Giurisprudenza e documenti - pagina 3
Nella sentenza Maestri ed altri c. Italia dell’8 luglio 2021 la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, oltre a ribadire la necessità di procedere ad una nuova escussione dei testimoni ai fini della condanna in appello preceduta da assoluzione in primo grado, come affermato in Lorefice c. Italia del 29 giugno 2017, per la prima volta condanna l’Italia per non essere stato disposto, anche d'ufficio, l'esame degli imputati prima di procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado. Il testo analizza la giurisprudenza europea sul tema, cogliendo l’occasione per qualche riflessione critica sul valore del precedente nella giurisprudenza della Corte Edu.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il documento di cinque autorevoli studiosi di diritto e procedura penale che formula critiche su diversi aspetti della disciplina dell’improcedibilità contenuta nel ddl di riforma del processo penale approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021.
Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021
La Corte Costituzionale e il difficile approdo verso la tutela giurisdizionale effettiva: la questione dell’onere del pagamento dei costi dell’accertamento tecnico preventivo in applicazione della disciplina della legge Gelli-Bianco nella sentenza n.87/21.
Due recenti pronunce di merito sono l’occasione per soffermarsi sugli elementi costitutivi e circostanziali della fattispecie di tortura. Una norma scritta male, densa di problemi interpretativi e non priva di qualche disallineamento rispetto alla normativa sovranazionale.
Prosegue il dibattito in rivista sul tema della PAS dopo l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 17.5.2021, n. 13217 con cui la Suprema Corte suggerisce un approccio alla questione per così dire “dal basso”, prescindendo, cioè, da disquisizioni astratte sul fondamento scientifico della sindrome e ponendo, piuttosto, l’attenzione sull’agito del soggetto ritenuto “alienante”, al fine di verificare se – attraverso una valutazione ampia ed equilibrata, di valenza olistica – possa essere, comunque, intrapreso un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali.
L’interpretazione dell’art. 35 bis, comma 13, del D.lgs. 25/2008, nella previsione della necessità della certificazione dell’autenticità della data di rilascio della procura da parte del difensore, è al centro delle decisioni delle Sezioni Unite e della Terza Sezione civile della Corte di cassazione che, a distanza di pochi giorni, hanno esaminato le numerose questioni relative alla norma censurata, scrutinandone la conformità alla Costituzione ed alle fonti sovranazionali e giungendo ad esiti fortemente divergenti.
I giudici amministrativi hanno accolto parzialmente il ricorso finalizzato ad ottenere l’accesso alla documentazione raccolta da giornalisti del servizio pubblico per realizzare una puntata della trasmissione Report in cui si erano espressi giudizi sulla vita personale e professionale del ricorrente.
Commento alla pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo
L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche viola il principio di laicità e, pur se votata a maggioranza dalla classe, è discriminatoria nei confronti degli studenti e dell’insegnante non consenzienti. La tutela del diritto di libertà di coscienza consente la rimozione del simbolo, ad opera eventualmente dello stesso insegnante per la durata della lezione.
Un commento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1321/2021 del 17 maggio 2021
Corte EDU (Prima Sezione), 18 marzo 2021, ric. n. 24340/07, Petrella c. Italia: se le indagini si concludono con l'archiviazione per prescrizione si viola l'art. 6 § 1 CEDU. Un commento
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli a proposito del licenziamento del lavoratore disabile e il principio paritario si conferma strumento inedito di controllo dei poteri datoriali, capace di superare il confine, altrimenti intangibile, dell’organizzazione interna dell’impresa come determinata dal datore di lavoro.
L’interpretazione e l’applicazione concreta da parte dei tribunali italiani di uno dei più controversi strumenti legislativi della Politica Europea Comune di Asilo e Immigrazione – il Regolamento c.d. Dublino III – sono portate all’attenzione della Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale sollevate in rapida successione dalla Corte di Cassazione e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma, Firenze e Trieste.
L’art. 275, comma 2 bis, c.p.p. – pur con eccezioni – esclude che possa applicarsi la custodia in carcere quando, al momento dell’emissione dell’ordinanza, il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Ma cosa succede quando la prognosi è smentita dalla successiva sentenza? Sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza, esaminato in questo contributo.
La Corte di cassazione rinuncia alla disapplicazione della normativa interna contrastante con le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta verticale, e sceglie la strada dell’incidente di costituzionalità, così finendo per indebolire oggettivamente rilievo e portata precettiva del principio di parità di trattamento nell’accesso all’assistenza sociale assicurato dalle direttive ai cittadini di paesi terzi, e per alterare il rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione.
La decisione della Corte di giustizia UE del 16 luglio 2020 ha chiarito che i magistrati onorari sono da considerarsi lavoratori, e in particolare lavoratori a termine, secondo il diritto euro-unitario; ciò ha prodotto una serie di conseguenze in tema di tutele e diritti dei giudici onorari, come dimostra una breve rassegna della interessante (quanto variegata) giurisprudenza di merito degli ultimi mesi. Il tutto nell’attesa della preannunciata nuova legge di revisione della magistratura onoraria, a pochi anni di distanza dalla “riforma organica” del 2017.
Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ad affrontare il delicato tema della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, affermando la compatibilità con i principi costituenti l’ordine pubblico internazionale dell’atto straniero di adozione piena e legittimante di un minore a favore di una coppia omoaffettiva maschile ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. Richiamando il principio dei best interests of the child e ricostruendo il sistema dei principi costituzionali e convenzionali in base al quale le unioni tra persone dello stesso sesso rappresentano luoghi in cui si sviluppa la personalità del soggetto, anche in ordine all’aspirazione alla genitorialità, la Cassazione valorizza il concetto e l’ambito applicativo dell’adozione e attesta come l’unione matrimoniale non identifica più il modello unico per la crescita dei figli. Luci e ombre di una sentenza che mostra, ancora una volta, il ruolo di supplenza a cui sono chiamati i giudici di fronte all’inerzia legislativa e quali limiti e anche contraddizioni questa costrizione comporti.
L’articolo, movendo dalla decisione della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, ripercorre, in posizione critica, la disciplina del cognome dei figli e del cognome della moglie. L’immagine che restituisce la legislazione italiana è fortemente patriarcale e maschilista; molto lontana dal realizzare il principio di eguaglianza giuridica e morale dei componenti della coppia. La disciplina del cognome dei figli e della moglie è una occasione importante, per realizzare quel cambiamento capace di rendere il diritto vigente coerente alla legalità costituzionale e, soprattutto, convenzionale. Il cognome dei figli non può risolversi avendo esclusivo riguardo alla posizione dei genitori e la loro eguaglianza sostanziale, ma considerando la sua rilevanza nello sviluppo della sua personalità, come elemento significativo della sua identità. L’A., auspicando che la Corte costituzionale vorrà intervenire in modo deciso, individua una possibile soluzione, ispirata al principio del doppio cognome.
La sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C- 746/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea individua limiti all'accesso di autorità pubbliche ai dati relativi al traffico telefonico e telematico, che coinvolgono la loro richiesta e utilizzo a fini di indagine. Incombe ora sulla concreta attività di pubblici ministeri, difensori, giudici, uno “scenario mobile” suscettibile di essere affrontato con una serie di strumenti.
Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021
Quali saranno gli effetti sulla giurisprudenza italiana della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’ottobre 2020, che richiama gli ordinamenti nazionali (e dunque i giudici) al compito di contrastare l’utilizzo abusivo del contratto di somministrazione, pur in assenza di limiti espressi sanciti dalla direttiva 2008/104/Ce?
Il vaglio giurisdizionale sulle accuse relative alle falsità nelle c.d. autodichiarazioni COVID-19 costringe a riflettere su principi fondamentali, come il principio di legalità in materia penale, quello di sussidiarietà e sul diritto a non auto-incriminarsi; non ultimo, la questione impone di ragionare sull’utilità o meno della risposta penale verso un simile fenomeno.
Con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale ha preso posizione sui margini di intervento delle Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria, annullando il nucleo fondamentale di una legge valdostana, già sospesa in via cautelare. La portata della decisione trascende l’oggetto del contendere, investendo, quanto meno indirettamente, l’impalcatura normativa predisposta dalle istituzioni nazionali per affrontare l’epidemia.
Scheda sintetica delle sentenze della Corte costituzionale nn. 32 e 33 del 2021
Con sentenza del 25 marzo 2021, la Corte di Strasburgo, all’unanimità, ha escluso la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riguardo alla mancata audizione dei testimoni dell’accusa nell’ipotesi di riforma della sentenza assolutoria resa all’esito di giudizio abbreviato
La sentenza del Tribunale di Milano di condanna di un intervistatore della trasmissione televisiva Le Iene riconduce alla fattispecie di violenza privata la «coartazione alla comunicazione» con cui si forza una persona a rispondere a domande mentre una videocamera la riprende
Tra i molti profili critici che riguardano la campagna vaccinale in corso contro l’epidemia da Sars-CoV-2, si affaccia alle cronache quello che concerne la reazione del datore di lavoro contro il dipendente che rifiuta di vaccinarsi, costituendo in tal modo un potenziale fattore di contagio nei confronti di terzi.