Diritti senza confini - pagina 3
Le scelte del legislatore in occasione dell’ultimo provvedimento per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari hanno per un verso facilitato gli illeciti comportamenti di alcuni datori di lavoro e nel contempo reso inutilmente difficoltoso alla maggior parte dei datori di lavoro onesti l’esito positivo delle procedure intraprese
Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.
I registri anagrafici svolgono una funzione demografica di fondamentale importanza per il governo del Paese.
L’iscrizione in tali registri rappresenta infatti la persona nella verità del suo vivere spazio/temporale, configurandosi la dichiarazione di residenza come esercizio di un diritto/dovere fondamentale espressivo della dignità sociale del dichiarante il cui diniego impedisce l’esercizio dei diritti sociali e politici e ostacola le funzioni di governo del territorio. L’Autore segnala sia le difficoltà incontrate dagli utenti nel dichiarare la propria residenza all’indirizzo di effettiva abitazione, sia gli ostacoli posti all’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora o senza tetto; con particolare ma non esclusivo riguardo alle anagrafi capitoline. Il danno anagrafico che ne consegue, per la sua estensione e gravità sociale, interroga l’interprete, consapevole dell’insufficienza della sola tutela in forma specifica, sulla funzione preventiva oltre che risarcitoria delle tecniche di tutela amministrate dalla Giustizia Civile.
Nota sulla sentenza n. 2453 del 2021
L’articolo traccia l’evoluzione della normativa relativa alla regolamentazione delle attività di soccorso in mare da parte delle ONG (a partire dal codice di condotta di Minniti del 2017, sino al cd. decreto Lamorgese del 2020), sforzandosi di individuare le peculiarità e le linee di fondo comuni dei diversi interventi succedutisi negli ultimi anni.
Un passo avanti nell’adozione di strumenti di coordinamento tra i sistemi della protezione internazionale e della protezione delle vittime di tratta e di meccanismi standardizzati di referral. Le possibili ulteriori prospettive.
Commento all’ordinanza interlocutoria n. 28316/2020
Le recenti pronunce di alcune Corti nazionali – Italia, Francia e Germania - contribuiscono a porre le basi per la creazione di un nuovo filone giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento di forme di protezione nazionale per cause di migrazione a carattere ambientale. L’interpretazione evolutiva e dinamica delle norme in materia di diritti umani alla luce degli effetti di disastri ambientali e climatici e dell’inquinamento atmosferico operata dai giudici nazionali contrasta con il persistente non riconoscimento, sia nel diritto internazionale sia nel diritto dell’Unione, della categoria dei migranti ambientali.
L’obiettivo di questo contributo è quello di fornire alcuni strumenti di lettura, utili per comprendere i processi e le tendenze in atto, a partire dall’esame dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari che riguardano la protezione internazionale per cercare di mettere in evidenza gli effetti delle recenti modifiche normative intervenute, sia sugli esiti dell’esame delle domande, sia sulle procedure di impugnazione delle decisioni assunte dalle Commissioni territoriali.
L’analisi diacronica relativa all'andamento e all’esito dei procedimenti di protezione internazionale contiene preziose informazioni per i soggetti coinvolti: Unione Europea, CSM, Corte di Cassazione, Sezioni specializzate dei Tribunali, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Easo, enti locali e per le organizzazioni sociali impegnate nell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Seppur le tutele nei confronti dei richiedenti asilo abbiano assunto perimetri sempre più incerti, il dato obiettivo che emerge dall’analisi dei dati è che, ancora oggi, oltre la metà delle domande di protezione internazionale, all'esito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, trova accoglimento.
Una azione popolare promossa da due cittadini residenti in Puglia è l’occasione della recente e innovativa sentenza della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, con cui si affronta il delicato tema della detenzione amministrativa delle persone straniere, delle condizioni del trattenimento e delle ricadute, in termini di responsabilità dei singoli cittadini ed eventualmente di danno, sulla collettività.
L’utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti falsi, quale aggravante del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, comporta un aumento di pena quintuplicata nel minimo e triplicata nel massimo rispetto alla fattispecie base, della cui legittimità dubita il Tribunale di Bologna, per violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Il che suggerisce di esplorare la legittimità delle elevate sanzioni pecuniarie previste per la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale e per i reati connessi all’esecuzione dei provvedimenti ablativi. Utili spunti di riflessione derivano anche dalla questione di legittimità della riserva geografica della scriminante umanitaria, ritenuta irrilevante dai giudici a quo.
Il presente contributo esamina l’ordinanza adottata il 18.1.2021 dal Tribunale di Roma, con cui è stato accolto il ricorso urgente presentato da un cittadino pakistano, riammesso nel luglio del 2020 dall’Italia alla Slovenia, da qui in Croazia e quindi in Bosnia. L’ordinanza ha posto in luce la contrarietà della prassi attuata dalle autorità di frontiera, sulla base di un accordo bilaterale di riammissione, alla luce delle norme italiane, internazionali e dell’Unione europea, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente, sulla base dell’art. 10, c. 3, Cost. di fare ingresso in Italia al fine di presentare la domanda di protezione internazionale.
Il processo di protezione internazionale presenta profili di grande interesse sul piano teorico (la natura autodeterminata della domanda, il rapporto tra oralità e pubblicità dell’udienza, la valorizzazione della testimonianza della parte, la calibratura dell’onere della prova, il ruolo dei poteri istruttori del giudice), oltre che, naturalmente, di estrema rilevanza sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali che ne sono oggetto.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo, e sulla scorta della necessaria distinzione tra la cd. Dispositionsmaxime, che fa riferimento “all’essere padroni dell’oggetto della contesa”, e la cd. Verhandlungsmaxime, che riguarda invece “la determinazione del materiale di fatto e dei mezzi per provarlo”, l’A. affronta le questioni relative al mutamento delle circostanze allegate dal richiedente nel passaggio tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale, per poi ricostruire gli oneri di allegazione gravanti sul ricorrente, questa volta al momento della introduzione del giudizio e nello sviluppo successivo del procedimento; concludendo con l’esame delle conseguenze dell’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio e la rilettura del rapporto tra accertamento officioso e valutazione di credibilità.
Le controversie in materia di protezione internazionale si confrontano con il giudizio di legittimità in una condizione di complessiva sofferenza. La sinergia fra avvocatura e magistratura può essere utile a far “rispecchiare la legge nella legge” senza abolire “l’immagine dell’uomo”. Il contributo intende mettere a fuoco sia i più recenti sviluppi della giurisprudenza della Cassazione, sia la necessità che l’approccio della difesa all’impugnazione di legittimità sia consapevole dei limiti di ammissibilità con i quali si deve confrontare.
Un breve commento ad una recente pronuncia del Tribunale di Milano, Sez. specializzata immigrazione, in materia di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, in ragione della prolungata assenza dal territorio italiano.
Il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è stato cancellato dalla sentenza n. 186 del 2020 della Corte costituzionale. La disciplina annullata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in ragione della sua «intrinseca irrazionalità» in relazione ai suoi stessi fini: una decisione importante, anche per il riflesso conformativo che esercita sul successivo esercizio dell’attività legislativa e amministrativa in materia di disciplina delle condizioni di soggiorno e di residenza degli stranieri.
Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte cassa la decisione dei Giudici di merito che – accogliendo la domanda di ricongiungimento familiare formulata da un cittadino pakistano nei confronti del fratello minore, a lui affidato dalla madre sulla base di una convenzione privata – hanno omesso il riferimento all’istituto della kafalah.
Con una recente pronuncia, la Cassazione torna sul tema fondamentale della necessità di stabilire un contatto diretto tra il giudice ed il richiedente asilo attraverso lo strumento processuale dell’audizione.
Il decreto legge n. 130/2020 contiene varie disposizioni che vanno certamente, talvolta efficacemente, nel senso dell’attuazione degli obblighi costituzionali e internazionali del nostro paese in tema protezione internazionale: tra queste l’introduzione del nuovo istituto della protezione speciale per tutela del rispetto della vita privata e familiare. Restano però gravi, talora intollerabili lacune, tra cui la persistenza di inutili discriminazioni, a proposito della revoca della cittadinanza, e i riflessi irrisolti della “questione libica” sui diritti umani e l’accoglienza dei migranti.
Con questo complesso provvedimento denso di implicazioni sul ruolo del giudice , del processo civile, della giurisdizione e dell'interpretazione, Luciana Breggia si congeda dalla magistratura, al termine di un percorso ricchissimo di suggestioni culturali ed impegni morali.
Ve lo offriamo con l'ispirato commento di Remo Caponi che con Luciana e con noi ha condiviso e condivide tante riflessioni.
Il tema è quello della rinuncia al diritto alla protezione internazionale come conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio, richiesta dall'autorità amministrativa per l'accesso alla procedura di emersione ex art. 103 comma 2 D.L 19.5.2020.
Chi, come noi, ha avuto la fortuna di lavorare accanto a Luciana non potrà mai dimenticare il senso profondo dei piccoli passi sempre ostinatamente rivolti a cercare e svelare la natura delle cose e delle persone, dentro il diritto che le riveste e che talvolta rischia di nasconderle.
Di questo percorso rimane una traccia indelebile nella storia della magistratura civile.
Un affettuoso saluto a Luciana in vista dei prossimi comuni appuntamenti.
Pubblichiamo due dei contributi, su un tema di forte attualità, tra quelli del Seminario svoltosi in Cassazione il 18 febbraio 2020, i cui atti saranno raccolti in un e-book di imminente pubblicazione
Breve illustrazione della questione dal punto di vista del difensore del ricorrente
Pubblichiamo due dei contributi, su un tema di forte attualità, tra quelli del Seminario svoltosi in Cassazione il 18 febbraio 2020, i cui atti saranno raccolti in un e-book di imminente pubblicazione
E’ configurabile un obbligo processuale sanzionabile di procedere all’audizione personale del richiedente oltre a quello relativo alla comparizione delle parti?
Pubblichiamo due dei contributi, su un tema di forte attualità, tra quelli del Seminario svoltosi in Cassazione il 18 febbraio 2020, i cui atti saranno raccolti in un e-book di imminente pubblicazione
Pubblichiamo due dei contributi, su un tema di forte attualità, tra quelli del Seminario svoltosi in Cassazione il 18 febbraio 2020, i cui atti saranno raccolti in un e-book di imminente pubblicazione
Molte conferme e poche novità nel Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, con il quale la Commissione Von der Leyen presenta il suo programma di legislatura e riavvia il cammino delle riforme in materia di immigrazione e asilo
Dopo la soppressione del grado di appello, il ruolo della Corte di Cassazione ha acquisito, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, un’eccezionale rilevanza, non solo per le dimensioni del relativo contenzioso, ma anche per il contributo fornito dalla giurisprudenza di legittimità alla definizione della natura del giudizio di accertamento della protezione e dello stesso diritto di asilo
La legislazione in materia di protezione obbliga il giudice a confrontarsi con fonti non nazionali e a trovare la regola del caso fra più livelli di normazione e di interpretazione: più che mai, in conseguenza, è essenziale l’intervento nomofilattico della Corte di legittimità per assicurare la garanzia dell’applicazione prevedibile.