Leggi e istituzioni - pagina 14
Dopo le forti polemiche suscitate dalla riforma della prescrizione attuata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 - che disponeva la sospensione del relativo termine dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, privando di fatto di un predeterminato limite di durata i processi penali - la legge 27 settembre 2021, n. 134, nell’intento di mediare tra opposte esigenze, ha stabilito che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado ma sono previsti termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, la cui violazione comporta l’improcedibilità dell'azione penale. Seppure nella soluzione adottata non manchino le incoerenze, l’equilibrio faticosamente raggiunto ha una sua ragionevolezza. Nell’articolo sono esaminati e discussi alcuni dei problemi interpretativi che la nuova normativa porrà e che esigono una soluzione condivisa, onde evitare che applicazioni contraddittorie comportino danni irreparabili.
Il senso della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne non può che essere, per l’ordine giudiziario, quello di interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali ancora oggi, a più di dieci anni dall’inizio dello slancio legislativo specificatamente dedicato al tema, inaugurato con il decreto legge 23 febbraio 2009 e proseguito sino alla legge 19 luglio 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”), la prassi giudiziaria non sia riuscita a farsi sistema complessivo né a migliorare, nemmeno in minima parte percentuale, il tasso di protezione delle vittime di violenza. Resistenze culturali alle tematiche di genere, carenze organizzative e di risorse, assenza di un piano formativo adeguato, sono le questioni che devono essere poste al centro di un dibattito franco ed esente da preclusioni corporative.
A fronte dell’aspirazione di larga parte dei cittadini italiani a vedere introdotta, anche nel nostro Paese, una ragionevole disciplina dell’eutanasia volontaria stanno due iniziative istituzionali per diverse ragioni problematiche: il referendum promosso dai radicali, che propone la pura e semplice abrogazione della norma che prevede una sanzione “minore” per l’omicidio del consenziente, e il travagliato disegno di legge, da tempo all’esame del Parlamento, che dovrebbe dettare una disciplina della morte volontaria medicalmente assistita.
La lettura del quesito referendario e la constatazione dei suoi potenziali effetti rivela il solco profondo che esiste tra la rappresentazione mediatica dell’iniziativa e la sua effettiva portata e dunque tra “desiderio politico” e razionalità sociale e giuridica.
L’orgogliosa riaffermazione del principio di piena disponibilità della propria vita e di un diritto a morire non può rispondere da sola alla reale aspettativa dei cittadini: ricevere dalle istituzioni un’effettiva e tempestiva assistenza medica che sollevi la libera e consapevole decisione di porre termine all’esistenza da un carico di sofferenze ulteriori rispetto a quelle derivanti da malattie inguaribili.
Se si vuole evitare che l’ardua questione del fine vita generi un drammatico groviglio istituzionale è giunto il momento che il Parlamento, sino ad ora rimasto paralizzato anche di fronte alle sollecitazioni del giudice costituzionale, impieghi tutte le sue risorse - di conoscenza, di dialogo, di mediazione – nella rapida ricerca di una soluzione ragionevole.
Un obiettivo realizzabile solo se il legislatore non si aggirerà come un prigioniero entro lo stretto perimetro nel quale la Corte costituzionale ha “dovuto” operare e nel quadro di categorie giuridiche che ci sono state consegnate dal passato ed eserciterà la sua sovranità attraverso scelte meditate e misurate.
Nel contributo si esaminano le molte e complesse questioni che il legislatore delegato dovrà affrontare per costruire percorsi di giustizia riparativa effettivi e autenticamente coerenti con la natura dello strumento e rispettosi delle norme poste a tutela delle vittime di reato.
L’accelerazione impressa all’Ufficio per il processo ha portato alla presentazione di appositi progetti, curati dalle Università, per la descrizione e la realizzazione delle azioni di supporto alla attivazione e organizzazione degli Uffici per il processo nelle varie sedi giudiziarie. Quei progetti sono la migliore risposta a chi teme che l’impiego dei giovani e meno giovani nella struttura dell’Ufficio per il processo possa portare ad una sostituzione del giudice nel suo compito proprio, che è quello della stesura delle sentenze, ma anche a chi teme che il profilo professionale degli addetti all’Ufficio possa risultare troppo sbilanciato su compiti di carattere meramente organizzativo.
Sommario. – 1. L’esperienza della pandemia. La priorità dell’osservanza – 2. Presupposti epistemici del sistema normativo - 3. Autorità, libertà, autoresponsabilità – 4. Fare i conti con l’inosservanza – 5. Quali prospettive?
L’utilizzo di algoritmi decisionali nell’organizzazione del lavoro relativo alle piattaforme di intermediazione lavorativa presenta non pochi rischi di discriminazione ai danni dei lavoratori. In Europa, la giurisprudenza anticipa le prese di posizione dei Legislatori nazionali, in attesa di una regolamentazione da parte dell’Unione del ricorso all’Intelligenza Artificiale anche in questo campo.
Sommario: 1. Riformare il CSM – 2. Geometria unitaria o rinnovo parziale periodico? – 3. Quale Vicepresidente e per quale Consiglio? – 4. Costituzione e funzionamento del CSM – 5. Segreteria e struttura amministrativa – 6. Ufficio studi e documentazione – 7. Tout se tient
Nel presente contributo si passano in rassegna le previsioni della legge delega sulla riforma del processo penale che interessano il giudice per le indagini preliminari
Nel panorama di chiaroscuri della legge delega di riforma del processo - nella quale non mancano profonde zone d’ombra rappresentate da meccanismi processuali destinati a rivelarsi estremamente difettosi alla prova dei fatti e dei processi - la soluzione adottata dal legislatore in tema di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale sembra comunque preferibile rispetto alle precedenti proposte. In luogo del modello autoreferenziale proposto nel ddl Bonafede, nel quale la definizione dei criteri di priorità avveniva tutta nell’ambito del giudiziario, e dell’opzione della Commissione Lattanzi in favore di «periodici» atti di indirizzo parlamentare e di criteri di priorità «dinamici», il testo della riforma prevede una cornice stabile e vincolante di criteri generali fissata dal «Parlamento con legge», nel cui ambito gli uffici di Procura sono chiamati a predisporre i concreti criteri di priorità. Dall’esame della delega emerge con chiarezza che il compito del Parlamento non consisterà nel compiere scelte di merito e nell’individuare direttamente i settori prioritari dell’intervento penale ma nell’indicare i parametri generali e le procedure che gli uffici dovranno seguire nell’enunciare le loro priorità, adeguate al territorio in cui operano. Nell’articolo si elencano le questioni aperte e i nodi che al legislatore delegato spetterà di sciogliere e ci si interroga sugli obiettivi di fondo della complessa procedura di predisposizione dei criteri nella quale saranno coinvolti il ministero della Giustizia, il Parlamento, gli uffici giudiziari e il CSM.
Perché separare le carriere non è un'idea su cui riflettere, è incostituzionale
L'Autore muove dall'inquadramento costituzionale della funzione e dei possibili oggetti delle commissioni parlamentari d'inchiesta per esaminare le proposte di legge dedicate all'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla magistratura, arrivando alla conclusione che la stessa sarebbe in parte illegittima e in parte inopportuna e in ogni caso inidonea a dare un positivo contributo al dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.
L'intervento nella tavola rotonda conclusiva del corso di formazione ODCEC Genova del 22 ottobre 2021 La nuova cultura della composizione della crisi e dell'insolvenza per prevenire le difficoltà, risanare l'impresa e ripartire più forti.
Il rafforzamento dell’ufficio per il processo, ormai ai blocchi di partenza, mette in campo un dispositivo a metà strada tra l’amministrazione della giustizia e la formazione professionale dei più giovani giuristi. Si auspica che dia vita a un intreccio fecondo di relazioni tra il conoscere, il saper fare e il saper essere e che si profili come letto per la maturazione di nuove identità e la crescita di un pluralismo ordinato di culture della giurisdizione.
Nelle sezioni specializzate in protezione internazionale ed immigrazione una straordinaria occasione per sperimentare un modello ampio, flessibile ed aperto, di Ufficio per il processo. A supporto di un coordinamento orizzontale del lavoro di tutti i diversi protagonisti e delle loro differenti professionalità.
La relazione al convegno di Magistratura democratica Un mare di vergogna, svoltosi a Reggio Calabria l’1-2.10.2021
Nel progetto di riforma della Commissione Luciani viene istituzionalizzato il diritto di tribuna dei membri laici dei Consigli Giudiziari, cui verrebbe riconosciuto pieno diritto di parola (ma non di voto) in materia di valutazioni di professionalità: forse un’occasione per ridare credibilità all’autogoverno locale, contro la furia iconoclasta imperante in materia di giustizia.
La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di Domenico Lucano ed altri imputati ha sollevato forti reazioni nell’opinione pubblica, cui hanno fatto seguito variegate prese di posizione da parte di singoli magistrati e della magistratura associata: è l’occasione per svolgere alcune riflessioni in ordine sparso su critica ai provvedimenti giudiziari, comunicazione istituzionale, sensibilità culturali dei magistrati, senso della sanzione penale. Senza certezze precostituite, ma proponendo un punto di vista.
Va certamente salutato con favore il reclutamento, dopo un ventennio di blocco delle assunzioni, di nuovo personale da destinare all’Ufficio del processo. Ma vanno contemporaneamente affrontati i problemi di formazione e di corretto impiego dei nuovi assunti, resi più complicati dalla natura a tempo determinato delle assunzioni e dalle incerte prospettive di stabilizzazione. Inoltre la scelta legislativa di assumere personale amministrativo solo per gli uffici giudicanti rischia, da un lato, di determinare una giustizia a due velocità, con evidente privilegio per il settore civile e, dall’altro, di sottovalutare la necessità, in ambito penale, di una stretta interrelazione tra uffici requirenti e giudicanti ai fini di una efficiente gestione dei flussi di trattazione dei procedimenti.
Infine la razionalizzazione e l’efficientamento degli uffici giudiziari non devono puntare solo ad obiettivi quantitativi, quali l’abbattimento dell’arretrato e la riduzione dei tempi del processo, ma anche alla realizzazione di una giurisdizione meglio capace di tutelare i diritti in un’ottica di promozione dell’eguaglianza effettiva.
La Procura tra prospettive organizzative, temi istituzionali e scelte comportamentali
La disciplina del processo in assenza presenta molti profili problematici, in cui la dimensione formale può svuotare di contenuto le garanzie sostanziali. In questo contributo si ragiona su alcuni di tali snodi, proponendo una lettura che responsabilizza in modo particolare il giudice per l’udienza preliminare.
La discussione sull'esistenza o meno della c.d. PAS (sindrome di alienazione parentale) ben poco importa sul piano del diritto. Ciò che rileva sono invece gli ostacoli posti da un genitore alla relazione del figlio con l'altro: salvo sia giustificata da ragioni specifiche, è una condotta illecita, che dev'essere tempestivamente contrastata dal giudice e può essere fonte dell'obbligo risarcitorio, ma non necessariamente di un cambio dell'affidamento.
La legge delega di riforma del processo penale assegna al legislatore delegato il compito di prevedere che gli uffici del pubblico ministero individuino – nell’ambito di criteri generali indicati dal Parlamento con legge – priorità trasparenti e predeterminate di selezione delle notizie di reato. A fronte di tale previsione lo scritto del Consigliere Buonomo esplora - con ricchezza di riferimenti alla disciplina del diritto parlamentare ed alla prassi - una tematica che si colloca a monte delle discussioni e dei confronti che scaturiranno dalla nuova normativa ma che è imprescindibile per coglierne la valenza e le implicazioni: le caratteristiche dell’atto parlamentare di indirizzo politico e la sua crescente procedimentalizzazione.
Il governo è intervenuto con un decreto-legge a disciplinare la materia della richiesta e utilizzo a fini di indagine di dati relativi al traffico telefonico e telematico dopo che la sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva individuato limiti all'accesso di autorità pubbliche.