Articoli di Questione Giustizia su corte costituzionale - pagina 2
Un giudizio sull’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale che mette in luce, oltre ai profili positivi, alcuni rischi. Uno più di tutti: quello di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.
Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021
Con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale ha preso posizione sui margini di intervento delle Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria, annullando il nucleo fondamentale di una legge valdostana, già sospesa in via cautelare. La portata della decisione trascende l’oggetto del contendere, investendo, quanto meno indirettamente, l’impalcatura normativa predisposta dalle istituzioni nazionali per affrontare l’epidemia.
Due recenti interventi, la sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, e l’audizione alla Commissione Giustizia del Senato della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, offrono lo spunto per una ricognizione dei temi che più da vicino riguardano la stessa collocazione istituzionale della magistratura onoraria, tra le funzioni di supporto alla magistratura ordinaria, con l’inserimento nell’ufficio per il processo, come delineato dalla riforma Orlando, e l’assunzione di un ruolo autonomo nell’amministrazione diretta della giustizia. Senza dimenticare il percorso che si sta svolgendo per il riconoscimento di tutele che discendono dall’attribuzione al magistrato onorario della qualità di “lavoratore”, come desunta dal diritto eurounitario.
L'editoriale al numero 4/2020 di Questione Giustizia trimestrale, dedicato alla giustizia costituzionale
I ricordi del presidente emerito sui nove anni vissuti alla Corte, dipinta nelle pieghe più vivide del suo operato, si intrecciano a una riflessione più ampia sul ruolo del Giudice costituzionale nei suoi rapporti con il Legislatore e le Corti internazionali.
L’utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti falsi, quale aggravante del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, comporta un aumento di pena quintuplicata nel minimo e triplicata nel massimo rispetto alla fattispecie base, della cui legittimità dubita il Tribunale di Bologna, per violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Il che suggerisce di esplorare la legittimità delle elevate sanzioni pecuniarie previste per la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale e per i reati connessi all’esecuzione dei provvedimenti ablativi. Utili spunti di riflessione derivano anche dalla questione di legittimità della riserva geografica della scriminante umanitaria, ritenuta irrilevante dai giudici a quo.
Nel Paese, collocato tra l’Unione Europea e la Russia, è in atto una profonda crisi tra la Corte Costituzionale ed il resto delle Istituzioni democratiche. E’ il frutto avvelenato della tensione tra la vocazione europeista del Paese e la coalizione di forze oligarchiche, conservatrici e filorusse, ancora estremamente vitali in Ucraina.
Con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha risposto ai dubbi da più parti avanzati sulla normativa che ha disposto la sospensione della prescrizione come effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze durante il periodo di maggiore gravità della pandemia da Covid-19.
Accanto all’intrinseco interesse per le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dato conto della compatibilità delle norme scrutinate, nella vicenda emerge un altro profilo meritevole di attenzione. Il dissenso, reso pubblico dal giudice relatore, sulla soluzione adottata e la sua conseguente e fisiologica sostituzione per la redazione della sentenza ripropongono il tema della pubblicità delle opinioni dissenzienti.
L’alternativa tra attivismo e deferenza del giudice interessa il diritto, ma non si fonda su precise categorie giuridiche. Semmai, essa rimanda all’autointerpretazione del giudice, alla posizione istituzionale ch’egli si riconosce e al tipo di rapporto ch’egli concepisce fra interpretazione e testo. In questa prospettiva, presenta criticità insormontabili la dottrina secondo la quale al giudice sarebbe consentito (e addirittura richiesto) assicurare la giustizia del caso singolo più che la corretta applicazione della legge. Resta però fermo il potere-dovere del giudice di adire la Corte costituzionale laddove tale applicazione producesse risultati illegittimi.
Il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è stato cancellato dalla sentenza n. 186 del 2020 della Corte costituzionale. La disciplina annullata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in ragione della sua «intrinseca irrazionalità» in relazione ai suoi stessi fini: una decisione importante, anche per il riflesso conformativo che esercita sul successivo esercizio dell’attività legislativa e amministrativa in materia di disciplina delle condizioni di soggiorno e di residenza degli stranieri.
Nella rubrica Controvento del 25 novembre scorso, la Rivista aveva chiesto ai candidati all’elezione a giudice costituzionale di rispondere ad alcune sollecitazioni su temi ritenuti significativi. Hanno risposto Adelaide Amendola, Giorgio Fidelbo, Luigi Salvato, Maria Rosaria San Giorgio, che ringraziamo vivamente. Pubblichiamo di seguito il testo del Controvento e i quattro interventi ricevuti.
I poteri dei giudici comuni nella triangolazione con la Corte costituzionale e la Corte di Lussemburgo, da un lato, e con la stessa Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, dall’altro lato, si modellano giocando sul filo del rasoio tra vincoli costituzionali puramente interni e vincoli, parimenti costituzionali, derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea e alla Cedu. Lo scritto illustra lo stato attuale della giurisprudenza costituzionale e comune, che è comunque ancora alla ricerca di un punto di equilibrio.
L’A. ripercorre in sintesi la risalente polemica tra i sostenitori del cd. “attivismo” giurisprudenziale e quelli della judicial deference dei giudici verso il legislatore. Dopo aver messo in rilievo le ambiguità dell’una e dell’altra posizione, lo stesso A. constata la crisi delle categorie tradizionali derivante dal fatto che le costituzioni rigide, garantite e “cariche di princìpi” impongono al giudice costituzionale di curarsi dell’attuazione di tali princìpi, sulla base della considerazione che lasciare inattuata la Costituzione equivale a violarla, poiché si mantengono in vigore, per un tempo indeterminato, norme giuridiche che non dovrebbero più esserci. Occorre che negli ordinamenti democratici contemporanei si armonizzino continuamente il livello di “macrolegalità” costituzionale e quello di “microlegalità” del sistema normativo sottostante. Per ottenere questo risultato può non essere sufficiente la dottrina delle “rime obbligate”, come limite alle sentenze additive della Corte costituzionale, ma può essere inevitabile andare oltre, alla ricerca di riferimenti più ampi, sempre all’interno dell’ordinamento giuridico vigente. Queste generali osservazioni di metodo vengono infine saggiate su tre importanti pronunce sul suicidio assistito, la determinazione della pena “giusta” e la determinazione del minimo vitale per la sopravvivenza degli invalidi. Con esse la Corte non si è limitata al confronto astratto tra due norme, ma ha tentato di “rendere giustizia costituzionale” a chi l’aveva fiduciosamente richiesta.
Nell’ultimo periodo vengono segnalati (e, da parte di alcuni, contestati) fenomeni di “riaccentramento” del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Risalendo alle origini delle “spinte centripete” nel giudizio incidentale, occorre porsi alcune domande: la Corte ha rispettato le regole che disciplinano il giudizio incidentale? Come incidono questi orientamenti sui rapporti con gli altri poteri dello Stato? La conclusione è nel senso che la Corte non pare aver forzato le regole processuali né usurpato prerogative del Parlamento e dei giudici comuni, ma ha cercato di attuare i principi di costituzionalità e di certezza del diritto, evitando forzature e “sovraesposizioni”.
In questo dialogo (immaginario) tra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale, l’Autore discute i più importanti passaggi argomentativi della n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, soffermandosi anche sul primo seguito presso la magistratura di sorveglianza. Il tutto nella consapevolezza che la prossima questione di costituzionalità, pendente alla Consulta, riguardante non il permesso premio ma la liberazione condizionale, potrà segnare uno snodo fondamentale nella giurisprudenza costituzionale in materia di automatismi legislativi: sentenze in forma di legge, che travalicano il perimetro costituzionale riservato al mestiere di giudice, che necessita in ogni caso di svolgersi in osservanza del principio di tassatività.
Lo scritto si propone di esaminare alcune delle più significative pronunce della Corte costituzionale rese nell’ultimo lustro nella materia amministrativa, analizzandone, in particolare, i contenuti, le rationes e i residui profili problematici.
Le sentenze oggetto di esame, che tagliano trasversalmente il moderno diritto amministrativo – dai rapporti tra azione di annullamento ed azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo alla natura primariamente soggettiva della giurisdizione amministrativa, dal contrasto del giudicato con le sopravvenute sentenze della Corte EDU alla definizione dell’ambito del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione e alla tutela del terzo nella SCIA – mostrano una Corte costituzionale forte, che negli ultimi anni, anche in questa materia, ha riscoperto la sua assoluta centralità nell’architettura costituzionale.
Non c’è un prima e un dopo nella storia della comunicazione della Corte costituzionale. Fin dalla nascita, la Corte apre un canale con la società civile – di cui si sente “carne e sangue” – per rendere conto, farsi conoscere, promuovere la cultura costituzionale. La comunicazione è dovere, servizio, scelta etica e di democrazia. Questo senso della Corte per la comunicazione è un filo rosso lungo 64 anni, declinato con alti e bassi ma senza soluzione di continuità. Perciò un ritorno indietro sarebbe impossibile: semplicemente perché non esiste un indietro cui tornare. Semmai, esiste una “prospettiva comunicativa” che, grazie alla forte leadership istituzionale dimostrata dalla Corte in questi ultimi anni, continuerà ad arricchire le sue decisioni e contribuirà a (ri)costruire una comunità e un clima fondati su valori condivisi nonché il necessario rapporto di fiducia con i cittadini.