Leggi e istituzioni - pagina 17
E’ sul versante mediatico e della motivazione dei provvedimenti giudiziari che, nel nostro Paese, la presunzione di innocenza può essere contraddetta e vulnerata. E’ questo il filo conduttore del decreto legislativo ancora in itinere, che - in attuazione della Direttiva UE n. 343 del 2016 - mira a rafforzare la presunzione di innocenza dell’indagato e dell’imputato, con l’ambizione di incidere profondamente sul linguaggio di tutte le “autorità pubbliche”, sulla comunicazione degli uffici giudiziari e sulla motivazione delle decisioni interne al processo. Non è facile, oggi, prevedere se le nuove norme daranno il via ad una vera rivoluzione culturale nella rappresentazione delle persone sottoposte ad indagini e a processi o se le innovazioni resteranno una facciata destinata a mascherare malamente la sopravvivenza di inveterati “pregiudizi”. E’ certo però che la genuina adesione all’ispirazione di fondo della nuova normativa non implica la rinuncia a ragionare, anche criticamente, sui differenti aspetti del testo normativo, sulla sua genesi, sulle sue ricadute nei mondi del diritto e dell’informazione.
Per andare oltre i luoghi comuni sullo stato della giustizia civile nel nostro Paese occorre analizzare i diversi aspetti della sua più recente evoluzione, esaminando e discutendo i dati sulle pendenze, i livelli di produttività dei magistrati, il tasso di litigiosità, le performance dei migliori tribunali e le ragioni delle diversità territoriali. La realizzazione dell’obiettivo, indicato nel PNRR, di ridurre i tempi della giustizia civile del 40% entro il 2025, è affidata ad una pluralità di interventi: l’attuazione su vasta scala dell’Ufficio per il processo, il recupero dell’arretrato attraverso interventi mirati negli uffici con maggiori difficoltà, la digitalizzazione, lo sviluppo delle ADR, le modifiche del rito. Ma per avere successo tali azioni dovranno essere articolate in un progetto organico, gestito da una governance ampia, capace di coinvolgere tutte le componenti del giudiziario: magistrati, dirigenti, avvocati, personale giudiziario, tecnici.
Gli scenari diametrali aperti dal successo nella raccolta delle firme sono quello della dichiarazione di inammissibilità del quesito e quello dell’abrogazione parziale per via referendaria dell’art. 579 c.p., che aprirebbe problemi interpretativi in particolare sul consenso. Ma di fronte alla complessità del tema della disponibilità/indisponibilità della vita e all’insieme delle norme di riferimento è possibile che né il referendum, né la sola iniziativa legislativa in corso in materia di “morte volontaria medicalmente assistita” siano dirimenti.
Alla pandemia che ha pesantemente inciso su tutti gli aspetti della vita del Paese si è aggiunta una “infodemia” incontrollata e incontrollabile: una furia narrativa che lo ha diviso in due fazioni, agevolata da un uso pervasivo dei social media. Al fondo alle argomentazioni che valutano in termini contrapposti la disciplina dell’onere della vaccinazione e del certificato verde sta il medesimo tema – la libertà naturale – sul quale vale la pena di soffermarsi a riflettere.
Dopo la fine del cd. “blocco” dei licenziamenti per ragioni economiche, è urgente ripensare la figura del giustificato motivo oggettivo, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale dalla sentenza Cass., n. 25201/2016 in avanti
L’obiettivo di ridurre di circa il 40% dei tempi del processo civile entro il 2025 è affidato, più che agli ennesimi interventi sulla disciplina del processo, all’insieme delle misure poste a base del disegno riformatore per la giustizia civile varato dalla Ministra Cartabia, e da una molteplicità di fattori concorrenti nel cui ambito riveste un’importanza non secondaria il ruolo della cultura giuridica, sempre più frequentemente coinvolta nel compito di concorrere alla costruzione dell’ordinamento giuridico. Ma rimane sullo sfondo l’esigenza primaria di garantire non solo la tempestività, quanto insieme e prima ancora la qualità della risposta di giustizia, e soprattutto di assicurare protezione a quei diritti fondamentali della persona, non tutelando i quali è la legittimazione stessa della giurisdizione ad essere messa in discussione.
Le riforme della giustizia civile inserite nel PNRR riguardano essenzialmente il processo civile ordinario. L’analisi dei procedimenti civili pendenti nei tribunali rivela che la domanda di giustizia odierna riguarda ambiti diversi – tutelare, protezione internazionale, famiglia – per cui altre sono le necessarie riforme: una differente allocazione delle risorse giudiziarie e un diverso modello di giudice, che non va verso la giustizia predittiva ma utilizza piuttosto modelli interpretativi offerti dalla dottrina giusfilosofica nordamericana.
La proposta di un rito processuale unificato in materia di persone, minorenni e famiglia e di un unico organo giudiziario cui devolvere le relative competenze è del tutto condivisibile. Tuttavia, la mancata riforma della potestà genitoriale, cui non si diede corso nel 2013, ha finito per indurre una confusione tra la tutela dei diritti, che deve svolgersi nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost., e la protezione e cura dei soggetti deboli – primi tra i quali i minorenni - da attuare alla luce dei principi sanciti dall’ art. 32 Cost. Una riforma organica della materia impone la ricostruzione del regime giuridico della filiazione sotto ogni profilo: non solo quello relativo alla costituzione del rapporto di filiazione e di parentela, ma anche con riferimento ai diritti doveri relazionali dei figli e nei confronti dei figli in primo luogo da parte dei genitori, che la Costituzione e le fonti dell’ordinamento internazionale riconoscono come diritti umani, come tali fondamentali ed inviolabili.
Nella premessa sono indicati i temi del dibattito in corso sulla giustizia e le questioni considerate urgenti. Si segnala l’esigenza di aggiungere o di anteporre a queste quella relativa alla organizzazione della amministrazione della giustizia ed alla circolazione delle informazioni e sulle criticità degli strumenti predisposti a questo fine. Si richiama, quindi, l’esigenza di orientare l’attenzione su una revisione complessiva della normativa vuoi per ricondurla a sistema, liberandola delle incrostazioni di disposizioni frammentarie e contraddittorie, vuoi per adeguarne il contenuto al processo telematico. In questa prospettiva, è considerata la struttura dei processi a cognizione e a contraddittorio pieni e sono ricordate le rationes tradizionalmente richiamate a fondamento della tutela a cognizione sommaria. Si accenna, poi, alla funzione delle impugnazioni. Nel testo, in corrispondenza delle parole in neretto, sono inseriti collegamenti ipertestuali.
La “nota verbale” diplomatica con cui la Santa Sede è intervenuta sul d.d.l. Zan è uno strumento formalmente improprio ma nella sostanza ha ridotto la protesta ai soli interessi di libertà della Chiesa, senza (più) interferire sulla potestà legislativa piena dello Stato nel dare rilievo anche penale alla tutela antidiscriminatoria LGBTQ.
Nella stagione compresa tra il c.d. collegato lavoro (l. 183 del 2010) e il Jobs act (d.lgs. n. 23 e n. 81 del 2015), il Legislatore all’insegna della liberalizzazione del mercato del lavoro ha operato numerosi interventi accomunati da una medesima cifra: marginalizzare il ruolo del giudice e ridurne le possibilità d’intervento nelle fasi più delicate del rapporto, ossia l’assunzione con contratti flessibili e il recesso dal contratto standard. Emergono però da ultimo importanti elementi di controtendenza in tema di flessibilità “in entrata” e “in uscita”, ben visibili sia nel formante legale, sia in quello giurisprudenziale.
L'"esigenza di semplificazione" sembra diventata una necessità imprescindibile, continuamente proclamata. Ma se, come accade, si traduce nella moltiplicazione di fonti normative, nell'introduzione di regimi temporanei o derogatori e di clausole di riserva, sembra piuttosto appesantire il lavoro dell'interprete fallendo al contempo gli scopi sostanziali. Un esempio in materia di diritto dell'ambiente mostra come la semplificazione, piuttosto che in un provvedimento dovrebbe risiedere in un atteggiamento.
La discussione è aperta. Questo abbiamo scritto in occasione della presentazione dei primi due commenti all’ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 in tema di ergastolo ostativo. Non si tratta soltanto di un ammonimento cronologico, ma anche di un principio metodologico, che impone di dare voce a contributi che esprimono dubbi sulla decisione della Corte e si propongono, de jure condendo, di mantenere alta l’attenzione del legislatore sulle esigenze di difesa sociale.
Le proposte di riforma della Commissione Lattanzi sulla giustizia riparativa potrebbero rappresentare una vera e propria rivoluzione culturale grazie alle aperture per favorire risposte immediate ai delitti riparabili, nel rispetto delle persone offese e con il coinvolgimento della collettività. Tuttavia questa rivoluzione rischia di poggiare su gambe molto fragili se il governo non si adopera per assicurare alle vittime di reato servizi riservati, gratuiti e competenti e, così, colmare uno dei più gravi “gap” rispetto agli altri paesi europei.
Nonostante il dichiarato approccio mainstreaming di genere, il nuovo PNRR sembra guardare alla «questione femminile» in una «logica emergenziale» e di soccorso - la stessa che caratterizza gli ultimi provvedimenti del Governo Draghi a supporto dei genitori lavoratori -, senza che siano pianificate modifiche strutturali e riforme di ampio respiro idonee a garantire la parità di genere nel lungo periodo. Il rischio è che si perda, per l’ennesima volta, l’occasione per una vera e propria rivoluzione culturale idonea a favorire la concreta emancipazione economica, professionale e sociale delle donne.
La Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi ha suggerito, riprendendo precedenti proposte, di introdurre un procedimento incidentale di controllo del giudice sulla tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato, potenzialmente gravido di effetti sulle acquisizioni realizzate nelle indagini preliminari. L’articolo lancia un warning sulla soluzione proposta e sugli effetti indesiderati che ne potrebbero derivare: riprenderà vigore la teorica dell’iscrizione come “atto dovuto” subito, sempre e comunque?
I diritti non stanno nel processo come i prodotti a vista sugli scaffali di un supermercato: bisogna cercarli. Il giudice di merito del lavoro ha il dovere di compiere ogni sforzo consentito, prima di alzare le spalle, a fronte di rivendicazioni portate da un’utenza che la precarizzazione strutturale e la crisi economica hanno ulteriormente indebolito.
Dei sei referendum sulla giustizia si parla molto. Ai toni enfatici e propagandistici dei proponenti fanno da contraltare i commenti generici, allusivi, tattici di politici di altri schieramenti. In entrambi i casi l’indifferenza al contenuto effettivo dei quesiti referendari regna sovrana. Non è un bene. Solo entrando nel merito si comprende quanto siano vuote le formule che parlano di “questi” referendum come pungolo, utile stimolo o messa in mora dell’esecutivo e del parlamento per una nuova politica della giustizia. Di qui l’esigenza di esaminare più da vicino le “domande” che si vogliono porre ai cittadini e di misurane il significato e l’impatto sulla giustizia del nostro Paese.
Muovendo dalla diffusa constatazione del “protagonismo” talora assunto oggi dal pubblico ministero, si passano in rassegna alcune delle riforme attualmente in discussione concernenti poteri e posizione dell’organo inquirente (contenute principalmente nel ddl AC n. 2345 e nelle proposte di emendamento formulate dalla Commissione Lattanzi). Le riforme più significative sono quelle concernenti le indagini preliminari, i criteri di esercizio dell’azione penale e l’annoso tema della separazione delle carriere. Evidenziata l’indubbia difficoltà di trovare soluzioni che siano insieme efficaci ed equilibrate, si conclude con un richiamo all’esigenza, che non può più essere né utopistica né rituale, di un rafforzamento dei doveri deontologici del magistrato inquirente.
Un tempo l’esigenza della responsabilità del pubblico ministero aveva una risposta circolare: il pubblico ministero risponde a se stesso perché indipendente e vincolato alla obbligatorietà dell’azione. Ma la realtà dimostra che l’obbligatorietà dell’azione penale copre solo una parte dell’agire del pubblico ministero. Di qui l’esigenza di una attenta riflessione sugli spazi di discrezionalità del pubblico ministero e sui meccanismi istituzionali attraverso cui questi assume la responsabilità sociale, professionale ed istituzionale delle scelte che l’ordinamento gli chiede di compiere.
L’entità degli indennizzi erogati nel nostro Paese in conseguenza dell’applicazione dell’istituto dell’ingiusta detenzione costituisce argomento che viene spesso sollevato nell’ambito del dibattito sui costi della giustizia e rappresenta un aspetto meritevole di idoneo approfondimento, intrecciandosi inevitabilmente alla delicata materia dell’uso e dell’abuso dell’istituto della custodia cautelare.
Il ruolo del pubblico ministero e il tasso di discrezionalità della sua azione istituzionale sono in crescita sia nei Paesi nei quali la discrezionalità è un tratto tipico del sistema di giustizia penale sia negli ordinamenti caratterizzati dal principio di legalità e dalla regola dell’obbligatorietà dell’azione penale. Parallelamente si assiste a un progressivo avvicinamento tra una “discrezionalità” esercitata secondo linee-guida uniformi e una “obbligatorietà” temperata e realistica. Invece di barricarsi dietro il fragile schermo di una astratta concezione dell’obbligatorietà è meglio confrontarsi con la realtà. Nella quale la legittimazione dell’azione del pubblico ministero risiede in un esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti indipendente da ogni indebita influenza esterna e armonico con i principi e le regole dello Stato democratico di diritto. Vanno perciò esaminati e discussi gli elementi portanti dell’architettura istituzionale nella quale il pubblico ministero deve correttamente esercitare la sua discrezionalità: il primato delle autorità democratiche nella determinazione di criteri di priorità dell’azione penale; un più netto confine del giudiziario rispetto alla politica e all’amministrazione; l’accettazione di una piena responsabilità sociale e culturale per le scelte compiute; il raccordo dell’ufficio del pubblico ministero con le comunità e le istituzioni locali.
Esprimendosi sulla natura degli emolumenti spettanti lavoratori in caso di inadempimento datoriale agli ordini giudiziali, la Corte di appello di Trento spinge a riflettere sull’inapplicabilità dell’art. 614 bis cpc al processo del lavoro
Gli autori svolgono una accurata analisi dell’esperienza francese di formazione degli auditeurs de justice presso l’Ecole Nationale de la Magistrature. Un modello dal quale si possono trarre utili indicazioni per la riorganizzazione del tirocinio dei MOT affidato alla Scuola Superiore della Magistratura.
Nel commentare l’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in tema di ergastolo ostativo, l’autore ripercorre i sentieri della Corti nazionali e sovranazionali, procede a una ricca anatomia della decisione, scrutina le soluzioni sinora messe in campo dal legislatore e dà conto del lavoro, compiuto e da compiere, dei magistrati di sorveglianza.
Un giudizio sull’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale che mette in luce, oltre ai profili positivi, alcuni rischi. Uno più di tutti: quello di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.