Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di luglio-agosto 2022

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nei mesi di luglio e agosto 2022

Tra le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dei mesi di luglio e di agosto si segnalano, anzitutto, una pronuncia della Grande Camera su una procedura d’infrazione per la mancata attuazione di una sentenza (Kavala c. Turchia), nonché due sentenze di condanna nei confronti dell’Italia, riguardanti, la prima gli obblighi di protezione dello Stato nei confronti delle vittime di violenza domestica (M.S. c. Italia), la seconda le garanzie procedurali che devono assistere l’accertamento dell’età dello straniero non accompagnato che si dichiari minorenne (Darboe e Camara c. Italia). Le altre pronunce selezionate riguardano la legittimità di misure che incidono sulla libertà sindacale (Association of Civil Servants and Union for Collective Bargaining e altri c. Germania) e sul diritto al rispetto alla vita privata, relativamente al diritto alla riservatezza (Y.G. c. Russia) e alla sessualità dei detenuti (Chocholáč c. Slovenia).

 

In Association of Civil Servants and Union for Collective Bargaining e altri c. Germania la Corte affronta la questione della legittimità della legislazione che regola l’applicabilità dei contratti collettivi in conflitto, in favore di quelli conclusi dal sindacato maggiormente rappresentativo. La Corte ha stabilito che le restrizioni introdotte dalla legislazione non rappresentano una compressione dell’elemento essenziale della libertà sindacale protetta dalla Convenzione in quanto restano garantiti i diritti sindacali primari, tra cui il diritto alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Al contrario, la legislazione è stata giudicata proporzionata e volta a perseguire l’obiettivo legittimo di garantire il corretto funzionamento del sistema di contrattazione collettiva nell'interesse sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Il caso M.S. c. Italia sottopone nuovamente alla Corte episodi di violenza domestica non prontamente gestiti o giudicati dalle autorità nazionali. La Sezione Prima si avvale di un test ormai consolidato per valutare l’adempimento degli obblighi sia materiali che procedurali derivanti dall’art. 3 della Convenzione (riassunti nella sentenza della Grande Camera nel caso Kurt c. Bulgaria). La violazione viene accertata, sotto il profilo procedurale, in relazione al decorso della prescrizione, che ha determinato l’impunità dell’autore della violenza. Benché la prescrizione (con essa la violazione convenzionale) sia qui dipesa dall’inerzia serbata in concreto dai giudici, l’aspetto più interessante della sentenza risiede nei sospetti di inadeguatezza delle norme sull’estinzione del reato. Ciò sembra emergere in due occasioni: quando la Corte menziona l’avvicendamento delle riforme del 2019 e 2021; quando sottolinea che l’inerzia dei giudici (già di per sé sufficiente per ritenere la violazione) è incompatibile con la disciplina interna sulla prescrizione.

La pronuncia Chocholáč c. Slovenia tocca il tema del diritto alla sessualità delle persone ristrette. Decidendo sul ricorso proposto da un ergastolano sottoposto a sanzione disciplinare per il possesso di immagini pornografiche, la Corte ha condannato lo Stato per la violazione dell’art. 8 Cedu, ritenendo che il divieto assoluto di detenere siffatto materiale non costituisca una misura necessaria in un ordinamento democratico.

A seguire, la Grande Camera si pronuncia in ordine a una procedura d’infrazione promossa dal Comitato dei Ministri ex art. 46 §§ 1 e 4 della Convenzione contro la Turchia, stante l’inadempimento dell’obbligo di eseguire una precedente sentenza (Kavala c. Turchia) che accertava l’illegittimità della custodia cautelare del ricorrente e ordinava il rilascio di quest’ultimo. La Corte ha rilevato l’assenza di buona fede dell’autorità nazionali, non solo nel 2019, quando ha accertato la violazione degli artt. 5 e 18 della Convenzione (l’art. 18, in particolare, concerne lo sviamento di potere nell’imposizione di limiti ai diritti umani), ma anche successivamente, per aver mantenuto in carcere il ricorrente alla luce di un’accusa formalmente definita nuova e invero mera riqualificazione di fatti già valutati dalla Corte e ritenuti insufficienti per la custodia cautelare. Le autorità nazionali hanno dunque abusato degli strumenti penali.

Il caso Darboe e Camara c. Italia scaturisce dal collocamento di uno straniero non accompagnato, che si era dichiarato minore di età, in un centro di accoglienza per adulti. La Corte ha riscontrato una violazione degli obblighi positivi incombenti sullo Stato italiano, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, di assicurare garanzie procedurali adeguate relativamente all’age-assessment process. Nell’economia della decisione, assume particolare rilievo il fatto che la Corte consideri il principio della presunzione di minore età «un elemento inerente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata dello straniero non accompagnato che si dichiara minore». La Corte, inoltre, ha riscontrato nella permanenza del ricorrente nel centro di accoglienza per adulti di Cona una violazione dell’art. 3 Cedu e, posta l’assenza di rimedi  giurisdizionali effettivi per reagire alle condizioni di vita ivi subite e all’esito della procedura di age-assessment, ha ritenuto altresì violato l’art. 13 Cedu, in relazione agli art. 3 e 8.

La causa Y.G. c. Russia riguarda la raccolta di dati sanitari del ricorrente (insieme a quelli di numerose altre persone) in una banca dati messa in vendita sul mercato. Il ricorrente lamenta l’illegittima raccolta e memorizzazione dei dati personali da parte delle autorità preposte al loro trattamento in una banca dati, senza un’adeguata garanzia sulla loro la riservatezza. Si lamenta altresì il mancato assolvimento all’obbligo positivo di svolgere un'indagine effettiva sulla illecita divulgazione dei dati sanitari.

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Sentenza della Corte Edu, 5 luglio 2022, ric. nn. 815/18, 3278/18, 12380/18, 12693/18, 14883/18, Association of Civil Servants and Union for Collective Bargaining e altri c. Germania

Oggetto: Articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione e di associazione) – costituire e aderire a sindacati – normativa che rende inapplicabili contratti collettivi contrastanti stipulati da sindacati minoritari, nell’ambito del margine di apprezzamento dello Stato convenuto – limitata portata della restrizione, che non pregiudica un elemento essenziale della libertà sindacale – interferenza che persegue il rilevante obiettivo di garantire il corretto funzionamento del sistema di contrattazione collettiva nell’interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro.

I ricorrenti sono tre sindacati tedeschi - l’Associazione dei dipendenti pubblici e Unione per la contrattazione collettiva, il Marburger Bund (l’Associazione dei medici impiegati e statali in Germania e il Sindacato dei macchinisti tedeschi – e sei cittadini tedeschi, membri del terzo sindacato ricorrente. La causa dei ricorrenti dinanzi alla Corte europea ha avuto origine dalla legge sull’uniformità dei contratti collettivi (Tarifeinheitsgesetz), che regola i conflitti che sorgono in caso di presenza di più contratti collettivi in una “unità operativa” (Betrieb) di un’azienda. Questa legge prescrive che, in caso di conflitto, il contratto collettivo del sindacato che ha meno iscritti nell’unità aziendale non è più applicabile.

I ricorrenti hanno presentato un ricorso costituzionale alla Corte costituzionale federale, sostenendo che questa normativa violava il loro diritto, sancito dalla Legge fondamentale, di costituire associazioni per salvaguardare e migliorare le condizioni lavorative ed economiche.

Con una sentenza dell’11 luglio 2017, la Corte costituzionale ha sostanzialmente respinto i ricorsi del primo e del secondo sindacato ricorrente, ritenendo che l’interferenza con i loro diritti fosse in gran parte giustificata. In particolare, l’interferenza mirava a salvaguardare il sistema di contrattazione collettiva autonoma (Tarifautonomie) e a incoraggiare i sindacati a cooperare (in particolare evitando la negoziazione di contratti collettivi diversi per i dipendenti in posizioni simili). Facendo riferimento a questa sentenza di primo piano, la Corte ha poi rifiutato di prendere in considerazione i reclami costituzionali degli altri ricorrenti.

Difronte alla Corte EDU, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 11 (libertà di associazione) e, in particolare, che le disposizioni pertinenti della legge sull’uniformità dei contratti collettivi avevano violato il loro diritto di formare e aderire ai sindacati, compreso il diritto alla contrattazione collettiva. In particolare, i ricorrenti sostenevano che la legge aveva impedito loro di concludere contratti collettivi in aziende in cui un altro sindacato aveva più iscritti e che i datori di lavoro non volevano più negoziare con loro.

La Corte ha innanzitutto stabilito che l’interferenza impugnata era “prevista dalla legge” e perseguiva l’obiettivo legittimo di proteggere i diritti di altri individui, in particolare, dei dipendenti che non occupano posizioni chiave e dei sindacati che difendono i loro interessi, ma anche i diritti del datore di lavoro.  

La valutazione della Corte ha quindi dovuto stabilire se l’interferenza fosse necessaria in una società democratica. A tal riguardo essa ha osservato che la normativa non ha fatto perdere ai sindacati interessati il diritto in quanto tali di contrattare collettivamente - e di intraprendere azioni sindacali in tale contesto, se necessario - e di concludere contratti collettivi. La disposizione in questione intendeva incoraggiare i sindacati a coordinare le loro trattative collettive. In caso di mancato coordinamento, prevedeva effetti giuridici diversi per i contratti collettivi conflittuali stipulati con il datore di lavoro, in quanto rimaneva applicabile solo il contratto collettivo stipulato dal sindacato più grande all’interno dell’unità aziendale.

La portata della restrizione alla libertà sindacale e, in particolare, al diritto alla contrattazione collettiva, prevista dalla suddetta disposizione, era limitata sotto diversi aspetti: innanzitutto, i sindacati i cui contratti collettivi sono diventati inapplicabili avevano il diritto di adottare integralmente le disposizioni legali del contratto collettivo del sindacato maggioritario. Questi sindacati non sono quindi stati privati di un contratto collettivo contro la loro volontà. Inoltre, i sindacati di minoranza hanno mantenuto il diritto di presentare efficacemente le proprie rivendicazioni e le proprie rimostranze al datore di lavoro per la tutela degli interessi dei propri iscritti, di negoziare con il datore di lavoro e di concludere contratti collettivi. Ancora, un contratto collettivo in conflitto può diventare inapplicabile ai sensi della legislazione nazionale solo se il sindacato maggioritario ha preso seriamente ed effettivamente in considerazione gli interessi dei dipendenti di particolari professioni o settori il cui contratto collettivo è diventato inapplicabile. Tali contratti collettivi non sarebbero diventati inapplicabili quindi se non fosse stato rispettato l’obbligo di legge di ascoltare tali sindacati. Inoltre, per quanto riguarda i benefici a lungo termine, come i contributi per la pensione, previsti dall’accordo di un sindacato minoritario, la disposizione stabiliva che questi possono essere resi inapplicabili solo se l’accordo del sindacato maggioritario prevede un beneficio analogo. Infine, nella procedura per determinare quale dei diversi sindacati avesse la maggioranza degli iscritti in quell’unità e il cui contratto collettivo fosse quindi applicabile, la divulgazione del numero di iscritti ai sindacati in un’unità aziendale doveva essere evitata, se possibile.

La Corte ha quindi chiarito il perimetro della tutela della libertà sindacale ricompresa all’interno del’ Articolo 11 della Convenzione, ritenendo da ultimo che l’interferenza in questione con il diritto dei ricorrenti alla contrattazione collettiva non potesse essere considerata come un elemento essenziale della libertà sindacale. Il diritto alla contrattazione collettiva non comprende il “diritto a uno specifico contratto collettivo”.

La Corte ha ricordato che nella sua precedente giurisprudenza sono state prese in considerazione restrizioni più ampie al diritto alla contrattazione collettiva, in particolare la completa esclusione del diritto dei sindacati minoritari o meno rappresentativi di concludere contratti collettivi.

L’elemento essenziale è la possibilità per i sindacati di presentare osservazioni al datore di lavoro e di essere ascoltati, cosa che le disposizioni di diritto interno impugnate hanno effettivamente garantito nella pratica, come interpretato dalla Corte costituzionale federale. Inoltre, il diritto di sciopero dei sindacati minoritari, in quanto strumento importante per proteggere gli interessi professionali dei loro membri, non era stato limitato dalle disposizioni impugnate.

La Corte ha ricordato che l’ampiezza del margine di apprezzamento degli Stati dipendeva anche dall’obiettivo perseguito dalla restrizione contestata e dai diritti concorrenti di altri soggetti che potevano soffrire a causa dell’esercizio illimitato del diritto di contrattazione collettiva. Le disposizioni impugnate miravano, in particolare, a garantire un equo funzionamento del sistema di contrattazione collettiva, impedendo ai sindacati che rappresentano i lavoratori in posizioni chiave di negoziare separatamente i contratti collettivi a scapito degli altri lavoratori, nonché a facilitare un compromesso generale. Questi obiettivi, che tutelavano i diritti di questi altri dipendenti e dei sindacati che ne difendevano gli interessi, ma anche i diritti del datore di lavoro, miravano a rafforzare l’intero sistema di contrattazione collettiva e quindi anche la libertà sindacale in quanto tale.

Né una diversa conclusione può essere tratta confrontando i diversi ordinamenti degli Stati contraenti. La Corte ha poi analizzato il materiale comparativo presentato dai terzi intervenienti, constatando che esiste un elevato grado di divergenza tra i sistemi nazionali nella sfera della tutela dei diritti sindacali. La maggior parte delle Parti contraenti prevede norme che impediscono l’applicazione di diversi contratti collettivi in conflitto tra loro. Inoltre, i sistemi giuridici che consentono ai soli sindacati “rappresentativi” di concludere contratti collettivi - più restrittivi delle disposizioni impugnate nel presente caso - sono stati considerati dagli organismi internazionali compatibili con gli strumenti di diritto internazionale pertinenti.

Alla luce di quanto sopra, lo Stato convenuto aveva un margine di apprezzamento per quanto riguarda la restrizione alla libertà sindacale in questione. Tale margine di apprezzamento doveva essere concesso tanto più che il legislatore aveva dovuto fare scelte politiche delicate per raggiungere un giusto equilibrio tra i rispettivi interessi dei lavoratori - compresi gli interessi concorrenti dei diversi sindacati - e anche dei dirigenti.

Inoltre, il fatto che le disposizioni impugnate potessero comportare una perdita di attrattiva e quindi un calo degli iscritti ai sindacati più piccoli, spesso rappresentativi di specifici gruppi professionali, non violava in quanto tale il diritto degli iscritti a tali sindacati di aderirvi o di rimanervi iscritti, che essi conservavano pienamente.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha valutato che non vi è stata un’interferenza ingiustificata con il diritto dei ricorrenti alla contrattazione collettiva, di cui hanno potuto esercitare gli elementi essenziali, rappresentando i loro iscritti e negoziando con i datori di lavoro per conto dei loro iscritti. Dal momento che lo Stato convenuto godeva di un margine di apprezzamento in materia, non vi era alcuna base per ritenere che le disposizioni impugnate comportassero una restrizione sproporzionata ai diritti dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 11.

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Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 7 luglio 2022, ric. n. 32715/19, M.S. c. Italia

Oggetto: articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura – obblighi sostanziali e procedurali) – violenza domestica – applicazione dei parametri formulati dalla Grande Camera nel caso Kurt c. Bulgaria (intervento tempestivo, valutazione autonoma, proattiva ed esaustiva dell’esistenza di un rischio reale e immediato, adozione misure adeguate) – impunità del coniuge autore della violenza a causa dell’inerzia dei giudici, incompatibile col regime nazionale di prescrizione.

Nel gennaio 2007, la ricorrente, cittadina italiana e avvocato, presentava una denuncia contro il marito per aggressione. Durante un incontro per discutere della separazione, il marito si scagliava contro la ricorrente con un coltello, ferendo però la gamba del cognato della ricorrente, intervenuto per difenderla. I carabinieri notificavano prontamente il caso alla Procura, le cui indagini hanno successivamente ricompreso anche altri fatti, denunciati nell’arco dei mesi successivi dalla ricorrente. Il marito veniva rinviato a giudizio nell’ottobre 2008 per lesioni, porto abusivo di coltello, maltrattamenti in famiglia e condannato in primo grado il 27 giugno 2014 a due anni di reclusione con risarcimento da liquidare in sede civile. La sentenza veniva depositata 9 mesi dopo e la prima udienza dinanzi alla Corte d’Appello si svolgeva a febbraio 2016. Dopo un rinvio per inidoneità di uno dei membri del collegio, all’udienza di giugno 2016 i reati venivano dichiarati prescritti.

Tra febbraio 2007 e ottobre 2008, la ricorrente presentava altre denunce e solo a novembre 2008, dopo che la ricorrente veniva colpita dal marito in testa con un bastone, il Gip presso il Tribunale di Potenza applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita da altre meno restrittive per scadenza dei termini massimi per la prima. Il marito veniva condannato per le lesioni, mentre il reato di maltrattamenti veniva dichiarato prescritto.

Sono tutt’ora pendenti i procedimenti per le denunce del 2010, rispetto cui i Tribunale di primo grado emetteva condanna per atti persecutori, e del 2013.

La ricorrente adiva la Corte di Strasburgo per la violazione degli artt. 3 e 14 della Convenzione nella misura in cui, da una parte, le autorità italiane, pur essendo state avvertite in diverse occasioni delle violenze del marito, non avevano adottato misure adeguate a proteggerla; dall’altra, alcuni procedimenti penali si erano chiusi a causa del decorso della prescrizione.

La Corte conferma innanzitutto che le condotte denunciate in termini di violenza domestica, non solo le lesioni fisiche, superano la soglia di gravità minima per l’applicabilità dell’art. 3 della Convenzione e parlare dunque di trattamento inumano o degradante.

Premesso che il quadro giuridico interno risulta compatibile con gli standard convenzionali, la Corte richiama i parametri di giudizio elaborati dalla Grande Camera nella sentenza Kurt c. Bulgaria per valutare l’adempimento degli obblighi di tutela gravanti, in casi di violenza domestica, sull’autorità nazionali.

In particolare, quanto alla componente materiale dell’art. 3: a) risposta tempestiva alle accuse; b) valutazione autonoma, proattiva e completa dell’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita delle vittime; c) adozione di misure operative preventive, adeguate e proporzionate al livello del rischio individuato. Nel caso di specie: a) la polizia è intervenuta durante gli episodi di violenza e le autorità hanno reagito prontamente raccogliendo prove e adottando misure preventive e cautelari; b) in ordine alla qualità della valutazione del rischio, la Corte distingue due periodi, rilevando che, per il periodo che va da gennaio 2007 (data dell’accoltellamento) a ottobre 2008 (data di richiesta e poi applicazione della misura cautelare), le autorità hanno omesso di valutare in modo immediato e proattivo il rischio di reiterazione delle violenze, mentre per il secondo periodo, tale valutazione sussiste e i rischi di violenza sono stati affrontati in modo adeguato (con misure protettive e aprendo ben tre procedimenti penali); c) la distinzione in due periodi rileva anche per l’obbligo di adozione di misure operative, poiché solo nel secondo periodo le autorità hanno operato con diligenza mentre alcuna misura protettiva è stata adottata nel primo.

Con riguardo all’aspetto procedurale, implicante obblighi di mezzi e non di risultato (non esiste infatti un diritto assoluto di ottenere l’esercizio dell’azione penale o la condanna di una determinata persona qualora non vi siano state mancanze biasimevoli nell’operato delle autorità nazionali), la chiusura del procedimento penale per prescrizione, se dovuta all’inerzia o inattività dell’autorità, rappresenta una frequente ipotesi di violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione. Nel caso di specie la Corte sottolinea la diligenza dell’attività inquirente, confluita in ben quattro indagini penali, al contempo esclude diligenza e tempestività nella conduzione dei processi da parte delle corti. Il focus della sentenza cade sulla disciplina della prescrizione: dopo aver ricordato le lacune segnalate nel rapporto del Grevio sull’Italia e le modifiche normative interne, la Corte sembra avere un parere positivo sulla riforma del 2019 («de dispositions limitant la prescription en cours de procédure, qui auraient pu constituer une avancée dans la solution des problèmes liées à la prescription des délits»), negativo a quella del 2021, quasi fosse un passo indietro («la loi no 134 de 2021 prévoit de nouveau l’extinction des infractions lorsque le recours en appel et le pourvoi en cassation ne sont pas tranchés dans des délais préétablis»).

Alla luce della disciplina della prescrizione vigente a livello nazionale, le corti avrebbero dovuto procedere con maggiore tempestività.

Ritenuta, nei termini anzidetti, la violazione dell’art. 3 della Convenzione, la Corte esclude invece che la mancanza di una risposta adeguata alle accuse di violenza domestica rappresenti un trattamento discriminatorio in base al sesso, non sussistendo prove di una diffusa incapacità del sistema giudiziario di fornire una protezione alle donne.

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Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 07/07/2022, ric. n. 81292/17, Chocholáč c. Slovenia 

Oggetto: articolo 8 – obblighi negativi – diritti dei detenuti – divieto assoluto di detenere materiale pornografico in carcere – mancanza del requisito della necessità dell’interferenza in un ordinamento democratico

Il ricorrente, ergastolano, durante un controllo di routine veniva trovato in possesso di immagini pornografiche. Il materiale veniva sequestrato e nei suoi confronti avviato un procedimento disciplinare, all’esito del quale C. veniva condannato alla sanzione del rimprovero.

Invero, mutuando le definizioni di pornografia e di reato di minaccia morale rispettivamente previste dall’articolo 132 § 2 e dall’articolo 371 § 1 del codice penale, il materiale in questione veniva ritenuto dall’amministrazione penitenziaria di natura pornografica e, come tale, una minaccia alla moralità ai sensi della sezione 40 del Regolamento di esecuzione penitenziaria, che vieta ai detenuti condannati di conservare, inter alia, materiale stampato o oggetti che minaccino la moralità e oggetti con i quali potrebbero vanificare lo scopo e i principi fondamentali sottesi all’esecuzione della pena.

A seguito delle infruttuose impugnazioni esperite di nei confronti della misura disciplinare  de qua, il ricorrente si rivolgeva alla Corte costituzionale slovena lamentando la violazione, da parte delle autorità statali, degli artt. 8 e 10 della Convenzione. Il Giudice costituzionale rigettava il ricorso ritenendo, da un lato, che l’articolo 8 Cedu non fosse applicabile ai fatti di causa, in quanto oggetto della rappresentazione non era l’intimità del ricorrente. Dall’altro, che non vi fosse stata violazione della libertà del detenuto di ricevere informazioni, ai sensi dell’articolo 10 Cedu; ciò, in quanto la necessità di tale interferenza era correlata all’impatto effettivo della pornografia all’interno del contesto carcerario in termini generali, la cui ponderazione non poteva essere effettuata dalla Suprema Corte nell’ambito di un ricorso individuale, ma era rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Il ricorrente si rivolgeva, quindi, alla Corte europea, che con la sentenza in commento ha condannato lo Stato per violazione dell’art. 8 della Convenzione.

I giudici di Strasburgo precisano, anzitutto, che i fatti di causa rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 8 Cedu, atteso che il sequestro del materiale e la censura ricevuta per il suo possesso costituivano un’ingerenza dello Stato nel diritto al rispetto della «vita privata» del detenuto.

Chiarito ciò, la Corte esamina siffatte interferenze, alla luce dei requisiti di cui al secondo paragrafo della disposizione in parola, concludendo per l’illegittimità delle stesse. A questo riguardo, la Corte ritiene decisiva la carenza del terzo requisito, vale a dire la necessità della misura in un ordinamento democratico, che, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza convenzionale, implica che l’ingerenza nel diritto dell’individuo al rispetto della sua vita privata corrisponda a un’esigenza sociale “pressante” e, in particolare, che sia proporzionata alle finalità legittime perseguite.

Da questo punto di vista, la Corte osserva che, sebbene gli Stati contraenti dispongano di un margine di discrezionalità, la cui ampiezza dipende da una serie di fattori, tra cui la natura delle attività limitate e le finalità perseguite dai vincoli; nondimeno spetta allo Stato convenuto dimostrare l’esistenza del pressante bisogno sociale sotteso all’ingerenza applicata, che risulti prevalente, all’esito di un’ adeguata opera di bilanciamento, sull’interesse contrapposto che subisce la limitazione. In questo caso, quello del ricorrente detenuto a mantenere una propria vita sessuale, anche attraverso il possesso di riviste o comunque di materiale pornografico non vietato in via generale, soprattutto laddove, come nella vicenda in esame, la durata della detenzione sia tale da precludere contatti con l’esterno per un tempo prolungato e il sistema penitenziario non consenta visite coniugali all’interno del carcere.

Quanto alle giustificazioni offerte nel caso di specie dal Governo sloveno (necessità della misura allo scopo di proteggere la morale, l’ordine pubblico e i diritti e le libertà altrui), la Corte rileva, in primo luogo che, per quanto agli Stati sia accordato un certo margine di discrezionalità in relazione ai mezzi per la protezione della morale, la giustificazione di una misura restrittiva ai diritti dei detenuti stabiliti dalla Convenzione non può basarsi esclusivamente nel rischio di offendere la sensibilità dell’opinione pubblica. D’altra parte, relativamente allo scopo di prevenire disordini all’interno del carcere e a quello di proteggere i diritti e le libertà altrui, la Corte osserva che non sono state fornite prove o esempi concreti a sostegno dell’affermazione per cui il possesso del materiale in questione possa comportare rischi effettivi in relazione a suddetti valori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte evidenzia, quindi, che le autorità statali non avevano operato alcun bilanciamento tra le esigenze contrapposte sottese alla vicenda in analisi, né a livello generale, come si ricava dall’insufficienza delle giustificazioni addotte dal Governo, né, tantomeno, sul piano concreto, posto che il carattere generale e indiscriminato della restrizione in esame non consentiva di effettuare alcuna valutazione di proporzionalità rispetto al caso individuale.

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Sentenza della Corte Edu (Grande Camera), 11 luglio 2022, ric. n. 28749/18, Kavala c. Turchia

Oggetto: articolo 46 § 4 della Convenzione (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) – procedura d’infrazione contro la Turchia per non aver rispettato la sentenza definitiva della Corte che indicava espressamente la liberazione del ricorrente – permanenza in detenzione senza motivi sufficienti – violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza), singolarmente e in combinato con l’art. 18 (limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti).

Il ricorrente, difensore dei diritti umani in Turchia, risultava in stato di arresto dal 18 ottobre 2017, poiché sospettato del tentativo di rovesciare il governo con la forza e la violenza durante le manifestazioni sul sito commerciale di Gezi Park del 2013 (art. 312 c.p.), nonché del tentativo di rovesciare l’ordine costituzionale nel fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 (art. 309 c.p.).

La Procura conduceva indagini e procedimenti separati per ciascuna accusa.

La Corte di Strasburgo veniva adita in ordine alla legittimità della custodia cautelare, stante il rigetto, da parte della Corte costituzionale turca, di un ricorso individuale di dicembre 2017.

In data 10 dicembre 2019, i giudici europei costatavano la violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4, e dell’art. 18 in combinato disposto con l’art. 5 § 1 della Convenzione, ritenendo che le accuse fossero basate su meri sospetti, non ragionevoli; che il giudizio di legittimità costituzionale non si fosse svolto con la celerità richiesta dall’art. 5 § 4 cit.; che lo scopo effettivo della cautela fosse mettere a tacere il ricorrente e dissuadere altri difensori dei diritti umani. La sentenza conteneva, nella motivazione e nel dispositivo, un’indicazione esplicita sulle modalità di esecuzione: il Governo avrebbe dovuto adottare ogni misura per porre fine allo stato detentivo.

Il 18 febbraio 2020, le autorità nazionali ordinavano la liberazione su cauzione del ricorrente, assolvendolo dall’accusa relativa agli eventi di Gezi (in particolare, dal reato di cui all’art. 312 c.p.); tuttavia, il rilascio non veniva attuato poiché contestualmente il pubblico ministero ne disponeva l’arresto per il tentativo di colpo di Stato del 2016, nonché chiedeva e otteneva l’applicazione della custodia cautelare per il reato di spionaggio militare o politico (art. 328 c.p.), in precedenza non contestato.

Il ricorrente presentava nuovamente ricorso individuale dinanzi alla Corte costituzionale, in relazione all’arresto fondato sul tentato colpo di Stato, ma la maggioranza escludeva l’illegittimità della detenzione cautelare.

Nel mese di gennaio 2021, i giudici nazionali annullavano l’assoluzione emessa con riguardo all’art. 312 c.p. e il pertinente procedimento confluiva in quello, tuttora pendente, riguardante i reati di cui agli artt. 309 e 328 c.p.

Il 25 aprile 2022, Kavala veniva assolto dall’accusa di spionaggio ma condannato per l’accusa ex art. 312 c.p.

Nel frattempo, la condanna sovranazionale di dicembre 2019 rimaneva priva di attuazione.

Il Comitato dei Ministri, incaricato di vigilare sull’esecuzione della sentenza, una volta divenuta definitiva, classificava il caso Kavala come “procedura rafforzata” in quanto richiedeva “misure individuali urgenti” e rivelava un “problema complesso”. Nel corso di poco più di due anni, il Comitato esaminava in ben ventinove riunioni lo stato d’esecuzione della sentenza, sollecitando in diverso modo il Governo, finché, con risoluzione provvisoria del 2 febbraio 2022, sottoponeva alla Grande Camera, ai sensi dell’art. 46 § 4 della Convenzione, l’inadempimento da parte della Turchia dell’obbligo ex art. 46 § 1 di rispettare le sentenze convenzionali.

I principi sulle procedure d’infrazione sono enunciati nella sentenza Ilgar Mammadov c. Azerbaigian (n. 15172/13, 29 maggio 2019, §§ 147-171). In sintesi, tali procedure non mirano a riaprire la questione della violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, bensì a incentivare l’esecuzione della sentenza iniziale della Corte, qualora il Comitato dei Ministri rilevi l’inadempimento dello Stato. L’arco temporale per valutare l’asserito inadempimento decorre infatti dalla data in cui il Comitato sottopone alla Corte la violazione dell’art. 46 § 4.

Nel caso di specie, l’inadempimento, cristallizzato il 2 febbraio 2022, è stato ricondotto al mancato rilascio del ricorrente.

Nel rispondere all’eccezione del Governo secondo cui la detenzione per gli eventi di Gezi Park (art. 312 c.p.) era effettivamente terminata a febbraio 2020 ed era proseguita in relazione al tentato colpo di Stato e allo spionaggio, la Grande Camera rileva come il materiale probatorio fosse sostanzialmente rimasto il medesimo dal 2017, difettando allora fatti nuovi a sostegno della rinnovazione della misura cautelare nel 2020.

Il reato di spionaggio appare una mera riqualificazione dei fatti già esistenti nel fascicolo del 2017, già valutati dalla Corte Europea nel 2019. Tant’è vero che ad aprile 2022 il ricorrente è stato assolto dall’accusa ex art. 328 c.p. e condannato per l’art. 312 c.p.

I giudici europei rinnovano i propri dubbi sulla buona fede dell’autorità nazionali, già compromessa nel 2019 in virtù dell’accertamento della violazione dell’art. 18, il cui oggetto e scopo è lo sviamento di potere.

Sebbene la Turchia abbia presentato al Comitato diversi piani di azione, le misure indicate non solo omettono di adempiere all’obbligo di esecuzione delle sentenze sovranazionali ma aggirano, contraddicono, lo spirito della Convenzione.

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Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 21/07/2022, ric. n. 5797/17, Darboe e Camara c. Italia

Oggetto: articolo 8 – nozione di «vita privata» – obblighi positivi dello Stato – accertamento dell’età di un minore straniero non accompagnato  – garanzie procedurali – principio del best interst of the child – principio di presunzione di minore età – art. 3 – divieto di trattamenti inumani o degradanti – collocamento del minore straniero non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti – art. 13 – assenza di rimedi effettivi.

Giunto sulle coste italiane nel 2016, O.D., cittadino gambiano minore di età, dichiarava di avere diciassette anni e di voler richiedere la protezione internazionale. Nonostante le autorità gli avessero rilasciato una tessera sanitaria per stranieri temporaneamente presenti in Italia dalla quale risultava la data di nascita corrispondente a quella dallo stesso dichiarata, egli veniva trasferito nel centro di accoglienza straordinaria per adulti di Cona, struttura sovraffollata, priva di servizi igienico-sanitari adeguati e del tutto inadatta alla sua condizione di minore di età.

Al ricorrente, peraltro, non veniva fornita alcuna informazione sui propri diritti e sulla procedura di protezione internazionale, né gli venivano accordate le tutele e le garanzie procedurali previste per lo status dichiarato di minore straniero non accompagnato. Un mese dopo il trasferimento a Cona, la sua età veniva valutata attraverso esami radiografici del polso sinistro e della mano con il metodo Greulich e Pyle, all’esito dei quali si stabiliva che O.D. era un maschio di diciotto anni. Gli accertamenti in parola risultavano, però, essere stati condotti senza l’acquisizione del consenso dell’interessato, al quale non era stata fornita copia del referto medico, né era stata comunicata alcuna decisione amministrativa o giudiziaria in merito alla valutazione dell’età. Inoltre, un successivo parere medico richiesto dai legali del ricorrente evidenziava come il metodo Greulich e Pyle non fosse da solo sufficiente a determinare con certezza l’età di un individuo, poiché il grado di maturità biologica, in particolare durante la pubertà, presenta un’ampia variabilità statistica.

Il ricorrente, oltre ad adire la Corte d’Appello di Venezia per ottenere la nomina di un tutore legale, si rivolgeva quindi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, lamentando, per un verso, la violazione dell’art. 3 della Convenzione, atteso che le condizioni di promiscuità, di carenze igienico-sanitarie e di violenza del centro di accoglienza lo avrebbe esposto a trattamenti disumani e degradanti. Per l’altro, degli artt. 3 e 8 Cedu, adducendo, in questo senso, la mancanza di qualsiasi misura di tutela, da parte delle autorità competenti, nei confronti del suo status di minore non accompagnato e l’assenza di qualsiasi garanzia relativamente alla procedura di determinazione dell’età anagrafica. Il ricorrente domandava inoltre alla Corte di Strasburgo l’applicazione di una interim measure a mente dell’art. 39 del Regolamento di procedura.

Il 14 febbraio 2017 la Corte EDU ha accolto la suddetta istanza, ordinando al Governo italiano di trasferire O.D. in un centro per minori stranieri non accompagnati e, cinque anni dopo, con la sentenza in oggetto, ha condannato lo Stato per violazione degli artt. 8, 3 e 13 della Convenzione, quest’ultimo in relazione alle precedenti disposizioni citate.

Con riguardo al primo parametro invocato, i giudici di Strasburgo hanno anzitutto avuto l’occasione, per la prima volta, di puntualizzare la centralità rivestita dalle garanzie procedurali che assistono l’accertamento dell’età dello straniero non accompagnato che si dichiari minorenne, nell’ambito degli obblighi positivi che scaturiscono dall’applicazione dell’art. 8 della Convenzione.

In questo senso, la Corte ribadisce, in ossequio alla propria consolidata giurisprudenza (v., ex multis, Odièvre c. Francia), che, tra i molteplici aspetti della «vita privata» tutelati dalla disposizione in parola, ricadono il diritto allo sviluppo personale e quello a stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani e il mondo esterno, particolarmente pregnanti nei riguardi di soggetti minori e, a fortiori, di quelli stranieri non accompagnati in un contesto migratorio, che li rende particolarmente vulnerabili. Invero, ad avviso della Corte, l’età di una persona è un mezzo di identificazione personale e la corretta individuazione del minore di età costituisce il primo passo per garantirgli le misure assistenziali appropriate e idonee a non compromettere i diritti e la sfera di protezione accordati dall’art. 8 Cedu.

Ciò posto, muovendo dalla incontestata dichiarazione di minore età del ricorrente, la Corte procede a verificare se le autorità nazionali abbiano, nel caso di specie, rispettato gli obblighi positivi  incombenti sull’Italia ai sensi dell’articolo 8; ovvero, se abbiano assicurato al sig. D. le garanzie procedurali derivanti dallo status di minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

A tal fine, dopo aver brevemente ripercorso gli sviluppi normativi registrati negli anni successivi alla vicenda de qua, tesi a implementare una procedura di valutazione dell’età olistica e multidisciplinare, la Corte ricostruisce il quadro legislativo nazionale e sovranazionale vigente all’epoca dei fatti di causa, da cui emergeva già chiaramente l’importanza primaria accordata all’interesse superiore del minore e al principio della presunzione di minore età. Principio, quest’ultimo, che, secondo i giudici europei, rappresenta «un elemento inerente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata dello straniero non accompagnato che si dichiara minore» (§ 153). In tale contesto, la Corte evidenzia che, sebbene l’accertamento dell’età da parte delle autorità nazionali possa costituire un passaggio necessario laddove emergano dubbi fondati circa l’età dichiarata dal minore; il principio di presunzione di cui sopra implica, comunque, che siffatta valutazione debba essere condotta predisponendo garanzie procedurali sufficienti. All’epoca dei fatti, ciò consisteva, quantomeno, nell’affidare immediatamente il minore a un tutore legale, nel garantirgli l’accesso a un difensore e nella partecipazione informata alla procedura di age-assessment.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che, nel caso di specie, il ricorrente ha subito una violazione dell’art. 8, posto che le autorità nazionali non gli hanno fornito tempestivamente un tutore o un rappresentante legale per assisterlo nella procedura di richiesta di protezione internazionale e, inoltre, che allo stesso non sono state fornite adeguate informazioni nell’ambito della procedura di accertamento dell’età anagrafica. Da quest’ultimo punto di vista, secondo la Corte assume particolare rilievo il fatto che il referto medico non indicasse alcun margine di errore e non gli sia stato notificato; a cui si aggiunge la circostanza che non sia stata emessa alcuna decisione giudiziaria o provvedimento amministrativo conclusivi del procedimento, rendendo pertanto impossibile, all’interessato, presentare ricorso avverso tale determinazione.

La Corte rileva, poi, che la permanenza di O.D., per quattro mesi, nel centro di accoglienza per adulti di Cona, nonostante lo stesso avesse dichiarato di essere minorenne, integra altresì una violazione dell’art. 3 Cedu, in ossequio ai principi consolidatisi nella giurisprudenza in tema di divieto di trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento al collocamento di minori stranieri non accompagnati in centri di accoglienza per adulti. A questo riguardo, la Corte ribadisce, da un lato, che le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo – nonché di coloro che devono essere presuntivamente considerati tali, alla luce di quanto poc’anzi evidenziato – devono essere adeguate alla loro età. Diversamente, la situazione di stress e di ansia a cui il minore è sottoposto raggiunge la soglia di severità richiesta per rientrare nell’ambito del divieto di cui all’articolo 3 della Convenzione. A maggior ragione, peraltro, in considerazione delle drammatiche condizioni di vita documentate all’interno della struttura in questione.

Dall’altro, che, tenuto conto del “carattere assoluto” dell’art. 3, a nulla rilevano le difficoltà derivanti dall’accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo, che non esonerano gli Stati membri del Consiglio d’Europa dai loro obblighi ai sensi di questa disposizione (vedi M.S.S. c. Belgio e Grecia; Hirsi Jamaa e altri c. Italia, e Khlaifia, c. Italia).

Infine, la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 13 della Convenzione, in relazione agli artt. 3 e 8, posto che il ricorrente non ha avuto a disposizione rimedi giurisdizionali effettivi per contestare le condizioni di vita subite durante la permanenza nel centro di accoglienza di Cona, né tantomeno, per i motivi sopraesposti, la legittimità dell’age assessment.

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Sentenza della Corte Edu, 30 agosto 2022, ric. n. 8647/12, Y.G. c. Russia

Oggetto: Articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) – dati personali – obblighi positivi – mancata tutela da parte delle autorità della riservatezza dei dati sanitari del richiedente – mancata indagine sulla divulgazione dei dati sanitari attraverso una banca dati venduta sul mercato.

Il ricorrente, cittadino russo sieropositivo e affetto da epatite, ha acquistato in un mercato di Mosca una banca dati contenente dati relativi a 213.355 persone registrate come residenti a Mosca; 203.604 persone registrate come residenti altrove ma residenti a Mosca; e stranieri residenti a Mosca. La banca dati conteneva inoltre informazioni su 281 persone affette da HIV, 30 persone affette da AIDS e 750 persone affette da epatite. Il database consisteva in una tabella suddivisa in sezioni in base al tipo di dati personali, come nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, etnia e indirizzo. Conteneva anche tipi specifici di informazioni, come soprannomi, appartenenza a gruppi criminali organizzati, precedenti penali e misure preventive applicate, oltre a una sezione intitolata “data di ingresso”. Tra i vari profili, era presente anche quello del ricorrente, in cui erano riportati i suoi dati sanitari.

Il ricorrente ha presentato un reclamo al Comitato Investigativo della Federazione Russa (“Comitato Investigativo”) che ha rifiutato di svolgere un’indagine preliminare. Il suo reclamo giudiziario contro tale decisione è stato respinto. Il tribunale ha concluso che la denuncia penale presentata dal ricorrente non conteneva informazioni sufficienti a indicare che fosse stato commesso un reato da parte dei funzionari del Ministero.

Di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo il ricorrente ha lamentato la violazione sensi degli articoli 8 e 13 della Convenzione, in quanto le autorità preposte all’applicazione della legge avevano illegittimamente raccolto, memorizzato e inserito i suoi dati sanitari in una banca dati, e che non avevano garantito la riservatezza dei suoi dati e non avevano svolto un’indagine efficace sulla loro divulgazione.

La Corte di Strasburgo ha innanzitutto deciso di qualificare la fattispecie facendola rientrare esclusivamente in una presunta violazione dell’Articolo 8 della Convenzione. Poiché la banca dati acquistata dal ricorrente conteneva una raccolta dei suoi dati personali, compresi quelli relativi alla sua salute, le circostanze del caso in esame rientravano nell’ambito della vita privata del ricorrente.

In base alla consolidata giurisprudenza della Corte, la mera memorizzazione di dati relativi alla vita privata di un individuo equivaleva a un’interferenza ai sensi dell’articolo 8.

Nel caco concreto la Corte ha valutato che fosse incontestato che solo le autorità avessero accesso alla maggior parte dei dati del database, come i precedenti penali e le misure preventive applicate, e che, in passato, nell’ambito di un procedimento penale contro il ricorrente, l’investigatore incaricato avesse chiesto informazioni sulle condizioni di salute del ricorrente all’Ospedale per le malattie infettive.

Sebbene fosse controverso se il Ministero dell’Interno avesse compilato il database, nel contesto del caso non c’era altra spiegazione se non che le autorità statali, che avevano accesso ai dati in questione, non avevano impedito una violazione della riservatezza. Di conseguenza, quei dati erano diventati di dominio pubblico, impegnando così la responsabilità dello Stato convenuto. Le circostanze di questa grave violazione della privacy non sono mai state chiarite. La Corte ha ripetutamente sottolineato l’importanza di adeguate garanzie per prevenire la comunicazione e la divulgazione di dati sanitari. Le autorità avevano quindi omesso di proteggere la riservatezza dei dati sanitari del ricorrente, anche in violazione delle disposizioni nazionali in materia.

La Corte ha ricordato che mentre nei casi di presunte violazioni della privacy non è sempre necessario un rimedio penale e quelli civili possono essere considerati sufficienti, nel caso di specie, il ricorrente non disponeva di alcun rimedio civile prima di presentare il ricorso alla Corte. Inoltre, le accuse del ricorrente riguardavano la divulgazione dei suoi dati sanitari, nell’ambito della compilazione di una vasta quantità di dati, ed erano supportate da prove incontrovertibili. Di fronte a una violazione della privacy di tale portata, in termini pratici, il ricorrente, agendo da solo, senza il beneficio dell’assistenza dello Stato sotto forma di un’indagine ufficiale, non disponeva di mezzi efficaci per individuare gli autori di questi atti, provare il loro coinvolgimento e intentare un’azione legale contro di loro nei tribunali nazionali. Di conseguenza, la denuncia al Comitato investigativo non poteva essere considerata una via inappropriata per la tutela dei suoi diritti.

Le autorità non avevano mai indagato sulla questione, nonostante le prove a disposizione, l’esistenza di un quadro giuridico per perseguire l’intrusione nella vita privata e l’assenza di motivi che precludessero un’indagine. Di conseguenza, le autorità non avevano adempiuto all’obbligo positivo di garantire un’adeguata protezione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata.

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Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata

Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa

28/10/2022
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