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L’insediamento, al centro del sistema politico-istituzionale, del blocco monolitico costituito dal presidente del consiglio dei ministri eletto dal popolo e dalla “sua” maggioranza, che in virtù del premio iscritto in Costituzione sarà almeno del 55%, avrà ricadute a cascata sugli organi di garanzia contemplati in Costituzione, dispiegando una decisiva influenza tanto sulla loro provvista quanto sul loro funzionamento. Il premierato elettivo ridurrà drasticamente il tasso di pluralismo delle nostre istituzioni, compromettendo gli equilibri tra i poteri disegnati nell’attuale Costituzione, senza incidere su nessuno dei reali fattori di crisi della nostra democrazia.
In occasione della Giornata mondiale della Pace, pubblichiamo un documento di grande valore, il messaggio di Papa Francesco dal titolo Intelligenza artificiale e pace, con l'augurio a tutti di un nuovo anno sereno.
Non solo un concorso pubblico nazionale riservato ad una determinata area del nostro paese. La disciplina dell’accesso in magistratura nella provincia di Bolzano rimanda al quadro dei rapporti istituzionali in un territorio abitato da gruppi linguistici diversi - italiano, tedesco e ladino - con implicazioni culturali ed operative ricche di significato. Un modello che ha molto da insegnare sul valore della integrazione e il rispetto delle minoranze, nel rapporto tra i popoli, per una pace duratura.
Mentre l’accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio per l’adozione dell’Artificial Intelligence Act è ormai realtà, l’Autrice si muove all’intersezione tra giustizia e tecnologia, esplora sfide opportunità e rischi della digitalizzazione dei sistemi giudiziari, auspica che i giudici siano interpreti e guida della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.
Sadio c. Italia, n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.
La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.
Il saluto del Garante nazionale al Senato, 1 dicembre 2023
L’Autore, dopo aver sinteticamente illustrato le finalità generali del legal design – quale disciplina in grado di migliorare la capacità del cittadino di comprendere il contenuto delle norme e quindi sia di adeguarsi alle prescrizioni che esse gli impongono sia di avvalersi delle facoltà che esse gli attribuiscono – ne analizza alcune opportunità operative nel contesto del procedimento penale. In particolare, il contributo si concentra sulla tutela del diritto all’informazione dell’imputato e della persona offesa rispetto ai diritti loro riconosciuti nel procedimento, individuando le sedi, i casi e le forme in cui gli inediti e promettenti strumenti del legal design possono trovare più proficua applicazione. Il terreno elettivo de iure condendo viene individuato nei segmenti, invero numerosi, del procedimento penale che vedono l’imputato e la persona offesa a diretto contatto con l’ingranaggio giudiziario, senza la mediazione rappresentata dall’assistenza del difensore.
L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.
Relazione per il Convegno internazionale di studi sul tema Scuola, università e ricerca: diritti, doveri e democrazia nello stato di cultura, Università degli Studi di Salerno (30 novembre 2023)
Le conseguenze di un’inattesa interpretazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.
Sebbene la “cittadinanza onoraria” non sia disciplinata da alcuna norma di legge, tuttavia sono molti i Comuni che si sono dotati di un regolamento per il conferimento e la revoca della concessione. Nel 1924 per alimentare il mito del Duce quasi tutti i Comuni conferirono la cittadinanza onoraria a Mussolini e da qualche anno le proposte di revoca per indegnità suscitano polemiche e divisioni, anche in alcuni Comuni di provata fede antifascista sul presupposto che non avrebbe senso cancellare dopo cento anni, in tutt’altro contesto politico e sociale, un fatto storico. Anche la cittadinanza onoraria che il Comune di Anguillara Veneta ha conferito nel 2021 a Bolsonaro, allora presidente del Brasile, ha suscitato polemiche e diatribe che hanno investito anche la Cassazione le cui Sezioni Unite (ordinanza 01/06/2023) hanno dichiarato il difetto di giurisdizione in assenza di un «canone di legalità». Lo scritto, prendendo spunto dalla citata ordinanza ed analizzando alcuni dei tanti regolamenti comunali, si propone di dare un minimo di inquadramento giuridico di una materia di scarso interesse per il giurista e talvolta carica di notevoli valenze simboliche e ideologiche. Significativa, meritoriamente, la scelta del Comune di Adria che ha revocato la cittadinanza onoraria a Mussolini e l’ha conferita a Giacomo Matteotti.
Dopo la fase del costituzionalismo politico che, superando la concezione dell’applicazione burocratica del diritto, aveva immesso la giurisdizione nell’attuazione dell’indirizzo politico-costituzionale, ponendo all’inizio dell’interpretazione del diritto i valori dell’interprete, nell’odierna stagione del costituzionalismo per principi l’imparzialità dell’interprete è affidata all’assunzione di un dovere di indipendenza da se stesso. Che il magistrato debba anche apparire imparziale non significa però astenersi dal prendere parte al dibattito democratico, cui il magistrato partecipa esprimendo le proprie scelte politiche al pari di ogni cittadino, ma significa essere ed apparire indipendente da formazioni politiche e soggetti operanti nel settore economico o finanziario, perché la sostanza dell’imparzialità è l’indipendenza.
Note sui provvedimenti del Governo e della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali: preoccupazione della salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati in contemperamento con la salvaguardia del diritto di sciopero, assistito da pari tutela costituzionale, oppure intento di contrastare le iniziative di lotta dei lavoratori e delle loro OOSS?
Pensare al Pianeta Terra come "casa comune", attorno alla quale si intrecciano multiple relazioni, offre lo spunto per individuare nella environmental rule of law una chiave concettuale e pratica per affrontare temi quali la tutela dell'ambiente e l'utilizzo equo delle risorse naturali
I principi deontologici vivono nel confronto tra i destinatari: l’attività deontologica della Anm va resa accessibile a tutti i magistrati
Il contributo nasce dalle riflessioni dell’autore sul concetto di laicità nell’ordinamento italiano, con particolare riferimento alla giurisprudenza sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e sull’esposizione del crocifisso nei luoghi istituzionali.
Obiettivo del presente contributo è fornire una lettura socio-giuridica sulle riflessioni emerse dalla ricerca in merito ad alcuni aspetti della riforma dell’ordinamento giudiziario. Il dibattito attorno alla riforma, oltre a riscuotere ampia risonanza mediatica, è un tema particolarmente rilevante per i magistrati stessi, sia per via delle ricadute sulla quotidianità lavorativa, sia, più in generale, per l’impatto sulla rappresentazione sociale di tale ruolo. Il processo di riforma tocca infatti alcune questioni sostanziali in tema di organizzazione giudiziaria, con effetti sulla separazione dei poteri, sull’autonomia del magistrato stesso e, in termini più generali, sul rapporto tra magistrati e politica.
Il contributo si focalizza sulle differenze di genere in magistratura alla luce della ricerca, sottolineando i principali elementi emersi sul punto nelle interviste con magistrate e magistrati. Quale tematica ricorrente nelle interviste, viene posta particolare attenzione alla questione della maternità, ricostruendo le varie prospettive che si sono delineate sulla questione. Alla luce della femminilizzazione numerica della magistratura, nel contributo vengono inoltre elaborate alcune riflessioni sulle esperienze delle donne negli uffici giudiziari e sulla – persistente – minore presenza femminile negli incarichi direttivi e semidirettivi.
In questo articolo si introducono alcune riflessioni, frutto delle testimonianze offerte dai magistrati coinvolti nella ricerca, sul rapporto fra scelte organizzative e gestione dei carichi di lavoro. In particolare, si è inteso indagare sull’approccio dei magistrati rispetto a quell’insieme di pratiche e concezioni che sono definite attraverso l’etichetta di New Public Management. Ciò che emerge è un quadro molto conflittuale dove gli intervistati si mostrano particolarmente critici, sia nei confronti delle scelte del legislatore, sia rispetto ai criteri di assegnazione degli organici e dei carichi di lavoro. I risultati stimolano alla produzione di nuovi studi e ricerche sull’amministrazione della giustizia in Italia in vista di ulteriori riforme che dovrebbero essere finalmente condivise da tutti gli attori in campo.
Il contributo indaga la percezione che i magistrati coinvolti nella ricerca hanno rispetto a un’accresciuta tecnologizzazione della loro professione, evidenziando i principali nodi critici affrontati durante le interviste e i focus group. Dopo aver fornito una proposta di classificazione degli strumenti tecnologici applicabili al giudizio, tra strumenti diagnostici e prognostici e strumenti autonomi o dipendenti dagli input umani, l’articolo distingue tra strumenti tecnologici utilizzati dal magistrato e sul magistrato. Dal magistrato, quando tali strumenti sono messi a disposizione per affinare, agevolare, velocizzare o ampliare qualsiasi attività processuale, a prescindere dalle funzioni ricoperte; sul magistrato, quando vengono invece utilizzati per “misurare” le performance professionali in termini di qualità e quantità di lavoro svolto dal singolo magistrato o dall’ufficio giudiziario di appartenenza.
I magistrati che hanno partecipato alla presente ricerca hanno assunto le funzioni a seguito del superamento del concorso di secondo grado. In questo contributo saranno trattati i temi emersi nelle interviste e nei focus group con riferimento ai percorsi, alle esperienze formative e professionali pre-concorso e post lauream, si passeranno in rassegna poi le opinioni che questi nutrono nei confronti del concorso e del recente intervento legislativo che lo ha riformato, ma anche nei confronti della formazione, iniziale e permanente, erogata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il contributo termina infine con alcune considerazioni sulla forma mentis del magistrato e sul ruolo della formazione, soprattutto con riferimento all’interdisciplinarità a cui essa deve ambire e alle cosiddette soft skills.