Leggi e istituzioni - pagina 14
La credibilità e l’efficacia della giurisdizione e la professionalità del magistrato si misurano e sono riconosciuti dalla collettività in base alla capacità di rendere giustizia. Ciò ha poco a che vedere con una performance individuale del magistrato, con parametri di rendimento e di risultato che assumono significato soprattutto nell’ottica della selezione individuale e di progressioni di “carriera”. Tra criticità e opportunità della riforma Cartabia, prospettive sulla valutazione della professionalità dei magistrati.
L’art. 3 della legge delega 17 giugno 2022, n. 71 introduce, nella disciplina delle valutazioni di professionalità, novità – sul piano sia procedurale che dei parametri di riferimento – che suscitano non marginali perplessità.
Il legislatore – animato dall’intento di ovviare alle carenze dell’istituto riscontrate nei quindici anni di sua applicazione – affianca a talune modifiche, opportune e coerenti con la sua collocazione sistematica nel contesto dell’architettura ordinamentale, altre che, invece, sono idonee a incidere sul carattere orizzontale della magistratura, instillando pericolosi germi di carrierismo e gerarchizzazione.
Al cospetto di un dibattito polarizzato, almeno in parte, dalla vexata quaestio della partecipazione degli avvocati ai lavori del Consiglio giudiziario in materia di valutazioni di professionalità – che deve, in linea di principio, essere vista con favore – occorre piuttosto mettere in evidenza, da un canto, la quantomeno discutibile attribuzione di giudizi distinti per valore in ordine alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro e, dall’altro, l’assunzione di centralità, nel contesto del procedimento, del rapporto del capo dell’ufficio.
Analogamente, va segnalata, ancora in chiave critica, la singolarità del reiterato accenno alle «gravi anomalie in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio» che, al di là della valenza fortemente simbolica dell’espressione, appare difficilmente armonizzabile con il fondamentale principio per cui l’attività interpretativa in diritto del giudice è, per regola costituzionale, libera e quella di valutazione della prova è insindacabile per legge.
Una legge elettorale per tre quarti ad effetti maggioritari, frutto di compromesso tra logiche diverse. Dai possibili effetti in concreto i più diversi, a seconda della “tenuta” delle aggregazioni associative “storiche”. Con rilevanti criticità in particolare in punto di tutela della rappresentanza di genere e di una piena rappresentatività delle diverse sensibilità in Magistratura, ma nel contesto politico positiva espressione da un lato del rifiuto del sorteggio quale criterio base nella selezione dei candidati così come di sistemi maggioritari “puri”, e dall’altro della volontà di garantire comunque la formazione di un Consiglio Superiore sufficientemente pluralista.
Il 15 luglio è entrata in vigore, abbastanza in sordina e dopo anni di rinvii, la riforma della vecchia legge fallimentare. Che però parte azzoppata perché calata nella vecchia trama ordinamentale e organizzativa delle precedenti sezioni fallimentari, non riformate malgrado la previsione nella legge delega, e con risorse umane e tecniche limitate: il classico vino nuovo nella botte vecchia. Sarà compito del nuovo CSM procedere ad un’urgente ricognizione dell’esistente per evitare che l’insuccesso della riforma, altrimenti inevitabile, sia imputato (solo) all’ordine giudiziario, impegnato come sempre a darvi leale attuazione per la sua parte.
Ricominciamo da qui, da questo tema aspro e cruciale.
Uno straniero con problemi psichiatrici è la cinquantanovesima persona detenuta che si toglie la vita in carcere. È accaduto a Bologna, il primo giorno di settembre, proprio mentre ricevevamo da Mauro Palma l’articolo che presentiamo. Si tratta di una riflessione densa, capace di chiamare in causa l’esterno, la società - ci crediamo assolti, ma siamo coinvolti, scriveva Fabrizio De André - prima di focalizzarsi sulla configurazione e sulla fisionomia dell’interno, del carcere e sulle sue auspicabili trasformazioni. Pubblichiamo, inoltre, la Circolare Dap alla quale l’articolo fa riferimento.
Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...
Sommario: 1. Una strada lunga e delle convergenze inedite - 2. Forma e contenuti della riforma - 2.1. I presupposti dell’intervento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale - 2.2 Il collocamento “fuori della famiglia”
Ai coordinatori di due sindacati di base della logistica operanti nel territorio di Piacenza la Procura della Repubblica ha contestato il reato di associazione a delinquere e una lunga serie di reati fine (tra cui violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio) ed il Gip ha applicato nei loro confronti misure cautelari. La vicenda ha suscitato dure critiche e reazioni nel mondo del lavoro, tra gli intellettuali e sulla stampa, facendo nascere un “caso Piacenza”. L’articolo sottopone ad un rigoroso esame critico tanto l’imputazione provvisoria di associazione a delinquere presa in considerazione nell’ordinanza cautelare del GIP di Piacenza quanto le imputazioni concernenti i reati fine delle presunte associazioni. Sottolineando come nell’ordinanza piacentina sia stata trascurata la valutazione delle reali finalità della lotta sindacale e si sia costruita l’esistenza di un programma criminoso su azioni o condotte meramente eventuali, non programmate né programmabili al momento della nascita dell’associazione, il cui unico elemento unificante è rappresentato dal perseguimento di uno scopo del tutto lecito e costituzionalmente garantito.
Sommario: 1. La Francia nega l’estradizione. - 2. La procedura applicabile. - 3. La violazione del canone del giusto processo. - 4. Sull’interesse alla punizione prevale il rispetto della vita privata e familiare - 5. Brevi riflessioni conclusive.
Sommario: 1. Trent’anni fa. - 2. Lo stato dell’arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa. - 3. Cura e giustizia: riflessioni su alcune aporie della giustizia riparativa. - 3.1. Conflitto o ingiustizia? - 3.2. Riconoscimento. - 3.3. L’importanza delle passioni. La vulnerabilità. 3.4. - Empatia e compassione. - 3.5. Comunità e vergogna. - 4. Cura tra giustizia dei tribunali e giustizia riparativa.
L’Italia disciplina attualmente l’acquisto della cittadinanza con regole sostanzialmente regressive rispetto a quelle vigenti all’inizio dello scorso secolo. La legge 91/92 ripete, infatti, la legge n. 555 del 1912, ed anzi, lega la questione dello status ai flussi migratori in entrata, restringendone l’accesso ai nuovi cittadini. Così se, nel corso degli anni, anche in attuazione di specifici obblighi comunitari, i residenti possono vantare o pretendere, la piena parità nell’ambito dei diritti civili e sociali, l’accesso ai diritti politici, decretato dall’acquisto della cittadinanza, rimane costretto in logiche già tracciate e non “aggiornate” agli avvenimenti che hanno connotato il XIX secolo. Un ritardo, o meglio un anacronismo, che esclude le tante generazioni di giovani che, in parte invertendo la linea di tendenza dei loro coetanei “italiani”, chiedono di partecipare al fine comune che, ieri come oggi, consiste nel buon governo della comunità.
Sommario: 1. Introduzione – 2. I principali esiti della ricerca; primi spunti di comparazione – 3. Salute pubblica e diritti fondamentali: le questioni principalmente affrontate – 4. Focus: salute pubblica e accesso all’istruzione – 5. Focus: salute pubblica e vaccini – 6- What is next? I possibili futuri orizzonti della Covid Litigation
Unitamente al nuovo sistema di elezione dei membri togati del CSM sono stati adottati nuovi criteri per la formazione dei collegi elettorali. Tra la soluzione di collegi determinati una volta per tutte dal legislatore e quella di collegi determinati ogni quattro anni in occasione di ogni singola tornata elettorale il legislatore ha optato per la seconda soluzione. Nell’articolo vengono esaminate e discusse le ragioni di questa scelta e le modalità della sua realizzazione.
Sommario: 1. Il giudice - 2. Il pubblico ministero - 3. L’organizzazione del lavoro: carriera e carrierismo
Le significative modifiche della disciplina limitativa dei licenziamenti, quali quelle apportate dalla legge Fornero e dal cosiddetto Jobs Act, hanno avuto effetti immediati e sicuri sulla materialità dei rapporti di lavoro, che è fatta anche di relazioni di potere, ridisegnando gli equilibri di quel potere, attribuendone una quota ulteriore alle imprese: è allora inevitabile pensare che, come un contrappasso, ai nuovi confini della reintegrazione corrisponda una diversa disciplina della prescrizione e della sua decorrenza, strumento sussidiario, e certo insoddisfacente, di tutela della parte debole del rapporto, quando diventa più debole.
Le linee della riforma ordinamentale in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati, pur in un quadro generale di avvertita necessità di contenimento dei tempi di trattazione degli affari giudiziari e prevedibilità delle decisioni, rischiano di innescare effetti indesiderati in punto di conformismo giudiziario e riduzione degli spazi di autonomia interpretativa connaturali alla giurisdizione. Quali saranno gli spazi concreti di apprezzamento delle gravi anomalie derivanti dallo sviluppo del procedimento? Quali sono le attuali criticità del ruolo del giudice?
In attesa dell’emanazione dei decreti delegati attuativi della l. 26 novembre 2011 n. 206, si è svolto, fra gli altri, un convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona per un confronto sui principali temi della riforma della giustizia civile. La relazione che segue riguarda, in particolare, le prime attuazioni dell’Ufficio per il Processo.
La difformità delle decisioni giudiziarie non viene quasi mai compresa ed accettata dall’opinione pubblica, ed a volte anche dagli addetti ai lavori. Questo tema è destinato ad acquisire anche un rilievo ordinamentale, perché uno dei parametri delle valutazioni di professionalità introdotto dalla riforma Cartabia ha ad oggetto proprio il destino delle scelte e dei provvedimenti del magistrato nelle fasi successive. L’articolo tratta la questione sotto entrambi i profili, evidenziando come in questa materia la nozione stessa di errore debba tenere conto di tutte le peculiarità della giurisdizione, perché in caso contrario la stessa essenza di quest’ultima rischia di essere pesantemente compromessa.
Le sfide che ci attendono e le prospettive future alla luce delle recenti riforme viste attraverso l’esperienza maturata con il vissuto nella pratica quotidiana negli uffici, in consiglio giudiziario e quale presidente di sezione. Proposte di lavoro per il CSM che verrà, per il recupero della cultura di una magistratura orizzontale come disegnata dal legislatore costituente.
Indipendenza e responsabilità sono i due riferimenti inscindibili del modello di giurisdizione disegnato dalla Carta Costituzionale. La loro declinazione investe sempre più direttamente l’esercizio della giurisdizione nella contemporaneità. È quindi necessaria una riflessione su come questi principi debbano essere declinati nel delineare una delle figure su cui più si è incentrato il dibattito negli ultimi anni e che più ha visto all’opera distorsioni, forzature e vere e proprie deformazioni del principio costituzionale stabilito dal terzo comma dell’art. 107 della Costituzione. Una figura sotto tensione, tra le sfide del PNRR e il ruolo sempre più incisivo e orientante del Ministero e, per esso, dell’esecutivo, il rapporto con l’autogoverno, la necessaria orizzontalità dell’organizzazione giudiziaria e il rapporto con la collettività nel cui nome la giustizia viene esercitata. Un ruolo che richiede profonda consapevolezza dei profondi mutamenti della giurisdizione, della necessaria dimensione collettiva e orizzontale dell’organizzazione, dei contenuti della legittimazione democratica della giurisdizione, dei contenuti del principio di responsabilità.
Recenti pronunce di legittimità rimettono in discussione gli approdi interpretativi maturati negli anni a proposito dell’ambito di indennizzabilità dell’infortunio occorso “in occasione di lavoro”, nozione nella quale si facevano rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore. Tanto la pausa di lavoro, quanto il passaggio al collega, rappresentano situazioni giustificate, ragionevoli e correlate al lavoro, in quanto rispondenti, comunque le si valuti, ad un interesse tanto del lavoratore quanto dello stesso datore di lavoro.
Proposta per l’elaborazione di linee guida
Un giacimento prezioso, la Relazione al Parlamento 2022: traiettorie filosofiche sul concetto di tempo intersecano il tempo reale della vita delle persone private della libertà e offrono al giurista interrogativi complessi e prospettive d’azione.
L’espromissione del debito della Germania per crimini di guerra commessi dal terzo Reich: si tratta davvero dell’ultimo capitolo?
Estinzione delle procedure esecutive, deroga alla esecutività della sentenza di primo grado, 30 giorni per l’esercizio del diritto di agire in giudizio: ancora ostacoli sulla strada dell’integrale risarcimento.
Alla crisi del principio di indipendenza, determinata dalla decostruzione interna del modello tradizionale di magistrato, è possibile rispondere solo facendo del principio di responsabilità l’altra faccia di quello di indipendenza.