Articoli di Questione Giustizia su diritto penale - pagina 2
Il giurista moderno non può interessarsi soltanto delle norme e della loro applicazione o disapplicazione, relegando in secondo piano l’esame del corpo sociale e lo studio delle realtà da cui nasce la criminalità. Al rifiuto di tutte le diverse forme di “uso politico” della criminalità deve accompagnarsi un approccio razionale e pragmatico che individui adeguati strumenti di risanamento sociale e di trattamento del delinquente, dimostrando che lo Stato può ridurre il costo dei fenomeni criminali grazie all’impiego di metodi scientificamente corretti.
Si avvicina la scadenza del giugno 2021 fissata dalla Corte costituzionale per la sua pronuncia sul “carcere per i giornalisti” dopo la sollecitazione rivolta al Parlamento ad intervenire, entro un anno, sul tema della diffamazione a mezzo stampa. Dall’approssimarsi di questa data e dagli spunti offerti dalla cronaca traiamo l’occasione per affrontare due questioni estremamente attuali: le querele e le azioni civili dei magistrati per notizie ritenute false e diffamatorie e il cahier de doléances dei giornalisti per la vigente disciplina della diffamazione a mezzo stampa.
Il vaglio giurisdizionale sulle accuse relative alle falsità nelle c.d. autodichiarazioni COVID-19 costringe a riflettere su principi fondamentali, come il principio di legalità in materia penale, quello di sussidiarietà e sul diritto a non auto-incriminarsi; non ultimo, la questione impone di ragionare sull’utilità o meno della risposta penale verso un simile fenomeno.
Il rapido succedersi di disposizioni normative anche in materia penale mette a dura prova l’interprete chiamato oggi a valutare le notizie di reato relative alle violazioni delle misure dettate per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall’epidemia da Coronavirus dopo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Si pongono dunque diversi temi di riflessione cui l’interprete deve dare risposta in riferimento ai casi che possono prospettarsi, alla luce dei principi costituzionali e senza tralasciare le esigenze di contrasto della pandemia.
La sentenza del Tribunale di Milano di condanna di un intervistatore della trasmissione televisiva Le Iene riconduce alla fattispecie di violenza privata la «coartazione alla comunicazione» con cui si forza una persona a rispondere a domande mentre una videocamera la riprende
Al centro di un incrocio strategico per contrastare la criminalità mafiosa e terrorista, il regime del “carcere duro” è senza dubbio un istituto giuridico al centro di forti polemiche. Occorre rivalutarne criticamente l’attualità, l’utilità, la tenuta nel corso del tempo.
Le misure di sostegno che lo Stato ha varato nel corso dell’epidemia COVID - indispensabili per fronteggiare la crisi economica e sociale - comportano rischi di indebito accesso ai finanziamenti previsti e di illecita appropriazione di risorse pubbliche. Di qui l’esigenza di analizzare i meccanismi delle principali misure economiche messe in campo dallo Stato, di verificare l’applicabilità delle norme penali vigenti alle condotte illecite e di elaborare progetti investigativi adeguati a contrastarle.
Il 24 marzo 2021 la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter dell’ ordinamento penitenziario nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Sotto la formula tecnica si nasconde la questione della legittimità dell’ergastolo ostativo. Pubblichiamo, in proposito, la riflessione di Giovanni Fiandaca. Non si tratta soltanto della recensione a E. Dolcini, F. Fiorentin, D. Galliani, R. Magi, A. Pugiotto, Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, Giappichelli, Torino, 2020. Il commento al volume diventa occasione per una meditazione a tutto tondo sulla pena perpetua e sul regime differenziato del 41-bis.
Qui di seguito, la recensione ad una importante riflessione critica – svolta a più voci e con una pluralità di approcci – sulla riforma della legittima difesa
Recensione a V. Manes e M. Caianiello, Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi, Giappichelli Editore, Torino 2020. Un libro che risponde al bisogno di organicità e sistematicità di una materia viva e incandescente, senza imbrigliarla in schemi stereotipati.
Un appello di studiosi di diritto e procedura penale per una rinnovata attenzione al carcere
Nel contributo qui pubblicato si esamina il c.d. d.d.l. Zan (in materia di omo-lesbo-bi-transfobia) dall’angolo visuale penalistico; si considera pertanto il rilievo costituzionale del bene giuridico protetto con le nuove previsioni incriminatrici, delineando quindi la fisionomia e i contenuti delle fattispecie che si intende introdurre con la novella. Il contributo si chiude con una interessante riflessione sull’uso del diritto penale in chiave antidiscriminatoria.
La recensione a M. Bortolato, E. Vigna, Vendetta pubblica. Il carcere in Italia, Laterza, 2020, diventa occasione per un’analisi a tutto tondo delle ideologie e delle visioni della penalità
Una lettura di Regime ostativo ai benefici penitenziari, di Veronica Manca, Giuffré, 2020.
Il volume recensito – una bussola preziosa e indispensabile per orientarsi nella complessità delle preclusione ostative che costellano la penalità penitenziaria – costituisce occasione per fare il punto della situazione sulla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e sull’attività del legislatore
Pubblichiamo qui lo scritto di Massimo Donini dedicato agli Studi in onore di Lucio Monaco
Le nuove norme a tutela degli operatori della sanità rispondono in maniera articolata, ma anche con strumenti penali tradizionali, a fenomeni di violenza originati da cause sociali emergenti
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sull'irragionevole esclusione della ricettazione di particolare tenuità dall'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con la sentenza n. 156 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consente l’applicazione di tale istituto a tutti i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. La pronuncia rappresenta l’inevitabile conseguenza dell’ingiustificata inerzia del legislatore rispetto al monito rivoltogli nella pronuncia n. 207 del 2017, e al contempo una limpida testimonianza della sempre maggiore disponibilità, da parte del giudice delle leggi, a far ricorso al parametro della ragionevolezza nel sindacato sulle scelte di incriminazione, che viene questa volta impiegata pure in assenza di rime obbligate.
La recensione al recente volume di Michele Papa
Nel luglio 2018, alcuni migranti tengono condotte violente per impedire ai membri dell’equipaggio dell’imbarcazione che li ha soccorsi di consegnarli alla Guardia costiera libica. La Corte di appello di Palermo ha condannato gli imputati, ribaltando il giudizio assolutorio reso dal GUP presso il Tribunale di Trapani che aveva ravvisato la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Il confronto tra le due sentenze è l’occasione per riflettere – oltre che sul merito delle due decisioni – sul tema della motivazione delle sentenze penali.
L'emergenza epidemiologica ha reso necessarie misure di contenimento, presidiate anche da sanzioni penali, e prefigura la possibile applicazione di norme penali sul reato di epidemia e sulla responsabilità in ambito sanitario. Per ciascuno di questi temi i principi generali e gli orientamenti giurisprudenziali vengono posti a confronto con le specificità dell'emergenza, ricostruendo un quadro di diritto penale della condizione di epidemia.
Le iniziative legislative volte a contrastare la crisi economica generata dall'epidemia non sono prive di conseguenze sul piano del diritto penale. Occorre individuare le aree di pericolo e i possibili abusi che si annidano dietro le misure di sostegno economiche, al fine di verificare le deviazioni che interessano la giurisdizione penale e di indicare possibili strumenti di reazione.
L’universo del lavoro sfruttato assume forme, che non coincidono con quelle tradizionali della subordinazione, in primo luogo perché svanisce la classica figura datoriale, centro di imputazione della responsabilità. Questo polimorfismo potrebbe indebolire l’efficacia della reazione penale
Il Tribunale di Milano accerta sufficienti indizi di approfittamento dello stato di bisogno di lavoratori “vulnerabili” ed applica a Uber Italy s.r.l. l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011. Sulla scorta del principio costituzionale espresso dall'art. 41, un istituto preventivo pensato per contenere la criminalità organizzata è applicato ad un'ipotesi di criminalità da profitto, consentendo la bonifica dell’azienda e il suo recupero all’economia legale.
Una ricostruzione della giurisprudenza in materia di coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, come presupposto per alcune indicazioni pratiche