Leggi e istituzioni - pagina 22
L’articolo esamina l’efficacia degli interventi di integrazione dei redditi adottati dal Governo nei primi mesi della pandemia tenendo conto anche di alcuni pre-esistenti difetti del sistema di Welfare. Partendo da questi difetti oltre che dai lasciti di lungo termine della pandemia l’articolo riflette poi sul possibile ruolo delle imposte patrimoniali.
Il pluralismo delle giurisdizioni è oggi, dopo una lunga vicenda storica, espressione del volto pluralistico del costituzionalismo contemporaneo: gli Autori delineano il quadro dei mutamenti intervenuti nella giurisdizione amministrativa e quello delle prospettive future, nel contesto del rapporto giurisprudenziale e istituzionale con la Corte di cassazione e con lo sguardo al più vasto orizzonte storico che il post-pandemia prepara.
Il meccanismo europeo di stabilità prevede forme di intervento originariamente disciplinate in sede sovranazionale sulla base delle esigenze di risposta a crisi economiche asimmetriche. L’emergenza epidemiologica sta producendo un mutamento di regole e di prospettiva.
Ciò che distingue il sapere del giudice rispetto a quello dello scienziato è l’accesso al fatto mediato da criteri normativi: ne discende che minore è la dipendenza dell’accertamento del fatto dal criterio giuridico, maggiore è la dipendenza del giudizio dall’accertamento del consulente tecnico. Il rapporto fra sapere giuridico e sapere tecnico va tuttavia collocato, come dimostra il tema delle neuroscienze, nel quadro dello straordinario livello di specializzazione del sapere tecnico-scientifico.
La presentazione del Rapporto sull’applicazione della legge n. 69/19.
I poteri dei giudici comuni nella triangolazione con la Corte costituzionale e la Corte di Lussemburgo, da un lato, e con la stessa Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, dall’altro lato, si modellano giocando sul filo del rasoio tra vincoli costituzionali puramente interni e vincoli, parimenti costituzionali, derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea e alla Cedu. Lo scritto illustra lo stato attuale della giurisprudenza costituzionale e comune, che è comunque ancora alla ricerca di un punto di equilibrio.
Un appello di studiosi di diritto e procedura penale per una rinnovata attenzione al carcere
Nel contributo qui pubblicato si esamina il c.d. d.d.l. Zan (in materia di omo-lesbo-bi-transfobia) dall’angolo visuale penalistico; si considera pertanto il rilievo costituzionale del bene giuridico protetto con le nuove previsioni incriminatrici, delineando quindi la fisionomia e i contenuti delle fattispecie che si intende introdurre con la novella. Il contributo si chiude con una interessante riflessione sull’uso del diritto penale in chiave antidiscriminatoria.
Un viaggio attraverso le più significative esperienze realizzative di UPP: obiettivi perseguiti e soggetti coinvolti nella difficile ricerca di un “valore aggiunto”. Il tema delle risorse, tra finalità produttive e approcci qualitativi. Infine, un contributo progettuale per la costituzione di alcuni (fra i tanti possibili) modelli di UPP.
La “pesatura” dei procedimenti (case weighting ) è un passaggio fondamentale ma complesso per avere una corretta descrizione dei carichi di lavoro. Le esperienze europee possono aiutarci a comprendere quale metodo potrebbe essere utilizzato in Italia e se ne vale la pena.
I testi base delle audizioni parlamentari sul d.d.l. A.C. n. 2435 di Edmondo Bruti Liberati, Federico Cafiero De Raho, Giandomenico Caiazza, Giovanni Canzio, Luca Poniz, Mauro Ronco, Nicola Russo, Giovanni Salvi.
Con nota della Direzione di Questione Giustizia.
Tutto lascia pensare che l’inibizione, disposta per legge, del potere di recesso unilaterale del datore, a fronte di ragioni connesse alla organizzazione delle sue attività, finisca con il durare (almeno?) un anno. Contemporaneamente appare emergere un legame tra questa scelta, con pochi precedenti nella storia della Repubblica, e l’evoluzione della pandemia, tornata da ultimo assai preoccupante.
L’A. ripercorre in sintesi la risalente polemica tra i sostenitori del cd. “attivismo” giurisprudenziale e quelli della judicial deference dei giudici verso il legislatore. Dopo aver messo in rilievo le ambiguità dell’una e dell’altra posizione, lo stesso A. constata la crisi delle categorie tradizionali derivante dal fatto che le costituzioni rigide, garantite e “cariche di princìpi” impongono al giudice costituzionale di curarsi dell’attuazione di tali princìpi, sulla base della considerazione che lasciare inattuata la Costituzione equivale a violarla, poiché si mantengono in vigore, per un tempo indeterminato, norme giuridiche che non dovrebbero più esserci. Occorre che negli ordinamenti democratici contemporanei si armonizzino continuamente il livello di “macrolegalità” costituzionale e quello di “microlegalità” del sistema normativo sottostante. Per ottenere questo risultato può non essere sufficiente la dottrina delle “rime obbligate”, come limite alle sentenze additive della Corte costituzionale, ma può essere inevitabile andare oltre, alla ricerca di riferimenti più ampi, sempre all’interno dell’ordinamento giuridico vigente. Queste generali osservazioni di metodo vengono infine saggiate su tre importanti pronunce sul suicidio assistito, la determinazione della pena “giusta” e la determinazione del minimo vitale per la sopravvivenza degli invalidi. Con esse la Corte non si è limitata al confronto astratto tra due norme, ma ha tentato di “rendere giustizia costituzionale” a chi l’aveva fiduciosamente richiesta.
L’A. si interroga sulla mutevole fisionomia strutturale e sull’incerta identità funzionale assegnate ai giudici popolari nei codici italiani di procedura penale, nel tentativo di comprendere le ragioni di un coinvolgimento dei cittadini comuni nell’amministrazione della giustizia penale che si è fatto, nel corso degli anni, sempre più marginale.
Pubblichiamo qui lo scritto di Massimo Donini dedicato agli Studi in onore di Lucio Monaco
In questo dialogo (immaginario) tra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale, l’Autore discute i più importanti passaggi argomentativi della n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, soffermandosi anche sul primo seguito presso la magistratura di sorveglianza. Il tutto nella consapevolezza che la prossima questione di costituzionalità, pendente alla Consulta, riguardante non il permesso premio ma la liberazione condizionale, potrà segnare uno snodo fondamentale nella giurisprudenza costituzionale in materia di automatismi legislativi: sentenze in forma di legge, che travalicano il perimetro costituzionale riservato al mestiere di giudice, che necessita in ogni caso di svolgersi in osservanza del principio di tassatività.
Nei saggi di Piergiorgio Morosini e di Costantino Visconti vengono analizzati, in sequenza, i rischi di penetrazione della criminalità organizzata nella società e nell’economia messe a dura prova dall’emergenza sanitaria ed economica, le forme di contrasto alle possibili infiltrazioni e gli strumenti di tutela delle imprese dal pericolo mafioso.
Nei saggi di Piergiorgio Morosini e di Costantino Visconti vengono analizzati, in sequenza, i rischi di penetrazione della criminalità organizzata nella società e nell’economia messe a dura prova dall’emergenza sanitaria ed economica, le forme di contrasto alle possibili infiltrazioni e gli strumenti di tutela delle imprese dal pericolo mafioso.
La decisione sulla permanenza in Consiglio superiore della magistratura di Davigo travalica il caso concreto e investe l’assetto della magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere
Il diritto è di fronte alla sfida della pandemia, che non sappiamo quanto durerà e se avrà modo – purtroppo – di ripresentarsi. Per affrontarla occorre avere ben presenti alcuni paradigmi generali e alcune premesse di contesto. Il più significativo dei paradigmi è l’assenza di una supremazia gerarchica del diritto alla salute sugli altri diritti. Quanto alle premesse di contesto, occorre ricordare che la Costituzione non ha bisogno d’essere riformata per introdurvi una specifica norma sulle emergenze e che il nostro ordinamento disciplina già con una certa precisione lo “stato di emergenza”, la cui dichiarazione è potenziale oggetto di sindacato giurisdizionale.
Il presente contributo mostra come la certificazione di morte per Covid-19 sia un processo complesso che mette in gioco componenti convenzionali (tra cui le regole dell’Organizzazione mondiale della sanità), fattuali (lo stato effettivo del paziente e la capacità diagnostica del medico), nonché scelte di valore. Quest’ultima componente emerge dalla nostra analisi filosofica del concetto di causalità in uso nella scheda di morte, che è meccanicistico ma con un criterio di selezione di tipo manipolazionistico, in cui si privilegia la condizione di più facile, efficace o urgente prevenzione.
Non c’è un prima e un dopo nella storia della comunicazione della Corte costituzionale. Fin dalla nascita, la Corte apre un canale con la società civile – di cui si sente “carne e sangue” – per rendere conto, farsi conoscere, promuovere la cultura costituzionale. La comunicazione è dovere, servizio, scelta etica e di democrazia. Questo senso della Corte per la comunicazione è un filo rosso lungo 64 anni, declinato con alti e bassi ma senza soluzione di continuità. Perciò un ritorno indietro sarebbe impossibile: semplicemente perché non esiste un indietro cui tornare. Semmai, esiste una “prospettiva comunicativa” che, grazie alla forte leadership istituzionale dimostrata dalla Corte in questi ultimi anni, continuerà ad arricchire le sue decisioni e contribuirà a (ri)costruire una comunità e un clima fondati su valori condivisi nonché il necessario rapporto di fiducia con i cittadini.
La pandemia e la sostituzione delle udienze in presenza con trattazione scritta e videoconferenza hanno riportato al centro del dibattito giuridico la questione dell'oralità nel processo. L'autore muove dalla constatazione che regole e prassi degli interrogatori e delle testimonianze non tengono conto delle raccomandazioni degli psicologi della testimonianza e che, anche per tale ragione, solo raramente portano informazioni realmente utili o cruciali; argomenta che ciò mina le fondamenta della testimonianza come prova centrale del processo penale, soprattutto nel contesto storico attuale, ove prove documentali e perizie tecniche guadagnano sempre maggior terreno a scapito dell'oralità, un'evoluzione che gli architetti dei codici di procedura penale e civile ottocenteschi non potevano certo immaginare; conclude che è ormai indispensabile una riforma profonda delle regole sulla testimonianza e sull'interrogatorio, prevedendo l'eccezionalità della sua ammissibilità come mezzo di prova.
A partire da una ricognizione delle diverse risposte fornite dal legislatore alle questioni di regolarità/irregolarità del rapporto di lavoro emerse nella fase dell’emergenza, l’Autrice si propone di introdurre il più ampio e complesso rapporto tra legalità e lavoro nella prospettiva del diritto che se ne occupa con il supporto di alcune riflessioni di metodo elaborate in recenti ricerche dedicate al lavoro e alla salute e sicurezza della salute dei migranti. Tali questioni sono relative al sostegno al reddito, all’emersione di rapporti di lavoro irregolari, soprattutto degli stranieri, e alla gestione del mercato del lavoro, ivi compreso il caporalato
Il saggio analizza la crisi in corso con riguardo alle sue specificità di genesi ed effetti determinati dalla pandemia. Si confronta con i provvedimenti contingenti assunti per fronteggiarla e con le possibili strategie di ripartenza e di più lungo respiro degli attori istituzionali, delle imprese, del lavoro e delle parti sociali. Come sempre avvenuto nella storia del nostro paese, si confrontano due possibili opzioni: partire dalla crisi per innestare un profondo processo di cambiamento sociale governato dalle istituzioni pubbliche ma che attraversi l’intero corpo sociale; ovvero l’ennesima occasione perduta magari all’insegna di un gattopardismo di ritorno. La vicenda si gioca soprattutto sul fronte del lavoro.
L’approvazione del new deal per i consumatori (dir. UE 2019/2161) offre l’occasione per una riflessione sui rapporti, sempre più complessi, tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale, alla ricerca di un nuovo equilibrio all’insegna dell’effettività
Per la prima volta nella mia vita non andrò a votare, associando peraltro al non voto un significato politico.
La revisione che ci apprestiamo a votare finisce per sfibrare la rappresentanza parlamentare, con il pericolo che in futuro se ne possa predicare in maniera definitiva l’ irrilevanza