Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e attività giurisdizionale

di Giuseppe Battarino
magistrato collaboratore della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie
La legge 28 giugno 2016, n. 132, organizza il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, articolato in ISPRA e Agenzie ambientali regionali, e contiene norme che hanno riflessi anche sull'attività giurisdizionale. Si prefigurano opportunità che potranno diventare concrete con un’adeguata organizzazione del Sistema e una capacità di dialogo tra i diversi attori

1. L’entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132 e la sua funzione

La legge 28 giugno 2016, n. 132 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”), pubblicata sulla GU Serie generale n. 166 del 18 luglio 2016, è entrata in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 16, quarto comma, legge n. 132/2016).

Dall’inizio del 2017 è dunque superata la frammentaria organizzazione delle funzioni di tutela ambientale affidate alle Agenzie regionali per l’ambiente − variamente denominate e strutturate − e all’ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che già dalla denominazione denuncia la sua origine ibrida, quale ente pubblico di ricerca a cui sono stati istituzionalmente affidati compiti di amministrazione attiva e di controllo.

Ai sensi dell’art. 1 (“Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente”):

«Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di seguito denominato “Sistema nazionale”, del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, di seguito denominate ”agenzie”».

Così come la legge 22 maggio 2015, n. 68, sui delitti contro l’ambiente, si tratta del risultato di un’iniziativa legislativa parlamentare, conclusa con voti a larghissima maggioranza, che concorre a delineare l’aspetto riformatore di questa Legislatura in materia di tutela dell’ambiente.

Buona parte dell’effettività della nuova organizzazione della protezione dell’ambiente risulta peraltro condizionata all’emanazione di decreti attuativi, che, come in molte occasioni accade, tardano ad essere prodotti dall’esecutivo (in particolare dal Ministero dell’ambiente); ma ciò non esclude che il Sistema prefiguri tempestivamente un’organizzazione adeguata ai suoi rilevanti compiti.

Può dunque essere sin da ora utile passare in rassegna le norme destinate ad avere effetto sull’attività giurisdizionale: contenute sia tra quelle ad efficacia immediata che tra quelle condizionate all’emanazione di norme secondarie; sia aventi funzione organizzativa del Sistema, sia di orientamento nel delinearne le relazioni istituzionali.

2. Le norme rilevanti per l’attività giurisdizionale

Il Sistema è destinato a divenire fonte di conoscenza istituzionale, principale e garantita, delle informazioni in materia ambientale, necessarie anche per le valutazioni in ambito giudiziario.

L’art. 3, occupandosi delle funzioni del Sistema nazionale, le individua tra l’altro in:

«a) monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni».

Quest’ultima affermazione, di particolare rilievo perché determina uno standard conoscitivo garantito per l’amministrazione pubblica, precede un riferimento specifico all’attività giurisdizionale, contenuto nella lettera d) del medesimo articolo, che attribuisce al Sistema:

«attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici».

La non del tutto perspicua formulazione della norma apre comunque la possibilità di un’interpretazione tale da assegnare un rilevante ruolo al Sistema, in coerenza con la previsione della lettera c).

Sotto il profilo negativo, infatti, la norma può essere coordinata con il divieto di consulenza a favore di privati previsto dall’art. 7, sesto comma:

«È vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale».

Se è agevole un’interpretazione ampia, che ricomprenda nel divieto anche le consulenze in ambito giudiziario (coerentemente con la teleologia di un disegno di funzioni alte e totalmente pubbliche del Sistema), non sembra tuttavia di poter individuare prima facie le sanzioni endoprocessuali per la violazione del divieto.

In positivo, si può osservare che l’attribuzione esplicita al Sistema di funzioni di supporto all’attività giurisdizionale contiene in sé il messaggio rivolto alle autorità giudiziarie del possibile superamento del ruolo sin qui rivestito nei processi in materia ambientale da consulenti e periti “privati” – o talora individuati all’interno delle Agenzie sulla base di conoscenza diretta e al di fuori dell’attività istituzionale – a favore, invece, di un pieno e consapevole utilizzo delle risorse del Sistema per l’introduzione di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche nel processo [1].

Il contesto nel quale la norma sopra citata si colloca è, come accennato, quello di una diffusione di conoscenze ambientali valide e validate all’interno di tutta la pubblica amministrazione, unita al raggiungimento della necessaria omogeneità all’interno del Sistema, in tutte le sue articolazioni territoriali: contesto delineato nel medesimo art. 3 con l’attribuzione al Sistema dei suoi compiti istituzionali, tra i quali:

«e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l’elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell’ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l’esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell’ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

[…]

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

[…]

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell’intero Sistema nazionale».

Aggiunge, in chiusura, il quarto comma dell’art. 3:

«I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione».

In questo insieme di disposizioni sono contenute regole procedurali sull’attività autorizzatoria, di controllo, sanzionatoria, della pubblica amministrazione, la cui violazione potrà produrre l’illegittimità di provvedimenti amministrativi: non si tratta infatti di mere norme programmatiche ma di norme precettive, fondate sulla necessità, riconosciuta a livello normativo primario, della fondatezza tecnico-scientifica dei provvedimenti in materia ambientale.

Il corollario formativo di questa visione è dichiarato nella lettera g) del medesimo articolo, che promuove la collaborazione tra il Sistema e «istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l’attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale».

Non è la testualità di una formulazione generica bensì un’interpretazione sistematica a suggerire che forme di collaborazione nel campo della formazione vengano proposte alla magistratura e alle polizie giudiziarie.

La previsione di un sistema informativo nazionale ambientale è il naturale complemento e supporto dei compiti istituzionali sopra richiamati.

Se ne occupa l’art. 11 della legge n. 132/2016:

«1. L’ISPRA provvede, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l’ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l’efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell’organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all’articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

L’ampia accessibilità garantita dal terzo comma vale come opportunità per gli uffici giudiziari, che potranno accedere ai dati in materia ambientale ivi contenuti; né sembra potersi negare natura documentale e utilizzabilità procedimentale agli esiti delle ricerche nel sistema informativo nazionale ambientale.

Le modalità di – auspicabilmente stabile ed efficace – connessione alla rete SINANET saranno affidate ai provvedimenti organizzativi degli uffici giudiziari e alla loro interlocuzione con ISPRA.

Sul versante della raccolta di informazioni si colloca una possibilità praeter legem.

Gli uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, non rientrano testualmente nella previsione del quarto comma dell’art. 11, ma nulla vieta – al contrario, una logica di sistema suggerisce – che, su base convenzionale, dati utili al sistema informativo nazionale ambientale provengano dagli uffici giudiziari, nell’ovvio rispetto del segreto e della riservatezza, e nei limiti strettamente necessari.

Del resto la centralità della circolazione di informazioni in materia giudiziaria ambientale ha già trovato una sua sede legislativa nella previsione ampia di informazione a ministeri e regioni di cui al comma 4-ter dell’art. 129 disp. att. cpp, introdotto dal dl 10 dicembre 2013, n. 136 (cosiddetto “decreto Terra dei fuochi”, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6).

La realizzazione di un Sistema nazionale di protezione dell’ambiente è occasione di razionalizzazione delle strutture esistenti, di crescita di qualità dell’offerta, di corretta integrazione tra le attività di istituzioni diverse.

Ne costituisce esempio la realizzazione della Rete nazionale dei laboratori accreditati, di cui si occupa l’art. 12 della legge:

«1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione».

Il ricorso, da parte dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, alla Rete nazionale dei laboratori accreditati, potrà costituire elemento di garanzia e di razionale uso delle risorse pubbliche.

La legge, all’articolo 14, quinto, sesto e settimo comma, risolve il problema della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il personale ispettivo delle Agenzie ambientali, rendendone esplicita l’attribuzione:

«5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ente di appartenenza».

L’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è stata talora oggetto di passate contestazioni che in alcuni casi avevano trovato adito in pronunce di giudici di merito: per contro la Corte di cassazione ha di recente [2] deciso in senso positivo, risolvendo la questione per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria precedenti l’entrata in vigore della legge n. 132/2016.

L’esistenza di un corpo di agenti di polizia giudiziaria, in sede centrale e regionale, pone evidentemente questioni di coordinamento delle attività, di relazioni istituzionali con le procure della Repubblica − sia in ambito di indagine, sia per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 5-19 delle disposizioni di attuazione del cpp (sezioni di polizia giudiziaria) − di distinzione di funzioni nel contesto applicativo del d.lgs 152/2006 e in particolare della parte VI-bis sul sistema delle prescrizioni.

Ancora una volta i temi giuridici si incrociano con le necessità di adeguatezza organizzativa di ISPRA/SNPA in sede di applicazione concreta della legge di riforma [3].

Nel regolamento sul personale ispettivo la legge (art. 14, secondo comma) prevede che siano «individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati».

Non si tratta evidentemente di un circuito processuale alternativo o aggiuntivo a quello disegnato dagli artt. 330 ss. cpp, per l’acquisizione di notizie di reato ma che con esso deve legittimamente ed efficacemente coesistere.

Premessa la necessità di evitare di attribuire a ISPRA/SNPA un ruolo di mero “passaggio di carte”, se le norme secondarie in questa materia saranno correttamente articolate e assistite da un’adeguata organizzazione si potrà ottenere la possibilità dell’inoltro alle procure della Repubblica di notizie di reato tecnicamente vagliate e assistite da elementi informativi rilevanti.

In particolare ciò potrà avvenire nelle ipotesi di reati – ricorrenti nella tutela penale dell’ambiente – con una pluralità di potenziali persone offese o emergenti a distanza di tempo dalle condotte asseritamente illecite [4].  

Un’altra norma che necessiterà di interlocuzione concreta con le autorità giudiziarie è quella di cui all’art. 15, quinto comma, della legge:

«Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell’ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia».

Al Consiglio del Sistema nazionale, disciplinato dall’art. 13 della legge, è attribuita una facoltà di segnalazione «al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’opportunità di interventi, anche legislativi» finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della legge.

Questa facoltà potrà essere utilmente esercitata sulla base di conoscenze concrete e attendibili sullo stato di applicazione delle norme in materia di tutela dell’ambiente. Conoscenze che legittimamente – e con particolare incisività – potranno arrivare anche dalle autorità giudiziarie: il che suggerisce l’opportunità di un collegamento informativo istituzionale i cui livelli dovranno essere individuati.

3. Necessità d’implementazione organizzativa

Ai fini dello svolgimento di tutti i compiti istituzionali, è previsto per l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un adeguamento organizzativo.

Si occupa della materia l’art. 4 della legge n. 132/2016:

«2. L’ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall’articolo 6, comma 2, e dall’articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell’ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

[…]

4. L’ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell’informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale».

È evidente che la riforma regolamentare dell’organizzazione dell’Istituto – in coerenza con le esigenze del Sistema e con le strutturali ricadute su di esso – ad oggi non attuata, dovrà riguardare anche i rapporti con le autorità giurisdizionali e le attività di polizia giudiziaria.

La norma, al di là del richiamo “programmatico” all’efficienza ed efficacia dell’azione del Sistema, impone un’armonizzazione e omogeneità di azione che si palesa particolarmente rilevante per gli effetti che questo obiettivo riveste nell’ambito delle attività di controllo, sanzionatorie, investigative.

Il tema è ulteriormente affrontato dall’art. 6, che finalizza le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico esercitate dall’ISPRA «a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale» da svolgere «con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo».

È rilevante sottolineare, dal punto di vista dell’introduzione di dati e conoscenze nell’attività giurisdizionale, alcune delle funzioni previste dal citato art. 6:

«c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l’esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;

d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

f) l’elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell’attività conoscitiva nell’ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) il rilevamento, l’aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l’aggiornamento dell’Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell’ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell’ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all’articolo 11».

Si rinvengono, in questa norma, richiami a esigenze delle indagini e dei processi in materia di danno ambientale, di reati contro l’ambiente e l’incolumità pubblica: così è a dirsi delle attività di controllo, della raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali, dell’accreditamento dei laboratori, della difesa del suolo, dei rischi geologici, nonché della realizzazione del Sistema informativo nazionale ambientale, cui si è già fatto cenno; mentre il riferimento alla «conoscenza dell’ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera» si colloca in significativa corrispondenza con alcune delle prime pronunce di legittimità in materia di delitti contro l’ambiente [5].

Sull’attuazione di questa, come di altre fattispecie della nuova legge, si potranno misurare la volontà di ISPRA e SNPA, ma anche dei loro interlocutori istituzionali, di dare una lettura solo burocratica e minimale della novità costituita normativamente e prefigurata operativamente dalla legge n. 132/2016, ovvero la volontà e la capacità di attuarne il grande potenziale per la tutela dell’ambiente.

Il paradosso di vedere l’ISPRA proseguire semplicemente nello svolgimento delle attività istituzionali sin qui praticate, cercando di “attutire” l’impatto della riforma, potrebbe essere favorito da una correlativa scelta di minimizzazione delle modifiche organizzative, modellando di fatto le previste modifiche regolamentari e statutarie alla situazione organizzativa esistente. A proposito della quale non si può non notare come attualmente manchi nell’organigramma dell’Istituto [6] una struttura dedicata ai compiti e alle relazioni istituzionali investigative e giudiziarie.

Che invece dovrebbe essere necessariamente prevista, in conformità al disegno innovativo della legge n. 132/2016, nei decreti attuativi; ma potrebbe esserlo utilmente, sin da ora e a prescindere da quelle fonti normative, con interventi organizzativi che prevedano un coordinamento in materia di attività di polizia giudiziaria, di analisi tecniche e di laboratorio a fini procedimentali, di costruzione di basi di dati e scambio informativo, di formazione giuridica, di introduzione di conoscenze tecnico-scientifiche nei processi con consulenze e perizie, di valutazione del danno ambientale, in strutturata relazione istituzionale con le autorità giudiziarie e le polizie giudiziarie.



[1] Il legislatore ha manifestato di recente la necessità di ingerirsi nella materia della scelta di periti e consulenti, con l’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

[2] Cass., Sez. III, n. 50352 del 3-28 novembre 2016, su cui vds. G. Battarino, Agenzie ambientali e funzioni di polizia giudiziaria, in questa Rivista on-line, 12 dicembre 2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/agenzie-ambientali-e-funzioni-di-polizia-giudiziaria_12-12-2016.php

[3] Si può incidentalmente notare che il favore del legislatore di bilancio e stabilità per le esigenze di organico delle polizie giudiziarie, in uno con il principio di rotazione nelle funzioni ispettive, di cui vi è traccia nell’art. 14, primo comma, della legge, potrebbe costituire strumento per il superamento di taluni problemi di “precariato” in ISPRA (il tema è stato di recente oggetto di un’interrogazione parlamentare: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-11751&ramo=C&leg=17, ed è trattato da parte del sindacato: http://www.flcgil.it/ricerca/per-uscire-dall-emergenza-ambientale-occorre-garantire-il-futuro-dell-ispra-e-del-snpa.flc)

[4] Anche in applicazione della Direttiva europea 2012/29; il tema è affrontato nel progetto “Victims and Corporations” del Centro studi Federico Stella sulla giustizia penale e la politica criminale (http://centridiricerca.unicatt.it/csgp-centro-studi-federico-stella-sulla-giustizia-penale-e-la-politica-victims-and-corporations) ed è stato oggetto del corso straordinario della SSM svoltosi a Scandicci dal 25 al 27 ottobre 2017 (http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/offerta-corsi-fuori-programma/2014-11-12-13-09-4/1800-corso-straordinario-di-formazione-su-victims-and-corporations-3.html) che fa seguito al corso “Ruoli e garanzie per la vittima del reato nella disciplina sovranazionale e interna del processo penale,” del 27-29 marzo 2017 (http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-3/1584-ruoli-e-garanzie-per-la-vittima-del-reato-nella-disciplina-sovranazionale-ed-interna-del-processo-penale.html)

[5] Ci riferiamo in particolare a Cass., III, n. 46904 del 12 luglio – 9 novembre 2016 (in materia di acque provenienti da depuratori e confluenti in mare); Cass., III, n. 18394 del 15 marzo – 20 aprile 2017 (in materia di pesca e alterazione della biodiversità marina); e, prima sentenza di legittimità in materia, Cass. III, n. 46170 del 21 settembre – 3 novembre 2016 (in materia di dragaggio di fondale marino) su cui vds. G. Battarino, “Detto in modo chiaro”: l’inquinamento esiste, in questa Rivista on-line, 8 novembre 2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/detto-in-modo-chiaro_l-inquinamento-esiste_08-11-2016.php e G. Amendola, La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale, ivi, 14 novembre 2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prima-sentenza-della-cassazione-sul-delitto-di-inquinamento-ambientale_14-11-2016.php

05/12/2017
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