinatore dello Stato e per istituire forme di efficace deterrenza dirette a contrastare abusi e favoritismi.
L'editoriale al numero 4/2020 di Questione Giustizia trimestrale, dedicato alla giustizia costituzionale
Se l’Italia vuole conservare un accettabile grado di credibilità nel contesto internazionale, deve stringere un cordone sanitario intorno a sortite come quella “araba” di Matteo Renzi, ricordandogli che essere stato presidente del Consiglio comporta oneri anche quando si è cessati dalla carica e che essere parlamentari di una Repubblica democratica non è compatibile – eticamente e politicamente - con l’adulazione dei despoti.
Ne va della capacità del nostro Paese – ed è per questo che una Rivista di magistrati ritiene di dover intervenire - di svolgere il ruolo cui ambisce, e nel quale ha profuso tante energie e risorse, di protagonista nella tutela dei diritti umani fondamentali nel mondo.