Leggi e istituzioni - pagina 19
Il 24 marzo 2021 la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter dell’ ordinamento penitenziario nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Sotto la formula tecnica si nasconde la questione della legittimità dell’ergastolo ostativo. Pubblichiamo, in proposito, la riflessione di Giovanni Fiandaca. Non si tratta soltanto della recensione a E. Dolcini, F. Fiorentin, D. Galliani, R. Magi, A. Pugiotto, Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, Giappichelli, Torino, 2020. Il commento al volume diventa occasione per una meditazione a tutto tondo sulla pena perpetua e sul regime differenziato del 41-bis.
I ricordi del presidente emerito sui nove anni vissuti alla Corte, dipinta nelle pieghe più vivide del suo operato, si intrecciano a una riflessione più ampia sul ruolo del Giudice costituzionale nei suoi rapporti con il Legislatore e le Corti internazionali.
Si segnala l’esigenza che le questioni interpretative ed applicative del comma 8 bis dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176, siano collocate nel contesto normativo nel quale sono destinate ad operare. Si ricordano, a tal fine, le disposizioni, primarie e secondarie, e la struttura dei procedimenti innanzi alla Corte conseguente alle ultime riforme. Se segnala l’esigenza della circolazione delle informazione anche in funzione delle operazioni di smistamento dei ricorsi e le criticità di quelle disponibili. Se esamina, quindi, la più recente normativa. Si prospetta la possibilità che siano unificati i diversi procedimenti camerali di legittimità, che, anche al fine di sottrarre la Corte all’onere di un ripetuto esame dei ricorsi, funzionale allo smistamento ed alla decisione, la trattazione alla udienza pubblica sia riservata ai casi nei quali una parte o il pubblico ministero chiedano la discussione orale, come previsto nei gradi di merito dagli artt. 190 bis, comma 2, 281 quinquies, comma 2, 352, comma 2, c.p.c., e che questa possa svolgersi in presenza o da remoto, come previsto dall’art. 221, commi 6 e 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77.
Una pronuncia della London Inner South Coroner’s Court è l’occasione per riflettere su uno specifico aspetto del diritto ad un ambiente salubre, sullo sfondo di una concezione sostanziale di Stato di diritto.
Uno dei problemi più avvertiti nell’esperienza giuridica quotidiana è l’esecuzione all’estero di sequestri e confische adottati nei procedimenti di prevenzione che si svolgono nel nostro Paese. Di qui l’esigenza di una ricognizione degli strumenti giuridici utilizzabili a tal fine e di potenziare la cooperazione internazionale per impedire al crimine organizzato di sfruttare vuoti di legislazione e disarmonie dei diversi ordinamenti.
Si raccolgono qui gli interventi di Maria Giuliana Civinini (presidente del Tribunale di Pisa), Claudio Cecchella, (professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa) e Giuseppe Ruffini (professore di diritto processuale civile presso l'Università Roma Tre) alla Giornata europea della giustizia svoltasi il 27 ottobre 2020 presso il Tribunale di Pisa e dedicata a Giustizia civile: bilancio della pandemia e idee per il futuro prossimo. Ciascun intervento è scaricabile in formato pdf ai link qui disponibili, insieme al programma della Giornata.
Il punto di vista e di analisi di una Procura per i Minorenni
La segnalazione del 29 luglio 2019 del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che propone ai titolari di iniziativa legislativa importanti riforme processuali per la «tutela giurisdizionale dei diritti relazionali» impone chiarimenti su ritardi ed intoppi dell'evoluzione del diritto di famiglia. Anche la parziale riforma dell'istituto della "potestà genitoriale", oggi denominata «responsabilità genitoriale», rivela la persistenza di una visione culturale ancora paternalista delle relazioni familiari che si riflette anche sulla giustizia.
Negli ultimi mesi, dopo un lungo silenzio, si è ravvivato il dibattito sulle REMS, o meglio su la riforma della esecuzione della misura di sicurezza
Un contributo alla riflessione in corso sul regime transitorio previsto dal d.l. n. 130/2020
Quando chiedo ad un avvocato che si confronta con il processo telematico un suggerimento per migliorare il sistema, la risposta è sempre la stessa: l’adozione di un processo telematico unico per tutte le giurisdizioni. Invece, quasi a fargli dispetto, ogni giurisdizione in Italia ha il suo processo telematico: il fratello maggiore è PCT in primo e secondo grado civile, secondogenito è PAT davanti al giudice amministrativo, quindi ha visto la luce il giovane GIU.DI.CO. per la magistratura contabile e poi è stata la volta del neonato PTT per il giudice tributario in primo e secondo grado. Ora, per la gioia del giudice penale, sta muovendo i primi passi PPT. Manca poco al parto di un sesto fratello, lungamente desiderato? O piuttosto il processo telematico presso la Corte di Cassazione sarà una costola del PCT che, unico tra i fratelli, per le funzioni stesse della Corte dovrà imparare a parlare presto con ciascuno di loro? E a quando il lieto evento?
L’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 disciplina la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. Si tratta di verificare se la complessa e minuziosa normativa sia riuscita a coniugare le esigenze di celerità nella somministrazione del vaccino con le garanzie per i ricoverati sotto il profilo della tutela della loro salute e dell’espressione del consenso.
Il decreto legge n. 1 del 2021 ha introdotto una minuziosa disciplina per favorire l’espressione del consenso al trattamento vaccinale delle persone incapaci «ricoverate presso strutture sanitarie assistite». La prima lettura delle norme fa emergere alcuni problemi interpretativi e pratici.
L’esistenza di associazioni con finalità di terrorismo di natura jihadista pone problemi particolari all’interprete, perché la natura “religiosa” delle motivazioni sottostanti alle condotte investigate rende necessario prima di tutto un approccio prudente e del tutto “rispettoso” delle idee e del credo altrui. Il contributo ripercorre gli elementi costitutivi del reato di partecipazione a tale tipo di associazione, esaminando i principali arresti giurisprudenziali degli ultimi anni e ponendo l’attenzione su quello che può essere il dato probatorio nella fase iniziale delle indagini.
Il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare le intercettazioni per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Di qui l’esigenza di analizzare attentamente i presupposti, i limiti e le modalità di utilizzazione delle intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti.
Ben prima ed indipendentemente dalle sollecitazioni venute dalla crisi pandemica, il nostro processo penale avrebbe meritato di essere maggiormente “ripensato” alla luce delle molteplici potenzialità messe a disposizione dall’evoluzione tecnologica. Il momento, infine, è adesso, e richiede l’apporto consapevole e propositivo da parte di tutti gli stakeholders.
Il tema dei vaccini presenta profili particolarmente problematici nell’ambito del rapporto di lavoro. Rispetto alla soluzione drastica del licenziamento come reazione al rifiuto del lavoratore di vaccinarsi, la sospensione del rapporto nell’ambito della sorveglianza sanitaria, strategicamente orientata alla conservazione del rapporto, all’allontanamento dal rischio e ad una più appropriata logica promozionale, può rappresentare la soluzione più congrua e razionale.
Per contrastare l’introduzione clandestina, la detenzione e l’uso abusivi dei cellulari in carcere, il legislatore, nonostante l’ordinamento già preveda per il detenuto conseguenze piuttosto afflittive sul piano disciplinare e su quello dei benefici penitenziari, ha introdotto, con D.L. n. 130/2020 – non ancora convertito in legge –, l’art. 391-ter c.p. che punisce «l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti», recependo sostanzialmente un divieto già contenuto nei regolamenti interni d’istituto. Il contributo, muovendo dalla premessa per cui i reati introdotti dalla novella costituiscono nuova incriminazione, giacché è da escludersi la configurabilità dell’art. 650 c.p., ne analizza i tratti salienti e si interroga sulla coerenza dell’intervento normativo con il principio di sussidiarietà sia esterna sia interna, promuovendo soluzioni meno invasive dell’opzione penale e contestando la sproporzione per eccesso della cornice edittale comminata dall’art. 391-ter c.p.
La rassegna delle norme in materia di campagna vaccinale anti-Sars-CoV-2 contenute nella legge di bilancio e in altri provvedimenti recenti ne segnala l’insufficienza a fronte della necessità di affrontare con leggi e regolamenti – e non con provvedimenti amministrativi – le questioni riguardanti diritti e doveri dei cittadini ed aspetti organizzativi correlati.
Considerazioni sull’art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176 del 2020
Mentre è in corso il dibattito sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione anticovid restano senza adeguata risposta altri, più cruciali e certamente più pressanti interrogativi: chi deciderà le priorità di accesso ai vaccini e con quali strumenti? Sono molte le ragioni che fanno ritenere necessario l’intervento del Parlamento. Solo una legge - che non è affatto sinonimo di soluzione rigida - può legittimare scelte difficili e potenzialmente tragiche e stabilire la cornice e i criteri di coordinamento dell’azione delle diverse istituzioni coinvolte nell’attuazione delle vaccinazioni.
L’alternativa tra attivismo e deferenza del giudice interessa il diritto, ma non si fonda su precise categorie giuridiche. Semmai, essa rimanda all’autointerpretazione del giudice, alla posizione istituzionale ch’egli si riconosce e al tipo di rapporto ch’egli concepisce fra interpretazione e testo. In questa prospettiva, presenta criticità insormontabili la dottrina secondo la quale al giudice sarebbe consentito (e addirittura richiesto) assicurare la giustizia del caso singolo più che la corretta applicazione della legge. Resta però fermo il potere-dovere del giudice di adire la Corte costituzionale laddove tale applicazione producesse risultati illegittimi.
Gli oltre € 200 mld destinati all’Italia nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, impongono – perché espressamente richiesto dalla Commissione UE –una riflessione globale e coraggiosa sull’efficacia della giurisdizione che necessariamente si occupi anche delle risorse umane e materiali da destinare al servizio giustizia.
L’ANM, che ancora recentemente si era occupata de “la giustizia del futuro”, deve porsi al centro di questo dibattito e concentrare da qui al 30 aprile 2021, ultima data fissata per la predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutte le proprie forze per contribuire a delineare il volto della Giustizia da qui ai prossimi 10/15 anni.
L’articolo esamina l’efficacia degli interventi di integrazione dei redditi adottati dal Governo nei primi mesi della pandemia tenendo conto anche di alcuni pre-esistenti difetti del sistema di Welfare. Partendo da questi difetti oltre che dai lasciti di lungo termine della pandemia l’articolo riflette poi sul possibile ruolo delle imposte patrimoniali.
Il pluralismo delle giurisdizioni è oggi, dopo una lunga vicenda storica, espressione del volto pluralistico del costituzionalismo contemporaneo: gli Autori delineano il quadro dei mutamenti intervenuti nella giurisdizione amministrativa e quello delle prospettive future, nel contesto del rapporto giurisprudenziale e istituzionale con la Corte di cassazione e con lo sguardo al più vasto orizzonte storico che il post-pandemia prepara.
Il meccanismo europeo di stabilità prevede forme di intervento originariamente disciplinate in sede sovranazionale sulla base delle esigenze di risposta a crisi economiche asimmetriche. L’emergenza epidemiologica sta producendo un mutamento di regole e di prospettiva.
Ciò che distingue il sapere del giudice rispetto a quello dello scienziato è l’accesso al fatto mediato da criteri normativi: ne discende che minore è la dipendenza dell’accertamento del fatto dal criterio giuridico, maggiore è la dipendenza del giudizio dall’accertamento del consulente tecnico. Il rapporto fra sapere giuridico e sapere tecnico va tuttavia collocato, come dimostra il tema delle neuroscienze, nel quadro dello straordinario livello di specializzazione del sapere tecnico-scientifico.
La presentazione del Rapporto sull’applicazione della legge n. 69/19.